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Decisione

11.2019.149

Omologazione di una convenzione cautelare in pendenza di divorzio: appellabilità

18 giugno 2020Italiano9 min

accorgersi che il decreto cautelare era impugnabile mediante appello. Un reclamo non poteva dunque entrare in

Source ti.ch

Incarti n.

11.2019.149

11.2019.150

Lugano,

18 giugno 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2018.9 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione

del 5 novembre 2018 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sul reclamo

del 24 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro il decreto cautelare del 16

dicembre 2019 con cui il Pretore ha omologato una convenzione giudiziale sugli

effetti della vita separata (inc. 11.2019.149)

e sulla richiesta di

gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2019.150);

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di

divorzio promossa il 5 novembre 2018 nei confronti di RE 1 (1985), CO 1 (1977)

ha chiesto al Pretore del Distretto di Blenio, contestualmente alla petizione,

che si adottassero provvedimenti cautelari intesi a modificare un precedente

assetto del 31 ottobre 2017 a tutela dell'unio­ne coniugale. Citate al

contraddittorio cautelare del 18 gennaio 2019, le parti sono addivenute a un accor-

­do transitorio, valido

sei mesi, in attesa di trovare una soluzione nelle vie amichevoli.

B. Le trattative intraprese

essendo rimaste senza esito, il Pretore ha convocato le parti a una nuova udienza

del 16 dicembre 2019 per il seguito del contraddittorio. In tale occasione i

coniugi han­no lungamente discusso, raggiungendo per finire un'intesa sul­l'affidamento

alternato della figlia L__________ (nata il 18 febbraio 2008), sul rispettivo diritto

di visita, sul contributo alimentare per la medesima e sul contributo

alimentare per la moglie. Il Pretore ha registrato la convenzione a verbale e

l'ha omologata seduta stante, senza riscuotere spese e compensando le

ripetibili.

C. Il 24 dicembre 2019 RE

1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ottenere che – conferitole il

beneficio del gratuito patrocinio – l'omologazione dell'accordo da parte del

Pretore sia dichiarata nulla, subordinatamente sia annullata, e che le parti siano

citate nuovamente per la discussione cautelare. Subordinatamente essa propone

che l'omologazione del­l'accordo sia modificata, aumentando il contributo

alimentare in suo favore. Il reclamo non è stato comunicato a CO 1 per

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha omologato l'accordo stipulato dai coniugi in udienza è un decreto

cautelare. I decreti cautelari sono emes­si con la procedura sommaria (art. 248

lett. d CPC), come le misure a protezione dell'unione coniugale cui rinvia l'art. 276

cpv. 1 seconda frase CPC. Se sono stati adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, almeno per scritto

(art. 265 cpv. 2 CPC), essi sono appellabili così entro 10 giorni

(art. 308 cpv. 1 lett. b e 314 cpv. 1 CPC). Ove il decreto cautelare riguardi

controversie meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile solo se

il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ulti­ma conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art.

308 cpv. 2 CPC).

2. Nella fattispecie la

riserva appena citata non si pone, l'omologazione del Pretore vertendo anche su

questioni senza valore litigioso, come la custodia parentale o la disciplina

delle relazioni personali con la figlia (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.110 del

5 maggio 2020 consid. 1). L'appello è dunque ammissibile. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, il verba­le in cui figura l'omologazione dell'accordo

è stato consegnato alla legale di RE 1 il 16 dicembre 2019, giorno dell'udien-

za.

Introdotto il 24 dicembre successivo, il ricorso è di per sé tempestivo. Il

problema è che contro la decisione del Pretore la convenuta non ha presentato

appello, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia dato appello

(art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se in concreto il reclamo possa

essere trattato come appello.

3. La

giurisprudenza recente del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che è

possibile a un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro

ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza

manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non

fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso

in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione

quan­do avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo

d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del

4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018

pag. 408).

