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Decisione

11.2019.24

Divorzio su azione di un coniuge: contributo alimentare per il figlio oltre la maggiore età

4 maggio 2020Italiano21 min

al 2008, dedicandosi per il resto al governo della casa e alla cura della famiglia.

Source ti.ch

Incarti n.

11.2019.24

11.2019.25

Lugano

4 maggio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2015.70

(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con petizione del 25 settembre 2015

da

AO 1

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 13 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore l'11 gennaio 2019 (inc. 11.2019.24) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.25);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP

1 (1961), cittadino olandese, e AO 1 (1969) si sono sposati a __________ l'8

aprile 1994, adottando il 21 maggio 1997 la separazione dei beni. Dal

matrimonio sono nati K__________ (il 7 giugno 1994) e I__________ (il 10 aprile

2001). Fisioterapista, il marito è titolare di uno studio proprio a __________.

La moglie, casalinga, ha collaborato parzialmente nello studio del marito fino

al 2008, dedicandosi per il resto al governo della casa e alla cura della famiglia.

I coniugi vivono separati dal mar­zo del 2013, quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ per trasferirsi temporaneamente nel suo studio di __________.

B. Il 25 settembre 2015 AO

1 ha promosso azione di divorzio dinanzi al Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna per ottenere – previo conferimento del gratuito

patrocinio – l'affidamento della figlia I__________ con esercizio esclusivo

dell'autorità parentale, un contributo alimentare per sé di fr. 1500.– mensili indicizzati

vita natural durante, uno per la figlia di fr. 2000.– mensili (assegni

familiari non compresi), un'indennità indeterminata sulla base dell'art. 165

CC, un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni e la

suddivisione a metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito in costanza

di matrimonio. All'udienza di conciliazione del 30 novembre 2015 AO 1 ha

aderito al principio del divorzio, ma non alle altre conseguenze accessorie, di

modo che il Pretore ha assegna­to alla moglie un termine fino al

1° febbraio 2016, prorogato più volte, per motivare la petizione.

C. All'udienza del 29

febbraio 2016, indetta “per incombenti”, il Pretore ha proposto una convenzione

sugli effetti del divorzio che il marito non ha accettato. Invitata a munirsi

di un patrocinatore, il 17 ottobre 2016 AP 1 ha presentato così, con l'assistenza

di una legale, una petizione motivata in cui ha ribadito sostanzialmente le proprie

domande, salvo ridurre a fr. 1782.– mensili il contributo alimentare preteso

per la figlia. Il 30 dicembre 2016 il Pretore ha ammesso le parti al beneficio

del gratuito patrocinio.

D. Con decreto cautelare

di quello stesso 30 dicembre 2016 il Pretore ha fissato, pendente causa, in fr.

1500.– mensili il contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2016,

sopprimendolo do­po il 30 giugno 2017, e in fr. 1785.– mensili il contributo

alimentare per I__________ dal 1° gennaio 2016, da aumentare a fr. 2088.– mensili

dopo il 30 giugno 2017, assegni familiari compresi (inc. CA.2016.3). Un

appello presentato dal convenuto il 16 gennaio 2017 contro tale decreto è stato

dichiarato irricevibile da questa Camera il 23 luglio 2018 (inc. 11.2017.8).

E. Nel frattempo, nella

sua risposta di merito del 3 maggio 2017

AP 1 ha chiesto di

lasciare l'autorità parentale congiunta sulla figlia, ha accettato l'affidamento

di quest'ultima alla madre, riservato il suo diritto di visita, e ha offerto un

contributo alimentare di fr. 486.–

mensili per I__________, opponendosi a tutte le altre conclusioni della

moglie. L'attrice ha replicato il 6 giugno 2017, mantenendo il suo punto

di vista. Il convenuto non ha duplicato. Una domanda di ricusazione presentata

il 26 luglio e il 21 agosto 2017 da AO 1 nei confronti del Pretore è

stata respinta con decisione 9 ottobre 2017 dal Pretore della giurisdizione di Locar­no Città (inc. SO.2017.660/661).

