11.2019.20
Reclamo concernente le spese giudiziarie in caso di stralcio della causa dal ruolo per desistenza; commisurazione delle spese processuali e delle ripetibili
3 luglio 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.20
Lugano
3 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2016.338 (filiazione: modifica del contributo di
mantenimento) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 settembre 2016 da
RE
1
contro
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sul reclamo del 4 febbraio 2019 in materia di spese giudiziarie presentato da RE
1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 25 gennaio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 febbraio 2007 CO
1 (1974) ha dato alla luce un figlio, A__________, che è stato riconosciuto da RE
1 (1960). In esito a un'azione di mantenimento promossa dal figlio, con
transazione giudiziale del 27 settembre 2011 RE 1 si è impegnato a versare
contributi alimentari, in particolare fr. 950.– mensili (assegni familiari non
compresi) dall'aprile del 2012 fino alla maggiore età del ragazzo (inc. SE.2011.257).
B. Ottenuta il 22 giugno
2016 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.383), RE 1 ha convenuto il 26 settembre
2016 CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere l'immediata
riduzione del contributo di mantenimento in
favore di A__________ a fr. 100.– mensili, assegni familiari non
compresi, facendo valere che il 6 luglio 2016 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, aveva pronunciato il suo fallimento. Con osservazioni dell'8
novembre 2016 la convenuta ha proposto di respingere l'azione, instando per il
gratuito patrocinio. All'udienza del 23 novembre 2016, indetta per il dibattimento,
le parti hanno mantenuto il loro punto di vista. CO 1 ha postulato inoltre
l'assunzione di talune prove. Il Pretore ha dato avvio all'istruttoria seduta stante, fissando all'attore – tra l'altro
– un termine per produrre la documentazione richiesta in edizione dalla
convenuta.
C. Constatato che RE 1
era rimasto inattivo, il 22 giugno 2018 il Pretore ha fissato al medesimo un
termine di 15 giorni per indicare se il procedimento fosse ancora di interesse
e, se sì, per aggiornare i giustificativi sui suoi redditi e le sue spese. L'attore
ha reagito il 23 luglio 2018, sollecitando la continuazione della procedura e accludendo
due documenti relativi alle sue entrate quale dipendente della fiduciaria __________
SA. Il Pretore ha invitato la convenuta il 26 luglio 2018 a presentare
eventuali osservazioni, ha fissato all'attore un termine suppletorio per
produrre ulteriori documenti e ha chiesto all'Istituto __________ un breve
rapporto sulla situazione del figlio ivi collocato. Il 21 agosto 2018 l'attore
si è espresso sulla richiesta di documenti. La convenuta ha contestato il 4
settembre 2018 simili osservazioni, offrendo altre prove. L'attore ha replicato
il 19 ottobre 2018. Il Pretore ha interpellato il 31 ottobre 2018 il Ministero
pubblico e il 5 novembre successivo l'Ufficio circondariale di tassazione.
D. Il 27 novembre 2018 RE
1, che fino a quel momento aveva agito senza l'ausilio di un legale, ha dichiarato
di avere affidato il proprio patrocinio all'avv. __________ B__________,
chiedendo di inviare a quest'ultimo copia di alcuni atti processuali. Il
Pretore ha dato seguito alla richiesta il 3 dicembre 2018. Con lettera del
4 dicembre 2018 l'attore ha poi comunicato al Pretore di ritirare la
petizione, postulando lo stralcio della causa. Con decreto del 25 gennaio 2019
il Pretore ha tolto la procedura dal ruolo per desistenza. Le spese processuali
di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili. L'istanza di gratuito patrocinio presentata
da CO 1 è stata respinta per quanto ancora d'interesse.
E. Contro
il decreto di stralcio appena citato la RE 1 è insorto a questa Camera con un
reclamo del 4 febbraio 2019 per ottenere che le spese giudiziali a suo carico
siano ridotte a fr. 300.– complessivi. Il reclamo non è stato intimato a CO 1
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Un
decreto di stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza
(art. 241 cpv. 3 CPC) è impugnabile solo con reclamo in materia di spese (DTF
139.
III 133 consid. 1.2). Il termine di ricorso in una procedura semplificata –
come in concreto (art. 295 CPC) – è di 30
giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio
impugnato è stato notificato all'ex avvocato dell'attore il 28 gennaio 2019
(tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Presentato il 4 febbraio 2019, il reclamo in oggetto è
pertanto ricevibile.
2.
