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Decisione

11.2019.15

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e misure di protezione del figlio

27 marzo 2020Italiano21 min

è comandante d'aereo alle dipendenze della __________, __________, di stanza all'aeroporto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.15

Lugano

27 marzo 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2014.219 (divorzio su azione di un

coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 agosto 2014 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 28 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11

dicembre 2018;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1967) e AP 1 (1975)

si sono sposati a __________ il 2 giugno

2006. Dal matrimonio è nato G__________, il 6 settembre 2006. Il marito

è comandante d'aereo alle dipendenze della __________, __________, di stanza all'aeroporto

di __________. La moglie è assistente di volo per la __________ AG e collaboratrice

amministrativa della fondazio­ne __________, entrambe all'aeroporto di __________.

Dopo avere vissuto nel Ticino, dal quarto anno di età di G__________ la

famiglia ha traslocato nel Canton Zurigo. I coniugi vivono separati dal 3

agosto 2012, quando il marito si è

trasferito a __________ in un suo appartamento (proprietà per pia­ni n. 29 837, pari a 98.500/1000 della

particella n. 1354 RFD), pur conservando

un alloggio nella regione di __________ per agevolare gli incontri con il

figlio.

B. In esito a un'istanza a tutela dell'unione coniugale

presentata il 5 ottobre 2012 da AP 1, con sentenza del 15 marzo 2013

il Giudice unico del Tribunale del Distretto di Bülach (Bezirksgericht Bülach,

Einzelgericht) ha affidato il figlio alla madre, ha regolato il diritto di

visita paterno, ha condannato AO 1 a versare dal 3 agosto 2012 un

contributo alimentare per la moglie di fr. 1930.– mensili, aumentato a fr.

3610.– mensili dal 1° agosto 2013, e uno di fr. 1400.– mensili per il

figlio, ha accertato che fino al 5 dicembre 2012 il marito aveva corrisposto fr.

33 176.40 per il

mantenimento della famiglia, ha stabilito che il versamento in eccesso di

contributi alimentari sarebbe stato considerato nella liquidazione dei rapporti

fra i coniugi e ha pronunciato la separazione dei beni dal 5 dicembre 2012. Adito

dal­la moglie, con sentenza del 17 dicembre 2013 l'Obergericht del

Canton Zurigo ha aumentato il contributo alimentare per lei a fr. 2700.–

mensili dal 3 agosto 2012 al 31 luglio 2013 e a

fr. 3920.– mensili in seguito, come pure il contributo per il figlio a fr.

1600.– mensili.

C. Il 4 agosto 2014 AO 1 ha promosso

azione di divorzio davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo l'affidamento del figlio con esercizio

congiunto dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita materno), senza

pretendere contributi alimentari per G__________, ha rifiutato ogni contributo alimentare

alla moglie, ha rivendicato fr. 9254.47 con interessi dal 4 agosto 2014 e fr.

5000.– per il deposito in garanzia della locazione a __________ e ha postulato la

suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in costanza

di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. L'11

agosto 2014 AP 1 ha contestato la competenza del giudice adito, facendo valere di

avere promosso azione di divorzio quello stesso 4 agosto 2014 davanti al

Tribunale del Distretto di Bülach.

D. All'udienza

del 24 settembre 2014, indetta per discutere l'eccezione sollevata dalla moglie,

i coniugi si sono accordati nel riconoscere la competenza dell'autorità

ticinese e nello stralcio della causa

introdotta davanti al tribunale di Bülach (inc. CA.2014.312). Durante l'udienza

essi si sono intesi anche sul calendario dei diritti di visita paterni (inc. CA.2014.302

e CA.2014.346). A una successiva udienza

dell'11 dicembre 2014, destinata al tentativo di conciliazione nella

causa di divorzio, i coniugi non hanno raggiunto invece un accordo sugli

effetti del divorzio. Il Pretore ha assegnato così a AP 1 un termine

di 30 gior­ni per presentare il memoriale di risposta. Contestualmente egli ha omologato una nuova intesa sul

diritto di visita a G__________. Lo svolgimento e il calendario delle relazioni

personali sono stati poi nuovamente regolati dal Pretore con decreti cautelari del 20 gennaio, del 27 gennaio

e del 13 febbraio 2015 (CA.2015.25).

