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Decisione

11.2019.30

Nomina di un amministratore della successione: scelta della persona da designare

7 marzo 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

visto l'appello del 20 febbraio 2019 presentato da

AP 2

(patrocinato dall'avv. dott. PA 1 )

e “subordinatamente” dallo stesso

avv. dott. PA 1

contro la decisione

emessa l'8 febbraio 2019 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno

Città ha designato nella causa SO.2019.131 (provvedimenti assicurativi della

devoluzione ere­ditaria) la

AO 1

in qualità di

amministratrice dell'eredità fu

P (1944-2018), già in ;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione dell'8

febbraio 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha nominato la

MLaw AO 1 amministratrice dell'eredità fu __________ P__________, cittadina

austriaca nata il 14 maggio 1944, domiciliata a __________ e deceduta a __________

il 14 settembre 2018. Egli ha motivato il provvedimento con il fatto “che è

attualmente in corso una procedura di grida per ricerca eredi ex art. 555 CC,

per cui si devono prendere le misure necessarie a salvaguardia dell'eredità”.

Le spese processuali di fr. 50.– sono state poste a carico della successione.

B. Contro la decisione

appena citata è insorto il 20 febbraio 2019 a questa Camera AP 2, erede

universale istituito da __________ P__________ con testamento pubblico del 7

settembre 2018, e – “subordinatamente” – il notaio PA 1, che aveva rogato e pubblicato

il testamento. Essi propongono che, conferito all'appello effetto sospensivo,

l'amministrazione del­l'eredità sia affidata al fiduciario __________ G__________

o, eventualmente, allo stesso AP 2 o, in via ancor più subordinata, al medesimo

avvocato PA 1. La Camera non ha chiesto osservazioni all'appello.

Considerandi

in diritto: 1. I provvedimenti

assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la

nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria

giurisdizione (Karrer/ Vogt/Leu

in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art.

551–559). Nel Cantone Ticino essi sono emanati dal Pretore (art. 86a

lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC: DTF

139.

III 225). In tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b

CPC). La relativa decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1

CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione” fosse di almeno 10 000

franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In caso contrario è dato unicamente reclamo.

2.

La decisione

impugnata è giunta al patrocinatore di AP 1l'11 febbraio 2019. Introdotto il 20

febbraio 2019, l'appello in oggetto è pertanto tempestivo. Riguardo al valore

litigioso, questa Camera ha avuto modo di accennare in un precedente ch'es­so

corrisponde, per lo meno, al presumibile onorario dell'amministratore (sentenza inc. 11.2013.28 del 29 agosto 2013,

consid. 1). In realtà, dandosi un provvedimento assicurativo della

devoluzio­ne ereditaria, il valore litigioso è finanche pari – di regola – al valore

lordo della successione (Diggelmann

in: Brunner/Gas­ser/ Schwander,

Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 30 ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach ZPO,

Zurigo/Basilea/Gine­vra 2013, pag. 296 n. 712 in fine). In concreto difettano

ragguagli affidabili, ma se è vero che nel testamento pubblico __________ P__________

ha disposto tre legati di fr. 50 000.– ciascuno (appello, punto 13), si può ragionevolmente presumere

già per tale ragione che il compendio ereditario raggiunga agevolmente fr. 10 000.–. Sussiste così la competenza per materia

di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

3.

La legittimazione ad

appellare di AP 2, erede universale istituito da __________ P__________, è indubbia.

Meno certa è la legittimazione dichiaratamente “subordinata” dell'avvocato PA 1,

il quale non spiega in che modo la decisione impugnata sia suscettibile di

toccare i suoi interessi giuridicamente protetti. Né egli pretende di avere

diritto, per avventura, di essere designato amministratore dell'eredità. Dato

nondimeno che – come detto – AP 2 è senz'altro abilitato a ricorrere, non giova

approfondire il problema. In simili circostanze conviene passare senza indugio

all'esame dell'appello.

