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Decisione

11.2019.147

Protezione dell'unione coniugale: affidamento del figlio

11 agosto 2020Italiano26 min

I dispositivi n. 1, 8 e 9

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.147

Lugano,

11 agosto 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SO.2019.351 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 gennaio 2019 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ora in ,

giudicando

sull'appello del 19 dicembre 2019 presentato

da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1945) e AO 1 (1968),

cittadina italiana, hanno contratto matrimonio a __________ il 20 luglio 2004,

adottando la separazione dei beni. A quel momento lo sposo aveva già tre figli:

P__________ (4 luglio 1970) e M__________ (4 novembre 1971), nate da precedenti

nozze con R__________ __________, sciolte per divorzio il 14 aprile 1982, e C__________

__________ (25 luglio 1982), avuto da D__________ __________. Dal secondo

matrimonio è nato R__________ jun., il 4 dicembre 2008. Il marito era assicuratore

di professione. Pensionato, egli si occupa della portineria nello stabile in

cui si trova l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani

n. 3923, pari a 102/1000 della

particella n. 1060 RFD di __________, sezione di __________, a lui intestata).

La moglie lavora al 45% quale addetta alle pulizie nella Scuola elementare __________

di __________. I coniugi vivono separati dall'ottobre del 2018, quan­do il

marito si è trasferito in una casa di famiglia a __________ (particella n. 100 RFD di __________,

sezione di __________), intestata per metà a lui e per l'altra metà alla

comunione ereditaria della sorella M__________, composta di G__________ __________,

L__________ __________ e A__________ __________.

B. Il 22 gennaio 2019 AO

1 si è rivolta al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere dal marito il versamento di

“tutte le rendi­te e gli assegni familiari che percepisce a favore del figlio R__________”,

oltre a un contributo di accudimento di fr. 2000.– mensili e a una provvigione ad

litem di fr. 3000.–. Subordinatamente essa ha postulato il beneficio del

gratuito patrocinio. Al contraddittorio dell'11 marzo 2019 i coniugi hanno

raggiunto un accordo cautelare “nelle more istruttorie” sull'autorizzazione a

vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale in uso alla moglie,

sul­l'affidamento di R__________ jun. a quest'ultima e sul diritto di visita

paterno. AP 1 si è impegnato, da parte sua, a versare un contributo alimentare

per il figlio consistente nelle rendite del “primo” e del “secondo pilastro” destinate

al minorenne, negli assegni familiari e in un contributo di accudimento di fr.

605.– mensili. Egli si è obbligato altresì ad assumere tutte le spese generate

dall'abitazio­ne coniugale e a stanziare una provvigione ad litem di fr.

3000.– in rate mensili di fr. 300.–. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta

stante e quello stesso 11 marzo 2019 ha interpellato il direttore della Scuola

elementare di __________ per riceve­re informazioni sulla situazione personale di

R__________ jun.

C. Il direttore dell'istituto

scolastico ha risposto il 29 marzo 2019, comunicando che il ragazzo era seguito

da una docente di sostegno pedagogico, ma che per il resto non denotava

problemi di rilievo, il suo rendimento scolastico valutandosi da discreto a buo­no.

Il Pretore ha invitato le parti così il 1° aprile 2019 a comunicargli se l'accordo

cautelare dell'11 marzo 2019 potesse diventare una soluzione definitiva. AP 1

ha risposto negativamente, chiedendo che la moglie fosse sottoposta a perizia psichiatrica,

che il figlio fosse affidato a lui e che l'istante si trasferisse in un altro

appartamento, sottolineando che R__________ jun. rimaneva incustodito ogni sera

tra le ore 16.30 e le 19.30 mentre la madre era al lavoro. Nelle condizioni

descritte il Pretore ha disposto l'audizione del figlio, affidata alla

psicologa e psicoterapeuta FSP __________, la qua­le ha consegnato il suo

rapporto il 25 aprile successivo. Nel referto la professionista è giunta alla

conclusione che R__________ jun. (10 anni) esprimeva la volontà “di mantenere l'attuale

assetto relativo ai diritti di visita del padre, mantenendo il collocamento

prevalente presso la propria madre”.