E. Nella sua risposta del 29 settembre 2015 AP 1 ha aderito

al principio del divorzio, ma ha postulato l'affidamento del figlio con

esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita

paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 3920.– mensili fino al

31 agosto 2022 (da cui dedurre un terzo del suo guadagno calcolato sulla

media degli ultimi sei

me­si) e uno di fr. 2000.– mensili in poi fino all'età

pensionabile, co­me pure un contributo alimentare per il figlio di fr. 2400.–

mensili fino al 31 agosto 2018 e di fr. 2600.– mensili fino alla maggiore

età o al termine di un'adeguata formazione, con suddivisione a metà delle spese

straordinarie per G__________. Essa ha rivendicato inoltre il versamento di fr. 185 000.– con

interessi del 5% dal 5 dicembre 2012 in liquidazione del regime dei beni, il riparto a metà degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il

matrimonio e la divisione a metà del trattamento

di fine rapporto (TFR) accumulato dal marito. L'attore ha replicato il 1° novembre

2015, respingendo le domande della convenuta. Quest'ultima ha duplicato il 3 dicembre

successivo, conferman­do le sue pretese. Alle prime arringhe del 21 gennaio 2016 entram­be le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 17 febbraio 2016.

F. Statuendo

su varie istanze cautelari di AO 1 volte a regolare il suo diritto di visita, con

decreto del 14 luglio 2016 il Pretore ha istituito

d'ufficio una curatela educativa in favore del figlio, precisando i compiti del

curatore (inc. CA.2015.526). Contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera mediante appello del 28 luglio 2016, appello

che è stato stralciato dal ruolo per desistenza il

30 agosto 2016 (inc. 11.2016.70). Lo stesso giorno l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti di Bülach Nord ha designato __________

S__________ quale curatrice educativa. Con decreto cautelare del 4 maggio 2018

il Pretore ha poi incaricato la curatrice di organizzare un sostegno psicoterapeutico

per G__________ (inc. CA.2018.140). A tale scopo è stato designato lo psicologo

__________ G__________ di __________.

G. L'istruttoria

della causa di divorzio è stata dichiarata chiusa l'11 maggio 2018 e alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel proprio memoriale del 6 luglio 2018 l'attore ha riaffermato sostanzialmente

le sue domande iniziali, postulando il mantenimento della curatela educativa e del

sostegno psicologico per il figlio con suddivisione dei costi a metà tra i

genitori. Nel suo allegato del 10 luglio 2018 la convenuta ha ribadito il

proprio punto di vista, tranne adeguare la pretesa alimentare per sé a fr.

3870.– fino al 13° anno di età del figlio, ridotti a fr. 3570.– in seguito fino

alla sua età pensionabile, e quella per G__________ a fr. 2392.60 mensili fino

al 13° anno di età e a fr. 3692.60 fino alla maggiore età o al termine della formazio­ne,

quantificando in fr. 244 767.– la sua spettanza in liquidazione del regime dei

beni e in fr. 34 951.– l'indennità in esito alla divisione della previdenza professionale

estera del marito.

H. Statuendo

l'11 dicembre 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha disposto il

riparto a metà degli averi di previdenza professionale maturati dai coniugi

durante il matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni per

l'esecuzione), ha riconosciuto alla

moglie un'equa indennità di fr. 36 627.– giusta l'art. 124e CC a valere come divisione degli averi previdenziali accumulati

all'estero dal marito e ha obbligato quest'ultimo

a versare alla moglie fr. 19 312.– in liquidazio­ne dei rapporti di dare e avere.

