11.2019.148
Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari
17 settembre 2020Italiano21 min
contraddittorio cautelare per il 22 giugno 2018, nel corso del quale ha prospettato
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.148
11.2020.4
Lugano,
17 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2018.25 (azione di mantenimento: provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di
Riviera promossa con petizione dell'11 maggio 2018 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 20 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 9 dicembre 2019 (inc. 11.2019.148) e sulla richiesta di gratuito
patrocinio formulata il 15 gennaio 2020 da AO 1 nelle osservazioni all'appello
(inc. 11.2020.4);
Ritenuto
in fatto: A. L'11 maggio 2018 AO 1 (1995)
ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Riviera perché,
conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, AP 1 (1996) fosse condannato
a versarle un contributo di fr. 1000.– mensili (senza cenno ad assegni
familiari) retroattivamente dal maggio del 2017 per il mantenimento del figlio
L__________ __________, nato il 24 settembre 2014. Identica richiesta essa ha
avanzato, con effetto immediato, in via cautelare.
B. Il Pretore ha
trattato la petizione come istanza di conciliazione e ha indetto il
contraddittorio cautelare per il 22 giugno 2018, nel corso del quale ha prospettato
alle parti una soluzione amichevole, assegnando loro un termine di dieci giorni
per esprimersi. Accettata seduta stante da AO 1, la proposta è stata respinta
da AP 1 il 28 giugno 2018, di modo che il contraddittorio cautelare è ripreso
il 25 luglio 2018. Quello stesso giorno, decaduto infruttuoso il tentativo di
conciliazione, il Segretario assessore della Pretura ha rilasciato a AO 1
l'autorizzazione ad agire nel merito.
C. Alla prosecuzione del
contraddittorio cautelare, il 25 luglio 2018, AO 1 ha confermato la propria
istanza, che AP 1 ha proposto di respingere. L'istruttoria cautelare si è tenuta
il 4 settembre 2018 e al dibattimento finale cautelare le parti hanno rinunciato,
invitando il Pretore a emettere il decreto.
D. Statuendo con decreto
cautelare del 9 dicembre 2019, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
nel senso che ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per il
figlio di fr. 387.– mensili fino al 28 febbraio 2020 e di fr. 1087.– mensili
dal 1° marzo 2020 in poi. Il giudizio sulle spese e le ripetibili è stato
rinviato alla sentenza di merito. Su richiesta di AO 1, il Pretore ha poi
rettificato tale dispositivo con decisione dell'11 dicembre successivo,
precisando che l'obbligo di mantenimento decorre
dal maggio del 2018 (introduzione dell'istanza cautelare).
E. Contro il decreto
cautelare citato dianzi AP 1 è insorto con un appello del 20 dicembre 2019 a
questa Camera per ottenere che, concesso all'appello effetto sospensivo, il
contributo di mantenimento in favore del figlio sia ridotto a fr. 143.35
mensili, pari al premio della cassa malati per L__________. In subordine egli
postula l'annullamento del decreto cautelare impugnato e il rinvio degli atti al
Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Invitata a determinarsi,
con osservazioni del 20 dicembre 2019 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
Il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo il
17 gennaio 2020 per quanto riguarda i contributi alimentari a carico di AP 1
dal 1° maggio 2018 fino al 9 dicembre 2019, respingendo la richiesta di effetto
sospensivo per il resto.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è un
provvedimento cautelare nel senso dell'art. 303 cpv. 1 CPC, emesso come tale
con la procedura
sommaria (art. 248 lett. d
CPC). Ora, le “decisioni di prima istan-
za
in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi
controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale requisito è manifestamente dato, giacché davanti al Pretore l'attrice postulava un contributo alimentare per
il figlio di fr. 1000.– mensili retroattivamente dal maggio del 2017. Riguardo alla tempestività del ricorso, il decreto cautelare
del 9 dicembre 2020 è stato notificato alla legale del convenuto
l'indomani. Ciò vale anche per la rettifica dell'11 dicembre 2020, notificata
alla legale del convenuto il giorno successivo. Depositato il 20 dicembre 2020,
l'appello del convenuto è quindi in ogni caso tempestivo.
