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Decisione

11.2019.148

Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari

17 settembre 2020Italiano21 min

contraddittorio cautelare per il 22 giugno 2018, nel corso del quale ha prospettato

Source ti.ch

Incarti n.

11.2019.148

11.2020.4

Lugano,

17 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2018.25 (azione di mantenimento: provvedimenti

cautelari) della Pretura del Distretto di

Riviera promossa con petizione dell'11 maggio 2018 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 20 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 9 dicembre 2019 (inc. 11.2019.148) e sulla richiesta di gratuito

patrocinio formulata il 15 gennaio 2020 da AO 1 nelle osservazioni all'appello

(inc. 11.2020.4);

Ritenuto

in fatto: A. L'11 maggio 2018 AO 1 (1995)

ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Riviera perché,

conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, AP 1 (1996) fosse condannato

a versarle un contributo di fr. 1000.– mensili (senza cenno ad assegni

familiari) retroattivamente dal maggio del 2017 per il mantenimento del figlio

L__________ __________, nato il 24 settembre 2014. Identica richiesta essa ha

avanzato, con effetto immediato, in via cautelare.

B. Il Pretore ha

trattato la petizione come istanza di conciliazione e ha indetto il

contraddittorio cautelare per il 22 giugno 2018, nel corso del quale ha prospettato

alle parti una soluzione amichevole, assegnando loro un termine di dieci giorni

per esprimersi. Accettata seduta stante da AO 1, la proposta è stata respinta

da AP 1 il 28 giugno 2018, di modo che il contraddittorio cautelare è ripreso

il 25 luglio 2018. Quello stesso giorno, decaduto infruttuoso il tentativo di

conciliazione, il Segretario assessore della Pretura ha rilascia­to a AO 1

l'autorizzazione ad agire nel merito.

C. Alla prosecuzione del

contraddittorio cautelare, il 25 luglio 2018, AO 1 ha confermato la propria

istanza, che AP 1 ha proposto di respingere. L'istruttoria cautelare si è tenuta

il 4 settembre 2018 e al dibattimento finale cautelare le parti hanno rinunciato,

invitando il Pretore a emettere il decreto.

D. Statuendo con decreto

cautelare del 9 dicembre 2019, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,

nel senso che ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per il

figlio di fr. 387.– mensili fino al 28 febbraio 2020 e di fr. 1087.– mensili

dal 1° marzo 2020 in poi. Il giudizio sulle spese e le ripetibili è stato

rinviato alla sentenza di merito. Su richiesta di AO 1, il Pretore ha poi

rettificato tale dispositivo con decisione del­l'11 dicembre successivo,

precisando che l'obbligo di mantenimento decorre

dal maggio del 2018 (introduzione dell'istanza cautelare).

E. Contro il decreto

cautelare citato dianzi AP 1 è insorto con un appello del 20 dicembre 2019 a

questa Camera per ottenere che, concesso all'appello effetto sospensivo, il

contributo di mantenimento in favore del figlio sia ridotto a fr. 143.35

mensili, pari al premio della cassa malati per L__________. In subordine egli

postula l'annullamento del decreto cautelare impugnato e il rinvio degli atti al

Pretore per nuovo giudizio nel senso dei consideran­di. Invitata a determinarsi,

con osservazioni del 20 dicembre 2019 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.

Il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo il

17 gennaio 2020 per quanto riguarda i contributi alimentari a carico di AP 1

dal 1° maggio 2018 fino al 9 dicembre 2019, respingendo la richiesta di effetto

sospensivo per il resto.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è un

provvedimento cautelare nel senso dell'art. 303 cpv. 1 CPC, emesso come tale

con la procedura

sommaria (art. 248 lett. d

CPC). Ora, le “decisioni di pri­ma istan-

­za

in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi

controversie meramen­te patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile

soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale requisito è manifestamente dato, giacché davanti al Pretore l'attrice postulava un contributo alimentare per

il figlio di fr. 1000.– mensili retroattivamente dal maggio del 2017. Riguar­do alla tempestività del ricorso, il decreto cautelare

del 9 dicembre 2020 è stato notificato alla legale del convenuto

l'indomani. Ciò vale anche per la rettifica dell'11 dicembre 2020, notificata

alla legale del convenuto il giorno successivo. Depositato il 20 dicembre 2020,

l'appello del convenuto è quindi in ogni caso tempestivo.

