11.2019.24
Divorzio su azione di un coniuge: contributo alimentare per il figlio oltre la maggiore età
4 maggio 2020Italiano21 min
al 2008, dedicandosi per il resto al governo della casa e alla cura della famiglia.
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.24
11.2019.25
Lugano
4 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2015.70
(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 25 settembre 2015
da
AO 1
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 13 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore l'11 gennaio 2019 (inc. 11.2019.24) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.25);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP
1 (1961), cittadino olandese, e AO 1 (1969) si sono sposati a __________ l'8
aprile 1994, adottando il 21 maggio 1997 la separazione dei beni. Dal
matrimonio sono nati K__________ (il 7 giugno 1994) e I__________ (il 10 aprile
2001). Fisioterapista, il marito è titolare di uno studio proprio a __________.
La moglie, casalinga, ha collaborato parzialmente nello studio del marito fino
al 2008, dedicandosi per il resto al governo della casa e alla cura della famiglia.
I coniugi vivono separati dal marzo del 2013, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi temporaneamente nel suo studio di __________.
B. Il 25 settembre 2015 AO
1 ha promosso azione di divorzio dinanzi al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna per ottenere – previo conferimento del gratuito
patrocinio – l'affidamento della figlia I__________ con esercizio esclusivo
dell'autorità parentale, un contributo alimentare per sé di fr. 1500.– mensili indicizzati
vita natural durante, uno per la figlia di fr. 2000.– mensili (assegni
familiari non compresi), un'indennità indeterminata sulla base dell'art. 165
CC, un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni e la
suddivisione a metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito in costanza
di matrimonio. All'udienza di conciliazione del 30 novembre 2015 AO 1 ha
aderito al principio del divorzio, ma non alle altre conseguenze accessorie, di
modo che il Pretore ha assegnato alla moglie un termine fino al
1° febbraio 2016, prorogato più volte, per motivare la petizione.
C. All'udienza del 29
febbraio 2016, indetta “per incombenti”, il Pretore ha proposto una convenzione
sugli effetti del divorzio che il marito non ha accettato. Invitata a munirsi
di un patrocinatore, il 17 ottobre 2016 AP 1 ha presentato così, con l'assistenza
di una legale, una petizione motivata in cui ha ribadito sostanzialmente le proprie
domande, salvo ridurre a fr. 1782.– mensili il contributo alimentare preteso
per la figlia. Il 30 dicembre 2016 il Pretore ha ammesso le parti al beneficio
del gratuito patrocinio.
D. Con decreto cautelare
di quello stesso 30 dicembre 2016 il Pretore ha fissato, pendente causa, in fr.
1500.– mensili il contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2016,
sopprimendolo dopo il 30 giugno 2017, e in fr. 1785.– mensili il contributo
alimentare per I__________ dal 1° gennaio 2016, da aumentare a fr. 2088.– mensili
dopo il 30 giugno 2017, assegni familiari compresi (inc. CA.2016.3). Un
appello presentato dal convenuto il 16 gennaio 2017 contro tale decreto è stato
dichiarato irricevibile da questa Camera il 23 luglio 2018 (inc. 11.2017.8).
E. Nel frattempo, nella
sua risposta di merito del 3 maggio 2017
AP 1 ha chiesto di
lasciare l'autorità parentale congiunta sulla figlia, ha accettato l'affidamento
di quest'ultima alla madre, riservato il suo diritto di visita, e ha offerto un
contributo alimentare di fr. 486.–
mensili per I__________, opponendosi a tutte le altre conclusioni della
moglie. L'attrice ha replicato il 6 giugno 2017, mantenendo il suo punto
di vista. Il convenuto non ha duplicato. Una domanda di ricusazione presentata
il 26 luglio e il 21 agosto 2017 da AO 1 nei confronti del Pretore è
stata respinta con decisione 9 ottobre 2017 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc. SO.2017.660/661).
Revocato il 5 febbraio 2018 il mandato al suo nuovo patrocinatore, l'attrice
non ha più preso parte alla procedura. Alle prime arringhe del 28 agosto
2018 il marito, solo comparso, ha notificato prove. L'istruttoria, nel corso
della quale non è stato possibile sentire la figlia I__________ che non si è
presentata al “Consultorio coppia e famiglia”, è stata chiusa il 31 ottobre
2018. Alle arringhe finali del 30 novembre 2018 il convenuto, unico comparso,
ha reiterato le proprie domande.
