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Decisione

11.2019.20

Reclamo concernente le spese giudiziarie in caso di stralcio della causa dal ruolo per desistenza; commisurazione delle spese processuali e delle ripetibili

3 luglio 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SE.2016.338 (filiazione: modifica del contributo di

mantenimento) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 settembre 2016 da

RE

1

contro

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sul reclamo del 4 febbraio 2019 in materia di spese giudiziarie presentato da RE

1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 25 gennaio 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Il 2 febbraio 2007 CO

1 (1974) ha dato alla luce un figlio, A__________, che è stato riconosciuto da RE

1 (1960). In esito a un'azione di mantenimento promossa dal figlio, con

transazione giudiziale del 27 settembre 2011 RE 1 si è impegnato a versare

contributi alimentari, in particolare fr. 950.– mensili (assegni familiari non

compresi) dall'aprile del 2012 fino alla maggiore età del ragazzo (inc. SE.2011.257).

B. Ottenuta il 22 giugno

2016 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.383), RE 1 ha convenuto il 26 settembre

2016 CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere l'immediata

riduzione del contributo di mantenimento in

favore di A__________ a fr. 100.– mensili, assegni familiari non

compresi, facendo valere che il 6 luglio 2016 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, aveva pronunciato il suo fallimento. Con osservazioni dell'8

novembre 2016 la convenuta ha proposto di respingere l'azione, instando per il

gratuito patrocinio. All'udienza del 23 novembre 2016, indetta per il dibattimento,

le parti hanno mantenuto il loro punto di vista. CO 1 ha postulato inoltre

l'assunzione di talune prove. Il Pretore ha dato avvio all'istruttoria seduta stante, fissando all'attore – tra l'altro

– un termine per produrre la documentazione richiesta in edizione dalla

convenuta.

C. Constatato che RE 1

era rimasto inattivo, il 22 giugno 2018 il Pretore ha fissato al medesimo un

termine di 15 giorni per indicare se il procedimento fosse ancora di interesse

e, se sì, per aggiornare i giustificativi sui suoi redditi e le sue spese. L'attore

ha reagito il 23 luglio 2018, sollecitando la continuazione della procedura e accludendo

due documenti relativi alle sue entrate quale dipendente della fiduciaria __________

SA. Il Pretore ha invitato la convenuta il 26 luglio 2018 a presentare

eventuali osservazioni, ha fissato all'attore un termine suppletorio per

produrre ulteriori documenti e ha chiesto all'Istituto __________ un breve

rapporto sulla situazione del figlio ivi collocato. Il 21 agosto 2018 l'attore

si è espresso sulla richiesta di documenti. La convenuta ha contestato il 4

settembre 2018 simili osservazioni, offrendo altre prove. L'attore ha replicato

il 19 ottobre 2018. Il Pretore ha interpellato il 31 ottobre 2018 il Ministero

pubblico e il 5 novembre successivo l'Ufficio circondariale di tassazione.

D. Il 27 novembre 2018 RE

1, che fino a quel momento aveva agito senza l'ausilio di un legale, ha dichiarato

di avere affidato il proprio patrocinio all'avv. __________ B__________,

chiedendo di inviare a quest'ultimo copia di alcuni atti processuali. Il

Pretore ha dato seguito alla richiesta il 3 dicembre 2018. Con lettera del

4 dicembre 2018 l'attore ha poi comunicato al Pretore di ritirare la

petizione, postulando lo stralcio della causa. Con decreto del 25 gennaio 2019

il Pretore ha tolto la procedura dal ruolo per desistenza. Le spese processuali

di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere

alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili. L'istanza di gratuito patrocinio presentata

da CO 1 è stata respinta per quanto ancora d'interesse.

E. Contro

il decreto di stralcio appena citato la RE 1 è insorto a questa Camera con un

reclamo del 4 febbraio 2019 per otte­nere che le spese giudiziali a suo carico

siano ridotte a fr. 300.– complessivi. Il reclamo non è stato intimato a CO 1

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Un

decreto di stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza

(art. 241 cpv. 3 CPC) è impugnabile solo con reclamo in materia di spese (DTF

139.

III 133 consid. 1.2). Il termine di ricorso in una procedura semplificata –

come in concreto (art. 295 CPC) – è di 30

giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio

impugnato è stato notificato all'ex av­vocato dell'attore il 28 gennaio 2019

(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Presentato il 4 febbraio 2019, il reclamo in oggetto è

pertanto ricevibile.

2.