Inoltre egli ha affidato G__________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità

parentale, ha disciplinato il diritto di

vista paterno, confermando la curatela educativa con i relativi compiti, così

come la misura di sostegno terapeutico nella forma di regolari controlli

evolutivi con suddivisione dei costi a metà tra i genitori. Infine ha condannato

AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3076.– mensili per il figlio

fino al 16° anno, aumento a fr. 1976.– mensili dopo di allora (assegni

familiari non compresi) e ha respinto la pretesa alimentare della moglie. Le

spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello del 28 gennaio 2019 nel quale chiede di riformare

la decisione impugnata aumentando

la

sua spettanza in liquidazione dei rapporti di dare e avere con AO 1 a

fr. 24 307.– e revocando

la curatela educativa in favore del figlio, come pure il sostegno terapeutico nella

forma di controlli evolutivi. Con osservazioni del 25 marzo 2019 AO 1 propone di

respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono

appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore

litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, le misure a

protezione del figlio litigiose davanti al Pretore non considerandosi, salvo

eccezioni estranee alla fattispecie, controversie patrimoniali (I CCA, sentenza

inc. 11.2018.92 del 31 dicembre 2019 consid. 1 con rinvii). Riguardo alla tempestività dell'appello, la sentenza

impugnata è pervenuta al patrocinatore della moglie il 12 dicembre 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________,

agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 18 dicembre

2018.

al 2 gennaio 2019 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e

sarebbe scaduto domenica 27 gennaio 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3

CPC. Introdotto il 28 gennaio 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello

la convenuta acclude una comunicazione

20.

dicembre 2018 dell'istituto scolastico frequentato dal figlio, così come una

lettera scritta quello stesso giorno dai compagni di scuola di G__________

(plico doc. 66). Dal canto suo, AO 1 produce con le osservazioni all'appello scambi

di posta elettronica intercorsi con la moglie e con l'insegnante del figlio il

1°, il 2 e l'11 novembre 2018 (plico doc. 1). Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato a

tutela del minorenne (art. 296 CPC), tali documenti vanno considerati d'ufficio

nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid.

4.2.1).

3.

Litigiosi

rimangono, in questa sede, la liquidazione dei rapporti di dare e avere fra le

parti, come pure le misure a protezione del figlio consistenti nella curatela

educativa e nel

sostegno terapeutico in forma di regolari controlli evolutivi. Tutto il resto, compreso il principio del

divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315

cpv. 1 CPC).

Sulla

liquidazione dei rapporti dare e avere

4.

Accertato che l'attore pretendeva il

versamento di fr. 9254.57 per contributi alimentari erogati in eccesso e per la

mancata rifusione di spese giudiziarie a lui dovute in esito al procedimento archivia­to

nel Canton Zurigo, il Pretore ha constatato che nella sentenza del

15.

marzo 2013 il Giudice unico del Tribunale distrettuale di Bülach

aveva

calcolato in fr. 33 176.40 l'ammontare dei contributi

alimentari versati dal marito fino al 5 dicembre 2012 per il mantenimento della

famiglia, soggiungendo che di eventuali contributi corrisposti in eccesso si sarebbe

tenuto conto nella liquidazione del regime dei beni. Il Pretore ha appurato tuttavia

che da un conteggio allestito dal marito il 28 gennaio 2014 (doc. III) emergeva

un saldo in favore di lui di soli fr. 8564.97. In mancanza di puntuali contestazioni

da parte della convenuta, la quale si limitava a definire il conteggio

incomprensibile, egli ha riconosciuto così la pretesa del marito. E in esito

alla compensazione dei rispettivi crediti è risultato un conguaglio in favore

della moglie di fr. 19 312.–.

a) L'appellante contesta il risultato

del calcolo che precede, sostenendo che in realtà il conguaglio in suo favore ammonta

a fr. 24 307.–. Essa censura in

particolare il credito del marito di fr. 8564.97 per contributi versati in

eccesso, facendo valere che dal conteggio presentato dall'attore stesso si

evincono pagamenti in esubero per complessivi fr. 13 664.97 (fr. 13 559.60 nel 2012 e fr.

