11.2019.36
Divorzio su azione di un coniuge: Statuto delle figlie nella sentenza di divorzio, durata del mantenimento della comproprietà dopo il divorzio, liquidazione del regime dei beni, contributi alimentari per moglie e figlie
28 settembre 2020Italiano50 min
liquidato i loro rispettivi risparmi bancari al 31 dicembre 2014”. In osservazioni
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.36
Lugano
28 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2016.27
(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con petizione del 13 giugno 2016
da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 28 febbraio
2019 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 29 gennaio 2019
e sull'appello incidentale del 6 maggio 2019 presentato da AO 1 contro la medesima
sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1974) e AP 1 (1975) si sono sposati a __________ il 25 settembre 1998.
Dal matrimonio sono nate K__________, il 7 dicembre 2003, e Ka__________, il 27
novembre 2005. Analista contabile specializzato in informatica gestionale, il
marito è alle dipendenze della Banca __________ a __________. La moglie, docente
di scuola dell'infanzia a __________, ha lavorato a tempo pieno fino alla
nascita della prima figlia, poi ha ridotto il grado d'occupazio-ne al 50%. I
coniugi si sono separati il 1° ottobre 2013, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ (particella n. 2475 RFD, comproprietà dei coniugi in
ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________ (proprietà
per piani n. 28 832, pari
a 29/1000 della
particella n. 604 RFD), da
lui acquistato il 6 marzo 2013.
B. In
esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dal marito il 30
dicembre 2014, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha
omologato il 10 aprile 2015 un accordo dei coniugi in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata assegnata in uso alla moglie
e le figlie sono state affidate a quest'ultima per la cura e l'educazione (riservato
il diritto di visita paterno), mentre AO 1 si è impegnato a versare un
contributo alimentare di fr. 1800.– mensili
per la moglie, uno di fr. 1387.50 mensili per K__________, aumentato a fr. 1647.50 mensili dal dicembre del
2015, e uno di fr. 1280.– mensili per Ka__________, assegni familiari non compresi (inc.
SO.2014.846).
C. Il 13 giugno 2016 AO
1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo di
affidare le figlie alla madre con
esercizio dell'autorità parentale congiunta, riservato il suo diritto di visita, e ha offerto un
contributo alimentare per K__________
di fr. 1628.– mensili unitamente a uno per Ka__________ di fr. 1265.–
mensili (senza cenno ad assegni familiari). Inoltre egli ha postulato la
suddivisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi
durante il matrimonio fino al 31 gennaio 2016, ha sollecitato lo scioglimento
della comproprietà sulla particella
n. 2475 RFD di __________
con assegnazione alla moglie del fondo dietro conguaglio (non determinato) in
suo favore, come pure la liquidazione del regime dei beni mediante, sempre dietro
conguaglio (indeterminato) in suo favore “per mobili e oggetti che la moglie tiene
per sé di cui all'abitazione coniugale e per i lavori di miglioria dell'abitazione,
nonché per i prelevamenti effettuati dopo la separazione dal conto già diviso”.
D. All'udienza
di conciliazione, indetta per il 29 agosto 2016, i coniugi si sono
accordati sul principio del divorzio, sull'affidamento delle figlie alla madre
con esercizio congiunto dell'autorità parentale e sul diritto di visita
paterno in caso di disaccordo. Sulle altre questioni (contributi per moglie e
figlie, liquidazione del regime dei beni e suddivisione delle spettanze
previdenziali) il Pretore ha assegnato a AP 1
un termine di 30 giorni – poi prorogato – per presentare il memoriale di
risposta.
E. Nella
sua risposta con “domanda riconvenzionale” del 28 ottobre 2016 AP 1 ha preteso
un contributo alimentare per sé vita natural durante compreso tra fr. 2358.– e fr. 3668.–
men-sili secondo la scadenza dell'obbligo
contributivo verso le figlie, un contributo alimentare per K__________ di fr.
1650.– mensili e uno per Ka__________ di fr. 1300.– mensili fino alla maggiore età, assegni
familiari non compresi, “riservati gli art. 276 cpv. 3 e 277 cpv. 2 CC”, oltre
a una partecipazione del padre a due terzi delle spese straordinarie per le
figlie. Essa ha postulato altresì l'attribuzione della nota comproprietà
immobiliare, il suo svincolo dal debito ipotecario gravante la proprietà per
piani del marito, un importo da specificare (valutato in fr. 20 000.–) in liquidazione del regime dei beni
e la suddivisione delle spettanze previdenziali accumulate dai coniugi dal 25
settembre 1998 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Con
replica del 7 dicembre 2016 AO 1 ha ribadito le proprie domande, tranne ridurre
l'offerta di contributo alimentare per K__________ a fr. 1342.50 mensili e quella
per Ka__________ a fr. 1050.–
mensili. In una duplica del 24 gennaio 2017 AP 1 ha riaffermato la propria
posizione. Altrettanto ha fatto il marito mediante “duplica riconvenzionale”
del 24 febbraio 2017.
