11.2019.147
Protezione dell'unione coniugale: affidamento del figlio
11 agosto 2020Italiano26 min
I dispositivi n. 1, 8 e 9
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.147
Lugano,
11 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa SO.2019.351 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 gennaio 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ora in ,
giudicando
sull'appello del 19 dicembre 2019 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 dicembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1945) e AO 1 (1968),
cittadina italiana, hanno contratto matrimonio a __________ il 20 luglio 2004,
adottando la separazione dei beni. A quel momento lo sposo aveva già tre figli:
P__________ (4 luglio 1970) e M__________ (4 novembre 1971), nate da precedenti
nozze con R__________ __________, sciolte per divorzio il 14 aprile 1982, e C__________
__________ (25 luglio 1982), avuto da D__________ __________. Dal secondo
matrimonio è nato R__________ jun., il 4 dicembre 2008. Il marito era assicuratore
di professione. Pensionato, egli si occupa della portineria nello stabile in
cui si trova l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani
n. 3923, pari a 102/1000 della
particella n. 1060 RFD di __________, sezione di __________, a lui intestata).
La moglie lavora al 45% quale addetta alle pulizie nella Scuola elementare __________
di __________. I coniugi vivono separati dall'ottobre del 2018, quando il
marito si è trasferito in una casa di famiglia a __________ (particella n. 100 RFD di __________,
sezione di __________), intestata per metà a lui e per l'altra metà alla
comunione ereditaria della sorella M__________, composta di G__________ __________,
L__________ __________ e A__________ __________.
B. Il 22 gennaio 2019 AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere dal marito il versamento di
“tutte le rendite e gli assegni familiari che percepisce a favore del figlio R__________”,
oltre a un contributo di accudimento di fr. 2000.– mensili e a una provvigione ad
litem di fr. 3000.–. Subordinatamente essa ha postulato il beneficio del
gratuito patrocinio. Al contraddittorio dell'11 marzo 2019 i coniugi hanno
raggiunto un accordo cautelare “nelle more istruttorie” sull'autorizzazione a
vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale in uso alla moglie,
sull'affidamento di R__________ jun. a quest'ultima e sul diritto di visita
paterno. AP 1 si è impegnato, da parte sua, a versare un contributo alimentare
per il figlio consistente nelle rendite del “primo” e del “secondo pilastro” destinate
al minorenne, negli assegni familiari e in un contributo di accudimento di fr.
605.– mensili. Egli si è obbligato altresì ad assumere tutte le spese generate
dall'abitazione coniugale e a stanziare una provvigione ad litem di fr.
3000.– in rate mensili di fr. 300.–. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta
stante e quello stesso 11 marzo 2019 ha interpellato il direttore della Scuola
elementare di __________ per ricevere informazioni sulla situazione personale di
R__________ jun.
C. Il direttore dell'istituto
scolastico ha risposto il 29 marzo 2019, comunicando che il ragazzo era seguito
da una docente di sostegno pedagogico, ma che per il resto non denotava
problemi di rilievo, il suo rendimento scolastico valutandosi da discreto a buono.
Il Pretore ha invitato le parti così il 1° aprile 2019 a comunicargli se l'accordo
cautelare dell'11 marzo 2019 potesse diventare una soluzione definitiva. AP 1
ha risposto negativamente, chiedendo che la moglie fosse sottoposta a perizia psichiatrica,
che il figlio fosse affidato a lui e che l'istante si trasferisse in un altro
appartamento, sottolineando che R__________ jun. rimaneva incustodito ogni sera
tra le ore 16.30 e le 19.30 mentre la madre era al lavoro. Nelle condizioni
descritte il Pretore ha disposto l'audizione del figlio, affidata alla
psicologa e psicoterapeuta FSP __________, la quale ha consegnato il suo
rapporto il 25 aprile successivo. Nel referto la professionista è giunta alla
conclusione che R__________ jun. (10 anni) esprimeva la volontà “di mantenere l'attuale
assetto relativo ai diritti di visita del padre, mantenendo il collocamento
prevalente presso la propria madre”.
D. Il Pretore ha
convocato le parti così a un'udienza del 12 giugno 2019 per il seguito del
dibattimento. In quella sede l'istante ha formulato le seguenti richieste:
autorizzazione a vivere separata, attribuzione in uso dell'alloggio coniugale
al marito dal momento in cui lei avesse trovato un nuovo alloggio, affidamento
di R__________ jun. (riservato il più ampio diritto di visita paterno) e
contributo di accudimento di fr. 2300.– mensili per il figlio (sulla base di un
canone di locazione di fr. 1650.– mensili, il suo reddito annuo essendo di fr.