2.
Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore ha accertato che AO 1 consegue un reddito di
soli fr. 200.– mensili a titolo di rimborso spese per un'attività non
retribuita in un centro di cura degli animali a __________, ma potrebbe
lavorare al 50%, la custodia del figlio L__________ non essendole
d'impedimento. Secondo il Pretore, avesse svolto anche solo lavori di pulizia
dal 1° marzo 2020, essa potrebbe guadagnare fr. 1500.– mensili. Sta di fatto –
ha continuato il primo giudice – che tale reddito non le basta nemmeno per
coprire il fabbisogno minimo di fr. 2684.– mensili. Quanto al fabbisogno
in denaro del figlio L__________, il Pretore lo
ha determinato in
fr. 865.50 mensili fino al 6° compleanno, in
fr. 1115.50 mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1055.50 dopo
di allora, assegni familiari non compresi. A ciò egli ha aggiunto un contributo
di accudimento di fr. 2484.– fino al 1° marzo 2020 (inizio dell'attività
lucrativa ipotetica da parte dell'attrice) e di fr. 1184.– mensili dopo di
allora.
Per quel che è del
convenuto, il Pretore ha appurato che AP 1 frequenta la facoltà di __________ e
riceve dal padre un contributo di mantenimento di fr. 2250.– mensili. Inoltre
egli ha diritto
a un assegno familiare (“di
formazione”) per sé di fr. 250.– mensili fino al compimento dei 25 anni (il 6
marzo 2020). Si fosse attivato anche solo con un'attività lucrativa accessoria
del 20% dal 1° marzo 2020, per il Pretore egli avrebbe potuto guadagnare
da quel momento fr. 700.–
mensili e beneficiare di complessivi fr. 3200.– mensili. Relativamente al
fabbisogno minimo di lui, il primo giudice lo ha calcolato in fr. 2113.– mensili.
Ha constatato così un margine disponibile di fr. 387.– mensili fino al 1° marzo
2020.
e di fr. 1087.– mensili da allora in poi, agio che il convenuto può
elargire al figlio come contributo alimentare. Circa la decorrenza del
contributo di fr. 387.– mensili, nella decisione di rettifica il Pretore l'ha
fissata nel maggio del 2018 (introduzione del-l'istanza cautelare).
3.
Nell'appello il
convenuto si duole anzitutto che il Pretore ha emesso il decreto cautelare
oltre un anno dopo la chiusura del-l'istruttoria, dilatando “l'ordinario
perimetro temporale delle misure cautelari”. In ragione di ciò chiede questa
Camera chieda all'attrice di produrre “la documentazione aggiornata sui suoi
redditi da maggio 2018 al momento dell'edizione” e solleciti dall'Istituto
delle assicurazioni sociali il richiamo “di ogni incarto aperto presso ogni
ufficio sociale a carico di AO 1 e/o L__________ __________ dal 2014 al momento
dell'edizione”. Se non che, nuovi mezzi di prova possono essere considerati in
appello soltanto se vengono immediatamente addotti (art. 317 cpv. 1 lett. a
CPC) e se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli
nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle
circostanze” (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Il convenuto non pretende di avere
sollecitato il Pretore a emanare il decreto cautelare durante l'anno e oltre
di attesa né, tanto meno, risulta avere reclamato per ritardata giustizia (art.
319.
lett. c CPC). Non si vede quindi perché in quel lasso di tempo egli non
potesse postulare l'edizione e il richiamo dei documenti davanti al primo
giudice. Per di più, egli neppure asserisce che dopo il 4 settembre 2018
(chiusura dell'istruttoria) l'attrice, al beneficio di prestazioni della
pubblica assistenza, abbia trovato un impiego retribuito meglio di quello
supposto dal Pretore. Al contrario: egli medesimo riconosce che il Pretore “ha
giustamente fissato un reddito ipotetico della madre di fr. 1500.– mensili”
(memoriale, pag. 7 a metà). Mal si comprende di conseguenza quale sarebbe
l'utilità di assumere nuove prove. Nelle condizioni descritte giova proseguire
senza indugio nella trattazione dell'appello.