F. Alle
prime arringhe del 29 marzo 2017 le parti hanno notificato prove, accordandosi
su contributi alimentari dal 1° gennaio 2017 “nelle more istruttorie” di
fr. 1656.85 mensili per la moglie, di fr. 1504.35 mensili per K__________
e di fr. 1136.85 mensili per Ka__________. L'istruttoria, nell'ambito della
quale è stata assunta una perizia sul valore della citata comproprietà
immobiliare, è stata chiusa l'11 settembre 2018. Alle arringhe finali le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel
suo memoriale del 30 ottobre 2018 AO 1 ha ridotto il contributo alimentare
offerto per K__________ a fr. 1059.– mensili e quello per Ka__________ a fr. 1023.– mensili, ha proposto il mantenimento
della comproprietà sull'abitazione coniugale fino al 27 novembre 2023 (tranne
diversa intesa tra le parti), consentendo all'attribuzione in uso del fondo a
moglie e figlie, non senza precisare le modalità
per chiederne lo scioglimento. Egli ha rivendicato inoltre, a titolo di “indennità
per l'utilizzo esclusivo dell'immobile, mobili e suppellettili”, il versamento fr. 132 288.– con interessi al 5% “dalla sentenza di divorzio”, così come
un conguaglio di fr. 42 503.–
(“soldi prelevati dopo separazione dei conti e terzo pilastro”) in liquidazione
del regime dei beni. Infine egli ha sollecitato la suddivisione a metà delle
prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio con una
ripartizione degli accrediti AVS alla moglie per due terzi e a lui per un
terzo.
Nel
proprio allegato conclusivo del 28 ottobre 2018 la convenuta ha rivendicato una
volta ancora l'affidamento delle figlie con esercizio dell'autorità parentale congiunta,
riservato il diritto di visita paterno, e la suddivisione a metà degli averi
previdenziali, formulando per il resto le seguenti richieste di giudizio:
5. Il regime
matrimoniale della partecipazione agli acquisti è sciolto.
5.1 La particella n.
2475 RFD di __________ resta attribuita in comproprietà di AP 1 e AO 1 in ragione di ½ ciascuno.
5.1.1 Il regime di
comproprietà sulla particella n. 2475 RFD di __________ potrà essere sciolto:
a) in ogni momento e
liberamente per accordo delle parti;
b) su richiesta di AP 1 in ogni momento;
c) su richiesta di AO 1 in ogni momento, ma non prima del
compimento del 21° anno di età della figlia minore.
5.1.2 Le parti si accorderanno
liberamente sulle modalità di scioglimento del regime di comproprietà, ritenuto
che in caso di disaccordo ognuna di esse potrà, nel rispetto dei termini di cui
al presente dispositivo, presentare formale azione di scioglimento a norma dell'art.
650 CC. Il provento della vendita, al netto degli oneri ipotecari, della TUI,
delle tasse e delle spese tutte relative allo scioglimento del regime di
comproprietà sarà di spettanza delle parti in ragione di metà ciascuno.
5.1.3 La particella n. 2475 RFD di __________
continuerà ad essere occupata a titolo di abitazione familiare da AP 1 e dalle
figlie sino ad altra soluzione che fosse adottata dalle parti o sino a
scioglimento del regime di comproprietà. Tutte le spese relative alla
manutenzione ordinaria saranno sostenute, come sinora, da AP 1.
5.2 La proprietà per piani n. 28 832 del fondo base n. __________ RFD di __________, di proprietà
di AO 1, resta a lui attribuita.
5.2.1 AO 1 corrisponderà a AP 1 l'importo di fr. 221 000.– entro 30 giorni dal passaggio in
giudicato del presente dispositivo.
5.2.2 Il pagamento dell'importo di cui al
punto 5.2.1 potrà in parte avvenire mediante assunzione da parte di AO 1 della
quota parte di un mezzo dell'onere ipotecario (che sarà accertato al momento
del pagamento) gravante l'immobile e contratto solidalmente da AP 1, e ciò
mediante usuale dichiarazione rilasciata dall'istituto creditore ipotecario
confermante l'integrale liberazione di AP 1 da ogni e qualunque debito gravante
l'immobile.
5.3 Relazioni finanziarie dei coniugi
5.3.1 In via principale: a titolo
di liquidazione delle relazioni finanziarie AO 1 corrisponderà a AP 1, nel
termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente dispositivo, l'importo
di fr. 81 700.–.
5.3.2 In via eventuale: a titolo
di liquidazione delle relazioni finanziarie AO 1 corrisponderà a AP 1, nel
termine di 30 gior-
ni dal passaggio in giudicato
del presente dispositivo, l'importo di fr. 63 786.– e di € 14 928.–.
5.4 Mobili e suppellettili contenute
nella proprietà di __________ sono attribuite in proprietà di AP 1.
Quelle contenute nella proprietà
di __________ sono attribuite in proprietà di AO 1.
5.5 Le vetture F__________ “__________”
e M__________ “__________” restano in proprietà di AO 1, il quale verserà a AP
1 l'importo di fr. 500.– entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente dispositivo.
La convenuta ha preteso infine un contributo alimentare per
sé vita natural durante compreso
tra fr. 2367.– e
fr. 3668.– mensili, così
come uno di fr. 1700.– mensili per ogni figlia.
G. Statuendo
il 29 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha regolamentato
le conseguenze come segue:
2. Il regime dei beni
è sciolto e liquidato nel seguente modo:
2.1 Viene
mantenuta la comproprietà in
ragione di ½
ciascuno sulla particella n. 2475 RFD __________. L'abitazione
continuerà a essere occupata a titolo di abitazione familiare da AP 1 e
dalle figlie fino allo scioglimento della comproprietà. Le spese relative alla
manutenzione ordinaria saranno sostenute da AP 1.
Lo
scioglimento della comproprietà non potrà avvenire prima del 27 novembre 2023, fatto
salvo un diverso accordo delle parti. Il mobilio rimane in comproprietà dei
coniugi.
2.2 La proprietà per piani n. 28 832, fondo base n__________ RFD di __________, di proprietà di AO
1, rimane a lui attribuita.
