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Decisione

11.2019.16

Autorità parentale: attribuzione esclusiva?

18 settembre 2020Italiano30 min

indicare se, vista la regolamentazione sopra riprodotta, l'appello potesse considerarsi

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.16

11.2019.17

Lugano

18 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2017.93 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 2 ottobre 2017 da

AO

1 ora in

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 30 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore aggiunto il 17 dicembre 2018 (inc. 11.2019.16) e sulla contestuale

richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.17);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 19 gennaio 2016 il Pretore

aggiunto del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio contratto il 14

febbraio 2008 da AO 1 (1984) e AP 1 (1985), omologando una convenzione sugli

effetti del divorzio in virtù della quale i figli S__________ (1° maggio 2009)

e A__________ (13 aprile 2011) sono stati affidati alla madre, con esercizio

congiunto del­l'autorità parentale. Al padre è stato riconosciuto un diritto di

vista ai figli di dieci giorni mensili con possibilità di estensione, previo

accordo fra genitori (inc. DM.2015.66).

B. Il 2 ottobre 2017 AO 1 si è rivolto al Pretore

aggiunto per vedere modificata la sentenza di divorzio nel senso di conferirgli

l'affidamento dei figli. All'udienza di

conciliazione, tenutasi il 20 novembre 2017, le

parti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore aggiunto ha fissato alla

convenuta un termi­ne di 30 giorni

per presentare il

memoriale di risposta. Nel suo allegato del 19 dicembre 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione e in via

riconvenzionale ha rivendicato l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale

con una nuova regolamentazione del diritto di visita paterno, instando per il

beneficio del gratuito patrocinio. Con replica del 5 febbraio 2018 l'attore ha reiterato

la propria richiesta. In una duplica del 5 marzo 2018 la convenuta ha mantenuto

il suo punto di vista. Alle prime

arringhe del 16 marzo 2018 entrambe le parti hanno notificato prove.

L'istruttoria è iniziata seduta stante.

C. Nel

corso dell'istruttoria il Pretore aggiunto ha emesso svariati decreti cautelari

sulle relazioni personali tra padre e figli, in particolare omologando il 26 aprile 2018 un accordo dei genitori sul diritto di

visita di un giorno la settimana e di un pranzo settimanale con ciascun figlio,

decreto cautelare poi sospeso il 13 luglio 2018 e ripristinato il 3 agosto successivo,

quando il diritto di visita è stato fissato in un giorno la settimana dalle ore

10.00 alle 18.00 con consegna dei figli

al distributore __________ a __________. Nel frattempo, con sentenza del 9

luglio 2018 questa Camera ha accolto un appello presentato da AP 1 contro un

decreto cautelare del 4 gennaio 2018 in cui il Pretore aggiunto le aveva

vietato temporaneamente di trasferire i figli a __________ e di iscriverli alle

scuole di __________ (inc. 11.2018.7).

D. L'istruttoria di merito, durante la quale la psicologa

M__________ __________ __________ __________ è stata chiamata a rilasciare il

19 giugno 2018 una perizia sulle capacità parentali

dei genitori, è terminata il 18 settembre 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 12 ottobre 2018 l'attore ha reiterato

la richiesta di affidargli i figli con esercizio congiunto dell'autorità

parentale e ampio diritto di visita materno.

Nel suo allegato conclusivo del 5 ottobre

2018 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizio­ne, ha

rivendicato l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha chiesto di

fissare il diritto di visita paterno in un giorno la settima­na dalle ore 10.00

alle 20.00, specificando le modalità di scelta del giorno, del luogo di consegna,

del cumulo e dei ricuperi delle visite. Infine essa ha sollecitato un sostegno

psicologico per i figli e la designazione di uno specialista per seguire l'ex

marito, chie-dendo che le decisioni riguardanti il diritto di visita siano

emanate sotto comminatoria dell'art. 292 CP.

E. Statuendo

con sentenza del 17 dicembre 2018, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta

dell'attore intesa all'affidamento dei figli (dispositivo n. 1), come pure quella

della convenuta volta all'ottenimento esclusivo dell'autorità parentale

(dispositivo n. 2). Egli ha modificato nondimeno la disciplina del diritto di

visita paterno, disciplinandolo come

segue (dispositivo n. 3):

a) Un fine

settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore

20.00, tre settimane d'estate, di cui due consecutive, una settimana durante le

vacanze scolastiche di Natale e, in alternanza, una settimana a carnevale, a

Pasqua e a Ognissanti.

