11.2019.16
Autorità parentale: attribuzione esclusiva?
18 settembre 2020Italiano30 min
indicare se, vista la regolamentazione sopra riprodotta, l'appello potesse considerarsi
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.16
11.2019.17
Lugano
18 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2017.93 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 2 ottobre 2017 da
AO
1 ora in
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 30 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 17 dicembre 2018 (inc. 11.2019.16) e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.17);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 19 gennaio 2016 il Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio contratto il 14
febbraio 2008 da AO 1 (1984) e AP 1 (1985), omologando una convenzione sugli
effetti del divorzio in virtù della quale i figli S__________ (1° maggio 2009)
e A__________ (13 aprile 2011) sono stati affidati alla madre, con esercizio
congiunto dell'autorità parentale. Al padre è stato riconosciuto un diritto di
vista ai figli di dieci giorni mensili con possibilità di estensione, previo
accordo fra genitori (inc. DM.2015.66).
B. Il 2 ottobre 2017 AO 1 si è rivolto al Pretore
aggiunto per vedere modificata la sentenza di divorzio nel senso di conferirgli
l'affidamento dei figli. All'udienza di
conciliazione, tenutasi il 20 novembre 2017, le
parti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore aggiunto ha fissato alla
convenuta un termine di 30 giorni
per presentare il
memoriale di risposta. Nel suo allegato del 19 dicembre 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione e in via
riconvenzionale ha rivendicato l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale
con una nuova regolamentazione del diritto di visita paterno, instando per il
beneficio del gratuito patrocinio. Con replica del 5 febbraio 2018 l'attore ha reiterato
la propria richiesta. In una duplica del 5 marzo 2018 la convenuta ha mantenuto
il suo punto di vista. Alle prime
arringhe del 16 marzo 2018 entrambe le parti hanno notificato prove.
L'istruttoria è iniziata seduta stante.
C. Nel
corso dell'istruttoria il Pretore aggiunto ha emesso svariati decreti cautelari
sulle relazioni personali tra padre e figli, in particolare omologando il 26 aprile 2018 un accordo dei genitori sul diritto di
visita di un giorno la settimana e di un pranzo settimanale con ciascun figlio,
decreto cautelare poi sospeso il 13 luglio 2018 e ripristinato il 3 agosto successivo,
quando il diritto di visita è stato fissato in un giorno la settimana dalle ore
10.00 alle 18.00 con consegna dei figli
al distributore __________ a __________. Nel frattempo, con sentenza del 9
luglio 2018 questa Camera ha accolto un appello presentato da AP 1 contro un
decreto cautelare del 4 gennaio 2018 in cui il Pretore aggiunto le aveva
vietato temporaneamente di trasferire i figli a __________ e di iscriverli alle
scuole di __________ (inc. 11.2018.7).
D. L'istruttoria di merito, durante la quale la psicologa
M__________ __________ __________ __________ è stata chiamata a rilasciare il
19 giugno 2018 una perizia sulle capacità parentali
dei genitori, è terminata il 18 settembre 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 12 ottobre 2018 l'attore ha reiterato
la richiesta di affidargli i figli con esercizio congiunto dell'autorità
parentale e ampio diritto di visita materno.
Nel suo allegato conclusivo del 5 ottobre
2018 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione, ha
rivendicato l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha chiesto di
fissare il diritto di visita paterno in un giorno la settimana dalle ore 10.00
alle 20.00, specificando le modalità di scelta del giorno, del luogo di consegna,
del cumulo e dei ricuperi delle visite. Infine essa ha sollecitato un sostegno
psicologico per i figli e la designazione di uno specialista per seguire l'ex
marito, chie-dendo che le decisioni riguardanti il diritto di visita siano
emanate sotto comminatoria dell'art. 292 CP.
E. Statuendo
con sentenza del 17 dicembre 2018, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta
dell'attore intesa all'affidamento dei figli (dispositivo n. 1), come pure quella
della convenuta volta all'ottenimento esclusivo dell'autorità parentale
(dispositivo n. 2). Egli ha modificato nondimeno la disciplina del diritto di
visita paterno, disciplinandolo come
segue (dispositivo n. 3):
a) Un fine
settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore
20.00, tre settimane d'estate, di cui due consecutive, una settimana durante le
vacanze scolastiche di Natale e, in alternanza, una settimana a carnevale, a
Pasqua e a Ognissanti.