AO
1 verserà a AP 1 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione
la somma di fr. 239 000.–.
Il mobilio presente nell'abitazione di cui alla
proprietà per piani n. 28 832, fondo
base n. __________ RFD di __________ è di pertinenza di AO 1.
2.3
AO 1 verserà a AP 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della
presente decisione, la somma di fr. 34 081.–.
2.4
La vettura M__________ “__________” resta di proprietà di AO 1, che corrisponderà a AP 1, entro 30 giorni
dal passaggio in giudicato della presente decisione, la somma di fr. 500.–.
Il
Pretore ha poi ordinato al Fondo di previdenza per il personale della Banca __________
di trasferire la somma di fr. 88 524.– dal
conto intestato al marito al conto intestato alla
moglie presso
l'Istituto
di previdenza del Cantone Ticino, ha respinto la richiesta di contributo alimentare
avanzata dalla convenuta per sé, assegnandole unicamente gli accrediti per
compiti educativi, e ha ob-bligato AO 1 a
versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1099.– mensili per K__________
e di fr. 1063.– mensili per Ka__________,
assegni familiari non compresi, fino alla maggiore età delle figlie o al
termine di una formazione appropriata da parte loro. Sull'affidamento delle figlie, sul diritto di visita e sull'autorità
parentale il Pretore non ha formalmente statuito, constatando che “le parti hanno raggiunto un accordo
parziale all'udienza di conciliazione del 29 agosto 2016 e che nulla osta
a darne atto in sentenza”. Gli
oneri processuali di
complessivi fr. 4190.– (comprese le spese peritali di fr. 2390.–) sono state
poste per un terzo
a carico del marito e per il resto a
carico della moglie, tenuta a rifondere
all'attore fr. 9500.– per ripetibili ridotte.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a
questa Camera con un appello del 28 febbraio 2019 nel quale chiede di completare
la decisione impugnata regolando lo statuto delle figlie (affidamento a lei con
esercizio dell'autorità parentale congiunta, riservato il diritto di visita
paterno), differendo lo scioglimento della comproprietà fondiaria fino al 21°
compleanno di Ka__________ (il 27 novembre 2026) e condannando il marito a
versarle un conguaglio di fr. 221 000.– per l'ottenimento della proprietà per
piani, oltre a fr. 69 500.– in liquidazione del regime dei beni.
Essa postula altresì un contributo alimentare a vita compreso tra fr. 2227.– e fr. 3668.– mensili indicizzati (più fr. 1000.– mensili dalla vendita dell'abitazione
coniugale “a
copertura del maggiore onere per l'abitazione”), come pure un aumento dei
contributi alimentari per K__________ e Ka__________
a fr. 1700.– mensili ciascuna (fr.
611.55 di accudimento e fr.
1088.45 di mantenimento), senza cenno ad assegni familiari.
Fatti
I. Nelle
sue osservazioni del 6 maggio 2019 AO 1
propone di respingere l'appello e con appello incidentale rivendica dalla
moglie un'indennità di fr. 132
288.– per l'occupazione della sua quota di comproprietà fino al
27 novembre 2023, sollecitando inoltre lo scioglimento del regime dei beni
“senza dare
e avere tra le parti, avendo esse già
liquidato i loro rispettivi risparmi bancari al 31 dicembre 2014”. In osservazioni
del 24 giugno 2019 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello
incidentale.
L. Il
4 giugno 2020 AO 1 ha prodotto, così invitato dal vicepresidente di questa Camera,
una dichiarazione del 3 giugno 2020 in cui la Banca __________ della __________
conferma di svincolare AP 1 dal debito ipotecario gravante la proprietà
per piani n. 28 832 della particella n. __________ RFD di __________.
Su tale documento AP 1 ha avuto modo di esprimersi. Convocate a un'udienza istruttoria
del 9 luglio 2020, le parti sono state interpellate circa una proposta di accordo
formulata dal vicepresidente della Camera sul mantenimento della comproprietà
immobiliare, sul suo successivo scioglimento e sul riparto del ricavo. L'intesa
è stata accettata il 31 luglio 2020 da AO 1 e il 15 settembre 2020 da AP 1.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione
mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate
dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore (liquidazione del
regime dei beni, contributi di mantenimento per moglie e figlie). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al
patrocinatore della moglie il 30 gennaio
2019.
(tracciamento dell'invio
n. __________, agli atti). Introdotto il 28 febbraio 2019, l'appello in esame è pertanto
tempestivo. Altrettanto vale per l'appello incidentale. L'invito a formulare osservazioni all'appello
principale è stato notificato infatti alla patrocinatrice del marito il 22
marzo 2019 e il memoriale andava presentato entro 30 giorni (art. 312 cpv.
2.
CPC). Il termine per appellare in via incidentale è cominciato a decorrere così
il giorno seguente, ma è rimasto sospeso dal 14 aprile al 28 aprile 2019
conformemente all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, e sarebbe scaduto il 6 maggio 2019.
Inoltrato quel giorno, anche tale ricorso risulta pertanto tempestivo.
2.
Nell'appello
principale AP 1 fa valere anzitutto che sull'affidamento
delle figlie, sull'autorità parentale congiunta e sul diritto di visita paterno
il Pretore non ha formalmente giudicato, quantunque le parti avessero raggiunto un accordo all'udienza
di conciliazione del 29 agosto 2016. A ragione essa rileva che, per quanto tali effetti non fossero
più controversi, ciò non esonerava il primo giudice dallo statuire formalmente al
riguardo. Si impone dunque di regolare formalmente simili questioni, non contestate
in appello, integrando nell'odierno giudizio gli accordi presi delle parti, i
quali appaiono conformi all'interesse delle figlie.
