11.2019.18
Modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari
7 novembre 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.18
Lugano,
7 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2017.37 (modifica di sentenza di divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza del 19 aprile 2017 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 31 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro il
decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 14 gennaio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20
dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Riviera ha
sciolto il matrimonio contratto il 31 marzo 1989 da AP 1 (1959) e AO 1 (1952),
omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui figura, tra l'altro,
la seguente clausola:
2. Contributo
di mantenimento a favore della moglie
Per
il mantenimento della moglie, il signor AP 1 verserà, anticipatamente ed entro
il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 4600.– fino al 30 giu-gno 2024, ovvero fino
al momento del pensionamento del marito (8 giugno 2024), previsto a 65 anni.
Tale
importo sarà versato in aggiunta al salario e alle rendite che la moglie
percepirà dopo il suo (pre-)pensionamento (AVS, pensione, sostitutiva ecc.) e
fino al 30 giugno 2024, e ciò anche in caso di pensionamento anticipato del
marito.
Il
menzionato importo sarà indicizzato annualmente sulla base dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2013, base
novembre 2012, nella misura che il signor AP 1 sia posto al beneficio di
analoga compensazione al rincaro.
In
aggiunta a quanto precede (…), il marito si impegna a continuare a versare il
premio mensile di fr. 500.–, riferibile all'assicurazione III pilastro
stipulata
dal marito presso __________ Assicurazioni (n. polizza __________,
scadenza
29 febbraio 2024), il cui valore alla scadenza del contratto di fr. 144 000.– sarà
integralmente destinato ad ammortare il debito ipotecario di fr. 517 000.– assunto
dalla moglie. Inoltre il marito si impegna a continuare a pagare il premio dell'assicurazione
sulla vita (n. polizza __________) che ha lo scopo di garantire il pagamento
del premio dell'assicurazione III pilastro in caso di decesso.
In
caso di mancato pagamento dei premi delle polizze n. __________ e n. __________
il marito si riconosce espressamente debitore nei confronti della moglie di una
somma equivalente ai premi mensili e/o annuali delle due assicurazioni
(considerate pure le eventuali indicizzazioni) scaduti e non pagati dal marito (in parte o totalmente) alle
date previste dalle polizze.
Il
marito consegna alla moglie copia delle due polizze assicurative in questione.
A
quel tempo AP 1, licenziato in diritto, era segretario generale della __________.
AO 1 era impiegata a metà tempo presso l'amministrazione
cantonale. Dal 1° giugno 2016 AP 1 è inabile al lavoro nella misura dell'80%
e dal giugno del 2017 percepisce una rendita dall'Assicurazione per l'invalidità,
come pure dalla Cassa __________ di __________.
B. Nel frattempo, il 19
aprile 2017, AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona, al quale ha chiesto di modificare la
sentenza di divorzio nel senso di sopprimere dal 1° giugno 2017 il contributo alimentare per l'ex moglie,
di liberarlo dall'obbligo di pagare i premi delle due polizze
assicurative, fermo restando che al momento in cui sarà esigibile il capitale l'importo
accumulato grazie alle due polizze fino al maggio del 2017 rimarrà destinato
all'ammortamento del debito gravante la particella n. 1977 __________ proprietà
dell'ex moglie, e di esonerarlo dall'obbligo di corrispondere l'equivalente
dei premi assicurativi non pagati dal 1° febbraio 2014 al 1° giugno 2017. La soppressione del contributo alimentare e
del pagamento relativo ai premi delle polizze assicurative è stata postulata già
in via cautelare.
C. All'udienza del 7 giugno 2017, indetta per la
discussione cautelare, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. L'istante ha replicato e la convenuta ha duplicato.
Entrambe le parti hanno notificato prove. Con decreto cautelare del 22
agosto 2017, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore aggiunto ha
ridotto il contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 2691.– mensili (sospendendolo per la differenza di fr. 1909.– mensili) ove l'istante avesse continuato a pagare i premi
delle due polizze assicurative, rispettivamente a fr. 3291.– mensili (sospendendolo per la differenza di fr. 1309.–
mensili) ove l'istante non avesse più pagato i premi. L'istruttoria cautelare è
iniziata il 24 agosto 2017.