b) È
data la possibilità al padre di anticipare l'inizio o posticipare la fine di un
fine settimana di sua spettanza (quindi dal giovedì sera al sabato sera nel
caso in cui fosse impossibile l'esercizio in domenica o dal sabato sera al
lunedì sera nel caso in cui il padre non potesse prendere i figli già il venerdì
sera); in tutti questi casi l'inizio dei diritti di visita è fissato alle ore
18.00 e la fine alle ore 20.00.
c) Nel
caso eccezionale in cui non fosse possibile organizzare il diritto di visita
nel week-end prestabilito anche con le eventuali modifiche di cui al punto b,
lo stesso potrà essere spostato nel corso della settimana che lo precede (con
inizio non prima del mercoledì) o in quella che lo segue (con fine non oltre il
mercoledì); in questi casi il diritto di visita inizierà al termine
dell'orario scolastico mattutino del primo giorno (il padre prenderà con sé i
figli all'uscita dalla scuola) e durerà sino alle ore 20.00 del secondo giorno
(per esempio dal mercoledì alle 12.00 sino al giovedì sera alle 20.00).
d) Eccezion
fatta per l'inizio dell'eventuale diritto di visita infrasettimanale, tutti gli
scambi dei figli avverranno presso il parcheggio della stazione ferroviaria di __________.
Le date
dei diritti di visita quindicinali verranno fissate dalla curatrice educativa
come segue: il primo fine settimana di spettanza del padre è quello del 19/20
gennaio 2019, gli altri a seguire ogni 15 giorni con la possibilità di essere
anticipati, posticipati o spostati come indicato ai punti da a a c.
Nel caso
in cui il padre non potesse esercitare integralmente il diritto di visita
durante il fine settimana prestabilito (venerdì sera/domenica sera), egli lo
comunicherà alla curatrice entro il 15 del mese che precede quello in cui sono
contenuti i fine settimana oggetto del diritto di visita. In caso di mancata
comunicazione o di comunicazione tardiva, il diritto di visita resterà fissato
al fine settimana prestabilito (venerdì sera/domenica sera) e non potrà più
essere modificato.
Nel caso
in cui l'impossibilità all'esercizio del diritto di visita fosse riconducibile
alla responsabilità del padre, quel diritto di visita quindicinale sarà perso e
non potrà essere recuperato.
Lo
spostamento del diritto di visita quindicinale integralmente nei giorni feriali
potrà avvenire unicamente per un numero massimo di volte pari a 8 (otto)
all'anno.
Per
quanto concerne le settimane di vacanza di spettanza del padre, le stesse
prenderanno inizio alle ore 20.00 dell'ultimo giorno di scuola (carnevale,
Pasqua e Ognissanti) e termineranno alle 20.00 della domenica successiva. Per
quella di Natale la stessa prenderà inizio, in alternanza, dal 23 dicembre
alle ore 20.00 al 31 dicembre alle ore 12.00 o dal 31 dicembre alle ore 12.00
alle 20.00 del 6 gennaio. Il genitore che avrà con sé i figli la seconda
settimana (31 dicembre – 6 gennaio) avrà inoltre il diritto di averli con sé la
vigilia di Natale dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore 10.00 del 25
dicembre. Anche in questo caso tutti i passaggi avverranno presso il posteggio
della stazione ferroviaria di __________.
Per il
Natale 2019/2020 il padre terrà con sé S__________ ed A__________ la seconda
settimana.
Per il
2019 S__________ ed A__________ trascorreranno la settimana di carnevale con il
padre, la settimana di Pasqua 2019 con la madre e la settimana di Ognissanti
2019 con il padre; a seguire si procederà in alternanza.
Per
quanto concerne le vacanze estive, i genitori faranno pervenire alla curatrice
educativa entro il 31 marzo di ogni anno le date in occasione delle quali hanno
intenzione di assentarsi in vacanza con i figli. In caso di sovrapposizione di
date, sarà la curatrice a mediare o se del caso a decidere le date delle tre
settimane (di cui due consecutive) di spettanza del padre e della madre. In
mancanza di una comunicazione da parte di un genitore, il curatore inizierà con
il riservare (fissare) le date richieste dall'altro.
Il
Pretore aggiunto ha stabilito inoltre che
le clausole relative ai compleanni dei
figli e alle telefonate “di cui al pto. 2.1 della decisione di divorzio restano
immutate” (dispositivo n. 4). Egli ha ordinato infine “un percorso di sostegno psicologico” per i figli
(dispositivo n. 5), invitando AO 1 a seguire da parte sua un “percorso di
presa a carico a scopo di aiuto/sostegno educativo presso uno psicologo di
fiducia” (dispositivo n. 6). Le spese processuali di complessivi fr. 6500.–
(comprese quelle dei provvedimenti cautelari e quelle peritali) sono state
poste per quattro quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della
convenuta, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 5800.– per ripetibili ridotte.