105.37

nel 2013), ma anche pagamenti in difetto per complessivi fr. 10 094.63 (fr. 5100.– più

fr. 4994.63), di modo che AO 1 sarebbe creditore di soli fr. 3570.34 e

il conguaglio finale in favore di lei ammonta a fr. 24 307.–.

b) Intanto

ci si potrebbe domandare se la doglianza, sollevata per la prima volta in appello,

sia ricevibile. Davanti al Pretore, la convenuta si era limitata infatti a

eccepire l'“incomprensibilità” del citato conteggio. Sia come sia, è vero che per

quanto riguarda il credito della moglie il calcolo dell'attore non è di immediata

comprensione, ove appena si consideri che alla posta zuviel/zuwenig bezahlte

UHB figurano, l'una dopo l'altra, le cifre di fr. 5100.– e di fr. 4994.63

(doc. III). Resta il fatto che di fronte a un obbligo contributivo di fr. 85 800.– (zu leistende

UHB) dall'agosto del 2012 fino al dicembre del 2013, il marito ha versato complessivi

fr. 94 364.37 (geleiste­te

UHB), onde un suo credito di fr. 8564.37. L'opinione del Pretore resiste dunque

alla critica.

Sulle

misure a protezione del figlio

5.

Il

Pretore ha affidato G__________

alla madre e ha respinto la richiesta di quest'ultima, che postulava

l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva. Egli ha constatato che grazie

anche alle misure di accompagnamento adottate nel corso della procedura G__________

ha ritrovato un equilibrio e una stabilità “che vanno pro-tetti e tutelati”. A

suo parere, nondimeno, “la strada affinché i genitori adottino quotidianamente

un atteggiamento cooperante e intraprendano tutti gli sforzi presumibili per

mantenere la recipro­ca comunicazione in modo autonomo appare lunga e

difficile”. Occorre mantenere dunque, “in questa fase ancora essenziale”, la figura

della curatrice educativa, per continua­re a mediare soluzioni tra i genitori e

vegliare al benessere del minore. Sempre nell'ottica di garantire al figlio

“uno spazio neutrale e di appurare gli effettivi benefici derivatigli dalla

fine della lite tra i genitori”, il Pretore ha confermato altresì l'intervento

dello psicoterapeuta __________ G__________, limitandone però l'intervento a

regolari controlli evolutivi.

a) L'appellante

censura la conferma della

curatela educativa, così come il mantenimento dei controlli evolutivi da parte dello

psicoterapeuta, contestando l'utilità di simili provvedimenti. Essa sostiene che,

come ha rilevato lo stesso psicoterapeuta in un rapporto del 29 settembre 2018,

finita la causa di divorzio i rapporti tra il figlio e i genitori sarebbero migliorati,

tant'è che lo specialista ha escluso pericoli per lo svilup­po di G__________

dopo di allora. Oltre a ciò, sottolinea l'appellante, nemmeno il dott. M__________

G__________, pediatra del figlio, ha evocato rischi per lo sviluppo del minore,

sconsigliando finanche un sostegno psicoterapeutico. Nonostante l'elevata conflittualità

con il marito, la convenuta affer­ma di essere sempre stata attenta ai bisogni e

al bene del ragazzo, come attestano i miglioramenti scolastici di G__________, passato

dal livello B al livello A, e dall'ottimo rapporto da lui intrattenuto con i

compagni di classe. Per la convenuta, in definitiva, le misure adottate dal

Pretore non sono giustificate, men che meno necessarie e neppure rispettose del

principio della proporzionalità.

b) L'art.

