11.2019.28
Proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare sull'assegnazione di posteggi in uso riservato
24 febbraio 2021Italiano27 min
AO 10 il 9 luglio 2013 ed è stata rivenduta nel frattempo (il 3 dicembre 2020) ad
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.28
Lugano
24 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2016.21 (proprietà
per piani: contestazione di risoluzioni assembleari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 27 gennaio 2016 da
AP
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5 già in
AO 6 di ignota dimora
AO 7
AO 8
AO 9 , e
AO 10
(ora tutti patrocinati dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 20 febbraio
2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 gennaio
2019;
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 aprile 1981 la Residenza __________ SA di __________,
succursale di __________, ha acquistato la particella n. 2725 RFD di __________
unitamente a una quota di comproprietà coattiva di 4/20 della contigua particella n.
2724 RFD, su cui era prevista la costruzione di un autosilo sotterraneo. Sulla
particella n. 2725 la Residenza __________ SA ha costituito il 15 ottobre 1982 una
proprietà per piani (Condominio “Residenza __________”) di 10 appartamenti (proprietà per piani n. 9509, 9511,
9514 a 9520 e 26
764). L'atto costitutivo prevedeva un diritto d'uso di 20 parcheggi
(corrispondenti alla quota di comproprietà coattiva, modificata in 20/84) nell'autorimessa
sotterranea sulla particella n. 2724, con la precisazione che i posteggi
sarebbero stati assegnati alle singole proprietà per piani con regolamento
separato e nei singoli atti di vendita delle unità medesime. Il regolamento per
l'amministrazione e l'uso del condominio stabiliva all'art. 19 quanto segue:
(…)
La __________ S.A. si riserva di assegnare i 20 posti auto nell'autorimessa
sotterranea (…) per l'uso riservato dei singoli condomini, come risulterà dai
singoli atti di compravendita e dai piani. In particolare alla venditrice viene
concessa procura, irrevocabile, di:
a) cedere tanti ottantaquattresimi della
particella n. 2724, autosilo, a terzi, quanti saranno i posti auto che non
potranno venir assegnati dalla promotrice alle singole unità;
b) subordinatamente
costituire per tali posti auto delle servitù prediali di posteggio a favore di
terzi ed a carico della particella n. 2724, frazionabili e cedibili.
La
procura di cui sopra concerne in particolare i posti macchina dal n. 15 al n. 18
compresi (…) non ancora assegnati (…).
Dall'11 marzo 1985 alla particella n. 2725 è correlata
la quota B di 20/86
della particella n. 2724. La quota A di 18/86 è correlata invece alla particella n.
1908 (proprietà dell'Hotel __________ __________ __________ SA di __________),
la quota C di 6/86
alla particella n. 2425 (su cui sorge il condominio ‟Residenza
C__________ˮ), la quota D di 6/86 alla particella n. 623 RFD di __________,
sezione di __________ (costituita anch'essa in proprietà per piani) e la quo-ta
E di 36/86
alla particella n. 2765 (a sua volta proprietà dell'Hotel __________ __________
__________ SA). Un regolamento per l'amministrazione e l'uso della comproprietà
coattiva non è stato perfezionato.
B. Negli
anni la Residenza __________ SA ha venduto la maggior parte delle unità abitative
e al trapasso di proprietà ha assegnato posteggi nell'autorimessa. Essa è
rimasta titolare delle proprietà per piani n. 9516 (appartamento n. 8, pari a 129.600/1000 del fondo base) e n. 26 764 (appartamento n. 14, pari a 11/1000 del fondo base). P__________ __________, presidente e amministratore
delegato della società, ha abitato in quel periodo nell'unità n. 9516, occupando
Fatti
i posteggi n. 16, 17 e 18. La Residenza __________ SA è fallita il 29 settembre
2011 ed è stata radiata dal registro di commercio. La proprietà per piani n.
9516 è stata realizzata ai pubblici incanti e aggiudicata a AP 1 il 28 maggio
2013. L'unità n. 26 764 è stata aggiudicata, sempre ai pubblici incanti, a
AO 10 il 9 luglio 2013 ed è stata rivenduta nel frattempo (il 3 dicembre 2020) ad
AO 9.
