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Decisione

11.2019.151

Protezione dell'unione coniugale: misure conservative, contributi di mantenimento

17 novembre 2020Italiano37 min

(10 gennaio 1999). Dal matrimonio sono nati J__________ (21 luglio 2000), E__________

Source ti.ch

Incarti n.

11.2019.151

11.2020.2

Lugano,

17 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SO.2015.1993

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 4 maggio 2015 da

AP

1,

(ora

patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1 (Irlanda del Nord)

(patrocinato

dalle avvocate PA 2

e

PA 2 )

e nella analoga causa

SO.2016.973 promossa con istanza del 3 marzo 2016 da AO 1 nei confronti di AP 1;

giudicando sull'appello

del 29 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 19 dicembre 2019 (inc. 11.2019.151)

e sull'appello

presentato da AO 1 il 7 gennaio 2020 contro la medesima sentenza (inc.

11.2020.2);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1958),

cittadino britannico, divorziato, e AP 1 (1964), cittadina italiana, si sono

sposati a __________ (Londra) il 23 agosto 1999. A quel momento essi aveva-

­no già un figlio, N__________

(10 gennaio 1999). Dal matrimonio sono nati J__________ (21 luglio 2000), E__________

(9 maggio 2002) e G__________ (16 settembre 2003). Nel febbraio del 2011 la

famiglia si è stabilita in Svizzera, in una villa a __________ (particella

n. 661 RFD di __________, sezio­ne di __________, intestata alla moglie). Laureato

in economia, il marito ha svolto vari lavori in ambito dirigenziale e ha lavorato

da ultimo per la A__________ Sagl di __________ (ora radiata dal registro di

commercio). Il 29 settembre 2014 i coniugi hanno adottato la separazione dei beni.

Alla fine di aprile del 2015 AO 1 è andato a vivere da solo in un appartamento,

sempre a __________, e poi, nel settembre del 2016, in una casa ereditata dalla

madre a __________ (Irlanda del Nord). AP 1, architetto d'interni, ha

costituito nel maggio del 2015 la At__________ Sagl di __________, di cui è

socia e gerente, ma dalla quale non sembrerebbe aver mai tratto redditi. Attualmente

AO 1 non esercita più alcuna attività lucrativa e percepisce una pensione in

Inghilterra di £ 20 061.24 annui, pari a

fr. 2291.67 mensili.

B. Il 4 maggio 2015 AP 1

si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione del­l'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare –

l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale (con

mobili e suppellettili), il divieto al marito di rientrare a domicilio e di

avvicinarsi a lei, la restituzione delle chiavi di casa, l'affidamento dei quattro figli (riservato il

diritto di visita paterno), un contributo alimentare imprecisato per sé e per i

figli (oltre agli

assegni familiari),

come pure l'attribuzione in uso di una Mini __________, di una Porsche __________

e di una BMW __________, AO 1 potendo conservare da parte sua una Mini __________

(inc. SO.2015.1993). Il convenuto ha adito anch'egli il Pretore il 3 marzo

2016, postulando il blocco di conti bancari intestati alla consorte, una

restrizione del potere di disporre sull'abitazione coniugale, il divieto alla

moglie – sotto la comminatoria

dell'art. 292 CP – di trasferire, vendere o disporre in altro modo di

antichità debitamente inventariate e la nomina di un curatore educativo chiamato

a definire il calendario dei diritti di visita, come pure a vigilare sulle

relazioni tra genitori e figli (inc. SO.2016.973).

C. Al dibattimento del 14

aprile 2016 i coniugi hanno raggiunto un accordo cautelare “nelle more istruttorie” sull'autorizzazione a vivere

separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale in uso alla moglie,

sull'affidamento dei quattro figli a quest'ultima e sul diritto di visita

paterno. Essi si sono impegnati inoltre a prosegui-

­re una terapia familiare

e a non disporre delle antichità in loro possesso. Infine essi si sono

accordati sull'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre sulla

villa di __________. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante, inserendo

la comminatoria dell'art. 292 CP. Il dibattimento di entrambe le istanze è continuato

il 29 settembre 2016. In tale occasione AP 1 ha quantificato in fr. 10 000.– mensili il contributo alimentare preteso per

sé e in fr. 2500.– mensili quello per ogni figlio, oltre alla retta della __________.

AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata e all'affidamento dei figli

alla madre, ha sollecitato un ampio diritto di visita, ha rivendicato un contributo

alimentare per sé di fr. 19 090.– mensili

retroattivamente dal gennaio del 2016 e l'assegnazione e l'immatricolazione a

suo nome della BMW __________.

D. A una successiva

udienza del 29 novembre 2016, indetta per il seguito del dibattimento, AP 1 ha

ribadito le proprie domande e ha contestato quelle del marito. AO 1 ha confermato

il proprio punto di vista. La moglie si è

opposta alle richieste

del coniuge e ha notificato nuove prove. L'8 marzo 2017 si è tenuta

un'ulteriore udienza per la continuazione del dibattimento in entrambe le

procedure. AO 1 ha reiterato la propria posizione. Le parti hanno confermato nondimeno

quanto pattuito nell'accordo cautelare stipulato il 14 aprile 2016 “nelle more

istruttorie”, compresa l'assegnazione in uso della Mini __________ al marito. Il

Pretore ha ammesso i documenti prodotti dalle parti e disposto vari atti istruttori.

