11.2019.31
Divorzio: liquidazione dei rapporti patrimoniali e previdenza professionale all'estero
5 giugno 2020Italiano21 min
vissuto in Italia, per poi trasferirsi nel 1995 in Germania. Il marito è __________ per la __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.31
Lugano
5 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2015.157 (divorzio su azione di un
coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 giugno 2015 da
AO
1
contro
AP
1 (D)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 20 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 18 gennaio 2019;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1962) e AO 1 (1964), cittadini italiani, si sono sposati ad __________
(Varese) il 18 luglio 1992, adottando la separazione
dei beni. Dal matrimonio sono nati V__________
(1994), P__________ (1995) e C__________ (2001). La famiglia ha dapprima
vissuto in Italia, per poi trasferirsi nel 1995 in Germania. Il marito è __________ per la __________
GmbH, ora E__________ __________ GmbH, di __________. La moglie lavorava
principalmente come mamma diurna. I
coniugi si sono separati nel febbraio del
2013, quando AO 1 ha lasciato, insieme con la figlia C__________, l'abitazione
coniugale di R__________ (proprietà per
piani n. 7743,
7776 e 7777, pari a 38/1000,
4/1000 e
4/1000 della
particella n. 988/7, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno), per
trasferirsi in un suo appartamento ad A__________ (proprietà per piani n. 30 298, pari a 26.50/1000 della particella n. 1009
RFD), cessando ogni attività lucrativa.
B. In
esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale avviata da AO 1 il 2
maggio 2014, con sentenza del 14 luglio 2014 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha affidato la figlia C__________ alla madre e ha obbligato AP
1 a versare un contributo alimentare per la
moglie e per la figlia di fr. 1500.– mensili ciascuno (inc. SO.2014.1873).
Dal 2014 AO 1 ha ripreso a esercitare l'attività di mamma diurna e dal 1°
ottobre 2015 essa lavora inoltre per l'immobiliare L__________ SA di __________.
C. Nel
frattempo, il 12 giugno 2015, AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al
medesimo Pretore. All'udienza del 15 ottobre 2015, indetta per il tentativo di
conciliazione, è comparsa la sola moglie, alla quale il Pretore ha impartito un
termine di 30 giorni per motivare l'azione. In un memoriale del 16 novembre
2015 essa ha chiesto così l'affidamento
della figlia C__________, ha postulato un contributo alimentare di fr. 1500.–
mensili per sé e di fr. 1500.– mensili per la figlia. Essa ha rivendicato inoltre l'attribuzione
in proprietà esclusiva di un appartamento a G__________, frazione di __________
(Vallese), e di una casa a S__________ (in località P__________, nella
Provincia di Grosseto), appartenenti ai coniugi in ragione di un mezzo
ciascuno, ha sollecitato la divisione a metà delle prestazioni previdenziali
maturate dai coniugi durante il matrimonio e ha instato per una provvigione ad litem di fr. 6000.–.
D. Nella
sua risposta del 27 gennaio 2016 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e
all'affidamento della figlia alla madre con autorità parentale congiunta, ha
accettato di versare un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per C__________
e ha approvato la divisione a metà delle spettanze previdenziali accumulate dai
coniugi. Da parte sua egli ha rivendicato l'attribuzione in proprietà
esclusiva dell'immobile a R__________ e di una villa a C__________ (frazione di
B__________, in Provincia di Verona), comproprietà dei coniugi in ragione di un
mezzo ciascuno, chiedendo di “liquidare gli altri immobili” mediante vendita
della casa a S__________ e attribuzione dell'appartamento di G__________ ai
figli. Infine egli ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare alla moglie. In una replica del 29 aprile
2016 AO 1 ha ribadito le proprie
domande di petizione, salvo rinunciare alla provvigione ad litem. Con
duplica del 2 giugno 2016 il convenuto ha riaffermato le sue posizioni, ma
ha preteso l'attribuzione in proprietà esclusiva anche della casa a S__________.
