11.2019.22
Proprietà per piani: contributi per spese comuni e iscrizione definitiva di ipoteca legale
24 dicembre 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.22
Lugano,
24 dicembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella
causa SE.2018.237 (proprietà per
piani: contributi per spese comuni e iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
3, promossa con petizione del 5 luglio 2018 dalla
Comunione
dei comproprietari
del
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 N (Bahamas)
(ora
patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello dell'8 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 9 gennaio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è titolare di due proprietà per piani: la n.
1968, pari a 20/1000 della particella n. 457
RFD di __________ sezione di __________ (“AO 1”), con diritto esclusivo sull'appartamento
n. 7, e la proprietà per piani n. 1923, pari a 2/1000 della medesima particella, con diritto esclusivo
sull'autorimessa “HH”. Il 2 marzo 2018 la Comunione dei comproprietari ha
convenuto lo stesso AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,
per ottenere – già in via cautelare e senza contraddittorio – l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale collettiva sulle sue proprietà per piani di
fr. 12 682.95,
corrispondenti ai contributi condominiali
arretrati degli anni 2013, 2014 e 2015.
B. Con decreto cautelare del 5 marzo
2018, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione
richiesta e ha assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per presentare
osservazioni scritte, con
la comminatoria che, decorso infruttuoso il termine, la decisione sarebbe stata
emessa sulla base degli atti. Egli ha invitato il convenuto inoltre, residente
a M__________, a designare entro 20 giorni un recapito in Svizzera ove
notificare gli atti processuali, avvertendolo che qualora il termine fosse
scaduto senza esito le notifiche sarebbero avvenute per via edittale. Il giudizio sulle spese e le ripetibili è
stato rinviato al merito. L'istanza della Comunione dei comproprietari, il
decreto cautelare e l'invito a presentare osservazioni sono stati intimati al
convenuto, a M__________, per rogatoria (inc. CA.2018.85). L'8 maggio 2018 la Direction
de la Sûreté Publique del Principato di Monaco ha comunicato che la commissione rogatoria non poteva
essere eseguita perché il convenuto, pur abitando all'indirizzo indicato, non era
reperibile e nemmeno rispondeva alle convocazioni della polizia giudiziaria.
C. Statuendo con sentenza dell'11 giugno 2018, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha
confermato fino a concorrenza di fr. 8144.32 l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio il 3 novembre 2016 e ha impartito all'istante un termine
di 30 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse
decorso infruttuoso l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. La
tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese sono state poste a carico della
Comunione dei comproprietari del AO 1”, riservata una diversa ripartizione in seguito alla
causa di merito. Non sono state assegnate ripetibili. Anche tale
decisione è stata intimata al
convenuto, a M__________, per rogatoria (inc. SO.2018.1095). Il 28 agosto 2018
la Direction de la Sûreté Publique del Principato di Monaco ha comunicato una volta ancora che la commissione
rogatoria non poteva essere eseguita perché il convenuto, pur abitando
all'indirizzo indicato, non era reperibile e nemmeno rispondeva alle
convocazioni della polizia giudiziaria.
D. Il 5 luglio 2018 la Comunione dei comproprietari del AO 1ˮ si è rivolta al medesimo Pretore, chiedendo di condannare AP 1 a
versarle fr. 12 682.95 oltre interessi di fr. 1918.18 e di ordinare l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria. Il Pretore ha
assegnato al convenuto il 6 luglio 2018 un termine di 20 giorni per presentare
osservazioni scritte e ha citato le parti al dibattimento del 24 ottobre 2018.
Gli atti sono stati intimati
al convenuto, a M__________, per rogatoria (inc. SO.2018.1095). L'8 ottobre 2018 la Direction de la Sûreté Publique del Principato
di Monaco ha comunicato una volta di più che la
commissione rogatoria non poteva essere eseguita perché il convenuto, pur
abitando all'indirizzo indicato, non era reperibile e nemmeno rispondeva alle
convocazioni della polizia giudiziaria. Al dibattimento del 24 ottobre 2018 è
comparsa così la sola parte attrice, la quale ha confermato le proprie domande.
Non si sono tenuti altri atti processuali.
E. Con sentenza non motivata del 26 ottobre 2018 il Pretore ha
accolto la petizione e condannato AP 1 a versare alla Comunione dei
comproprietari del AO 1 la somma di fr. 14 601.75
oltre interessi al 10% su fr. 12 682.95
dal 1° gennaio 2016. Contestualmente egli ha invitato l'ufficiale del registro
fondiario a iscrivere in via definitiva l'ipoteca legale annotata per fr. 8144.32 in via provvisoria. Le spese processuali, con una tassa di giustizia
di fr. 700.– (fr. 1300.–
ove fosse stata chiesta la motivazione della sentenza) e le spese di fr. 350.–
per
l'iscrizione provvisoria, sono state poste
a carico del convenuto. La decisione è stata notificata a AP 1 il __________
2018, nelle vie edittali, sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il 7 novembre 2018, rappresentato da un legale, AP 1
ha chiesto al Pretore la motivazione scritta della sentenza, che è stata
notificata al suo patrocinatore il 9 gennaio 2019.