E. Con decreto cautelare del 20 aprile 2017 il

Pretore ha ordinato il blocco (art. 178 CC) della particella su cui sorge

l'abitazione coniugale e di due conti intestati ad AP 1 presso la __________ di

__________ (“conti __________”).

Successivamente, con decreto cautelare

del 6 novembre 2017 egli ha ordinato anche un divieto di disporre sulla

proprietà per piani n. __________ della particella n. 698 RFD di __________, intitolata

ad AP 1, e il blocco di ogni cassetta di sicurezza

intestata, cointestata o di cui è beneficiaria economica la moglie presso la

banca __________ __________ (già __________). Nel corso dell'istruttoria

il Pretore ha poi emanato altri decreti cautelari destinati ad allentare la

restrizione sui “conti __________” per il pagamento di fatture

familiari. Con decreto “supercautelare”

del 22 dicembre 2017, confermato con decreto cautelare del 13 aprile

2018, egli ha autorizzato la moglie a prelevare dai “conti __________” complessivi fr. 9000.– mensili per

il mantenimento proprio e dei figli.

F. Nel frattempo, il 4

luglio 2017, AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,

chiedendo l'annullamento della convenzione 29 settembre 2014 con cui i coniugi

avevano adottato la separazione dei beni (inc. OR.2017.136). La causa è tuttora

in fase istruttoria. Il 1° giugno 2018 inoltre AP 1 ha promosso azione di

divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc.

DM.2018.146). La procedura è sospesa, dovendosi attendere la sentenza sulla

nullità dell'atto di separazione dei beni. Sospesi sono anche vari procedimenti

cautelari chiesti dalle parti nell'ambito del processo di divorzio.

G. Con ordinanza del 10

agosto 2018 il Pretore ha chiuso l'istruttoria a protezione dell'unione

coniugale e ha fissato alle parti un termine per presentare conclusioni

scritte. Nel suo memoriale del 10 ottobre 2018 AP 1 ha chiesto di sbloccare i suoi

“conti __________”, di poter disporre senza riserve di

tutta una serie di beni mobili “di sua esclusiva proprietà” e di condannare il

marito a versare un contributo alimentare per i figli di fr. 14 000.– mensili complessivi, sostenendo inoltre N__________

e J__________ “per tutta la

durata degli studi nel Regno Unito attraverso versamenti bancari mensili

direttamente nel loro conto a copertura di spese e rette universitarie”. In

subordine essa ha chiesto di allentare il blocco dei suoi “conti __________”, di autorizzare la banca __________

a pagare direttamente i premi della cassa malati, delle assicurazioni degli

immobili e delle assicurazioni delle automobili, di abilitare lei medesima a

prelevare fr. 18 000.– mensili dai “conti __________” per il mantenimento proprio e dei

figli, oltre a fr. 28 242.20 per il saldo

di fatture familiari, non senza condannare il marito a rifonderle fr. 26 684.85 per premi della cassa malati da lei pagati

in favore di lui.

Nel proprio allegato

conclusivo del 3 novembre 2018 AO 1 ha chiesto una volta ancora di autorizzare i coniugi a vivere separati, di

attribuire l'abitazione coniugale in uso alla moglie, di affidare E__________ e

G__________ alla medesima, di porre a carico della moglie il fabbisogno in

denaro dei figli, “comprese le spese scolastiche” sin dal 4 maggio 2015 (data

dell'istanza), di regolare il suo diritto di visita, di autorizzare percorsi

terapeutici per le figlie, di assegnargli in uso la nota Mini __________, di

condannare AP 1 a versargli un contributo alimenta­re di fr. 20 664.52 mensili dal 1° gennaio 2016, di

confermare la restrizione della facoltà di disporre sull'abitazione coniugale e

sulla proprietà per piani a __________, come pure il blocco della cassetta di

sicurezza, delle antichità, dei “conti __________”, di “conti __________”, di

conti presso la __________ (__________) fa-centi capo alla moglie, salvo

autorizzare quest'ultima a eseguire una serie di prelevamenti per finalità e

somme predefinite.

H. Statuendo con

sentenza del 19 dicembre 2019, il Pretore ha così deciso:

– ha

autorizzato i coniugi a vivere separati;

– ha

attribuito l'uso dell'abitazione coniugale alla moglie;

– ha

affidato E__________ e G__________ alla madre per la cura e l'educazione;

– ha

regolato il diritto di visita paterno in caso di disaccordo;

– ha

confermato la curatela educativa in favore delle figlie;

– ha

assegnato in uso la Mini __________ al marito;

– ha

confermato il blocco del fondo su cui sorge l'abitazione coniugale, il blocco della

proprietà per piani a __________, il blocco di tutte le antichità in possesso

dei coniugi e di ogni relazione bancaria facente capo alla moglie presso la __________;

– ha

autorizzato AP 1 a prelevare per il mantenimento suo e delle figlie a lei

affidate la somma di fr. 9000.– mensili dai “conti __________”;

– ha

condannato la medesima a pagare i premi della cassa malati delle figlie;

– ha

autorizzato AO 1 a prelevare per il suo proprio mantenimento la somma di fr.

5800.– mensili dai citati “conti __________”;

– ha

autorizzato i coniugi a eseguire di comune accordo ulteriori prelevamenti dai

“conti __________” in favore dei figli (rette scolastiche, trattamenti medici);

– ha

autorizzato AO 1 a chiedere alla __________ il pagamento di 12 fatture per fr.