Nel

decreto di stralcio il Pretore si è limitato a indicare, quanto agli oneri

processuali, “che tutte le spese vanno poste e carico del­l'attore, chiamato

pure a rifondere congrue ripetibili alla convenuta”. Il reclamante si duole che

le spese addebitategli, di complessivi fr. 3500.– (fr. 1000.– di oneri

processuali, fr. 2500.– per ripetibili), sono finanche superiori al suo salario

mensile. Al Pretore egli rimprovera di non avere “mai voluto accertare la

realtà dei fatti”, ossia che il suo stipendio è inferiore al minimo

d'esistenza. Adduce che la diminuzione delle entrate della fiduciaria per cui

lavora è dovuto all'impegno che egli ha dedicato alla “liberazione del proprio

figlio” e di disapprovare il modo di procedere del primo giudice, volto a

procrastinare la decisione. Alla convenuta egli imputa inoltre di avere

“butta[to] via” il figlio in un istituto e di non meritare aiuti finanziari usati

non per il minore, bensì per i vizi di lei. Lamenta poi l'addebito di costi per

una corrispondenza “volutamente creata” senza mai arrivare a una decisione, onde

la sua conclusione secondo cui “la giustizia di questo Cantone è inefficace”, ciò

che lo ha indotto a ritirare la petizione. A suo avviso, il massimo ch'egli può

pagare “per il lavoro da voi (mal) eseguito” è fr. 300.–.

3.

La

dichiarazione unilaterale con cui una parte dichiara di rinunciare alle proprie

richieste di giudizio configura desistenza a norma dell'art. 241 CPC (sentenza

del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC

2013.

pag. 305). E siccome desistenza equivale a soccombenza, l'attore deve

assumere le spese giudiziarie da lui causate (art. 106 cpv. 1 seconda frase

CPC), indipendentemente dai motivi che possono averlo spinto a recedere dalla

lite (Rüegg/Rüegg in: Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106). Se mai una

ripartizione delle spese può giustificarsi per equità, nel senso dell'art. 107

cpv. 1 lett. f CPC (Tappy in:

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 31 ad art. 106; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,

edizione 2012, n. 5 ad art. 106). In concreto tuttavia RE 1 non pretende

che parte delle spese processuali vadano addebitate alla convenuta. In

proposito non soccorre dunque attardarsi.

4.

Quanto

all'ammontare delle spese processuali riscosse dal primo giudice, nella

fattispecie l'attore ha avviato il 26 settembre 2016 una causa intesa a

ottenere la riduzione immediata del contributo alimentare per il figlio da

fr. 950.– mensili (assegni familiari non compresi) a fr. 100.– mensili

(assegni familiari non compresi) fino al 2 febbraio 2025 (maggiore età di A_______),

per un valore litigioso di complessivi fr. 85 000.–.

Ora, nel caso di una decisione emessa con la procedura ordinaria o semplificata

in

un

procedimento dal valore litigioso compreso tra fr. 50 000.– e fr. 100 000.– la tassa di giustizia varia da

fr. 3000.– a fr. 8000.– (art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 LTG). Se la causa

termina anzitempo, la tassa di giustizia va moderata in base agli atti di

procedura compiuti (art. 21 LTG).

a) Al

momento in cui il Pretore ha emanato il decreto di stralcio per concludere la

causa, mancava ancora parte dell'istruttoria, la discussione finale e la

sentenza. Ciò non toglie che la procedura ha richiesto impegno. Il Pretore ha

dovuto decidere anzitutto una richiesta superprovvisionale, tenere poi l'udienza

per il dibattimento, intimare due ordinanze sulle prove, interpellare l'attore,

richiamare atti dal­l'Uf­ficio del registro di commercio, dall'Istituto __________,

dal Ministero pubblico e dal­l'Ufficio circondariale di tassazione, esaminare e

notificare almeno una decina di memoriali delle parti (di cui sette del­l'attore),

trasmettere documenti al legale dell'attore ed emanare il decreto di stralcio.