Revocato il 5 febbraio 2018 il mandato al suo nuovo patrocinatore, l'attrice

non ha più preso parte alla procedura. Alle prime arringhe del 28 agosto

2018 il marito, solo comparso, ha notificato prove. L'istruttoria, nel corso

della quale non è stato possibile sentire la figlia I__________ che non si è

presentata al “Consultorio coppia e famiglia”, è stata chiusa il 31 ottobre

2018. Alle arringhe finali del 30 novembre 2018 il convenuto, unico comparso,

ha reiterato le proprie domande.

F. Statuendo con

sentenza dell'11 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha

accertato che non sussistono rapporti patrimoniali da regolare, ogni coniuge rimanendo

proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati, oltre che responsabile

dei debiti da lui contratti o facenti capo a lui. Egli ha constatato inoltre

che non sussistono averi previdenziali da suddividere, ha escluso contributi alimentari tra i coniugi, ha affidato

la figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, senza

stabilire un diritto di visita paterno, e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 983.– mensili per

I__________ fino al 30 giugno 2021, assegni familiari compresi. Le spe­se processuali di fr. 900.– sono state poste per due terzi a carico dell'attrice e per

il resto a carico del convenuto, cui l'attrice è stata tenuta a rifondere fr.

2000.– per ripetibili ridotte.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insor­to a questa Camera con un appello del 13 febbraio

2019 in cui chiede – previa concessione del gratuito patrocinio – di riformare

il giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare per la

figlia a fr. 486.– mensili (assegni familiari compresi) non oltre il 30 aprile

2019. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Il 20

febbraio 2019 questa Camera ha dichiarato irricevibile un appello

(“opposizione”) presentato dall'attrice il 24 gennaio 2019 contro la medesima

sentenza (inc. 11.2019.14).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio

sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove

appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare per la figlia rimasto

conteso davanti al Pretore. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impu-gnata è pervenuta al

patrocinatore del convenuto il 14 gennaio 2019. Introdotto il 13 febbraio 2019 (timbro

postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1

acclude documentazione riguardante un suo annuncio all'Ufficio regionale

collocamento di Locarno dal 13 settembre al 15 ottobre 2018 e ricerche d'impie­go

eseguite in quel periodo. Si tratta di documenti che erano già disponibili alla

chiusura dell'istruttoria e che il convenuto avrebbe potuto esibire al Pretore.

La lite verte tuttavia sul

contributo alimentare per la figlia, sicché nuovi mezzi di prova sono sempre ammissibili,

senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III

349). I nuovi documenti vanno dunque considerati d'ufficio nella misura in cui

appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

Successiva

alla sentenza impugnata, e quindi proponibile in appello, è anche la

documentazione trasmessa da AO 1 il 25 febbraio 2020 riguardo all'aggiornamento

del suo atto di origine e a due richieste di rettifica della sentenza del

Pretore per ottenere lo sblocco di un conto intestato a AP 1 e la

liberazione di due cauzioni. Comunque

sia, simili mezzi di prova non sono suscettibili di influire sull'esito

del giudizio.

3.

In tutte le questioni di

carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale o il genitore

affidatario in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhalts­prozess

von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620) è legittimato a esercitare in

proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti personalmente

(DTF 136 III 365; nel medesimo senso I CCA sentenza inc. 11.2015.35

del 28 dicembre 2016 consid. 5a). La

prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore

affidatario continua anche dopo la maggiore età dei figli, sempre che i figli maggiorenni

approvino l'operato di lui (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). In

concreto I__________ è divenuta maggiorenne in pendenza di appello, il 10

aprile 2019. Il memoriale però non è stato notificato alla madre per

osservazioni. Non occorre così interpellare la figlia perché ratifichi l'operato

della madre dopo tale data.

4.