Il 20 dicembre 2018 AP 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio,
ferma restando una sua partecipazione “ai costi legali con il versamento allo Stato di
fr. 150.– mensili”.
F. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30
gennaio 2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato conferendole
l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e di modificare la disciplina del
diritto di visita paterno per quanto attiene alle date dei recuperi. AO 1 non è
stato invitato a presentare osservazioni.
G. Il 10
settembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 17 ha designato quale nuovo curatore
educativo dei figli F__________ __________-
la,
precisandone i compiti. In esito a una
segnalazione di AP 1, con decreto cautelare del 18 dicembre 2019, emesso
inaudita parte, tale autorità ha sospeso il diritto di vista paterno,
confermando il provvedimento con decreto cautelare il 4 febbraio 2020 emesso previo
contraddittorio, subordinandone il ripristino allo svolgimento di un ciclo
d'incontri di accompagnamento
educativo per il tramite del curatore. Nel frattempo,
il 24 dicembre 2019, AP 1 ha parzialmente modificato le sue richieste di
appello, chiedendo di sospendere a tempo indeterminato il diritto di visita di AO
1 e di ordinare ‟un accompagnamento pedagogico con comminatoria
penaleˮ.
H. Mediante
decisione del 30 giugno 2020 l'Autorità regionale di
protezione 17 ha modificato il dispositivo n. 3 della sentenza pretorile nel
seguente modo:
1.1 I
genitori e i figli, se necessario con l'appoggio del curatore, organizzano i
diritti di visita secondo una frequenza indicativa quindicinale e 5 settimane
di vacanza l'anno.
1.2 I
genitori informano sempre preventivamente il curatore dei diritti di visita
concordati.
1.3 Le
precisazioni contenute in particolare nel punto 3 della decisione del 17
dicembre 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona possono essere
utilizzate dal curatore quali riferimenti per dirimere eventuali divergenze
trai genitori e/o i figli
2. Come
da decisioni della Pretura del Distretto di Bellinzona del 18 gennaio 2016
(inc. DM.2015.66, dispositivo n. 2.1) e del 17 dicembre 2018 (inc. DM.2017.93,
dispositivo n. 4), per chiarezza si ricorda che i contratti telefonici sono
così disciplinati:
2.1 I
genitori saranno liberi di contattare i figli telefonicamente quando vorranno.
In caso di disaccordo [o in ogni caso se il curatore lo ritenesse conforme al
bene dei minori] sarà il curatore educativo a fissare date e orari delle
telefonate ritenuto che, in tal caso, i genitori potranno chiamare unicamente
per al massimo due volte alla settimana ciascuno per la durata di 15 minuti e
questo unicamente a favore del genitore che a quel momento non ha con sé i
figli.
2.2 Il
curatore può modificare tale disciplinamento in ogni tempo.
3. In
aggiunta ai compiti conferiti al curatore con decisione di questa Autorità n.
138.2019 del 10 settembre 2019, il curatore:
3.1 Prosegue
l'adeguato accompagnamento educativo avente quale obiettivo il miglioramento
della capacità di entrambi i genitori di riconoscere i bisogni dei minori,
rispettare tali bisogni e rispondervi adeguatamente, in particolare anteponendo
Fatti
i bisogni dei figli alla conflittualità che sino a dicembre 2019 ancora legava
tra loro i genitori.
3.2 In caso
di necessità funge da riferimento per i figli (oltre che per i genitori) per
riferire dell'andamento dell'accudimento da parte dei due genitori.
3.3 Il
curatore presenta il rapporto morale 2020 entro il 31 gennaio 2021,
pronunciandosi sull'adeguatezza della presente regolamentazione e/o, se del
caso, proponendo puntuali modifiche indicando le relative considerazione dei
genitori e dei minori.
4. A
conferma del dispositivo n. 4 della sentenza della Pretura del Distretto di
Bellinzona del 17 dicembre 2018 (inc. DM.2017.93) è mantenuto il seguito
psicoterapeutico per i minori S__________ e A__________ presso il Servizio
medico-psicologico di __________.
4.1 I
terapeuti presentano un rapporto sulla condizione dei minori al 31 dicembre
2020 entro il 31 gennaio 2021.
Tale
decisione non è stata oggetto di ricorso.