19 790.30 complessivi e

– ha

autorizzato il versamento di fr. 200.– mensili alla figlia E__________ e di fr.

200.– mensili alla figlia G__________ per le loro spese minute, prelevando tali

somme dai “conti __________” sotto vigilanza del curatore.

Le

spese processuali di fr. 9000.– sono state poste solidalmente a carico dei

coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

I. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 dicembre

2019 nel quale postula, previo conferimento

dell'effetto sospensivo al ricorso,

l'annullamento

del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore “per ulteriori e più

approfonditi accertamenti”. Subordinatamente essa chiede:

– di

attribuirle in uso la Mini __________;

– di

annullare i blocchi conservativi ordinati dal Pretore sull'abitazione

coniugale, sulla proprietà per piani a __________, su tutte le antichità in

possesso dei coniugi e su ogni relazione bancaria facente capo a lei presso la __________;

– di

condannare AO 1 a versare un contribu­to alimentare di fr. 14 000.– mensili complessivi per lei e le figlie;

– di

non autorizzare AO 1 a prelevare la som­ma di fr. 5800.– mensili dai citati

“conti __________”, dovendo egli provvedere da sé al proprio mantenimento e

– di

autorizzare lei medesima a disporre liberamente dei “conti __________”.

In

via ancor più subordinata AP 1 chiede:

– di

attribuirle in uso la Mini __________;

– di

confermare i blocchi conservativi ordinati dal Pretore sul-l'abitazione

coniugale, sulla proprietà per piani a __________ e su tutte le antichità in

possesso dei coniugi, ma di ridurre alla metà il blocco di ogni relazione

bancaria facente capo a lei presso la __________;

– di

condannare AO 1 a versare un contribu­to alimentare di fr. 14 000.– mensili complessivi per lei e le figlie;

– di

non autorizzare AO 1 a prelevare la som­ma di fr. 5800.– mensili dai citati

“conti __________”, dovendo egli provvedere da sé al proprio mantenimento e

– di

autorizzare lei medesima a disporre liberamente della metà dei “conti __________”.

La

richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con decreto del 17 gennaio

2020 dal presidente di questa Camera, non ravvisandosi in concreto un rischio

di pregiudizio difficilmente riparabile. Invitato a esprimersi sul contenuto

dell'appello, in osservazioni del 20 febbraio 2020 AO 1 propone di respingere

il ricorso in ordine, subordinatamente nel merito.

L. Nel frattempo, il 7

gennaio 2020, AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore perché AP 1

sia condannata a versargli un contributo alimentare di

fr. 6750.– mensili sin dal

1° gennaio 2016, perché tale importo

sia prelevato dietro sua semplice richiesta alla banca dai “conti __________”

e perché sia autorizzato il pagamento grazie a quei conti di altre tre fatture,

di £ 3186.67 (fr. 4154.–), di £ 708.– (fr. 924.–) e di £ 5853.33

(fr. 7620.–) relative a costi di magazzino e di assicurazione per le

antichità appartenenti ai coniugi. Inoltre egli

postula la rifusione

di ripetibili di primo grado per l'ammontare di complessivi fr. 100 000.–. Subordinatamente AO 1 formula

conclusioni identiche a quelle principali, salvo chiedere di essere abilitato a

prelevare il contributo alimentare di fr. 6750.– in suo favore mensili

direttamente dai “conti __________”. Nel­le sue osservazioni del 20 febbraio

2020 AP 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I

due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso

di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare

una senten­za unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

Le misure a protezione dell'unione coniugale sono

impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv.

1.

CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr.

10.

000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si consideri l'entità dei

contributi alimentari rimasti litigiosi dinanzi al Pretore. Circa la

tempestività degli appelli, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

di AP 1 il 20

dicembre 2019 e a quello di AO 1 il 27 dicembre 2019. Il termine di ricorso è

cominciato così a decorrere per la moglie il 21 dicembre 2019 e sarebbe scaduto

domenica 29 dicembre 2019, tranne protrarsi al 30 dicembre 2019 in virtù

dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Il termine di ricorso per il marito è

cominciato a decorrere il 28 dicembre 2019 e sarebbe scaduto il 6 gennaio

2020.

(Epifania), ma si è protratto al 7 gennaio 2020 in forza dell'art.

142.

cpv. 3 CPC. Inoltrati il 30 dicembre 2019 e

il 7 gennaio 2020 (timbro postale sulle buste d'invio), gli appelli in

esame sono pertanto tempestivi.

3.

Entrambe

le parti richiamano nei rispettivi appelli gli incarti SO.2015.1993 e

SO.2016.973 della Pretura, compresi i fascicoli dei procedimenti cautelari.

Tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio a questa Camera. Il richiamo si

rivela perciò superfluo.

I. Sull'appello

di AP 1

4.

Nell'appello AP 1 chiede

in via principale che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati

al Pretore “per procedere ad ulteriori e più approfonditi accertamenti”. L'appello

tuttavia è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come

deb­ba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2

con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è

ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello

l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata

giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o

perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318

cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a).

Nel caso specifico l'appellante

postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore

perché la decisio­ne non è “più attuale e corrispondente alle esigenze

effettive e quindi per questa ragione altamente scorretta nel suo contenu­to”.