2.

Nel decreto

cautelare impugnato il Pretore ha accertato che AO 1 consegue un reddito di

soli fr. 200.– mensili a titolo di rimborso spese per un'attività non

retribuita in un centro di cura degli animali a __________, ma potreb­be

lavorare al 50%, la custodia del figlio L__________ non essendole

d'impedimento. Secondo il Pretore, avesse svol­to anche solo lavori di pulizia

dal 1° marzo 2020, essa potrebbe guadagnare fr. 1500.– mensili. Sta di fatto –

ha continuato il primo giudice – che tale reddito non le basta nemmeno per

coprire il fabbisogno minimo di fr. 2684.– mensili. Quanto al fabbisogno

in dena­ro del figlio L__________, il Pretore lo

ha determinato in

fr. 865.50 mensili fino al 6° compleanno, in

fr. 1115.50 mensili fino al 12° complean­no e in fr. 1055.50 dopo

di allora, assegni familiari non compresi. A ciò egli ha aggiunto un contributo

di accudimento di fr. 2484.– fino al 1° marzo 2020 (inizio dell'attività

lucrativa ipotetica da parte dell'attrice) e di fr. 1184.– mensili dopo di

allora.

Per quel che è del

convenuto, il Pretore ha appurato che AP 1 frequenta la facoltà di __________ e

riceve dal padre un contributo di mantenimento di fr. 2250.– mensili. Inoltre

egli ha diritto

a un assegno familiare (“di

formazione”) per sé di fr. 250.– mensili fino al compimento dei 25 anni (il 6

marzo 2020). Si fosse attivato anche solo con un'attività lucrativa accessoria

del 20% dal 1° marzo 2020, per il Pretore egli avrebbe potuto guadagnare

da quel momento fr. 700.–

mensili e beneficiare di complessivi fr. 3200.– mensili. Relativamente al

fabbisogno minimo di lui, il primo giudice lo ha calcolato in fr. 2113.– mensili.

Ha constatato così un margine disponibile di fr. 387.– mensili fino al 1° marzo

2020.

e di fr. 1087.– mensili da allora in poi, agio che il convenuto può

elargire al figlio come contributo alimentare. Circa la decorrenza del

contributo di fr. 387.– mensili, nella decisione di rettifica il Pretore l'ha

fissata nel maggio del 2018 (introduzione del-l'istanza cautelare).

3.

Nell'appello il

convenuto si duole anzitutto che il Pretore ha emesso il decreto cautelare

oltre un anno dopo la chiusura del­-l'istruttoria, dilatando “l'ordinario

perimetro temporale delle misure cautelari”. In ragione di ciò chiede questa

Camera chieda all'attrice di produrre “la documentazione aggiornata sui suoi

redditi da maggio 2018 al momento dell'edizione” e solleciti dall'Istituto

delle assicurazioni sociali il richiamo “di ogni incarto aperto presso ogni

ufficio sociale a carico di AO 1 e/o L__________ __________ dal 2014 al momento

dell'edizione”. Se non che, nuovi mezzi di prova possono essere considerati in

appello soltanto se vengono immediatamente addotti (art. 317 cpv. 1 lett. a

CPC) e se “dinan­zi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli

nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle

circostanze” (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Il convenuto non pretende di avere

sollecitato il Pretore a emanare il decreto cautelare durante l'an­no e oltre

di attesa né, tanto meno, risulta avere reclamato per ritardata giustizia (art.

319.

lett. c CPC). Non si vede quindi perché in quel lasso di tempo egli non

potes­se postulare l'edizione e il richiamo dei documenti davanti al primo

giudice. Per di più, egli neppure asserisce che dopo il 4 settembre 2018

(chiusura dell'istruttoria) l'attrice, al beneficio di prestazioni della

pubblica assistenza, abbia trovato un impie­go retribuito meglio di quello

supposto dal Pretore. Al contrario: egli medesimo riconosce che il Pretore “ha

giustamen­te fissato un reddito ipotetico della madre di fr. 1500.– mensili”

(memoriale, pag. 7 a me­tà). Mal si comprende di conseguenza quale sarebbe

l'utilità di assumere nuove prove. Nelle condizioni descritte giova proseguire

senza indugio nella trattazione dell'appello.