Una tassa di giustizia di fr. 1000.–, corrispondente a un terzo

dell'ammontare minimo previsto dalla tariffa, è quindi ragionevole – se non modico

– alla luce degli atti di procedura compiuti.

b) Il

reclamante rimprovera al primo giudice di avere procrastinato la decisione, tanto

da farlo recedere dalla lite. La doglianza non è seria già per la circostanza

che la remora di oltre un anno e mezzo nel procedimento si riconduce alla

passività dell'attore medesimo, il quale non ha ottemperato al termine

impartitogli all'udienza del 23 novembre 2016 per produrre quanto chiesto in

edizione e si è disinteressato della causa fin quando il Pretore lo ha

interpellato il 22 giugno 2018. Il reclamante trascura inoltre che la convenuta

ha contestato quanto da lui esposto circa il peggioramento della sua situazione

economica, chiedendo al dibattimento l'assunzione di svariate prove alle quali

egli non si è opposto (verbale del 23 novembre 2016, pag. 3 in fondo), oltre al

richiamo degli atti di una procedura penale pendente contro di lui, e ciò con la

giustificazione che in tale ambito sarebbe emersa

l'esistenza

di consistenti averi (lettera del 4 settembre 2018). Il Pretore non poteva

quindi accettare supinamente “la realtà dei fatti” esposta dall'attore in

merito alla propria situazione economica, rifiutando l'assunzione di ogni

prova.

c) Senza

dimenticare che, trattandosi di questioni concernenti figli minorenni vige per

diritto federale il principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice

esamina d'ufficio i fatti e statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni

delle parti (art. 296 CPC). Non può dunque essere biasimato il Pretore per

avere interpellato d'ufficio l'autorità fiscale o l'Istituto __________, tanto meno

ove si consideri che nella sua lettera del 23 luglio 2018 l'interessato

medesimo accennava a criticità nella situazione del figlio. Non si ravvisano

pertanto atti istruttori superflui o sproporzionati da parte del primo giudice

che potrebbero, per ipotesi, giustificare una riduzione delle spese processuali

(art. 107 cpv. 2 CPC; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2016.103 del 9 agosto

2018, consid. 17a).

5.

In merito

all'indennità per ripetibili il reclamante non spende una parola. Accusa la

convenuta di avere “butta[to] via un figlio negli istituti cantonali” e di non

meritare “alcun aiuto finanziario”, rammaricandosi di aver dovuto curare la

“liberazione del proprio figlio” e di avere causato minori entrate alla

fiduciaria per cui lavora. Completamente avulse dall'oggetto del reclamo, tali censure

si esauriscono tuttavia in recriminazioni senza rilievo ai fini del giudizio. Si

ricordi che un'indennità per ripetibili è destinata a risarcire la controparte

per le spese sostenute nel corso del processo (art. 95 cpv. 3 lett. a

e b CPC). Quanto alla sua commisurazione, l'art. 11

cpv. 1 del regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL

178.

) prescrive per “pratiche con valore determinato o determinabile” un'indennità

per ripetibili commisurata al valore litigioso. In cause dal valore compreso

tra fr. 50 000.– e fr. 100 000.– l'indennità varia dall'8 al 15% del

valore medesimo “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza

del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo

svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Dandosi

desistenza, “le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata” (art. 13

cpv. 2 del regolamento).

Nella fattispecie, si

volesse anche applicare al calcolo delle ripetibili l'aliquota minima del­l'8%,

si otterrebbe, qualora la causa fosse giunta a termine, un'indennità di fr. 6800.–,

cui si aggiungerebbero fr. 500.– per le spese (art. 6 cpv. 1 del

regolamento) e l'IVA. L'indennità di fr. 2500.– fissata dal Pretore copre appena

un terzo di tale importo, il Pretore avendo tenuto conto del fatto che la causa

è finita prematuramente, in pendenza d'istruttoria (art. 13 cpv. 2 del citato regolamento).

Ove si consideri che la legale della convenuta ha dovuto redigere le

osservazioni alla petizione (due pagine), partecipare al dibattimento (durato un'ora

e 10 minuti), redigere tre lettere, esaminare la corrispondenza e la

documentazione avversaria, come pure gli atti del processo, senza scordare la

partecipazione alla procedura di conciliazione (doc. B) e le relazioni personali

con la cliente, l'indennità stabilita dal primo giudice risulta del tutto

adeguata.

6.

Il reclamante fa

valere che le spese processuali e le ripetibili a lui addebitate superano il

suo stipendio mensile. L'assunto non ha pertinenza, giacché le spese di un

processo e le ripetibili possono anche eccedere di gran lunga quanto una parte

guadagna mensilmente. Versasse pure il reclamante in gravi ristrettezze

finanziare, poi, ciò non lo esonererebbe in alcun caso dal rifondere congrue

ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC). Ne segue in definitiva che,

destituito di consistenza, il reclamo vede la sua sorte segnata.

7.

Le spese del

giudizio odierno, limitate al minimo tariffale, seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non

essendo stato comunicato alla convenuta per osservazioni.

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiun­ge

la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).