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Decisione

11.2019.22

Proprietà per piani: contributi per spese comuni e iscrizione definitiva di ipoteca legale

24 dicembre 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire nella

causa SE.2018.237 (proprietà per

piani: contributi per spese comuni e iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

3, promossa con petizione del 5 luglio 2018 dalla

Comunione

dei comproprietari

del

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 N (Bahamas)

(ora

patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello dell'8 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 9 gennaio 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è titolare di due proprietà per piani: la n.

1968, pari a 20/1000 della particella n. 457

RFD di __________ sezione di __________ (“AO 1”), con diritto esclusivo sul­l'appartamento

n. 7, e la proprietà per piani n. 1923, pari a 2/1000 della medesima particella, con diritto esclusivo

sull'autorimessa “HH”. Il 2 marzo 2018 la Comunione dei comproprietari ha

convenuto lo stesso AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,

per ottenere – già in via cautelare e senza contraddittorio – l'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale collettiva sulle sue proprietà per piani di

fr. 12 682.95,

corrisponden­ti ai contributi condominiali

arretrati degli anni 2013, 2014 e 2015.

B. Con decreto cautelare del 5 marzo

2018, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione

richiesta e ha assegnato a AP 1 un termine di 20 gior­ni per presentare

osservazioni scritte, con

la comminatoria che, decorso infruttuoso il termine, la decisione sarebbe stata

emessa sulla base degli atti. Egli ha invitato il convenuto inoltre, residente

a M__________, a designare entro 20 giorni un recapito in Svizzera ove

notificare gli atti processuali, avvertendolo che qualora il termine fosse

scaduto senza esito le notifiche sarebbero avvenute per via edittale. Il giudizio sulle spese e le ripetibili è

stato rinviato al merito. L'istanza della Comunione dei comproprietari, il

decreto cautelare e l'invito a presentare osservazioni sono stati intimati al

convenu­to, a M__________, per rogatoria (inc. CA.2018.85). L'8 maggio 2018 la Direction

de la Sûreté Publique del Principato di Monaco ha comunicato che la commissione rogatoria non poteva

essere esegui­ta perché il convenuto, pur abitando all'indirizzo indicato, non era

reperibile e nemmeno rispondeva alle convocazioni della polizia giudiziaria.

C. Statuendo con sentenza dell'11 giugno 2018, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha

confermato fino a concorrenza di fr. 8144.32 l'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio il 3 novembre 2016 e ha impartito all'istante un termine

di 30 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva

dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse

decorso infruttuoso l'iscrizio­ne provvisoria sarebbe stata cancellata. La

tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese sono state poste a carico della

Comunione dei comproprietari del AO 1”, riservata una diversa ripartizione in seguito alla

causa di merito. Non sono state assegnate ripetibili. Anche tale

decisione è stata intimata al

convenu­to, a M__________, per rogatoria (inc. SO.2018.1095). Il 28 agosto 2018

la Direction de la Sûreté Publique del Principato di Monaco ha comunicato una volta ancora che la commissione

rogatoria non poteva essere esegui­ta perché il convenuto, pur abitando

all'indirizzo indicato, non era reperibile e nemmeno rispondeva alle

convocazioni della polizia giudiziaria.

D. Il 5 luglio 2018 la Comunione dei comproprietari del AO 1ˮ si è rivolta al medesimo Pretore, chiedendo di condannare AP 1 a

versarle fr. 12 682.95 oltre interessi di fr. 1918.18 e di ordinare l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria. Il Pretore ha

assegnato al convenuto il 6 luglio 2018 un termine di 20 giorni per presentare

osservazio­ni scritte e ha citato le parti al dibattimento del 24 ottobre 2018.

Gli atti sono stati intimati

al convenu­to, a M__________, per rogatoria (inc. SO.2018.1095). L'8 ottobre 2018 la Direction de la Sûreté Publique del Principato

di Monaco ha comunicato una volta di più che la

commissione rogatoria non poteva essere esegui­ta perché il convenuto, pur

abitando all'indirizzo indicato, non era reperibile e nemmeno rispondeva alle

convocazioni della polizia giudiziaria. Al dibattimento del 24 ottobre 2018 è

comparsa così la sola parte attrice, la quale ha confermato le proprie domande.

Non si sono tenuti altri atti processuali.