D. Il Pretore ha

convocato le parti così a un'udienza del 12 giugno 2019 per il seguito del

dibattimento. In quella sede l'istante ha formulato le seguenti richieste:

autorizzazione a vivere separa­ta, attribuzione in uso dell'alloggio coniugale

al marito dal momento in cui lei avesse trovato un nuovo alloggio, affidamento

di R__________ jun. (riservato il più ampio diritto di visita paterno) e

contributo di accudimento di fr. 2300.– mensili per il figlio (sulla base di un

canone di locazione di fr. 1650.– mensili, il suo reddito annuo essendo di fr.

18 271.35 lordi). AP 1 ha ribadito l'intenzione

di sottoporre l'istante a perizia psichiatrica e di “tornare nella casa di __________,

dove mi occuperei di mio figlio”. In sede di replica e duplica orali le parti

hanno ribadito le identiche posizioni. Quello stesso 12 giugno 2019 il Pretore

ha interpellato nuovamente il direttore della scuola elementare di __________

perché lo aggiornasse sull'andamento scolastico di R__________ jun. Inoltre

egli ha richiamato le ultime tassazioni dei coniugi.

E. Il direttore della

scuola elementare ha fatto seguire il 13 giugno 2019 le valutazioni di fine

anno (4ª classe), da cui risulta che R__________ jun. è stato promosso con una

media del 4.8 (4.95 l'anno precedente). Ha soggiunto nondimeno che dall'inizio

dell'anno “il bambino ha dimenticato più volte di svolgere i compiti assegnati

dalla maestra”, che “in altre occasioni i compiti sono stati consegnati

incompleti, mentre in generale la cura e l'ordine che lo svolgimento di un

compito scolastico richiede non erano sufficienti” e che “R__________ ha

dimostrato di non essersi preparato adeguatamente per svolgere delle prove

scritte sui vocaboli di francese, riuscendo a raggiungere la sufficienza solo

in tre casi su sei”. Secondo il direttore della scuola, “R__________ può e

dovrebbe raggiungere risultati migliori, ma ha bisogno del sostegno [dei

genitori] e di essere affiancato maggiormente nello studio a casa, soprattutto

perché l'anno successivo, la quinta elementare, è impegnativo e il carico di

lavoro sarà maggiore e più complesso”.

F. Assunti ulteriori

documenti agli atti, il Pretore ha invitato le parti il 21 giugno 2019 a presentare eventuali conclusioni scritte. L'istan­te

ha comunicato semplicemente il 30 luglio 2019 di “confermarsi nelle proprie

allegazioni e richieste”. AP 1 ha postulato il 31 luglio 2019 una sospensione

della causa. Il 12 settembre 2019 AO 1 ha scritto al Pretore che “non è stato

possibile raggiungere un accordo fra le parti e quindi si chiede la

riattivazione della procedura e l'assegnazione di un nuovo termine al marito

per l'inoltro di un eventuale allegato di conclusioni”, ciò che il Pretore ha

fatto il 16 settembre successivo, assegnan­do al convenuto un nuovo termine di

30 giorni. AP 1 ha introdotto il 27 settembre 2019 un memoriale conclusivo nel

quale ha sollecitato l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita

materno) o, in caso di decisione negativa, l'allestimento di una perizia psichiatrica

sulla moglie, ha rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale (con

obbligo per la moglie di trasferirsi altrove e di aumentare il proprio grado d'occupazione

entro due mesi) e ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare, tanto alla

moglie quanto al figlio.