4. Nella

fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a semplice svista o

a inavvertenza manifesta. Non solo il memoria­le è espressamente intestato come

reclamo, ma nella motivazio­ne la convenuta definisce il ricorso proprio co­me

“reclamo” (“Tuttavia, la stessa ora interpone reclamo”: memoriale, pag. 8 a me­tà)

e nella richiesta di giudizio propone che “il reclamo” sia integralmente

accolto (pag. 8 in basso). RE 1 ha quindi inoltrato recla­mo con l'intenzione

di presentare reclamo. D'altro lato l'improponibilità del reclamo contro la

decisione del Pretore era manifesta. Intanto – come detto (consid. 2) – la

custodia parentale e la disciplina delle relazioni personali con i figli non

sono controversie patrimoniali nel senso dell'art. 308 cpv. 2 CPC, sicché

l'ipotesi di un valore litigioso inferiore a fr. 10

000.– non poteva nemmeno entrare in linea di con­to. A parte ciò, il

valore litigioso dei contributi alimentari rivendicato dalla convenuta in

appello (davanti al Pretore non sussisteva controversia) è ben superiore a fr.

10 000.– (fr. 2250.– mensili fino al

dicembre del 2019, fr. 2200.– mensili per il gennaio 2020 e fr. 2500.– mensili

dal febbraio del 2020 senza limiti di tempo rispetto al contributo di fr. 500.–

mensili fissato nella convenzione fino al gennaio del 2020 e a fr. 380.–

mensili dal febbraio del 2020 in poi). Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio.

5. Certo,

nel verbale del 16 dicembre 2019 in cui figura l'omologazione dell'accordo

cautelare non sono indicati rimedi giuridici. La mancata indicazione delle

vie di ricorso non inficia tuttavia la validità di una decisione (Killias in: Berner Kommentar, edizione

2012, n. 28 e 30 in fine ad art. 238 CPC; D. Staehelin

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª

edizione, n. 28 ad art. 238; Naegeli/Mayhall

in: Oberhammer/Domej/Haas, ZPO,

Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 20a ad art. 238). L'unica conseguenza si

riconduce al fatto che in casi del genere le parti non devono subire alcun

pregiudizio, sicché la durata del termine d'impu­gnazione dipende dalle

circostanze concrete (Meyer

in: Baker & McKenzie,

Schwei­zerische ZPO, Berna 2010, n. 13 ad art. 238). Chi non trova

alcuna indicazione dei rimedi giuridici e intende ricorrere, pertanto, deve informarsi

“in tempo utile” e agire sollecitamente (DTF 129 II 134 consid. 3.3 con richiami; I CCA,

sentenza inc. 11.2014.76 del 16 settembre 2014, consid. 3d). Trattandosi di un avvocato, la

mancata indicazione dei rimedi giuridici non comporta di regola alcun

pregiudizio (D. Staehelin, op.

cit., n. 28 ad art. 238 CPC con richiamo), un avvocato dovendo

conoscere i termini di ricorso e potendo in ogni modo sin­ce­rarsene con una

rapida consultazio­ne dei testi di legge (cfr. DTF 141 III 273 consid. 3.3; 138

Fatti

I 54 consid. 8.3.2 con rinvii). Nel caso specifico la rappresentante di RE 1 è

un avvocato e in concreto le bastava leggere l'art. 308 cpv. 1 CPC per

accorgersi che il decreto cautelare era impugnabile mediante appello. Un reclamo non poteva dunque entrare in

linea di conto.

6. Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma la situazione economica verosimilmente difficile in cui versa la

convenuta induce a rinunciare a ogni prelievo. Non può entrare in linea di

Considerandi

conto, per converso, la richiesta di gratuito patrocinio, giacché il reclamo

non aveva alcuna possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non

essere stato notificato alla controparte per osservazioni.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile, sia che riguardi l'affidamento e la

disciplina delle relazioni personali con i figli, questioni senza valore litigioso, sia che riguardi i contributi

alimentari per la convenuta, il cui valore litigioso davanti a questa

Camera raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro

un provvedimento cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).