4.

Per quanto attiene

al fabbisogno minimo dell'attrice, il Pretore lo ha determinato in fr. 2684.– mensili

(decreto impugnato, consid. 4), rilevando che al contraddittorio AO 1 non

aveva indicato nulla di preciso, ma che la cifra si desume dagli atti e dagli

allegati alla richiesta di gratuito patrocinio (decreto impugnato, lett. H). Al

minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.–

mensili) egli ha aggiunto così il costo dell'alloggio (fr. 1100.– mensili), il

premio della cassa malati (fr. 132.60 mensili), un contributo AVS (fr.

41.–) e il prezzo di un abbonamento “arcobaleno” per due zone (fr. 60.–

mensili). L'ap-pellante sostiene che tale fabbisogno va ridotto a fr. 2257.80

mensili, poiché il costo dell'alloggio non eccede in realtà fr. 733.– e il

premio della cassa malati è di fr. 74.10 mensili. L'argomentazione cade nel

vuoto, ove appena si consideri che, sia il fabbisogno in questione di fr.

2684.– o di fr. 2257.80 mensili, con un reddito di fr. 1500.– mensili

l'attrice versa largamente in amman­co e non può contribuire in alcun modo al

mantenimento del figlio. Lo stesso convenuto, del resto, non pretende il

contrario. Ai fini del giudizio non soccorre di conseguenza diffondersi in

proposito.

5.

Il fabbisogno in

denaro di L__________ è stato stabilito dal Pretore, come detto, in fr. 865.50

mensili fino al 6° compleanno, in fr.

1115.50

mensili fino al 12° complean­no e in fr. 1055.50 dopo di allora,

assegni familiari non compresi. A tale fabbisogno il Pretore ha aggiunto un

contributo di accudimento di fr. 2484.– fino al 1° marzo 2020 (inizio

dell'attività lucrativa ipotetica da parte dell'attrice) e di fr. 1184.–

mensili dopo di allora. L'appellante oppone che l'effettivo fabbisogno in

denaro del figlio è di fr. 875.35 mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1125.35

mensili fino al 12° compleanno, di fr. 1425.35 mensili fino al 16° compleanno e

di fr. 1375.35 mensili in seguito. A suo parere inoltre nella fattispecie il

contributo di accudimento non può superare fr. 657.10 mensili, pari alla

differenza fra il minimo esistenziale del

diritto esecutivo dell'attrice decurtato del contributo AVS e del costo

dell'abbonamento “arcobaleno” (fr. 2157.10

mensili) e il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili stimato dal Pretore.

L'argomentazione è, una

volta ancora, inconcludente. Il Pretore ha condannato AP 1 a versare per il

figlio fr. 387.– mensili fino al 1° marzo 2020 e fr. 1087.– mensili dopo di

allora (inizio dell'attività lucrativa accessoria da parte di lui). Lo stesso

appellante riconosce che fino al 1° marzo 2020 il fabbisogno in dena­ro di L__________

è di almeno fr. 875.35 mensili e il contributo di accudimento di almeno fr.

657.10

mensili. Anche volendo toglie­re da quel fabbisogno – per ipotesi – la

locazione (come il convenuto propone in

subordine), riducendone l'ammontare a fr. 508.35, il figlio

abbisogna pur sempre di almeno fr. 1165.– mensili complessivi. E l'attrice

non è in grado di contribuire a tale necessità (sopra, consid. 4), né può

essere tenuta ad aumentare il grado d'occupazio­ne oltre il 50% fino al momento

in cui il figlio terminerà la scuola elementare (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6).