b) È

data la possibilità al padre di anticipare l'inizio o posticipare la fine di un

fine settimana di sua spettanza (quindi dal giovedì sera al sabato sera nel

caso in cui fosse impossibile l'esercizio in domeni­ca o dal sabato sera al

lunedì sera nel caso in cui il padre non potesse prendere i figli già il vener­dì

sera); in tutti questi casi l'inizio dei diritti di visita è fissato alle ore

18.00 e la fine alle ore 20.00.

c) Nel

caso eccezionale in cui non fosse possibile organizzare il diritto di visita

nel week-end prestabilito anche con le eventuali modifiche di cui al punto b,

lo stesso potrà essere spostato nel corso della settimana che lo precede (con

inizio non prima del mercoledì) o in quella che lo segue (con fine non oltre il

mercoledì); in questi casi il diritto di visita inizierà al termi­ne

dell'orario scolastico mattutino del primo giorno (il padre prenderà con sé i

figli all'uscita dalla scuola) e durerà sino alle ore 20.00 del secon­do giorno

(per esempio dal mercoledì alle 12.00 sino al giovedì sera alle 20.00).

d) Eccezion

fatta per l'inizio dell'eventuale diritto di visita infrasettimanale, tutti gli

scambi dei figli avverranno presso il parcheggio della stazione ferroviaria di __________.

Le date

dei diritti di visita quindicinali verranno fissate dalla curatrice educativa

come segue: il primo fine settimana di spettanza del padre è quello del 19/20

gennaio 2019, gli altri a seguire ogni 15 giorni con la possibilità di essere

anticipati, posticipati o spostati come indicato ai punti da a a c.

Nel caso

in cui il padre non potesse esercitare integralmente il diritto di visita

durante il fine settimana prestabilito (venerdì sera/domenica sera), egli lo

comunicherà alla curatrice entro il 15 del mese che precede quello in cui sono

contenuti i fine settima­na oggetto del diritto di visita. In caso di mancata

comunicazione o di comunicazione tardiva, il diritto di visita resterà fissato

al fine settimana prestabilito (venerdì sera/domenica sera) e non potrà più

essere modificato.

Nel caso

in cui l'impossibilità all'esercizio del diritto di visita fosse riconducibile

alla responsabilità del padre, quel diritto di visita quindicinale sarà perso e

non potrà essere recuperato.

Lo

spostamento del diritto di visita quindicinale integralmente nei giorni feriali

potrà avvenire unicamente per un numero massimo di volte pari a 8 (otto)

all'anno.

Per

quanto concerne le settimane di vacanza di spettanza del padre, le stesse

prenderanno inizio alle ore 20.00 dell'ultimo giorno di scuo­la (carnevale,

Pasqua e Ognissanti) e termineranno alle 20.00 della domenica successiva. Per

quella di Natale la stessa prenderà inizio, in alternanza, dal 23 dicembre

alle ore 20.00 al 31 dicembre alle ore 12.00 o dal 31 dicembre alle ore 12.00

alle 20.00 del 6 gennaio. Il genitore che avrà con sé i figli la seconda

settimana (31 dicembre – 6 gennaio) avrà inoltre il diritto di averli con sé la

vigilia di Natale dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore 10.00 del 25

dicembre. Anche in questo caso tutti i passaggi avverranno presso il posteggio

della stazione ferroviaria di __________.

Per il

Natale 2019/2020 il padre terrà con sé S__________ ed A__________ la seconda

settimana.

Per il

2019 S__________ ed A__________ trascorreranno la settimana di carnevale con il

padre, la settimana di Pasqua 2019 con la madre e la settimana di Ognissanti

2019 con il padre; a seguire si procederà in alternanza.

Per

quanto concerne le vacanze estive, i genitori faranno pervenire alla curatrice

educativa entro il 31 marzo di ogni anno le date in occasione delle quali hanno

intenzione di assentarsi in vacanza con i figli. In caso di sovrapposizione di

date, sarà la curatrice a mediare o se del caso a decidere le date delle tre

settimane (di cui due consecutive) di spettanza del padre e della madre. In

mancanza di una comunicazione da parte di un genitore, il curatore inizierà con

il riservare (fissare) le date richieste dall'altro.

Il

Pretore aggiunto ha stabilito inoltre che

le clausole relative ai compleanni dei

figli e alle telefonate “di cui al pto. 2.1 della decisione di divorzio restano

immutate” (dispositivo n. 4). Egli ha ordinato infine “un percorso di sostegno psicologico” per i figli

(dispositivo n. 5), invitando AO 1 a seguire da parte sua un “percorso di

presa a carico a scopo di aiuto/sostegno educativo presso uno psicologo di

fiducia” (dispositivo n. 6). Le spese processuali di complessivi fr. 6500.–

(comprese quelle dei provvedimenti cautelari e quelle peritali) sono state

poste per quattro quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della

convenuta, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 5800.– per ripetibili ridot­te.