Litigioso rimane, in

appello, il contributo alimentare per la figlia. Tutto il resto, compreso il

principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1). Nella

decisione impugnata il Pretore ha ritenuto di non doversi scostare dal reddito

ipotetico di fr. 4900.– mensili imputato a AP 1 in sede cautelare per un'attività

dipendente come fisioterapista e naturopata, il convenuto non avendo dato prova

di essersi attivato con zelo per trovare un impiego. Considerato il fabbisogno

minimo di fr. 2314.– mensili invocato dal convenuto medesimo, egli ha accertato così che quest'ultimo ha un margine disponibile

di fr. 2586.– mensili (sentenza impugnata, pag. 12).

Il Pretore ha poi definito il fabbisogno in denaro

di I__________ in fr. 1575.– mensili sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, applicando la tabella dell'edizione 2018

e adattando il costo dell'alloggio alla spesa effettiva. Dedotta la rendita

completiva di fr. 592.– mensili che la madre percepisce per la figlia dall'Assicurazione per l'invalidità, egli

ha calcolato un ammanco di fr. 983.– mensili sul fabbisogno in denaro della ragaz­za.

Per il resto, il Pretore ha appurato che I__________ frequenta il secondo anno

di apprendistato quale impiegata di commercio a __________ e prosegui­rà la

formazione seguendo un anno di stage, dal giugno 2020 al giugno 2021, durante

il quale percepirà uno stipendio. Ed egli non ha trascurato che, dato il

bilancio familiare deficitario della famiglia, I__________ sarà tenuta a

partecipare al proprio sostentamen­to con un terzo del proprio guadagno. Sta di

fatto – egli ha proseguito – che un contratto di stage ancora non è stato

stipulato e non è dunque possibile, per il momento, pronosticare il reddito che

la ragazza conseguirà né, tanto meno, prevedere già ora una riduzione del contributo

alimentare. Considerato il rifiuto di collaborare della ragazza, il Pretore ha reputato

nondimeno che l'ottenimen­to del diploma di apprendista di commercio, nell'esta­te

del 2021, costituirà una “formazione appropriata” (nel senso del­l'art. 277

cpv. 2 CC) oltre la quale il padre non sarà più tenuto a mantenere la figlia. Di

conseguenza egli ha condannato AP 1 a versare un

contributo alimentare per I__________ di fr. 983.– mensili fino al 30

giugno 2021, assegni familiari compresi (sentenza impugnata, pag. 12 seg.).

5.

L'appellante

contesta anzitutto il reddito ipotetico che gli ha imputato il Pretore, facendo

valere ch'egli non ha ridotto unilateralmente le proprie entrate e che egli non

è in grado di guadagnare più di fr. 2800.– mensili. A dimostrazione della

buona volontà messa in atto per conseguire maggiori entrate egli sottolinea di

essersi iscritto nel 2018 ai ruoli dell'Ufficio regionale di collocamento di __________,

ma di avere dovuto presto rinunciarvi poiché l'iscrizione gli impediva di esercitare

un'attività in proprio, mentre il suo statuto di indipendente gli preclude il

diritto a indennità di disoccupazione. Già per questo motivo, egli prosegue, il

contri-buto alimentare per la figlia va ridotto a fr. 486.– mensili.

a) In materia

di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito

effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se questi ha l'effettiva e

ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato

il reddito ipotetico.

Un reddito ipotetico non

va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata del

soggetto (DTF 143 III 235 consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109

consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,

II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemen­te: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020, consid. 4d). Un'eccezione ricorre

qualora l'interessato abbia ridotto deliberatamente i propri introiti per

recare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare, nel qual caso egli

può vedersi imputare il guadagno cui ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III

237.

in alto).