Essa si duole che il Pretore ha statuito il 19 dicembre 2019 quando i memoriali

conclusivi delle parti risalivano a un anno prima, sicché i fatti andrebbero ora

completati in punti essenziali. A parte il fatto però che l'appellante non

indica quali sarebbero i “punti essenziali” da completare, l'art. 318 cpv. 1

lett. c n. 2 CPC si applica quando la mancanza di dati impedisce all'autorità

d'appello di giudicare. Ciò non è il caso in concreto. Certo, l'interessata

richiama documenti agli atti e insta per l'edizione di documenti dal marito. Se

non che, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello

unicamente alle condizioni cumulative dell'art. 317 cpv. 1 CPC. E l'interessata

non pretende di non aver potuto invocare quei mezzi di prova dinanzi al Pretore

“con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze”, né

lamenta – per ipotesi – di non aver potuto chiedere al primo giudice di

riaprire l'istruttoria in ragione del lungo tempo trascorso dai memoriali

conclusivi. Ne segue che la richiesta cassatoria del­l'appellante va dichiarata

irricevibile. Di carattere riformatorio, e come tali proponibili, sono invece

le richieste subordinate di AP 1. Si impone di conseguenza la loro trattazione.

5.

Alle proprie osservazioni

del 20 febbraio 2020 AO 1 acclude uno scritto in inglese del 10 febbraio 2020

(con traduzione acclusa) in cui il figlio maggiorenne N__________ dichiara di

avere intrapreso a __________ un'attività di stagista non

retribuita. Successivo all'emanazione

del giudizio impugnato e addotto tempestivamente con il primo atto di causa in

appello, tale documento è ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Non appare tuttavia

di rilievo per il giudizio.

6.

L'interessata

esordisce commentando le ragioni per cui le figlie non vogliono intrattenere relazioni

personali con il padre. Sta di fatto ch'essa non appella la disciplina del

diritto di visita stabilita dal Pretore in caso di mancata intesa (dispositivo

n. 4). Al riguar­do non giova pertanto diffondersi.

7.

Nella sentenza

impugnata (dispositivo n. 6) il Pretore ha assegnato in uso a AO 1 la Mini __________

in dotazione della famiglia (TI __________), come le parti aveva­no concordato

all'udienza del­l'8 marzo 2017 (sopra, lett. D). L'appellante obietta che,

in luogo e vece della Mini __________, il marito ha preferito ritirare la BMW __________

(TI __________). Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 non contesta di avere preso

la BMW __________, che l'interessata non rivendi­ca. Nega però di avere

rinunciato in cambio alla Mini __________. E l'appellante, cui incombeva di confortare

un accordo con il marito sulla permuta dei veicoli, non ha recato alcun

elemento di verosimiglianza. La sua rivendicazione manca perciò di fondamento.

8.

Nel dispositivo n. 7

della sentenza impugnata il Pretore ha confermato tutti i provvedimenti

conservativi decretati a titolo cautelare in pendenza di causa, segnatamente il

blocco della particel­la n. 661 RFD di __________, sezione __________, della

proprietà per piani n. __________ relativa alla particella n. 698 RFD di __________,

di tutte le antichità in possesso dei coniugi e di ogni relazione di pertinenza

di AP 1 presso la __________. Egli ha ritenuto che, nessuno dei coniugi

esercitando un'attività lucrativa, “il patrimonio accantonato dalla famiglia, e

in particolare gli averi finiti sui conti __________, sia al momento l'unico

elemento certo per garantire il mantenimento della famiglia e la formazione dei

figli”. Inoltre – egli ha continuato – “dalla separazione in poi la moglie ha

compiuto atti di disposizione importanti (acquisto del fondo a __________,

investimento fallimentare nella palestra e in At__________ Sagl), consuman­do

pure senza alcun controllo i beni della famiglia”, senza mai dare alcun

rendiconto e lasciando “periodicamente scoperte spese importanti (…) quali i

premi di cassa malati dei figli, le spese degli interventi dentistici e le spe­se

scolastiche, generando disagi importanti ai minori”. In condizioni del genere

il Pretore ha reputato che “una levata dei blocchi non può entrare in linea di

conto, visto il rilevante rischio di distrazione dei beni familiari”, tanto

meno ove si consideri che dalla separazione in poi l'interessata, la quale “per

varie circostanze si è trovata nel pieno controllo delle risorse familiari, si

è lanciata in una serie di spese e investimenti fallimentari”. “La sua

difficoltà nel controllare i costi, dettata verosimilmente più dalla non

volontà di adattare il proprio stile di vita alla nuova situazione che non a

reali problemi di gestione” – ha soggiunto il Pretore – “è ben emersa in causa

ed è tutt'altro che risolta” (sentenza impugnata, pag. 10 seg.).

a) Sostiene

l'appellante che l'acquisto della proprietà per piani a __________ è un

investimento, non uno speco di denaro, e che “quanto alla palestra, a tutti può

capitare di iniziare un'attività economica che non porta i risultati economici

sperati”. Con riferimento alle spese della famiglia rimaste scoperte, l'interessata

adduce che “queste sono da attribuire alla circostan­za che essa poteva

disporre unicamente di fr. 9000.– mensili”, mentre per quel che riguarda la

mancanza di rendiconti eccepisce che le sue spese si evincono dagli estratti conto

della Banca __________, agli atti, relativi alla carta di credito. Riguar­do ai

“conti __________”, essa ribadisce che gli averi depositati su quei conti sono

di sua proprietà ed è quindi suo diritto dispor­ne liberamente. In subordine,

si volesse anche suppor­re il marito proprietario di quegli attivi per un

mezzo, essa chiede uno svincolo del 50%, non senza affermare che qualora essa

mettesse a repentaglio il patrimonio coniugale il rimedio non dovrebbe essere

un blocco dei suoi conti, bensì l'istituzione di una curatela amministrativa da

parte dell'Autorità regionale di protezione.

b) L'art.

