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Decisione

11.2019.21

Spese processuali di una procedura di conciliazione divenuta senza oggetto

23 dicembre 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul

reclamo di CO 1

5. La convenuta lamenta anzitutto una violazione del suo

diritto di essere sentita, contestando l'esistenza di qualsiasi “accordo transatti­vo” e

dolendosi che il Segretario assessore abbia

stralciato la procedura dal ruolo senza concederle la facoltà di esprimersi “in merito

alle modalità di ripartizione delle spese di giustizia”. Già per questo motivo,

essa sostiene, il dispositivo n. 2 del decre­to impugnato dev'essere annullato.

a) In

caso di transazione il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 1 e 3 CPC). “Transazione” nel

senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC significa transazione giudiziale, ovvero consegnata

a verbale. Nella fattispecie non risulta esse stato sottoposto al Segretario

assessore alcun accordo. La procedura di conciliazione poteva così essere

stralciata soltanto per desistenza, acquiescenza o per sopravvenuta carenza d'ogget­to a norma dell'art. 242 CPC (Tappy in: Commentaire romand, CPC, op.

cit., n. 12 ad art. 109; Naegeli/Richters in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurz­kommentar

ZPO, op. cit., n. 26 ad art. 241; Kriech in:

Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 241; Leumann

Liebster in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7

in fine ad art. 241).

b) Ciò

premesso, un'acquiescenza deve figurare in una dichiarazione consegnata a

verbale e firmata dalle parti (sentenza del Tribunale

federale 5A_667/2008 del 2 aprile 2019 consid. 3.2, in: RSPC 2019

pag. 360). Ciò non è il caso in concreto. Quanto a una desistenza, essa deve risultare

da una comunicazione unilaterale con cui la parte attrice dichiara di ritirare l'azione

(sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 del­l'11 marzo 2013

consid. 5.2 in: RSPC 2013 pag. 305). Ma nella fattispecie RE 1, RE 2 e RE 3 non

hanno dichiarato di ritirare la loro istanza. Ne segue che la procedura di

conciliazione poteva solo essere stralciata dal ruolo perché divenuta senza

oggetto.

c) L'art.

107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto – e,

per analogia, alle procedure divenu­te senza interesse – prevede che quando una

lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione”

secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie

secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte

abbia provocato la proposizione dell’azione, quale sarebbe presumibilmente

stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso

il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche Tappy in: Commentaire romand, op. cit.,

n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler

Kommentar, ZPO, op. cit., n. 8 ad art. 107; Sterchi

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,

edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny

in: Sutter-Somm/

Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 16

ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le

spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente – di regola – quale

sareb­be stato il presumibile risultato del procedimento. Se tuttavia la

caducità del procedimento è stata provocata da una parte, tale parte va rimessa

alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi

(analogamen­te: sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012

consid. 3.2).

d) Prima

di stralciare un procedimento dal ruolo perché divenu­to senza oggetto o senza

interesse il giudice concede alle parti la possibilità di esprimersi (“Va da sé

che le parti vanno sentite in proposito”: FF 2006 pag. 6669). Tale requisito è posto

tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza (DTF 142 III 289 consid. 4.2

con i numerosi autori citati), non foss'altro perché il tribunale deve

verificare che sulle spese processuali le parti non abbiano trovato esse

medesime un accordo. Nel caso in esame il Segretario assessore non ha interpellato

CO 1 prima di togliere il procedimento dal ruolo. Sulle spese la convenuta non

ha pertanto avuto modo di determinarsi. E il diritto d'essere

sentiti è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio la

nullità dell'atto vizia­to, indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel

merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 140 I 75 consid. 9.3 in fine). Ne deriva

che nella fattispecie il dispositivo n. 2 del decreto impugnato non sfugge al­l'annullamento.

e) Non

si disconosce che, dandosi una violazione del diritto d'essere sentito,

l'inosservanza può ritenersi sanata – a determinate condizioni – se

l'interessato ha potuto esprimersi

liberamente dinanzi a un'autorità

superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 142 II 226

consid. 2.8.1 con rinvii; analogamente: Sutter-Somm/Chevalier

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 27 ad art. 53). L'autorità

di reclamo non dispone tuttavia di pieno potere cognitivo sull'accertamento dei

fatti (art. 320 lett. b CPC). Il principio testé enunciato non trova pertanto

applicazione nel caso specifico. Se ne conclude che, fondato già per motivi

d'ordine, il reclamo di CO 1 merita accoglimento e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato dev'essere annullato.