C. L'Ufficio
dei fallimenti di Lugano ha comunicato Il 28 gennaio 2014 a AP 1 che
subentrava alla Residenza __________ SA ‟su eventuali accordi e diritti assegnati dalla
Comunione dei comproprietari ed in particolar modo sui diritti esclusivi sui parcheggi
che il Condominio dispone nel parcheggio sotterraneo condiviso (…)ˮ. Il 24 febbraio 2014 AP 1 ha convenuto davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, a tutela giurisdizionale nei casi
manifesti, la Comunione dei comproprietari del ‟Condominio Residenza __________ˮ, la
Residenza __________ SA in liquidazione e il suo amministratore P__________
__________ perché gli fosse riconosciuto l'uso esclusivo dei
posteggi n. 16, 17 e 18 nella nota autorimessa e il deposito nei parcheggi n.
60, 61 e 62, come pure che fosse ordinata l'espulsione della società fallita e
del suo amministratore dai citati posteggi e dalla cantina dei vini (inc.
SO.2014.870). Con sentenza del 28 aprile 2014 il Pretore ha parzialmente
accolto l'istanza, ordinando – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
l'espulsione di P__________ __________ dalla cantina dei vini. Per il resto egli
ha respinto la domanda nella misura in cui era ricevibile.
D. Il
26 agosto 2014 AP 1 e P__________ __________ hanno concluso una transazione in
cui quest'ultimo riconosceva, fra l'altro, che alla proprietà per piani n. 9516
competeva il diritto d'uso esclusivo dei posteggi n. 16, 17 e 18. In seguito a
ciò, il 3 settembre 2014 AP 1 ha chiesto di convocare un'assemblea generale dei
comproprietari per discutere l'attribuzione in diritto d'uso esclusivo dei posteggi
nell'autorimessa, così come la revoca dell'amministratore.
E. All'assemblea
generale ordinaria del 7 maggio 2015 i comproprietari hanno discusso
l'assegnazione dei posteggi n. 16, 17 e 18 all'unità n. 9516. La richiesta è
stata respinta, salvo il voto favorevole di AP 1 (risoluzione n. 4). I
comproprietari hanno respinto inoltre, con il medesimo risultato, la proposta
di AP 1 intesa a modificare l'art. 19 del regolamento per l'amministrazione e
l'uso della proprietà per piani nel senso di assegnare i posteggi
nell'autorimessa destinati alla particella n. 2725 ai singoli
comproprietari in diritto d'uso esclusivo secondo una tabella di ripartizione (risoluzione
n. 5), come pure la richiesta di revocare l'amministratore avv. PA 2 (risoluzione n. 6). Una domanda
di AP 1 volta ad assegnare al suo appartamento taluni vani al primo piano
(atrio con doccia e cucina) non è invece stata messa ai voti perché l'attribuzione
si riferiva in realtà all'appartamento n. 14 (oggetto n. 7 all'ordine del
giorno). L'amministratore ha quindi ottenuto dai comproprietari, con
l'astensione di AP 1, l'autorizzazione a stare in lite nelle cause che si
sarebbero rese necessarie verso lo stesso AP 1 (risoluzione n. 8). L'assemblea ha
approvato infine, con il voto contrario di AP 1, il consuntivo 2014
(risoluzione n. 9), ha dato scarico all'operato dell'amministratore e del revisore per il medesimo periodo (risoluzione
n. 10), ha deliberato la sostituzione della caldaia da parte della
ditta T__________ SA (risoluzione n. 11) e la pulizia e la sistemazione del
tetto da parte della ditta G__________ SA (risoluzione n. 12).
F. Il 3 giugno 2015 AP 1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, la Comunione dei comproprietari del
‟Condominio AO 1ˮ, come pure i singoli comproprietari AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 6,
AO
7, AO 8, AO 9 e AO 10 con
un'istanza di conciliazione per ottenere l'annullamento delle risoluzioni
assembleari appena citate (dalla n. 4 alla n. 12). Decaduto infruttuoso il
tentativo di conciliazione, il Pretore aggiunto ha rilasciato all'interessato
il 12 ottobre 2015 l'autorizzazione ad
agire (inc. CM.2015.332).