I. Il
20 agosto 2020 il vicepresidente di questa Camera ha invitato le parti a
indicare se, vista la regolamentazione sopra riprodotta, l'appello potesse considerarsi
superato dagli eventi quanto meno sul diritto di visita paterno, con
l'avvertenza che in caso di silenzio la Camera avrebbe ripreso la medesima
disciplina nella propria sentenza. AP 1 ha comunicato il 31 agosto 2020 di non “contestare il
diritto di visita come deciso dall'ARP 17, ma che tale decisione di fatto
accoglie quanto da lei richiesto con l'appello in merito al diritto di visita
del padre”. AO 1 non ha reagito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in
giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione
di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unicamente gli interessi
del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019, consid. 1
con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori (o dai Pretori aggiunti) sono
impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche
vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste raggiungessero il valore di
fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311
CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiose essendo l'autorità
parentale e il diritto di visita paterno, controversie indipendenti da
questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.20019.110 del 5 maggio 2020,
consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il
19.
dicembre 2018, di modo che il termine di impugnazione è rimasto sospeso fino al 2
gennaio 2019 (art. 145 cpv. 1 lett. c
CPC). Introdotto il 30 gennaio 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2.
All'appello
AP 1 acclude vari messaggi di posta
elettronica intercorsi tra il convenuto e la curatrice (doc. D), con la
curatrice e il direttore delle scuole comunali della __________ (doc. E), così
come una comunicazione dell'Autorità regionale di protezione 15 indirizzata
all'attore il 21 gennaio 2019. Oltre a ciò, essa ha prodotto il 13 e 20 maggio
2019.
copia di corrispondenza intervenuta tra lei o la sua patrocinatrice con le
Autorità regionali di protezione 15 e 17. Il 24 dicembre 2019 essa ha esibito poi
atti relativi alla procedura che ha indotto l'Autorità regionale di protezione
17.
a decretare inaudita parte, il 18 dicembre 2019, la sospensione del diritto
di visita paterno. Da parte sua AO 1 ha trasmesso a questa Camera, il 21 maggio
2019, le sue osservazioni alla corrispondenza inoltrata da AP 1 all'Autorità
regionale di protezione 17. Applicandosi alla fattispecie il principio
inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), documenti nuovi sono ammissibili senza
riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Nella misura in cui
appaiono di rilievo, tali documenti saranno quindi considerati ai fini del
giudizio. Questa Camera ha per altro assunto agli atti d'ufficio la decisione
del 4 febbraio 2020 con cui l'Autorità regionale di protezione 17 ha confermato,
previo contraddittorio, la sospensione del diritto di visita paterno e quella
del 30 giugno 2020 con cui tale autorità ha ripristinato le relazioni personali
tra padre e figli, disciplinandone i modi.
I. Sull'autorità
parentale
3.
Litigiosa
in questa sede è anzitutto la richiesta di AP 1, la quale rivendica l'autorità parentale
esclusiva. Al riguardo il Pretore ha ricordato che l'autorità parentale è di
regola congiunta, rilevando che l'attribuzione esclusiva a un genitore si
giustifica solo qualora le condizioni per una responsabilità in comune non
siano più date, ovvero non sussista più alcuna volontà di cooperare e nessuna
capacità a tal fine, sicché il bene e l'interesse
del minore risultino minacciati. A suo
avviso, nondimeno, solo un'ostruzione sistematica a decisioni che implicano l'accordo
dei genitori o disaccordi profondi sulla scolarizzazione o su cure mediche
potrebbe giustificare un'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale per il
bene del minore.
Posto
ciò, il primo giudice ha accertato che nella fattispecie è dato s.un grave
conflitto tra genitori, in buona parte riconducibile al comportamento e al
carattere dell'attore, ma ha rilevato che tale conflitto si è concentrato
essenzialmente sulla custodia rivendicata dal padre e sul diritto di visita paterno.
Per il Pretore, salvo il problema sorto in merito al trasferimento di AP 1 con
i figli a __________, tra i genitori non si sono riscontrati particolari
dissidi su aspetti importanti della vita dei figli come la salute,
l'educazione
religiosa o l'istruzione in generale. Né risulta, a suo parere, che eventuali diatribe
abbiano minacciato il bene dei figli. Per il primo giudice, “regolamentata la custodia e i diritti di visita (nel dettaglio e
in modo tale che i genitori non necessitino di alcuna reciproca collaborazione
fattiva per la loro determinazione)”, non si
ravvisano altri motivi di gravità tale da giustificare l'attribuzione esclusiva
dell'autorità parentale alla madre. Anzi, egli ha epilogato, una modifica della
situazione comporterebbe per la madre un obbligo di informazione in virtù dell'art.
