11.2019.146
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria
9 settembre 2020Italiano13 min
ristrutturare un proprio stabile posto sulla particella n. 2554 RFD di __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
11.2019.146
Lugano
9 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa CA.2019.422 (ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori: iscrizione provvisoria)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 25 ottobre 2019 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 18 dicembre 2019 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 6 dicembre 2019;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel gennaio del 2019 la ditta AP 1, intenzionata a
ristrutturare un proprio stabile posto sulla particella n. 2554 RFD di __________,
ha commissionato alla AO 1 la fornitura e la posa di nove cucine del
marchio “__________ __________” per una mercede di complessivi fr. 53 000.–, IVA inclusa. I lavori sono
terminati il 1° luglio 2019 e il 23 settembre successivo la AO 1 ha inviato
alla committente un “riepilogo scoperto” da cui risulta un saldo in suo favore
di fr. 16 438.50 complessivi, tra cui fr. 538.50 per “trasporto
cucina”. La somma è rimasta impagata.
B. Il 25 ottobre 2019 la AO 1 ha
convenuto la AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, postulando
l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 2554, già in via cautelare e senza contraddittorio, di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per
complessivi fr. 16 438.50 con interessi al 5% dal 23 settembre
2019. Con decreto cautelare del giorno stesso, emanato senza contraddittorio,
il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. Nelle sue osservazioni del 13
novembre 2018 la AP 1 ha proposto poi di respingere l'istanza. In una replica
spontanea del 22 novembre 2019 l'istante ha ribadito la propria domanda. Con duplica spontanea del 29 novembre 2019 la convenuta ha
sollecitato nuovamente la reiezione dell'istanza. Il Pretore non ha tenuto
udienze.
C. Statuendo con decisione
del 6 dicembre 2019, il Pretore ha accolto l'istanza e ha confermato l'ipoteca legale iscritta
provvisoriamente senza contraddittorio. All'istante egli ha impartito un termine di 30 giorni per
promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca, con l'avvertenza che nel caso in cui
il termine fosse decorso infruttuoso l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. L'addebito
delle spese processuali e delle ripetibili è stato rinviato al merito.
D. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 dicembre
2019 per ottenere che l'istanza della AO 1 sia respinta, che l'ipoteca legale
iscritta in via provvisoria il 25 ottobre 2019 senza contraddittorio sia
cancellata e che la decisione del Pretore sia riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2020
la AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con
la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le
decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro dieci
giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato,
ove si consideri l'ammontare del-l'ipoteca
controverso in prima sede (fr. 16 438.50). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è giunta
al patrocinatore della convenuta il 9 dicembre 2019.
Introdotto il 18 dicembre successivo, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Il 18 febbraio 2020 la AP 1 ha inviato a questa Camera le
risultanze di una verifica esperita il 13 febbraio precedente dall'arch. __________
__________ di __________ sulle nove cucine posate dalla convenuta, come pure
una lettera del 17 febbraio 2020 in cui il suo patrocinatore ha notificato alla
convenuta vari difetti occulti emersi da tale verifica. Il 21 febbraio 2020 la AO
1.
ha chiesto di versare agli atti una lettera del giorno precedente in cui il
proprio legale ha contestato le risultanze della verifica e
l'esistenza di difetti occulti. Successiva all'emanazione
della decisione impugnata, tale documentazione è di per sé ricevibile (art. 317
cpv. 1 CPC). Come si vedrà in appresso, tuttavia, essa non è di rilievo ai fini
del giudizio. Nulla osta nelle circostanze descritte alla trattazione
dell'appello.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato, sulla scorta del certificato di
fine lavori firmato dalle parti il 5 luglio 2019, che “in generale i lavori
sono stati eseguiti in ordine; a parte le finiture da verificare dei top [= piani
di lavoro] e rivestimenti, sono stati posati tutti gli elettrodomestici e
griglie di aereazione fornite dal committente”. Riguardo ai piani di lavoro e
ai rivestimenti delle cucine, egli ha ritenuto che la convenuta non avesse
tempestivamente notificato difetti specifici, “tanto che non è dato [di] sapere
di che difetti si tratta e se i top/rivestimenti che vorrebbe fare posare la convenuta
sono quelli previsti contrattualmente”. Inoltre, a suo avviso, nemmeno si comprende
perché andasse respinta l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale “dinanzi a
un difetto come quello in esame, che s'innesta in un'avvenuta fornitura e
montaggio – in generale – in ordine delle cucine (a leggere appunto il doc. S),
e che secondo la stessa convenuta avrebbe un valore di soli € 800.– (doc. 3)”.