G. Con
petizione del 27 gennaio 2016 AP 1 ha convenuto pertanto la Comunione dei comproprietari
e i citati condomini davanti al Pretore perché revocasse – già in via cautelare
– l'amministratore della proprietà per piani e ne nominasse un altro, ordinasse
al medesimo di informarlo e di coinvolgerlo in tutte le questioni relative all'autorimessa
e annullasse le risoluzioni n. 4 a 12
dell'assemblea condominiale del 7 maggio 2015. Nelle loro risposte del 2 e del
21 marzo 2016 la AO 1 e i singoli condomini hanno eccepito la tardività della
petizione, chiedendone in ogni caso il rigetto. Con replica del 2 maggio
2016 l'attore ha mantenuto le sue richieste. Altrettanto hanno fatti i
convenuti in dupliche del 2 e del 7 giugno 2016.
H. Alle
prime arringhe del 7 febbraio 2017 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria
è iniziata il 9 agosto 2017 ed è terminata il 23 marzo 2018. Alle arringhe
finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
proprio memoriale del 28 giugno 2018 l'attore ha rilevato che nel frattempo le
risoluzioni contestate n. 11 e 12 erano divenute “meno attuali” perché i lavori
in questione erano ormai stati eseguiti, dicendosi disposto a ritirare l'azione
ove fossero compensate le ripetibili; per il resto egli ha mantenuto la sua
posizione. Nei loro allegati conclusivi del 16 e del 25 maggio 2018 la Comunione
dei comproprietari e i
singoli condomini hanno proposto una
volta ancora di respingere la petizione, rivendicando congrue ripetibili. Statuendo
con sentenza del 31 gennaio 2019, il Pretore ha respinto la petizione e ha dichiarato
“evasa come ai considerandi” l'istanza cautelare (inc. CA.2016.34). Le spese processuali di complessivi fr. 3200.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere
fr. 4100.– alla Comunione dei comproprietari
e fr. 4100.– complessivi ai singoli condomini per ripetibili.
I. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20
febbraio 2019 nel quale chiede di accogliere la petizione, accertando preliminarmente
che la proprietà per piani n. 9516 beneficia di un diritto d'uso preclusivo sui
posteggi n. 16, 17 e 18 nell'autorimessa sulla particella n. 2724 e annullando
di conseguenza le risoluzioni n. 4 a 12 dell'assemblea condominiale del 7
maggio 2015. Nelle loro osservazioni del 3 aprile 2019 la Comunione dei comproprietari
e i singoli condomini concludono per la reiezione dell'appello o,
in subordine, per il rinvio degli atti al Pretore affinché statuisca sulla
richiesta cautelare riguardante la sostituzione dell'amministratore e
sull'annullamento o la conferma delle delibere assembleari n. 6 a 12.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura
ordinaria so-no appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che,
ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse
almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione ri-conosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Una contestazione di
risoluzione assembleare ha, per principio, indole pecuniaria e il suo valore è
quello che l'annullamento della risoluzione comporterebbe per l'insieme dei
comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la
sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c). In concreto la
soglia di fr. 10 000.– è raggiunta. Il Pretore ha fissato il valore
litigioso in fr. 41 400.– (sentenza impugnata, pag. 5), corrispon-denti all'indennità
per occupazione abusiva dei posteggi litigiosi che egli ha riconosciuto alla
Comunione dei comproprietari in una parallela procedura di accertamento e
rivendicazione della proprietà che la Comunione medesima ha avviato nei confronti
di AP 1 e che il Pretore ha giudicato quello stesso 31 gennaio
2019.
(inc. OR.205.283). V'è da domandarsi se tale sia davvero il valore che
l'annullamento della risoluzione comporterebbe per l'insieme dei comproprietari.
Sta di fatto che le parti non muovono obiezioni al riguardo. Inoltre
l'attribuzione in uso preclusivo di tre posteggi in un'autorimessa sotterranea
in una zona pregiata come quella in discussione raggiunge sicuramente fr. 10 000.–.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata
notificata al patrocinatore dell'attore il 4 febbraio 2019 (traccia dell'invio
n. 98.__________, agli atti). Depositato il 20 febbraio 2019, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello
AP 1 acclude un messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2015 inviato da P__________
__________ all'avv. __________ G__________ e una bozza datata 12 aprile 2006 di
un regolamento per l'amministrazione e l'uso della comproprietà coattiva sulla
particella n. 2724. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in
appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). L'appellante riconosce
che i documenti in questione sono prodotti tardivamente, ma reputa che possano
servire per “una riflessione più serena tra le parti”. Addotti senza che siano
adempiuti i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC, tali documenti sono tuttavia
irricevibili.
