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Decisione

11.2019.3

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: custodia e contributo alimentare per i figli. Reclamo presentato erroneamente in luogo di un appello

9 giugno 2020Italiano10 min

a CO 1 (1977) i figli C__________ (nata il 28 dicembre 2010) e G__________ (nato

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.3

Lugano

9 giugno 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2017.737 (modifica di misure a protezione

dell'unio­ne coniugale) della Pretura del

Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 28 giugno 2017

da

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sul reclamo

del 3 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 21 dicembre 2018;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 21

dicembre 2018, emessa a modifica di misure protrettrici dell'unione coniugale,

il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha affidato dal 1° gennaio 2019

a CO 1 (1977) i figli C__________ (nata il 28 dicembre 2010) e G__________ (nato

il 9 dicembre 2012), riservando a RE 1 (1979) il seguente diritto di visita:

tutti i mercoledì dalle ore 17.00 fino al giovedì mattina (con accompagnamento

dei figli alla scuo­la o all'asilo), come pure un fine settimana ogni due dal

venerdì alle ore 18.00 fino al lunedì mattina (con accompagnamento dei figli alla

scuola o all'asilo), oltre a due settimane durante le va-canze scolastiche

estive (tre settimane nel 2019), una settimana durante le vacanze natalizie e

metà delle vacanze di Ognissanti.

RE

1 è stato condannato inoltre a versare dal gennaio del 2019 un contributo

alimentare di fr. 1734.85 mensili (di cui fr. 929.40 per l'accudimento) in

favore di C__________ e uno di fr. 1647.65 mensili (di cui fr. 929.40 per l'accudimento)

in favore di G__________, assegni familiari non compresi. Per l'ammontare di

fr. 3382.50 mensili (più gli assegni familiari) il Pretore aggiunto ha ordinato

altresì una trattenuta di stipendio a carico del padre. Ciò posto, egli ha tenuto

i genitori a farsi carico in ragione di metà ciascuno delle spese straordinarie

per i figli “in quanto preventivamente discusse e concordate” e ha autorizzato CO

1 a trasferirsi con C__________ e G__________

dal 1° settembre 2019 “nel Distretto di Lugano”, obbligandola a “garantire

la continuità delle terapie mediche necessarie per i figli presso gli attuali

specialisti”. “La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese per complessivi

fr. 1600.–” sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili. CO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito

patrocinio.

B. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3

gennaio 2019 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – “l'affido

congiunto” dei figli tutti i mercoledì dalle ore 17.00 fino al giovedì mattina,

la permanenza di C__________ da lui nel periodo scolastico tutti i lune­dì,

martedì, giovedì e venerdì durante la pausa di mezzogiorno per il pranzo,

identica permanenza da parte di G__________ non appena questi avrebbe iniziato

la scuola elementare, come pure un gradua­le aumento del tempo trascorso dai

figli con lui, “tenuto conto dell'età e del loro benessere”. Il convenuto

chiede altresì una riduzione del contributo alimentare per C__________ a fr.

883.40 mensili e del contributo alimentare per G__________ a fr. 727.15 mensili

(assegni familiari non compresi), il divieto a CO 1 di trasferire il domicilio

dei figli e la soppressione della trattenuta di stipendio. Nelle sue

osservazioni del 21 gennaio 2019 CO 1 propone di respingere il reclamo. Il

presidente di questa Camera ha concesso al ricorso il 24 gennaio 2019 effetto

sospensivo limitatamente all'autorizzazione a CO 1 di trasferirsi con i figli

nel Distretto di Lugano.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche –

sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC),

entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Nel

caso in cui vertano su questioni meramente patrimoniali, simili misure sono suscettibili di appello se il valore

litigioso dell'ultima conclusione formulata davanti al Pretore raggiungeva

almeno fr. 10 000.– (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, contese essendo, oltre al contributo

alimentare per C__________ e G__________, la custodia parentale e le relazioni

personali con i figli, controversie appellabili senza riguardo a questioni di

valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020 consid. 1).

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata

notificata alla patrocinatrice del convenuto il 24 dicembre 2018. Introdotto il

3.

gennaio 2019, ultimo giorno utile, il ricorso è di per sé tempestivo. Il

problema è che avverso la sentenza del Pretore aggiunto RE 1 non ha presentato

appello, bensì reclamo. E un reclamo non è ammissibile ove sia dato appello

(art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se il reclamo possa essere

trattato come appello.