Richiamato il principio
secondo cui un'iscrizione provvisoria del-l'ipoteca legale va respinta solo ove
l'esistenza del diritto all'iscrizione definitiva del pegno appaia esclusa o
altamente inverosimile, il primo giudice ha ritenuto superfluo assumere altre
prove, poiché “il tenore dei documenti versati agli atti, in particolare del
doc. T, risponde alle argomentazioni oppositive proposte dalla convenuta nelle
sue osservazioni, perlomeno a titolo della verosimiglianza semplice esatta nel
procedimento d'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori”.
Dandosi una situazione di fatto o di diritto mal chiarita, meritevole di un
esame più approfondito rispetto a quello sommario, il Pretore ha confermato
così l'ipoteca legale iscritta provvisoriamente senza contraddittorio.
4.
L'appellante
contesta di non avere notificato tempestivamente difetti specifici, rilevando
come dal certificato di fine lavori del 5 luglio 2019 sottoscritto
anche da rappresentanti della controparte (doc. T) risulti chiaramente che “top
e rivestimenti non sono finiti come da scelta cliente sulla base proposta da __________
__________” e che i lavori sono sì stati eseguiti “in generale” correttamente, ma
non “le finiture da verificare dei top e rivestimenti”. A suo avviso, già sulla
base di tale documento la notifica dei difetti è chiara e completa. La
convenuta rimprovera poi al primo giudice di avere trascurato la notifica riconducibile
all'errata rifinitura dei piani lavoro, notifica eseguita dal proprio legale
l'8 e il 12 luglio 2019 (doc. Z e 3). Per l'appellante, il fatto che la finitura
richiesta fosse spazzolata e non lucida come quella effettuata dalla convenuta
risulta altresì da una conferma (“pollice alzato”) contenuta in un messaggio di
posta elettronica inviato dal responsabile della ditta il 1° dicembre 2018
(allegato al doc. 3). La committente censura poi l'accertamento del Pretore,
per il quale secondo la convenuta il difetto avrebbe un valore di soli € 800.–,
rilevando che tale importo rappresenta la differenza di costo tra una fornitura
lucida e una spazzolata, ma ciò “vale solo in sede di ordinazione” e non quando
si tratta di sostituire i piani di lavoro e i rivestimenti errati con quelli
corretti. In realtà, essa adduce, quest'ultimo costo ammonta a “€ 9700.– + IVA
per i materiali e a € 4950.– + ev. spese doganali per le opere di smontaggio e
montaggio”. Posto che l'opera denota altri difetti (mancanza di illuminazione
nei cassetti, rottura di un piano lavoro e uno di cottura) e che il trasporto
di cucine non dà luogo a un'ipoteca legale, per l'appellante il diritto all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale è, se non escluso, altamente improbabile.
a) Per
ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano
o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76
cpv. 2 ORF). Non occorre una prova piena. È sufficiente che l'istante rechi
elementi idonei a far apparire attendibile la sua qualità di artigiano o
imprenditore, l'entità del lavoro e dei materiali forniti, l'individuazione
dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare della pretesa, così come il rispetto del termine per
ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. Trattandosi di un sindacato di apparenza, il giudice non
pone esigenze troppo severe al
proposito; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la
decisione definitiva sulla legittimità dell'ipoteca alla sentenza di merito.
L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo se l'esistenza del
diritto all'iscrizione definitiva appare esclusa o altamente inverosimile (sentenza
del Tribunale federale 5A_426/2015 dell'8 ottobre 2015 consid. 3.4 con
richiami; analogamente: RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5, I-2015 pag. 897
consid. 5 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.114 del 5
dicembre 2019, consid. 3a con rimandi).
b) La procedura sommaria che
disciplina l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale non impedisce al
convenuto di muovere contestazioni
sull'esistenza o l'ammontare
della pretesa, in particolare di far valere il diritto a una riduzione della
mercede fatturata dall'istante, ad esempio per difetti dell'opera.