3.
Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato
anzitutto come su una parte imperativamente comune di una proprietà per piani
la costituzione di diritti di uso e godimento “esclusivo” sia possibile solo ove
ciò sia previsto nell'atto fondatore o nel regolamento oppure sia deciso, con
la doppia maggioranza “per testa e quote”, dall'assemblea condominiale o sia
previsto, con la maggioranza semplice, per contratto. Nella fattispecie – egli
ha ricordato – la Residenza __________ SA era originariamente proprietaria
della particella n. 2725 e di 20/84
della comproprietà coattiva sulla particella n. 2724. Ha rammentato inoltre che
alla costituzione della proprietà per piani era stato garantito al primo fondo un
diritto d'uso di 20 posteggi, i quali sarebbero stati assegnati alle singole
unità mediante regolamento o al momento della vendita. Ciò premesso, per il
Pretore non sussistono prove che i posteggi n. 16, 17 e 18 siano stati assegnati
all'appartamento n. 8 per atto costitutivo, regolamento o successiva decisione
assembleare. Al contrario: il 7 maggio 2015 la comunione dei comproprietari ha
respinto la richiesta di assegnazione degli stalli. E siccome la particella n.
2725, proprietaria della quota coattiva di 20/86 sulla particella n. 2724, non ha mai
assegnato i tre posteggi ad alcuna unità, ciò significa che gli stessi sono
rimasti parte comune. Già per questo motivo, secondo il Pretore, la petizione in
rassegna non poteva essere accolta.
D'altro
lato – ha soggiunto il Pretore – lo stesso verbale d'incanto era silente al
proposito, mentre la perizia allestita ai fini dell'asta precisava che “le PPP
costituenti il Residence __________” non avevano posti macchina, né esterni né
coperti. Nemmeno potevano fondare validi diritti d'uso riservati una lettera
dell'Ufficio dei fallimenti del 28 gennaio 2014 né una transazione stragiudiziale
del 26 agosto 2014 intercorsa fra l'attore e P__________ __________, accordo cui
la Comunione dei comproprietari era estranea e che ricordava se mai come l'uso dei
tre posteggi non fosse stato oggetto di un'attribuzione formale. Certo, ha
continuato il Pretore, la promotrice immobiliare aveva la facoltà di assegnare
i posteggi, come ha fatto per talune unità al momento della vendita. Ma ciò non
è avvenuto per la proprietà per piani n. 9516, né al momento della compravendita
né in seguito. E contrariamente a quanto credeva l'attore, con il fallimento
della Residenza __________ SA la facoltà di attribuire i citati posteggi era
decaduta, sicché faceva stato la “titolarità reale di questa coattiva (…) in capo
alla particella n. 2725, e per essa alla relativa comunità dei condomini e
non alla promotrice della proprietà per piani”.
Per
quel che era delle altre pretese avanzate con la petizione, infine, il primo
giudice ha constatato come il 26 gennaio 2017 l'attore avesse limitato l'oggetto
della lite al tema dei posteggi, desistendo dalle altre richieste. Ciò valeva
anche per l'istanza cautelare che poteva considerarsi così “evasa”. Ma quand'anche
l'attore non avesse desistito dalle ulteriori richieste, a mente del Pretore
tali richieste (e in particolare la domanda tendente alla revoca
dell'amministratore, che non era sorretta da valide ragioni per giustificare il
grave provvedimento) sarebbero state da respingere.
4.