In definitiva, pur

volendosi fondare sul fabbisogno in denaro del figlio e sul contributo di

accudimento pretesi dall'appellante, il contributo alimentare di fr. 375.–

mensili fissato dal Pretore fino al 1° marzo 2020 lascia il mantenimento di L__________

ampiamente scoperto. E tale mantenimento rimane parzialmente scoperto anche dopo

il 1° marzo 2020, allorché il contributo

alimentare fissato dal Pretore pas­sa a fr. 1087.– mensili, tanto

più che dopo il 24 settembre 2020 (6° compleanno) il fabbisogno in denaro

del figlio è destinato a lievitare. In concreto la questione non è di determinare

perciò quanto abbisogni esattamente il figlio per il proprio mantenimento,

giacché L__________ registra in ogni caso un disavanzo. Occorre accertare in

che misura AP 1 fruisca di un margine disponibile da riversare al figlio, un

debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio

minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4,

140.

III 339 consid. 4.3, 137 III 62 consid. 4.2.1).

Nell'appello il convenuto

chiede invero di assumere prove sul­l'ammontare delle prestazioni sociali

percepite da AO 1 per il figlio, quasi che l'assegno integrativo di fr. 560.– mensili

da lei dichiarato durante l'interrogatorio (decreto impugnato, pag. 8 in alto)

vada dedotto dal fabbisogno in denaro di L__________. Simile opinione non ha

alcuna pertinenza. Come questa Camera ha già avuto modo di rammentare, tanto

gli assegni integrativi quanto gli assegni di prima infanzia sono puramente

sussidiari rispetto ai contributi di mantenimento. Essi non sono destinati a

sgravare economicamente il debitore. Prima, in altri termini, il giudice

stabilisce l'entità dei contributi alimentari e poi l'autorità amministrativa

decide se erogare assegni integrativi, rispettivamente di prima infanzia (RtiD I-2005

pag. 781 consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.10 del

20.

ottobre 2014 consid. 3b). Analogo principio vale per le prestazioni che

l'attrice riscuote dalla pubblica assistenza (fr. 680.– mensili: decreto

impugnato, pag. 8 in alto), le quali non sono destinate a ridurre il fabbisogno

minimo di lei (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014

consid. 8 con richiami di giurisprudenza). Anche su questo punto l'appello

è destinato perciò all'insuccesso.

6.

Rimane da esaminare –

come si è anticipato – se i contributi alimentari decretati dal Pretore nella

fattispecie rispettino il minimo esistenziale del debitore secondo il diritto

esecutivo. L'appellante non contesta di ricevere per il proprio mantenimento fr. 2250.–

mensili dal padre né che fino al 25° complean­­no gli spettasse un assegno di

formazione di fr. 250.– mensili. Asserisce che quest'ultima prestazione con

costituisce un reddito, ma a torto, gli assegni familiari non essendo

prestazioni sussidiarie come gli assegni integrativi o gli assegni di prima

infanzia (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 4). È vero invece che il diritto

all'assegno di for-mazione si è estinto il 6 marzo 2020, sicché dopo di allora l'introito

non può più essergli imputato, ciò che nel decreto cautelare il primo giudice

ha perso di vista.

Quanto al reddito

accessorio ipotetico di fr. 700.– mensili, l'orientamento del Tribunale

federale in casi del genere è chiaro. Come rileva il Pretore, un figlio

maggiorenne agli studi universitari può essere tenuto a intraprende­re

un'attività lucrativa accessoria del 20% e guadagnare fino a fr. 700.– mensili,

senza per ciò mettere a repentaglio la

propria formazione (sentenza 5C.150/2005 del­l'11 ottobre 2005

consid. 4.4.2 in FamPra.ch 2006 pag. 480; v. anche 5A_129/2019 del 10 maggio

2019.

consid. 9.3). L'appellante eccepisce che la griglia oraria dell'Università

della Svizzera italiana, facoltà di scienze della comunicazione, non gli lascia

tempo libero, ma disconosce che lavori eseguiti per una ditta di pulizia (come

quelli esigibili dall'attrice) si eseguono soprattutto dopo la chiusura di

uffici e negozi. Non interferiscono quindi con il piano delle lezioni, tant'è

che – secondo il Tribunale federale – la maggioranza degli studenti universitari

svolge attività lucrative accessorie con un grado d'occupazione intorno al 30%

(senten­za 5C.150/2005 dell'11 ottobre

2005.

consid. 4.4.2). Non che a uno studente universitario vada imputato un

reddito ipotetico accessorio come regola. Da uno studente maggiorenne con un

figlio a carico si può ragionevolmente pretendere tuttavia un impegno responsabile,

a maggior ragione ove il genitore affidatario non sia in grado di provvedere al

minorenne. All'appellante si giustifica di ascrivere pertanto un reddito

effettivo di fr. 2500.– mensili fino al 1° marzo 2020 (fr. 2250.– più fr. 250.–

di assegno) e un reddito parzialmente ipotetico di fr. 2950.– (fr. 2250.– più

fr. 700.–) dopo di allora.