E. Alle
prime arringhe del 19 settembre 2016 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria,
avviata seduta stante, è stata chiusa il 7 febbraio 2018 e alle arringhe
finali dell'11 aprile 2018 i coniugi hanno reiterato le loro richieste, AP 1
opponendosi per finire alla suddivisione della propria previdenza professionale
e chiedendo altresì l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'appartamento a G__________,
dichiarando nondimeno di lasciare la casa a S__________ in proprietà esclusiva
della moglie, alla quale ha offerto un conguaglio di fr. 20 000.–.
F. Statuendo
con sentenza del 18 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato
la figlia C__________ alla madre con autorità parentale congiunta, riservato il
diritto di visita paterno, e ha obbligato il convenuto a versare un contributo
alimentare per la figlia di fr. 1500.– mensili
fino al termine
di una formazione scolastica o professionale appropriata, assegni familiari
non compresi. Egli ha sciolto poi le varie comproprietà, attribuendo alla moglie
la casa di S__________, previo versamento di € 35 000.– al marito,
assegnando le proprietà per piani di R__________ al marito, previo versamento
di €
110 000.–
alla moglie, e disponendo la vendita agli incanti dell'appartamento a G__________
con base d'asta di fr. 400 000.– e riparto del ricavo netto a metà tra i coniugi. Il primo giudice non ha fissato contributi alimentari in favore
dell'attrice e ha previsto la divisione a metà dei diritti previdenziali
maturati dalle parti dal matrimonio fino all'introduzione della causa di
divorzio, che si tratti di accantonamenti in
Germania, in Italia o in Svizzera, ordinando la trasmissione degli atti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della
sentenza per definire l'entità di simili prestazioni. Le spese processuali di complessivi fr. 5000.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20
febbraio 2019 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
condannare la moglie a restituirgli quanto da
lui versatole per l'acquisto dell'appartamento ad A__________ (€ 48 000.–) e della
villa a B__________
(€ 140 000.–), limitando la divisione degli averi
previdenziali a quelli maturati in Svizzera e lasciando nella disponibilità di ogni
coniuge quelli accumulati in Germana e in Italia. Nelle sue osservazioni del 26
marzo 2019 AO 1 dichiara di non avere nulla da aggiungere alla sentenza impugnata,
tranne precisare di non disporre di averi previdenziali in Italia né in
Svizzera.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di divorzio
sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle
pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali formulate dalle parti nei
memoriali conclusivi davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello,
la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice del convenuto il 21 gennaio
2019.
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto
il 20 febbraio 2019 e sanato con la firma autografa in ossequio al termine
fissato il 26 febbraio 2019 dal
presidente di questa Camera, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Con
le osservazioni all'appello AO 1 produce copia
del verbale inerente alle arringhe finali e un esemplare del proprio memoriale
conclusivo, come pure un'attestazione del 22 marzo 2013 in cui il marito
approva la partenza definitiva di moglie e figli dalla Germania, una
dichiarazione 12 dicembre 2012 del marito, una sua lettera del 12 aprile 2018
alla Pretura e due lettere sull'istituto previdenziale
tedesco del marito, del 14 gennaio 2015 e del 12 maggio 2016. Tali documenti figurano
già nell'incarto trasmesso dal Pretore a questa Camera (inc. DM.2015.157). La loro produzione si rivela dunque superflua.
3.
Litigiosi
rimangono, in appello, parte della liquidazione dei rapporti patrimoniali fra
coniugi e la divisione degli averi
previdenziali da loro maturati. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
I. Sulla liquidazione dei rapporti di dare e avere
4.