18 271.35 lordi). AP 1 ha ribadito l'intenzione
di sottoporre l'istante a perizia psichiatrica e di “tornare nella casa di __________,
dove mi occuperei di mio figlio”. In sede di replica e duplica orali le parti
hanno ribadito le identiche posizioni. Quello stesso 12 giugno 2019 il Pretore
ha interpellato nuovamente il direttore della scuola elementare di __________
perché lo aggiornasse sull'andamento scolastico di R__________ jun. Inoltre
egli ha richiamato le ultime tassazioni dei coniugi.
E. Il direttore della
scuola elementare ha fatto seguire il 13 giugno 2019 le valutazioni di fine
anno (4ª classe), da cui risulta che R__________ jun. è stato promosso con una
media del 4.8 (4.95 l'anno precedente). Ha soggiunto nondimeno che dall'inizio
dell'anno “il bambino ha dimenticato più volte di svolgere i compiti assegnati
dalla maestra”, che “in altre occasioni i compiti sono stati consegnati
incompleti, mentre in generale la cura e l'ordine che lo svolgimento di un
compito scolastico richiede non erano sufficienti” e che “R__________ ha
dimostrato di non essersi preparato adeguatamente per svolgere delle prove
scritte sui vocaboli di francese, riuscendo a raggiungere la sufficienza solo
in tre casi su sei”. Secondo il direttore della scuola, “R__________ può e
dovrebbe raggiungere risultati migliori, ma ha bisogno del sostegno [dei
genitori] e di essere affiancato maggiormente nello studio a casa, soprattutto
perché l'anno successivo, la quinta elementare, è impegnativo e il carico di
lavoro sarà maggiore e più complesso”.
F. Assunti ulteriori
documenti agli atti, il Pretore ha invitato le parti il 21 giugno 2019 a presentare eventuali conclusioni scritte. L'istante
ha comunicato semplicemente il 30 luglio 2019 di “confermarsi nelle proprie
allegazioni e richieste”. AP 1 ha postulato il 31 luglio 2019 una sospensione
della causa. Il 12 settembre 2019 AO 1 ha scritto al Pretore che “non è stato
possibile raggiungere un accordo fra le parti e quindi si chiede la
riattivazione della procedura e l'assegnazione di un nuovo termine al marito
per l'inoltro di un eventuale allegato di conclusioni”, ciò che il Pretore ha
fatto il 16 settembre successivo, assegnando al convenuto un nuovo termine di
30 giorni. AP 1 ha introdotto il 27 settembre 2019 un memoriale conclusivo nel
quale ha sollecitato l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita
materno) o, in caso di decisione negativa, l'allestimento di una perizia psichiatrica
sulla moglie, ha rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale (con
obbligo per la moglie di trasferirsi altrove e di aumentare il proprio grado d'occupazione
entro due mesi) e ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare, tanto alla
moglie quanto al figlio.
G. Statuendo con
sentenza del 4 dicembre 2019, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie (con mobili e
suppellettili) e ha affidato il figlio a quest'ultima, disciplinando il diritto
di visita paterno. Inoltre egli ha condannato AP 1 a versare un contributo
alimentare per il figlio consistente nelle rendite del “primo” e del “secondo
pilastro” destinate al minorenne, negli assegni familiari e in un contributo di
accudimento di fr. 605.– mensili, come pure ad assumere tutte le spese generate
dall'abitazione coniugale e a stanziare alla moglie una provvigione ad
litem di fr. 3000.– in rate di fr. 300.– mensili. Le spese
processuali di fr. 1000.– sono state addebitate solidalmente per un terzo all'istante
e per il resto al marito, tenuto a rifondere all'istante fr. 100.– per
ripetibili ridotte. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO
1 è stata dichiarata senza oggetto.
H. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 dicembre
2019 in cui chiede anzitutto che si escutano come testimoni i suoi figli P__________,
M__________ e C__________, così come la docente di classe di R__________ jun. per confermare ch'egli non ha mai parlato
male dell'istante e per comprovare la peggiorata situazione scolastica
di R__________ jun. Nel merito egli insta per l'affidamento di quest'ultimo
(riservato il diritto di visita materno), per l'attribuzione dell'alloggio
coniugale, per l'assegnazione di un termine di sei mesi alla moglie entro cui
trovare un'altra sistemazione logistica, per l'annullamento di qualsiasi
contributo alimentare a suo carico, lasciando a AO 1 il diritto di riscuotere
gli assegni familiari, e per la compensazione della provvigione ad litem
con le ripetibili in suo favore. Nelle sue
osservazioni, del 6 febbraio 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili
con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10
giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse
vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiungeva davanti al Pretore almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo anche l'affidamento del figlio,
controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico,
la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 9 dicembre 2019, di
modo che il termine di ricorso è cominciato a decorrere l'indomani. Introdotto il 19 dicembre 2019, ultimo giorno utile,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1 acclude
copia di una sua lettera indirizzata il 17 dicembre 2019 alla moglie e di una lettera
da lui inviata il 19 dicembre 2019 alla docente titolare __________ B__________.
Chiede inoltre di citare come testimoni i figli P__________, M__________ e C__________,
così come la docente di classe di R__________
jun. per confermare ch'egli non ha mai parlato male della moglie e per
comprovare la peggiorata situazione scolastica del figlio. Ora, nuovi mezzi di
prova sulla situazione di figli minorenni – come in concreto – sono ammissibili
in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF
144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo ai fini del giudizio, i
documenti prodotti da AP 1 saranno quindi vagliati ai fini del giudizio. L'escussione dei figli risulta invece
superflua, come si vedrà in appresso. Quanto all'audizione della docente
titolare, nelle osservazioni all'appello AO 1 non contesta quanto figura nella
lettera del 13 giugno 2019 inviata al Pretore dal direttore della scuola
elementare di __________ (sopra, lett. E) né quanto AP 1 riferisce di avere
appreso da un colloquio avuto il 17 dicembre del 2019 con quella maestra
(appello, pag. 3 nel mezzo; lettera del convenuto alla maestra del 19 dicembre
2019, acclusa all'appello). Non è necessario dunque chiamare la docente a
deporre.
3. In ordine l'appellante
si duole anzitutto di non avere ricevuto il memoriale conclusivo che AO 1 avrebbe
inoltrato al
Pretore. Non è
vero. Invitata il 21 giugno 2019 a
presentare eventuali conclusioni scritte, il 30 luglio 2019 l'istante si è limitata a comunicare al
Pretore in una frase, “a titolo di conclusioni”, di “confermarsi nelle proprie
allegazioni e richieste” (sopra, lett. F). Tale scritto è stato regolarmente
notificato al convenuto il 6 ago-sto 2019. L'istante non ha più depositato
altri atti. La censura dell'appellante si rivela dunque infondata.
4. Nel merito il
Pretore ha constatato che litigiosa rimane la posizione del figlio,
provvisoriamente affidato alla madre in pendenza di procedura, ma il cui
affidamento il convenuto rivendica per sé valendosi delle proprie capacità e
disponibilità di tempo, mentre la moglie denota – a suo avviso – inidoneità e
inadeguatezza educativa. Il Pretore ha accertato nondimeno che nel complesso l'andamento
scolastico di R__________ jun. è positivo, che i “segnali di sofferenza” esternati
dal ragazzo e rilevati dal direttore della scuola nella citata lettera del 13
giugno 2019 si spiegano con la separazione dei genitori e che le ore serali
durante le quali il figlio rimane a casa solo e incustodito si devono a
transitorie difficoltà organizzative dell'istante. Ciò non giustifica – secondo
il Pretore – l'affidamento del ragazzo al convenuto, il quale nutre un
“importante astio nei confronti della moglie”, non sarebbe in grado “di salvaguardare
l'immagine e la presenza dell'altro genitore nella vita del figlio” e sradicherebbe
quest'ultimo “dal contesto dove è nato e vive da sempre”, con il rischio di
allontanarlo dalla madre. Posto ciò, il primo giudice ha reputato che la
soluzione migliore per il figlio consista nel rimanere con la madre.