F. Statuendo con
sentenza dell'11 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha
accertato che non sussistono rapporti patrimoniali da regolare, ogni coniuge rimanendo
proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati, oltre che responsabile
dei debiti da lui contratti o facenti capo a lui. Egli ha constatato inoltre
che non sussistono averi previdenziali da suddividere, ha escluso contributi alimentari tra i coniugi, ha affidato
la figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, senza
stabilire un diritto di visita paterno, e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 983.– mensili per
I__________ fino al 30 giugno 2021, assegni familiari compresi. Le spese processuali di fr. 900.– sono state poste per due terzi a carico dell'attrice e per
il resto a carico del convenuto, cui l'attrice è stata tenuta a rifondere fr.
2000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 febbraio
2019 in cui chiede – previa concessione del gratuito patrocinio – di riformare
il giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare per la
figlia a fr. 486.– mensili (assegni familiari compresi) non oltre il 30 aprile
2019. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Il 20
febbraio 2019 questa Camera ha dichiarato irricevibile un appello
(“opposizione”) presentato dall'attrice il 24 gennaio 2019 contro la medesima
sentenza (inc. 11.2019.14).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio
sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove
appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare per la figlia rimasto
conteso davanti al Pretore. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impu-gnata è pervenuta al
patrocinatore del convenuto il 14 gennaio 2019. Introdotto il 13 febbraio 2019 (timbro
postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1
acclude documentazione riguardante un suo annuncio all'Ufficio regionale
collocamento di Locarno dal 13 settembre al 15 ottobre 2018 e ricerche d'impiego
eseguite in quel periodo. Si tratta di documenti che erano già disponibili alla
chiusura dell'istruttoria e che il convenuto avrebbe potuto esibire al Pretore.
La lite verte tuttavia sul
contributo alimentare per la figlia, sicché nuovi mezzi di prova sono sempre ammissibili,
senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III
349). I nuovi documenti vanno dunque considerati d'ufficio nella misura in cui
appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
Successiva
alla sentenza impugnata, e quindi proponibile in appello, è anche la
documentazione trasmessa da AO 1 il 25 febbraio 2020 riguardo all'aggiornamento
del suo atto di origine e a due richieste di rettifica della sentenza del
Pretore per ottenere lo sblocco di un conto intestato a AP 1 e la
liberazione di due cauzioni. Comunque
sia, simili mezzi di prova non sono suscettibili di influire sull'esito
del giudizio.
3.
In tutte le questioni di
carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale o il genitore
affidatario in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess
von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620) è legittimato a esercitare in
proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti personalmente
(DTF 136 III 365; nel medesimo senso I CCA sentenza inc. 11.2015.35
del 28 dicembre 2016 consid. 5a). La
prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore
affidatario continua anche dopo la maggiore età dei figli, sempre che i figli maggiorenni
approvino l'operato di lui (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). In
concreto I__________ è divenuta maggiorenne in pendenza di appello, il 10
aprile 2019. Il memoriale però non è stato notificato alla madre per
osservazioni. Non occorre così interpellare la figlia perché ratifichi l'operato
della madre dopo tale data.
4.
Litigioso rimane, in
appello, il contributo alimentare per la figlia. Tutto il resto, compreso il
principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1). Nella
decisione impugnata il Pretore ha ritenuto di non doversi scostare dal reddito
ipotetico di fr. 4900.– mensili imputato a AP 1 in sede cautelare per un'attività
dipendente come fisioterapista e naturopata, il convenuto non avendo dato prova
di essersi attivato con zelo per trovare un impiego. Considerato il fabbisogno
minimo di fr. 2314.– mensili invocato dal convenuto medesimo, egli ha accertato così che quest'ultimo ha un margine disponibile
di fr. 2586.– mensili (sentenza impugnata, pag. 12).
Il Pretore ha poi definito il fabbisogno in denaro
di I__________ in fr. 1575.– mensili sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, applicando la tabella dell'edizione 2018
e adattando il costo dell'alloggio alla spesa effettiva. Dedotta la rendita
completiva di fr. 592.– mensili che la madre percepisce per la figlia dall'Assicurazione per l'invalidità, egli
ha calcolato un ammanco di fr. 983.– mensili sul fabbisogno in denaro della ragazza.