E. Con sentenza non motivata del 26 ottobre 2018 il Pretore ha

accolto la petizione e condannato AP 1 a versare alla Comunione dei

comproprietari del AO 1 la somma di fr. 14 601.75

oltre interessi al 10% su fr. 12 682.95

dal 1° gennaio 2016. Contestualmente egli ha invitato l'ufficiale del registro

fondiario a iscrivere in via definitiva l'ipoteca legale annotata per fr. 8144.32 in via provvisoria. Le spese processuali, con una tassa di giustizia

di fr. 700.– (fr. 1300.–

ove fosse stata chiesta la motivazio­ne della sentenza) e le spese di fr. 350.–

per

l'iscrizione provvisoria, sono state poste

a carico del convenuto. La decisione è stata notificata a AP 1 il __________

2018, nelle vie edittali, sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il 7 novembre 2018, rappresentato da un legale, AP 1

ha chiesto al Pretore la motivazione scritta della sentenza, che è stata

notificata al suo patrocinatore il 9 gennaio 2019.

F. Contro la sentenza motivata

CO 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 febbraio 2019, concludendo

perché il giudizio in questione sia dichiarato nullo o sia annullato, la

petizione della Comunione dei comproprietari del AO 1 sia respinta e

l'ufficiale del registro fondiario sia invitato a cancellare l'ipoteca legale decretata

dal Pretore in via provvisoria. Invitata a formulare osservazioni, il 28 marzo

2019 la Comunione dei comproprietari del IS 1 ha proposto di respingere l'appello,

subordinatamente di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al

Pretore per nuovo giudizio. Essa ha chiesto inoltre il 15 aprile 2019 di

condannare l'appellante a depositare una cauzione di fr. 1500.– a copertura

delle spese ripetibili in caso di soccombenza. CO 1 si è opposto alla domanda. Con decisione del 7 maggio 2019 questa

Camera ha obbligato l'appellante a prestare una cauzione di fr. 1500.– in garanzia delle

spese ripetibili presunte in caso di soccombenza. Le spese di fr. 500.– sono

state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla Comunione dei

comproprietari del AO 1 fr. 800.– per ripetibili. La cauzione è stata versata

il 16 maggio 2019 (inc. 11.2019.53).

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugna­ta

raggiungesse almeno fr. 10 000.–

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si

consideri l'ammontare della somma tuttora pretesa dall'attrice (fr. 14 601.75).

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione motivata è stata

recapitata al patrocinatore del convenuto il 10 gennaio 2019. Introdotto l'8 febbraio

2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nell'appello il

convenuto si duole di non avere mai ricevuto alcun atto processuale, né per

quanto riguarda l'iscrizione provvisoria (inc. SO.2018.1095) né per quanto

riguarda l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e la condanna al

versamento di contributi condominiali arretrati, risiedendo egli fin dal 2017 a

N__________. Secon­do l'appellante, inoltre, la notifica della petizione a M__________

con l'invito a presentare una risposta scritta entro 20 giorni è avvenuta in mo­do

irrito, lo scambio di note del 24 agosto/28

settembre 1961 che regola la notificazione degli atti giudiziali ed

extragiudiziali in materia civile e commerciale fra la

Svizzera e il Principato di Monaco (RS

0.274.185

) prevedendo solo notificazioni eseguite per il tramite

dell'Ufficio federale di giustizia. Egli ricorda poi che, applicandosi nella

fattispecie la Convenzione

dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti

giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre

1965.

(RS 0.274.131), se un atto è trasmesso all'estero per rogatoria e il

convenuto non compare in tribunale, il giudice è tenuto a soprassedere alla

decisione finché non abbia la prova che l'atto sia stato notificato o

comunicato. Infine, a suo avviso, la notificazione della sentenza non motivata nelle

vie edittali ha violato nella fattispecie l'art. 141 CPC, poiché una

pubblicazione sul Foglio ufficiale può avvenire solo se l'indirizzo del

destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli

ricerche oppure quando la notifica sia impossibile.

3.

Per

quanto riguarda anzitutto il domicilio del convenuto, l'appellante pretende di

abitare a N__________ dal 2017, ma a tal fine esibisce unicamente un

permesso di soggiorno alle Bahamas valido dal 28 settembre 2017 al 28 settembre

2018.

(doc. 3). La Direction de la Sûreté Publique del Principato

di Monaco ha confermato da parte sua l'8 ottobre

2018, quando ha comunicato al Pretore di non poter notificare la petizione e

l'invito a formulare la risposta scritta, che “l'intéressé habite toujours à

l'adresse indiquée, mais il n'a pas pu être touché à son domicile et il n'a pas

déféré aux convocations motivées qui lui ont été adressées”. Ciò premesso, la dimora

dell'appellante a N__________ non appare una residenza abituale. Sta di fatto

che, come si vedrà in seguito, l'appello si prospetta destinato a buon fine

anche continuando a ritenere AP 1 domiciliato a M__________. Sulla questione

non giova dunque attardarsi.

4.