G. Statuendo con

sentenza del 4 dicembre 2019, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie (con mobili e

suppellettili) e ha affidato il figlio a quest'ultima, disciplinando il diritto

di visita paterno. Inoltre egli ha condannato AP 1 a versare un contributo

alimentare per il figlio consistente nelle rendite del “primo” e del “secondo

pilastro” destinate al minorenne, negli assegni familiari e in un contributo di

accudimento di fr. 605.– mensili, come pure ad assumere tutte le spese generate

dall'abitazio­ne coniugale e a stanziare alla moglie una provvigione ad

litem di fr. 3000.– in rate di fr. 300.– mensili. Le spese

processuali di fr. 1000.– sono state addebitate solidalmente per un terzo all'istante

e per il resto al marito, tenuto a rifondere all'istante fr. 100.– per

ripetibili ridot­te. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO

1 è stata dichiarata senza oggetto.

H. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 dicembre

2019 in cui chiede anzitutto che si escutano come testimoni i suoi figli P__________,

M__________ e C__________, così come la docente di classe di R__________ jun. per confermare ch'egli non ha mai parlato

male del­l'istante e per comprovare la peggiorata situazione scolastica

di R__________ jun. Nel merito egli insta per l'affidamento di quest'ultimo

(riservato il diritto di visita materno), per l'attribuzione dell'alloggio

coniugale, per l'assegnazione di un termine di sei mesi alla moglie entro cui

trovare un'altra sistemazione logistica, per l'annullamento di qualsiasi

contributo alimentare a suo carico, lasciando a AO 1 il diritto di riscuotere

gli assegni familiari, e per la compensazione della provvigione ad litem

con le ripetibili in suo favore. Nelle sue

osservazioni, del 6 febbraio 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili

con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10

giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse

vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile

soltanto se il valore litigioso raggiungeva davanti al Pretore almeno

fr. 10 000.– secon­do l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo anche l'affidamento del figlio,

controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico,

la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 9 dicembre 2019, di

modo che il termine di ricorso è cominciato a decorrere l'indomani. Introdotto il 19 dicembre 2019, ultimo giorno utile,

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. All'appello AP 1 acclude

copia di una sua lettera indirizzata il 17 dicembre 2019 alla moglie e di una lettera

da lui inviata il 19 dicembre 2019 alla docente titolare __________ B__________.

Chiede inoltre di citare come testimoni i figli P__________, M__________ e C__________,

così come la docente di classe di R__________

jun. per confermare ch'egli non ha mai parlato male della moglie e per

comprovare la peggiorata situazio­ne scolastica del figlio. Ora, nuovi mezzi di

prova sulla situazione di figli minorenni – come in concreto – sono ammissibili

in appello senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF

144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo ai fini del giudizio, i

documenti prodotti da AP 1 saranno quindi vagliati ai fini del giudizio. L'escussione dei figli risulta invece

superflua, come si vedrà in appresso. Quan­to all'audizione della docente

titolare, nelle osservazioni all'appello AO 1 non contesta quanto figura nella

lettera del 13 giugno 2019 inviata al Pretore dal direttore della scuola

elementare di __________ (sopra, lett. E) né quanto AP 1 riferisce di avere

appreso da un colloquio avuto il 17 dicembre del 2019 con quella maestra

(appello, pag. 3 nel mez­zo; lettera del convenuto alla maestra del 19 dicembre

2019, acclusa all'appello). Non è necessario dunque chiamare la docente a

deporre.

3. In ordine l'appellante

si duole anzitutto di non avere ricevuto il memoriale conclusivo che AO 1 avrebbe

inoltrato al

Pretore. Non è

vero. Invitata il 21 giugno 2019 a

presentare eventuali conclusioni scritte, il 30 luglio 2019 l'istan­te si è limitata a comunicare al

Pretore in una frase, “a titolo di conclusioni”, di “confermarsi nelle proprie

allegazioni e richieste” (sopra, lett. F). Tale scritto è stato regolarmente

notificato al convenuto il 6 ago-sto 2019. L'istante non ha più depositato

altri atti. La censura dell'appellante si rivela dunque infondata.