4.
Per quanto attiene
al fabbisogno minimo dell'attrice, il Pretore lo ha determinato in fr. 2684.– mensili
(decreto impugnato, consid. 4), rilevando che al contraddittorio AO 1 non
aveva indicato nulla di preciso, ma che la cifra si desume dagli atti e dagli
allegati alla richiesta di gratuito patrocinio (decreto impugnato, lett. H). Al
minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.–
mensili) egli ha aggiunto così il costo dell'alloggio (fr. 1100.– mensili), il
premio della cassa malati (fr. 132.60 mensili), un contributo AVS (fr.
41.–) e il prezzo di un abbonamento “arcobaleno” per due zone (fr. 60.–
mensili). L'ap-pellante sostiene che tale fabbisogno va ridotto a fr. 2257.80
mensili, poiché il costo dell'alloggio non eccede in realtà fr. 733.– e il
premio della cassa malati è di fr. 74.10 mensili. L'argomentazione cade nel
vuoto, ove appena si consideri che, sia il fabbisogno in questione di fr.
2684.– o di fr. 2257.80 mensili, con un reddito di fr. 1500.– mensili
l'attrice versa largamente in ammanco e non può contribuire in alcun modo al
mantenimento del figlio. Lo stesso convenuto, del resto, non pretende il
contrario. Ai fini del giudizio non soccorre di conseguenza diffondersi in
proposito.
5.
Il fabbisogno in
denaro di L__________ è stato stabilito dal Pretore, come detto, in fr. 865.50
mensili fino al 6° compleanno, in fr.
1115.50
mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1055.50 dopo di allora,
assegni familiari non compresi. A tale fabbisogno il Pretore ha aggiunto un
contributo di accudimento di fr. 2484.– fino al 1° marzo 2020 (inizio
dell'attività lucrativa ipotetica da parte dell'attrice) e di fr. 1184.–
mensili dopo di allora. L'appellante oppone che l'effettivo fabbisogno in
denaro del figlio è di fr. 875.35 mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1125.35
mensili fino al 12° compleanno, di fr. 1425.35 mensili fino al 16° compleanno e
di fr. 1375.35 mensili in seguito. A suo parere inoltre nella fattispecie il
contributo di accudimento non può superare fr. 657.10 mensili, pari alla
differenza fra il minimo esistenziale del
diritto esecutivo dell'attrice decurtato del contributo AVS e del costo
dell'abbonamento “arcobaleno” (fr. 2157.10
mensili) e il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili stimato dal Pretore.
L'argomentazione è, una
volta ancora, inconcludente. Il Pretore ha condannato AP 1 a versare per il
figlio fr. 387.– mensili fino al 1° marzo 2020 e fr. 1087.– mensili dopo di
allora (inizio dell'attività lucrativa accessoria da parte di lui). Lo stesso
appellante riconosce che fino al 1° marzo 2020 il fabbisogno in denaro di L__________
è di almeno fr. 875.35 mensili e il contributo di accudimento di almeno fr.
657.10
mensili. Anche volendo togliere da quel fabbisogno – per ipotesi – la
locazione (come il convenuto propone in
subordine), riducendone l'ammontare a fr. 508.35, il figlio
abbisogna pur sempre di almeno fr. 1165.– mensili complessivi. E l'attrice
non è in grado di contribuire a tale necessità (sopra, consid. 4), né può
essere tenuta ad aumentare il grado d'occupazione oltre il 50% fino al momento
in cui il figlio terminerà la scuola elementare (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6).
