11.2019.30
Nomina di un amministratore della successione: scelta della persona da designare
7 marzo 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.30
Lugano,
7 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
visto l'appello del 20 febbraio 2019 presentato da
AP 2
(patrocinato dall'avv. dott. PA 1 )
e “subordinatamente” dallo stesso
avv. dott. PA 1
contro la decisione
emessa l'8 febbraio 2019 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno
Città ha designato nella causa SO.2019.131 (provvedimenti assicurativi della
devoluzione ereditaria) la
AO 1
in qualità di
amministratrice dell'eredità fu
P (1944-2018), già in ;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione dell'8
febbraio 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha nominato la
MLaw AO 1 amministratrice dell'eredità fu __________ P__________, cittadina
austriaca nata il 14 maggio 1944, domiciliata a __________ e deceduta a __________
il 14 settembre 2018. Egli ha motivato il provvedimento con il fatto “che è
attualmente in corso una procedura di grida per ricerca eredi ex art. 555 CC,
per cui si devono prendere le misure necessarie a salvaguardia dell'eredità”.
Le spese processuali di fr. 50.– sono state poste a carico della successione.
B. Contro la decisione
appena citata è insorto il 20 febbraio 2019 a questa Camera AP 2, erede
universale istituito da __________ P__________ con testamento pubblico del 7
settembre 2018, e – “subordinatamente” – il notaio PA 1, che aveva rogato e pubblicato
il testamento. Essi propongono che, conferito all'appello effetto sospensivo,
l'amministrazione dell'eredità sia affidata al fiduciario __________ G__________
o, eventualmente, allo stesso AP 2 o, in via ancor più subordinata, al medesimo
avvocato PA 1. La Camera non ha chiesto osservazioni all'appello.
Considerandi
in diritto: 1. I provvedimenti
assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la
nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria
giurisdizione (Karrer/ Vogt/Leu
in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art.
551–559). Nel Cantone Ticino essi sono emanati dal Pretore (art. 86a
lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC: DTF
139.
III 225). In tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b
CPC). La relativa decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” fosse di almeno 10 000
franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In caso contrario è dato unicamente reclamo.
2.
La decisione
impugnata è giunta al patrocinatore di AP 1l'11 febbraio 2019. Introdotto il 20
febbraio 2019, l'appello in oggetto è pertanto tempestivo. Riguardo al valore
litigioso, questa Camera ha avuto modo di accennare in un precedente ch'esso
corrisponde, per lo meno, al presumibile onorario dell'amministratore (sentenza inc. 11.2013.28 del 29 agosto 2013,
consid. 1). In realtà, dandosi un provvedimento assicurativo della
devoluzione ereditaria, il valore litigioso è finanche pari – di regola – al valore
lordo della successione (Diggelmann
in: Brunner/Gasser/ Schwander,
Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 30 ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach ZPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 296 n. 712 in fine). In concreto difettano
ragguagli affidabili, ma se è vero che nel testamento pubblico __________ P__________
ha disposto tre legati di fr. 50 000.– ciascuno (appello, punto 13), si può ragionevolmente presumere
già per tale ragione che il compendio ereditario raggiunga agevolmente fr. 10 000.–. Sussiste così la competenza per materia
di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).
3.
La legittimazione ad
appellare di AP 2, erede universale istituito da __________ P__________, è indubbia.
Meno certa è la legittimazione dichiaratamente “subordinata” dell'avvocato PA 1,
il quale non spiega in che modo la decisione impugnata sia suscettibile di
toccare i suoi interessi giuridicamente protetti. Né egli pretende di avere
diritto, per avventura, di essere designato amministratore dell'eredità. Dato
nondimeno che – come detto – AP 2 è senz'altro abilitato a ricorrere, non giova
approfondire il problema. In simili circostanze conviene passare senza indugio
all'esame dell'appello.
4.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha motivato la nomina di un amministratore dell'eredità,
ordinata d'intesa con AP 2 (il quale, interpellato dal Pretore, aveva definito
utile in una lettera del 6 febbraio 2019 l'adozione del provvedimento
assicurativo), con l'argomento che “è attualmente in corso una procedura di
grida per ricerca eredi ex art. 555 CC, per cui si devono prendere le misure
necessarie a salvaguardia dell'eredità”. L'opinione è fondata, giacché una
successione di cui non si conoscano tutti gli
eredi dev'essere provvista di un amministratore (art. 554 cpv. 1 n. 3
CC). L'appellante eccepisce che “non c'è (…) urgenza per un intervento
immediato di un amministratore”, ma al proposito egli non manca di contraddirsi.