4.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha motivato la nomina di un amministratore dell'eredità,

ordinata d'intesa con AP 2 (il quale, interpellato dal Pretore, aveva definito

utile in una lettera del 6 febbraio 2019 l'adozione del provvedimento

assicurativo), con l'argomento che “è attualmente in corso una procedura di

grida per ricerca eredi ex art. 555 CC, per cui si devono prendere le misure

necessarie a salvaguardia dell'eredità”. L'opinione è fondata, giacché una

successione di cui non si conoscano tutti gli

eredi dev'essere provvista di un amministratore (art. 554 cpv. 1 n. 3

CC). L'appellante eccepisce che “non c'è (…) urgenza per un intervento

immediato di un amministratore”, ma al proposito egli non manca di contraddirsi.

Se il provvedimento era utile il 6 feb­braio 2019, in effetti, mal si

intravede come mai esso potrebbe essere rinviato ora senza limiti di tempo.

D'altro lato non avrebbe senso lasciar sussistere un'amministrazione del­l'eredità

priva di amministratore. Al proposito non

giova pertanto attardarsi.

5.

Altra è la questione

riguardante la scelta dell'amministratore. Interpellato dal Pretore, con

lettera del 6 febbraio 2019 AP 2 aveva proposto come amministratore il

fiduciario __________ G__________, che gestiva già da molti anni il patrimonio

di __________ P__________. Nella decisione impugnata, dell'8 febbraio 2019, il

Pretore ha designato invece la MLaw AO 1, senza fornire spiegazioni. Dal

fascicolo processuale risulta che in seguito, con lettera del 18 febbraio 2019,

AP 2 ha invitato il Pretore a ricon­siderare tale nomina, sottolineando che il

fiduciario __________ G__________ “ha seguito per più di 40 anni la signora __________

P__________” ed è disposto a svolgere la mansione di amministratore “senza

nemmeno chiedere una remunerazione”. Il Pretore ha risposto con lettera dell'indomani

che la scelta dell'amministratore rientra nel suo libero apprezzamento, che in

concreto il mandato non presenta difficoltà particolari e che la persona da lui

designata è sicuramente in grado di assolvere l'incarico.

6.

Che la scelta di un amministratore

avvenga, per principio, secondo il libero potere d'apprezzamento dell'autorità è

pacifico. Come amministratore può entrare così in linea di conto ogni persona

fisica o giuridica avente l'esercizio dei diritti civili, compresi eredi legittimi

o parenti. Essenziale è che il soggetto designato abbia le capacità

professionali necessarie, sia degno di fiducia, indipendente e imparziale (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 22 ad

art. 554 CC con richiami; Emmel

in: Abt/Weibel, Erbrecht, 3ª edizione, n. 10 ad art. 554 CC con rimandi).

L'appellante non disconosce quanto precede, ma sostiene che in concreto il

Pretore ha ecceduto il proprio potere d'apprezzamento, operando una scelta

irrazionale e costosa, per di più senza motivazioni. AP 2 si definisce inoltre “la

persona maggiormente deputata a svolgere il compito di amministratore”, concedendo

tutt'al più che il Pretore avrebbe potuto optare per il patrocinatore di lui o,

meglio, per il fiduciario __________ G__________, disponibile “a puro titolo

gratuito”. Anzi, proprio perché gratuita, la designazione di __________ G__________

appare a suo avviso “l'unica soluzione giuridicamente ammissibile”. Invece – egli

continua – il Pretore ha preferito una giovane praticante totalmente ignara

della fattispecie, la quale dovrà recarsi dal fiduciario G__________ per

munirsi di documentazione contabile, rivolgersi all'avvocato AP 1 per

raccogliere le restanti informazioni, costituire “nuovi dossier” e creare

doppioni, senza nemmeno che si conosca la tariffa da lei applicata, e ciò con

l'unico effetto di rallentare il tutto,

gravando la successione di costi inutili.

7.

A torto AP 2 si reputa

intanto “la persona maggiormente deputata a svolgere il compito di

amministratore”. Come questa Camera ha già avuto occasione di ricordare, l'art.

556.

cpv. 3 CC prevede che, dopo la consegna di un testamento “all'autorità competente”,

questa “deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel

possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore”. Non

sussistono altre possibilità. L'autorità non può affidare beni della

successione a eredi istituiti. Se la successione non può essere lasciata “nel

possesso provvisorio” degli eredi legittimi, occorre designare un

amministratore. Tale ipotesi costituisce un “caso particolare [di

amministrazione] previsto dalla legge” nel senso dell'art. 554 cpv. 1 n. 4 CC.