3.
Premesso
ciò, litigiosi rimangono in questa sede talune modalità correlate alla
conservazione della comproprietà sul fondo di __________, la liquidazione del regime dei beni e i contributi
alimentari per moglie e figlie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è
passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora,
in caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà e la
regolamentazione di altri rapporti giuridici tra coniugi deve precedere la
liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016
del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate alla liquidazione
del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai
contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577
consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020, consid. 3). In
concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio.
I. Sull'appello
principale
4.
Per
quel che riguarda la particella n. 2475 RFD di __________, il Pretore, appurata
la concorde volontà delle parti di conservarne la comproprietà, ha assegnato il
fondo in uso alla moglie. Egli ha accertato che, per entrambi coniugi, una
richiesta di scioglimento della comproprietà doveva ritenersi intempestiva fino
alla maggiore età di Ka__________, non fino al 21° compleanno proposto dalla
moglie. Questa identificava sì il 21° compleanno della figlia con la fine della
formazione professionale, ma secondo il Pretore tale scadenza non è per nulla
certa. Tanto valeva fondarsi quindi, secondo il Pretore, sul criterio della
maggiore età e lasciare al padre la facoltà di “valutare le esigenze della
figlia in quel momento e agire di conseguenza”. Il primo giudice ha respinto inoltre
la rivendicazione di AO 1 intesa a vedersi riconoscere un'indennità di fr. 132 288.– per l'uso dello stabile, pretesa che,
formulata nel memoriale conclusivo, per il Pretore è stata avanzata troppo
tardi.
a) L'appellante
principale ribadisce che la comproprietà immobiliare dovrebbe essere mantenuta almeno
fino al termine degli studi liceali di Ka__________, dando la possibilità a
quest'ultima di rimanere “nel
suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, degli interessi e delle
consuetudini di vita”. Essa sostiene
che Ka__________ intende frequentare il liceo (come la sorella maggiore K__________)
e che tale percorso termina con la fine dell'anno scolastico 2024/2025. A suo
avviso, nella ponderazione dei contrapposti interessi, fissare lo scioglimento della
comproprietà al compimento del 21° anno di età da parte di Ka__________ (il 27
novembre 2026) “merita totalmente la preferenza” rispetto alla soluzione
adottata dal Pretore”. AO 1, dal canto suo, chiede di confermare la decisione
del Pretore, de-finendo per finire preponderante il suo interesse a recuperare
il proprio investimento nell'immobile, e con l'appello incidentale rivendica un'indennità
di fr. 132 288.–, per l'occupazione della sua
quota di comproprietà e l'uso della mobilia domestica fino al 27 novembre 2023.
b) Come ha rilevato il Pretore, la pronuncia
del divorzio e la liquidazione del regime dei beni non comporta necessariamente
lo scioglimento di ogni comproprietà tra i coniugi (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1; v, anche Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB
I, 6ª edizione n. 3 ad art. 205;
Burgat in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 7 ad
art. 205). Conservare un fondo in
comproprietà dopo il divorzio presuppone tuttavia un minimo di intesa e di
collaborazione tra le parti (sentenza del
Tribunale federale 5A_390/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 4.2, pubblicata
in: FamPra.ch 2013 pag. 466; I CCA, sentenza inc. 11.2017.15 del 14
novembre 2018 consid. 6c con rinvio a 11.2013.42 del 5 maggio 2015 consid. 9
con rinvii). In concreto, come detto, all'udienza istruttoria del 9 luglio
2020.
il vicepresidente di questa Camera ha prospettato ai coniugi un accordo
sulla conservazione della comproprietà, sul suo successivo scioglimento
e sulla suddivisione del ricavo. La
proposta essendo stata accettata dai coniugi, nulla osta che essa, pur limitata
a un aspetto del divorzio, sia omologata e
figuri nel dispositivo della presente decisione (art. 279 cpv. 2 CPC).
5.
Riguardo alla proprietà per piani n. 28 832 della particella n. __________ RFD di __________,
il Pretore l'ha attribuita agli acquisti dell'attore, riconoscendo
alla convenuta fr. 39 000.– per la metà dell'“aumento” in applicazione dell'art. 215 cpv. 1
CC. A tal fine egli ha dedotto dal valore del fondo concordato dai coniugi (fr. 442 000.–)
il debito ipotecario di fr. 364 000.– e ha diviso a metà il saldo di fr. 78 000.–. AP 1 rivendica fr. 221 000.–, pari
alla metà del valore dell'immobile, lamentando il fatto che il Pretore ha “matematicamente” dedotto la
quota di un mezzo dell'onere ipotecario (fr. 182 000.–) senza liberarla interamente
dal debito ipotecario acceso solidalmente dai coniugi. A suo avviso, il marito
può pagare tale importo in parte mediante “assunzione della quota di un mezzo
dell'onere ipotecario di fr. 364
000.– (accertato al momento del
pagamento), e ciò mediante usuale dichiarazione rilasciata dall'istituto di
credito ipotecario confermante la sua integrale liberazione da ogni e qualunque
debito gravante l'immobile”. Ora, la produzione in appello della dichiarazione
con cui la Banca __________
della __________ conferma di svincolare AP 1 dal debito ipotecario
gravante l'immobile appartenente ad AO 1 rende la questione senza interesse. Al
riguardo l'appello è perciò superato dagli eventi.