D. Alla successiva
udienza del 22 novembre 2017 il Pretore aggiunto ha proceduto all'interrogatorio
dell'istante, ha richiamato l'incarto fiscale inerente alla tassazione 2016 di AP
1 e ha chiuso l'istruttoria cautelare. Alla discussione finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 14 gennaio
2018 l'istante ha ribadito le proprie domande iniziali. Nel suo allegato del 10
gennaio 2018 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza o, in via
subordinata, di fissare il contributo cautelare in fr. 3291.– mensili (come
nel decreto cautelare del 22 agosto 2017), rivendicando in entrambi i casi un'indennità
di fr. 6000.– per ripetibili. Al memoriale conclusivo della controparte
inoltre essa ha replicato spontaneamente il 23 gennaio 2018, formulando una
volta ancora la medesima proposta.
E. Statuendo con decreto
cautelare del 14 gennaio 2019, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l'istanza
cautelare, nel senso che ha
ridotto il contributo di mantenimento litigioso a fr. 2763.55 mensili (sospeso per la differenza di fr. 1836.45
mensili) qualora l'istante avesse
continuato a pagare i premi delle due citate polizze
presso la __________
Assicurazioni, rispettivamente a fr. 3363.55 mensili (sospeso per la differenza di fr. 1236.45
mensili) qualora avesse interrotto il pagamento dei premi. Le spese processuali di fr. 600.–
sono state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico
della convenuta, cui AP 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1900.– per ripetibili
ridotte.
F. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31
gennaio 2019 nel quale postula l'accoglimento della propria istanza cautelare e
la conseguente riforma della decisione impugnata, non senza rivendicare in caso
di accoglimento dell'appello un'indennità di fr. 2700.– per ripetibili di
primo grado. Nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2019 AO 1 propone, in
ordine, di estro-mettere dagli atti i documenti acclusi all'appello e, nel
merito, di respingere il ricorso, rivendicando ripetibili di secondo grado per fr. 3100.–.
in diritto: 1. I provvedimenti cautelari
sono decisioni emanate con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC)
impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di
controversie meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale presupposto è dato, ove appena si consideri che l'istante chiede di
sopprimere il contributo alimentare per l'ex moglie di complessivi fr. 3363.55
mensili dal 1° giugno 2017 al 30 giugno 2024. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, il decreto cautelare è
stato notificato alla legale dell'istante il 21 gennaio 2019
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato il 31 gennaio successivo (data del timbro postale), ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1 acclude due certificati del 29 gennaio
2019, l'uno del medico generalista dott. __________ M__________ di __________
(doc. B) e l'altro della psichiatra e psicoterapeuta dott. __________ Z__________
di __________ (doc. C), in cui i due professionisti dichiarano ch'egli è da
considerare completamente inabile al lavoro a causa di “gravi patologie
croniche e progredienti”. Da parte sua AO 1 produce con le osservazioni all'appello
un conteggio ricevuto nel gennaio del 2019 dalla __________ Assicurazioni SA che
attesta le sue spese mediche e i premi della cassa malati da lei pagati nel
2018. Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi
alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la
diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze
(art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Nella fattispecie i documenti in questione
sono successivi all'emanazione del decreto cautelare. I due certificati medici,
in particolare, costituiscono un aggiornamento di due attestati precedenti
(doc. S e T). Si tratta quindi di atti ricevibili. Quanto alla rilevanza dei
nuovi documenti ai fini del giudizio, essa sarà esaminata in appresso.
3. Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha riepilogato in primo luogo i
criteri che disciplinano la modifica di una sentenza di divorzio a titolo
cautelare (consid. 1). Posto ciò, egli ha calcolato il reddito dell'istante in
complessivi fr. 8695.– mensili (rendita intera AI
fr. 2350.–, rendita LPP fr. 5778.60, reddito da attività
lucrativa come docente alla scuola di segretario comunale fr. 67.–, reddito
ipotetico fr. 500.– per consulenze varie: consid. 2) e il di lui fabbisogno
minimo in fr. 5331.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 1755.–, “costi salute” fr. 738.–, spese d'automobile fr. 1448.–,
imposte fr. 540.45: consid. 3). Nelle circostanze descritte egli ha constatato
che AP 1 fruisce di un margine disponibile di fr. 3363.55 mensili. Fino a
concorrenza di tale somma ha ritenuto così che, pendente causa, egli possa
continuare a versare il contributo alimentare pattuito per la convenuta nella
convenzione sugli effetti del divorzio senza vedere leso il proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo (consid. 4).