Per il resto, il Pretore ha appurato che I__________ frequenta il secondo anno
di apprendistato quale impiegata di commercio a __________ e proseguirà la
formazione seguendo un anno di stage, dal giugno 2020 al giugno 2021, durante
il quale percepirà uno stipendio. Ed egli non ha trascurato che, dato il
bilancio familiare deficitario della famiglia, I__________ sarà tenuta a
partecipare al proprio sostentamento con un terzo del proprio guadagno. Sta di
fatto – egli ha proseguito – che un contratto di stage ancora non è stato
stipulato e non è dunque possibile, per il momento, pronosticare il reddito che
la ragazza conseguirà né, tanto meno, prevedere già ora una riduzione del contributo
alimentare. Considerato il rifiuto di collaborare della ragazza, il Pretore ha reputato
nondimeno che l'ottenimento del diploma di apprendista di commercio, nell'estate
del 2021, costituirà una “formazione appropriata” (nel senso dell'art. 277
cpv. 2 CC) oltre la quale il padre non sarà più tenuto a mantenere la figlia. Di
conseguenza egli ha condannato AP 1 a versare un
contributo alimentare per I__________ di fr. 983.– mensili fino al 30
giugno 2021, assegni familiari compresi (sentenza impugnata, pag. 12 seg.).
5.
L'appellante
contesta anzitutto il reddito ipotetico che gli ha imputato il Pretore, facendo
valere ch'egli non ha ridotto unilateralmente le proprie entrate e che egli non
è in grado di guadagnare più di fr. 2800.– mensili. A dimostrazione della
buona volontà messa in atto per conseguire maggiori entrate egli sottolinea di
essersi iscritto nel 2018 ai ruoli dell'Ufficio regionale di collocamento di __________,
ma di avere dovuto presto rinunciarvi poiché l'iscrizione gli impediva di esercitare
un'attività in proprio, mentre il suo statuto di indipendente gli preclude il
diritto a indennità di disoccupazione. Già per questo motivo, egli prosegue, il
contri-buto alimentare per la figlia va ridotto a fr. 486.– mensili.
a) In materia
di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito
effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se questi ha l'effettiva e
ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato
il reddito ipotetico.
Un reddito ipotetico non
va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata del
soggetto (DTF 143 III 235 consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109
consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,
II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente: I CCA,
sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020, consid. 4d). Un'eccezione ricorre
qualora l'interessato abbia ridotto deliberatamente i propri introiti per
recare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare, nel qual caso egli
può vedersi imputare il guadagno cui ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III
237.
in alto).
b) Nella
misura in cui ribadisce di non avere ridotto unilateralmente le proprie
entrate, l'appellante dimentica quanto ha rilevato la Camera il 12 giugno 2018
allorché ha statuito sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel suo appello
del 16 gennaio 2017 contro un decreto cautelare (“sentenza”) emesso dal Pretore
il 30 dicembre 2016 (inc. 11.2017.9). In quell'occasione si è rammentato al
convenuto che l'esigenza di provvedere debitamente alla famiglia prevale sulle
modalità di esercizio di una professione. Un lavoratore in proprio che, pur
dimostrando buona volontà, non riesce a sostentare moglie e figli, può dunque essere
tenuto a intraprendere un'attività dipendente o finanche, in caso di necessità,
a cambiare professione (consid. 6). Su questo tema non giova dunque ripetersi.
c) Quanto
all'impossibilità di conseguire il reddito ipotetico di fr. 4900.– mensili stimato dal Pretore, l'appellante
pretende che i documenti relativi al suo annuncio all'Ufficio regionale di
collocamento ne siano la prova. In realtà la doglianza manca di fondamento.
Dalla documentazione allegata all'appello si evince soltanto che il convenuto
ha compiuto alcune ricerche di lavoro sull'arco di un mese (tra il settembre e
l'ottobre del 2018), oltre a due ricerche il 7 marzo e il 28 giugno 2018 (di
cui non v'è traccia agli atti). Contrariamente a quanto egli crede, ciò è
lungi dal dimostrare che la possibilità di guadagno prospettatagli in sede
cautelare non fosse realizzabile. Certo, l'appellante sostiene di aver dovuto togliersi
dai ruoli dell'Ufficio di collocamento perché la sua situazione di indipendente
gli precludeva il diritto a indennità di disoccupazione e gli impediva di
cercare un impiego a causa di un “conflitto d'interessi” (doc. B di appello). Se
non che, dopo il decreto cautelare del 30 dicembre 2016 nel quale il Pretore
gli
ascriveva un reddito potenziale di fr. 4900.– mensili
(inc. CA.2016.3), egli avrebbe dovuto attivarsi con ben altra
sollecitudine per cercare un lavoro dipendente a tempo pieno e liquidare la sua
improduttiva attività indipendente. Sugli sforzi intrapresi per reperire un
impiego siffatto prima dell'annuncio ai ruoli dell'Ufficio regionale di
collocamento, nel settembre del 2018, egli non spende però una parola. Onde
l'inconsistenza dell'appello.
6.
