11.2019.21
Spese processuali di una procedura di conciliazione divenuta senza oggetto
23 dicembre 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.21
11.2019.34
Lugano,
23 dicembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa CM.2018.457 (procedura
di conciliazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con istanza del 9 luglio 2018 da
RE 1
RE 2 , e
RE 3
(patrocinati dall'avv. PA
1
contro
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
del 7 febbraio 2019 in materia di
spese processuali presentato da RE 1, RE 2 e RE 3 contro il decreto di stralcio emesso dal Segretario
assessore il 25 gennaio 2019 (inc. 11.2019.21)
e sull'analogo reclamo del 27 febbraio 2019
in materia di spese processuali presentato da CO 1 contro il medesimo
decreto (inc. 11.2019.34);
Ritenuto
in fatto: A. I fratelli RE 1, RE
2 e RE 3 sono comproprietari, un terzo ciascuno, della particella n. 461 RFD di
__________, sezione di __________, sulla quale era iscritto un diritto di usufrutto
vita natural durante in favore del loro padre __________ P__________, il quale
occupava quell'abitazione insieme con la moglie CO 1. Dopo la morte di __________
P__________, intervenuta il 26 gennaio 2018, i figli hanno invitato
ripetutamente CO 1 a liberare l'immobile. Senza successo.
B. Il 9 luglio 2018 RE 1,
RE 2 e RE 3
si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione,
chiedendo di ingiungere a CO 1 – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di consegnare loro l'immobile con effetto
immediato e di ordinare alla polizia comunale, sussidiariamente a quella cantonale, di collaborare
all'esecuzione della decisione di sgombero su semplice richiesta. Il Segretario assessore ha indetto l'udienza per il 20 settembre
2018 e ha assegnato agli istanti un termine di 15 giorni per indicare il
valore litigioso, che gli interessati hanno precisato l'11 luglio 2018 in
fr. 1 528 068.–. L'udienza è poi stata annullata e la procedura sospesa su richiesta delle parti, intenzionate a trovare un accordo
amichevole.
C. Il
24 gennaio 2019 gli istanti hanno comunicato
al Segretario assessore di avere raggiunto con CO 1 un non meglio precisato “accordo
transattivo”. Hanno invitato così il Segretario assessore a togliere la procedura
dal ruolo e a porre le spese processuali a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con
decreto del giorno seguente il Segretario assessore ha stralciato la procedura
dal ruolo, stabilendo: “Non vengono prelevate ulteriori tasse e spese di
giustizia oltre a quelle già percepite, che vanno poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno” (dispositivo n. 2). Sulle ripetibili, non assegnate in
procedure di conciliazione, il Segretario assessore non ha statuito.
D. Contro
il dispositivo sulle spese processuali del decreto appena citato gli istanti
sono insorti a questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2019 per ottenere
che non si riscuotano oneri o, subordinatamente, che gli oneri siano ridotti a
fr. 500.– complessivi, lasciandoli a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno. Con osservazioni del 4 aprile 2019 CO 1 propone di respingere il
reclamo “nella misura in cui le controparti chiedono una [sua] partecipazione
alle spese di giustizia fissate nella decisione di stralcio”.
E. Nel
frattempo, il 27 febbraio 2019, anche CO 1 ha introdotto reclamo contro il dispositivo
sulle spese processuali del decreto di stralcio, chiedendo che non siano prelevate
spese oltre a quelle già percepite, le quali “vanno poste integralmente a
carico delle parti attrici”. In subordine essa postula l'annullamento del dispositivo
impugnato e il rinvio degli atti al Segretario assessore per nuovo giudizio. Nelle
loro osservazioni del 9 aprile 2019 gli istanti concludono per la reiezione del
reclamo. CO 1 ha replicato spontaneamente il 23
aprile 2019, ribadendo la propria richiesta. Gli
istanti non hanno duplicato.
in diritto: 1. I due reclami presentati a questa Camera sono diretti contro lo
stesso decreto di stralcio e vertono sull'identico dispositivo. Si giustifica
così di congiungere le due procedure e
di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a
titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC),
quand'anche l'ammontare delle spese ecceda fr. 10 000.– (Schmid
in: Oberhammer/Domej/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art.
110). Il termine di ricorso è
quello applicabile alla procedura che disciplina la causa principale (Rüegg/ Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 1 ad
art. 110). Nella fattispecie il tentativo di conciliazione riguardava
un'azione di manutenzione (art. 928 CC), retta come tale dalla procedura ordinaria (Haldy,
Procédure civile suisse, Basilea 2014, pag. 168 n. 590; v. anche Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª
edizione, n. 5 ad art. 260). Il reclamo andava presentato perciò entro 30 giorni
dalla notificazione del decreto di stralcio (art. 321 cpv. 1 CPC), pervenuto a
entrambi i patrocinatori il 28 gennaio 2019. Inoltrati il 7 e il 27
febbraio 2019, in concreto ambedue i reclami sono tempestivi.
