11.2019.15
Divorzio: liquidazione del regime dei beni e misure di protezione del figlio
27 marzo 2020Italiano21 min
è comandante d'aereo alle dipendenze della __________, __________, di stanza all'aeroporto
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.15
Lugano
27 marzo 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2014.219 (divorzio su azione di un
coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 agosto 2014 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 28 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11
dicembre 2018;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1967) e AP 1 (1975)
si sono sposati a __________ il 2 giugno
2006. Dal matrimonio è nato G__________, il 6 settembre 2006. Il marito
è comandante d'aereo alle dipendenze della __________, __________, di stanza all'aeroporto
di __________. La moglie è assistente di volo per la __________ AG e collaboratrice
amministrativa della fondazione __________, entrambe all'aeroporto di __________.
Dopo avere vissuto nel Ticino, dal quarto anno di età di G__________ la
famiglia ha traslocato nel Canton Zurigo. I coniugi vivono separati dal 3
agosto 2012, quando il marito si è
trasferito a __________ in un suo appartamento (proprietà per piani n. 29 837, pari a 98.500/1000 della
particella n. 1354 RFD), pur conservando
un alloggio nella regione di __________ per agevolare gli incontri con il
figlio.
B. In esito a un'istanza a tutela dell'unione coniugale
presentata il 5 ottobre 2012 da AP 1, con sentenza del 15 marzo 2013
il Giudice unico del Tribunale del Distretto di Bülach (Bezirksgericht Bülach,
Einzelgericht) ha affidato il figlio alla madre, ha regolato il diritto di
visita paterno, ha condannato AO 1 a versare dal 3 agosto 2012 un
contributo alimentare per la moglie di fr. 1930.– mensili, aumentato a fr.
3610.– mensili dal 1° agosto 2013, e uno di fr. 1400.– mensili per il
figlio, ha accertato che fino al 5 dicembre 2012 il marito aveva corrisposto fr.
33 176.40 per il
mantenimento della famiglia, ha stabilito che il versamento in eccesso di
contributi alimentari sarebbe stato considerato nella liquidazione dei rapporti
fra i coniugi e ha pronunciato la separazione dei beni dal 5 dicembre 2012. Adito
dalla moglie, con sentenza del 17 dicembre 2013 l'Obergericht del
Canton Zurigo ha aumentato il contributo alimentare per lei a fr. 2700.–
mensili dal 3 agosto 2012 al 31 luglio 2013 e a
fr. 3920.– mensili in seguito, come pure il contributo per il figlio a fr.
1600.– mensili.
C. Il 4 agosto 2014 AO 1 ha promosso
azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo l'affidamento del figlio con esercizio
congiunto dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita materno), senza
pretendere contributi alimentari per G__________, ha rifiutato ogni contributo alimentare
alla moglie, ha rivendicato fr. 9254.47 con interessi dal 4 agosto 2014 e fr.
5000.– per il deposito in garanzia della locazione a __________ e ha postulato la
suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in costanza
di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. L'11
agosto 2014 AP 1 ha contestato la competenza del giudice adito, facendo valere di
avere promosso azione di divorzio quello stesso 4 agosto 2014 davanti al
Tribunale del Distretto di Bülach.
D. All'udienza
del 24 settembre 2014, indetta per discutere l'eccezione sollevata dalla moglie,
i coniugi si sono accordati nel riconoscere la competenza dell'autorità
ticinese e nello stralcio della causa
introdotta davanti al tribunale di Bülach (inc. CA.2014.312). Durante l'udienza
essi si sono intesi anche sul calendario dei diritti di visita paterni (inc. CA.2014.302
e CA.2014.346). A una successiva udienza
dell'11 dicembre 2014, destinata al tentativo di conciliazione nella
causa di divorzio, i coniugi non hanno raggiunto invece un accordo sugli
effetti del divorzio. Il Pretore ha assegnato così a AP 1 un termine
di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. Contestualmente egli ha omologato una nuova intesa sul
diritto di visita a G__________. Lo svolgimento e il calendario delle relazioni
personali sono stati poi nuovamente regolati dal Pretore con decreti cautelari del 20 gennaio, del 27 gennaio
e del 13 febbraio 2015 (CA.2015.25).