4. Nel merito il

Pretore ha constatato che litigiosa rimane la posizio­ne del figlio,

provvisoriamen­te affida­to alla madre in penden­za di procedura, ma il cui

affidamento il convenuto rivendica per sé valendosi delle proprie capacità e

disponibilità di tempo, mentre la moglie deno­ta – a suo avviso – inidoneità e

inadeguatez­za educativa. Il Pretore ha accertato nondimeno che nel complesso l'andamento

scolastico di R__________ jun. è positivo, che i “segnali di sofferenza” esternati

dal ragazzo e rilevati dal direttore della scuola nella citata lettera del 13

giugno 2019 si spiegano con la separazione dei genitori e che le ore serali

durante le quali il figlio rimane a casa solo e incustodito si devono a

transitorie difficoltà organizzative dell'istante. Ciò non giustifica – secondo

il Pretore – l'affidamento del ragazzo al convenuto, il quale nutre un

“importante astio nei confronti della moglie”, non sarebbe in grado “di salvaguardare

l'immagine e la presenza dell'altro genitore nella vita del figlio” e sradicherebbe

quest'ultimo “dal contesto dove è nato e vive da sempre”, con il rischio di

allontanarlo dalla madre. Posto ciò, il primo giudice ha reputato che la

soluzione migliore per il figlio consista nel rimanere con la madre.

Quanto a rimedi

suscettibili di temperare i “segnali di sofferenza” del figlio, il Pretore non

ne ha individuati, salvo esortare i genitori a migliorare la loro

collaborazione ed evocare l'opportunità di “av­vicinare il domicilio delle

parti”, lasciando tuttavia la questione all'apprezzamento dei coniugi e

rinunciando ad approfondi­re la questio­ne. Chi possa curarsi del figlio nelle

ore serali in cui questi rima­ne solo il Pretore non è stato in grado di

prospettare, soggiungendo anzi che AO 1 ha “sviluppato un sentimento di

diffidenza nei confronti del coniuge” e non è intenzionata “ad appoggiarsi al

marito nella cura del figlio”. Per finire, in mancanza di meglio, il pri­mo

giudice ha ritenuto di privilegiare lo status quo e di lasciare le cose

come stanno (ciò che del resto auspicava il ragazzo, secondo la psicologa delegata

all'ascol­to), limitandosi a raccomandare “maggiore collaborazio­ne” tra i

genitori e “prevedibilità nella definizione delle vacanze” scolastiche del

figlio. Egli ha attribuito così l'abitazione coniugale in uso alla moglie e ha

confermato il contributo alimentare per R__________ jun. pattuito cautelarmente

dai coniugi all'udienza del­l'11 marzo 2019.

5. L'appellante

esordisce ricordando che il suo diritto di visita consiste in due incontri

settimanali con il figlio, dall'uscita della scuola fino alle ore 19.00, quando

egli accompagna R__________ jun. all'alle-namen­to di karatè (a __________) e a

lezioni di chitarra (a __________), come pure in tre fine settimana mensili.

Egli fa notare tuttavia che la moglie lavora il lunedì, il martedì, il giovedì

e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30, come pure il mercoledì dalle ore

14.00 alle 18.00, intervalli durante i quali il figlio rimane a casa solo e

incustodito. E ciò – egli sottolinea – allorché sarebbe possibile a lui accudirlo

a tempo pieno, sostenendolo nello studio e nello svolgimento dei compiti a

casa. Non solo: come pensionato “in piena forma”, egli potrebbe occuparsi del

figlio “24 ore su 24” e assicurare presenza continua. Al Pretore egli rimprove­ra

di non avere previsto alcuna strategia per mitigare i “segnali di sofferen­za”

manifestati dal figlio, limitandosi a rifiutargli l'affidamento del ragazzo con

l'insinuazione che egli ostacolerebbe poi i rapporti di quest'ultimo con la

madre. Nel frattempo – egli prosegue – la situazio­ne peggiora, la docente di

classe confermando di vedere il ragazzo intristirsi, appoggiare il capo sul

banco durante le lezioni, chiudersi in sé stesso, isolarsi dai compagni e credere

tutti contro di lui, reputando che nessuno gli sia amico e nessuno gli voglia

bene.