F. Contro la sentenza motivata
CO 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 febbraio 2019, concludendo
perché il giudizio in questione sia dichiarato nullo o sia annullato, la
petizione della Comunione dei comproprietari del AO 1 sia respinta e
l'ufficiale del registro fondiario sia invitato a cancellare l'ipoteca legale decretata
dal Pretore in via provvisoria. Invitata a formulare osservazioni, il 28 marzo
2019 la Comunione dei comproprietari del IS 1 ha proposto di respingere l'appello,
subordinatamente di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al
Pretore per nuovo giudizio. Essa ha chiesto inoltre il 15 aprile 2019 di
condannare l'appellante a depositare una cauzione di fr. 1500.– a copertura
delle spese ripetibili in caso di soccombenza. CO 1 si è opposto alla domanda. Con decisione del 7 maggio 2019 questa
Camera ha obbligato l'appellante a prestare una cauzione di fr. 1500.– in garanzia delle
spese ripetibili presunte in caso di soccombenza. Le spese di fr. 500.– sono
state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla Comunione dei
comproprietari del AO 1 fr. 800.– per ripetibili. La cauzione è stata versata
il 16 maggio 2019 (inc. 11.2019.53).
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
raggiungesse almeno fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si
consideri l'ammontare della somma tuttora pretesa dall'attrice (fr. 14 601.75).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione motivata è stata
recapitata al patrocinatore del convenuto il 10 gennaio 2019. Introdotto l'8 febbraio
2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nell'appello il
convenuto si duole di non avere mai ricevuto alcun atto processuale, né per
quanto riguarda l'iscrizione provvisoria (inc. SO.2018.1095) né per quanto
riguarda l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e la condanna al
versamento di contributi condominiali arretrati, risiedendo egli fin dal 2017 a
N__________. Secondo l'appellante, inoltre, la notifica della petizione a M__________
con l'invito a presentare una risposta scritta entro 20 giorni è avvenuta in modo
irrito, lo scambio di note del 24 agosto/28
settembre 1961 che regola la notificazione degli atti giudiziali ed
extragiudiziali in materia civile e commerciale fra la
Svizzera e il Principato di Monaco (RS
0.274.185
) prevedendo solo notificazioni eseguite per il tramite
dell'Ufficio federale di giustizia. Egli ricorda poi che, applicandosi nella
fattispecie la Convenzione
dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti
giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre
1965.
(RS 0.274.131), se un atto è trasmesso all'estero per rogatoria e il
convenuto non compare in tribunale, il giudice è tenuto a soprassedere alla
decisione finché non abbia la prova che l'atto sia stato notificato o
comunicato. Infine, a suo avviso, la notificazione della sentenza non motivata nelle
vie edittali ha violato nella fattispecie l'art. 141 CPC, poiché una
pubblicazione sul Foglio ufficiale può avvenire solo se l'indirizzo del
destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli
ricerche oppure quando la notifica sia impossibile.
3.
Per
quanto riguarda anzitutto il domicilio del convenuto, l'appellante pretende di
abitare a N__________ dal 2017, ma a tal fine esibisce unicamente un
permesso di soggiorno alle Bahamas valido dal 28 settembre 2017 al 28 settembre
2018.
(doc. 3). La Direction de la Sûreté Publique del Principato
di Monaco ha confermato da parte sua l'8 ottobre
2018, quando ha comunicato al Pretore di non poter notificare la petizione e
l'invito a formulare la risposta scritta, che “l'intéressé habite toujours à
l'adresse indiquée, mais il n'a pas pu être touché à son domicile et il n'a pas
déféré aux convocations motivées qui lui ont été adressées”. Ciò premesso, la dimora
dell'appellante a N__________ non appare una residenza abituale. Sta di fatto
che, come si vedrà in seguito, l'appello si prospetta destinato a buon fine
anche continuando a ritenere AP 1 domiciliato a M__________. Sulla questione
non giova dunque attardarsi.
4.