6.
Per quel che attiene ai conti bancari, il Pretore ha preso atto che i coniugi erano d'accordo sul
fatto che all'inizio del 2015 era già avvenuta una divisione di tali averi. Ha constatato
nondimeno che sussistevano divergenze sulla portata della divisione, per la
moglie solo parziale. Egli ha esaminato così se i vari conti (10 intestati al
marito e 2 alla moglie) fossero già stati oggetto di liquidazione, valutando in caso contrario il loro saldo al momento
della sentenza. Chiarito ciò, egli ha accertato che sette conti intestati al
marito non erano stati liquidati e ha riconosciuto alla convenuta una spettanza
di fr. 36 019.–. Quanto ai
conti intestati alla moglie, il Pretore ha considerato che il marito non
pretendeva nulla, ma che la convenuta gli riconosceva fr. 1938.–, onde in definitiva un conguaglio in
favore di lei di fr. 34 081.–.
a) L'appellante principale si
duole che il Pretore abbia accertato il saldo dei conti il giorno più vicino alla
sentenza di divorzio, nonostante i coniugi si fossero accordati “sulla divisione
dei risparmi avvenuta all'inizio del 2015 o al 31 dicembre 2014”. A suo avviso ciò
è determinante, anche se non tutte le relazioni finanziarie “sono state divise
a opera del marito e come da costui sostenuto”. Essa chiede quindi di calcolare
il saldo di due conti (presso la Banca __________ __________ e la Banca ____________________
di __________), di un libretto risparmio (presso la Banca U__________ __________
di __________) e di un conto investimenti (presso la M__________ di __________)
intestati all'attore con valuta 31 dicembre 2014. Ne deduce una sua spettanza
di complessivi fr. 69 500.– (arrotondati).
b) Nella partecipazione agli acquisti lo
scioglimento del regime dei beni “si ha per avvenuto il giorno della
presentazione dell'istanza”, che si tratti di divorzio o di separazione (art.
204.
cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento
(art. 207 cpv. 1 CC). Quanto avviene in seguito poco
importa, poiché dopo lo scioglimento del regime dei beni non si creano più
acquisti (DTF 137 III 340 consid. 2.1.2). In tal senso accrediti (versamenti
o interessi) sui conti bancari successivi allo scioglimento del regime
matrimoniale non rientrano nel calcolo dell'aumento (Burgat, op. cit., n. 13 ad art. 204; v. anche I CCA,
sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015 consid. 10b e 11). Per quel che è
del valore degli acquisti, determinante è il momento della liquidazione (art. 214
cpv. 1 CC), ovvero per principio, in caso di divorzio, il momento in cui il
giudice emana la sentenza (DTF 137 III 339
consid. 2.1.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.103 del 9 agosto
2018.
consid. 5b con rimandi). Le parti tuttavia possono convenire, anche
implicitamente, un momento diverso (sentenza del Tribunale federale 5A_346/2015
del 27 gennaio 2017 consid. 3 con rinvio).
c) Nel
caso in esame i coniugi sono sempre stati concordi nel fissare il momento determinante
per la liquidazione degli averi bancari alla data del 31 dicembre 2014 (replica
del 7 dicembre 2016, pag. 5 ad 4.6; memoriale conclusivo dell'attore,
pag. 4; memoriale conclusivo della convenuta, pag. 8 ad 3.3). Tale data è
stata riaffermata da entrambe le parti anche in questa sede (appello principale, pag. 11; appello incidentale, pag. 12).
La liquidazione delle relazioni bancarie intestate ad AO 1 va decisa pertanto in base a tale scadenza.
d) Posto ciò, su un conto presso la Banca __________
C__________
(doc. U) e su quello presso la Banca __________ di L__________ (CH55 __________:
doc. V) non sussistono contestazioni. Per quanto riguarda un altro conto presso
la Banca __________ C__________ (CH97
__________: doc. S e T), inoltre, l'appellante
principale non formula pretese. Da parte sua AO 1 chiede di ridurre la spettanza
della convenuta da fr. 8528.– a
fr. 4264.–, pari al saldo del 31 dicembre 2014. Se non che, il
Pretore ha già riconosciuto tale importo, sebbene sulla base del saldo al 30 giugno
2016.
Quanto alla restituzione di fr. 4503.– che la moglie avrebbe prelevato da
tale conto, a prescindere dal fatto che la pretesa formulata nel memoriale
conclusivo era tardiva, l'interessato non si confronta con la motivazione del Pretore,
secondo cui “il motivo per cui questi [prelevamenti] siano sicuramente
riferibili alla moglie e non al marito stesso rimane oscuro, dal momento che il
marito non spende una parola al riguardo”. Nelle condizioni descritte non
soccorrono le premesse per escludere tale conto dalla liquidazione.
e) Per quel che è del conto presso la Banca __________ L__________ (CH07 __________: doc.