Soggiunge l'appellante di

non avere mai parlato dei problemi con la madre al figlio, tenuto accuratamente

fuori dalle diatribe coniugali, mentre altrettanto non può dirsi dell'istante,

e di non avere mai mes­so la convenuta in cattiva luce davanti al ragazzo,

sebbene essa trascenda a volte in reazioni incontrollate e irrazionali. Quanto

al fatto che R__________ jun. desideri lasciare invariato l'affidamento

attuale, l'appellante fa valere che l'auspicio del figlio si riduce a un'affermazio­ne

di tre righe nel rapporto della psicologa delegata all'ascolto. Il convenuto

ribadisce di poter ancora “dare tanto [al figlio] sia a livello educativo, ma

soprattutto affettivo”.

L'istante, che ha appena

superato i 50 anni, può invece – egli argomenta – aumentare il proprio grado d'occupazione

oltre il 45% e guadagnare almeno fr. 3000.– mensili, mantenendo autonomamente sé

stessa.

6. Secondo l'art. 176 cpv. 3 CC qualora i coniugi abbiano figli

minorenni il giudice adito a protezione dell'unione coniugale prende le misure necessarie “secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione”. I criteri preposti all'affidamento dei figli

in una procedura a tutela dell'unione coniugale

non si scostano sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento

dopo il divorzio. Decisivo rimane, anche nella

protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso

sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In

una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta tuttavia di statuire

in maniera definitiva sull'affi-damento, adottando una soluzione ottimale, ma

solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che

sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di

un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (RtiD II-2012 pag. 797,

consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza 11.2018.126 del 4 maggio 2020,

consid. 4b; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_512/2017 del 22 dicembre 2017, consid. 3.4.1). La decisione a tutela dell'unione

coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare, che può

sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).

Dovendo

statuire sull'affidamento dei figli, il giudice a protezione dell'unione

coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo

alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la verosimile

possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior misura del

figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche sotto questo profilo, egli

privilegia il criterio della stabilità e lascia – per quanto possibile – il

figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più

tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai

coniugi all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al

momento della separazione o del divorzio (RtiD II-2012 pag. 798 n. 7c con richiami, I-2011 pag. 655,

consid. 6 con ulteriori richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.70

del 10 febbraio 2020, consid.

3b).

7. Nel

caso specifico entrambi i genitori risultano di per sé idonei alla custodia. Stando

al Pretore, tuttavia, “non v'è dubbio che al momento il padre incontri

difficoltà ben maggiori” dell'istante nel “salvaguardare l'immagine e la

presenza dell'altro genitore nella vita del figlio”. A suo avvi­so un

affidamento di R__________ jun. al convenuto, “oltre che sradicare il figlio

dal contesto dove è nato e vive da sempre, comporterebbe verosimilmente il

rischio di allontanarlo dalla madre” (sentenza impugnata, pag. 4). Ora, è

possibile che un genitore, pur idoneo all'affidamento, sia meno idoneo dell'altro

perché tendenzialmente portato a oscurare la figura del­l'altro genitore nella visione

e nella considerazione del figlio. Un simile accertamen­to deve fondarsi

tuttavia su indizi oggettivi. E nella fattispecie si cercherebbero invano elementi

al proposito nelle risultanze istruttorie. Nemmeno la psicologa che ha sentito

il figlio adombra l'ipotesi che il convenuto miri, fosse solo idealmente, ad

allontanare il figlio dalla madre. AO 1 invoca la “percezione diretta” avuta

dal Pretore “in sede di udien­za” (osservazio­ni, pag. 2 in basso). Quali

accertamenti avrebbe tratto il Pretore da quali udienze e sulla base di quali

fatti non è dato tuttavia di sapere. Ne segue che le riserve avanzate dal primo

giudice sull'idoneità del convenuto all'affidamento del figlio non trovano

concreto riscontro agli atti.