Controversa è la
partecipazione di AP 1 all'acquisto da parte della moglie della proprietà per
piani ad A__________ e della villa a B__________. Relativamente al primo
immobile, il Pretore ha accertato che esso
è di proprietà esclusiva della moglie, sicché “rimane di sua pertinenza senza
che ci si debba chinare su un eventuale conguaglio per il marito (art. 247
CC)ˮ. Analoga conclusio-ne egli ha tratto riguardo al secondo immobile, “entrato nel
patrimonio della moglie durante il matrimonio in ragione di separazione dei
beni (art. 247 CC)”.
a) Intanto occorre
domandarsi se alla liquidazione dei rapporti patrimoniali si applichi il
diritto svizzero. Dagli atti risulta che al momento del matrimonio le parti
hanno dichiarato all'ufficiale dello stato civile di __________ che avrebbero
adottato la separazione dei beni (doc. D e E). L'art. 162
comma 2 del Codice civile italiano consente infatti agli sposi di instaurare
il regime della separazione dei beni in via semplificata, tramite una
dichiarazione di scelta registrata nell'atto di matrimonio, senza doversi
rivolgere a un notaio per stipulare una convenzione apposita. La dichiarazione
all'ufficiale di stato civile equivale a una convenzione di separazione dei
beni, sempre che sia relativamente semplice. Se i coniugi intendono stipulare
una convenzione più articolata, devono far capo a un
notaio
(Anelli/Sesta, Regime patrimoniale
della famiglia, vol. III, Milano 2002, pag. 479 a metà).
Ora,
nel diritto internazionale privato svizzero i rapporti patrimoniali tra coniugi
sono regolati dalla legge scelta dai coniugi medesimi (art. 52 cpv. 1 LDIP). Se
costoro sono legati da una convenzione matrimoniale, un cambiamento di
domicilio non influisce sul diritto applicabile (art. 55 cpv. 2 LDIP). In
concreto le parti risultano soggette per dichiarazione equiparata a una
convenzione – dopo quanto si è visto – alla separazione
dei beni secondo
gli art. 215 segg. del Codice civile italiano, regime che continua ad
applicarsi anche dopo il loro trasferimento all'estero (v. RtiD I-2019 pag. 506
consid. 5). In ogni modo, per quanto è
dato a divedere, in caso di separazione dei beni anche
nel diritto italiano un coniuge che ha
apportato
migliorie o eseguito addizioni a beni dell'altro può chiedere il rimborso dei
propri investimenti (RtiD I-2019 pag. 506 consid. 10 con rinvio ad Anelli/Sesta, op. cit., pag. 531 segg.), come nel diritto
svizzero (Piller in: Commentaire romand,
CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 250; Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 911 n. 1623c;
Christinat in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond
et procédure, Basilea 2015, n. 6 ad art. 250). In sostanza, ai fini del giudizio, si tratta di accertare nella
fattispecie se l'appellante ha dimostrato di avere investito fondi propri in
beni della moglie.
b) Per
quel che è dell'immobile ad A__________, l'appellante sostiene di avere provato
il versamento alla moglie di € 48 000.– per fi-nanziarne l'acquisto. Se non che, davanti
al Pretore egli aveva dichiarato che l'immobile era stato acquistato “versando l'intero
importo della vendita della casa di R__________, appartamento n. 15, che era in
comproprietà tra i coniugi”, ragione per cui egli di “sicuro ha
investito in esso beni propri e ne reclama la restituzione” (risposta, pag.
5). Sta di fatto che, per finire, egli non ha avanzato alcuna pretesa cifrata
né ha formulato una qualsivoglia richiesta di giudizio. Nella duplica egli ha ulteriormente
sostenuto di avere versato alla moglie suoi risparmi per € 48 000.–
destinati all'acquisto dell'immobile, ma una volta di più non ha formulato
alcuna domanda. Alle arringhe finali, poi, egli nemmeno ha accennato alla
questione. In simili circostanze ci si
può seriamente interrogare sulla ricevibilità di tale pretesa, formulata per la
prima volta in questa sede senza che si ravvisino – né siano addotti – nuovi fatti o
nuovi mezzi a fondamento della domanda (art. 317 cpv. 2 CPC).