Il Pretore aggiunto non ha
disconosciuto che dal raggiungimento dell'età pensionabile AO 1 consegue
entrate maggiori rispetto a quanto essa guadagnava al momento del divorzio. Ha
ricordato però che, in virtù della convenzione firmata a quel momento, il contributo alimentare pattuito di fr. 4600.–
mensili è dovuto dall'istante in aggiunta a qualsivoglia reddito conseguito dal
lei. Riguardo alla riduzione cautelare del contributo a fr. 3363.55 mensili il
primo giudice ha ritenuto poi che, nel complesso, tale riduzione non
pregiudichi le entrate della convenuta, almeno provvisoriamente e transitoriamente
per la durata dell'istruttoria di merito (consid. 5). Inoltre egli ha
autorizzato l'istante a pagare direttamente i premi delle due note
assicurazioni (fr. 600.– mensili complessivi), ciò che del resto AP 1 si
era impegnato a fare nella convenzione sugli effetti del divorzio, riversando
alla moglie in tal caso la differenza di fr. 2763.55 mensili (consid. 6). Onde,
in definitiva, l'accoglimento parziale dell'istanza cautelare.
4. Nell'appello AP 1
contesta anzitutto il metodo di calcolo applicato dal Pretore aggiunto per
determinare in via cautelare il contributo di mantenimento litigioso, dolendosi
che pendente causa gli sia lasciato solo l'equivalente del fabbisogno minimo
secondo il diritto esecutivo, mentre a suo parere si sarebbe dovuto operare un
raffronto equitativo tra le condizioni finanziarie in cui si
trovavano le parti al momento del divorzio e la nuova situazione venutasi a
creare in seguito alla sua inabilità lucrativa. Se non che, come si vedrà senza
indugio, così argomentando egli confonde i criteri che governano la modifica cautelare
di una sentenza di divorzio con quelli preposti a una modifica della sentenza stessa
nel merito.
a) Intanto
questa Camera ha già avuto modo di ricordare che il giudice chiamato a
statuire a titolo cautelare nell'ambito di una causa volta alla modifica di
contributi di mantenimento dovuti in ossequio a una sentenza di divorzio può decretare
la soppressione o la riduzione di tali contributi solo eccezionalmente e con
grande cautela, ove la situazione economica rispetto al momento del divorzio appaia
chiaramente mutata già a un sommario esame.
Nel dubbio, i contributi in vigore vanno mantenuti. Non solo perché essi
figurano in una sentenza esecutiva, passata in giudicato, ma anche perché la
sentenza che sarà pronunciata in esito all'azione di modifica retroagirà –
salvo ove ciò dovesse risultare iniquo – fin dall'introduzione della
procedura, sicché il debitore potrà compensare eventuali contributi alimentari
pagati in esubero pendente causa con quanto egli dovrà versare in seguito. Il
che non è possibile invece trattandosi di una sentenza di divorzio, la cui
modifica nel merito esplica effetti solo per il futuro (RtiD I-2017 pag. 616
consid. 6 con richiami). Per di più, la soppressione o la riduzione di contributi
di mantenimento in via cautelare è ammissibile solo ove si dia urgenza e
sussistano circostanze particolari. Tale è il caso, in specie, qualora non si
possa pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi fissati nella
sentenza di divorzio neppure per la durata del processo (urgenza), e ciò per il
sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione economica (circostanza
particolare), ponderati anche gli interessi del creditore (RtiD I-2017 pag. 617
consid. 7 con riferimenti).
b) Contrariamente
a quanto sostiene l'appellante, di conseguenza, in concreto il Pretore aggiunto
non doveva raffrontare ai fini del decreto cautelare le condizioni finanziarie
in cui si trovavano le parti al momento del divorzio e la nuova situazione
venutasi a creare, precorrendo la sentenza di merito. Doveva valutare
semplicemente – ed è quel che ha fatto – se si potesse ragionevolmente esigere
che AP 1 continuasse a versare, in attesa della sentenza finale, il contributo
alimentare (o almeno parte del contributo alimentare) fissato in favore di AO
1 nella convenzione sugli effetti del divorzio. Come detto, di per sé tale
valutazione avrebbe dovuto considerare anche gli interessi economici dell'ex
moglie. Nella fattispecie però la convenzione sugli effetti del divorzio
prevede che il contributo alimentare
pattuito per AO 1 è dovuto in aggiunta a qualsiasi reddito della
beneficiaria. Decisivo è unicamente sapere pertanto, in circostanze del genere,
se non si possa pretendere che per vedere – nell'ipotesi a lui favorevole – soppresso
(o ridotto) il contributo di mantenimento in favore della convenuta AP 1
attenda la decisione di merito.