Quanto a rimedi
suscettibili di temperare i “segnali di sofferenza” del figlio, il Pretore non
ne ha individuati, salvo esortare i genitori a migliorare la loro
collaborazione ed evocare l'opportunità di “avvicinare il domicilio delle
parti”, lasciando tuttavia la questione all'apprezzamento dei coniugi e
rinunciando ad approfondire la questione. Chi possa curarsi del figlio nelle
ore serali in cui questi rimane solo il Pretore non è stato in grado di
prospettare, soggiungendo anzi che AO 1 ha “sviluppato un sentimento di
diffidenza nei confronti del coniuge” e non è intenzionata “ad appoggiarsi al
marito nella cura del figlio”. Per finire, in mancanza di meglio, il primo
giudice ha ritenuto di privilegiare lo status quo e di lasciare le cose
come stanno (ciò che del resto auspicava il ragazzo, secondo la psicologa delegata
all'ascolto), limitandosi a raccomandare “maggiore collaborazione” tra i
genitori e “prevedibilità nella definizione delle vacanze” scolastiche del
figlio. Egli ha attribuito così l'abitazione coniugale in uso alla moglie e ha
confermato il contributo alimentare per R__________ jun. pattuito cautelarmente
dai coniugi all'udienza dell'11 marzo 2019.
5. L'appellante
esordisce ricordando che il suo diritto di visita consiste in due incontri
settimanali con il figlio, dall'uscita della scuola fino alle ore 19.00, quando
egli accompagna R__________ jun. all'alle-namento di karatè (a __________) e a
lezioni di chitarra (a __________), come pure in tre fine settimana mensili.
Egli fa notare tuttavia che la moglie lavora il lunedì, il martedì, il giovedì
e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30, come pure il mercoledì dalle ore
14.00 alle 18.00, intervalli durante i quali il figlio rimane a casa solo e
incustodito. E ciò – egli sottolinea – allorché sarebbe possibile a lui accudirlo
a tempo pieno, sostenendolo nello studio e nello svolgimento dei compiti a
casa. Non solo: come pensionato “in piena forma”, egli potrebbe occuparsi del
figlio “24 ore su 24” e assicurare presenza continua. Al Pretore egli rimprovera
di non avere previsto alcuna strategia per mitigare i “segnali di sofferenza”
manifestati dal figlio, limitandosi a rifiutargli l'affidamento del ragazzo con
l'insinuazione che egli ostacolerebbe poi i rapporti di quest'ultimo con la
madre. Nel frattempo – egli prosegue – la situazione peggiora, la docente di
classe confermando di vedere il ragazzo intristirsi, appoggiare il capo sul
banco durante le lezioni, chiudersi in sé stesso, isolarsi dai compagni e credere
tutti contro di lui, reputando che nessuno gli sia amico e nessuno gli voglia
bene.
Soggiunge l'appellante di
non avere mai parlato dei problemi con la madre al figlio, tenuto accuratamente
fuori dalle diatribe coniugali, mentre altrettanto non può dirsi dell'istante,
e di non avere mai messo la convenuta in cattiva luce davanti al ragazzo,
sebbene essa trascenda a volte in reazioni incontrollate e irrazionali. Quanto
al fatto che R__________ jun. desideri lasciare invariato l'affidamento
attuale, l'appellante fa valere che l'auspicio del figlio si riduce a un'affermazione
di tre righe nel rapporto della psicologa delegata all'ascolto. Il convenuto
ribadisce di poter ancora “dare tanto [al figlio] sia a livello educativo, ma
soprattutto affettivo”.
L'istante, che ha appena
superato i 50 anni, può invece – egli argomenta – aumentare il proprio grado d'occupazione
oltre il 45% e guadagnare almeno fr. 3000.– mensili, mantenendo autonomamente sé
stessa.
6. Secondo l'art. 176 cpv. 3 CC qualora i coniugi abbiano figli
minorenni il giudice adito a protezione dell'unione coniugale prende le misure necessarie “secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione”. I criteri preposti all'affidamento dei figli
in una procedura a tutela dell'unione coniugale
non si scostano sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento
dopo il divorzio. Decisivo rimane, anche nella
protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso
sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In
una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta tuttavia di statuire
in maniera definitiva sull'affi-damento, adottando una soluzione ottimale, ma
solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che
sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di
un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (RtiD II-2012 pag. 797,
consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza 11.2018.126 del 4 maggio 2020,
consid. 4b; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_512/2017 del 22 dicembre 2017, consid. 3.4.1). La decisione a tutela dell'unione
coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare, che può
sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).