Il 20 dicembre 2018 AP 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio,

ferma restando una sua partecipazione “ai costi legali con il versamento allo Stato di

fr. 150.– mensili”.

F. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30

gennaio 2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato conferendole

l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e di modificare la disciplina del

diritto di visita paterno per quanto attiene alle date dei recuperi. AO 1 non è

stato invitato a presentare osservazioni.

G. Il 10

settembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 17 ha designato quale nuovo curatore

educativo dei figli F__________ __________-

­ la,

precisandone i compiti. In esito a una

segnalazione di AP 1, con decreto cautelare del 18 dicembre 2019, emesso

inaudita parte, tale autorità ha sospeso il diritto di vista paterno,

confermando il provvedimento con decreto cautelare il 4 febbraio 2020 emesso previo

contraddittorio, subordinandone il ripristino allo svolgimen­to di un ciclo

d'incontri di accompagnamento

educativo per il tramite del curatore. Nel frattempo,

il 24 dicembre 2019, AP 1 ha parzialmente modificato le sue richieste di

appello, chiedendo di sospendere a tempo indeterminato il diritto di visita di AO

1 e di ordinare ‟un accompagnamento pedagogico con comminatoria

penaleˮ.

H. Mediante

decisione del 30 giugno 2020 l'Autorità regionale di

protezione 17 ha modificato il dispositivo n. 3 della sentenza pretorile nel

seguente modo:

1.1 I

genitori e i figli, se necessario con l'appoggio del curatore, organizzano i

diritti di visita secondo una frequenza indicativa quindicinale e 5 settimane

di vacanza l'anno.

1.2 I

genitori informano sempre preventivamente il curatore dei diritti di visita

concordati.

1.3 Le

precisazioni contenute in particolare nel punto 3 della decisione del 17

dicembre 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona posso­no essere

utilizzate dal curatore quali riferimenti per dirimere eventuali divergenze

trai genitori e/o i figli

2. Come

da decisioni della Pretura del Distretto di Bellinzona del 18 gennaio 2016

(inc. DM.2015.66, dispositivo n. 2.1) e del 17 dicembre 2018 (inc. DM.2017.93,

dispositivo n. 4), per chiarezza si ricorda che i contratti telefonici sono

così disciplinati:

2.1 I

genitori saranno liberi di contattare i figli telefonicamente quando vorranno.

In caso di disaccordo [o in ogni caso se il curatore lo ritenesse conforme al

bene dei minori] sarà il curatore educativo a fissare date e orari delle

telefonate ritenuto che, in tal caso, i genitori potranno chiamare unicamente

per al massimo due volte alla settimana ciascuno per la durata di 15 minuti e

questo unicamente a favore del genitore che a quel momento non ha con sé i

figli.

2.2 Il

curatore può modificare tale disciplinamento in ogni tempo.

3. In

aggiunta ai compiti conferiti al curatore con decisione di questa Autorità n.

138.2019 del 10 settembre 2019, il curatore:

3.1 Prosegue

l'adeguato accompagnamento educativo avente quale obiettivo il miglioramento

della capacità di entrambi i genitori di riconoscere i bisogni dei minori,

rispettare tali bisogni e rispondervi adeguatamente, in particolare anteponendo

Fatti

i bisogni dei figli alla conflittualità che sino a dicembre 2019 ancora legava

tra loro i genitori.

3.2 In caso

di necessità funge da riferimento per i figli (oltre che per i genitori) per

riferire dell'andamento dell'accudimento da parte dei due genitori.

3.3 Il

curatore presenta il rapporto morale 2020 entro il 31 gennaio 2021,

pronunciandosi sull'adeguatezza della presente regolamentazione e/o, se del

caso, proponendo puntuali modifiche indicando le relative considerazione dei

genitori e dei minori.

4. A

conferma del dispositivo n. 4 della sentenza della Pretura del Distretto di

Bellinzona del 17 dicembre 2018 (inc. DM.2017.93) è mantenuto il seguito

psicoterapeutico per i minori S__________ e A__________ presso il Servizio

medico-psicologico di __________.

4.1 I

terapeuti presentano un rapporto sulla condizione dei minori al 31 dicembre

2020 entro il 31 gennaio 2021.

Tale

decisione non è stata oggetto di ricorso.