b) Nella

misura in cui ribadisce di non avere ridotto unilateralmente le proprie

entrate, l'appellante dimentica quanto ha rilevato la Camera il 12 giugno 2018

allorché ha statuito sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel suo appello

del 16 gennaio 2017 contro un decreto cautelare (“sentenza”) emesso dal Pretore

il 30 dicembre 2016 (inc. 11.2017.9). In quell'occasione si è rammentato al

convenuto che l'esigenza di provvedere debitamente alla famiglia prevale sulle

modalità di esercizio di una professione. Un lavoratore in proprio che, pur

dimostrando buona volontà, non riesce a sostentare moglie e figli, può dunque essere

tenuto a intraprendere un'attività dipendente o finanche, in caso di necessità,

a cambiare professione (consid. 6). Su questo tema non giova dunque ripetersi.

c) Quanto

all'impossibilità di conseguire il reddito ipotetico di fr. 4900.– mensili stimato dal Pretore, l'appellante

pretende che i documenti relativi al suo annuncio all'Ufficio regionale di

collocamento ne siano la prova. In realtà la doglianza manca di fondamento.

Dalla documentazione allegata all'appello si evince soltanto che il convenuto

ha compiuto alcune ricerche di lavoro sull'arco di un mese (tra il settembre e

l'ottobre del 2018), oltre a due ricerche il 7 marzo e il 28 giugno 2018 (di

cui non v'è traccia agli atti). Contrariamente a quan­to egli crede, ciò è

lungi dal dimostrare che la possibilità di guadagno prospettatagli in sede

cautelare non fosse realizzabile. Certo, l'appellante sostiene di aver dovuto togliersi

dai ruoli dell'Ufficio di collocamento perché la sua situazione di indipendente

gli precludeva il diritto a indennità di disoccupazione e gli impediva di

cercare un impiego a causa di un “conflitto d'interessi” (doc. B di appello). Se

non che, dopo il decreto cautelare del 30 dicembre 2016 nel quale il Pretore

gli

ascriveva un reddito potenziale di fr. 4900.– mensili

(inc. CA.2016.3), egli avrebbe dovuto attivarsi con ben altra

sollecitudine per cercare un lavoro dipendente a tempo pieno e liquidare la sua

improduttiva attività indipendente. Sugli sforzi intrapresi per reperire un

impiego siffatto prima dell'annuncio ai ruoli dell'Ufficio regionale di

collocamento, nel settembre del 2018, egli non spende però una parola. Onde

l'inconsistenza dell'appello.

6.

L'appellante sostiene inoltre che il contributo alimentare poteva

essere fissato, al massimo, fino alla maggiore età della figlia (10 aprile

2019). Egli ricorda che il contributo di mantenimento per un figlio maggiorenne

può essere ridotto o finanche soppres­so in caso di rottura dei rapporti

personali con il debitore alimentare se ciò avviene senza colpa esclusiva di

quest'ultimo. Ciò posto, il convenuto fa valere che dal 2016 la figlia rifiuta

ogni contatto con lui (e con le autorità, non essendosi nemmeno presentata al

“Consultorio coppia e famiglia” per essere sentita), nonostante

egli “si sia sempre prodigato per potersi occupare” di lei. In condizioni del

genere egli esclude che si possa imporgli un obbligo di mantenimento dopo la

maggiore età di I__________.

a) Nella misura in cui afferma che il Pretore avrebbe dovuto

rifiutare un contributo alimentare alla figlia maggiorenne perché quest'ultima

respinge ogni relazione personale con lui, l'appellante perde di vista che al

momento in cui il Pretore ha statuito la figlia era ancora minorenne. La

giurisprudenza da lui invocata (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti) non

era dunque ancora applicabile. Il periodo decisivo per valutare il

comportamento di un figlio che chiede un contribu­to alimentare (anche) dopo la

maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC) è quello che segue il compimento dei 18 anni.