178.

cpv. 1 CC prevede che, “se necessario per assicurare le basi economiche

della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione

coniugale, il giudi­ce, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso

di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro”. In tal caso

egli prende le opportune misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). La

norma mira a evitare anzitutto che un coniuge, proceden­do ad atti di

disposizione volontari, svenda beni del patrimonio coniugale, proceda a

liberalità sconsiderate, trasferisca fiduciariamente attivi a terzi, alieni o

ipotechi immobili senza motivo, pregiudicando seriamente il tenore di vita

familiare. Non è necessario invece che quel

coniuge

metta a repentaglio il fabbisogno della famiglia calcolato secondo il minimo

esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 7a; v. anche Isenring/Kessler in: Basler Kommentar,

ZGB I, 6ª edizio­ne, n. 4 ad art. 178; Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 6, 6a e 6b ad art. 178 CC).

c) Nel

caso specifico l'appellante mette in dubbio che il patrimonio accantonato sui “conti

__________” a lei intestati sia – come ha constatato il Pretore – “al momento

l'unico elemento certo per garantire il mantenimento della famiglia e la

formazione dei figli”. Non indica però un solo conto o l'esistenza di valori che

facciano capo concretamente al marito. Né essa contesta di avere compiu­to dopo

la separazione – come ha rilevato il Pretore – “atti di disposizione importanti

(acquisto della proprietà per piani a __________, investimento fallimentare

nella palestra e nella improduttiva At__________ Sagl), consuman­do senza alcun

controllo i beni della famiglia”. Basti pensare che nel memoriale conclusivo

davanti al Pretore il marito le rimproverava, esponendo le cifre con

giustificativi all'appoggio, di avere speso dopo la separazione circa 3 milioni

di franchi senza alcuna necessità (pag. 11 a 14). E nel­l'appello AP 1 non

sostiene che ciò non sia vero. Afferma che l'acquisto della proprietà per piani

a __________ è un investimento (ma senza rendere verosimile alcun profitto),

pretende di avere avuto sfortuna nell'aprire la palestra (nella quale ha

dissipato fr. 360 000.–), sottace “la

serie di spese e investimenti fallimentari” evocata dal Pretore (compresa la At__________

Sagl) e adduce che l'entità dei suoi esborsi può essere ricostruita attraverso

gli estratti della carta di credito, ma non nega di avere lasciato

“periodicamente scoperte spese importanti della famiglia quali i pre­mi di

cassa malati dei figli, le spese degli interventi dentistici e le spe­se

scolastiche, generando disagi importanti ai mino­ri”. Ciò rende verosimile che

con il suo comportamen­to essa rischi effettivamente di minare le basi

economiche della famiglia.

Si

aggiunga che nell'appello l'interessata conferma finanche indirettamente quanto

considera il Pretore. Affermando che le spese della famiglia rimaste scoperte

“sono da attribuire alla circostan­za che essa poteva disporre unicamente di

fr. 9000.– mensili”, a suo dire non sufficienti per coprire “i reali costi

della famiglia”, essa riconosce di non aver saputo gestire il bilancio

familiare con la cifra fissata dal primo giudi­ce (decreto cautelare del 13

aprile 2018: sopra, lett. E). Che poi si possa risalire alle sue spese attraverso

gli estratti bancari della car­ta di credito ancora non significa che quelle

spese fossero ogget­to di un benché minimo autocontrollo. Anzi, rivendicando

nell'appello il diritto di essere “libera di po-ter spendere il suo denaro” l'appellante

accredita proprio quanto ha accertato il Pretore, ossia la sua difficoltà nel badare

ai costi del bilancio familiare dettata verosimilmente dal non volersi accontentare

di un tenore di vita meno elevato rispetto a quello sostenuto durante la comunione

domestica. Né appa­re accettabile, del resto, uno sblocco dei “conti __________”

nella misura del 50% come quello prospettato in subordine dal­l'appellante,

quasi che la necessità di assicurare le basi economiche della famiglia abbia a

gravare solo sulla quota dei conti di pertinenza del marito.

Non

sono destinate a miglior sorte neppure le argomentazio­ni dell'appellante,

secondo cui qualora essa mettesse a repentaglio il patrimonio coniugale il

rimedio non dovrebbe essere un blocco dei suoi conti, bensì l'istituzione di

una curatela amministrativa da parte dell'Autorità regionale di protezione.

Perché il giudice a protezione dell'unione coniugale decreti restrizioni del

potere di disporre a norma dell'art. 178 CC non occorre infatti che un coniuge

adempia le condizioni per essere sottoposto a un'amministrazione di sostegno

(art. 393 CC) o a una curatela di rappresentanza (art. 394 e 395 CC). È

sufficiente che le basi economiche della famiglia appaiano seriamente a

rischio. Quanto al fatto che nel­l'atto

di

separazione dei beni (tuttora sub iudice) AO 1 abbia riconosciuto

l'abitazione coniugale e la proprietà per piani di __________ come appartenenti

alla moglie, ciò non significa che quest'ultima possa disporre degli immobili a

costo di pregiudicare le basi economiche della famiglia. Anche in proposito

l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

9.