Se il provvedimento era utile il 6 febbraio 2019, in effetti, mal si
intravede come mai esso potrebbe essere rinviato ora senza limiti di tempo.
D'altro lato non avrebbe senso lasciar sussistere un'amministrazione dell'eredità
priva di amministratore. Al proposito non
giova pertanto attardarsi.
5.
Altra è la questione
riguardante la scelta dell'amministratore. Interpellato dal Pretore, con
lettera del 6 febbraio 2019 AP 2 aveva proposto come amministratore il
fiduciario __________ G__________, che gestiva già da molti anni il patrimonio
di __________ P__________. Nella decisione impugnata, dell'8 febbraio 2019, il
Pretore ha designato invece la MLaw AO 1, senza fornire spiegazioni. Dal
fascicolo processuale risulta che in seguito, con lettera del 18 febbraio 2019,
AP 2 ha invitato il Pretore a riconsiderare tale nomina, sottolineando che il
fiduciario __________ G__________ “ha seguito per più di 40 anni la signora __________
P__________” ed è disposto a svolgere la mansione di amministratore “senza
nemmeno chiedere una remunerazione”. Il Pretore ha risposto con lettera dell'indomani
che la scelta dell'amministratore rientra nel suo libero apprezzamento, che in
concreto il mandato non presenta difficoltà particolari e che la persona da lui
designata è sicuramente in grado di assolvere l'incarico.
6.
Che la scelta di un amministratore
avvenga, per principio, secondo il libero potere d'apprezzamento dell'autorità è
pacifico. Come amministratore può entrare così in linea di conto ogni persona
fisica o giuridica avente l'esercizio dei diritti civili, compresi eredi legittimi
o parenti. Essenziale è che il soggetto designato abbia le capacità
professionali necessarie, sia degno di fiducia, indipendente e imparziale (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 22 ad
art. 554 CC con richiami; Emmel
in: Abt/Weibel, Erbrecht, 3ª edizione, n. 10 ad art. 554 CC con rimandi).
L'appellante non disconosce quanto precede, ma sostiene che in concreto il
Pretore ha ecceduto il proprio potere d'apprezzamento, operando una scelta
irrazionale e costosa, per di più senza motivazioni. AP 2 si definisce inoltre “la
persona maggiormente deputata a svolgere il compito di amministratore”, concedendo
tutt'al più che il Pretore avrebbe potuto optare per il patrocinatore di lui o,
meglio, per il fiduciario __________ G__________, disponibile “a puro titolo
gratuito”. Anzi, proprio perché gratuita, la designazione di __________ G__________
appare a suo avviso “l'unica soluzione giuridicamente ammissibile”. Invece – egli
continua – il Pretore ha preferito una giovane praticante totalmente ignara
della fattispecie, la quale dovrà recarsi dal fiduciario G__________ per
munirsi di documentazione contabile, rivolgersi all'avvocato AP 1 per
raccogliere le restanti informazioni, costituire “nuovi dossier” e creare
doppioni, senza nemmeno che si conosca la tariffa da lei applicata, e ciò con
l'unico effetto di rallentare il tutto,
gravando la successione di costi inutili.
7.
A torto AP 2 si reputa
intanto “la persona maggiormente deputata a svolgere il compito di
amministratore”. Come questa Camera ha già avuto occasione di ricordare, l'art.
556.
cpv. 3 CC prevede che, dopo la consegna di un testamento “all'autorità competente”,
questa “deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel
possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore”. Non
sussistono altre possibilità. L'autorità non può affidare beni della
successione a eredi istituiti. Se la successione non può essere lasciata “nel
possesso provvisorio” degli eredi legittimi, occorre designare un
amministratore. Tale ipotesi costituisce un “caso particolare [di
amministrazione] previsto dalla legge” nel senso dell'art. 554 cpv. 1 n. 4 CC.