È

vero che il convenuto non nega di nutrire astio per la moglie. Non risulta però

ch'egli abbia mai esternato odio o rancore verso l'istante in presenza del

figlio oppure che abbia intralciato o sfavorito in qualche modo le relazioni

personali della moglie con il ragaz­zo. D'altro lato non consta nemmeno che AO

1 soffra – come l'appellante assume – di scompensi psichici. Può darsi ch'essa

abbia un carattere impulsivo e colleri­co, ma con il figlio essa risulta sempre

essersi comporta­ta correttamente. Aspra animosità e acredine sussistono manifestamente

fra i genitori, non fra i genitori e il figlio. Ciò osta a una custodia alterna­ta,

come l'appellante ammette, i rapporti fra i genitori apparendo ormai altamente conflittuali

e la comunicazione fra i due gravemente compromessa. Non pregiudica di per sé,

invece, l'idoneità a una custodia esclusiva. In definitiva perciò entrambi i

genitori vanno ritenuti abili al­l'affidamento.

8. La

questione è di appurare, ciò posto, quale genitore appaia verosimilmen­te

pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Ora, sotto questo

profilo la disponibilità di tempo del convenuto è indubbiamente maggiore

rispetto a quella dell'istan­te, giacché egli è pensionato e libero da impegni,

mentre la convenuta lavora al 45% e al momento in cui R__________ jun. comince­rà

la scuola media (Sekundarstufe I, degré secondaire

I) potrà

finanche essere tenuta – secondo la giurispruden­za più recente – a portare il proprio

grado d'occupazione all'80% (DTF 144 III 497, consid. 4.7.6). Non si disconosce

che un ragazzo di 12 anni richiede meno accudimen­to per rapporto a un bambino delle

scuole elementari. Sta di fatto che l'accudimen­to di R__________ jun. appare di

particolare rilevanza proprio dopo le lezioni, quan­do egli deve dedicarsi allo

studio e fare i compiti. A quel momen­to, secondo il direttore dell'istituto

scolastico, il figlio “può e

dovreb­be raggiungere risultati migliori, ma ha bisogno di sostegno e di essere

affiancato maggiormente nello studio a casa” (sopra, lett. E). L'istante non è

in grado di assicurare simile incombenza, poiché in quella fascia oraria essa è

al lavoro. L'istante non è stata in grado nemmeno, finora, di organizzare un

doposcuola per il figlio facendo ca­po a parenti o a terzi. Ciò non è conforme

all'interesse né al bene del minore.

Si aggiunga

che, a quanto sembra, R__________ jun. risulta essere lasciato a sé stesso

abitualmente dalle ore 15.00 alle ore 19.15 se è vero che, come lamentava la

conduttrice di un appartamen­to nello stabile in cui si trova l'abitazione coniugale,

il ragaz­zo gioca a pallone per ore nell'appartamento, nelle scale e nell'atrio

del palazzo, per lo meno dal giorno in cui il convenuto è andato ad abitare a __________