In definitiva, pur
volendosi fondare sul fabbisogno in denaro del figlio e sul contributo di
accudimento pretesi dall'appellante, il contributo alimentare di fr. 375.–
mensili fissato dal Pretore fino al 1° marzo 2020 lascia il mantenimento di L__________
ampiamente scoperto. E tale mantenimento rimane parzialmente scoperto anche dopo
il 1° marzo 2020, allorché il contributo
alimentare fissato dal Pretore passa a fr. 1087.– mensili, tanto
più che dopo il 24 settembre 2020 (6° compleanno) il fabbisogno in denaro
del figlio è destinato a lievitare. In concreto la questione non è di determinare
perciò quanto abbisogni esattamente il figlio per il proprio mantenimento,
giacché L__________ registra in ogni caso un disavanzo. Occorre accertare in
che misura AP 1 fruisca di un margine disponibile da riversare al figlio, un
debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio
minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4,
140.
III 339 consid. 4.3, 137 III 62 consid. 4.2.1).
Nell'appello il convenuto
chiede invero di assumere prove sull'ammontare delle prestazioni sociali
percepite da AO 1 per il figlio, quasi che l'assegno integrativo di fr. 560.– mensili
da lei dichiarato durante l'interrogatorio (decreto impugnato, pag. 8 in alto)
vada dedotto dal fabbisogno in denaro di L__________. Simile opinione non ha
alcuna pertinenza. Come questa Camera ha già avuto modo di rammentare, tanto
gli assegni integrativi quanto gli assegni di prima infanzia sono puramente
sussidiari rispetto ai contributi di mantenimento. Essi non sono destinati a
sgravare economicamente il debitore. Prima, in altri termini, il giudice
stabilisce l'entità dei contributi alimentari e poi l'autorità amministrativa
decide se erogare assegni integrativi, rispettivamente di prima infanzia (RtiD I-2005
pag. 781 consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.10 del
20.
ottobre 2014 consid. 3b). Analogo principio vale per le prestazioni che
l'attrice riscuote dalla pubblica assistenza (fr. 680.– mensili: decreto
impugnato, pag. 8 in alto), le quali non sono destinate a ridurre il fabbisogno
minimo di lei (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014
consid. 8 con richiami di giurisprudenza). Anche su questo punto l'appello
è destinato perciò all'insuccesso.
6.
Rimane da esaminare –
come si è anticipato – se i contributi alimentari decretati dal Pretore nella
fattispecie rispettino il minimo esistenziale del debitore secondo il diritto
esecutivo. L'appellante non contesta di ricevere per il proprio mantenimento fr. 2250.–
mensili dal padre né che fino al 25° compleanno gli spettasse un assegno di
formazione di fr. 250.– mensili. Asserisce che quest'ultima prestazione con
costituisce un reddito, ma a torto, gli assegni familiari non essendo
prestazioni sussidiarie come gli assegni integrativi o gli assegni di prima
infanzia (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 4). È vero invece che il diritto
all'assegno di for-mazione si è estinto il 6 marzo 2020, sicché dopo di allora l'introito
non può più essergli imputato, ciò che nel decreto cautelare il primo giudice
ha perso di vista.
Quanto al reddito
accessorio ipotetico di fr. 700.– mensili, l'orientamento del Tribunale
federale in casi del genere è chiaro. Come rileva il Pretore, un figlio
maggiorenne agli studi universitari può essere tenuto a intraprendere
un'attività lucrativa accessoria del 20% e guadagnare fino a fr. 700.– mensili,
senza per ciò mettere a repentaglio la
propria formazione (sentenza 5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005
consid. 4.4.2 in FamPra.ch 2006 pag. 480; v. anche 5A_129/2019 del 10 maggio
2019.
consid. 9.3). L'appellante eccepisce che la griglia oraria dell'Università
della Svizzera italiana, facoltà di scienze della comunicazione, non gli lascia
tempo libero, ma disconosce che lavori eseguiti per una ditta di pulizia (come
quelli esigibili dall'attrice) si eseguono soprattutto dopo la chiusura di
uffici e negozi. Non interferiscono quindi con il piano delle lezioni, tant'è
che – secondo il Tribunale federale – la maggioranza degli studenti universitari
svolge attività lucrative accessorie con un grado d'occupazione intorno al 30%
(sentenza 5C.150/2005 dell'11 ottobre
2005.
consid. 4.4.2). Non che a uno studente universitario vada imputato un
reddito ipotetico accessorio come regola. Da uno studente maggiorenne con un
figlio a carico si può ragionevolmente pretendere tuttavia un impegno responsabile,
a maggior ragione ove il genitore affidatario non sia in grado di provvedere al
minorenne. All'appellante si giustifica di ascrivere pertanto un reddito
effettivo di fr. 2500.– mensili fino al 1° marzo 2020 (fr. 2250.– più fr. 250.–
di assegno) e un reddito parzialmente ipotetico di fr. 2950.– (fr. 2250.– più
fr. 700.–) dopo di allora.