La conferma dei

blocchi ordinati dal Pretore sui “conti __________” lascia invariati i

dispositivi n. 11, 12 e 14 con cui il primo giudice

ha autorizzato il

parziale sblocco di tali conti per coprire spese dei figli, saldare debiti

della famiglia, consentire ad AP 1 di ritirare fr. 9000.– mensili per il

sostentamento suo e delle figlie, abilitare AO 1 a ritirare fr. 5800.–

mensili per il proprio sostentamento e permettere al curatore di ritirare fr. 200.–

mensili per le spese minute di E__________ e G__________.

10.

Fa valere l'appellante

che non si giustifica per nulla di abilitare AO 1 a prelevare fr. 5800.–

mensili dai “conti __________” a lei intestati, poiché il marito non indica

quanto possiede e non dichiara le sue entrate effettive, tutto inducendo a

credere che “esista molto altro nascosto” da parte sua, anche perché egli è

“molto abile nello spostare i denari e nasconderli mediante il sistema di

scatole bancarie e fondi di investimento”. A parere dell'appellante AO 1

“continua a gestire fuori dalla Svizzera le sue ingenti risorse economiche”. L'interessata

ricorda di avere chiesto il 16 luglio 2019 nella causa di divorzio l'edizione

degli estratti dei conti dai quali il marito risultava avere eseguito

versamenti in favore dei figli, come pure gli estratti di tre carte di credito

in dotazione di lui. Rammenta inoltre di avere segnalato al Pretore che il

marito si era reso garante di prestiti di studio chiesti dai figli N__________

e J__________ in Inghilterra, che costui riscuote una pensione non dichiarata, che

ammette di avere finanziato almeno fr. 200 000.–

di spese legali e che secondo N__________ e J__________ egli ha lavorato ancora

per il gestore di debiti privato __________ a __________.

Ora, sarà anche vero che

le condizioni finanziarie in cui versa il marito non sono chiare. A parte il

fatto però che le edizioni e le informazioni al Pretore evocate da AP 1 si

riferiscono alla causa di divorzio, non alla protezione dell'unione coniugale

(di modo che a torto essa rimprovera al Pretore di non avere trattato le sue

domande di edizione nell'attuale procedura), l'appellante medesi­ma riconosce

che “risulta pressoché impossibile portare prove certe riguardanti l'attività

svolta dal marito e le entrate dello stesso”. In realtà ai fini di una

protezione dell'unione coniugale è sufficiente rendere verosimile quanto si

allega (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2; più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 5A_466/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.2). Non è necessaria una

prova piena. Occorrono nondimeno elementi concreti, che incombeva

all'interessata addurre. Non basta afferma­re che al momento in cui è stata

stipulata la separazione dei beni il marito deteneva conti in Gran Bretagna e

domandarsi che fine abbiano fatto tali conti. Dagli atti non risulta nemmeno

che il marito sia stato formalmente interrogato al riguardo. Ne discende che la

situazione finanziaria del marito definita “fumosa” dalla stessa appellante non

consente di ritenere verosimile l'esistenza di attivi in capo a AO 1 per cui

questi possa dispensarsi dall'attingere fr. 5800.– mensili ai “conti __________”

per coprire il proprio fabbisogno minimo. Tanto meno soccorrono le premesse

perché AO 1 possa essere ritenuto in grado di stanziare alla moglie alle figlie

fr. 14 000.– mensili complessivi, come

l'appellante chiede (per altro senza spiegare come giunga a tale cifra).

11.

Per quanto concerne la

somma di fr. 9000.– mensili che il Pretore ha autorizzato AP 1 a prelevare dai

suoi “conti __________” per il sostentamento suo e delle due figlie,

l'appellante non la discute e nemmeno ne chiede una maggiorazione. Essa postula

– come detto – lo sblocco completo (o in subordine nella misura del 50%) dei

conti in questione, ma al proposito si è visto che ciò non può entrare in linea

di conto, dovendosi assicurare per l'essenziale le basi economiche della

famiglia. Riguardo alle fatture di cui il Pretore ha autorizzato il pagamento,

sempre facendo capo ai “conti __________”, l'appellante non muove obiezioni. Se

ne conclude in definitiva che, privo di consistenza, l'appello vede la sua

sorte segnata.

II.

Sull'appello di AO

1.

12.

L'appellante si duole

che, invece di condannare la moglie a versargli un contributo di mantenimento

(come egli chiedeva), il Pretore ha statuito nel seguente modo:

10.

Per

il proprio mantenimento corrente, AO 1 è autorizzato a disporre di fr. 5800.–

mensili attingendo agli averi sui conti __________.

14.

Il

blocco dei conti __________ è allentato per consentire le seguenti operazioni:

(…)

14.2

il

versamento di fr. 5800.– mensili in favore di AO 1. Su semplice richiesta del

marito, __________ rima­ne autorizzata a procedere al bonifico di questi

importi.