E. Nella sua risposta del 29 settembre 2015 AP 1 ha aderito
al principio del divorzio, ma ha postulato l'affidamento del figlio con
esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita
paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 3920.– mensili fino al
31 agosto 2022 (da cui dedurre un terzo del suo guadagno calcolato sulla
media degli ultimi sei
mesi) e uno di fr. 2000.– mensili in poi fino all'età
pensionabile, come pure un contributo alimentare per il figlio di fr. 2400.–
mensili fino al 31 agosto 2018 e di fr. 2600.– mensili fino alla maggiore
età o al termine di un'adeguata formazione, con suddivisione a metà delle spese
straordinarie per G__________. Essa ha rivendicato inoltre il versamento di fr. 185 000.– con
interessi del 5% dal 5 dicembre 2012 in liquidazione del regime dei beni, il riparto a metà degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il
matrimonio e la divisione a metà del trattamento
di fine rapporto (TFR) accumulato dal marito. L'attore ha replicato il 1° novembre
2015, respingendo le domande della convenuta. Quest'ultima ha duplicato il 3 dicembre
successivo, confermando le sue pretese. Alle prime arringhe del 21 gennaio 2016 entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 17 febbraio 2016.
F. Statuendo
su varie istanze cautelari di AO 1 volte a regolare il suo diritto di visita, con
decreto del 14 luglio 2016 il Pretore ha istituito
d'ufficio una curatela educativa in favore del figlio, precisando i compiti del
curatore (inc. CA.2015.526). Contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera mediante appello del 28 luglio 2016, appello
che è stato stralciato dal ruolo per desistenza il
30 agosto 2016 (inc. 11.2016.70). Lo stesso giorno l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti di Bülach Nord ha designato __________
S__________ quale curatrice educativa. Con decreto cautelare del 4 maggio 2018
il Pretore ha poi incaricato la curatrice di organizzare un sostegno psicoterapeutico
per G__________ (inc. CA.2018.140). A tale scopo è stato designato lo psicologo
__________ G__________ di __________.
G. L'istruttoria
della causa di divorzio è stata dichiarata chiusa l'11 maggio 2018 e alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel proprio memoriale del 6 luglio 2018 l'attore ha riaffermato sostanzialmente
le sue domande iniziali, postulando il mantenimento della curatela educativa e del
sostegno psicologico per il figlio con suddivisione dei costi a metà tra i
genitori. Nel suo allegato del 10 luglio 2018 la convenuta ha ribadito il
proprio punto di vista, tranne adeguare la pretesa alimentare per sé a fr.
3870.– fino al 13° anno di età del figlio, ridotti a fr. 3570.– in seguito fino
alla sua età pensionabile, e quella per G__________ a fr. 2392.60 mensili fino
al 13° anno di età e a fr. 3692.60 fino alla maggiore età o al termine della formazione,
quantificando in fr. 244 767.– la sua spettanza in liquidazione del regime dei
beni e in fr. 34 951.– l'indennità in esito alla divisione della previdenza professionale
estera del marito.
H. Statuendo
l'11 dicembre 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha disposto il
riparto a metà degli averi di previdenza professionale maturati dai coniugi
durante il matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per
l'esecuzione), ha riconosciuto alla
moglie un'equa indennità di fr. 36 627.– giusta l'art. 124e CC a valere come divisione degli averi previdenziali accumulati
all'estero dal marito e ha obbligato quest'ultimo
a versare alla moglie fr. 19 312.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere.
Inoltre egli ha affidato G__________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità
parentale, ha disciplinato il diritto di
vista paterno, confermando la curatela educativa con i relativi compiti, così
come la misura di sostegno terapeutico nella forma di regolari controlli
evolutivi con suddivisione dei costi a metà tra i genitori. Infine ha condannato
AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3076.– mensili per il figlio
fino al 16° anno, aumento a fr. 1976.– mensili dopo di allora (assegni
familiari non compresi) e ha respinto la pretesa alimentare della moglie. Le
spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a
questa Camera con un appello del 28 gennaio 2019 nel quale chiede di riformare
la decisione impugnata aumentando
la
sua spettanza in liquidazione dei rapporti di dare e avere con AO 1 a
fr. 24 307.– e revocando
la curatela educativa in favore del figlio, come pure il sostegno terapeutico nella
forma di controlli evolutivi. Con osservazioni del 25 marzo 2019 AO 1 propone di
respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore
litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, le misure a
protezione del figlio litigiose davanti al Pretore non considerandosi, salvo
eccezioni estranee alla fattispecie, controversie patrimoniali (I CCA, sentenza
inc. 11.2018.92 del 31 dicembre 2019 consid. 1 con rinvii). Riguardo alla tempestività dell'appello, la sentenza
impugnata è pervenuta al patrocinatore della moglie il 12 dicembre 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________,
agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 18 dicembre
2018.
al 2 gennaio 2019 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e
sarebbe scaduto domenica 27 gennaio 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3
CPC. Introdotto il 28 gennaio 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello
la convenuta acclude una comunicazione
20.
dicembre 2018 dell'istituto scolastico frequentato dal figlio, così come una
lettera scritta quello stesso giorno dai compagni di scuola di G__________
(plico doc. 66). Dal canto suo, AO 1 produce con le osservazioni all'appello scambi
di posta elettronica intercorsi con la moglie e con l'insegnante del figlio il
1°, il 2 e l'11 novembre 2018 (plico doc. 1). Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato a
tutela del minorenne (art. 296 CPC), tali documenti vanno considerati d'ufficio
nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid.