c) Il
Pretore aggiunto ha ritenuto che all'istante vada garantito, pendente causa, il
fabbisogno minimo del diritto esecutivo, limite intangibile che va sempre assicurato
a ogni debitore alimentare (DTF 144 III 505 consid. 6.4). E siccome AP 1 non è
più in grado di elargire pendente causa il contributo di mantenimento pattuito
(fr. 4600.– mensili più il premio delle due note polizze assicurative), egli ha
ridotto cautelarmente l'obbligo alla differenza tra l'attuale reddito di lui (fr. 8695.–
mensili) e l'attuale fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo, compreso
il premio delle due polizze assicurative (fr. 5331.45 mensili). La
giurisprudenza ha già avuto modo di applicare identico principio a coniugi
che, risposatisi o andati a vivere in comunione domestica con terze persone, chiedano
la soppressione (o la riduzione) di contributi di mantenimento per i figli. Non
solo pendente causa, ma finanche nel merito (art. 129 cpv. 1 CC). Quei debitori,
in altri termini, possono invocare unicamente la garanzia del loro minimo
esistenziale secondo il diritto esecutivo (art. 93 LEF), non quella del
minimo esistenziale “allargato” del diritto civile, e ciò unicamente per la loro
persona, non per il loro nuovo nucleo familiare (DTF 144 III 505 consid. 6.5).
d) Nella
fattispecie è pacifico che l'appellante vive in comunione domestica con una
terza persona. Sta di fatto però ch'egli deve versare contributi di
mantenimento soltanto all'ex moglie, i due figli essendo già maggiorenni e
autosufficienti. V'è da domandarsi pertanto se nell'azione di modifica egli possa
chiedere in via cautelare una soppressione (o una riduzione) del contributo
litigioso solo invocando la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il
diritto esecutivo o se gli sia sufficiente valersi a tal fine, più in generale,
del sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione economica. La
questione può, per ora, rimanere irrisolta. Dovesse risultare in effetti che a
AP 1 il Pretore aggiunto ha garantito pendente causa non solo l'equivalente
del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, ma una più estesa tutela,
la questione potrebbe risultare superata.
5. Il
minimo esistenziale di un debitore sposato o che vive in comunione domestica
con un terzo consiste, secondo il diritto esecutivo, nella metà del minimo
esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano lui
soltanto, ovvero un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese
professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (si pensi agli
oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa
malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza
professionale. Il costo dell'alloggio va riconosciuto, per principio, nella
metà della pigione relativa all'abitazione coniugale o della comunione
domestica, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a
eventuali convenzioni interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni.
Un'eccezione ricorre solo qualora il coniuge o il partner del debitore non sia
in grado di finanziare la propria metà. Quanto ai premi delle assicurazioni non
obbligatorie, essi non entrano in linea di conto, come non entrano in linea di
conto le imposte (RtiD I-2014 pag. 737 consid. 7 con richiami, I-2013 pag.
714 consid. 7b; v. anche DTF 144 III 506 consid. 6.5).
a) Nel
fabbisogno minimo di AP 1 il Pretore aggiunto ha calcolato – correttamente – la
metà del minimo
esistenziale
per coppia (fr. 1700.– mensili: FU n. 68/2009 pag. 6292), di fr.
850.– mensili. Il minimo esistenziale per persona sola di fr. 1200.– mensili
fatto valere dall'appellante non è pertinente e poco importa che la convivenza di
lui sussistesse già ai tempi del divorzio.
b) Riguardo
al costo dell'alloggio, il Pretore aggiunto ha riconosciuto complessivi
fr. 1755.– mensili. L'appellante non contesta l'ammontare. Si duole che nel
suo fabbisogno minimo il primo giudice abbia inserito solo fr. 1255.– mensili,
ma ciò non è vero (decreto impugnato, consid. 3). Che poi al momento del divorzio
Fatti
i coniugi prevedessero un costo dell'alloggio di fr. 2000.– mensili non è
di rilievo ai fini del giudizio.
c) Secondo
l'appellante il Pretore aggiunto avrebbe dovuto includere nel suo fabbisogno
minimo un onere fiscale di almeno fr. 1613.– mensili e non solo di fr. 540.45
mensili. Come lo stesso Pretore aggiunto fa notare, tuttavia (decreto impugnato,
consid. 3), nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo nemmeno andrebbero
considerate le imposte. L'esborso di fr. 540.45 mensili riconosciuto all'istante
da AO 1 in prima sede costituisce dunque una maggiorazione rispetto al
fabbisogno minimo del diritto esecutivo.