I. Il

20 agosto 2020 il vicepresidente di questa Camera ha invitato le parti a

indicare se, vista la regolamentazione sopra riprodotta, l'appello potesse considerarsi

superato dagli eventi quanto meno sul diritto di visita paterno, con

l'avvertenza che in caso di silenzio la Camera avrebbe ripreso la medesima

disciplina nella propria sentenza. AP 1 ha comunicato il 31 agosto 2020 di non “contestare il

diritto di visita come deciso dall'ARP 17, ma che tale decisione di fatto

accoglie quanto da lei richiesto con l'appello in merito al diritto di visita

del padre”. AO 1 non ha reagito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in

giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione

di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unicamente gli interessi

del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019, consid. 1

con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori (o dai Pretori aggiunti) sono

impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche

vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste rag­giungessero il valore di

fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311

CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiose essendo l'autorità

parentale e il diritto di visita paterno, controversie indipendenti da

questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.20019.110 del 5 maggio 2020,

consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il

19.

dicembre 2018, di modo che il termine di impugnazione è rimasto sospeso fino al 2

gennaio 2019 (art. 145 cpv. 1 lett. c

CPC). Introdotto il 30 gennaio 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2.

All'appello

AP 1 acclude vari messaggi di posta

elettronica intercorsi tra il convenuto e la curatrice (doc. D), con la

curatrice e il direttore delle scuole comunali della __________ (doc. E), così

come una comunicazione dell'Autorità regionale di protezio­ne 15 indirizzata

all'attore il 21 gennaio 2019. Oltre a ciò, essa ha prodotto il 13 e 20 maggio

2019.

copia di corrispondenza intervenuta tra lei o la sua patrocinatrice con le

Autorità regionali di protezione 15 e 17. Il 24 dicembre 2019 essa ha esibito poi

atti relativi alla procedura che ha indotto l'Autorità regionale di protezione

17.

a decretare inaudita parte, il 18 dicembre 2019, la sospensione del diritto

di visita paterno. Da parte sua AO 1 ha trasmesso a questa Camera, il 21 maggio

2019, le sue osservazioni alla corrispondenza inoltrata da AP 1 all'Autorità

regionale di protezione 17. Applicandosi alla fattispecie il principio

inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), documenti nuovi sono ammissibili senza

riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Nella misura in cui

appaiono di rilievo, tali documen­ti saranno quindi considerati ai fini del

giudizio. Questa Camera ha per altro assunto agli atti d'ufficio la decisione

del 4 febbraio 2020 con cui l'Autorità regionale di protezione 17 ha confermato,

previo contraddittorio, la sospensione del diritto di visita paterno e quella

del 30 giugno 2020 con cui tale autorità ha ripristinato le relazioni personali

tra padre e figli, disciplinandone i modi.

I. Sull'autorità

parentale

3.

Litigiosa

in questa sede è anzitutto la richiesta di AP 1, la quale rivendica l'autorità parentale

esclusiva. Al riguardo il Pretore ha ricordato che l'autorità parentale è di

regola congiunta, rilevando che l'attribuzione esclusiva a un genitore si

giustifica solo qualora le condizioni per una responsabilità in comu­ne non

siano più date, ovvero non sussista più alcuna volontà di cooperare e nessuna

capacità a tal fine, sicché il bene e l'interes­se

del minore risultino minacciati. A suo

avviso, nondime­no, solo un'ostruzione sistematica a decisioni che implicano l'accor­do

dei genitori o disaccordi profondi sulla scolarizzazione o su cure mediche

potrebbe giustificare un'attribuzione esclusiva del­l'autorità parentale per il

bene del minore.

Posto

ciò, il primo giudice ha accertato che nella fattispecie è dato s.un grave

conflitto tra genitori, in buona parte riconducibile al comportamento e al

carattere dell'attore, ma ha rilevato che tale conflitto si è concentrato

essenzialmente sulla custodia rivendicata dal padre e sul diritto di visita paterno.

Per il Pretore, salvo il problema sor­to in merito al trasferimento di AP 1 con

i figli a __________, tra i genitori non si sono riscontrati particolari

dissidi su aspetti importanti della vita dei figli come la salute,

l'educazione

religiosa o l'istruzione in generale. Né risulta, a suo parere, che eventuali diatribe

abbiano minacciato il bene dei figli. Per il primo giudice, “regolamentata la custodia e i diritti di visita (nel dettaglio e

in modo tale che i genitori non necessitino di alcuna reciproca collaborazione

fattiva per la loro determinazio­ne)”, non si

ravvisano altri motivi di gravità tale da giustificare l'attribuzione esclusiva

dell'autorità parentale alla madre. Anzi, egli ha epilogato, una modifica della

situazione comporterebbe per la madre un obbligo di informazione in virtù dell'art.