6. Nel

merito la reclamante censura la suddivisione delle spese processuali a metà decisa

dal Segretario assessore. Adduce che, sollecitando lo stralcio del procedimento

dal ruolo, gli istanti risultano desistenti e devono assumere l'integralità

delle spese processuali. Ora, non potendo rimediare alla violazione del diritto

d'essere sentiti ravvisata nel decreto di stralcio, questa Camera non può nemmeno

riformare essa medesima il dispositivo impugnato. Competerà al Segretario

assessore concedere alle parti la facoltà di esprimersi e alla luce delle

risultanze che ne discenderanno valutare se (ed eventualmente in che misura) la

convenuta vada chiamata a sopportare i costi della procedura. Senza dimenticare

che in concreto la caducità del procedimento si deve al comportamento della

stessa CO 1, la quale ha finito in penden­za di procedura per riconsegnare agli

istanti l'immobile rivendicato. Ma senza dimenticare nemmeno, d'altro lato, che

gli istanti si sono dichiarati disposti dinanzi al Segretario assessore, nella

richiesta di stralcio, ad assumere la metà degli oneri processuali.

Considerandi

II. Sul

reclamo di RE 1, RE 2 e

RE 3

7.

I reclamanti fanno

valere che, proprio perché si è limitato a stralciare il procedimento dal

ruolo, il Segretario assessore avrebbe dovuto applicare l'art. 21 LTG e contenere

le spese processuali in un massimo di fr. 500.–. Anzi, in virtù dell'art. 5

cpv. 3 LTG, secondo cui “l'autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare

la tassa nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione”, il Segretario

assessore avrebbe dovuto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle

parti nel comporre la lite e prescindere dal riscuotere spese.

Come si è spiegato dianzi,

questa Camera non può sanare essa medesima la disattenzione del diritto

d'essere sentiti in cui è in-corso il Segretario assessore, anche perché a tal

fine bisognerebbe tene­re conto di novità (a cominciare dal documento prodotto

dagli istanti con le osservazioni del 9 aprile 2019: sopra, consid. 3) non

ammissibili in sede di reclamo. E siccome il dispositivo n. 2 del decreto di

stralcio è già stato annullato in esito al reclamo della convenuta, non sussiste

più alcun pronunciato sulle spese. Il reclamo di RE 1, RE 2 e RE 3 va così dichiarato

senza oggetto. Gli istanti potranno ancora allegare le loro argomentazioni sull'ammontare

delle spese processuali davanti al Segretario assessore, al momento in cui questi

chiamerà la convenuta a esprimersi sullo stralcio del procedimento.

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili di reclamo

8.

Le spese del reclamo presentato da CO 1 seguono la soccombenza

di RE 1, RE 2 e RE 3, i quali hanno proposto a torto di respingere

l'impugnazione anche nella domanda subordinata (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto

alle spese del reclamo introdotto dagli istanti, vista la particolarità del

caso si rinuncia a prelevare spese, mentre per quel che è delle ripetibili occorre

valutare sommariamente quale sareb­be stato il presumibile esito del procedimento

se il reclamo non fosse divenuto senza ogget­to. E sotto questo profilo non si

può escludere che il reclamo potesse anche essere destinato a buon fine.

Riguardo all'ammontare del prelievo, in effetti, mal si sarebbe compreso quali

sarebbero le “tasse e spese di giustizia (…) già percepite” cui accenna il

Segretario assesso­re. Dagli atti si evince unicamente che agli istanti era

stato chiesto di depositare un anticipo di fr. 3000.– in garanzia (art. 98

CPC), ma non che RE 1, RE 2 e RE 3 siano stati condannati al pagamento di

oneri. Per di più, fossero anche stati

condannati gli istanti a versare spese processuali di fr. 3000.–, in

linea di principio la somma sarebbe stata almeno da mitigare per la prematura

fine del procedimento (art. 21 LTG), il Segretario assessore non avendo

dovuto tenere alcuna udien­za né esercitare alcuna conciliazione. Nelle

circostanze descritte il reclamo si sarebbe potuto rivelare perciò, almeno in

parte, provvisto di buon diritto. Ciò giustifica di compensare le ripetibili.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

9.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore delle spese processuali controverse non raggiun­ge la soglia di

fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2019.21 e

11.2019.34 sono congiunte.

2. Il

reclamo di CO 1 è accolto nella sua domanda subordinata, il dispositivo n. 2

del decreto di stralcio impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al

Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

3. Le

spese di tale reclamo, di fr. 500.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste

solidalmente a carico di RE 1, RE 2 e RE 3, i quali rifonderanno alla

reclamante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per

ripetibili.

4. Il

reclamo di RE 1, RE 2 e RE 3 è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata

dal ruolo.

5. Non

si riscuotono spese per tale reclamo. Le ripetibili sono compensate.

6. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).