La designazione di un amministratore è superflua soltanto ove esista un
esecutore testamentario (RtiD II-2012 pag. 809 n. 13c con riferimenti). Non
risulta che in concreto ciò sia il caso. AP 2, erede istituito, non può quindi
pretendere di essere designato amministratore, né amministratore può essere
designato il suo legale. Su questo punto la decisione impugnata sfugge di conseguenza
alla critica.
8.
Rimane da verificare
se la scelta della MLaw AO 1 rispetto a quella del fiduciario __________ G__________
rientri nel quadro di un corretto esercizio del potere d'apprezzamento. Il
margine d'autonomia di cui fruisce il Pretore ha infatti i suoi limiti. Non si
identifica con un mero beneplacito. Ora, per quanto è dato a divedere la MLaw AO
1.
e il fiduciario __________ G__________ appaiono possedere entrambi le
capacità professionali necessarie per svolgere l'incarico in modo razionale, speditivo
ed efficiente, tanto più che – secondo lo stesso Pretore – l'amministrazione dell'eredità
consiste in poche e semplici operazioni (lettera del 19 febbraio 2019 al
patrocinatore dell'appellante, agli atti). Entrambi gli interessati risultano
inoltre degni di fiducia, indipendenti e
imparziali. Quanto li distingue è sostanzialmente l'onerosità delle
prestazioni. Non che l'intervento della MLaw AO 1 si supponga particolarmente dispendioso:
lo stesso appellante riconosce che i giovani praticanti legali del Locarnese
sono “notoriamente poco pagati” (memoriale, punto 20). Sta di fatto che il
fiduciario __________ G__________ assicura un adempimento del mandato “a puro
titolo gratuito”, ciò che per la successione è pur sempre un vantaggio.
9.
Si dà atto che un
giudice non è tenuto a dare ragione particolareggiata del modo in cui esercita
il proprio potere d'apprezzamento. La motivazione addotta può anche essere
breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in
un modo piuttosto che in un altro, sicché questa Camera possa esercitare
adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (sui requisiti minimi di
motivazione: DTF 141 III 41 consid. 3.2.4, 140 II 274 consid. 6.2, 139 IV 183 consid. 2.2, 137 II 270 consid. 3.2).
Nel caso in esame tale verifica è oggettivamente impossibile: perché il Pretore
non abbia tenuto conto della gratuità delle prestazioni offerte da una persona
suscettiva di entrare in carica come amministratore dell'eredità non è dato di sapere,
gli atti non consentendo alcuna deduzione. D'altro lato la procedura di appello
non prevede – diversamente da quella di reclamo (art. 324 CPC) – la
possibilità di chiedere osservazioni al Pretore. Nelle circostanze descritte
non rimane quindi che annullare la decisione impugnata. Non spetta invece a
questa Camera designare essa medesima il fiduciario G__________ in qualità di
amministratore. Non si può escludere infatti che, nel risultato, la decisione
del Pretore possa rivelarsi legittima sulla base di motivazioni non desumibili
dagli atti e ignote alla Camera. Il che permetterebbe al Pretore di statuire
un'altra volta allo stesso modo, purché motivi a sufficienza la propria scelta.
Tutto considerato, l'appello va accolto pertanto in tal senso.
10.
L'accoglimento dell'appello
avvenendo per questioni di forma, senza pregiudizio per la nuova decisione che
prenderà il primo giudice, conviene prescindere da uno scambio di allegati (analogamente:
sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del 21 luglio 2016, consid.
1.3
in fine con rinvio alla sentenza 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid.
4).
11.
Le spese del giudizio
odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata, ma non la
designazione di un amministratore da parte di questa Camera. Né è dato di prevedere
come il Pretore giudicherà nuovamente sul caso. Ciò giustificherebbe il riparto
a metà delle spese giudiziarie (DTF 139 III 351 consid. 6). Data la
particolarità della fattispecie, si rinuncia nondimeno – eccezionalmente – al
prelievo di oneri e all'attribuzione di ripetibili, che in ogni modo andrebbero
compensate.
12.
L'emanazione
dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
13.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso appare raggiungere anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Comunque sia, nei confronti di provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria, equiparabili a provvedimenti cautelari, è possibile far valere la
sola violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata.
2. Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. dott. ;
–
MLaw .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).