3. Alle
osservazioni del 9 aprile 2019 presentate al reclamo della convenuta gli istanti
accludono copia dell'asserito accordo raggiunto con CO 1. Si tratta di un
verbale, firmato dai patrocinatori delle parti, che attesta l'avvenuta
riconsegna dell'immobile da parte della convenuta il 19 ottobre 2018. Se non
che, in una procedura di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, né
l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326
cpv. 1 CPC). Eccezioni a tale principio non ricorrono nel caso specifico (art.
326 cpv. 2 CPC). Il documento in questione non è pertanto ricevibile ai fini
del giudizio, il quale deve fondarsi sullo stesso materiale processuale sottoposto
al Segretario assessore.
4. Il
decreto di stralcio oggetto dei due reclami non è motivato. “Visto l'annesso
scritto e preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale”, il
Segretario assessore ha semplicemente tolto la procedura dal ruolo in
applicazione degli art. 95, 104 seg. e 241 CPC. Quanto agli oneri
processuali, egli ha stabilito – come detto – nel dispositivo n. 2: “Non
vengono prelevate ulteriori tasse e spese di giustizia oltre a quelle già
percepite, che vanno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno”.
Fatti
I. Sul
reclamo di CO 1
5. La convenuta lamenta anzitutto una violazione del suo
diritto di essere sentita, contestando l'esistenza di qualsiasi “accordo transattivo” e
dolendosi che il Segretario assessore abbia
stralciato la procedura dal ruolo senza concederle la facoltà di esprimersi “in merito
alle modalità di ripartizione delle spese di giustizia”. Già per questo motivo,
essa sostiene, il dispositivo n. 2 del decreto impugnato dev'essere annullato.
a) In
caso di transazione il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 1 e 3 CPC). “Transazione” nel
senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC significa transazione giudiziale, ovvero consegnata
a verbale. Nella fattispecie non risulta esse stato sottoposto al Segretario
assessore alcun accordo. La procedura di conciliazione poteva così essere
stralciata soltanto per desistenza, acquiescenza o per sopravvenuta carenza d'oggetto a norma dell'art. 242 CPC (Tappy in: Commentaire romand, CPC, op.
cit., n. 12 ad art. 109; Naegeli/Richters in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar
ZPO, op. cit., n. 26 ad art. 241; Kriech in:
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 241; Leumann
Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7
in fine ad art. 241).
b) Ciò
premesso, un'acquiescenza deve figurare in una dichiarazione consegnata a
verbale e firmata dalle parti (sentenza del Tribunale
federale 5A_667/2008 del 2 aprile 2019 consid. 3.2, in: RSPC 2019
pag. 360). Ciò non è il caso in concreto. Quanto a una desistenza, essa deve risultare
da una comunicazione unilaterale con cui la parte attrice dichiara di ritirare l'azione
(sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013
consid. 5.2 in: RSPC 2013 pag. 305). Ma nella fattispecie RE 1, RE 2 e RE 3 non
hanno dichiarato di ritirare la loro istanza. Ne segue che la procedura di
conciliazione poteva solo essere stralciata dal ruolo perché divenuta senza
oggetto.
c) L'art.
107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto – e,
per analogia, alle procedure divenute senza interesse – prevede che quando una
lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione”
secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie
secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte
abbia provocato la proposizione dell’azione, quale sarebbe presumibilmente
stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso
il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche Tappy in: Commentaire romand, op. cit.,
n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler
Kommentar, ZPO, op. cit., n. 8 ad art. 107; Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,
edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny
in: Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 16
ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le
spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente – di regola – quale
sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Se tuttavia la
caducità del procedimento è stata provocata da una parte, tale parte va rimessa
alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi
(analogamente: sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012
consid. 3.2).
d) Prima
di stralciare un procedimento dal ruolo perché divenuto senza oggetto o senza
interesse il giudice concede alle parti la possibilità di esprimersi (“Va da sé
che le parti vanno sentite in proposito”: FF 2006 pag. 6669). Tale requisito è posto
tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza (DTF 142 III 289 consid. 4.2
con i numerosi autori citati), non foss'altro perché il tribunale deve
verificare che sulle spese processuali le parti non abbiano trovato esse
medesime un accordo. Nel caso in esame il Segretario assessore non ha interpellato
CO 1 prima di togliere il procedimento dal ruolo. Sulle spese la convenuta non
ha pertanto avuto modo di determinarsi. E il diritto d'essere
sentiti è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio la
nullità dell'atto viziato, indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel
merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 140 I 75 consid. 9.3 in fine). Ne deriva
che nella fattispecie il dispositivo n. 2 del decreto impugnato non sfugge all'annullamento.
e) Non
si disconosce che, dandosi una violazione del diritto d'essere sentito,
l'inosservanza può ritenersi sanata – a determinate condizioni – se
l'interessato ha potuto esprimersi
liberamente dinanzi a un'autorità
superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 142 II 226
consid. 2.8.1 con rinvii; analogamente: Sutter-Somm/Chevalier
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 27 ad art. 53). L'autorità
di reclamo non dispone tuttavia di pieno potere cognitivo sull'accertamento dei
fatti (art. 320 lett. b CPC). Il principio testé enunciato non trova pertanto
applicazione nel caso specifico. Se ne conclude che, fondato già per motivi
d'ordine, il reclamo di CO 1 merita accoglimento e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato dev'essere annullato.