275a CC che potrebbe essere fonte di ulteriori discussioni tra genitori,

poiché con l'attuale statuto “il padre potrà continuare ad assumere

direttamente tutte le informazioni sui figli e ad essere direttamen­te

coinvolto nelle decisioni che li concernono, senza dover per forza passare per

il tramite della madre”.

4.

L'appellante

si duole che il Pretore aggiunto, pur accertando un grave conflitto tra genitori,

non ha ritenuto di modificare l'attribuzione dell'autorità parentale.

Richiamata la sentenza del Tribunale federale 5A_923/2014 del 27 agosto 2015,

essa sostiene che una situazione di conflitto grave e permanente è sufficiente

per attribuirle l'autorità parentale esclusiva. Tanto più che – a mente sua – l'intensità

e la cronicità dei conflitti genitoriali, così come il comportamento ostile

dell'attore nei suoi confronti, pregiudica il bene dei figli, come risulta

dalle dichiarazioni della perita M__________ __________ __________ __________, della

pediatra A__________ __________, della psicoterapeuta V__________ __________ __________,

dei docenti e della curatrice. Innumerevoli sono poi stati – essa soggiunge – gli

interventi giudiziari volti alla regolamentazione del diritto di visita paterno,

ma anche per altre questioni riguardanti i figli, come l'autorizzazione al

trasferimento a __________, una visita al pronto soccorso di Al__________ del

25.

febbraio 2018, l'autorizzazione a far seguire A__________ da uno psicologo,

il rinnovo dei passaporti, il sollecito al Pretore per far cessare l'invio di messaggi

di posta elettronica non urgenti e quello per il rispetto degli orari di consegna

dei figli al termine del diritto di visita. Senza dimenticare – continua

l'appellante – gli interventi della curatrice, della Polizia cantonale e della

propria patrocinatrice. In definitiva, per il bene dei figli l'attribuzione

dell'autorità parentale esclusiva è, a suo parere, l'unica soluzione possibile.

a)

Secondo l'art. 298d cpv. 1 CC l'autorità

modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti

esigono ciò per tutelare il bene del figlio. Ogni modifica presuppone che una

nuova regolamentazione si imponga in seguito al verificarsi di novità

importanti. Una modifica tuttavia deve anche essere imprescindibile per il bene

del minore. Può essere presa in considerazione unicamente se il mantenimento

della discipli­na vigente rischia di recare pregiudizio al bene del ragazzo e lo

minaccia seriamente. Una nuova regolamentazione poi deve apparire imprescindibile,

nel senso che l'attuale modo di vita deve apparire più pregiudizievole per il

bene del minore rispetto a un cambiamento di regolamentazione e alla perdita di

continuità nell'educazione, comprese le condizioni di vita che ne seguono

(sentenza del Tribunale federale 5A_756/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3.1

con rinvio).

Come ha

ricordato il Pretore, l'autorità parentale congiunta è ormai la regola (art.

296.

cpv. 2; DTF 142 III 5 consid. 3.3; più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 5A_969/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.3.1). Un'eccezione è data solo qualora i genitori

versino in una situazione di grave conflitto permanente o siano incapaci di

comunicare per quanto riguarda le questioni legate ai figli, a condizione che

ciò abbia un'influenza negativa sui medesimi e che l'autorità parentale

esclusiva dia motivo di sperare in un miglioramento. Un conflitto permanente sull'esercizio

del diritto di visita e delle vacanze non è un motivo per escludere l'autorità

parentale congiunta quando i genitori sono concordi sulle decisioni

fondamentali da prendere e sono in grado di esercitare l'autorità parentale

congiunta nell'interesse dei ragazzi.

L'autorità

parentale congiunta non può essere esercitata invece qualora sussista un dissidio

cronico viepiù consolidato che coinvolge i figli e non sia dato a divedere

alcun denominatore comune tra genitori per quanto riguarda l'educazione dei

minori. Sta di fatto che, pur in caso di gravi conflitti, l'attribuzione

dell'autorità parentale esclusiva si giustifica solo se si impone nel­l'interesse

del figlio e può portare a un miglioramento della situazione (cfr. DTF

142.