Nel
decreto di stralcio il Pretore si è limitato a indicare, quanto agli oneri
processuali, “che tutte le spese vanno poste e carico dell'attore, chiamato
pure a rifondere congrue ripetibili alla convenuta”. Il reclamante si duole che
le spese addebitategli, di complessivi fr. 3500.– (fr. 1000.– di oneri
processuali, fr. 2500.– per ripetibili), sono finanche superiori al suo salario
mensile. Al Pretore egli rimprovera di non avere “mai voluto accertare la
realtà dei fatti”, ossia che il suo stipendio è inferiore al minimo
d'esistenza. Adduce che la diminuzione delle entrate della fiduciaria per cui
lavora è dovuto all'impegno che egli ha dedicato alla “liberazione del proprio
figlio” e di disapprovare il modo di procedere del primo giudice, volto a
procrastinare la decisione. Alla convenuta egli imputa inoltre di avere
“butta[to] via” il figlio in un istituto e di non meritare aiuti finanziari usati
non per il minore, bensì per i vizi di lei. Lamenta poi l'addebito di costi per
una corrispondenza “volutamente creata” senza mai arrivare a una decisione, onde
la sua conclusione secondo cui “la giustizia di questo Cantone è inefficace”, ciò
che lo ha indotto a ritirare la petizione. A suo avviso, il massimo ch'egli può
pagare “per il lavoro da voi (mal) eseguito” è fr. 300.–.
3.
La
dichiarazione unilaterale con cui una parte dichiara di rinunciare alle proprie
richieste di giudizio configura desistenza a norma dell'art. 241 CPC (sentenza
del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC
2013.
pag. 305). E siccome desistenza equivale a soccombenza, l'attore deve
assumere le spese giudiziarie da lui causate (art. 106 cpv. 1 seconda frase
CPC), indipendentemente dai motivi che possono averlo spinto a recedere dalla
lite (Rüegg/Rüegg in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106). Se mai una
ripartizione delle spese può giustificarsi per equità, nel senso dell'art. 107
cpv. 1 lett. f CPC (Tappy in:
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 31 ad art. 106; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,
edizione 2012, n. 5 ad art. 106). In concreto tuttavia RE 1 non pretende
che parte delle spese processuali vadano addebitate alla convenuta. In
proposito non soccorre dunque attardarsi.
4.
Quanto
all'ammontare delle spese processuali riscosse dal primo giudice, nella
fattispecie l'attore ha avviato il 26 settembre 2016 una causa intesa a
ottenere la riduzione immediata del contributo alimentare per il figlio da
fr. 950.– mensili (assegni familiari non compresi) a fr. 100.– mensili
(assegni familiari non compresi) fino al 2 febbraio 2025 (maggiore età di A_______),
per un valore litigioso di complessivi fr. 85 000.–.
Ora, nel caso di una decisione emessa con la procedura ordinaria o semplificata
in
un
procedimento dal valore litigioso compreso tra fr. 50 000.– e fr. 100 000.– la tassa di giustizia varia da
fr. 3000.– a fr. 8000.– (art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 LTG). Se la causa
termina anzitempo, la tassa di giustizia va moderata in base agli atti di
procedura compiuti (art. 21 LTG).
a) Al
momento in cui il Pretore ha emanato il decreto di stralcio per concludere la
causa, mancava ancora parte dell'istruttoria, la discussione finale e la
sentenza. Ciò non toglie che la procedura ha richiesto impegno. Il Pretore ha
dovuto decidere anzitutto una richiesta superprovvisionale, tenere poi l'udienza
per il dibattimento, intimare due ordinanze sulle prove, interpellare l'attore,
richiamare atti dall'Ufficio del registro di commercio, dall'Istituto __________,
dal Ministero pubblico e dall'Ufficio circondariale di tassazione, esaminare e
notificare almeno una decina di memoriali delle parti (di cui sette dell'attore),
trasmettere documenti al legale dell'attore ed emanare il decreto di stralcio.
