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Decisione

11.2019.18

Modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari

7 novembre 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi prevedessero un costo dell'alloggio di fr. 2000.– mensili non è

di rilievo ai fini del giudizio.

c) Secondo

l'appellante il Pretore aggiunto avrebbe dovuto includere nel suo fabbisogno

minimo un onere fiscale di alme­no fr. 1613.– mensili e non solo di fr. 540.45

mensili. Come lo stesso Pretore aggiunto fa notare, tuttavia (decreto impugna­to,

consid. 3), nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo nemmeno andrebbero

considerate le imposte. L'esborso di fr. 540.45 mensili riconosciuto all'istante

da AO 1 in prima sede costituisce dunque una maggiorazione rispetto al

fabbisogno minimo del diritto esecutivo.

d) Sostiene

l'appellante che i “costi salute” inclusi dal Pretore aggiunto nel fabbisogno

minimo per fr. 738.– mensili ammontano in realtà a fr. 1905.– mensili. Il

Pretore ha spiegato, da parte sua, che l'importo di fr. 738.– mensili è

composto del premio della cassa malati (fr. 555.– mensili) e di spese docu-mentate

che non rientrano nella copertura obbligatoria. In realtà il premio della

copertura obbligatoria secondo la LAMal è in concreto di fr. 415.30

mensili (doc. Q n. 14). Si volessero anche riconoscere le altre spese

sanitarie ammesse dal Pretore aggiunto (fr. 183.50 mensili), nel

fabbisogno mini­mo dell'istan­te figura pur sempre una maggiorazione di fr. 140.–

mensili per l'assicurazione complementare rispetto al minimo esistenziale del

diritto esecutivo. Quanto alle ulteriori spese fatte valere dall'istante, nel­l'appello

egli si limita a rinviare genericamente ai “documenti prodotti”.

Insufficientemente motivato, al riguardo

l'appello si rivela finanche irricevibile.

e) Le

spese d'automobile riconosciute dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo

dell'istante (fr. 1448.– mensili) consistono nella rata del leasing (fr. 1215.–

mensili), nel premio RC del­l'automobile (fr. 150.– mensili), nell'imposta di

circolazione (fr. 80.– mensili) e nella vignetta autostradale (fr. 3.35

mensili). L'appellante chiede che gli si riconoscano spese per fr. 2409.–

mensili, di cui fr. 300.– per il carburante, fr. 158.40 mensili per una

copertura assicurativa “relax” e fr. 250.– mensili per “servizi”. Questa Camera

ha già avuto occasione di spiegare tempo addietro, tuttavia, che spese per un

veico­lo privato possono essere inserite nel minimo esistenziale del diritto

esecutivo soltanto se l'uso del mezzo è destinato a scopi professionali o è

necessario per esigenze mediche o è indispensabile – ma l'ipotesi è estranea

alla fattispecie – per l'esercizio del diritto di visita (RtiD I-2010 pag. 699

n. 20c con riferimenti). Il Pretore aggiunto ha giustificato la spesa in

concreto “con particolare riferimento alle visite mediche” e al conseguimen­to

del reddito ipotetico da parte dell'istante (decreto impugnato, consid. 3). Per

tacere del fatto però che nulla di preciso è dato di sapere sulla frequenza di

tali visite né sul relativo tragitto, per recarsi dal medico l'appellante potrebbe

far capo ai mezzi pubblici anziché usare una L__________ “__________”. Quanto

al conseguimento del guadagno ipotetico, come si vedrà oltre da tale

imputazione di reddito si può prescindere, ciò che rende senza oggetto l'uso del

veicolo privato per scopi professionali. Ne segue che per quanto riguarda le

spese di trasferta l'appellante si è visto riconoscere una maggiorazione di almeno

fr. 1000.– mensili rispetto al fabbisogno minimo del diritto esecutivo.

f) L'appellante

include nel proprio fabbisogno minimo una posta di fr. 400.– mensili per un non

meglio determinato “prestito personale (cfr. tassazio­ne)”, apparentemente

ignorato dal Preto­re aggiunto. Sia come sia, il rimborso di debiti personali ordinari

può essere fatto valere nel fabbisogno minimo per rapporto a contributi

alimentari spettanti all'altro coniuge solo se il debito è stato contratto con

l'accordo di quel coniuge, nel comu­ne interesse della famiglia (DTF 127 III

292 a metà; più recentemente:5A_926/2016 dell'11 agosto 2017 consid. 2.2.3; v.

anche I CCA, sentenza inc.

11.2015.42 del 23 maggio 2017 consid. 7c). Non consta – né

l'appellante asserisce – che ciò sia il caso nella fattispecie.

Considerandi

g) L'istante

rimprovera al Pretore aggiunto di non avergli riconosciuto nel fabbisogno

minimo un'indennità per pasti fuori casa di fr. 494.– mensili poiché tali pasti

“non appaiono professionalmente necessari e non possono quindi rientrare nel

minimo LEF” (decreto impugnato, consid. 3). Egli obietta di “prendere i pasti

del mezzogiorno fuori casa, raggiugendo la compagna in un ristorante fisso”. Non

pretende tuttavia di dover pranzare al ristorante per un'esigen­za oggettiva qualsia-si.

