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Decisione

11.2019.32

Ricorso per denegata o ritardata giustizia nei confronti dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni

26 febbraio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire sul ricorso “per ritardata e denegata giustizia” presentato il 15

febbraio 2019 da

RI

1

nei

confronti della

CO

1 ;

Ritenuto

in fatto: che il 15 febbraio 2019 RI

1 ha presentato un memoriale a questa Camera, chiedendo di trattarlo come

“ricorso per ritardata e denegata giustizia” nei confronti della CO 1;

che il memoriale non è

stato comunicato alla CO 1 per osservazioni;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 67

LPAmm, applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 98 cpv. 1 LPAmm,

può essere interposto ricorso nei confonti dell'autorità di vigilanza sulle

fondazioni (art. 84 cpv. 1 CC) ove questa neghi o ritardi indebitamente

l'emanazione di una decisione impugnabile;

che

tale ricorso tuttavia è dato soltanto a chi è parte in causa nell'ambito di un

procedimento aperto davanti all'autorità di vigilanza e vede dilazionare

indebitamente i tempi della decisione che lo riguarda;

che il ricorso non è

esperibile invece da parte di un semplice denunciante, il quale rimproveri all'autorità

di vigilanza di trascurare il pubblico interesse omettendo di statuire o

indugiando a statuire su una sua segnalazione;

che in effetti, come ha

già avuto occasione di ricordare questa Camera (RtiD II-2008 pag. 668 consid.

2) e ancora più recentemente il Tribunale federale (DTF 139 II 282 consid.

Considerandi

2.

), un denunciante non può pretendere che l'autorità di vigilanza dia seguito

a una sua segnalazione, nemmeno se le irregolarità amministrative di cui si

duole lo toccano in qualche modo;

che in concreto davanti

alla CO 1 il ricorrente è e rimane un denunciante, di modo che non è

legittimato a ricorrere per denegata o ritardata giustizia all'autorità

superiore;

che il ricorso in esame si

dimostra così, già di primo acchito, improponibile e può essere deciso da

questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG);

che le spese processuali

seguirebbero la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ma per

questa volta si rinuncia – eccezionalmente – al prelievo di oneri;

che

riguardo ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF), sicché spetterà al ricorrente rendere

verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii);

decide: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese.

3.

Notificazione:

;

.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).