Ogni comproprietario ha la facoltà di contestare
davanti al giudice, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza, le risolu-zioni
assembleari cui egli non abbia consentito (art. 712m cpv. 2 combinato
con l'art. 75 CC). La comunione dei comproprietari è libera nella formazione
della sua volontà e non spetta al giudice limitarne l'autonomia, se non per far
rispettare norme legali o regolamentari. Una risoluzione dell'assemblea incorre
nell'annulla-mento, di conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge
formali o sostanziali, disattenda principi giuridici generali (come il divieto
dell'abuso di diritto o dell'eccesso di potere, il precetto della parità di
trattamento o la protezione della personalità) oppure disposizioni
convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (l'atto costitutivo, il
regolamento per l'amministrazione e l'uso, il regolamento della casa, il
regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Che una risoluzione sia
inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o finanche iniqua non basta ancora,
invece, per giustificarne l'annullamento. Non tocca al giudice sostituirsi, in
simili casi, alla volontà della comunione dei comproprietari (RtiD II-2015 pag.
810.
consid. 5 con rinvii).
5.
Controversa
è in primo luogo la questione di sapere se nella fattispecie la petizione sia
stata orientata correttamente, ovvero sia stata diretta contro il soggetto
passivamente legittimato nel caso specifico. Nelle loro osservazioni
all'appello i convenuti ribadiscono infatti la mancanza di legittimazione
passiva dei singoli comproprietari. La questione va esaminata d'ufficio in ogni
stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2 con rimando), giacché
la qualità per difendere in un processo civile pertiene – come
la qualità per agire – alle condizioni sostanziali della pretesa e la
sua mancanza comporta il rigetto dell'azione nel merito, senza riguardo al
verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la domanda (DTF 142 III 786
consid. 3.1.4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.12 del 23 luglio 2018 consid.
3). Ora, il comproprietario che intenda contestare la validità di deliberazioni
assembleari deve convenire la Comunione dei comproprietari, non i singoli
condomini (RtiD II-2011 n. 19c pag. 701 consid. 6; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.85 del 7 marzo 2017 consid. 3a con richiami). L'insieme
dei comproprietari non si identifica infatti con la comunione, ma costituisce
un tutt'altro soggetto giuridico (DTF
145.
III 126 consid. 4.3.3; RtiD I-2019 pag. 533 consid. 3c; II-2008 pag.
662.
consid. 3a). Nella misura in cui era diretta nei confronti dei singoli
comproprietari personalmente, la petizione non era dunque orientata correttamente
e andava respinta già per tale motivo. Ciò posto, rimane da esaminare l'appello
nella misura in cui è volto contro la Comunione dei comproprietari.
6.
L'appellante
chiede di accertare preliminarmente che la proprietà per piani n. 9516 beneficia
di un diritto d'uso preclusivo a norma dell'art. 647 cpv. 1bis CC sui posteggi n. 16, 17
e 18 nell'autorimessa sulla particella n. 2724, diritto che non compete invece ai
convenuti. La richiesta che non si fonda tuttavia
su nuovi fatti o nuovi mezzi di prova è nuova e non è quindi ricevibile
(art. 317 cpv. 2 CPC). Come si
vedrà in appresso, comunque sia, tale domanda sarebbe destinata in ogni modo all'insuccesso
(consid. 8d a 8f).
7.
Improponibile
risulta altresì l'appello nella misura in cui tende a ottenere l'annullamento
delle delibere assembleari n. 6 a 12, che non hanno per oggetto – diversamente
dalle risoluzioni n. 4 e 5 – l'assegnazione dei tre noti posteggi (richiesta di
giudizio n. 1.2). Su tali punti il ricorso è sprovvisto di ogni motivazione e non
si confronta minimamente con la sentenza impugnata,
nella quale il Pretore ha esposto le ragioni per cui le richieste
dell'attore non potevano trovare accoglimento (sopra, consid. 3). Ormai
senza interesse, perché superata dagli eventi, è poi la domanda subordinata dei
convenuti intesa a rinviare la causa al Pretore perché decida sull'istanza cautelare
relativa alla sostituzione dell'amministratore e sull'annullamento o la conferma
delle risoluzioni assembleari n. 6 a 12.
8.
Quanto
alle risoluzioni n. 4 e 5, l'appellante si duole che il Pretore ha trascurato
un fatto giuridicamente rilevante, ovvero l'uso pacifico dei tre posteggi da
parte dell'amministratore della promotrice immobiliare per oltre un trentennio.