d) Sostiene
l'appellante che i “costi salute” inclusi dal Pretore aggiunto nel fabbisogno
minimo per fr. 738.– mensili ammontano in realtà a fr. 1905.– mensili. Il
Pretore ha spiegato, da parte sua, che l'importo di fr. 738.– mensili è
composto del premio della cassa malati (fr. 555.– mensili) e di spese docu-mentate
che non rientrano nella copertura obbligatoria. In realtà il premio della
copertura obbligatoria secondo la LAMal è in concreto di fr. 415.30
mensili (doc. Q n. 14). Si volessero anche riconoscere le altre spese
sanitarie ammesse dal Pretore aggiunto (fr. 183.50 mensili), nel
fabbisogno minimo dell'istante figura pur sempre una maggiorazione di fr. 140.–
mensili per l'assicurazione complementare rispetto al minimo esistenziale del
diritto esecutivo. Quanto alle ulteriori spese fatte valere dall'istante, nell'appello
egli si limita a rinviare genericamente ai “documenti prodotti”.
Insufficientemente motivato, al riguardo
l'appello si rivela finanche irricevibile.
e) Le
spese d'automobile riconosciute dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo
dell'istante (fr. 1448.– mensili) consistono nella rata del leasing (fr. 1215.–
mensili), nel premio RC dell'automobile (fr. 150.– mensili), nell'imposta di
circolazione (fr. 80.– mensili) e nella vignetta autostradale (fr. 3.35
mensili). L'appellante chiede che gli si riconoscano spese per fr. 2409.–
mensili, di cui fr. 300.– per il carburante, fr. 158.40 mensili per una
copertura assicurativa “relax” e fr. 250.– mensili per “servizi”. Questa Camera
ha già avuto occasione di spiegare tempo addietro, tuttavia, che spese per un
veicolo privato possono essere inserite nel minimo esistenziale del diritto
esecutivo soltanto se l'uso del mezzo è destinato a scopi professionali o è
necessario per esigenze mediche o è indispensabile – ma l'ipotesi è estranea
alla fattispecie – per l'esercizio del diritto di visita (RtiD I-2010 pag. 699
n. 20c con riferimenti). Il Pretore aggiunto ha giustificato la spesa in
concreto “con particolare riferimento alle visite mediche” e al conseguimento
del reddito ipotetico da parte dell'istante (decreto impugnato, consid. 3). Per
tacere del fatto però che nulla di preciso è dato di sapere sulla frequenza di
tali visite né sul relativo tragitto, per recarsi dal medico l'appellante potrebbe
far capo ai mezzi pubblici anziché usare una L__________ “__________”. Quanto
al conseguimento del guadagno ipotetico, come si vedrà oltre da tale
imputazione di reddito si può prescindere, ciò che rende senza oggetto l'uso del
veicolo privato per scopi professionali. Ne segue che per quanto riguarda le
spese di trasferta l'appellante si è visto riconoscere una maggiorazione di almeno
fr. 1000.– mensili rispetto al fabbisogno minimo del diritto esecutivo.
f) L'appellante
include nel proprio fabbisogno minimo una posta di fr. 400.– mensili per un non
meglio determinato “prestito personale (cfr. tassazione)”, apparentemente
ignorato dal Pretore aggiunto. Sia come sia, il rimborso di debiti personali ordinari
può essere fatto valere nel fabbisogno minimo per rapporto a contributi
alimentari spettanti all'altro coniuge solo se il debito è stato contratto con
l'accordo di quel coniuge, nel comune interesse della famiglia (DTF 127 III
292 a metà; più recentemente:5A_926/2016 dell'11 agosto 2017 consid. 2.2.3; v.
anche I CCA, sentenza inc.
11.2015.42 del 23 maggio 2017 consid. 7c). Non consta – né
l'appellante asserisce – che ciò sia il caso nella fattispecie.
Considerandi
g) L'istante
rimprovera al Pretore aggiunto di non avergli riconosciuto nel fabbisogno
minimo un'indennità per pasti fuori casa di fr. 494.– mensili poiché tali pasti
“non appaiono professionalmente necessari e non possono quindi rientrare nel
minimo LEF” (decreto impugnato, consid. 3). Egli obietta di “prendere i pasti
del mezzogiorno fuori casa, raggiugendo la compagna in un ristorante fisso”. Non
pretende tuttavia di dover pranzare al ristorante per un'esigenza oggettiva qualsia-si.