275a CC che potrebbe essere fonte di ulteriori discussioni tra genitori,
poiché con l'attuale statuto “il padre potrà continuare ad assumere
direttamente tutte le informazioni sui figli e ad essere direttamente
coinvolto nelle decisioni che li concernono, senza dover per forza passare per
il tramite della madre”.
4.
L'appellante
si duole che il Pretore aggiunto, pur accertando un grave conflitto tra genitori,
non ha ritenuto di modificare l'attribuzione dell'autorità parentale.
Richiamata la sentenza del Tribunale federale 5A_923/2014 del 27 agosto 2015,
essa sostiene che una situazione di conflitto grave e permanente è sufficiente
per attribuirle l'autorità parentale esclusiva. Tanto più che – a mente sua – l'intensità
e la cronicità dei conflitti genitoriali, così come il comportamento ostile
dell'attore nei suoi confronti, pregiudica il bene dei figli, come risulta
dalle dichiarazioni della perita M__________ __________ __________ __________, della
pediatra A__________ __________, della psicoterapeuta V__________ __________ __________,
dei docenti e della curatrice. Innumerevoli sono poi stati – essa soggiunge – gli
interventi giudiziari volti alla regolamentazione del diritto di visita paterno,
ma anche per altre questioni riguardanti i figli, come l'autorizzazione al
trasferimento a __________, una visita al pronto soccorso di Al__________ del
25.
febbraio 2018, l'autorizzazione a far seguire A__________ da uno psicologo,
il rinnovo dei passaporti, il sollecito al Pretore per far cessare l'invio di messaggi
di posta elettronica non urgenti e quello per il rispetto degli orari di consegna
dei figli al termine del diritto di visita. Senza dimenticare – continua
l'appellante – gli interventi della curatrice, della Polizia cantonale e della
propria patrocinatrice. In definitiva, per il bene dei figli l'attribuzione
dell'autorità parentale esclusiva è, a suo parere, l'unica soluzione possibile.
a)
Secondo l'art. 298d cpv. 1 CC l'autorità
modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti
esigono ciò per tutelare il bene del figlio. Ogni modifica presuppone che una
nuova regolamentazione si imponga in seguito al verificarsi di novità
importanti. Una modifica tuttavia deve anche essere imprescindibile per il bene
del minore. Può essere presa in considerazione unicamente se il mantenimento
della disciplina vigente rischia di recare pregiudizio al bene del ragazzo e lo
minaccia seriamente. Una nuova regolamentazione poi deve apparire imprescindibile,
nel senso che l'attuale modo di vita deve apparire più pregiudizievole per il
bene del minore rispetto a un cambiamento di regolamentazione e alla perdita di
continuità nell'educazione, comprese le condizioni di vita che ne seguono
(sentenza del Tribunale federale 5A_756/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3.1
con rinvio).
Come ha
ricordato il Pretore, l'autorità parentale congiunta è ormai la regola (art.
296.
cpv. 2; DTF 142 III 5 consid. 3.3; più recentemente: sentenza del Tribunale
federale 5A_969/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.3.1). Un'eccezione è data solo qualora i genitori
versino in una situazione di grave conflitto permanente o siano incapaci di
comunicare per quanto riguarda le questioni legate ai figli, a condizione che
ciò abbia un'influenza negativa sui medesimi e che l'autorità parentale
esclusiva dia motivo di sperare in un miglioramento. Un conflitto permanente sull'esercizio
del diritto di visita e delle vacanze non è un motivo per escludere l'autorità
parentale congiunta quando i genitori sono concordi sulle decisioni
fondamentali da prendere e sono in grado di esercitare l'autorità parentale
congiunta nell'interesse dei ragazzi.
L'autorità
parentale congiunta non può essere esercitata invece qualora sussista un dissidio
cronico viepiù consolidato che coinvolge i figli e non sia dato a divedere
alcun denominatore comune tra genitori per quanto riguarda l'educazione dei
minori. Sta di fatto che, pur in caso di gravi conflitti, l'attribuzione
dell'autorità parentale esclusiva si giustifica solo se si impone nell'interesse
del figlio e può portare a un miglioramento della situazione (cfr. DTF
142.