In materia di commissioni rogatorie la Svizzera e il Principato di Monaco hanno siglato

il 24 agosto e

28.

settembre 1961 uno “scambio di

note concernente il

regolamento delle questioni relative alla notificazione degli atti giudiziali

ed extragiudiziali

in materia civile e commercia­le” (RS 0.274.185.671). Tale accordo prevede al n. 1, in effetti, che “la notificazione di atti giudiziali ed

extragiudiziali in materia civile e commerciale

spediti dalle autorità di uno dei due Paesi e destinati a persone residenti sul

territorio dell'altro è richiesta, da una parte, alla Direzione dei Servizi

giudiziari del Principato di Monaco

dall'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e

polizia [ora: Ufficio federale di giustizia] e, dall'altra, all'Ufficio

federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia [ora:

Ufficio federale di giustizia] dalla Direzione dei Servizi giudiziari del Principato

di Monaco”.

5.

Successivamente

tanto la Svizzera quanto il Principato di Mona­co hanno ratificato la Convenzione

dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti

giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15

novembre 1965 (RS 0.274.131). Tale trattato prevede che “l'Autorità o l'ufficiale ministeriale competente in

base alle leggi dello Stato di origine” trasmette la commissione rogatoria all'Autorità

centrale dello Sta­to richiesto (art. 2 a 7). Competente per chiedere l'esecuzione

di commissioni rogatorie è, in Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia

e polizia, Ufficio federale di giustizia, che è anche l'Autorità centrale svizzera abilitata a

ricevere le commissioni rogatorie estere. E il Dipartimento federale di

giustizia e polizia ha delega­to il compito alle autorità centrali cantonali. Autorità centrale è, nel Cantone Ticino

il Tribunale d'appello (‹https://www.rhf.admin.

ch/rhf/it/home/zivilrecht/behoerden/zentralbehoerden.html›; analoga delega

vige per quanto riguarda la Convenzione dell'Aia sull'assunzione all'estero

delle prove in materia civile o commerciale, del 18 marzo 1970: RtiD II-2007

pag. 655 in alto). Sotto questo profilo la Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione

all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o

commerciale, del 15 novembre 1965, è in consonanza con il citato scambio

di note fra la Svizzera e il Principato di Monaco concernente

il regolamento delle questioni relative alla notificazione degli atti

giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e commercia­le.

6.

In

concreto il Pretore ha correttamente seguito per la rogatoria la via ordinaria

prevista dalla Convenzione dell'Aia

relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti

giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15

novembre 1965 (le vie alternative dell'art. 10 sono estranee alla fattispecie).

Egli ha trasmesso perciò la petizione e l'invito a formulare osservazioni

scritte con richiesta di assistenza giudiziaria in materia civile al Tribunale

d'appel­lo per mezzo del formulario “domanda

giusta CLA65” (art. 3 della Convenzio­ne). Autorità centrale cantonale, il

Tribunale d'appello ha fatto seguire la richiesta all'Autorità centrale del Principato

di Monaco. Contrariamente a quanto asserisce il convenuto, pertanto, il primo

giudice non ha “proceduto direttamente alla spedizione” dei documenti. La

richiesta di commissione rogatoria è stata inoltrata in modo corretto.

7.

Il problema è che,

per quanto correttamente richiesta, la rogatoria non è stata eseguita. Come si

è visto, l'8 ottobre 2018 la Direction de la Sûreté Publique del Principato di Monaco ha

comunicato che alla notificazione non poteva essere dato seguito perché il

convenuto, pur abitando all'indirizzo indicato, non era reperibile e nemmeno

rispondeva alle convocazioni della polizia giudiziaria. Di conseguenza AP 1 non

ha ricevuto né la petizione presentata dalla Comunione dei comproprietari del AO

1.

né l'invito del Pretore a presentare

osservazioni scritte. In simili circostanze il Pretore avreb­be dovuto

interpellare l'attrice per sapere se il luogo di dimora del destinatario non

potesse “essere individuato nemmeno con le debite, ragionevoli ricerche” (art.

141.

cpv. 1 lett. a CPC). Si fosse individuato il luogo di dimora, sarebbe

occorso rifare la rogatoria (le Bahamas han­no ratificato a loro volta la Convenzione

dell'Aia relativa alla notificazione

e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in

materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965). Fosse risultato

ignoto il luogo di dimora oppure si fosse rivelata impossibile o

straordinariamente difficile la rogatoria, invece, il Pretore avrebbe dovuto notificare

la petizione e l'invito a presentare

osservazioni scritte disponendo la pubblicazio­ne nelle vie edittali (art.

141.

cpv. 1 lett. b CPC).

8.