La circostanza sarebbe dimostrata delle deposizioni di L__________ Z__________
(direttore della società promotrice dell'operazione immobiliare “__________”,
di cui faceva parte anche il progetto “Residenza __________ SA”) e di A__________
P__________ (già custode del condominio dal novembre del 2008 fino al novembre
del 2013), sarebbe ammessa dalla convenuta e determinerebbe, da sé sola, l'esito
del processo, come induce a concludere la
sentenza del Tribunale federale 5A_44/2011 del 27 luglio 2011 in una vertenza
analoga.
Richiamate
le considerazioni del precedente appena citato – soggiunge l'attore – l'uso e
l'amministrazione dell'autorimessa sono disciplinati non dal regolamento della
proprietà per piani (art. 712g CC), bensì da quello della comproprietà
(art. 647 CC), il quale può anche istituire diritti preferenziali su
determinati spazi della comproprietà senza che siano osservate particolari
formalità scritte, sempre che i comproprietari non intendano menzionare il
regolamento nel registro fondiario. A parere dell'interessato l'assegnazione di
posteggi in uso preclusivo non deve essere prevista per forza nell'atto
costitutivo, nel regolamento della proprietà per piani o in una delibera
assembleare come ritiene il Pretore. Nella menzionata sentenza – egli adduce –
il Tribunale federale aveva desunto l'esistenza di un regolamento per l'uso e
l'amministrazione della comproprietà, in assenza di un accordo scritto, dalla
volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO) e in particolare dalle deposizioni testimoniali
che dimostravano l'uso pacifico di un posteggio per oltre vent'anni.
Analogamente – egli assume – la Residenza __________ SA ha utilizzato senza contestazioni
i tre posteggi in rassegna durante un trentennio. Tutti i comproprietari della
coattiva avrebbero riconosciuto così per atti concludenti il beneficio
esclusivo degli stalli alla precedente proprietaria e, per surrogazione. a lui
stesso. Onde la richiesta di annullare le delibere assembleari in questione.
a) Riguardo
all'uso indisturbato dei tre posteggi per oltre un trentennio, l'appellante si
vale di un argomento nuovo che non aveva addotto in prima sede per giustificare
la sua richiesta. Confrontato con la possibilità, adombrata ma negata dalla convenuta,
di fondare il suo diritto d'uso preclusivo sul possesso pacifico e ininterrotto
di trent'anni (risposta dei comproprietari, pag. 6 ad 4), egli aveva finanche
escluso di invocare una prescrizione acquisitiva (replica, pag. 7 in alto). Né
v'è traccia di tale eventualità nel memoriale conclusivo. Oltre a ciò, non
basta rinviare genericamente alle deposizioni di L__________ Z__________ e A__________
P__________ per suffragare la propria posizione.
Quanto
alla pretesa ammissione della controparte, il fatto di non avere la Comunione
dei comproprietari contestato nel memoriale conclusivo (pag. 6, n. 9) che i tre
parcheggi “fossero occupati precedentemente dal signor __________” non permette
ancora di inferire un uso pacifico e trentennale degli stalli, come sottolineano
i convenuti. Ancor meno ove si consideri che secondo loro quei posteggi non
erano stati assegnati e rimanevano così parte comune, sicché potevano essere usati in teoria –
come gli altri stalli non assegnati – da ogni comproprietario nella misura
compatibile con i diritti degli altri, quindi anche dalla promotrice
immobiliare, e per essa dal suo amministratore che lì abitava (Zobl, Rechtsfragen zur Sondernutzung an
Auto-abstellplätzen bei Stockwerkeigentum in: Mélanges Jacques-Michel Grossen,
Basilea 1992, pag. 286). Né trova riscontro l'asserto, addotto anch'esso per la
prima volta in appello, secondo cui tutti i comproprietari della particella
coattiva n. 2724 avrebbero riconosciuto per atti concludenti il beneficio
esclusivo degli stalli alla fallita Residenza __________ SA, e di riflesso – per
surrogazione – all'attore.