L'appellante sostiene inoltre che il contributo alimentare poteva
essere fissato, al massimo, fino alla maggiore età della figlia (10 aprile
2019). Egli ricorda che il contributo di mantenimento per un figlio maggiorenne
può essere ridotto o finanche soppresso in caso di rottura dei rapporti
personali con il debitore alimentare se ciò avviene senza colpa esclusiva di
quest'ultimo. Ciò posto, il convenuto fa valere che dal 2016 la figlia rifiuta
ogni contatto con lui (e con le autorità, non essendosi nemmeno presentata al
“Consultorio coppia e famiglia” per essere sentita), nonostante
egli “si sia sempre prodigato per potersi occupare” di lei. In condizioni del
genere egli esclude che si possa imporgli un obbligo di mantenimento dopo la
maggiore età di I__________.
a) Nella misura in cui afferma che il Pretore avrebbe dovuto
rifiutare un contributo alimentare alla figlia maggiorenne perché quest'ultima
respinge ogni relazione personale con lui, l'appellante perde di vista che al
momento in cui il Pretore ha statuito la figlia era ancora minorenne. La
giurisprudenza da lui invocata (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti) non
era dunque ancora applicabile. Il periodo decisivo per valutare il
comportamento di un figlio che chiede un contributo alimentare (anche) dopo la
maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC) è quello che segue il compimento dei 18 anni.
Se, divenuto maggiorenne, il figlio persiste in un atteggiamento di chiusura
verso il genitore, sebbene questi si comporti correttamente nei suoi confronti,
tale contegno inflessibile può essergli imputato a colpa (Meier/Stettler, Doit de la filiation, 6ª
edizione, pag. 1048 nota 3736 e pag. 1051 n. 1613; Aeschlimann/ Schweighauser in: FamKomm Scheidung,
vol. I, 3ª edizione, n. 68 delle osservazioni generali agli art. 276–293
CC). Nella fattispecie tuttavia il Pretore non poteva ancora valutare un
comportamento futuro.
b) Per quanto
riguarda il comportamento della figlia dopo il 10 aprile 2019, tutto si
ignora sugli eventuali tentativi messi in atto dal padre per riallacciare un
rapporto con lei dopo i 18 anni e sul comportamento della ragazza dopo di
allora. Poco o nulla è dato di sapere inoltre sulle cause che hanno condotto a
tale stato di cose. È possibile che il convenuto non abbia responsabilità. Sta
di fatto che – come ha accertato il Pretore – I__________ ha “sofferto
particolarmente la situazione familiare” e ha identificato “nel padre la causa
del suo malessere e grida a gran voce la sua necessità di essere lasciata in
pace” (sentenza impugnata, pag. 11, consid. 7). Ciò non basta per accertare se la mancanza di rapporti personali si ricolleghi alla sola – o
preponderante – condotta della figlia (RtiD I-2015
pag. 883 n. 14c con numerosi richiami). Senza scordare che,
dovendosi valutare il comportamento – sia pure oggettivamente
riprovevole – di un figlio nei confronti di uno o di entrambi i genitori
divorziati, la giurisprudenza impone particolare riserbo per tenere conto
delle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle
tensioni che ne possono essere scaturite. Le condizioni cambiano progressivamente
con il passare del tempo. Più il figlio lascia alle spalle la maggiore età, in
effetti, più si può esigere da lui che acquisisca distacco dal passato (DTF
129.
III 378 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2015 del
29.
maggio 2015, consid. 3.2 in: FamPra.ch 2015 pag. 997; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 5a e 5c).
Nel caso in esame, come detto, non figurano agli atti elementi che consentano
di apprezzare con cognizione di causa il comportamento della figlia dopo la
maggiore età. Anche in proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
7.
Nell'eventualità in
cui il contributo alimentare per la figlia non fosse limitato al raggiungimento
della maggiore età, l'appellante insta perché esso sia limitato al 30 giugno
2020.
A quel momento – egli adduce – I__________ terminerà la sua “formazione appropriata”
(nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC) con il conseguimento dell'attestato federale
di capacità di impiegata di commercio, ciò che le permetterà di sovvenire da sé
al proprio mantenimento. A mente del convenuto, l'anno di stage al termine del
triennio scolastico serve solo per ottenere un diploma aggiuntivo (la maturità
professionale) ed esula dalla “formazione appropriata” che la figlia ha diritto
di vedersi finanziare. A suo parere, inoltre, non si giustifica di imporgli
contributi alimentari dopo il 30 giugno 2020, poiché durante l'anno di stage la
figlia percepirà uno stipendio consono alla propria formazione, mentre il fatto
che oggi non si conosca ancora l'entità di quello stipendio non è un motivo per
obbligarlo a mantenere la ragazza durante un ulteriore anno. Spetterà se mai alla
figlia – epiloga l'appellante – rivolgersi al giudice per farsi riconoscere un
adeguato contributo di mantenimento se quel reddito non bastasse per il proprio
sostentamento, anche se ciò appare poco probabile alla luce dei salari minimi (fr. 3440.– mensili) applicabili, per esempio, agli impiegati
di commercio negli studi legali e nelle fiduciarie.