308.

cpv. 1 CC prevede che “se le circostanze lo richiedono” l'autorità di

protezione dei minori nomina al figlio un curatore perché consigli e aiuti i

genitori nella cura del minorenne. In una causa di divorzio tale facoltà spetta

al giudice (art. 315a cpv. 1 e 2 CC). Al curatore possono essere

conferiti speciali poteri, come la vigilanza delle relazioni personali (art.

308.

cpv. 2 CC). Il compito del curatore può anche essere limitato alla

vigilanza di tali relazioni. La curatela ha lo scopo in tal caso di stemperare

le tensioni esistenti fra i genitori e di agevolare le relazioni del figlio con

il genitore non affidatario. Ove la minaccia per il bene del figlio sia

circoscritta alle difficoltà nello svolgimento delle visite, il compito del

curatore educativo, che si apparenta a quello di un intermediario o di un

negoziatore, può essere limitato alla vigilanza del­le relazioni personali, a

vegliare in specie a che le relazioni con

il genitore non affidatario si svolgano come ha deciso l'autorità e a regolare

– se necessario – le modalità pratiche, mitigando le tensioni fra genitori (DTF 140 III 243

consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_819/2016 del 21 febbraio

2017, consid. 8.3.2; sentenza 5A_819/2016 del 21 febbraio 2017, consid. 8.3.2; v. anche RtiD I-2005 pag. 785 consid. 12a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.139 del 18

febbraio 2019 consid. 5). Le

misure a protezione del figlio, ad ogni modo, non costituiscono sanzioni né dipendono

da una responsabilità dei genitori. Sono provvedimenti intesi a tutelare il

bene del figlio quando i genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307

cpv. 1 CC).

c) Nella

fattispecie è fuori dubbio che la convenuta si occupi convenientemente del

figlio, che G__________ sia sereno con lei, che i risultati scolastici del

ragazzo e i rapporti di lui con i compagni siano soddisfacenti. A ben vedere, tuttavia, per quel che è

della curatela educativa l'appellante si confronta poco o punto con la

motivazione del Pretore. Che i rapporti fra genitori siano ancora fortemente

conflittuali trova riscontro in una relazione 31 ottobre 2018 della curatrice

educativa __________ S__________. Che tale combattività abbia reso necessarie

numerose decisioni cautelari sul diritto di visita paterno è un dato di fatto.

Il Pretore ha poi spiegato che il comportamento della madre è preoccupante e che

la mancanza di comunicazione e di cooperazione tra i genitori lede il bene del

minore. Sotto questo profilo si cercherebbe invano di sapere come l'appellante

intenda ovviare a tali difficoltà. Né si desume una qualsivoglia strategia di distensione

dei litigi. Al contrario: nell'appello l'interessata sottace completamente il

problema.

d) Né

la situazione pare sistemarsi con la pronuncia del divorzio,

ove appena si pensi al tenore delle comunicazioni di posta elettronica prodotte

da AO 1 in questa sede (doc. 2 di appello). Per di più, nel suo rapporto del 31

ottobre 2018 la curatrice educativa __________ S__________ definisce i rapporti

tra i genitori come altamente conflittuali, tant'è che le azioni dell'uno sono

percepite come una provocazione o un'umiliazione da parte dell'altro. La comunicazione

tra i due è sì garantita per posta elettronica, ma poi la discussione si sposta

sul piano emotivo. A detta della curatrice, AP 1 desidera avere meno contatti

possibili con l'attore e di essere lasciata in pace, mentre AO 1 si duole del

fatto che costei non promuova i contatti del figlio con lui, limitandoli all'indispensabile.