(doc. 18). Al punto che, per finire, quella conduttrice ha traslocato altrove

(doc. 7 accluso al memoriale conclusivo del convenuto). Che il figlio abbia

diritto a momenti di svago è evidente. Ma che ciò debba andare a scapito del

rendimento scolastico già a livello di scuola elementare non è ammissibile. L'affidamento

del figlio al padre, disponibile a suo stesso dire “24 ore su 24”, permette di

ovviare a tale situazione. Il Pretore opina che un affidamento di R__________ jun. al convenuto sradicherebbe

il figlio “dal contesto dove è nato e vive da sempre”. Non se ne comprende la

ragione, dal momento che la custodia parentale del padre nulla muta alla

situazione logistica del ragazzo. Comporta unicamente il rientro del convenuto

nel­l'appartamento coniugale, per altro di sua proprietà e situato nel palazzo

di cui egli è custode, AO 1 essendo­si vista rescindere nel frattempo il

contratto di portineria dall'assemblea dei condomini. Che poi l'affidamento del

figlio al convenuto comporti il verosimile rischio di straniare R__________

jun. dalla madre è – come si è visto (consid. 7) – un timore privo di riscontri

concreti. Né basta a suffragarlo il fatto che il convenuto non abbia fiducia

nella moglie (rapporto 25 apri­le 2019 della psicologa

__________, pag. 4 in alto).

Certo,

alla psicologa che lo ha ascoltato R__________ jun. ha espres­so “chiaramente

la sua volontà di mantenere l'attuale assetto relativo ai diritti di visita del

padre, mantenendo il collocamento prevalente presso la propria madre” (referto

del 25 aprile 2019, pag. 4). La propensione di un giovane di 10 anni e 4 mesi

non è tuttavia determinante. Solo fra gli 11 e i 13 anni si tiene in

considerazione il fatto che i ragazzi sono in grado di elaborare ragionamenti

logici e possiedono la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione

propria e duratura (DTF 131 III 556, consid. 1.2.2; 133 III 150, consid.

2.4), sicché a quel momento possono essere interpellati direttamente anche sui

loro desideri relativi all'affidamento e alle relazioni personali (sentenza del

Tribunale federale 5A_482/2007 del 17 dicembre 2007, consid. 3.1). Che R__________

jun. preferisca svagarsi con il pallone anziché cimentarsi con gli impegni

scolastici è comprensibile, ma ciò non può prevalere sul suo bene correttamente

inteso. Dovendosi valutare in definitiva quale genitore appaia verosimilmen­te

pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio, in concreto la

risposta al quesito è univoca. Riguardo ai rapporti tra padre e figlio, secondo

la psicologa __________ il figlio “rimanda un atteggiamento di vicinanza nei

confronti di entrambi genitori che pare suggerire un buon attaccamento a

entrambe le figure parentali” (referto del 25 aprile 2019, pag. 3 in fondo).

9. Quanto

precede rende superfluo interrogarsi sul criterio della stabilità (sopra,

consid. 6), che per altro l'affidamento al padre non stravolge. Il figlio è

rimasto infatti con entrambi i genitori finché questi hanno vissuto insieme, nell'ottobre

del 2018, dopo di che R__________ jun. è stato lasciato provvisoriamente alla

madre in pendenza di procedura (sopra, lett. B). E durante la comunione domestica

l'assetto non era quello per cui la madre fosse il genitore che dedicava più

tempo al figlio, poiché essa già lavorava a tempo parziale, mentre il marito

era ed è pensionato. Il criterio della stabilità non osterebbe dunque nella

fattispecie, foss'anche applicabile, all'affidamento del ragazzo al padre. Ciò

comporta la soppressione del contributo alimentare per R__________ jun. e l'attribuzione

al convenuto delle rendite ricevute per il figlio. Gli assegni familiari

rimangono invece alla madre, come l'appellante propone.

10. Attribuire

la custodia parentale al convenuto significa – come detto – assegnare al

convenuto l'uso dell'abitazione coniugale, giacché in caso contrario il figlio verrebbe

tolto dal suo ambiente. Ciò obbliga l'istante a reperire un alloggio proprio.

Nell'appello il convenuto chiede di impartire alla moglie un termine di sei me­si

a tal fine. Si tratta di una scadenza ragionevole, sulla quale nelle

osservazioni all'appello l'interessata neppure si espri­me. D'altro lato

occorre riconoscere a AO 1 adeguate relazioni personali con il figlio,

compatibili con l'esercizio della sua attività lucrativa. L'appellante propone

di lasciarle il più ampio diritto di visita “che i genitori sono tenuti a

concordare” e di prevedere, in caso di mancato accordo, la stessa

regolamentazione pattuita all'udienza dell'11 marzo 2019 davanti al Pretore.