4.2.1).
3.
Litigiosi
rimangono, in questa sede, la liquidazione dei rapporti di dare e avere fra le
parti, come pure le misure a protezione del figlio consistenti nella curatela
educativa e nel
sostegno terapeutico in forma di regolari controlli evolutivi. Tutto il resto, compreso il principio del
divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315
cpv. 1 CPC).
Sulla
liquidazione dei rapporti dare e avere
4.
Accertato che l'attore pretendeva il
versamento di fr. 9254.57 per contributi alimentari erogati in eccesso e per la
mancata rifusione di spese giudiziarie a lui dovute in esito al procedimento archiviato
nel Canton Zurigo, il Pretore ha constatato che nella sentenza del
15.
marzo 2013 il Giudice unico del Tribunale distrettuale di Bülach
aveva
calcolato in fr. 33 176.40 l'ammontare dei contributi
alimentari versati dal marito fino al 5 dicembre 2012 per il mantenimento della
famiglia, soggiungendo che di eventuali contributi corrisposti in eccesso si sarebbe
tenuto conto nella liquidazione del regime dei beni. Il Pretore ha appurato tuttavia
che da un conteggio allestito dal marito il 28 gennaio 2014 (doc. III) emergeva
un saldo in favore di lui di soli fr. 8564.97. In mancanza di puntuali contestazioni
da parte della convenuta, la quale si limitava a definire il conteggio
incomprensibile, egli ha riconosciuto così la pretesa del marito. E in esito
alla compensazione dei rispettivi crediti è risultato un conguaglio in favore
della moglie di fr. 19 312.–.
a) L'appellante contesta il risultato
del calcolo che precede, sostenendo che in realtà il conguaglio in suo favore ammonta
a fr. 24 307.–. Essa censura in
particolare il credito del marito di fr. 8564.97 per contributi versati in
eccesso, facendo valere che dal conteggio presentato dall'attore stesso si
evincono pagamenti in esubero per complessivi fr. 13 664.97 (fr. 13 559.60 nel 2012 e fr.
105.37
nel 2013), ma anche pagamenti in difetto per complessivi fr. 10 094.63 (fr. 5100.– più
fr. 4994.63), di modo che AO 1 sarebbe creditore di soli fr. 3570.34 e
il conguaglio finale in favore di lei ammonta a fr. 24 307.–.
b) Intanto
ci si potrebbe domandare se la doglianza, sollevata per la prima volta in appello,
sia ricevibile. Davanti al Pretore, la convenuta si era limitata infatti a
eccepire l'“incomprensibilità” del citato conteggio. Sia come sia, è vero che per
quanto riguarda il credito della moglie il calcolo dell'attore non è di immediata
comprensione, ove appena si consideri che alla posta zuviel/zuwenig bezahlte
UHB figurano, l'una dopo l'altra, le cifre di fr. 5100.– e di fr. 4994.63
(doc. III). Resta il fatto che di fronte a un obbligo contributivo di fr. 85 800.– (zu leistende
UHB) dall'agosto del 2012 fino al dicembre del 2013, il marito ha versato complessivi
fr. 94 364.37 (geleistete
UHB), onde un suo credito di fr. 8564.37. L'opinione del Pretore resiste dunque
alla critica.
Sulle
misure a protezione del figlio
5.
Il
Pretore ha affidato G__________
alla madre e ha respinto la richiesta di quest'ultima, che postulava
l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva. Egli ha constatato che grazie
anche alle misure di accompagnamento adottate nel corso della procedura G__________
ha ritrovato un equilibrio e una stabilità “che vanno pro-tetti e tutelati”. A
suo parere, nondimeno, “la strada affinché i genitori adottino quotidianamente
un atteggiamento cooperante e intraprendano tutti gli sforzi presumibili per
mantenere la reciproca comunicazione in modo autonomo appare lunga e
difficile”. Occorre mantenere dunque, “in questa fase ancora essenziale”, la figura
della curatrice educativa, per continuare a mediare soluzioni tra i genitori e
vegliare al benessere del minore. Sempre nell'ottica di garantire al figlio
“uno spazio neutrale e di appurare gli effettivi benefici derivatigli dalla
fine della lite tra i genitori”, il Pretore ha confermato altresì l'intervento
dello psicoterapeuta __________ G__________, limitandone però l'intervento a
regolari controlli evolutivi.