6. Nel
merito la reclamante censura la suddivisione delle spese processuali a metà decisa
dal Segretario assessore. Adduce che, sollecitando lo stralcio del procedimento
dal ruolo, gli istanti risultano desistenti e devono assumere l'integralità
delle spese processuali. Ora, non potendo rimediare alla violazione del diritto
d'essere sentiti ravvisata nel decreto di stralcio, questa Camera non può nemmeno
riformare essa medesima il dispositivo impugnato. Competerà al Segretario
assessore concedere alle parti la facoltà di esprimersi e alla luce delle
risultanze che ne discenderanno valutare se (ed eventualmente in che misura) la
convenuta vada chiamata a sopportare i costi della procedura. Senza dimenticare
che in concreto la caducità del procedimento si deve al comportamento della
stessa CO 1, la quale ha finito in pendenza di procedura per riconsegnare agli
istanti l'immobile rivendicato. Ma senza dimenticare nemmeno, d'altro lato, che
gli istanti si sono dichiarati disposti dinanzi al Segretario assessore, nella
richiesta di stralcio, ad assumere la metà degli oneri processuali.
Considerandi
II. Sul
reclamo di RE 1, RE 2 e
RE 3
7.
I reclamanti fanno
valere che, proprio perché si è limitato a stralciare il procedimento dal
ruolo, il Segretario assessore avrebbe dovuto applicare l'art. 21 LTG e contenere
le spese processuali in un massimo di fr. 500.–. Anzi, in virtù dell'art. 5
cpv. 3 LTG, secondo cui “l'autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare
la tassa nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione”, il Segretario
assessore avrebbe dovuto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle
parti nel comporre la lite e prescindere dal riscuotere spese.
Come si è spiegato dianzi,
questa Camera non può sanare essa medesima la disattenzione del diritto
d'essere sentiti in cui è in-corso il Segretario assessore, anche perché a tal
fine bisognerebbe tenere conto di novità (a cominciare dal documento prodotto
dagli istanti con le osservazioni del 9 aprile 2019: sopra, consid. 3) non
ammissibili in sede di reclamo. E siccome il dispositivo n. 2 del decreto di
stralcio è già stato annullato in esito al reclamo della convenuta, non sussiste
più alcun pronunciato sulle spese. Il reclamo di RE 1, RE 2 e RE 3 va così dichiarato
senza oggetto. Gli istanti potranno ancora allegare le loro argomentazioni sull'ammontare
delle spese processuali davanti al Segretario assessore, al momento in cui questi
chiamerà la convenuta a esprimersi sullo stralcio del procedimento.
III. Sulle
spese processuali e le ripetibili di reclamo
8.
Le spese del reclamo presentato da CO 1 seguono la soccombenza
di RE 1, RE 2 e RE 3, i quali hanno proposto a torto di respingere
l'impugnazione anche nella domanda subordinata (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto
alle spese del reclamo introdotto dagli istanti, vista la particolarità del
caso si rinuncia a prelevare spese, mentre per quel che è delle ripetibili occorre
valutare sommariamente quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento
se il reclamo non fosse divenuto senza oggetto. E sotto questo profilo non si
può escludere che il reclamo potesse anche essere destinato a buon fine.
Riguardo all'ammontare del prelievo, in effetti, mal si sarebbe compreso quali
sarebbero le “tasse e spese di giustizia (…) già percepite” cui accenna il
Segretario assessore. Dagli atti si evince unicamente che agli istanti era
stato chiesto di depositare un anticipo di fr. 3000.– in garanzia (art. 98
CPC), ma non che RE 1, RE 2 e RE 3 siano stati condannati al pagamento di
oneri. Per di più, fossero anche stati
condannati gli istanti a versare spese processuali di fr. 3000.–, in
linea di principio la somma sarebbe stata almeno da mitigare per la prematura
fine del procedimento (art. 21 LTG), il Segretario assessore non avendo
dovuto tenere alcuna udienza né esercitare alcuna conciliazione. Nelle
circostanze descritte il reclamo si sarebbe potuto rivelare perciò, almeno in
parte, provvisto di buon diritto. Ciò giustifica di compensare le ripetibili.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
9.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore delle spese processuali controverse non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2019.21 e
11.2019.34 sono congiunte.
2. Il
reclamo di CO 1 è accolto nella sua domanda subordinata, il dispositivo n. 2
del decreto di stralcio impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al
Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
3. Le
spese di tale reclamo, di fr. 500.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste
solidalmente a carico di RE 1, RE 2 e RE 3, i quali rifonderanno alla
reclamante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per
ripetibili.
4. Il
reclamo di RE 1, RE 2 e RE 3 è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata
dal ruolo.
5. Non
si riscuotono spese per tale reclamo. Le ripetibili sono compensate.
6. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).