Una tassa di giustizia di fr. 1000.–, corrispondente a un terzo
dell'ammontare minimo previsto dalla tariffa, è quindi ragionevole – se non modico
– alla luce degli atti di procedura compiuti.
b) Il
reclamante rimprovera al primo giudice di avere procrastinato la decisione, tanto
da farlo recedere dalla lite. La doglianza non è seria già per la circostanza
che la remora di oltre un anno e mezzo nel procedimento si riconduce alla
passività dell'attore medesimo, il quale non ha ottemperato al termine
impartitogli all'udienza del 23 novembre 2016 per produrre quanto chiesto in
edizione e si è disinteressato della causa fin quando il Pretore lo ha
interpellato il 22 giugno 2018. Il reclamante trascura inoltre che la convenuta
ha contestato quanto da lui esposto circa il peggioramento della sua situazione
economica, chiedendo al dibattimento l'assunzione di svariate prove alle quali
egli non si è opposto (verbale del 23 novembre 2016, pag. 3 in fondo), oltre al
richiamo degli atti di una procedura penale pendente contro di lui, e ciò con la
giustificazione che in tale ambito sarebbe emersa
l'esistenza
di consistenti averi (lettera del 4 settembre 2018). Il Pretore non poteva
quindi accettare supinamente “la realtà dei fatti” esposta dall'attore in
merito alla propria situazione economica, rifiutando l'assunzione di ogni
prova.
c) Senza
dimenticare che, trattandosi di questioni concernenti figli minorenni vige per
diritto federale il principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice
esamina d'ufficio i fatti e statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni
delle parti (art. 296 CPC). Non può dunque essere biasimato il Pretore per
avere interpellato d'ufficio l'autorità fiscale o l'Istituto __________, tanto meno
ove si consideri che nella sua lettera del 23 luglio 2018 l'interessato
medesimo accennava a criticità nella situazione del figlio. Non si ravvisano
pertanto atti istruttori superflui o sproporzionati da parte del primo giudice
che potrebbero, per ipotesi, giustificare una riduzione delle spese processuali
(art. 107 cpv. 2 CPC; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2016.103 del 9 agosto
2018, consid. 17a).
5.
In merito
all'indennità per ripetibili il reclamante non spende una parola. Accusa la
convenuta di avere “butta[to] via un figlio negli istituti cantonali” e di non
meritare “alcun aiuto finanziario”, rammaricandosi di aver dovuto curare la
“liberazione del proprio figlio” e di avere causato minori entrate alla
fiduciaria per cui lavora. Completamente avulse dall'oggetto del reclamo, tali censure
si esauriscono tuttavia in recriminazioni senza rilievo ai fini del giudizio. Si
ricordi che un'indennità per ripetibili è destinata a risarcire la controparte
per le spese sostenute nel corso del processo (art. 95 cpv. 3 lett. a
e b CPC). Quanto alla sua commisurazione, l'art. 11
cpv. 1 del regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL
178.
) prescrive per “pratiche con valore determinato o determinabile” un'indennità
per ripetibili commisurata al valore litigioso. In cause dal valore compreso
tra fr. 50 000.– e fr. 100 000.– l'indennità varia dall'8 al 15% del
valore medesimo “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza
del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo
svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Dandosi
desistenza, “le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata” (art. 13
cpv. 2 del regolamento).
Nella fattispecie, si
volesse anche applicare al calcolo delle ripetibili l'aliquota minima dell'8%,
si otterrebbe, qualora la causa fosse giunta a termine, un'indennità di fr. 6800.–,
cui si aggiungerebbero fr. 500.– per le spese (art. 6 cpv. 1 del
regolamento) e l'IVA. L'indennità di fr. 2500.– fissata dal Pretore copre appena
un terzo di tale importo, il Pretore avendo tenuto conto del fatto che la causa
è finita prematuramente, in pendenza d'istruttoria (art. 13 cpv. 2 del citato regolamento).
Ove si consideri che la legale della convenuta ha dovuto redigere le
osservazioni alla petizione (due pagine), partecipare al dibattimento (durato un'ora
e 10 minuti), redigere tre lettere, esaminare la corrispondenza e la
documentazione avversaria, come pure gli atti del processo, senza scordare la
partecipazione alla procedura di conciliazione (doc. B) e le relazioni personali
con la cliente, l'indennità stabilita dal primo giudice risulta del tutto
adeguata.
6.
Il reclamante fa
valere che le spese processuali e le ripetibili a lui addebitate superano il
suo stipendio mensile. L'assunto non ha pertinenza, giacché le spese di un
processo e le ripetibili possono anche eccedere di gran lunga quanto una parte
guadagna mensilmente. Versasse pure il reclamante in gravi ristrettezze
finanziare, poi, ciò non lo esonererebbe in alcun caso dal rifondere congrue
ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC). Ne segue in definitiva che,
destituito di consistenza, il reclamo vede la sua sorte segnata.
7.
Le spese del
giudizio odierno, limitate al minimo tariffale, seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non
essendo stato comunicato alla convenuta per osservazioni.
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge
la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).