a) L'appellante
censura la conferma della
curatela educativa, così come il mantenimento dei controlli evolutivi da parte dello
psicoterapeuta, contestando l'utilità di simili provvedimenti. Essa sostiene che,
come ha rilevato lo stesso psicoterapeuta in un rapporto del 29 settembre 2018,
finita la causa di divorzio i rapporti tra il figlio e i genitori sarebbero migliorati,
tant'è che lo specialista ha escluso pericoli per lo sviluppo di G__________
dopo di allora. Oltre a ciò, sottolinea l'appellante, nemmeno il dott. M__________
G__________, pediatra del figlio, ha evocato rischi per lo sviluppo del minore,
sconsigliando finanche un sostegno psicoterapeutico. Nonostante l'elevata conflittualità
con il marito, la convenuta afferma di essere sempre stata attenta ai bisogni e
al bene del ragazzo, come attestano i miglioramenti scolastici di G__________, passato
dal livello B al livello A, e dall'ottimo rapporto da lui intrattenuto con i
compagni di classe. Per la convenuta, in definitiva, le misure adottate dal
Pretore non sono giustificate, men che meno necessarie e neppure rispettose del
principio della proporzionalità.
b) L'art.
308.
cpv. 1 CC prevede che “se le circostanze lo richiedono” l'autorità di
protezione dei minori nomina al figlio un curatore perché consigli e aiuti i
genitori nella cura del minorenne. In una causa di divorzio tale facoltà spetta
al giudice (art. 315a cpv. 1 e 2 CC). Al curatore possono essere
conferiti speciali poteri, come la vigilanza delle relazioni personali (art.
308.
cpv. 2 CC). Il compito del curatore può anche essere limitato alla
vigilanza di tali relazioni. La curatela ha lo scopo in tal caso di stemperare
le tensioni esistenti fra i genitori e di agevolare le relazioni del figlio con
il genitore non affidatario. Ove la minaccia per il bene del figlio sia
circoscritta alle difficoltà nello svolgimento delle visite, il compito del
curatore educativo, che si apparenta a quello di un intermediario o di un
negoziatore, può essere limitato alla vigilanza delle relazioni personali, a
vegliare in specie a che le relazioni con
il genitore non affidatario si svolgano come ha deciso l'autorità e a regolare
– se necessario – le modalità pratiche, mitigando le tensioni fra genitori (DTF 140 III 243
consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_819/2016 del 21 febbraio
2017, consid. 8.3.2; sentenza 5A_819/2016 del 21 febbraio 2017, consid. 8.3.2; v. anche RtiD I-2005 pag. 785 consid. 12a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.139 del 18
febbraio 2019 consid. 5). Le
misure a protezione del figlio, ad ogni modo, non costituiscono sanzioni né dipendono
da una responsabilità dei genitori. Sono provvedimenti intesi a tutelare il
bene del figlio quando i genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307
cpv. 1 CC).
c) Nella
fattispecie è fuori dubbio che la convenuta si occupi convenientemente del
figlio, che G__________ sia sereno con lei, che i risultati scolastici del
ragazzo e i rapporti di lui con i compagni siano soddisfacenti. A ben vedere, tuttavia, per quel che è
della curatela educativa l'appellante si confronta poco o punto con la
motivazione del Pretore. Che i rapporti fra genitori siano ancora fortemente
conflittuali trova riscontro in una relazione 31 ottobre 2018 della curatrice
educativa __________ S__________. Che tale combattività abbia reso necessarie
numerose decisioni cautelari sul diritto di visita paterno è un dato di fatto.
Il Pretore ha poi spiegato che il comportamento della madre è preoccupante e che
la mancanza di comunicazione e di cooperazione tra i genitori lede il bene del
minore. Sotto questo profilo si cercherebbe invano di sapere come l'appellante
intenda ovviare a tali difficoltà. Né si desume una qualsivoglia strategia di distensione
dei litigi. Al contrario: nell'appello l'interessata sottace completamente il
problema.
d) Né
la situazione pare sistemarsi con la pronuncia del divorzio,
ove appena si pensi al tenore delle comunicazioni di posta elettronica prodotte
da AO 1 in questa sede (doc. 2 di appello). Per di più, nel suo rapporto del 31
ottobre 2018 la curatrice educativa __________ S__________ definisce i rapporti
tra i genitori come altamente conflittuali, tant'è che le azioni dell'uno sono
percepite come una provocazione o un'umiliazione da parte dell'altro. La comunicazione
tra i due è sì garantita per posta elettronica, ma poi la discussione si sposta
sul piano emotivo. A detta della curatrice, AP 1 desidera avere meno contatti
possibili con l'attore e di essere lasciata in pace, mentre AO 1 si duole del
fatto che costei non promuova i contatti del figlio con lui, limitandoli all'indispensabile.