7.
Il Pretore ha
accertato il fabbisogno minimo dell'appellante in fr. 2113.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo
per convivente in
famiglia fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 472.75, costi sanitari non
coperti dalla franchigia fr. 100.–, abbonamento “arcobaleno” fr. 29.75, retta
universitaria fr. 333.35, libri e materiale scolastico fr. 50.–, pasti fuori
casa fr. 200.–,
imposta comunale fr. 3.33,
tassa militare fr. 33.33, contributo AVS/AI/IPG fr. 40.70). L'appellante
sostiene che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 2637.10 mensili, dovendosi
includere nel medesimo una pigione di fr. 500.– e aumentare il premio della cassa
malati a fr. 496.40 mensili.
a) Il
convenuto espone una spesa di fr. 500.– mensili a titolo di locazione. Non
pretende tuttavia di pagare tale cifra alla madre, ragion per cui il Pretore non
l'ha considerata (decreto impugnato, pag. 10 in alto). L'appellante assevera
che riconoscergli fr. 500.– mensili di pigione si giustifica nel segno
della parità di trattamento, a AO 1 essendo stata riconosciuta una locazione di
fr. 1100.–. La pretesa è infondata. Nel fabbisogno minimo di un debitore vanno
inserite, per principio, solo spese effettive, non spese virtuali (sentenza del Tribunale federale 5A_272/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.1 e 4.2.1 con rimandi). Poco importa che
l'appellante potrebbe decidere, in teoria, di locare un alloggio da fr. 500.–
mensili. Diversa è la situazione nel caso in cui un debitore alimentare sia
alla concreta ricerca di un appartamento. In tal caso può giustificarsi di
riconoscergli la spesa presunta per evitare una modifica della decisione a
breve termine. L'appellante non assume tuttavia di voler costituire un alloggio
proprio. Afferma solo di averne diritto. Non può pretendere dunque di inserire
nel proprio fabbisogno minimo una spesa astratta, invocando la parità di
trattamento con AO 1, che ha un effettivo onere di locazione.
b) Allega
l'appellante che il suo premio della cassa malati aggiornato ammonta a fr.
496.40
mensili (nuovo doc. H accluso all'appello). Disconosce tuttavia che nel
fabbisogno minimo del diritto esecutivo rientra unicamente il premio di
assicurazioni obbligatorie, il quale nella fattispecie non eccede – secondo lo
stesso doc. H esibito dall'appellante – fr. 378.40 mensili per la
copertura della cassa malati secondo la LAMal (rischio d'infortunio compreso).
L'assicurazione complementare privata è estranea al calcolo (DTF 134 III 323). Riconoscendo
un premio di fr. 472.75 mensili, il Pretore ha trasceso manifestamente i limiti
dell'art. 93 LEF. In diritto il fabbisogno minimo dell'appellante si riconduce così
a fr. 2018.65 mensili.
c) Nelle
osservazioni all'appello AO 1 argomenta che il fabbisogno minimo
dell'appellante non supera a ben vedere fr. 1633.– mensili. Non è chiaro
come essa giunga a tale risultato. A suo avviso il minimo esistenziale del diritto
esecutivo del convenuto andrebbe ridotto da fr. 850.– a fr. 550.– mensili
perché la differenza è assunta dalla madre. Non reca tuttavia alcun elemento atto
a rendere verosimile l'asserto. Essa afferma inoltre che il convenuto potrebbe
chiedere un sussidio cantonale di fr. 200.– mensili per la cassa malati, sussidio
che andrebbe in deduzione del premio assicurativo. Ancora una volta però essa non
rende verosimile che AP 1 adempia i requisiti per ottenere quella prestazione. Se
mai andrebbe vagliata la spesa di fr. 100.– mensili che il Pretore ha
incluso nel fabbisogno minimo del convenuto per “costi salute non coperti”,
verificando se AP 1 finanzi effettivamente cure mediche e farmaceutiche di
tasca propria per fr. 1200.– annui. L'attrice non muove tuttavia obiezioni al
riguardo. In condizioni siffatte non è il caso di scostarsi dal fabbisogno
minimo del convenuto che emerge dai
considerandi che precedono (fr. 2018.65 mensili).