III 5 in fondo, 63 consid. 3,

199.

consid. 3.5, 141 III 478 consid. 4.6; più

recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_106/2018 del 16 marzo

2020.

consid. 5.4, in: FamPra.ch 2010 pag. 789). L'onere della prova è a carico del genitore che si oppone

all'autorità parentale congiunta (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.99

del 23 maggio 2019 consid. 18a con rinvii).

b)

Nel caso in esame è manifesto che

tra i genitori sussiste un conflitto grave e annoso. Ed è vero che l'elevata ostilità

fra genitori rischia di compromettere il bene dei figli. Per la dott. M__________

__________ __________ __________ “il ripetuto e attualmente per-sistente

conflitto è di danno ai figli, tant'è che [essi] necessitano di colloqui

psicoterapeutici e un controllo regolare del loro sviluppo psico-affettivo

(referto del 19 giugno 2018, pag. 13). Né può essere seriamente messo in dubbio

che AO 1 abbia dato prova più volte di un contegno inqualificabile anche in

presenza dei figli. Non si disconosce nemmeno che l'elevata conflittualità fra

genitori, riconducibile per lo più al diritto di visita paterno, abbia

comportato ripetuti interventi cautelari del Pretore aggiunto, dell'Autorità

regiona­le di protezione 17, la quale ha finanche sospeso temporaneamente le

relazioni personali, e della curatrice, la cui presenza è stata richiesta più

volte per far rispettare le modalità di esercizio degli incontri. Si tratta di contrasti

che hanno avuto anche risvolti penali e che, con ogni evidenza, non vanno

sottovalutati.

c) Il problema è che, a ben vedere, nella fattispecie

l'appellante non pretende l'esistenza di genitori incapaci di adottare

congiuntamente decisioni correlate all'autorità parentale. L'esercizio di

prerogative derivanti dall'autorità parentale, in effetti, va tenuto distinto dall'esercizio

di prerogative legate alla custodia. E in concreto l'appellante non indica un

solo caso in cui l'esercizio in comune dell'autorità parentale, pur in anni

caratterizzati da gravi tensioni, abbia intralciato decisioni relative all'educazione

dei figli, alla loro rappresentanza o al­l'amministrazione dei loro beni. Allo

stato attuale delle cose non si scorge una permanente incapacità di

comunicazione riguar­do ad aspetti fondamentali della vita di S__________ e A__________. Anzi,

l'appellante non contesta che – come ha accertato il Pretore aggiunto – salvo

l'opposizione di AO 1 al trasferimento di AP 1 a __________ con i figli,

questione che per altro riguarda la custodia e non l'autorità parentale (art.

301a cpv. 1 CC), non si sono registrati particolari conflitti tra genitori

su aspetti importanti relativi alla vita dei minori per quanto concerne la

salute, l'educazione religiosa o l'istruzio­ne in genere. Certo, dagli atti

risulta che con decreto cautelare del 10 apri­le 2018 il Pretore aggiunto

aveva autorizzato AP 1 a rivolgersi a uno specialista per seguire e sostenere i

ragazzi. Tale richiesta della madre era stata avversata in un primo tempo da AO

1, il quale tuttavia per finire si è rimesso al giudizio del Pretore aggiunto.

Si

ricordi che dissidi puntuali su questioni correlate al­l'esercizio dell'autorità

parentale, non infrequenti quando due perso­ne devono prendere decisioni

comuni, ancora non giustifica­no l'attribuzione dell'autorità parentale a un

solo genitore. E nella fattispecie nulla lascia presumere che in futuro ogni

decisione in merito all'autorità parentale possa essere fonte di contrasto tra genitori

a scapito dei figli. Del resto, per

derogare al principio dell'autorità parentale congiunta occorre spiegare in che

misura l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva sia necessaria per il

bene del minorenne. Inoltre va tenuto conto che, seppure con riserve, in

concreto anche AO 1 dispone di sufficienti capacità di accudimento e non manca

di idoneità educativa (perizia del 19 giugno 2018, pag. 13). Il suo

rapporto con i figli, sebbene caratterizzato da comportamenti a volte

inadeguati, non sembra essere compromesso, tanto che ancora alla fine del 2019,

dopo un periodo di sospensione delle visite, i ragazzi hanno “rapidamente

ritessuto una positiva relazione con lui” (decisione dell'ARP 17 del 30 giugno 2020, pag. 4 in

fondo). Il malessere dei figli, che l'appellato fatica invero a riconoscere, non

risulta essere pertanto riconducibile all'esercizio dell'autorità parentale

congiunta, bensì alle difficoltà nello svolgimento del diritto di visita. Episodi

spiacevoli accaduti durante gli incontri non vanno certo relegati in secondo

piano. Anzi, taluni comportamenti paterni, non trascurabili, potrebbero rimettere in

discussione le relazioni personali tra l'attore e i figli. Essi vanno risolti però

con una regolamentazione particolareggiata delle relazioni personali – come del

resto ha fatto il Pretore aggiunto – almeno

per attenuare il rischio di malintesi o disguidi. Da sé soli non giustificano tuttavia

un'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale, tanto meno ove si pensi che

una tale modifica non lascia presagire un alleviamento della situazione dei

figli.