III 5 in fondo, 63 consid. 3,
199.
consid. 3.5, 141 III 478 consid. 4.6; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_106/2018 del 16 marzo
2020.
consid. 5.4, in: FamPra.ch 2010 pag. 789). L'onere della prova è a carico del genitore che si oppone
all'autorità parentale congiunta (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.99
del 23 maggio 2019 consid. 18a con rinvii).
b)
Nel caso in esame è manifesto che
tra i genitori sussiste un conflitto grave e annoso. Ed è vero che l'elevata ostilità
fra genitori rischia di compromettere il bene dei figli. Per la dott. M__________
__________ __________ __________ “il ripetuto e attualmente per-sistente
conflitto è di danno ai figli, tant'è che [essi] necessitano di colloqui
psicoterapeutici e un controllo regolare del loro sviluppo psico-affettivo
(referto del 19 giugno 2018, pag. 13). Né può essere seriamente messo in dubbio
che AO 1 abbia dato prova più volte di un contegno inqualificabile anche in
presenza dei figli. Non si disconosce nemmeno che l'elevata conflittualità fra
genitori, riconducibile per lo più al diritto di visita paterno, abbia
comportato ripetuti interventi cautelari del Pretore aggiunto, dell'Autorità
regionale di protezione 17, la quale ha finanche sospeso temporaneamente le
relazioni personali, e della curatrice, la cui presenza è stata richiesta più
volte per far rispettare le modalità di esercizio degli incontri. Si tratta di contrasti
che hanno avuto anche risvolti penali e che, con ogni evidenza, non vanno
sottovalutati.
c) Il problema è che, a ben vedere, nella fattispecie
l'appellante non pretende l'esistenza di genitori incapaci di adottare
congiuntamente decisioni correlate all'autorità parentale. L'esercizio di
prerogative derivanti dall'autorità parentale, in effetti, va tenuto distinto dall'esercizio
di prerogative legate alla custodia. E in concreto l'appellante non indica un
solo caso in cui l'esercizio in comune dell'autorità parentale, pur in anni
caratterizzati da gravi tensioni, abbia intralciato decisioni relative all'educazione
dei figli, alla loro rappresentanza o all'amministrazione dei loro beni. Allo
stato attuale delle cose non si scorge una permanente incapacità di
comunicazione riguardo ad aspetti fondamentali della vita di S__________ e A__________. Anzi,
l'appellante non contesta che – come ha accertato il Pretore aggiunto – salvo
l'opposizione di AO 1 al trasferimento di AP 1 a __________ con i figli,
questione che per altro riguarda la custodia e non l'autorità parentale (art.
301a cpv. 1 CC), non si sono registrati particolari conflitti tra genitori
su aspetti importanti relativi alla vita dei minori per quanto concerne la
salute, l'educazione religiosa o l'istruzione in genere. Certo, dagli atti
risulta che con decreto cautelare del 10 aprile 2018 il Pretore aggiunto
aveva autorizzato AP 1 a rivolgersi a uno specialista per seguire e sostenere i
ragazzi. Tale richiesta della madre era stata avversata in un primo tempo da AO
1, il quale tuttavia per finire si è rimesso al giudizio del Pretore aggiunto.
Si
ricordi che dissidi puntuali su questioni correlate all'esercizio dell'autorità
parentale, non infrequenti quando due persone devono prendere decisioni
comuni, ancora non giustificano l'attribuzione dell'autorità parentale a un
solo genitore. E nella fattispecie nulla lascia presumere che in futuro ogni
decisione in merito all'autorità parentale possa essere fonte di contrasto tra genitori
a scapito dei figli. Del resto, per
derogare al principio dell'autorità parentale congiunta occorre spiegare in che
misura l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva sia necessaria per il
bene del minorenne. Inoltre va tenuto conto che, seppure con riserve, in
concreto anche AO 1 dispone di sufficienti capacità di accudimento e non manca
di idoneità educativa (perizia del 19 giugno 2018, pag. 13). Il suo
rapporto con i figli, sebbene caratterizzato da comportamenti a volte
inadeguati, non sembra essere compromesso, tanto che ancora alla fine del 2019,
dopo un periodo di sospensione delle visite, i ragazzi hanno “rapidamente
ritessuto una positiva relazione con lui” (decisione dell'ARP 17 del 30 giugno 2020, pag. 4 in
fondo). Il malessere dei figli, che l'appellato fatica invero a riconoscere, non
risulta essere pertanto riconducibile all'esercizio dell'autorità parentale
congiunta, bensì alle difficoltà nello svolgimento del diritto di visita. Episodi
spiacevoli accaduti durante gli incontri non vanno certo relegati in secondo
piano. Anzi, taluni comportamenti paterni, non trascurabili, potrebbero rimettere in
discussione le relazioni personali tra l'attore e i figli. Essi vanno risolti però
con una regolamentazione particolareggiata delle relazioni personali – come del
resto ha fatto il Pretore aggiunto – almeno
per attenuare il rischio di malintesi o disguidi. Da sé soli non giustificano tuttavia
un'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale, tanto meno ove si pensi che
una tale modifica non lascia presagire un alleviamento della situazione dei
figli.