Sentita personalmente dall'autorità di protezione di Bülach Nord, l'appellante
ha dichiarato che G__________ versa in un conflitto di lealtà, che non vorrebbe
nemmeno incontrare il padre, che prima dell'istituzione della curatela la situazione
era normale, nel senso che AO 1 comunicava le date delle viste e lei decideva (modalità
che auspicherebbe di ripristinare in caso di revoca della curatela), che con
l'andare del tempo sarebbe preferibile lasciar decidere al figlio se vedere il
padre o no e concedere a G__________ il tempo da trascorrere con gli amici, non
senza accennare infine a profonde divergenze di lei con la curatrice (rapporto
dl 30 novembre 2018 agli atti). Tali circostanze sono semplicemente passate
sotto silenzio dalla convenuta, che nell'appello si limita a vaghe
assicurazioni, salvo disconoscere che perfino davanti al Pretore essa aveva ammesso
come “le incomprensioni e i veri e propri litigi riguardano lo svolgimento del diritto di visita (memoriale conclusivo
del 10 luglio 2018, pag. 6). In condizioni del genere il provvedimento adottato
dal Pretore appare legittimo, mere istruzioni ai genitori (art. 307 cpv. 3 CC)
apparendo inefficaci, e risponde ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza e
proporzionalità. Anche in proposito l'appello è destinato così all'insuccesso.
e) Quanto
al sostegno terapeutico, contrariamente a quanto sembra credere l'appellante il
Pretore non ha ordinato di proseguire la psicoterapia, ma si è limitato a
prevedere regolari controlli evolutivi del figlio per monitorare lo stato psichico e l'evolvere
della situazione, come raccomandava __________ G__________ nel citato
referto del 29 settembre 2018. Non si disconosce che in quella relazione lo
specialista, oltre a reputare inutile una
psicoterapia ambulatoriale, sottolineava come da un punto di vista
terapeutico e dello sviluppo psicologico sarebbe stato di grande sollievo per
il ragazzo se i problemi matrimoniali dei genitori fossero finalmente risolti,
ciò che consentirebbe a G__________ di allentare la tensione e gli
permetterebbe di mantenere un rapporto più aperto e leale con entrambi i
genitori. In realtà, per tacere del fatto che la pronuncia del divorzio non
pare sufficiente – da sé sola – per stemperare la tensione tra i genitori e
ricomporre il palese conflitto di lealtà in cui vive il figlio, proprio il
fatto di vigilare sullo sviluppo di G__________ dopo la fine della causa di
divorzio permetterà di accertare se la situazione sarà migliorata.
L'aggiornamento della situazione consentirà così di stabilire se le misure di
protezione saranno ancora necessarie o potranno essere revocate. Nulla muta
l'opinione del pediatra di G__________, opinione che risale peraltro al febbraio
del 2016. Tutto ponderato, anche sotto questo profilo la decisione del Pretore sfugge
a censura e l'appello vede la sua sorte segnata.
8.
Le spese del pronunciato
odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La
convenuta rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni
all'appello tramite un patrocinatore, adeguate ripetibili. AO 1 chiede che gli
sia riconosciuta un'indennità di fr. 3000.–. Ora, l'entità delle
ripetibili nelle cause di stato (provvedimenti cautelari compresi) è definita,
per costante giurisprudenza di questa Camera, in base al dispendio di tempo (retribuito
fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL
178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe
dedicato all'adempimento di un mandato analogo
(sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2019, consid. 21a). L'ammontare
dell'indennità dipende così dall'importanza della lite, dalle sue difficoltà,
dall'ampiezza del lavoro necessario e dal tempo impiegato dall'avvocato (art.
12.
ultima frase del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per
analogia). Nel caso specifico il patrocinio è consistito, in appello, nella stesura
di un memoriale di osservazioni (7 pagine, compreso il frontespizio e le richieste
di giudizio) in una causa già nota e giuridicamente di media difficoltà. Si giustifica
così di retribuire un po' più di sette ore di lavoro, compreso un presumibile
colloquio (o una breve corrispondenza) con il cliente. A ciò si aggiunge il 10%
per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità per
ripetibili di fr. 2500.– (arrotondati).
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative a misure di protezione per il figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
a:
–
Bülach;
–
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).