d) Tutto ponderato, nelle circostanze descritte non si riscontrano

elementi tali da far apparire AO 1 incapace

di esercitare debitamente l'autorità parentale comune. Le doglianze della convenuta

si riferiscono all'esercizio della custodia. L'attribuzione dell'auto­rità

parentale esclusiva alla madre quindi non si giustifica, né appare idonea a mitigare

gli effetti del conflitto sui figli. Per di più, l'appellante nemmeno si

confronta con l'argomentazione del Pretore aggiun­to, secondo cui, investita

dell'autorità parentale esclusiva, AP 1 si vedrebbe

accrescere l'obbligo di informazione in virtù del­l'art. 275a CC, ciò

che potrebbe risultare fonte di ulteriori diatribe fra genitori. Nel complesso, in definitiva, la decisione

del Pretore aggiunto è quella che più appare consona all'insieme delle attuali

circostanze. Ne segue che su questo punto

l'appello è destinato all'insuccesso.

II. Sul diritto di visita

5.

Come

detto, con decisione del 30 giugno 2020

l'Autorità regionale di protezione 17 ha

modificato il dispositivo n. 3 della sentenza emanata dal Pretore aggiunto il

17.

dicembre 2018, prevedendo – in particolare – un diritto di visita

quindicinale ai figli e cinque settimane di vacanza l'anno. Preso atto che tale decisio­ne non è stata oggetto di impugnazione, le parti sono

state invitate da questa Camera a indicare se tale disciplina potesse essere

ripresa in sede giudiziaria, con l'avvertenza che in caso di silenzio la Camera

l'avrebbe fatta propria nella sentenza. AP 1 ha sostanzialmente consentito,

mentre AO 1 non ha reagito. Ci si potrebbe interrogare per vero sulla competenza

del­l'Autorità regionale di protezione a modificare la sentenza del Pretore

aggiunto (cfr. art. 315b CC). Comunque sia, inteso come proposta comune condivisa

delle parti, l'accordo in questione può essere ripreso in sentenza, non risultando

pregiudicare il bene dei figli.

III. Sulle

misure di esecuzione

6.

L'appellante chiede di adottare misure di

esecuzione, in specie munendo le decisioni sull'esercizio del diritto di visita

di una comminatoria penale. Ora, che a un genitore con diritto di visita pos­sa

essere comminata l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza a decisione

di un'autorità è pacifico (Schwenzer/ Cottier

in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 275; Leuba in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 15 ad art. 275). Nel caso specifico è vero che al momento

della riconsegna dei figli alla madre, ma anche al momen­to della consegna al padre,

sono sorti problemi. È inammissibile, per esempio, che AO 1 abbia portato

direttamente i figli a scuola alla fine di un diritto di visita senza valida

giustificazione.

Ciò

premesso, non si deve dimenticare che con decisio­ne del 4 febbraio 2020

l'Autorità regionale di protezione, dopo avere sospeso il diritto di visita

paterno, ne ha subordinato la ripresa allo svolgimento di un ciclo di incontri

d'accompagnamento educativo per il tramite del nuovo curatore F__________ __________

con l'obiettivo di migliorare “la capacità di entrambi i genitori di

riconoscere i bisogni dei minori, di rispettare tali bisogni e rispondervi

adeguatamente anteponendo i bisogni dei figli alla conflittualità che sino a dicembre

2019.

ancora legava tra loro i genitori”. Nella

decisione del 30 giugno 2020 la medesima autorità ha poi constatato che tale

accompagnamento “si è

rivelato particolarmente adeguato ai bisogni di questo nucleo familiare e ha

permesso la ripresa di relazioni personali ordinarie”. Tant'è che davanti a

tale autorità i genitori hanno compreso e condiviso l'esigenza del figlio S__________

di non sottostare a un rigido calendario delle visite. Inoltre l'intervento del

curatore quale mediatore si è rivelato fruttuoso “per mantenere le linee

educative comuni, come pure il seguito psicoterapeutico per A__________”. Nelle

circostanze descritte l'adozio­ne di comminatorie penali apparirebbe pertanto

generare nuove fonti di attrito. Non si disconosce che il padre continua a

rivolger­si ai figli in modo inadeguato (scambio di messaggi telefonici

allegati alla lettera del 31 agosto 2020), ma ciò non riguarda l'esercizio del diritto

di visita. Ne segue che, una volta ancora, la sentenza del Pretore aggiunto sfugge

alla critica.