7.

Il Pretore ha

accertato il fabbisogno minimo dell'appellante in fr. 2113.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo

per convivente in

famiglia fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 472.75, costi sanitari non

coperti dalla franchigia fr. 100.–, abbonamento “arcobaleno” fr. 29.75, retta

universitaria fr. 333.35, libri e materiale scolastico fr. 50.–, pasti fuori

casa fr. 200.–,

imposta comunale fr. 3.33,

tassa militare fr. 33.33, contributo AVS/AI/IPG fr. 40.70). L'appellante

sostiene che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2637.10 mensili, dovendosi

includere nel medesimo una pigione di fr. 500.– e aumentare il premio della cas­sa

malati a fr. 496.40 mensili.

a) Il

convenuto espone una spesa di fr. 500.– mensili a titolo di locazione. Non

pretende tuttavia di pagare tale cifra alla madre, ragion per cui il Pretore non

l'ha considerata (decreto impugna­to, pag. 10 in alto). L'appellante assevera

che riconoscergli fr. 500.– mensili di pigione si giustifica nel segno

della parità di trattamento, a AO 1 essendo stata riconosciuta una locazione di

fr. 1100.–. La pretesa è infondata. Nel fabbisogno minimo di un debitore vanno

inserite, per principio, solo spese effettive, non spese virtuali (sentenza del Tribunale federale 5A_272/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.1 e 4.2.1 con rimandi). Poco importa che

l'appellante potreb­be decidere, in teoria, di locare un alloggio da fr. 500.–

mensili. Diversa è la situazione nel caso in cui un debitore alimentare sia

alla concreta ricerca di un appartamento. In tal caso può giustificarsi di

riconoscergli la spesa presunta per evitare una modifica della decisione a

breve termine. L'appellante non assume tuttavia di voler costituire un alloggio

proprio. Affer­ma solo di averne diritto. Non può pretendere dunque di inserire

nel proprio fabbisogno minimo una spesa astratta, invocando la parità di

trattamento con AO 1, che ha un effettivo onere di locazione.

b) Allega

l'appellante che il suo premio della cassa malati aggiornato ammonta a fr.

496.40

mensili (nuovo doc. H accluso all'appello). Disconosce tuttavia che nel

fabbisogno minimo del diritto esecutivo rientra unicamente il premio di

assicurazioni obbligatorie, il quale nella fattispecie non eccede – secondo lo

stesso doc. H esibito dall'appellante – fr. 378.40 mensili per la

copertura della cassa malati secondo la LAMal (rischio d'infortunio compreso).

L'assicurazione complementare privata è estranea al calcolo (DTF 134 III 323). Riconoscendo

un premio di fr. 472.75 mensili, il Pretore ha trasceso manifestamente i limiti

dell'art. 93 LEF. In diritto il fabbisogno minimo dell'appellante si riconduce così

a fr. 2018.65 mensili.

c) Nelle

osservazioni all'appello AO 1 argomenta che il fabbisogno minimo

dell'appellante non supera a ben vedere fr. 1633.– mensili. Non è chiaro

come essa giunga a tale risultato. A suo avviso il minimo esistenziale del diritto

esecutivo del convenuto andrebbe ridotto da fr. 850.– a fr. 550.– mensili

perché la differenza è assunta dalla madre. Non reca tuttavia alcun elemento atto

a rendere verosimile l'asserto. Essa afferma inoltre che il convenuto potrebbe

chiedere un sussidio cantonale di fr. 200.– mensili per la cassa malati, sussidio

che andrebbe in deduzione del premio assicurativo. Ancora una volta però essa non