Certo,
dagli atti e dalle spiegazioni fornite dalle parti si evince che da un conto intestato
ai coniugi sono stati trasferiti nel luglio
del 2012 € 48 000.– a un altro conto di cui gli stessi coniugi erano
beneficiari (doc. 15; verbale del 17 gennaio 2017, pag. 4 a metà). Ciò non
basta tuttavia per dimostrare che tale importo fosse del solo marito e che esso
sia poi stato usato dalla sola moglie. Per di più, è lungi dall'essere provato che quella somma sia servita per finanziare l'acquisto
dell'abitazione ad A__________, ove appena si pensi che il contratto di
compravendita è stato sottoscritto il 10 gennaio 2013 (doc. HH). La pretesa dell'appellante
non può pertanto trovare accoglimento, non incombendo a questa Camera indagare
su altre causali in una conseguenza del divorzio retta dal principio dispositivo
(art. 277 cpv. 1 CPC).
c) In merito alla villa di B__________, l'appellante
ribadisce che l'acquisito da parte della moglie della quota di comproprietà è
stato finanziato da lui, come risulta dall'atto di compravendita, sicché egli
pretende la restituzione di € 140 000.–. Inoltre, egli soggiunge, il Pretore nemmeno ha
esaminato la sua richiesta intesa all'attribuzione in proprietà esclusiva di
tale immobile. In realtà la pretesa volta
alla restituzione dell'importo di € 140 000.– è nuova e quindi irricevibile (art. 317 cpv. 2
CPC). Nondimeno il Pretore ha ritenuto, in modo palesemente contrario agli
atti, che l'immobile in questione sia entrato nel patrimonio della moglie. Ciò
è vero solo in parte, poiché – come risulta dall'atto di compravendita del 30
maggio 2013 –AO 1 ha acquistato da M__________, fratello del marito, unicamente
una quota di tre sesti del fondo al prezzo di € 140 000.–,
pagati da AP 1 (doc. QQ). L'altra quota di comproprietà appartiene allo stesso AP
1, come emerge dagli attivi ereditari del di lui padre F__________
(giustificativi allegati alla dichiarazione di successione: doc. 54) e
dalla visura storica per l'immobile del 25 gennaio 2017 (doc. PPP, 2°
foglio). La circostanza è stata per altro ammessa dall'attrice medesima, secondo
la quale l'immobile può considerarsi “proprietà del marito per il 75% e della moglie al 25%” (petizione,
pag. 7 in fondo).
d) Posto
ciò, contrariamente all'opinione dell'appellante, il Pretore non ha riconosciuto
formalmente la proprietà della casa, tant'è che al riguardo il dispositivo
della sentenza impugnata è silente. Del resto, AO 1 nemmeno aveva rivendicato
la proprietà esclusiva di tale fondo. Anzi, essa aveva postulato unicamente l'attribuzione
degli immobili a S__________ e a G__________, senza esprimersi sugli altri. D'altro
canto, AP 1 ha sempre preteso la proprietà esclusiva dei fondi a R__________ e a
B__________, postulando per gli altri beni diversi modi di scioglimento. Per
finire, il Pretore ha sciolto le comproprietà sugli immobili di R__________, di
S__________ e di G__________, ma senza esprimersi sulla casa di B__________, reputata
erroneamente proprietà della moglie. Tale casa è rimasta pertanto in
comproprietà dei coniugi, AO 1 non potendo ottenere il trapasso di proprietà
sulla base di una decisione che nemmeno ciò prevede. In circostanze siffatte, scartando
un'esplicita proposta di giudizio e aggiudicando a una parte quanto nemmeno era
richiesto, il primo giudice è caduto in un diniego di giustizia. Su questo
punto la causa gli va perciò rinviata affinché esamini la pretesa del marito tendente
a vedersi attribuire il citato immobile in proprietà esclusiva.
II. Sulla divisione della previdenza professionale
5.
