11.2019.149
Omologazione di una convenzione cautelare in pendenza di divorzio: appellabilità
18 giugno 2020Italiano9 min
accorgersi che il decreto cautelare era impugnabile mediante appello. Un reclamo non poteva dunque entrare in
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.149
11.2019.150
Lugano,
18 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2018.9 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione
del 5 novembre 2018 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
del 24 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro il decreto cautelare del 16
dicembre 2019 con cui il Pretore ha omologato una convenzione giudiziale sugli
effetti della vita separata (inc. 11.2019.149)
e sulla richiesta di
gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2019.150);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di
divorzio promossa il 5 novembre 2018 nei confronti di RE 1 (1985), CO 1 (1977)
ha chiesto al Pretore del Distretto di Blenio, contestualmente alla petizione,
che si adottassero provvedimenti cautelari intesi a modificare un precedente
assetto del 31 ottobre 2017 a tutela dell'unione coniugale. Citate al
contraddittorio cautelare del 18 gennaio 2019, le parti sono addivenute a un accor-
do transitorio, valido
sei mesi, in attesa di trovare una soluzione nelle vie amichevoli.
B. Le trattative intraprese
essendo rimaste senza esito, il Pretore ha convocato le parti a una nuova udienza
del 16 dicembre 2019 per il seguito del contraddittorio. In tale occasione i
coniugi hanno lungamente discusso, raggiungendo per finire un'intesa sull'affidamento
alternato della figlia L__________ (nata il 18 febbraio 2008), sul rispettivo diritto
di visita, sul contributo alimentare per la medesima e sul contributo
alimentare per la moglie. Il Pretore ha registrato la convenzione a verbale e
l'ha omologata seduta stante, senza riscuotere spese e compensando le
ripetibili.
C. Il 24 dicembre 2019 RE
1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ottenere che – conferitole il
beneficio del gratuito patrocinio – l'omologazione dell'accordo da parte del
Pretore sia dichiarata nulla, subordinatamente sia annullata, e che le parti siano
citate nuovamente per la discussione cautelare. Subordinatamente essa propone
che l'omologazione dell'accordo sia modificata, aumentando il contributo
alimentare in suo favore. Il reclamo non è stato comunicato a CO 1 per
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha omologato l'accordo stipulato dai coniugi in udienza è un decreto
cautelare. I decreti cautelari sono emessi con la procedura sommaria (art. 248
lett. d CPC), come le misure a protezione dell'unione coniugale cui rinvia l'art. 276
cpv. 1 seconda frase CPC. Se sono stati adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, almeno per scritto
(art. 265 cpv. 2 CPC), essi sono appellabili così entro 10 giorni
(art. 308 cpv. 1 lett. b e 314 cpv. 1 CPC). Ove il decreto cautelare riguardi
controversie meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile solo se
il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art.
308 cpv. 2 CPC).
2. Nella fattispecie la
riserva appena citata non si pone, l'omologazione del Pretore vertendo anche su
questioni senza valore litigioso, come la custodia parentale o la disciplina
delle relazioni personali con la figlia (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2019.110 del
5 maggio 2020 consid. 1). L'appello è dunque ammissibile. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, il verbale in cui figura l'omologazione dell'accordo
è stato consegnato alla legale di RE 1 il 16 dicembre 2019, giorno dell'udien-
za.
Introdotto il 24 dicembre successivo, il ricorso è di per sé tempestivo. Il
problema è che contro la decisione del Pretore la convenuta non ha presentato
appello, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia dato appello
(art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se in concreto il reclamo possa
essere trattato come appello.
3. La
giurisprudenza recente del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che è
possibile a un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro
ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza
manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non
fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso
in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione
quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo
d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del
4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018
pag. 408).
4. Nella
fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a semplice svista o
a inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come
reclamo, ma nella motivazione la convenuta definisce il ricorso proprio come
“reclamo” (“Tuttavia, la stessa ora interpone reclamo”: memoriale, pag. 8 a metà)
e nella richiesta di giudizio propone che “il reclamo” sia integralmente
accolto (pag. 8 in basso). RE 1 ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione
di presentare reclamo. D'altro lato l'improponibilità del reclamo contro la
decisione del Pretore era manifesta. Intanto – come detto (consid. 2) – la
custodia parentale e la disciplina delle relazioni personali con i figli non
sono controversie patrimoniali nel senso dell'art. 308 cpv. 2 CPC, sicché
l'ipotesi di un valore litigioso inferiore a fr. 10
000.– non poteva nemmeno entrare in linea di conto. A parte ciò, il
valore litigioso dei contributi alimentari rivendicato dalla convenuta in
appello (davanti al Pretore non sussisteva controversia) è ben superiore a fr.
10 000.– (fr. 2250.– mensili fino al
dicembre del 2019, fr. 2200.– mensili per il gennaio 2020 e fr. 2500.– mensili
dal febbraio del 2020 senza limiti di tempo rispetto al contributo di fr. 500.–
mensili fissato nella convenzione fino al gennaio del 2020 e a fr. 380.–
mensili dal febbraio del 2020 in poi). Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio.
5. Certo,
nel verbale del 16 dicembre 2019 in cui figura l'omologazione dell'accordo
cautelare non sono indicati rimedi giuridici. La mancata indicazione delle
vie di ricorso non inficia tuttavia la validità di una decisione (Killias in: Berner Kommentar, edizione
2012, n. 28 e 30 in fine ad art. 238 CPC; D. Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª
edizione, n. 28 ad art. 238; Naegeli/Mayhall
in: Oberhammer/Domej/Haas, ZPO,
Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 20a ad art. 238). L'unica conseguenza si
riconduce al fatto che in casi del genere le parti non devono subire alcun
pregiudizio, sicché la durata del termine d'impugnazione dipende dalle
circostanze concrete (Meyer
in: Baker & McKenzie,
Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 13 ad art. 238). Chi non trova
alcuna indicazione dei rimedi giuridici e intende ricorrere, pertanto, deve informarsi
“in tempo utile” e agire sollecitamente (DTF 129 II 134 consid. 3.3 con richiami; I CCA,
sentenza inc. 11.2014.76 del 16 settembre 2014, consid. 3d). Trattandosi di un avvocato, la
mancata indicazione dei rimedi giuridici non comporta di regola alcun
pregiudizio (D. Staehelin, op.
cit., n. 28 ad art. 238 CPC con richiamo), un avvocato dovendo
conoscere i termini di ricorso e potendo in ogni modo sincerarsene con una
rapida consultazione dei testi di legge (cfr. DTF 141 III 273 consid. 3.3; 138
Fatti
I 54 consid. 8.3.2 con rinvii). Nel caso specifico la rappresentante di RE 1 è
un avvocato e in concreto le bastava leggere l'art. 308 cpv. 1 CPC per
accorgersi che il decreto cautelare era impugnabile mediante appello. Un reclamo non poteva dunque entrare in
linea di conto.
6. Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma la situazione economica verosimilmente difficile in cui versa la
convenuta induce a rinunciare a ogni prelievo. Non può entrare in linea di
Considerandi
conto, per converso, la richiesta di gratuito patrocinio, giacché il reclamo
non aveva alcuna possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non
essere stato notificato alla controparte per osservazioni.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile, sia che riguardi l'affidamento e la
disciplina delle relazioni personali con i figli, questioni senza valore litigioso, sia che riguardi i contributi
alimentari per la convenuta, il cui valore litigioso davanti a questa
Camera raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro
un provvedimento cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).