In materia di commissioni rogatorie la Svizzera e il Principato di Monaco hanno siglato
il 24 agosto e
28.
settembre 1961 uno “scambio di
note concernente il
regolamento delle questioni relative alla notificazione degli atti giudiziali
ed extragiudiziali
in materia civile e commerciale” (RS 0.274.185.671). Tale accordo prevede al n. 1, in effetti, che “la notificazione di atti giudiziali ed
extragiudiziali in materia civile e commerciale
spediti dalle autorità di uno dei due Paesi e destinati a persone residenti sul
territorio dell'altro è richiesta, da una parte, alla Direzione dei Servizi
giudiziari del Principato di Monaco
dall'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e
polizia [ora: Ufficio federale di giustizia] e, dall'altra, all'Ufficio
federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia [ora:
Ufficio federale di giustizia] dalla Direzione dei Servizi giudiziari del Principato
di Monaco”.
5.
Successivamente
tanto la Svizzera quanto il Principato di Monaco hanno ratificato la Convenzione
dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti
giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15
novembre 1965 (RS 0.274.131). Tale trattato prevede che “l'Autorità o l'ufficiale ministeriale competente in
base alle leggi dello Stato di origine” trasmette la commissione rogatoria all'Autorità
centrale dello Stato richiesto (art. 2 a 7). Competente per chiedere l'esecuzione
di commissioni rogatorie è, in Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia
e polizia, Ufficio federale di giustizia, che è anche l'Autorità centrale svizzera abilitata a
ricevere le commissioni rogatorie estere. E il Dipartimento federale di
giustizia e polizia ha delegato il compito alle autorità centrali cantonali. Autorità centrale è, nel Cantone Ticino
il Tribunale d'appello (‹https://www.rhf.admin.
ch/rhf/it/home/zivilrecht/behoerden/zentralbehoerden.html›; analoga delega
vige per quanto riguarda la Convenzione dell'Aia sull'assunzione all'estero
delle prove in materia civile o commerciale, del 18 marzo 1970: RtiD II-2007
pag. 655 in alto). Sotto questo profilo la Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione
all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o
commerciale, del 15 novembre 1965, è in consonanza con il citato scambio
di note fra la Svizzera e il Principato di Monaco concernente
il regolamento delle questioni relative alla notificazione degli atti
giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.
6.
In
concreto il Pretore ha correttamente seguito per la rogatoria la via ordinaria
prevista dalla Convenzione dell'Aia
relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti
giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15
novembre 1965 (le vie alternative dell'art. 10 sono estranee alla fattispecie).
Egli ha trasmesso perciò la petizione e l'invito a formulare osservazioni
scritte con richiesta di assistenza giudiziaria in materia civile al Tribunale
d'appello per mezzo del formulario “domanda
giusta CLA65” (art. 3 della Convenzione). Autorità centrale cantonale, il
Tribunale d'appello ha fatto seguire la richiesta all'Autorità centrale del Principato
di Monaco. Contrariamente a quanto asserisce il convenuto, pertanto, il primo
giudice non ha “proceduto direttamente alla spedizione” dei documenti. La
richiesta di commissione rogatoria è stata inoltrata in modo corretto.
7.
Il problema è che,
per quanto correttamente richiesta, la rogatoria non è stata eseguita. Come si
è visto, l'8 ottobre 2018 la Direction de la Sûreté Publique del Principato di Monaco ha
comunicato che alla notificazione non poteva essere dato seguito perché il
convenuto, pur abitando all'indirizzo indicato, non era reperibile e nemmeno
rispondeva alle convocazioni della polizia giudiziaria. Di conseguenza AP 1 non
ha ricevuto né la petizione presentata dalla Comunione dei comproprietari del AO
1.
né l'invito del Pretore a presentare
osservazioni scritte. In simili circostanze il Pretore avrebbe dovuto
interpellare l'attrice per sapere se il luogo di dimora del destinatario non
potesse “essere individuato nemmeno con le debite, ragionevoli ricerche” (art.
141.
cpv. 1 lett. a CPC). Si fosse individuato il luogo di dimora, sarebbe
occorso rifare la rogatoria (le Bahamas hanno ratificato a loro volta la Convenzione
dell'Aia relativa alla notificazione
e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in
materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965). Fosse risultato
ignoto il luogo di dimora oppure si fosse rivelata impossibile o
straordinariamente difficile la rogatoria, invece, il Pretore avrebbe dovuto notificare
la petizione e l'invito a presentare
osservazioni scritte disponendo la pubblicazione nelle vie edittali (art.
141.
cpv. 1 lett. b CPC).
8.