W), il Pretore ha accertato un saldo di fr. 15 264.16 il 30 aprile 2017. A ragione AP 1 fa valere tuttavia che
il 31 dicembre 2014 quel conto presentava un saldo di fr. 23 078.87, da suddividere tra le parti. Per il resto, contrariamente all'opinione del marito, l'estratto
bancario del conto non reca l'importo di fr. 11 539.435 “scritto
a mano dall'attore a comprova della di-visione a metà del saldo al 31 dicembre 2014”. Su questo punto l'appello principale merita dunque accoglimento.
f) Relativamente
al conto presso la Banca del __________
(“6__________”:
doc. Z), il Pretore ha constatato due prelevamenti in contanti, di fr. 33 780.– (il
30.
dicembre 2014) e di fr. 23 345.50 (il 25 marzo 2015), ciò
che poteva far propendere per una liquidazione. Ha rilevato però che nei propri
allegati l'attore non aveva “mai sostenuto l'avvenuta divisione di questo specifico
conto”. AO 1 sostiene di avere sempre dichiarato la suddivisione di tutti i
conti, “e quindi anche questo
(che faceva parte dei conti in nero in seguito dichiarati al fisco; pertanto
soldi consegnati cash alla moglie come per gli altri conti)”. Ora, nell'allegazione
di “avere diviso tutti i suoi conti” si potrebbe anche ritenere compreso quel
conto. Il prelevamento del 30 dicembre 2014, di fr. 33 780.–, non
corrisponde tuttavia alla metà del saldo (fr. 93 000.–). Quanto al secondo
prelievo del marzo 2015, tutto si ignora sulla sua causale. Ne segue che, dandosi un saldo il 31
dicembre 2014 di fr. 59 516.–, la
spettanza della moglie ammonta a fr. 29 758.–.
g) Per
quel che concerne il conto presso la Banca U__________ __________ di __________
(libretto n. 8__________: doc. BB), il Pretore ne ha accertato il saldo il 14
maggio 2018 in € 11 735.51. L'appellante
principale eccepisce che il 1° gennaio 2015 il saldo era di € 13 345.58, pari a circa fr. 16 000.–. La
pretesa è fondata e trova riscontro agli atti, tanto più che al riguardo AO 1 non
muove obiezioni.
h) Quanto
al conto “Euro __________” presso la Banca M__________ di __________
(doc. EE), il Pretore ne ha appurato il saldo il 31 dicembre 2014 in € 2316.91
(pari a fr. 2618.–). La
convenuta si duole che il primo giudice non abbia considerato un “rimborso fondo comuni investimento” del 2 gennaio 2015, di € 16 511.10, averi che il 31 dicembre 2014 dovevano quindi esistere. Del
documento cui essa allude (un estratto conto del 31 marzo 2015) non v'è però
traccia agli atti, mentre il plico doc. EE
riguarda la situazione il 31 dicembre 2014. Né è compito di questa Camera promuovere ricerche nel ponderoso carteggio della causa. La rivendicazione non può dunque trovare ascolto.
i) In
definitiva il saldo degli averi bancari del marito non ancora suddivisi tra le
parti ammonta a complessivi fr. 118 005.– ar-rotondati (fr. 8528.– +
fr. 214.47 + fr. 8050.– + fr. 23 078.87 + fr. 59 516.– + fr. 16 000.– + fr. 2618.–),
con una spettanza in favore della moglie di fr. 59 002.50. E
siccome l'attore vanta un credito verso i contri della convenuta di fr. 1938.–,
quest'ultima ha diritto a un “aumento” di fr. 57 065.–. L'appello
principale va accolto entro tali limiti.
7.
Il Pretore ha ravvisato nella
fattispecie un matrimonio di lunga durata (15 anni), dal quale sono nate due
figlie, ciò che ha influito concretamente sulla situazione della moglie, anche
perché dalla nascita della primogenita costei ha ridotto il proprio grado d'occupazione
al 50%. A mente del Pretore, pur non avendo la convenuta accennato al tenore di
vita sostenuto durante la vita in comune, il fabbisogno minimo di fr. 4623.10
mensili da lei fatto valere non si scosta sostanzialmente da quello di fr. 4044.–
mensili allegato nella procedura a tutela dell'unione coniugale, di modo che può
essere preso come riferimento per determinare il debito mantenimento cui essa ha
diritto. Esaminate le varie poste di tale fabbisogno, egli ne ha per finire stabilito
l'ammontare in fr. 3723.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari fr. 181.–
[già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], spese
accessorie fr. 29.–, premio della cassa malati fr. 332.30, franchigia della
cassa malati fr. 208.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 120.–,
assicurazione RC privata fr. 166.70, assicurazione RC auto fr. 91.80,
imposta di circolazione fr. 15.40, terzo pilastro fr. 333.–, quota REGA
fr. 5.85, quota sindacato fr. 37.–, costituzione di un'adeguata
previdenza professionale fr. 553.–, onere fiscale fr. 300.–). Il Pretore ha
reputato perciò che con un reddito di circa fr. 3825.– mensili (oltre agli
assegni familiari) quale maestra d'asilo al 50%, la convenuta può sopperire da
sé al proprio debito mantenimento. Ha respinto di conseguenza la richiesta di
contributo alimentare.
8.
L'appellante principale rivendica un
contributo alimentare vitalizio di fr. 2227.–
mensili dal 1° luglio 2017, aumentato a fr. 3013.– mensili “dal momento in cui decadrà l'obbligo contributivo dei
genitori ex art. 276 e 277 CC nei confronti di una figlia, ma al più tardi dal
1° gennaio 2027” e in seguito a fr. 3668.– mensili “dal momento in cui decadrà
l'obbligo contributivo dei genitori ex art. 276 e 277 CC nei confronti di
ambedue le figlie, ma al più tardi dal 1° gennaio 2029”. Essa chiede inoltre il
versamento di fr. 1000.– mensili dal mese successivo alla vendita
dell'abitazione coniugale, da aggiungere al contributo alimentare “a copertura del maggiore
onere per l'abitazione”.
a) Secondo l'art. 125
cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da
sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la
vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge
deve perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe
perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui
provvedere da sé al proprio debito mantenimento (sentenza del Tribunale
federale 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 con rinvio alla sentenza
5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).
b) Ricordato
ciò, i criteri che disciplinano lo stanziamento di un contributo alimentare per
un coniuge dopo il divorzio e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art.