Il
Pretore ha stabilito che le prestazioni d'uscita conseguite dai coniugi dal matrimonio (18 luglio 1992) fino all'introduzione
della causa di divorzio (12 giugno 2015) vanno suddivise a metà, e “ciò sia per
quanto concerne gli averi previdenziali maturati in Svizzera, sia per quanto
concerne gli averi previdenziali maturati all'estero e, in particolare, in
Germania dove il marito lavora da anni (doc. 32), ma dove anche la moglie
parrebbe aver accumulato degli averi (doc. Q)”. L'appellante sostiene che in
applicazione degli art. 122 e 123 vCC, come pure degli art. 15 a 17 e 22a
o 22b LFLP il giudice svizzero può ordinare la divisione degli averi
previdenziali accumulati dai coniugi in costanza di matrimonio solo riguardo a
importi maturati in Svizzera. Né egli comprende come un tale dispositivo
potrebbe essere eseguito in Italia e in Germania, dove non esistono istituti analoghi
a quelli svizzeri. A suo parere, di conseguenza, l'unica divisione praticabile
è quella degli averi previdenziali accantonati in Svizzera.
a) Nella
fattispecie il divorzio denota evidenti risvolti internazionali, le parti essendo cittadini italiani
e il marito essendo domiciliato in Germania. Ora, dandosi la competenza del
giudice svizzero per l'azione di divorzio, (art. 59 lett. b LDIP), lo stesso
tribunale – salvo puntuali eccezioni – è competente anche per disciplinare gli
effetti accessori (art. 63 cpv. 1 LDIP). In materia di averi
previdenziali, poi, dal 1°
gennaio 2017 l'art. 63 cpv. 1bis LDIP prevede la competenza
esclusiva dei tribunali svizzeri per il conguaglio delle pretese nei confronti
di un istituto svizzero di previdenza professionale. Il fatto che tale disposizione nulla preveda in merito ad averi
previdenziali situati all'estero non significa che i tribunali svizzeri
non siano abilitati a determinarsi in proposito. Sussiste pur sempre, in
effetti, la competenza generale del giudice svizzero per regolare gli effetti
del divorzio in virtù dell'art. 63 cpv. 1 LDIP (Geiser
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 124e CC; Widmer Lüchinger in: Zürcher Kommentar,
IPRG, 3ª edizione, n. 25 ad art. 63; Romano,
Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance
professionnelle in: FamPra.ch 2017 pag. 67 seg.; analogamente: FF 2013
pag. 4189 seg.).
b) Ricordato ciò e considerato che la novella legislativa
sul conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, vigente dal
1° gennaio 2017, si applica anche alle cause – come nella fattispecie –
pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento della sua entrata in vigore
(art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC e 407c cpv. 1 CPC; RtiD II-2018
pag. 712 consid. 9b), se all'estero sussistono pretese di previdenza il giudice svizzero ha due possibilità:
– o riconosce al coniuge creditore, come in precedenza (RtiD
I-2014 pag. 728 n. 3c consid. 6b con rinvii,
II-2011 pag. 684 n. 9c consid. 2c), un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in
capitale o di rendita (art. 124e cpv. 2 CC), il deposito di averi
previdenziali all'estero fondando anche nel nuovo diritto un'impossibilità di
conguaglio (Geiser in: op. cit., n. 5 ad art. 124e CC; Oberson/Waelti:
Nouvelles rè-gles de partage de la prévoyance: les enjeux du point de
vue judiciaire in: FamPra.ch 2017 pag. 113 seg.),
– oppure decide di rinviare complessivamente
il conguaglio delle pretese di previdenza professionale a un procedimento
apposito, derogando al principio dell'unità della sentenza di divorzio, nell'ipotesi
in cui sia possibile ottenere una decisione
sul conguaglio nello Stato estero (art. 283 cpv. 3 CPC; Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 4a ad art. 283). Ciò presuppone tuttavia che si abbia modo di
ottenere una siffatta decisione e che il coniuge in questione sia disposto ad
avviare una procedura a tal fine in quello Stato, fermo restando che il
riparto complessivo degli averi previdenziali resta soggetto al diritto
svizzero (Dolge in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª
edizione, n. 6 ad art. 283; Romano,
op. cit., pag. 71). Il risultato della decisione straniera riguarda soltanto il
computo delle prestazioni attribuite nell'ambito del procedimento svizzero. Se
poi, dal punto di vista svizzero, il coniuge creditore riceve troppo poco, il
risultato della decisione straniera può
essere completato con un'indennità a norma dell'art. 124e cpv. 1 CC (FF
2013.
