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Decisione

11.2019.146

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria

9 settembre 2020Italiano13 min

ristrutturare un proprio stabile posto sulla particella n. 2554 RFD di __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

11.2019.146

Lugano

9 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa CA.2019.422 (ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori: iscrizione provvisoria)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 25 ottobre 2019 dalla

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 18 dicembre 2019 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 6 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel gennaio del 2019 la ditta AP 1, intenzionata a

ristrutturare un proprio stabile posto sulla particella n. 2554 RFD di __________,

ha commissionato alla AO 1 la fornitura e la posa di nove cucine del

marchio “__________ __________” per una mercede di complessivi fr. 53 000.–, IVA inclusa. I lavori sono

terminati il 1° luglio 2019 e il 23 settembre successivo la AO 1 ha inviato

alla committente un “riepilogo scoperto” da cui risulta un saldo in suo favore

di fr. 16 438.50 complessivi, tra cui fr. 538.50 per “trasporto

cucina”. La somma è rimasta impagata.

B. Il 25 ottobre 2019 la AO 1 ha

convenuto la AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, postulando

l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 2554, già in via cautelare e senza contraddittorio, di un'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori per

complessivi fr. 16 438.50 con interessi al 5% dal 23 settembre

2019. Con decreto cautelare del giorno stesso, emanato senza contraddittorio,

il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. Nelle sue osservazioni del 13

novembre 2018 la AP 1 ha proposto poi di respingere l'istanza. In una replica

spontanea del 22 novembre 2019 l'istante ha ribadito la propria domanda. Con duplica spontanea del 29 novembre 2019 la convenuta ha

sollecitato nuovamente la reiezione dell'istanza. Il Pretore non ha tenuto

udienze.

C. Statuendo con decisione

del 6 dicembre 2019, il Pretore ha accolto l'istanza e ha confermato l'ipoteca legale iscritta

provvisoriamente senza contraddittorio. All'istante egli ha impartito un termi­ne di 30 giorni per

promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca, con l'avvertenza che nel caso in cui

il termine fosse decorso infruttuoso l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. L'addebito

delle spese processuali e delle ripetibili è stato rinviato al merito.

D. Contro la sentenza

appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 dicembre

2019 per ottenere che l'istanza della AO 1 sia respinta, che l'ipoteca legale

iscritta in via provvisoria il 25 ottobre 2019 senza contraddittorio sia

cancellata e che la decisione del Pretore sia riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2020

la AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di

un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con

la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le

decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro dieci

giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato,

ove si consideri l'ammontare del­-l'ipoteca

controverso in prima sede (fr. 16 438.50). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è giunta

al patrocinatore della convenuta il 9 dicembre 2019.

Introdotto il 18 dicembre successivo, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

Il 18 febbraio 2020 la AP 1 ha inviato a questa Camera le

risultanze di una verifica esperita il 13 febbraio precedente dall'arch. __________

__________ di __________ sulle nove cucine posate dalla convenuta, come pure

una lettera del 17 febbraio 2020 in cui il suo patrocinatore ha notificato alla

convenuta vari difetti occulti emersi da tale verifica. Il 21 febbraio 2020 la AO

1.

ha chiesto di versare agli atti una lettera del giorno precedente in cui il

proprio legale ha contestato le risultanze della verifica e

l'esistenza di difetti occulti. Successiva all'emanazione

della decisione impugnata, tale documentazione è di per sé ricevibile (art. 317

cpv. 1 CPC). Come si vedrà in appresso, tuttavia, essa non è di rilievo ai fini

del giudizio. Nulla osta nelle circostanze descritte alla trattazione

dell'appello.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato, sulla scorta del certificato di

fine lavori firmato dalle parti il 5 luglio 2019, che “in generale i lavori

sono stati eseguiti in ordine; a parte le finitu­re da verificare dei top [= piani

di lavoro] e rivestimenti, sono stati posati tutti gli elettrodomestici e

griglie di aereazione fornite dal committente”. Riguardo ai piani di lavoro e

ai rivestimenti delle cucine, egli ha ritenuto che la convenuta non avesse

tempestivamente notificato difetti specifici, “tanto che non è dato [di] sapere

di che difetti si tratta e se i top/rivestimenti che vorrebbe fare posare la convenuta

sono quelli previsti contrattualmente”. Inoltre, a suo avviso, nemmeno si comprende

perché andasse respinta l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale “dinanzi a

un difetto come quello in esame, che s'innesta in un'avvenuta fornitura e

montaggio – in generale – in ordine delle cucine (a leggere appunto il doc. S),

e che secondo la stessa convenuta avrebbe un valore di soli € 800.– (doc. 3)”.