Nel caso specifico

non è avvenuto nulla di quanto precede. Per quanto la Direction de la

Sûreté Publique del Principato

di Monaco avesse comunicato che la rogatoria non

poteva essere eseguita, il Pretore non ha intrapreso alcunché. Ha tenuto ugualmente

il dibattimento del 24 ottobre 2018 alla sola presenza dell'attrice (senza

verificare la regolare citazione del convenuto) e due giorni dopo ha emanato la

sentenza. Se non che, così procedendo, egli ha impedito al convenuto di

difendersi, precludendogli il diritto d'essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC). E

una violazione del diritto d'essere sentito comporta per principio l'annullamento

della sentenza impugnata, indipendentemente dalla fondatezza della decisione

nel merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 140 I 75 consid. 9.3 in fine con

richiami).

Certo,

una singola violazione del diritto d'essere

sentito può ritenersi sanata – a determinate condizioni – se l'interessato ha

potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità di ricorso provvista di

piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii; analogamente:

Sutter-Somm/Chevalier in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizio­ne, n. 27 ad art. 53). Nella fattispecie non si tratta però di

sanare una singola disattenzione del diritto d'essere sentito. Si tratta di

riprendere l'intero processo di prima sede sin dalla notifica della petizione.

E questa Camera non può sostituirsi al giudice naturale, sottraendo alle parti

un grado di giurisdizione. Nelle circostanze descritte non rimane quindi che

annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore perché notifichi

nuovamente al convenuto la petizione con l'invito a formulare osservazioni

scritte, riprendendo la trattazione del procedimento.

9.

L'appellante soggiunge che il suo diritto di essere sentito

è stato violato anche nella precedente procedura volta all'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale (inc. SO.2018.1095). Non a torto. Nemmeno

l'istanza presentata il 2 marzo 2018 dalla Comunione dei comproprietari del AO

1” per ottenere

l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva, in

effetti, è stata notificata a AP 1, la rogatoria estera non essen­do stata

eseguita (sopra, lett. B). E identica sorte ha seguito la sentenza con cui il

Pretore ha confermato l'iscrizione provvisoria l'11 giugno 2018, cui ha fatto

seguito un'identica comunicazione della Direction

de la Sûreté Publique del Principato di Monaco (sopra, lett. C). Né il Pretore ha poi provveduto, pur avendola

comminata, a una notificazione nelle vie edittali.

Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di

ricordare che una sentenza non esiste fintanto che non è ufficialmente

notificata alle parti (DTF 122 I 99 consid. bb). In mancanza di notifica

ufficiale, una decisione non esplica alcun effetto nei confronti del destinatario

(DTF 122 I 100, confermata in DTF 129 I 364) e, se è emanata, va considerata

nulla (DTF 129 I 364 consid. 2.2). Tale nullità può essere eccepita dall'interessato

in ogni tem­po, finanche in sede esecutiva (DTF 129 I 363 consid. 2 in

principio). Ciò sembra effettivamente essere il caso in concreto. AP 1 si è

visto invero precludere la possibilità di partecipare già al procedimento

culminato nella sentenza dell'11 giugno 2018

con cui il Pretore ha confermato fino a

concorrenza di fr. 8144.32 l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale

decretata senza contraddittorio il 3 novembre 2016 e

ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per promuovere la causa volta

all'iscrizio­ne definitiva dell'ipoteca legale. Sta di fatto che nell'appello egli

non chiede di dichiarare nulla tale decisione. Si limita a postulare la riforma

della successiva sentenza con cui il Pretore lo ha condannato a

versare alla Comunione dei comproprietari la somma di fr. 14 601.75 oltre interessi e ha invitato

l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere in via definitiva l'ipoteca legale annotata per fr. 8144.32

in via provvisoria. Questa Camera non può dunque sospingersi oltre tale

richiesta di giudizio.

10.

Le

spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti al Pretore per nuo­vo giudizio, ma non la riforma della sentenza

postulata nel merito. L'attrice propone da parte sua di respingere l'appello,

ma in subordine prospetta essa medesima il rinvio degli atti al Pretore per la

ripetizione della procedura. Tenuto conto di ciò e non essen­do possibile

prevedere come il Pretore statuirà in esito al rifacimento della procedura, si

giustifica di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le

ripetibili (analogamente: DTF 139 III 351 consid. 6). La cauzione di fr. 1500.– che l'appellante è

stato chiamato a depositare il 7 maggio 2019 in garanzia delle spese ripetibili

presunte in caso di soccombenza è liberata in

favore di lui dopo il passaggio in giudicato dell'attuale sentenza.

11.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non

raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza

impugnata è annullata e gli

atti sono rinviati al Pretore perché riprenda il procedimento nel senso dei

considerandi e statuisca di nuovo.

2. Le

spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. La cauzione processuale di

fr. 1500.– depositata da AP 1 il 16 maggio 2019 in ottemperanza alla decisione

emessa il 7 maggio 2019 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello è restituita

al deponente dopo il passaggio in giudicato dell'attua­le sentenza.

4. Notificazione:

.

Comunicazione:

– Ufficio del registro

fondiario del Distretto di Lugano;

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).