pag. 4189).
c) In concreto il Pretore si
è limitato – come si è detto – a fissare la divisione a metà degli averi
accumulati all'estero dal marito, “in particolare” in Germania presso la Deutsche Rentenversicherung. Ciò non corrisponde a
nessuna delle opzioni testé riassunte e mal si comprende come una tale
decisione potrebbe essere eseguita all'estero. D'altro lato sulla situazione
previdenziale delle parti non incombe a questa Camera indagare di propria
iniziativa (sentenza del Tribunale federale 5A_18/2018 del 16 marzo 2018 in:
SZZP/RSPC 2018 pag. 297). In concreto, inoltre, non si tratta soltanto di
esperire l'una o l'altra prova per completare l'istruttoria, ma di assumere
tutta la documentazione necessaria per dirimere una parte essenziale
dell'azione su cui il primo giudice fondamentalmente non ha statuito e di
completare i fatti su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Quanto
all'indennità adeguata dell'art. 124e cpv. 1 CC, questa Camera dovrebbe
definirne inoltre per la prima volta l'ammontare. Al riguardo non basta
tuttavia ripartire a metà le spettanze dei coniugi. Occorre tenere conto anche
della concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti,
segnatamente dopo la liquidazione del regime dei beni, e delle loro condizioni
finanziarie dopo il divorzio. Questa Camera dovrebbe pertanto istruire e
decidere la questione alla stregua di un giudice na-turale, ciò che
sottrarrebbe alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Senza dimenticare che anche il rinvio ad separatum
potrebbe entrare in linea di conto, la Germania facendo parte notoriamente della
cerchia di Stati che dispongono di meccanismi di suddivisione degli averi
pensionistici analoghi a quelli svizzeri (Romano,
op. cit., pag. 58 e 69).
d) In
definitiva, per quanto riguarda la previdenza professionale delle parti la
sentenza impugnata va annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché
esegua i necessari accertamenti, statuendo di nuovo.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
6.
Le
spese dell'appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). AP 1 esce sconfitto sul rimborso di € 48 000.– e di € 140 000.–, così come sulla disponibilità propria degli
averi previdenziali esteri. La contesa rimane aperta invece sullo scioglimento
della comproprietà a B__________ e sul conguaglio della previdenza
professionale, al cui proposito il Pretore dovrà giudicare di nuovo. Ciò induce
a ridurre adeguatamente la tassa di giustizia complessiva. Tutto ponderato, si giustifica
così che l'appellante sopporti due terzi delle spese ridotte, il rimanente
andando a carico dell'attrice. Quanto alle ripetibili, dandosi una ripartizione delle spese
processuali tra una parte patrocinata e una non assistita che non ha reso
verosimile i presupposti per ottenere un'indennità d'inconvenienza (art. 95
cpv. 3 lett. c CPC), come in concreto, la parte soccombente non assistita da un
rappresentante professionale va chiamata a rifondere alla controparte la quota
ridotta delle ripetibili da questa sopportate (un terzo: cfr. analogamente I
CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 8 con rinvio). Sulle spese giudiziarie di primo grado il Pretore
giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
7.
Circa i
rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (v. consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 9 e
11 della sentenza impugnata sono annullati. Gli atti sono rinviati al Pretore per
nuovo giudizio sul riparto della previdenza professionale e sulla pretesa di AP
1 intesa alll'assegnazione in proprietà esclusiva dell'immobile a C__________,
frazione di B__________ (Verona).
Per
il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese di appello, ridotte a fr. 1500.–,
da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico di
quest'ultimo e
per il resto a carico di AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).