a) Secondo
giurisprudenza, i contributi alimentari per i figli vanno fissati non solo fino
alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o
professionale (DTF 139 III 404 in alto). Tale percorso non si esaurisce con il
conseguimento di un primo ciclo di formazione, anche se questo permette di
conseguire un attestato professionale di base, ma comprende l'intero curriculum
necessario al figlio per rendersi autonomo, mettendo pienamente a frutto le sue
capacità (cfr. RtiD II-2017 n. 8c pag. 783 consid. 6, I-2017 n. 5c pag. 622
consid. 6).
b) Nella
fattispecie si evince dalla dichiarazione 20 dicembre 2018 della direttrice del
Centro professionale commerciale di __________ che I__________ frequenta l'apprendistato
quale impiegata di commercio al secondo anno e ha sottoscritto con lo __________
un contratto di formazione valido
dal 29 agosto 2017 al 30 giugno 2020 per ottenere l'attestato federale di
capacità e la maturità professionale (documenti richiamati IX). La
dichiarazione precisa altresì che i primi esami si terranno nel giugno del
2020, che fino ad allora la formazione non è remunerata e che per completare
tale formazione I__________ dovrà assolvere uno stage di 52 settimane e
“superare le prove di qualificazione della parte aziendale”. La formazione
terminerà pertanto – conclude la direttrice – nell'estate de 2021, mentre per
quanto attiene allo stipendio durante il periodo di stage esso non può ancora essere
quantificato perché sarà stabilito dall'azienda con cui la ragazza siglerà il contratto.
c) Visto
quanto precede, l'obiezione secondo cui la “formazione appropriata” della
figlia terminerà nel giugno del 2020 con il conseguimento dell'attestato
federale di capacità è smentita dagli atti di causa. In virtù del curriculum
intrapreso (attestato di capacità federale e maturità professionale) la
formazione terminerà so). Neppure l'appellante asserisce tuttavia che l'orientamento intrapreso da I__________
non sia consono alle attitudini e alle inclinazioni di lei o che la figlia abbia dimostrato scarsa
attitudine alla formazione. Sotto questo profilo il percorso professionale
adempie perciò i requisiti dell'art. 277 cpv. 2 CC.
d) Che
I__________ percepirà uno stipendio durante l'anno di stage è pacifico. Né fa
dubbio, per quanto ha accertato – senza contestazione – il primo giudice, che a
quel momento essa potrà essere tenuta a devolvere un terzo del proprio guadagno
al suo sostentamento (cfr. RtiD I-2017 n. 5c pag. 622 consid. 7 con richiami). Contrariamente
all'opinione dell'appellante, tuttavia, ciò non giustifica di sopprimere sin d'ora
il contributo alimentare, obbligando la figlia ad agire in giudizio successivamente
qualora il suo reddito non bastasse. Intanto il salario prospettato dall'appellante
(fr. 3440.– mensili) è irrealistico
perché condizionato al conseguimento dell'attestato federale di capacità che a
quel momento I__________ non avrà ancora (sopra, consid. b). Inoltre il
convenuto trascura che la possibilità di fissare in una sentenza di divorzio un
contributo di mantenimento oltre la maggiore età del figlio (art. 133 cpv. 3
CC) mira proprio a evitare al figlio il peso psicologico di un'azione
giudiziaria contro un genitore (DTF 139 III 404). La soluzione prospettata dal
convenuto contravviene palesemente a tale scopo. Spetterà quindi, se mai, all'appellante
chiedere un nuovo intervento giudiziario (art. 286 cpv. 2 CC) nel caso in cui dovesse
giustificarsi una riduzione o una soppressione del contributo.
8.
Se ne conclude che,
destituito di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per
osservazioni. Circa il gratuito patrocinio postulato dall'appellante in questa
sede, tale beneficio non può entrare in linea di conto. Versasse anche il
richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio
senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da
non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economi-che
verosimilmente difficili in cui egli versa si tiene conto, ad ogni modo, riducendo
sensibilmente la tassa di giustizia.
9.
Quanto ai rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (fr. 983.– mensili fino al 30 giugno 2021). L'impugnabilità del dispositivo sul
gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per
questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2.
Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3.
La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4.
Notificazione:
–
avv. ;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).