(…)

Secondo l'appellante, il

dispositivo in questione non specifica “il titolo di credito” e non permette di

attingere ad altri beni intestati alla moglie qualora i “conti __________”

dovessero esaurirsi. In realtà l'appellante ragiona come se il Pretore avesse

emanato una sentenza di merito, mentre una decisione a tutela dell'unione

coniugale va assimilata a un semplice decreto cautelare (DTF 137 III 478 in

alto). E i provvedimenti cautelari non devono eccedere quanto occorre per

tutelare un assetto transitorio della famiglia, senza imporre obblighi non

indispensabili alla luce della situazione concreta. Nella fattispecie il

Pretore ha specificato intanto – contrariamente a quanto l'appellante asserisce

– che AO 1 è autorizzato a disporre di fr. 5800.– mensili attingen­do agli

averi sui conti __________ “per il proprio mantenimento”. Ha puntualmen­te

precisato dunque la causale del prelievo bancario. Posto ciò, egli ha ritenuto

che, per ora, il sostentamento della famiglia può essere assicurato abilitando

la moglie a prelevare dai noti conti

(oggetto di blocco conservativo) fr. 9000.– mensili per lei e le figlie e

abilitando il marito a prelevare fr. 5800.– mensili per sé medesimo. Il

che appare ragionevole. Avesse condannato AP 1 a versare un contributo di

mantenimento, del resto, AO 1 non avrebbe avuto il diritto di rivolgere richieste

di pagamento alla banca, poiché uni­ca persona abilitata ad autorizzare l'operazione

sarebbe stata la moglie. Dovessero poi i “conti __________” esaurirsi in futuro,

entrambe le parti potranno adire il giudice del divorzio perché abbia a

regolare cautelarmente la nuova situazione, tenendo conto delle contingenze che

saranno date di accertare a quel momento.

13.

Sostiene l'appellante

che il suo fabbisogno minimo non è di fr. 5800.– mensili, come ha ritenuto

il Pretore, bensì di fr. 6750.– mensili, il

costo dell'alloggio dovendo essere portato da fr. 1500.– a fr. 2450.–

mensili. Nelle sue osservazioni all'appello AP 1 contesta la rivendicazione,

facendo valere che la locazione di fr. 2450.– risale ai tempi in cui il marito occupava

ancora a __________

un appartamento di tre locali e mezzo (doc. 24, 2° foglio). Ora egli abita in

una casa ereditata dalla madre a __________ (Irlanda del Nord), del cui costo

tutto si ignora. L'obiezione è pertinente. In mancanza di dati attendibili il costo dell'alloggio stimato

dal Pretore in fr. 1500.– mensili potrà anche apparire opinabile.

Incombeva tuttavia a AO 1 recare indicazioni concrete, non limitarsi a invocare

la locazione di un appartamento risalente al 2015, contratto che non è dato di

sapere nemmeno se sussista. Anche su questo punto l'appello cade dunque nel

vuoto.

14.

Il Pretore ha autorizzato

AO 1 a disporre di fr. 5800.– mensili, come detto, attingendo agli averi

sui conti __________ “per il proprio mantenimento”. Non ha fissato però la

decorrenza di tale diritto, che l'appellante chiede sia fatto risalire al gennaio

del 2016, avendo egli chiesto all'udienza del 29 settembre 2016 un contributo

alimentare di fr. 19 090.– mensili

retroattivamente dal gennaio del 2016. L'art. 173 cpv. 3 CC prevede invero che

i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure

a tutela dell'unione coniugale possono essere pretesi “per il futuro e per

l'anno precedente l'istanza”. Tale norma si applica analogicamente anche ai

contributi alimentari dell'art. 176 CC fissati per la durata della vita

separata (DTF 115 II 201; più recentemente: sentenza 5A_454/2017 del 17 maggio

2018.

consid. 4.1; v. anche Schwander in:

Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 6 ad art. 176). Nella fattispecie i

coniugi vivono separati dalla fine di aprile del 2015 e dal 1° gennaio al

26.

settembre 2016 (data dell'istanza) non è intervenuto alcun accordo sul

mantenimento della famiglia. Si giustifica pertanto di regolare la questione e

di far decorrere il diritto di AO 1 dal 1° gennaio 2016, come egli chiede

(cfr. Isenring/Kessler in: Basler

Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 173). Al proposito l'appello si rivela

provvisto di buon diritto.

15.

L'appellante rimprovera

al Pretore di avere trascurato il “pagamento di spese relative alle

assicurazioni e al deposito di numerose antichità accumulate dalle parti (…),

per un valore di circa fr. 2 000 000.–”, presso la __________ e la __________ a __________.

Trattasi – egli assume – “di spese di pertinenza della moglie, ma fino a oggi

sostenute dal marito”. L'appellata eccepisce che quelle spese sono già state

considerate dal Pretore nel fabbisogno minimo del coniuge. In realtà la

questione è tutt'altro che chiara. Intanto non si sa come il Pretore abbia

calcolato il fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 5800.– mensili (la sentenza

impugnata è silente: pag. 11 in fondo). Inoltre davanti al Pretore

l'interessato aveva postulato separatamente il rimborso di due fatture “per

stoccaggio di merci __________”: l'una di fr. 1385.– della __________ e l'altra

di fr. 154.– della __________ (memoriale conclusivo del 3 novembre 2018, pag. 28).

Il Pretore ha

ignorato simili richieste. Nell'appello AO 1 sollecita ora il rimborso di

fr. 4154.– fatturati dalla

__________, di fr. 924.–

fatturati dalla __________ e di fr. 7620.– fatturati da __________ per il

premio assicurativo delle antichità. Già a un primo esame la richiesta risulta

parzialmente nuova, senza che l'appellante sostanzi minimamente ai presupposti

dell'art. 317 cpv. 2 CPC. Di quelle pretese, poi, l'appellante non evoca

nemmeno i giustificativi. E comunque sia, egli non spiega perché costi

affrontati da lui debbano essere addebitati alla moglie. Ch'egli possa far capo

a risorse proprie appare evidente, in difetto di che mal si comprende come

potrebbe provvedere al fabbisogno minimo da lui dichiarato nel memoriale

conclusivo. Ne discende che a questo riguar­do non soccorrono le premesse per

accogliere l'appello.