Sentita personalmente dall'autorità di protezione di Bülach Nord, l'appellante

ha dichiarato che G__________ versa in un conflitto di lealtà, che non vorrebbe

nemmeno incontrare il padre, che prima dell'istituzione della curatela la situazione

era normale, nel senso che AO 1 comunicava le date delle viste e lei decideva (modalità

che auspicherebbe di ripristinare in caso di revoca della curatela), che con

l'andare del tempo sarebbe preferibile lasciar decidere al figlio se vedere il

padre o no e concedere a G__________ il tempo da trascorrere con gli amici, non

senza accennare infine a profonde divergenze di lei con la curatrice (rapporto

dl 30 novembre 2018 agli atti). Tali circostanze sono semplicemente passate

sotto silenzio dalla convenuta, che nell'appello si limita a vaghe

assicurazioni, salvo disconoscere che perfino davanti al Pretore essa aveva ammesso

come “le incomprensioni e i veri e propri litigi riguardano lo svolgimento del diritto di visita (memoriale conclusivo

del 10 luglio 2018, pag. 6). In condizioni del genere il provvedimento adottato

dal Pretore appare legittimo, mere istruzioni ai genitori (art. 307 cpv. 3 CC)

apparendo inefficaci, e rispon­de ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza e

proporzionalità. Anche in proposito l'appello è destinato così all'insuccesso.

e) Quanto

al sostegno terapeutico, contrariamente a quanto sembra credere l'appellante il

Pretore non ha ordinato di proseguire la psicoterapia, ma si è limitato a

prevede­re regolari controlli evolutivi del figlio per monitorare lo stato psichico e l'evolvere

della situazione, come raccomandava __________ G__________ nel citato

referto del 29 settembre 2018. Non si disconosce che in quella relazione lo

specialista, oltre a reputare inutile una

psicoterapia ambulatoriale, sottolineava come da un punto di vista

terapeutico e dello sviluppo psicologico sarebbe stato di grande sollievo per

il ragazzo se i problemi matrimoniali dei genitori fossero finalmente risolti,

ciò che consentirebbe a G__________ di allentare la tensione e gli

permetterebbe di mantenere un rapporto più aperto e leale con entrambi i

genitori. In realtà, per tacere del fatto che la pronuncia del divorzio non

pare sufficiente – da sé sola – per stemperare la tensione tra i genitori e

ricomporre il palese conflitto di lealtà in cui vive il figlio, proprio il

fatto di vigilare sullo sviluppo di G__________ dopo la fine della causa di

divorzio permetterà di accertare se la situazione sarà migliorata.

L'aggiornamento della situazione consentirà così di stabilire se le misure di

protezione saranno ancora necessarie o potranno essere revocate. Nulla muta

l'opinione del pediatra di G__________, opinione che risale peraltro al febbraio

del 2016. Tutto ponderato, anche sotto questo profilo la decisione del Pretore sfugge

a censura e l'appello vede la sua sorte segnata.

8.

Le spese del pronunciato

odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La

convenuta rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni

all'appello tramite un patrocinatore, adeguate ripetibili. AO 1 chiede che gli

sia riconosciuta un'indennità di fr. 3000.–. Ora, l'entità delle

ripetibili nelle cause di stato (provvedimenti cautelari compresi) è definita,

per costante giurisprudenza di questa Camera, in base al dispendio di tempo (retribuito

fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL

178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe

dedicato all'adempimento di un mandato analogo

(sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2019, consid. 21a). L'ammontare

dell'indennità dipende così dall'importanza della lite, dalle sue difficoltà,

dall'ampiezza del lavoro necessario e dal tempo impiegato dall'avvocato (art.

12.

ultima frase del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per

analogia). Nel caso specifico il patrocinio è consistito, in appello, nella stesura

di un memoriale di osservazioni (7 pagine, compreso il frontespizio e le richieste

di giudizio) in una causa già nota e giuridicamente di media difficoltà. Si giustifica

così di retribuire un po' più di sette ore di lavo­ro, compreso un presumibile

colloquio (o una breve corrispondenza) con il cliente. A ciò si aggiunge il 10%

per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità per

ripetibili di fr. 2500.– (arrotondati).

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative a misure di protezione per il figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

a:

Bülach;

Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).