rende verosimile che AP 1 adempia i requisiti per ottenere quella prestazione. Se

mai andrebbe vagliata la spesa di fr. 100.– mensili che il Pretore ha

incluso nel fabbisogno minimo del convenuto per “costi salute non coperti”,

verificando se AP 1 finanzi effettivamente cure mediche e farmaceutiche di

tasca propria per fr. 1200.– annui. L'attrice non muove tuttavia obiezioni al

riguardo. In condizio­ni siffatte non è il caso di scostarsi dal fabbisogno

minimo del convenuto che emerge dai

considerandi che precedono (fr. 2018.65 mensili).

8.

Se

ne conclude che AP 1 può versare al figlio un margine disponibile di fr. 387.–

mensili sul proprio fabbisogno minimo fino al 1° marzo 2020 (come ha stabilito

il Pretore) e un margine disponibile di fr. 930.– mensili arrotondati dopo

di allora (reddito fr. 2950.– mensili, fabbisogno minimo fr. 2018.65 mensili)

rispetto ai fr. 1087.– decretati dal primo giudice, fermo restando che

l'assegno familiare per L__________ non è compreso in tali importi. Sul

contributo alimentare per il figlio dopo il 1° marzo 2020 l'appello merita così

parziale accoglimento.

9.

Le spese del

giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). In merito al contributo alimentare dovuto per il figlio dal maggio del

2018.

fino al 1° marzo 2020 l'appellante esce

sconfitto. Ottiene una riduzione da fr. 1087.– a fr. 930.– di

quanto dovuto dopo di allora, ma il risultato è lungi dalle sue richieste, che

tendevano a una riduzione dell'obbligo alimentare a fr. 143.35 mensili. In

circostanze del genere si giustifica ch'egli assuma nove decimi degli oneri

processuali e che rifonda all'attrice, la quale ha presentato osservazioni

all'appello tramite un patrocinatore, un'indennità per ripetibili ridotte (otto

decimi dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

10.

Nelle osservazioni

all'appello AO 1 postula il gratuito patrocinio. L'attribuzione di adeguate

ripetibili renderebbe, di per sé, l'istanza senza oggetto (DTF 133 I 248 consid.

3.

in fine). Dato nondimeno che in concreto simile indennità appare di difficile

– se non impossibile – incasso, convie­ne accordare all'interessata il

beneficio richiesto (art. 122 cpv. 2 prima frase CPC; analogamente: DTF

122.

I 322, 131 III 344 consid. 7). Quanto all'indennità che spetta al

patrocinatore d'ufficio, incombeva al­l'avvocato esibire una nota professionale.

In mancanza di ciò, il giudice procede per apprezzamento (sentenza del

Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un

avvocato ragionevolmente sollecito avrebbe verosimilmente profuso nel­l'assolvimento

di un mandato come quello in esame, consistente in sostanza nella stesura delle

osservazioni a un appello di 22 pagine, una dozzina d'ore, corrispondenti a una

giornata e mezzo di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del

regolamento sulla tariffa peri casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio (o una stringata

corrispondenza) con la cliente. A ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv.

1.

del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinatore d'ufficio

va fissata di conseguenza in fr. 2600.– arrotondati.

11.

Circa i rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la

soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo

alimentare rimasto controverso in secondo grado (sopra, lett. E). I

provvedimenti cautelari, in ogni modo, sono impugnabili davanti al Tribunale

federale soltanto per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è così

riformato:

AP

1 è condannato a versare a AO 1, per il

mantenimento del figlio L__________, un contributo alimentare anticipato entro

il 5 del mese di fr. 387.– mensili dal maggio del 2018 fino al 28 febbraio 2020

e di fr. 930.– mensili dal 1° marzo 2020 in poi, assegni familiari non

compresi.

2. Le spese processuali di fr.

1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico dell'appellante

medesimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 3200.–

per ripetibili ridotte.

3. AO 1 è ammessa al beneficio

del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per lei al patrocinatore

d'ufficio un'indennità di fr. 2600.–.

4. Notificazione:

avv. ;

avv. ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 10 e

dispositivo 3, dopo il passaggio in giudicato).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è

am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).