Nel caso specifico
non è avvenuto nulla di quanto precede. Per quanto la Direction de la
Sûreté Publique del Principato
di Monaco avesse comunicato che la rogatoria non
poteva essere eseguita, il Pretore non ha intrapreso alcunché. Ha tenuto ugualmente
il dibattimento del 24 ottobre 2018 alla sola presenza dell'attrice (senza
verificare la regolare citazione del convenuto) e due giorni dopo ha emanato la
sentenza. Se non che, così procedendo, egli ha impedito al convenuto di
difendersi, precludendogli il diritto d'essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC). E
una violazione del diritto d'essere sentito comporta per principio l'annullamento
della sentenza impugnata, indipendentemente dalla fondatezza della decisione
nel merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 140 I 75 consid. 9.3 in fine con
richiami).
Certo,
una singola violazione del diritto d'essere
sentito può ritenersi sanata – a determinate condizioni – se l'interessato ha
potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità di ricorso provvista di
piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii; analogamente:
Sutter-Somm/Chevalier in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 53). Nella fattispecie non si tratta però di
sanare una singola disattenzione del diritto d'essere sentito. Si tratta di
riprendere l'intero processo di prima sede sin dalla notifica della petizione.
E questa Camera non può sostituirsi al giudice naturale, sottraendo alle parti
un grado di giurisdizione. Nelle circostanze descritte non rimane quindi che
annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore perché notifichi
nuovamente al convenuto la petizione con l'invito a formulare osservazioni
scritte, riprendendo la trattazione del procedimento.
9.
L'appellante soggiunge che il suo diritto di essere sentito
è stato violato anche nella precedente procedura volta all'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale (inc. SO.2018.1095). Non a torto. Nemmeno
l'istanza presentata il 2 marzo 2018 dalla Comunione dei comproprietari del AO
1” per ottenere
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva, in
effetti, è stata notificata a AP 1, la rogatoria estera non essendo stata
eseguita (sopra, lett. B). E identica sorte ha seguito la sentenza con cui il
Pretore ha confermato l'iscrizione provvisoria l'11 giugno 2018, cui ha fatto
seguito un'identica comunicazione della Direction
de la Sûreté Publique del Principato di Monaco (sopra, lett. C). Né il Pretore ha poi provveduto, pur avendola
comminata, a una notificazione nelle vie edittali.
Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di
ricordare che una sentenza non esiste fintanto che non è ufficialmente
notificata alle parti (DTF 122 I 99 consid. bb). In mancanza di notifica
ufficiale, una decisione non esplica alcun effetto nei confronti del destinatario
(DTF 122 I 100, confermata in DTF 129 I 364) e, se è emanata, va considerata
nulla (DTF 129 I 364 consid. 2.2). Tale nullità può essere eccepita dall'interessato
in ogni tempo, finanche in sede esecutiva (DTF 129 I 363 consid. 2 in
principio). Ciò sembra effettivamente essere il caso in concreto. AP 1 si è
visto invero precludere la possibilità di partecipare già al procedimento
culminato nella sentenza dell'11 giugno 2018
con cui il Pretore ha confermato fino a
concorrenza di fr. 8144.32 l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
decretata senza contraddittorio il 3 novembre 2016 e
ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per promuovere la causa volta
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Sta di fatto che nell'appello egli
non chiede di dichiarare nulla tale decisione. Si limita a postulare la riforma
della successiva sentenza con cui il Pretore lo ha condannato a
versare alla Comunione dei comproprietari la somma di fr. 14 601.75 oltre interessi e ha invitato
l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere in via definitiva l'ipoteca legale annotata per fr. 8144.32
in via provvisoria. Questa Camera non può dunque sospingersi oltre tale
richiesta di giudizio.
10.
Le
spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti al Pretore per nuovo giudizio, ma non la riforma della sentenza
postulata nel merito. L'attrice propone da parte sua di respingere l'appello,
ma in subordine prospetta essa medesima il rinvio degli atti al Pretore per la
ripetizione della procedura. Tenuto conto di ciò e non essendo possibile
prevedere come il Pretore statuirà in esito al rifacimento della procedura, si
giustifica di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le
ripetibili (analogamente: DTF 139 III 351 consid. 6). La cauzione di fr. 1500.– che l'appellante è
stato chiamato a depositare il 7 maggio 2019 in garanzia delle spese ripetibili
presunte in caso di soccombenza è liberata in
favore di lui dopo il passaggio in giudicato dell'attuale sentenza.
11.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza
impugnata è annullata e gli
atti sono rinviati al Pretore perché riprenda il procedimento nel senso dei
considerandi e statuisca di nuovo.
2. Le
spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. La cauzione processuale di
fr. 1500.– depositata da AP 1 il 16 maggio 2019 in ottemperanza alla decisione
emessa il 7 maggio 2019 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello è restituita
al deponente dopo il passaggio in giudicato dell'attuale sentenza.
4. Notificazione:
–
–
.
Comunicazione:
– Ufficio del registro
fondiario del Distretto di Lugano;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).