d) Tutto ponderato, nelle circostanze descritte non si riscontrano
elementi tali da far apparire AO 1 incapace
di esercitare debitamente l'autorità parentale comune. Le doglianze della convenuta
si riferiscono all'esercizio della custodia. L'attribuzione dell'autorità
parentale esclusiva alla madre quindi non si giustifica, né appare idonea a mitigare
gli effetti del conflitto sui figli. Per di più, l'appellante nemmeno si
confronta con l'argomentazione del Pretore aggiunto, secondo cui, investita
dell'autorità parentale esclusiva, AP 1 si vedrebbe
accrescere l'obbligo di informazione in virtù dell'art. 275a CC, ciò
che potrebbe risultare fonte di ulteriori diatribe fra genitori. Nel complesso, in definitiva, la decisione
del Pretore aggiunto è quella che più appare consona all'insieme delle attuali
circostanze. Ne segue che su questo punto
l'appello è destinato all'insuccesso.
II. Sul diritto di visita
5.
Come
detto, con decisione del 30 giugno 2020
l'Autorità regionale di protezione 17 ha
modificato il dispositivo n. 3 della sentenza emanata dal Pretore aggiunto il
17.
dicembre 2018, prevedendo – in particolare – un diritto di visita
quindicinale ai figli e cinque settimane di vacanza l'anno. Preso atto che tale decisione non è stata oggetto di impugnazione, le parti sono
state invitate da questa Camera a indicare se tale disciplina potesse essere
ripresa in sede giudiziaria, con l'avvertenza che in caso di silenzio la Camera
l'avrebbe fatta propria nella sentenza. AP 1 ha sostanzialmente consentito,
mentre AO 1 non ha reagito. Ci si potrebbe interrogare per vero sulla competenza
dell'Autorità regionale di protezione a modificare la sentenza del Pretore
aggiunto (cfr. art. 315b CC). Comunque sia, inteso come proposta comune condivisa
delle parti, l'accordo in questione può essere ripreso in sentenza, non risultando
pregiudicare il bene dei figli.
III. Sulle
misure di esecuzione
6.
L'appellante chiede di adottare misure di
esecuzione, in specie munendo le decisioni sull'esercizio del diritto di visita
di una comminatoria penale. Ora, che a un genitore con diritto di visita possa
essere comminata l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza a decisione
di un'autorità è pacifico (Schwenzer/ Cottier
in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 275; Leuba in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 15 ad art. 275). Nel caso specifico è vero che al momento
della riconsegna dei figli alla madre, ma anche al momento della consegna al padre,
sono sorti problemi. È inammissibile, per esempio, che AO 1 abbia portato
direttamente i figli a scuola alla fine di un diritto di visita senza valida
giustificazione.
Ciò
premesso, non si deve dimenticare che con decisione del 4 febbraio 2020
l'Autorità regionale di protezione, dopo avere sospeso il diritto di visita
paterno, ne ha subordinato la ripresa allo svolgimento di un ciclo di incontri
d'accompagnamento educativo per il tramite del nuovo curatore F__________ __________
con l'obiettivo di migliorare “la capacità di entrambi i genitori di
riconoscere i bisogni dei minori, di rispettare tali bisogni e rispondervi
adeguatamente anteponendo i bisogni dei figli alla conflittualità che sino a dicembre
2019.
ancora legava tra loro i genitori”. Nella
decisione del 30 giugno 2020 la medesima autorità ha poi constatato che tale
accompagnamento “si è
rivelato particolarmente adeguato ai bisogni di questo nucleo familiare e ha
permesso la ripresa di relazioni personali ordinarie”. Tant'è che davanti a
tale autorità i genitori hanno compreso e condiviso l'esigenza del figlio S__________
di non sottostare a un rigido calendario delle visite. Inoltre l'intervento del
curatore quale mediatore si è rivelato fruttuoso “per mantenere le linee
educative comuni, come pure il seguito psicoterapeutico per A__________”. Nelle
circostanze descritte l'adozione di comminatorie penali apparirebbe pertanto
generare nuove fonti di attrito. Non si disconosce che il padre continua a
rivolgersi ai figli in modo inadeguato (scambio di messaggi telefonici
allegati alla lettera del 31 agosto 2020), ma ciò non riguarda l'esercizio del diritto
di visita. Ne segue che, una volta ancora, la sentenza del Pretore aggiunto sfugge
alla critica.