Nelle osservazioni all'appello l'istante è rimasta silente. A un esame di

verosimiglianza la disciplina prospettata da AP 1 appare ragionevole, fermo

restando che l'istante potrà sempre chiedere al Pretore di modificarla. Infine

è possibile che l'istante possa contare su un contributo di mantenimento, per

lo meno finché non avrà aumentato il proprio grado d'occupazione e non sarà in

grado di finanziare un alloggio proprio. Essa non ha avanzato tuttavia alcuna

pretesa al riguardo e questa Camera non può statuire d'ufficio in proposito.

Competerà dunque a lei, ove non raggiunga un'intesa con il marito, rivolgersi

al giudice e quantificare una domanda.

11. Il

convenuto reputa che, “visto l'esito” dell'appello, non sia più dovuta la

provvigione ad litem ch'egli si è impegnato a stanziare al

contraddittorio dell'11 marzo 2019. Contrariamente a quanto egli crede,

tuttavia, quella provvigione non può essere compensata con l'indennità per

ripetibili in suo favore, poiché essa serve all'istante per coprire le spese

giudiziarie, retribuire il proprio patrocinatore e stare in giudizio. In linea

di principio una provvigio­ne va restituita (sentenza del Tribunale federale

5A_164/2019 del 20 maggio 2020, consid. 6.3), ma – se non è ancora stata

versata – non può essere compensata con le ripetibili che il coniuge

beneficiario è tenuto a rifondere in caso di soccombenza poiché in tal caso il

beneficiario non potrebbe né onorare le spese processuali né rimunerare il

proprio avvocato. Lo stesso appellante dichiara per altro di non insistere su

questo punto e di rimettersi per finire al giudizio della Camera.

12. Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1

CPC). L'appellante, che non ha dovuto valersi di un patrocinatore, non ha

diritto a ripetibili, né sostanzia i presupposti per ottenere un'eventuale

indennità di inconvenien­za (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

13. Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in merito all'affidamento dei figli sono

impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore

(sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di una sentenza equiparata a un

decreto cautelare (DTF 137 III 475), tuttavia, un ricorrente può far valere davanti

al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la

sentenza impugnata è riformata come segue:

2. L'abitazione

coniugale di __________ è assegnata in uso a AP 1 con mobili e suppellettili. A

AO 1 è assegnato un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato di questa

sentenza per reperire un alloggio proprio e prelevare i suoi effetti personali.

3. Il

figlio R__________ jun. è affidato al padre.

4. A AO 1 è

conferito il più ampio diritto alle relazioni personali con il figlio. In caso

di mancato accordo si applica il seguente assetto:

– due visite infrasettimanali che i genitori

definiranno;

– tre fine settimana ogni mese, dal sabato mattina

alla domenica sera;

– due settimane anche non consecutive durante l'estate;

– una settimana a Natale, alternativamente quella

comprendente il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S.

Silvestro;

– una settimana alternativamente a Pasqua e, l'anno

successivo, a Carnevale;

– regolari contatti telefonici.

6. Le

rendite del “primo” e “secondo pilastro” in favore del figlio spettano a AP 1,

gli assegni familiari a AO 1.

7. Le spese

relative all'abitazione coniugale (compresi interessi passivi e costi della

comproprietà) sono a carico di AP 1.

10. Le spese

processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano

ripetibili.

Fatti

I dispositivi n. 1, 8 e 9

della sentenza impugnata rimangono invariati. Il dispositivo n. 5 è annullato.

Considerandi

II. Le spese processuali di

fr. 1500.–, da anticipare

dall'appellante, sono poste a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.

III. Notificazione:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).