b) Si
volesse anche prescindere dalle considerazioni che precedono, l'appello non
sarebbe destinato a miglior sorte. Davanti a questa Camera l'appellante imposta
la propria azione su tutt'altra argomentazione rispetto a quella addotta in
prima sede. Allora egli fondava la sua tesi sull'argomento che la Residenza __________
SA beneficiava di un diritto d'uso preclusivo su tutti i posteggi
dell'autorimessa sotterranea, destinati all'omonimo condominio, i quali secondo
le disposizioni del regolamento della proprietà per piani non erano stati
ceduti agli acquirenti delle singole unità. È quanto si era verificato a suo
parere per i posteggi n. 16, 17 e 18, che erano
rimasti alla società fallita, gli sarebbero stati
trasferiti con
l'aggiudicazione della proprietà per piani n. 9516 cui
erano correlati e non gli potevano più essere revocati in forza dell'art. 712g
CC (replica, pag. 5 e 7 seg.). Nell'appello, invece, egli imposta la sua
argomentazione sul fatto che l'uso dei posteggi in esame non era disciplinato
dal regolamento della proprietà per piani (art. 712g CC), bensì da
quello della comproprietà, il quale in difetto di accordi scritti poteva creare
diritti preferenziali anche per atti concludenti in virtù di un utilizzo pacifico
e duraturo. Non trattandosi di un cambiamento di motivazione meramente
giuridico, v'è da interrogarsi anche sotto questo profilo l'appello se
l'appello sia ricevibile.
c) Ad
ogni buon conto, il richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5A_44/2011
del 27 luglio 2011 non sussidia. In quel precedente si trattava di valutare la posizione
di un ricorrente che invocava la tutela del possesso dopo che il promotore
immobiliare aveva venduto due volte (a lui e a un altro acquirente) la medesima
quota di comproprietà (1/29)
correlata a un'autorimessa costituita in proprietà per piani. In quel caso il
garage collettivo rappresentava un'unità per piani, all'interno di un immobile
costituito in proprietà per piani, che apparteneva in comproprietà ordinaria
(indipendente) ai proprietari pro tempore delle unità abitative. Il
Tribunale federale ha ricordato che l'uso e l'amministrazione di un'unità per
piani detenuta in comproprietà ordinaria sono disciplinati dal regola-mento
interno della comproprietà e non da quello della proprietà per piani, come pure
che attraverso un siffatto regolamento i comproprietari possono attribuire
diritti preferenziali (come quello d'uso esclusivo di un parcheggio in un
garage collettivo) a determinate quote, fermo restando che gli spazi non
attribuiti rimangono comuni (consid. 5.1.1). In quella fattispecie l'esistenza
di un regolamento (che non soggiace a una forma particolare, a meno che non sia
menzionato nel registro fondiario) e quindi di un diritto preferenziale sul po-steggio
controverso poteva essere desunta, in difetto di un accordo scritto, dal
comportamento delle parti, e più in particolare dal fatto che l'altro
acquirente aveva usato senza contestazione lo stallo litigioso per oltre vent'anni
(consid. 5.2.1 e 5.3).
d) Il
presente caso differisce in maniera significativa da quello testé illustrato. Mentre
nel precedente citato si trattava di statuire sull'uso di un'unità per piani
detenuta in comproprietà ordinaria, in quello odierno la situazione è
rovesciata, dovendosi dipartire dall'uso di una comproprietà coattiva, ovvero
dipendente (art. 655a CC), correlata per 20/86 a un fondo (la particella n.
2725) costituito in proprietà per piani. A prescindere da ciò, in concreto non occorre
neppure indagare sulla regolamentazione della comproprietà coattiva. Tale
questione deve ritenersi ormai acquisita dopo che l'attore, pur dando atto
dell'assenza di un regolamento specifico della coattiva, ha riconosciuto sin
dall'inizio che i posteggi assegnati – foss'anche per atti concludenti, come
egli pretende – al “Condominio AO 1” sono quelli indicati nell'ordine del giorno n. 5 da lui proposto all'assemblea del
7.
maggio 2015 (doc. S, pag. 2), tra cui figurano pacificamente i posteggi n. 16,
17.
e 18. Ed egli non può più tornare per la prima volta nella attuale
procedura, non senza contraddirsi, su tale circostanza. Tanto meno ove si
consideri che la citata assegnazione trova sostanziale riscontro nell'art. 19
del regolamento della proprietà per piani (che contempla, fra l'altro, i
posteggi in rassegna: doc. O) ed è confermata dell'avv. PA 2, il quale precisa nella
sua veste di amministratore anche della comunione dei comproprietari della ‟Residenza
__________ˮ e di “consulente” dell'albergo __________ __________,
che nessun altro fondo comproprietario della coattiva ha mai avanzato pretese
sui parcheggi in questione.