2.

La giurisprudenza

recente del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità

di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata

intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure

nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente

riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un

mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quan­do

avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione

è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018

consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

3.

Nella

fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a semplice svista o

a inavvertenza manifesta. Non solo il memoria­le è espressamente intestato come

reclamo, ma nella motivazio­ne RE 1 definisce a più riprese il ricorso proprio

co­me “reclamo” (termine che figura anche nella richiesta di giudizio) e si

vale dei motivi di ricorso (arbitrio) tipici di tale rimedio giuridico (art.

320.

lett. b CPC). Il convenuto ha quindi inoltrato recla­mo con l'intenzione di

presentare reclamo, non di presentare appello. D'altro lato l'improponibilità

del reclamo contro la decisione del Pretore aggiunto era manifesta. Intanto –

come detto (consid. 1) – la custodia parentale e la disciplina delle

relazioni personali con i figli non sono controversie patrimoniali nel senso

dell'art. 308 cpv. 2 CPC, sicché l'ipotesi di un valore litigioso inferiore a

fr. 10 000.– non poteva nemmeno entrare in

linea di con­to. A parte ciò, il valore litigioso dei contributi alimentari rimasti

in discussione dinanzi al Pretore aggiunto era manifestamente su-periore a fr. 10 000.–, ove appena si consideri la differenza tra la pretesa

dell'istante, variante tra fr. 1563.– e fr. 2113.– mensili per C__________

e tra fr. 1500.– e fr. 1779.– mensili per G__________ (assegni familiari

non compresi) rispetto all'offerta del convenuto, di fr. 883.40 mensili

per C__________ e fr. 727.15 mensili per G__________ (assegni familiari non

compresi) fino alla maggiore età. Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio.

4.

Certo, nell'indicazione

dei rimedi giuridici in calce alla sentenza del Pretore aggiunto figura

soltanto il reclamo. Un'indicazione errata delle possibilità di impugnazione non

può creare tuttavia una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid.

2.1). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di

rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro

testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141

III 273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava alla

patrocinatrice del convenuto leggere l'art. 308 CPC per accorgersi dell'inesattezza

e sincerar­si che la decisione di primo grado era impugnabile mediante appello.

Un reclamo non poteva dunque entrare

in linea di conto.

5.

Non

si trascura che il reclamo in oggetto è stato “trattato come appello” per il

conferimento dell'effetto sospensivo. Il decreto presidenziale del 24 gennaio

2019.

è stato emanato tuttavia ai tempi in cui questa Camera non aveva ancora

recepito la giurisprudenza del Tribunale federale evocata dianzi (consid. 2).

Prima di allora un rimedio giuridico erroneo era convertito, se appena

possibile, nel mezzo d'impugnazione concretamente ammissibile. La decisione del

Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami (pubblicato

in: RSPC 2018 pag. 408) ha segnato un cambiamento in senso restrittivo.

Questa

Camera l'ha applicata per la prima volta nella sentenza inc. 11.2017.64

del 25 aprile 2019 e si è tenuta da allora a tale orientamento (sentenze inc.

11.2020.17

dell'8 aprile 2020, inc. 11.2019.125 del 4 novembre 2019 e inc.

11.2019.109

del 14 ottobre 2019). Ne segue che, irricevibile, il reclamo sfugge a qualsiasi disamina.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. CO 1,

che ha formulato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a

un'equa indennità per ripetibili. È vero che per eccepire l'irricevibilità di

un rimedio giuridico sarebbero bastate poche frasi. È altrettanto vero però che

al momento in cui l'istante ha presentato il memoriale del 21 gennaio 2019 questa

Camera non aveva ancora conformato la propria giurispudenza alla menzionata de-cisione

del Tribunale federale. CO 1 non poteva escludere dunque che le censure del

reclamante sarebbero state trattate nel merito. In buona fede si è così espres­sa

al riguardo.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile, sia che riguardi l'affidamento e la

disciplina delle relazioni personali con i figli, questioni senza valore litigioso, sia che riguardi i contributi

alimentari, il cui valore litigioso davanti a questa Camera raggiunge la soglia

di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione del-l'unione

coniugale – comprese le relative modifiche – essendo equiparate nondimeno a

provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale

federale il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese. RE

1 rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).