125.
cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati
da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini
dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il contributo
alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto –
come nella fattispecie – sulla sua situazione finanziaria si procede in tre
tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il
debito mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita raggiunto
dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto
di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia
pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa
stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si
esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio
mantenimento fissato nel modo appena descritto. In terzo luogo, sempre che in
esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da
sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso
da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si
fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale
(RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10
del 6 marzo 2020, consid. 4b).
c) Per
quel che è del primo stadio del ragionamento testé illustrato, l'appellante fa
valere che, pur lavorando al 50%, in
seguito alla procedura a tutela dell'unione
coniugale essa ha continuato
a percepire un contributo alimentare di fr. 1800.–
mensili, poi ridotto in corso di causa a fr. 1656.85 mensili. A suo avviso, tale contributo concorre a
determinare il tenore di vista sostenuto dai coniugi durante la comunione
domestica. Pertanto, essa adduce, il suo “debito mantenimento” non è “inferiore”
a fr. 5000.– mensili (reddito di fr. 3400.–
mensili e contributo alimentare di fr. 1656.85 mensili). Dolendosi delle
decurtazioni al proprio fabbisogno minimo, da lei calcolato in fr. 4623.10
mensili, AP 1 sostiene che, ci si fondasse anche su quello di fr. 3723.– mensili calcolato dal Pretore, la differenza di circa fr. 1700.–
mensili, coperta attualmente dal
contributo alimentare, va tutelata.
d) Determinante
ai fini del presente giudizio è l'ultimo tenore di vita sostenuto dalle parti
durante la comunione domestica (DTF 135 III 160 consid. 4.3 con rinvii; v.
anche RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4a con rinvii). Mancando altre indicazioni
al proposito, gli accertamenti esperiti nell'ambito di misure a protezione dell'unione
coniugale – ancorché limitati a un esame di verosimiglianza
– costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582
consid. 4d, I-2005 pag. 778; più di recente: I CCA, sentenza inc.
11.2018.50
del 29 gennaio 2019, consid. 9). In concreto il Pretore non ha tuttavia accertato
tale livello di vita, fondandosi unicamente sul fabbisogno minimo della
convenuta di fr. 4044.– mensili esposto
nella procedura di protezione dell'unione coniugale, senza tenere conto che nell'accordo
stipulato dai coniugi il 3 febbraio 2015,
da lui omologato, il marito si era impegnato a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 1800.– mensili (inc. SO.2014.846).
Il
tenore di vita della convenuta del febbraio del 2015 non si esauriva quindi nella
semplice copertura del fabbisogno minimo, ma
comprendeva anche la mezza eccedenza del bilancio familiare, di almeno fr. 1350.–
mensili, calcolata sulla scorta dei dati forniti dalle parti che figuravano nella
decisione del 3 febbraio 2015 (doc. D). Dopo
il divorzio AP 1 ha il diritto così, per principio, di conservare un
livello di vita equivalente al proprio fabbisogno minimo, più il margine di fr.
1350.– mensili. Riguardo alle sue necessità, determinate dal Pretore in fr. 3723.– mensili, l'appellante
principale le contesta solo in modo generico, senza confrontarsi con le singole
decurtazioni eseguite dal Pretore, salvo rinviare al calcolo da lei esposto nel
memoriale conclusivo, ciò che non è ammissibile in
appello (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2016.103 del 9 agosto 2018, consid. 11b). Comunque sia, il “debito
mantenimento di lei risulta ammontare a fr. 5073.– mensili complessivi, ciò che corrisponde sostanzialmente ai
fr. 5000.– mensili da lei fatti valere.
e) AO 1 assume
che l'attuale fabbisogno minimo della moglie non eccede fr. 2410.– mensili, poiché
va tenuto conto della convivenza di lei e del consumo di pasti a scuola.
Inoltre – egli soggiunge – non si giustifica la costituzione di “un'adeguata
previdenza professionale” per fr. 553.– mensili. Ora, secondo la
giurisprudenza più recente il minimo esistenziale di un debitore alimentare che
vive in comunione domestica con un terzo corrisponde alla metà dell'importo di
base per coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6; I CCA, sentenza
inc. 11.2018.35 del 227 settembre 2019, consid. 5b e 10). In concreto
tuttavia AP 1 ha contestato l'esistenza di una convivenza e il marito non l'ha
dimostrata. Ad ogni modo, come si vedrà in appresso, l'eventuale riduzione del fabbisogno
minimo della moglie è senza rilievo ai fini del giudizio.
9.
Per quel che
riguarda la possibilità di far
fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del menzionato
ragionamento), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – di
regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia,
dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità
di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno
ipotetico non va tuttavia stimato in astratto, ma dev'essere alla concreta
portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III
120.
consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014
pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il
giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato
eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età,
della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito
egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata
attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo
dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute della
persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143
III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;
analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con
richiami).
a) Nel
caso in esame il Pretore ha constatato che AP 1
lavora a metà tempo come maestra d'asilo a __________ e ne ha accertato il
reddito in fr. 3825.– mensili calcolando la media di quanto essa ha guadagnato nel
2015.