La designazione di un amministratore è superflua soltanto ove esista un

esecutore testamentario (RtiD II-2012 pag. 809 n. 13c con riferimenti). Non

risulta che in concreto ciò sia il caso. AP 2, erede istituito, non può quindi

pretendere di essere designato amministratore, né amministratore può essere

designato il suo legale. Su questo punto la decisione impugnata sfugge di conseguenza

alla critica.

8.

Rimane da verificare

se la scelta della MLaw AO 1 rispetto a quella del fiduciario __________ G__________

rientri nel quadro di un corretto esercizio del potere d'apprezzamento. Il

margine d'autonomia di cui fruisce il Pretore ha infatti i suoi limiti. Non si

identifica con un mero beneplacito. Ora, per quanto è dato a divedere la MLaw AO

1.

e il fiduciario __________ G__________ appaiono possedere entrambi le

capacità professionali necessarie per svolgere l'incarico in modo razionale, speditivo

ed efficiente, tanto più che – secondo lo stesso Pretore – l'amministrazione dell'eredità

consiste in poche e semplici operazioni (lettera del 19 febbraio 2019 al

patrocinatore dell'appellante, agli atti). Entrambi gli interessati risultano

inoltre degni di fiducia, indipendenti e

imparziali. Quanto li distingue è sostanzialmente l'onerosità delle

prestazioni. Non che l'intervento della MLaw AO 1 si supponga particolarmente dispendioso:

lo stesso appellante riconosce che i giovani praticanti legali del Locarnese

sono “notoriamente poco pagati” (memoriale, punto 20). Sta di fatto che il

fiduciario __________ G__________ assicura un adem­pimento del mandato “a puro

titolo gratuito”, ciò che per la successione è pur sempre un vantaggio.

9.

Si dà atto che un

giudice non è tenuto a dare ragione particolareggiata del modo in cui esercita

il proprio potere d'apprezzamento. La motivazione addotta può anche essere

breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in

un modo piuttosto che in un altro, sicché questa Camera possa esercitare

adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (sui requisiti minimi di

motivazione: DTF 141 III 41 consid. 3.2.4, 140 II 274 consid. 6.2, 139 IV 183 consid. 2.2, 137 II 270 consid. 3.2).

Nel caso in esame tale verifica è oggettivamente impossibile: perché il Pretore

non abbia tenuto conto della gratuità delle prestazioni offerte da una persona

suscettiva di entrare in carica come amministratore dell'eredità non è dato di sapere,

gli atti non consentendo alcuna deduzione. D'altro lato la procedura di appello

non prevede – diversamente da quella di reclamo (art. 324 CPC) – la

possibilità di chiedere osservazioni al Pretore. Nelle circostanze descritte

non rimane quindi che annullare la decisione impugnata. Non spetta invece a

questa Camera designare essa medesima il fiduciario G__________ in qualità di

amministratore. Non si può escludere infatti che, nel risultato, la decisione

del Pretore possa rivelarsi legittima sulla base di motivazioni non desumibili

dagli atti e ignote alla Camera. Il che permetterebbe al Pretore di statuire

un'altra volta allo stesso modo, purché motivi a sufficienza la propria scelta.

Tutto considerato, l'appello va accolto pertanto in tal senso.

10.

L'accoglimento dell'appello

avvenendo per questioni di forma, senza pregiudizio per la nuova decisione che

prenderà il primo giudice, conviene prescindere da uno scambio di allegati (ana­logamente:

sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del 21 luglio 2016, consid.

1.3

in fine con rinvio alla sentenza 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid.

4).

11.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata, ma non la

designazione di un amministratore da parte di questa Camera. Né è dato di prevedere

come il Pretore giudicherà nuovamente sul caso. Ciò giustificherebbe il riparto

a metà delle spese giudiziarie (DTF 139 III 351 consid. 6). Data la

particolarità della fattispecie, si rinuncia nondimeno – eccezionalmente – al

prelievo di oneri e all'attribuzione di ripetibili, che in ogni modo andrebbero

compensate.

12.

L'emanazione

dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

13.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso appare raggiungere anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Comunque sia, nei confronti di provvedimenti assicurativi della devoluzione

ereditaria, equiparabili a provvedimenti cautelari, è possibile far valere la

sola violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata.

2. Non si riscuotono spese né

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

avv. dott. ;

MLaw .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la

prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).