Dovendo
statuire sull'affidamento dei figli, il giudice a protezione dell'unione
coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo
alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la verosimile
possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior misura del
figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche sotto questo profilo, egli
privilegia il criterio della stabilità e lascia – per quanto possibile – il
figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più
tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai
coniugi all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al
momento della separazione o del divorzio (RtiD II-2012 pag. 798 n. 7c con richiami, I-2011 pag. 655,
consid. 6 con ulteriori richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.70
del 10 febbraio 2020, consid.
3b).
7. Nel
caso specifico entrambi i genitori risultano di per sé idonei alla custodia. Stando
al Pretore, tuttavia, “non v'è dubbio che al momento il padre incontri
difficoltà ben maggiori” dell'istante nel “salvaguardare l'immagine e la
presenza dell'altro genitore nella vita del figlio”. A suo avviso un
affidamento di R__________ jun. al convenuto, “oltre che sradicare il figlio
dal contesto dove è nato e vive da sempre, comporterebbe verosimilmente il
rischio di allontanarlo dalla madre” (sentenza impugnata, pag. 4). Ora, è
possibile che un genitore, pur idoneo all'affidamento, sia meno idoneo dell'altro
perché tendenzialmente portato a oscurare la figura dell'altro genitore nella visione
e nella considerazione del figlio. Un simile accertamento deve fondarsi
tuttavia su indizi oggettivi. E nella fattispecie si cercherebbero invano elementi
al proposito nelle risultanze istruttorie. Nemmeno la psicologa che ha sentito
il figlio adombra l'ipotesi che il convenuto miri, fosse solo idealmente, ad
allontanare il figlio dalla madre. AO 1 invoca la “percezione diretta” avuta
dal Pretore “in sede di udienza” (osservazioni, pag. 2 in basso). Quali
accertamenti avrebbe tratto il Pretore da quali udienze e sulla base di quali
fatti non è dato tuttavia di sapere. Ne segue che le riserve avanzate dal primo
giudice sull'idoneità del convenuto all'affidamento del figlio non trovano
concreto riscontro agli atti.
È
vero che il convenuto non nega di nutrire astio per la moglie. Non risulta però
ch'egli abbia mai esternato odio o rancore verso l'istante in presenza del
figlio oppure che abbia intralciato o sfavorito in qualche modo le relazioni
personali della moglie con il ragazzo. D'altro lato non consta nemmeno che AO
1 soffra – come l'appellante assume – di scompensi psichici. Può darsi ch'essa
abbia un carattere impulsivo e collerico, ma con il figlio essa risulta sempre
essersi comportata correttamente. Aspra animosità e acredine sussistono manifestamente
fra i genitori, non fra i genitori e il figlio. Ciò osta a una custodia alternata,
come l'appellante ammette, i rapporti fra i genitori apparendo ormai altamente conflittuali
e la comunicazione fra i due gravemente compromessa. Non pregiudica di per sé,
invece, l'idoneità a una custodia esclusiva. In definitiva perciò entrambi i
genitori vanno ritenuti abili all'affidamento.
8. La
questione è di appurare, ciò posto, quale genitore appaia verosimilmente
pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Ora, sotto questo
profilo la disponibilità di tempo del convenuto è indubbiamente maggiore
rispetto a quella dell'istante, giacché egli è pensionato e libero da impegni,
mentre la convenuta lavora al 45% e al momento in cui R__________ jun. comincerà
la scuola media (Sekundarstufe I, degré secondaire
I) potrà
finanche essere tenuta – secondo la giurisprudenza più recente – a portare il proprio
grado d'occupazione all'80% (DTF 144 III 497, consid. 4.7.6). Non si disconosce
che un ragazzo di 12 anni richiede meno accudimento per rapporto a un bambino delle
scuole elementari. Sta di fatto che l'accudimento di R__________ jun. appare di
particolare rilevanza proprio dopo le lezioni, quando egli deve dedicarsi allo
studio e fare i compiti. A quel momento, secondo il direttore dell'istituto
scolastico, il figlio “può e
dovrebbe raggiungere risultati migliori, ma ha bisogno di sostegno e di essere
affiancato maggiormente nello studio a casa” (sopra, lett. E). L'istante non è
in grado di assicurare simile incombenza, poiché in quella fascia oraria essa è
al lavoro. L'istante non è stata in grado nemmeno, finora, di organizzare un
doposcuola per il figlio facendo capo a parenti o a terzi. Ciò non è conforme
all'interesse né al bene del minore.