La sua richiesta non può dunque trovare accoglimento.
h) Infine
l'appellante rivendica nel proprio fabbisogno minimo una spesa di fr. 500.–
mensili per “attività del tempo libero”, allegando che – come conferma il suo
psichiatra di fiducia – gli è necessario coltivare “possibilità di svago, quali
sport, hobbies o, in termini generali, stimoli che possano attivare il relativo
piacere e interesse”, come passeggiate in montagna, la pratica del kayak, dello
sci, della bicicletta e la lettura. Il Pretore aggiunto non ha preso in
considerazione la richiesta. Ammesso e non concesso che una simile spesa possa
trovare posto nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo, in ogni modo,
l'importo fatto valere non è minimamente documentato. È lungi quindi dal
risultare verosimile.
6.
Se
ne conclude che nel caso in esame il Pretore aggiunto non ha lasciato AP 1,
pendente causa, con il solo fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo, ma
gli ha concesso all'atto pratico una maggiorazione di almeno fr. 1680.–
mensili. Certo, l'appellante contesta anche il guadagno di fr. 67.– mensili che
il Pretore gli ha imputato come docente alla scuola di segretario comunale e il
reddito ipotetico di fr. 500.– stimato per “consulenze varie” (decreto
impugnato, consid. 2). Quand'anche si accertassero nondimeno le entrate di lui
in soli fr. 8128.– mensili (da lui riconosciuti: appello, pag. 7 verso l'alto),
dopo avere versato all'ex moglie il contributo cautelare fissato dal primo
giudice egli rimane pur sempre con un margine disponibile di oltre fr. 1000.–
mensili su quello che sarebbe il suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo. E
con un simile agio si può ragionevolmente pretendere che in pendenza di causa egli
versi all'ex moglie l'importo di fr. 3363.55 mensili (compresi fr. 600.–
per i premi delle due menzionate polizze assicurative) decretato in via
cautelare dal Pretore aggiunto. In proposito l'appello è infondato.
7.
L'appellante
reputa ingiusto che la convenuta incassi complessivi fr. 7307.55 mensili (fr.
3944.
– di rendite, fr. 3363.55 di contributo alimentare fissato dal Pretore
aggiunto a titolo cautelare) per rapporto a un fabbisogno minimo di (a suo
dire) fr. 3912.– mensili, mentre egli è ridotto a vivere con il minimo
esistenziale del diritto esecutivo. A parte il fatto però che – come si è
appena illustrato – il Pretore aggiunto ha lasciato all'istante un fabbisogno
minimo abbondantemente maggiorato rispetto alle previsioni dell'art. 93 LEF,
la convenzione sugli effetti del divorzio alla base del contributo alimentare
di cui l'istante chiede la soppressione stabilisce che il contributo medesimo è
dovuto a AO 1 “in aggiunta al salario e alle rendite che la moglie percepirà
dopo il suo (pre-)pensionamento (AVS, pensione, sostitutiva ecc.) fino al 30
giugno 2024, e ciò anche in caso di pensionamento anticipato del marito”. Sapere
se la situazione economica della convenuta sia migliorata al punto da non più
giustificarsi la pattuizione iniziale è un problema che attiene al merito e la
cui soluzione non può essere anticipata nel quadro di un giudizio cautelare.
8.
Le spese della
decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Quanto alle ripetibili, AO 1 rivendica un'indennità di fr. 3100.– (in realtà fr. 2930.–: 9 ore di lavoro alla tariffa
di fr. 280.– l'una, più spese per fr. 100.– e l'IVA). L'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il
patrocinio in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio in
materia di contributi alimentari va definito però secondo il valore litigioso e non secondo il criterio orario
(RtiD II-2008 pag. 619 n. 7c consid. 6; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.6
del 13 giugno 2018, consid. 10). Premesso ciò, nella fattispecie il valore
litigioso ammonta a fr. 442 000.– (contributo alimentare di fr. 4600.– più fr. 600.– di
premi assicurativi dovuto dal 1° giugno 2017 fino al 30 giugno 2024). Il
procedimento cautelare risultando relativamente semplice, si giustifica in
concreto di applicare l'aliquota del 6.5% (art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili: RL 178.310), come pure l'aliquota del 25%
trattandosi di una procedura sommaria e quella
del 35% dandosi un ricorso in appello (art. 11 cpv. 2 del citato
regolamento). A ciò si aggiunge il 10% di spese (art. 6 cpv. 1 del
regolamento) e l'IVA, per un totale di fr. 3000.– arrotondati.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid.
8), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 2000.–
sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 3000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).