L'obiezione però deve essere chiara (e non
solo verosimile) già a un sommario esame.
Ciò si verifica raramente in una procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale (RtiD I-2020 pag. 621 n. 12c con riferimento a Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 370 n. 1050 e pag. 371 n. 1051). Di
regola, contestazioni del genere vanno rinviate alla causa di merito (analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2018.21 del 29 maggio 2019 consid, 5g con rinvii).
c) Nel
caso specifico l'appellante sostiene, in sintesi, che l'opera non risponde al
contratto, poiché per i piani lavoro e i rivestimenti delle cucine essa aveva
ordinato una finitura di tipo spazzolato e non lucido come quella eseguita
dall'istante. Ora, non si esclude che il certificato di fine lavori del 5 luglio
2019.
(doc. T) possa valere quale avviso di difetti, ma a un sommario esame come
quello che governa un giudizio di verosimiglianza ciò non vuol dire ancora che
l'imprenditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto, la firma del
rappresentante della ditta potendo significare semplicemente che quegli ha preso
conoscenza della segnalazione. Che inoltre la convenuta desiderasse una
rifinitura spazzolata è possibile, ma per tacere del fatto che tra le parti sussistevano
divergenze finanche sul prezzo della fornitura (tra i fr. 52 000.– e i circa fr. 61 000.–: doc. G), dal contratto d'appalto
(doc. M) non è dato di evincere quale
delle due finiture siano state pattuite, né è dato di capire – per lo meno a
un sommario esame – sulla base di quale offerta il contratto sia stato allestito.
Tanto meno ove si pensi che la mercede di fr. 53 000.– stipulata contrattualmente sembra corrispondere a
quella del doc. H “con top in ricomposto di quarzo” piuttosto che a quella acclusa
al doc. 2 per complessivi fr. 62 466.– “con
top e schienale in quarzo spazzolato”.
È
vero che, stando al menzionato certificato di fine lavori del 5 luglio
2019, “top e rivestimento non sono finiti come da scelta cliente sulla base
proposta da __________ __________”. In quel certificato si precisa tuttavia
come, oltre alla finitura, andasse verificata “la difformità del prezzo tra il contratto
e la proposta della __________ __________ del 22/10/2018 citata nel contratto”,
difformità della quale in concreto tutto si ignora. Nelle condizioni illustrate
l'esistenza di difetti non può dirsi chiaramente individuabile né sindacabile già
a un sommario esame. Già per questo motivo si giustifica, nel dubbio, di
iscrivere provvisoriamente il pegno e di rinviare l'esame di merito alla
procedura ordinaria, nel cui ambito la controversia potrà essere vagliata con
pieno potere cognitivo.
d) Quanto all'esistenza di altri difetti
(mancanza dell'illuminazione nei cassetti, rottura di un piano di lavoro e di
un piano cottura), l'appellante si limita a lamentarne l'esistenza, ma non precisa alcun costo di riparazione. Ciò vale anche per i difetti segnalati
il 18 febbraio 2020. Sotto questo profilo si versa dunque, una volta ancora, in
una situazione di incertezza che non osta all'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale.
e) Relativamente al costo per il trasporto di una
cucina (fr. 538.50), preso a sé stante esso potrebbe
anche risultare non coperto dalla garanzia dell'ipoteca legale. Nell'ambito
di un giudizio sommario non si può scartare seriamente, tuttavia, l'eventualità
che simile prestazione sia connessa con la fornitura delle cucine oggetto del
contratto principale. Nel dubbio, una volta di più l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale si rivela quindi legittima. In definitiva l'appello, destituito di fondamento, vede così la sua sorte
segnata anche su quest'ultimo punto.
5.
Le spese del giudizio odierno seguono il principio della
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla
controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili.
6.
Quanto ai rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Sia come sia,
le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori sono
equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 567), di modo che –
indipendentemente dal valore litigioso – davanti al Tribunale federale il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico
dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).