Si aggiunga
che, a quanto sembra, R__________ jun. risulta essere lasciato a sé stesso
abitualmente dalle ore 15.00 alle ore 19.15 se è vero che, come lamentava la
conduttrice di un appartamento nello stabile in cui si trova l'abitazione coniugale,
il ragazzo gioca a pallone per ore nell'appartamento, nelle scale e nell'atrio
del palazzo, per lo meno dal giorno in cui il convenuto è andato ad abitare a __________
(doc. 18). Al punto che, per finire, quella conduttrice ha traslocato altrove
(doc. 7 accluso al memoriale conclusivo del convenuto). Che il figlio abbia
diritto a momenti di svago è evidente. Ma che ciò debba andare a scapito del
rendimento scolastico già a livello di scuola elementare non è ammissibile. L'affidamento
del figlio al padre, disponibile a suo stesso dire “24 ore su 24”, permette di
ovviare a tale situazione. Il Pretore opina che un affidamento di R__________ jun. al convenuto sradicherebbe
il figlio “dal contesto dove è nato e vive da sempre”. Non se ne comprende la
ragione, dal momento che la custodia parentale del padre nulla muta alla
situazione logistica del ragazzo. Comporta unicamente il rientro del convenuto
nell'appartamento coniugale, per altro di sua proprietà e situato nel palazzo
di cui egli è custode, AO 1 essendosi vista rescindere nel frattempo il
contratto di portineria dall'assemblea dei condomini. Che poi l'affidamento del
figlio al convenuto comporti il verosimile rischio di straniare R__________
jun. dalla madre è – come si è visto (consid. 7) – un timore privo di riscontri
concreti. Né basta a suffragarlo il fatto che il convenuto non abbia fiducia
nella moglie (rapporto 25 aprile 2019 della psicologa
__________, pag. 4 in alto).
Certo,
alla psicologa che lo ha ascoltato R__________ jun. ha espresso “chiaramente
la sua volontà di mantenere l'attuale assetto relativo ai diritti di visita del
padre, mantenendo il collocamento prevalente presso la propria madre” (referto
del 25 aprile 2019, pag. 4). La propensione di un giovane di 10 anni e 4 mesi
non è tuttavia determinante. Solo fra gli 11 e i 13 anni si tiene in
considerazione il fatto che i ragazzi sono in grado di elaborare ragionamenti
logici e possiedono la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione
propria e duratura (DTF 131 III 556, consid. 1.2.2; 133 III 150, consid.
2.4), sicché a quel momento possono essere interpellati direttamente anche sui
loro desideri relativi all'affidamento e alle relazioni personali (sentenza del
Tribunale federale 5A_482/2007 del 17 dicembre 2007, consid. 3.1). Che R__________
jun. preferisca svagarsi con il pallone anziché cimentarsi con gli impegni
scolastici è comprensibile, ma ciò non può prevalere sul suo bene correttamente
inteso. Dovendosi valutare in definitiva quale genitore appaia verosimilmente
pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio, in concreto la
risposta al quesito è univoca. Riguardo ai rapporti tra padre e figlio, secondo
la psicologa __________ il figlio “rimanda un atteggiamento di vicinanza nei
confronti di entrambi genitori che pare suggerire un buon attaccamento a
entrambe le figure parentali” (referto del 25 aprile 2019, pag. 3 in fondo).
9. Quanto
precede rende superfluo interrogarsi sul criterio della stabilità (sopra,
consid. 6), che per altro l'affidamento al padre non stravolge. Il figlio è
rimasto infatti con entrambi i genitori finché questi hanno vissuto insieme, nell'ottobre
del 2018, dopo di che R__________ jun. è stato lasciato provvisoriamente alla
madre in pendenza di procedura (sopra, lett. B). E durante la comunione domestica
l'assetto non era quello per cui la madre fosse il genitore che dedicava più
tempo al figlio, poiché essa già lavorava a tempo parziale, mentre il marito
era ed è pensionato. Il criterio della stabilità non osterebbe dunque nella
fattispecie, foss'anche applicabile, all'affidamento del ragazzo al padre. Ciò
comporta la soppressione del contributo alimentare per R__________ jun. e l'attribuzione
al convenuto delle rendite ricevute per il figlio. Gli assegni familiari
rimangono invece alla madre, come l'appellante propone.