Se, divenuto maggiorenne, il figlio persiste in un atteggiamento di chiusura

verso il genitore, sebbene questi si comporti correttamente nei suoi confronti,

tale contegno inflessibile può essergli imputato a colpa (Meier/Stettler, Doit de la filiation, 6ª

edizio­ne, pag. 1048 nota 3736 e pag. 1051 n. 1613; Aeschlimann/ Schweighauser in: FamKomm Scheidung,

vol. I, 3ª edizione, n. 68 delle osservazioni generali agli art. 276–293

CC). Nella fattispecie tuttavia il Pretore non poteva ancora valutare un

comportamento futuro.

b) Per quanto

riguarda il comportamento della figlia dopo il 10 aprile 2019, tutto si

ignora sugli eventuali tentativi messi in atto dal padre per riallacciare un

rapporto con lei dopo i 18 anni e sul comportamento della ragazza dopo di

allora. Poco o nulla è dato di sapere inoltre sulle cause che hanno condotto a

tale stato di cose. È possibile che il convenuto non abbia responsabilità. Sta

di fatto che – come ha accertato il Pretore – I__________ ha “sofferto

particolarmente la situazio­ne familiare” e ha identificato “nel padre la causa

del suo malessere e grida a gran voce la sua necessità di essere lascia­ta in

pace” (sentenza impugnata, pag. 11, consid. 7). Ciò non basta per accertare se la mancanza di rapporti personali si ricolleghi alla sola – o

preponderante – condotta della figlia (RtiD I-2015

pag. 883 n. 14c con numerosi richiami). Senza scordare che,

dovendosi valutare il comportamento – sia pure oggettivamente

riprovevole – di un figlio nei confronti di uno o di entrambi i genitori

divorziati, la giurisprudenza impo­ne particolare riserbo per tenere conto

delle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle

tensioni che ne possono essere scaturite. Le condizioni cambiano progressivamente

con il passare del tempo. Più il figlio lascia alle spalle la maggio­re età, in

effetti, più si può esigere da lui che acquisisca distacco dal passato (DTF

129.

III 378 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2015 del

29.

maggio 2015, consid. 3.2 in: FamPra.ch 2015 pag. 997; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 5a e 5c).

Nel caso in esame, come detto, non figurano agli atti elementi che consentano

di apprezzare con cognizione di causa il comportamento della figlia dopo la

maggiore età. Anche in proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

7.

Nell'eventualità in

cui il contributo alimentare per la figlia non fosse limitato al raggiungimento

della maggiore età, l'appellante insta perché esso sia limitato al 30 giugno

2020.

A quel momen­to – egli adduce – I__________ terminerà la sua “formazione appropria­ta”

(nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC) con il conseguimento del­l'attestato federale

di capacità di impiegata di commercio, ciò che le permetterà di sovvenire da sé

al proprio mantenimento. A mente del convenuto, l'anno di stage al termine del

triennio scolastico serve solo per ottenere un diploma aggiuntivo (la maturità

professionale) ed esula dalla “formazione appropriata” che la figlia ha diritto

di vedersi finanziare. A suo parere, inoltre, non si giustifica di imporgli

contributi alimentari dopo il 30 giugno 2020, poiché durante l'anno di stage la

figlia percepirà uno stipendio consono alla propria formazione, mentre il fatto

che oggi non si conosca ancora l'entità di quello stipendio non è un motivo per

obbligarlo a mantenere la ragazza durante un ulteriore anno. Spetterà se mai alla

figlia – epiloga l'appellante – rivolgersi al giudice per farsi riconoscere un

adeguato contributo di mantenimento se quel reddito non bastasse per il proprio

sostentamen­to, anche se ciò appare poco probabile alla luce dei salari minimi (fr. 3440.– mensili) applicabili, per esempio, agli impiegati

di commercio negli studi legali e nelle fiduciarie.

a) Secondo

giurisprudenza, i contributi alimentari per i figli vanno fissati non solo fino

alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o

professionale (DTF 139 III 404 in alto). Tale percorso non si esaurisce con il

conseguimento di un primo ciclo di formazione, anche se questo permette di

conseguire un attestato professionale di base, ma comprende l'intero curriculum

necessario al figlio per rendersi autonomo, mettendo pienamente a frutto le sue

capacità (cfr. RtiD II-2017 n. 8c pag. 783 consid. 6, I-2017 n. 5c pag. 622

consid. 6).