16.

Infine l'appellante

censura il giudizio del Pretore sulle spese processuali di fr. 9000.–

poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili. Egli chiede di addebitare tutti gli oneri processuali ad AP 1,

obbligando quest'ultima a rifondergli un'indennità di fr. 100 000.– per ripetibili, accusando l'interessata

di avere introdotto “continue istanze abusive”, di avere tenuto una condotta

temeraria, “tardi­va, errata, omissiva, inutile e prolissa”, cagionando spese superflue

al solo scopo di vessare lui personalmente. La recriminazio­ne è puramente soggettiva.

Che la procedura a tutela dell'unione coniugale si sia rivelata lunga, complessa,

laboriosa e combattuta è fuori dubbio, non da ultimo per l'entità dei valori in

gioco. La spiccata litigiosità ha caratterizzato tuttavia il comportamento di entram­be

le parti. Il Pretore ha rinunciato così a una ponderazione – per altro

aleatoria – delle rispettive responsabilità nella gestione del processo e,

vista anche la reciproca soccombenza, in applicazione dell'art. 107 cpv. 1

lett. c CPC ha equitativamente suddiviso le spese in ragio­ne di un mezzo

ciascuno, compensando le ripetibili. Si tratta di una valutazione che resiste a

cen-sura e sulla quale l'accoglimento dell'appello in merito alla sola decorrenza

del­l'autorizzazione a disporre di fr. 5800.– mensili attingendo agli

averi sui “conti __________” (omessa dal Pretore) non incide apprezzabilmente. Del

resto, l'appellante muove pesanti critiche alla moglie, ma le sue invettive

sono meramente generiche, non allegando egli un solo esempio concreto di manovra processuale palesemente dilatoria

messa in atto da AP 1 che legittimerebbe

l'applicazione del­l'art. 108 CPC. Nelle condizioni descritte non si

ravvisano dunque i presupposti per intervenire sul dispositivo del Pretore in

materia di spese e ripetibili.

III. Sugli oneri processuali

e le ripetibili di appello

17.

Le

spese relative all'appello di AP 1 seguono il principio della soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). AO 1 chiede la rifusione di fr. 7500.– per ripetibili. L'indennità

può reputarsi adeguata. Nelle protezioni dell'unione coniugale (co­me nei procedimenti

cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono definite in base al

dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte,

diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato

analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020, consid. 7). Nel

caso specifico il patrocinio è consistito nella redazione di un memoriale di

osservazioni (19 pagine) che avreb­be verosimilmente occupato un legale

coscienzioso per una ventina d'ore. A ciò si aggiungono due o tre ore per un

presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con la cliente, il 6% per le

spese (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA.

Le spese dell'appello

presentato da AO 1 si attengono al precetto della vicendevole soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla decorrenza del­l'autorizzazione

a disporre di fr. 5800.– mensili attingendo agli averi sui “conti __________”,

ma esce sconfitto sulla richiesta di condannare la moglie a erogargli un

contributo alimentare, sulla richiesta di aumentare da fr. 5800.– a fr.

7650.– mensili la sua spettanza a titolo di mantenimento, sul preteso rimborso

di complessivi fr. 12 698.– per spese

inerenti alle assicurazioni e al deposito di antichità appartenenti alle parti,

come pure sull'indennità di fr. 100 000.–

rivendicata per ripetibili di primo grado. Tutto ponderato, si giustifica così

che sopporti tre quarti delle spese e che rifonda alla moglie, la quale ha

presentato osservazioni all'appel­lo per il tramite di un patrocinatore (12

pagine), un'adeguata in-dennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità

piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

18.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr.

30.

000.– nella prospettiva dell'art. 74

cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 2). Le misure a protezione dell'unione

coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid.

4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301

lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato anche alla

figlia E__________, ora maggiorenne, e alla figlia G__________, che ha compiuto

17.

anni il 16 settembre 2020.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2019.151

e 11.2020.2 sono congiunte.

II. L'appello di AP 1 è

respinto.

III. Le spese di tale appello,

di fr. 5500.–, sono poste a carico del­l'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 7500.– per ripetibili.

IV. L'appello di AO 1 è

parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come

segue:

10. Per il proprio mantenimento

corrente AO 1 è autorizzato a disporre di fr. 5800.– mensili a valere dal 1°

gennaio 2016 attingendo agli averi sui “conti __________”.

14. Il blocco dei “conti __________” è

allentato per consentire le seguenti operazioni:

(…)

14.2 il versamento di fr. 5800.– mensili

dal 1° gennaio 2016 in favore di AO 1, su semplice richiesta del medesimo, la

banca __________ essendo autorizzata a procedere al bonifico di tali importi.

(…)

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

V. Le

spese di tale appello, di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste

per tre quarti a carico dell'appellante mede-simo e per il resto a carico di AP

1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2800.– per ripetibili ridotte.

VI. Notificazione:

– avv. ;

– avvocate e , .

Comunicazione:

– avv. , per E e G , __________ (in

estratto: consid. 11);

– , curatore educativo,

– Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6;

– , , (in estratto: consid. 14 con

dispositivo n. IV, dopo il passaggio in giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).