Richiamato il principio

secondo cui un'iscrizione provvisoria del-l'ipoteca legale va respinta solo ove

l'esistenza del diritto all'iscrizione definitiva del pegno appaia esclusa o

altamen­te inverosimile, il primo giudice ha ritenuto superfluo assumere altre

prove, poiché “il tenore dei documenti versati agli atti, in particolare del

doc. T, risponde alle argomentazioni oppositive proposte dalla convenuta nelle

sue osservazioni, perlomeno a titolo della verosimiglianza semplice esatta nel

procedimento d'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori”.

Dandosi una situazione di fatto o di diritto mal chiarita, meritevole di un

esame più approfondito rispetto a quello sommario, il Pretore ha confermato

così ­l'ipoteca legale iscritta provvisoriamente senza contraddittorio.

4.

L'appellante

contesta di non avere notificato tempestivamente difetti specifici, rilevando

come dal certificato di fine lavori del 5 luglio 2019 sottoscritto

anche da rappresentanti della controparte (doc. T) risulti chiaramente che “top

e rivestimenti non sono finiti come da scelta cliente sulla base proposta da __________

__________” e che i lavori sono sì stati eseguiti “in generale” correttamente, ma

non “le finiture da verificare dei top e rivestimenti”. A suo avviso, già sulla

base di tale documento la notifica dei difetti è chiara e completa. La

convenuta rimprovera poi al primo giudi­ce di avere trascurato la notifica riconducibile

all'errata rifinitura dei piani lavoro, notifica eseguita dal proprio legale

l'8 e il 12 luglio 2019 (doc. Z e 3). Per l'appellante, il fatto che la finitura

richiesta fosse spazzolata e non lucida come quella effettuata dalla convenuta

risulta altresì da una conferma (“pollice alzato”) contenuta in un messaggio di

posta elettronica inviato dal responsabile della ditta il 1° dicembre 2018

(allegato al doc. 3). La committente censura poi l'accertamento del Pretore,

per il quale secondo la convenuta il difetto avrebbe un valore di soli € 800.–,

rilevando che tale importo rappresenta la differenza di costo tra una fornitura

lucida e una spazzolata, ma ciò “vale solo in sede di ordinazione” e non quando

si tratta di sostituire i piani di lavoro e i rivestimenti errati con quelli

corretti. In realtà, essa adduce, quest'ultimo costo ammonta a “€ 9700.– + IVA

per i materiali e a € 4950.– + ev. spese doganali per le opere di smontaggio e

montaggio”. Posto che l'opera denota altri difetti (mancanza di illuminazione

nei cassetti, rottura di un piano lavoro e uno di cottura) e che il trasporto

di cucine non dà luogo a un'ipoteca lega­le, per l'appellante il diritto all'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale è, se non escluso, altamente improbabile.

a) Per

ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano

o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76

cpv. 2 ORF). Non occorre una prova piena. È sufficiente che l'istante rechi

elementi idonei a far apparire attendibile la sua qualità di artigia­no o

imprenditore, l'entità del lavoro e dei materiali forniti, l'individuazione

dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare della pretesa, così come il rispetto del termine per

ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. Trattandosi di un sindacato di apparenza, il giudice non

pone esigenze troppo severe al

proposito; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la

decisione definitiva sulla legittimità del­l'ipoteca alla sentenza di merito.

L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo se l'esistenza del

diritto all'iscrizione definitiva appare esclusa o altamente inverosimile (sentenza

del Tribunale federale 5A_426/2015 dell'8 ottobre 2015 consid. 3.4 con

richiami; analogamente: RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5, I-2015 pag. 897

consid. 5 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.114 del 5

dicembre 2019, consid. 3a con rimandi).

b) La procedura sommaria che

disciplina l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale non impedisce al

convenuto di muovere contestazioni

sull'esistenza o ­l'ammontare

della pretesa, in particolare di far valere il diritto a una riduzione della

merce­de fatturata dall'istan­te, ad esempio per difetti dell'opera.