b) Nella

fattispecie si evince dalla dichiarazione 20 dicembre 2018 della direttrice del

Centro professionale commerciale di __________ che I__________ frequenta l'apprendistato

quale impiegata di commercio al secondo anno e ha sottoscritto con lo __________

un contratto di formazione valido

dal 29 agosto 2017 al 30 giugno 2020 per ottenere l'attestato federale di

capacità e la maturità professionale (documenti richiamati IX). La

dichiarazione precisa altresì che i primi esa­mi si terranno nel giugno del

2020, che fino ad allora la formazione non è remunerata e che per completare

tale formazione I__________ dovrà assolvere uno stage di 52 settimane e

“superare le prove di qualificazione della parte aziendale”. La formazione

terminerà pertanto – conclude la direttrice – nel­l'estate de 2021, mentre per

quanto attiene allo stipendio durante il periodo di stage esso non può ancora essere

quantificato perché sarà stabilito dall'azienda con cui la ragazza siglerà il contratto.

c) Visto

quanto precede, l'obiezione secondo cui la “formazione appropriata” della

figlia terminerà nel giugno del 2020 con il conseguimento dell'attestato

federale di capacità è smentita dagli atti di causa. In virtù del curriculum

intrapreso (attestato di capacità federale e maturità professionale) la

formazione terminerà so). Neppure l'appellante asserisce tuttavia che l'orientamento intrapreso da I__________

non sia consono alle attitudini e alle inclinazioni di lei o che la figlia abbia dimostrato scarsa

attitudine alla formazione. Sotto questo profilo il percorso professionale

adempie perciò i requisiti del­l'art. 277 cpv. 2 CC.

d) Che

I__________ percepirà uno stipendio durante l'anno di stage è pacifico. Né fa

dubbio, per quanto ha accertato – senza contestazione – il primo giudice, che a

quel momento essa potrà essere tenuta a devolvere un terzo del proprio guadagno

al suo sostentamento (cfr. RtiD I-2017 n. 5c pag. 622 consid. 7 con richiami). Contrariamente

all'opinione dell'appellante, tuttavia, ciò non giustifica di sopprimere sin d'ora

il contributo alimentare, obbligando la figlia ad agire in giudizio successivamente

qualora il suo reddito non bastas­se. Intanto il salario prospettato dal­l'appellante

(fr. 3440.– mensili) è irrealistico

perché condizionato al conseguimento dell'attestato federale di capacità che a

quel momento I__________ non avrà ancora (sopra, consid. b). Inoltre il

convenuto trascura che la possibilità di fissare in una sentenza di divorzio un

contributo di mantenimento oltre la maggiore età del figlio (art. 133 cpv. 3

CC) mira proprio a evitare al figlio il peso psicologico di un'azione

giudiziaria contro un genitore (DTF 139 III 404). La soluzione prospettata dal

convenuto contravviene palesemente a tale scopo. Spetterà quindi, se mai, all'appellante

chiedere un nuovo intervento giudiziario (art. 286 cpv. 2 CC) nel caso in cui dovesse

giustificarsi una riduzione o una soppressione del contributo.

8.

Se ne conclude che,

destituito di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per

osservazioni. Circa il gratuito patrocinio postulato dall'appellante in questa

sede, tale beneficio non può entra­re in linea di conto. Versasse anche il

richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio

senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da

non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economi-che

verosimilmente difficili in cui egli versa si tiene con­to, ad ogni modo, riducendo

sensibilmente la tassa di giustizia.

9.

Quanto ai rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (fr. 983.– mensili fino al 30 giugno 2021). L'impugnabilità del dispositivo sul

gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per

questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2.

Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico dell'appellante.

3.

La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4.

Notificazione:

avv. ;

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).