IV. Sulle

spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio

7.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Sul diritto di visita la nuova regolamentazione si avvicina a

quella proposta dall'appellante, la quale però non ottiene l'autorità parentale

esclusiva né comminatorie penali. AO 1, in ogni modo, non è stato chiamato a

formulare osservazioni. Non potendosi ritenerlo soccombente, egli non può

essere tenuto ad assumere costi né a rifondere ripetibili. In simili condizioni

tanto vale rinunciare a riscuotere oneri processuali e ad assegnare ripetibili.

8.

Quanto

al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, AP 1 risulta sprovvista di

reddito sufficiente e di sostanza propria per far fronte ai costi della

procedura, mentre l'appello non appariva sprovvisto sin dall'inizio di esito favorevole.

Il beneficio può essere dunque conferito per quel che riguarda la designazione

di un patrocinatore d'ufficio. La mancata riscossione di oneri processuali

rende invece priva d'oggetto la richiesta per quel che è delle spese. Riguardo

all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, incombeva al­la legale della

richiedente esibire una nota professionale. In mancanza di ciò, il giudice

procede per apprezzamento (sentenza del

Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3).

Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito avrebbe verosimilmente profuso nel­l'assolvimento

di un mandato come quello in esame, consistente sostanzialmente nella stesura

dell'appello (16 pagi­ne) e in alcune comunicazioni a questa Camera degli

sviluppi della vicenda, una quindicina d'ore, corrispondenti a poco meno di due

giornate di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del

regolamento sulla tariffa peri casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria: RL 178.310), compreso un colloquio (o una stringata

corrispondenza) con la cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese

(10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per la

patrocinatrice d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 3200.–

arrotondati.

9.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di autorità parentale e di diritto

di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni

di valore (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

3. Il dispositivo n. 2.1 della sentenza di divorzio

19 gennaio 2016 è parzialmente modificato come segue:

a) I

genitori e i figli, se necessario con l'appoggio del curatore, organizza­no i

diritti di visita secondo una frequenza indicativa quindicinale e di cinque

settimane di vacanza l'anno.

b) I

genitori informano sempre preventivamente il curatore circa i diritti di visita

concordati.

c) Le precisazioni

contenute nel dispositivo n. 3 della decisione emanata il 17 dicembre 2018 del

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona possono essere usate dal curatore come

riferimento per dirimere eventuali controversie tra i genitori e/o i figli.

4. Le

clausole relative ai compleanni e alle telefonate di cui al dispositivo n. 4

della sentenza di divorzio restano immutate, fermo restando che:

a) I

genitori saranno liberi di contattare i figli telefonicamente quando vorranno.

In caso di disaccordo (o in ogni caso se il curatore lo ritenesse conforme al

bene dei minori) il curatore educativo fisserà date e orari delle telefonate,

ritenuto che in tal caso i genitori potranno chiamare unicamente due volte la

settimana ciascuno al massimo per la durata di 15 minuti, e ciò unicamente in favore

del genitore che a quel momento non ha i figli con sé.

b) Il

curatore può modificare tale disciplinamento in ogni tempo e ha i seguenti

compiti:

– prosegue l'adeguato accompagnamento educativo

avente quale obiettivo il miglioramento della capacità di entrambi i genitori

di riconoscere i bisogni dei minori, rispettare tali bisogni e rispondervi

adeguatamente, in particolare anteponendo i bisogni dei figli alla

conflittualità che sino a dicembre 2019 ancora legava tra loro i genitori.

– In caso di necessità funge da riferimento per i

figli (oltre che per i genitori) per riferire dell'andamento dell'accudimento

da parte dei due genitori.

– Il curatore presenta il rapporto morale 2020 entro

il 31 gennaio 2021, pronunciandosi sull'adeguatezza della presente regolamentazione

regolamentazione e/o, se del caso, proponendo puntuali modifiche indicando le

relative considerazione dei genitori e dei minori.

Per

il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

II. Non

si riscuotono spese.

III. AP

1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte

del­l'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla

patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 3200.–.

IV. Notificazione

a:

avv. ;

;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, dopo il

passaggio in giudicato: consid. 8 e dispositivo n. III).

Comunicazione a:

Pretura del Distretto di Bellinzona;

;

– Autorità regionale di

protezione 17, Acquarossa.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).