IV. Sulle
spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio
7.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Sul diritto di visita la nuova regolamentazione si avvicina a
quella proposta dall'appellante, la quale però non ottiene l'autorità parentale
esclusiva né comminatorie penali. AO 1, in ogni modo, non è stato chiamato a
formulare osservazioni. Non potendosi ritenerlo soccombente, egli non può
essere tenuto ad assumere costi né a rifondere ripetibili. In simili condizioni
tanto vale rinunciare a riscuotere oneri processuali e ad assegnare ripetibili.
8.
Quanto
al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, AP 1 risulta sprovvista di
reddito sufficiente e di sostanza propria per far fronte ai costi della
procedura, mentre l'appello non appariva sprovvisto sin dall'inizio di esito favorevole.
Il beneficio può essere dunque conferito per quel che riguarda la designazione
di un patrocinatore d'ufficio. La mancata riscossione di oneri processuali
rende invece priva d'oggetto la richiesta per quel che è delle spese. Riguardo
all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, incombeva alla legale della
richiedente esibire una nota professionale. In mancanza di ciò, il giudice
procede per apprezzamento (sentenza del
Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3).
Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento
di un mandato come quello in esame, consistente sostanzialmente nella stesura
dell'appello (16 pagine) e in alcune comunicazioni a questa Camera degli
sviluppi della vicenda, una quindicina d'ore, corrispondenti a poco meno di due
giornate di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del
regolamento sulla tariffa peri casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria: RL 178.310), compreso un colloquio (o una stringata
corrispondenza) con la cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese
(10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per la
patrocinatrice d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 3200.–
arrotondati.
9.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di autorità parentale e di diritto
di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni
di valore (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
3. Il dispositivo n. 2.1 della sentenza di divorzio
19 gennaio 2016 è parzialmente modificato come segue:
a) I
genitori e i figli, se necessario con l'appoggio del curatore, organizzano i
diritti di visita secondo una frequenza indicativa quindicinale e di cinque
settimane di vacanza l'anno.
b) I
genitori informano sempre preventivamente il curatore circa i diritti di visita
concordati.
c) Le precisazioni
contenute nel dispositivo n. 3 della decisione emanata il 17 dicembre 2018 del
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona possono essere usate dal curatore come
riferimento per dirimere eventuali controversie tra i genitori e/o i figli.
4. Le
clausole relative ai compleanni e alle telefonate di cui al dispositivo n. 4
della sentenza di divorzio restano immutate, fermo restando che:
a) I
genitori saranno liberi di contattare i figli telefonicamente quando vorranno.
In caso di disaccordo (o in ogni caso se il curatore lo ritenesse conforme al
bene dei minori) il curatore educativo fisserà date e orari delle telefonate,
ritenuto che in tal caso i genitori potranno chiamare unicamente due volte la
settimana ciascuno al massimo per la durata di 15 minuti, e ciò unicamente in favore
del genitore che a quel momento non ha i figli con sé.
b) Il
curatore può modificare tale disciplinamento in ogni tempo e ha i seguenti
compiti:
– prosegue l'adeguato accompagnamento educativo
avente quale obiettivo il miglioramento della capacità di entrambi i genitori
di riconoscere i bisogni dei minori, rispettare tali bisogni e rispondervi
adeguatamente, in particolare anteponendo i bisogni dei figli alla
conflittualità che sino a dicembre 2019 ancora legava tra loro i genitori.
– In caso di necessità funge da riferimento per i
figli (oltre che per i genitori) per riferire dell'andamento dell'accudimento
da parte dei due genitori.
– Il curatore presenta il rapporto morale 2020 entro
il 31 gennaio 2021, pronunciandosi sull'adeguatezza della presente regolamentazione
regolamentazione e/o, se del caso, proponendo puntuali modifiche indicando le
relative considerazione dei genitori e dei minori.
Per
il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
II. Non
si riscuotono spese.
III. AP
1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte
dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla
patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 3200.–.
IV. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, dopo il
passaggio in giudicato: consid. 8 e dispositivo n. III).
Comunicazione a:
–
Pretura del Distretto di Bellinzona;
–
;
– Autorità regionale di
protezione 17, Acquarossa.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).