8.
Se
ne conclude che AP 1 può versare al figlio un margine disponibile di fr. 387.–
mensili sul proprio fabbisogno minimo fino al 1° marzo 2020 (come ha stabilito
il Pretore) e un margine disponibile di fr. 930.– mensili arrotondati dopo
di allora (reddito fr. 2950.– mensili, fabbisogno minimo fr. 2018.65 mensili)
rispetto ai fr. 1087.– decretati dal primo giudice, fermo restando che
l'assegno familiare per L__________ non è compreso in tali importi. Sul
contributo alimentare per il figlio dopo il 1° marzo 2020 l'appello merita così
parziale accoglimento.
9.
Le spese del
giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). In merito al contributo alimentare dovuto per il figlio dal maggio del
2018.
fino al 1° marzo 2020 l'appellante esce
sconfitto. Ottiene una riduzione da fr. 1087.– a fr. 930.– di
quanto dovuto dopo di allora, ma il risultato è lungi dalle sue richieste, che
tendevano a una riduzione dell'obbligo alimentare a fr. 143.35 mensili. In
circostanze del genere si giustifica ch'egli assuma nove decimi degli oneri
processuali e che rifonda all'attrice, la quale ha presentato osservazioni
all'appello tramite un patrocinatore, un'indennità per ripetibili ridotte (otto
decimi dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
10.
Nelle osservazioni
all'appello AO 1 postula il gratuito patrocinio. L'attribuzione di adeguate
ripetibili renderebbe, di per sé, l'istanza senza oggetto (DTF 133 I 248 consid.
3.
in fine). Dato nondimeno che in concreto simile indennità appare di difficile
– se non impossibile – incasso, conviene accordare all'interessata il
beneficio richiesto (art. 122 cpv. 2 prima frase CPC; analogamente: DTF
122.
I 322, 131 III 344 consid. 7). Quanto all'indennità che spetta al
patrocinatore d'ufficio, incombeva all'avvocato esibire una nota professionale.
In mancanza di ciò, il giudice procede per apprezzamento (sentenza del
Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un
avvocato ragionevolmente sollecito avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento
di un mandato come quello in esame, consistente in sostanza nella stesura delle
osservazioni a un appello di 22 pagine, una dozzina d'ore, corrispondenti a una
giornata e mezzo di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del
regolamento sulla tariffa peri casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio (o una stringata
corrispondenza) con la cliente. A ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv.
1.
del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinatore d'ufficio
va fissata di conseguenza in fr. 2600.– arrotondati.
11.
Circa i rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la
soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo
alimentare rimasto controverso in secondo grado (sopra, lett. E). I
provvedimenti cautelari, in ogni modo, sono impugnabili davanti al Tribunale
federale soltanto per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è così
riformato:
AP
1 è condannato a versare a AO 1, per il
mantenimento del figlio L__________, un contributo alimentare anticipato entro
il 5 del mese di fr. 387.– mensili dal maggio del 2018 fino al 28 febbraio 2020
e di fr. 930.– mensili dal 1° marzo 2020 in poi, assegni familiari non
compresi.
2. Le spese processuali di fr.
1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico dell'appellante
medesimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 3200.–
per ripetibili ridotte.
3. AO 1 è ammessa al beneficio
del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per lei al patrocinatore
d'ufficio un'indennità di fr. 2600.–.
4. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 10 e
dispositivo 3, dopo il passaggio in giudicato).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è
ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).