11.2019.32
Ricorso per denegata o ritardata giustizia nei confronti dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni
26 febbraio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.32
Lugano,
26 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire sul ricorso “per ritardata e denegata giustizia” presentato il 15
febbraio 2019 da
RI
1
nei
confronti della
CO
1 ;
Ritenuto
in fatto: che il 15 febbraio 2019 RI
1 ha presentato un memoriale a questa Camera, chiedendo di trattarlo come
“ricorso per ritardata e denegata giustizia” nei confronti della CO 1;
che il memoriale non è
stato comunicato alla CO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 67
LPAmm, applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 98 cpv. 1 LPAmm,
può essere interposto ricorso nei confonti dell'autorità di vigilanza sulle
fondazioni (art. 84 cpv. 1 CC) ove questa neghi o ritardi indebitamente
l'emanazione di una decisione impugnabile;
che
tale ricorso tuttavia è dato soltanto a chi è parte in causa nell'ambito di un
procedimento aperto davanti all'autorità di vigilanza e vede dilazionare
indebitamente i tempi della decisione che lo riguarda;
che il ricorso non è
esperibile invece da parte di un semplice denunciante, il quale rimproveri all'autorità
di vigilanza di trascurare il pubblico interesse omettendo di statuire o
indugiando a statuire su una sua segnalazione;
che in effetti, come ha
già avuto occasione di ricordare questa Camera (RtiD II-2008 pag. 668 consid.
2) e ancora più recentemente il Tribunale federale (DTF 139 II 282 consid.
Considerandi
2.
), un denunciante non può pretendere che l'autorità di vigilanza dia seguito
a una sua segnalazione, nemmeno se le irregolarità amministrative di cui si
duole lo toccano in qualche modo;
che in concreto davanti
alla CO 1 il ricorrente è e rimane un denunciante, di modo che non è
legittimato a ricorrere per denegata o ritardata giustizia all'autorità
superiore;
che il ricorso in esame si
dimostra così, già di primo acchito, improponibile e può essere deciso da
questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG);
che le spese processuali
seguirebbero la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ma per
questa volta si rinuncia – eccezionalmente – al prelievo di oneri;
che
riguardo ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF), sicché spetterà al ricorrente rendere
verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii);
decide: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si riscuotono spese.
3.
Notificazione:
–
;
–
.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).