Nelle
condizioni descritte l'assegnazione dei tre stalli all'interno del “Condominio Residenza __________” segue la disciplina valida per la proprietà per piani (sull'estensione del diritto d'uso derivante dalla
proprietà per piani ai locali situati su un altro immobile in virtù di un
diritto reale: Wermelinger, La
proprieté par étages, 3ª edizione, n. 150 ad art.
712a CC). Se così non fosse, del
resto, le richieste di risoluzione n. 4 e 5
sottoposte all'assemblea dei comproprietari del 7 maggio 2015 (e non
all'insieme dei comproprietari della particella coattiva n. 2724), come pure le
richieste di giudizio presentate contro i comproprietari del “Condominio AO 1” e
non contro quelli della coattiva, non si spiegherebbero. Per tacere del fatto
che in tal caso la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” non sarebbe
nemmeno abilitata a concedere all'attore un diritto preclusivo sui parcheggi in
questione.
e) Applicandosi
in definitiva le regole sulla proprietà per piani, un diritto d'uso riservato
(o preclusivo, secondo la terminologia dell'art. 712g cpv. 4 CC) su una
parte comune può essere costituito quale diritto reale limitato, può essere
oggetto di un contratto tra il comproprietario beneficiario e la comunione dei
comproprietari oppure può essere concesso tramite il regolamento per
l'amministrazione e l'uso (sentenza del Tribunale federale 5A_821/2014 del 12
febbraio 2015 consid. 2.1). La sua concessione necessita in ogni caso di una
base nel regolamento della proprietà per piani oppure in una decisione
dell'assemblea dei comproprietari, che va adottata per iscritto o almeno
verbalizzata all'assemblea (DTF 136 III 268 consid. 4.3; sul tema: Saviaux, L'opposabilité des droits d'usage
particulier en cas de transfert d'une part de PPE, in: DC 2020 pag. 122 seg.).
In concreto l'appellante non contesta che i posteggi
n. 16, 17 e 18 non sono stati assegnati nell'atto costitutivo, nel regolamento o
in una successiva risoluzione assembleare. Certo, nel regolamento condominiale
la Residenza __________ SA si era riservata la possibilità di assegnare i 20
stalli per l'uso riservato dei singoli condomini al momento dei singoli atti di
compravendita (art. 19), come per altro ha fatto – senza che al riguardo
l'attore censuri di una disparità di trattamento – con i posteggi n. 53,
assegnato alla proprietà per piani n. 9509 (doc. 18), e n. 55, assegnato
alla proprietà per piani n. 9511 (doc. 20). In ogni modo la clausola non garantiva
una simile attribuzione a ogni unità e all'aggiudicazione della proprietà per
piani n. 9516 in seguito al fallimento della Residenza __________ SA i tre
posteggi rivendicati non sono stati assegnati (né erano contemplati nelle
condizioni d'incanto: doc. 4), rimanendo così parti comuni di cui la Comunione
dei comproprietari poteva disporre. Poco importa, in simili circostanze, che i
posteggi siano stati occupati per anni dall'amministratore della precedente proprietaria
dell'unità n. 9516. Un diritto di uso riservato su una parte comune non poteva
essere costituito senza formalità e neppure un'eventuale tolleranza sarebbe
bastata per fondare un diritto opponibile agli altri comproprietari, a meno di un
abuso di diritto che l'attore nemmeno invoca (DTF 136 III 266 consid. 3.2).
f) Se
ne conclude che le risoluzioni assembleari (n. 4 e n. 5) con cui la Comunione
dei comproprietari ha rifiutato, a maggioranza, di attribuire un diritto d'uso
riservato sui tre noti posteggi in favore della proprietà per piani di AP 1,
non risultano offendere norme legali o regolamentari. L'appello vede così la
sua sorte segnata.
9.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre ai convenuti, che hanno presentato osservazioni tramite un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), spetterà all'appellante dimostrare in un ricorso in
materia civile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui
è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 3200.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà ai convenuti fr. 3500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).