La sua richiesta non può dunque trovare accoglimento.

h) Infine

l'appellante rivendica nel proprio fabbisogno minimo una spesa di fr. 500.–

mensili per “attività del tempo libero”, allegando che – come conferma il suo

psichiatra di fiducia – gli è necessario coltivare “possibilità di svago, quali

sport, hobbies o, in termini generali, stimoli che possano attivare il relativo

piacere e interesse”, come passeggiate in montagna, la pratica del kayak, dello

sci, della bicicletta e la lettura. Il Pretore aggiunto non ha preso in

considerazione la richiesta. Ammesso e non concesso che una simile spesa possa

trovare posto nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo, in ogni modo,

l'importo fatto valere non è minimamente documentato. È lungi quindi dal

risultare verosimile.

6.

Se

ne conclude che nel caso in esame il Pretore aggiunto non ha lasciato AP 1,

pendente causa, con il solo fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo, ma

gli ha concesso all'atto pratico una maggiorazione di almeno fr. 1680.–

mensili. Certo, l'appellante contesta anche il guadagno di fr. 67.– mensili che

il Pretore gli ha imputato come docente alla scuola di segretario comunale e il

reddito ipotetico di fr. 500.– stimato per “consulenze varie” (decreto

impugnato, consid. 2). Quand'anche si accertassero nondimeno le entrate di lui

in soli fr. 8128.– mensili (da lui riconosciuti: appello, pag. 7 verso l'alto),

dopo avere versato all'ex moglie il contributo cautelare fissato dal primo

giudice egli rimane pur sempre con un margine disponibile di oltre fr. 1000.–

mensili su quello che sarebbe il suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo. E

con un simile agio si può ragionevolmente pretendere che in pendenza di causa egli

versi all'ex moglie l'importo di fr. 3363.55 mensili (compresi fr. 600.–

per i premi delle due menzionate polizze assicurative) decretato in via

cautelare dal Pretore aggiunto. In proposito l'appello è infondato.

7.

L'appellante

reputa ingiusto che la convenuta incassi complessivi fr. 7307.55 mensili (fr.

3944.

– di rendite, fr. 3363.55 di contributo alimentare fissato dal Pretore

aggiunto a titolo cautelare) per rapporto a un fabbisogno minimo di (a suo

dire) fr. 3912.– mensili, mentre egli è ridotto a vivere con il minimo

esistenziale del diritto esecutivo. A parte il fatto però che – come si è

appena illustrato – il Pretore aggiunto ha lasciato all'istante un fabbisogno

minimo abbondantemente maggiorato rispetto alle previsioni del­l'art. 93 LEF,

la convenzione sugli effetti del divorzio alla base del contributo alimentare

di cui l'istante chiede la soppressione stabilisce che il contributo medesimo è

dovuto a AO 1 “in aggiunta al salario e alle rendite che la moglie percepirà

dopo il suo (pre-)pensionamento (AVS, pensione, sostitutiva ecc.) fino al 30

giugno 2024, e ciò anche in caso di pensionamento anticipato del marito”. Sapere

se la situazione economica della convenuta sia migliorata al punto da non più

giustificarsi la pattuizione iniziale è un problema che attiene al merito e la

cui soluzione non può essere anticipata nel quadro di un giudizio cautelare.

8.

Le spese della

decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Quanto alle ripetibili, AO 1 rivendica un'indennità di fr. 3100.– (in realtà fr. 2930.–: 9 ore di lavoro alla tariffa

di fr. 280.– l'una, più spese per fr. 100.– e l'IVA). L'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il

patrocinio in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio in

materia di contributi alimentari va definito però secondo il valore litigioso e non secondo il criterio orario

(RtiD II-2008 pag. 619 n. 7c consid. 6; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.6

del 13 giugno 2018, consid. 10). Premesso ciò, nella fattispecie il valore

litigioso ammonta a fr. 442 000.– (contributo alimentare di fr. 4600.– più fr. 600.– di

premi assicurativi dovuto dal 1° giugno 2017 fino al 30 giugno 2024). Il

procedimento cautelare risultan­do relativamente semplice, si giustifica in

concreto di applicare l'aliquota del 6.5% (art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili: RL 178.310), come pure l'aliquota del 25%

trattandosi di una procedura sommaria e quella

del 35% dandosi un ricorso in appello (art. 11 cpv. 2 del citato

regolamento). A ciò si aggiunge il 10% di spese (art. 6 cpv. 1 del

regolamento) e l'IVA, per un totale di fr. 3000.– arrotondati.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente

la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid.

8), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere soltanto la violazio­ne di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confer­mato.

2. Le spese processuali di fr. 2000.–

sono poste a carico dell'ap­pellante, che rifonderà alla

controparte fr. 3000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).