10. Attribuire
la custodia parentale al convenuto significa – come detto – assegnare al
convenuto l'uso dell'abitazione coniugale, giacché in caso contrario il figlio verrebbe
tolto dal suo ambiente. Ciò obbliga l'istante a reperire un alloggio proprio.
Nell'appello il convenuto chiede di impartire alla moglie un termine di sei mesi
a tal fine. Si tratta di una scadenza ragionevole, sulla quale nelle
osservazioni all'appello l'interessata neppure si esprime. D'altro lato
occorre riconoscere a AO 1 adeguate relazioni personali con il figlio,
compatibili con l'esercizio della sua attività lucrativa. L'appellante propone
di lasciarle il più ampio diritto di visita “che i genitori sono tenuti a
concordare” e di prevedere, in caso di mancato accordo, la stessa
regolamentazione pattuita all'udienza dell'11 marzo 2019 davanti al Pretore.
Nelle osservazioni all'appello l'istante è rimasta silente. A un esame di
verosimiglianza la disciplina prospettata da AP 1 appare ragionevole, fermo
restando che l'istante potrà sempre chiedere al Pretore di modificarla. Infine
è possibile che l'istante possa contare su un contributo di mantenimento, per
lo meno finché non avrà aumentato il proprio grado d'occupazione e non sarà in
grado di finanziare un alloggio proprio. Essa non ha avanzato tuttavia alcuna
pretesa al riguardo e questa Camera non può statuire d'ufficio in proposito.
Competerà dunque a lei, ove non raggiunga un'intesa con il marito, rivolgersi
al giudice e quantificare una domanda.
11. Il
convenuto reputa che, “visto l'esito” dell'appello, non sia più dovuta la
provvigione ad litem ch'egli si è impegnato a stanziare al
contraddittorio dell'11 marzo 2019. Contrariamente a quanto egli crede,
tuttavia, quella provvigione non può essere compensata con l'indennità per
ripetibili in suo favore, poiché essa serve all'istante per coprire le spese
giudiziarie, retribuire il proprio patrocinatore e stare in giudizio. In linea
di principio una provvigione va restituita (sentenza del Tribunale federale
5A_164/2019 del 20 maggio 2020, consid. 6.3), ma – se non è ancora stata
versata – non può essere compensata con le ripetibili che il coniuge
beneficiario è tenuto a rifondere in caso di soccombenza poiché in tal caso il
beneficiario non potrebbe né onorare le spese processuali né rimunerare il
proprio avvocato. Lo stesso appellante dichiara per altro di non insistere su
questo punto e di rimettersi per finire al giudizio della Camera.
12. Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1
CPC). L'appellante, che non ha dovuto valersi di un patrocinatore, non ha
diritto a ripetibili, né sostanzia i presupposti per ottenere un'eventuale
indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
13. Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in merito all'affidamento dei figli sono
impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore
(sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di una sentenza equiparata a un
decreto cautelare (DTF 137 III 475), tuttavia, un ricorrente può far valere davanti
al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è riformata come segue:
2. L'abitazione
coniugale di __________ è assegnata in uso a AP 1 con mobili e suppellettili. A
AO 1 è assegnato un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato di questa
sentenza per reperire un alloggio proprio e prelevare i suoi effetti personali.
3. Il
figlio R__________ jun. è affidato al padre.
4. A AO 1 è
conferito il più ampio diritto alle relazioni personali con il figlio. In caso
di mancato accordo si applica il seguente assetto:
– due visite infrasettimanali che i genitori
definiranno;
– tre fine settimana ogni mese, dal sabato mattina
alla domenica sera;
– due settimane anche non consecutive durante l'estate;
– una settimana a Natale, alternativamente quella
comprendente il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S.
Silvestro;
– una settimana alternativamente a Pasqua e, l'anno
successivo, a Carnevale;
– regolari contatti telefonici.
6. Le
rendite del “primo” e “secondo pilastro” in favore del figlio spettano a AP 1,
gli assegni familiari a AO 1.
7. Le spese
relative all'abitazione coniugale (compresi interessi passivi e costi della
comproprietà) sono a carico di AP 1.
10. Le spese
processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano
ripetibili.
Fatti
I dispositivi n. 1, 8 e 9
della sentenza impugnata rimangono invariati. Il dispositivo n. 5 è annullato.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 1500.–, da anticipare
dall'appellante, sono poste a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).