L'obiezione però deve essere chiara (e non

solo verosimi­le) già a un sommario esame.

Ciò si verifica raramente in una procedura di iscrizione provvisoria dell'ipote­ca

legale (RtiD I-2020 pag. 621 n. 12c con riferimento a Schumacher, Das Bauhandwerker­pfand­recht,

3ª edizione, pag. 370 n. 1050 e pag. 371 n. 1051). Di

regola, contestazio­ni del genere vanno rinviate alla causa di merito (analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2018.21 del 29 maggio 2019 consid, 5g con rinvii).

c) Nel

caso specifico l'appellante sostiene, in sintesi, che l'ope­ra non risponde al

contratto, poiché per i piani lavoro e i rivestimenti delle cucine essa aveva

ordinato una finitura di tipo spazzolato e non lucido come quella eseguita

dall'istante. Ora, non si esclude che il certificato di fine lavori del 5 lu­glio

2019.

(doc. T) possa valere quale avviso di difetti, ma a un sommario esame come

quello che governa un giudizio di verosimiglianza ciò non vuol dire ancora che

l'imprenditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto, la firma del

rappresentante della ditta potendo significare semplicemente che quegli ha pre­so

conoscenza della segnalazione. Che inoltre la convenuta desiderasse una

rifinitura spazzolata è possibile, ma per tacere del fatto che tra le parti sussistevano

divergen­ze finanche sul prezzo della fornitura (tra i fr. 52 000.– e i cir­ca fr. 61 000.–: doc. G), dal contratto d'appalto

(doc. M) non è dato di evincere quale

delle due finiture siano state pattui­te, né è dato di capire – per lo meno a

un sommario esame – sulla base di quale offerta il contratto sia stato allestito.

Tanto me­no ove si pensi che la mercede di fr. 53 000.– stipulata contrattualmente sembra corrispondere a

quella del doc. H “con top in ricomposto di quarzo” piuttosto che a quella acclusa

al doc. 2 per complessivi fr. 62 466.– “con

top e schienale in quarzo spazzolato”.

È

vero che, stando al menzionato certificato di fine lavori del 5 luglio

2019, “top e rivestimento non sono finiti come da scelta cliente sulla base

proposta da __________ __________”. In quel certificato si precisa tuttavia

come, oltre alla finitura, andasse verificata “la difformità del prezzo tra il contratto

e la proposta della __________ __________ del 22/10/2018 citata nel contratto”,

difformità della quale in concreto tutto si ignora. Nelle condizio­ni illustrate

l'esistenza di difetti non può dirsi chiaramente individuabile né sindacabile già

a un sommario esame. Già per questo motivo si giustifica, nel dubbio, di

iscrivere provvisoriamente il pegno e di rinviare l'esa­me di merito alla

procedura ordinaria, nel cui ambito la controversia potrà essere vagliata con

pieno potere cognitivo.

d) Quanto all'esistenza di altri difetti

(mancanza dell'illuminazio­ne nei cassetti, rottura di un piano di lavoro e di

un piano cottura), l'appellante si limita a lamentarne l'esistenza, ma non precisa alcun costo di riparazione. Ciò vale anche per i difetti segnalati

il 18 febbraio 2020. Sotto questo profilo si versa dunque, una volta ancora, in

una situazione di incertezza che non osta all'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale.

e) Relativamente al costo per il trasporto di una

cucina (fr. 538.50), preso a sé stante esso potrebbe

anche risultare non coperto dalla garanzia dell'ipoteca legale. Nell'ambito

di un giudizio sommario non si può scartare seriamente, tuttavia, l'eventualità

che simile prestazione sia connessa con la fornitura delle cucine oggetto del

contratto principale. Nel dubbio, una volta di più l'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale si rivela quindi legittima. In definitiva l'appello, destituito di fondamento, vede così la sua sorte

segnata anche su quest'ultimo punto.

5.

Le spese del giudizio odierno seguono il principio della

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla

controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili.

6.

Quanto ai rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Sia come sia,

le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori sono

equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 567), di modo che –

indipendentemente dal valore litigioso – davanti al Tribunale federale il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico

dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).