e nel 2016. L'appellante principale fa valere che le sue entrate non
eccedono fr. 3400.– mensili, corrispondenti a quanto essa ha percepito nel
2016, le ore supplementari svolte l'anno precedente non essendo regolari. L'argomentazione,
come si vedrà oltre, è superata. L'attore ribadisce da parte sua che ove questa
Camera dovesse ravvisare “un ammanco tra reddito e fabbisogno della moglie”,
corre l'obbligo per quest'ultima di aumentare il proprio grado d'occupazione al
100%.
b) Trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in
comune non ha esercitato un'attività lucrativa, dedicandosi unicamente alla
casa e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la
ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge
aveva già 45 anni. Simile presunzione può essere vinta però qualora
la controparte rechi, se non una prova piena, almeno elementi idonei a rendere
verosimile che quel coniuge possa intraprendere un'attività lucrativa. Sussiste
inoltre la tendenza a innalzare il limite d'età a 50 anni (DTF 137 III 102
consid. 4.2.2.2). Limite che però è determinante qualora si pretenda da un
coniuge una nuova entrata nella vita professionale. Il limite ha meno
importanza se un coniuge già attivo professionalmente deve soltanto aumentare
il proprio grado d'occupazione (sentenza del Tribunale federale 5A_208/2020 del 26 agosto 2020 consid. 2.1 con rinvii).
Oltre a ciò,
secondo la prassi più recente, è ormai
ammissibile esigere da un coniuge che ha la cura dei figli l'esercizio di un'attività
lucrativa al 50% a partire dall'obbligo scolastico del più giovane di essi e un'attività
lucrativa all'80% quando tale figlio passa al livello secondario, fermo
restando che nella maggior parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni
e non cinque come nel Ticino. Dal 16° compleanno dell'ultimogenito il genitore
può riprendere poi un'attività a tempo pieno (DTF 144 III 497 consid.
4.7.6; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2018.104 del 27 dicembre 2019,
consid. 6c).
Il nuovo
orientamento della giurisprudenza si applica immediatamente, anche alle
procedure già pendenti (sentenza del Tribunale federale 5A_978/2018
del 15 aprile 2019 consid. 4.1).
c) Nella fattispecie risulta dagli atti che la convenuta, maestra di scuola dell'infanzia, ha ridotto
il grado d'occupazione al 50% dalla nascita della primogenita (dicembre del 2003).
Al momento della separazione (ottobre del 2013) essa aveva 38 anni e insegnava,
sempre a metà tempo, nella scuola dell'infanzia di __________, mentre la secondogenita frequentava ancora la scuola
elementare. Dal giugno del 2016 (inizio della scuola media da parte di
Ka__________) essa avrebbe dovuto estendere così
il proprio grado d'occupazione all'80% e il 27 novembre 2021 (16°
compleanno di Ka__________) essa dovrà passare al tempo pieno, non avendo più
di 46 anni. E non v'è ragione perché ciò non debba avvenire, l'interessata non
risultando accusare problemi di salute. Lavorasse oggi all'80%, essa potrebbe
guadagnare del resto almeno fr. 5440.– mensili, calcolati sullo stipendio di fr.
3400.– mensili a metà tempo.
È vero che la
convenuta ha chiesto invano di essere impiegata a tempo pieno nella scuola dell'infanzia
a __________ per l'anno 2016/17 (doc. 9). Ma per tacere del fatto che un'attività
del genere può essere esercitata anche in altri Comuni, un solo tentativo non
basta per dimostrare che non esista in quel settore la possibilità di un'occupazione
al 100%. Tanto meno alla luce della stima previsionale del fabbisogno di
futuri
docenti nei vari ordini scolastici elaborata dal Centro
innovazione e ricerca sui sistemi educativi della __________,
secondo cui per la scuola dell'infanzia “la formazione di nuovi docenti
prevista per il quadriennio [2019-2023] è appena sufficiente per permettere di
supplire al fabbisogno rilevato dalle indicazioni delle docenti. Non è invece
sufficiente per far fronte a uno scenario di crescita delle sezioni, né di un'eventuale
introduzione di ulteriori docenti d'appoggio (messaggio del Consiglio di Stato
7704, 28 agosto 2019)” (‹__________›). Non si può dire pertanto che le
prospettive di trovare un'attività a tempo pieno in una scuola dell'infanzia siano
scarse o inesistenti. Ne discende che AP 1 dev'essere considerata in grado di
finanziare da sé il proprio “debito
mantenimento” e non può pretendere
contributi alimentari.
d) Nelle
osservazioni all'appello incidentale la convenuta riafferma di avere il
“sacrosanto” diritto di continuare a godere del riparto dei ruoli avuti durante
il matrimonio. A suo parere “non avrebbe nessun senso che le parti durante il
matrimonio siano libere di organizzare il mantenimento della famiglia ex art.
163.
CC e poi una volta terminato il matrimonio che venga imposto loro come
meglio procedere nell'accudimento della prole”. A mente sua, il principio della
solidarietà prevale su quello dell'indipendenza economica, giacché essa si troverebbe costretta a continuamente adattare il
proprio grado d'occupazione, quantunque il marito disponga delle risorse per “sopperire
al mantenimento del coniuge richiedente senza subire nessuno svantaggio”.
Così
argomentando, l'interessata dimentica che l'art.
125.
cpv. 1 CC pone due principi: da un lato, quello dell'indipendenza economica
dei coniugi dopo il divorzio (clean break), secondo cui ciascun coniuge
deve, nella misura del possibile, acquisire la sua indipendenza economica e
provvedere da sé alle proprie necessità e, dall'altro, quello della
solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono assumere in comune le
conseguenze della ripartizione dei compiti adottata in costanza di matrimonio (DTF
141.
III 468 consid. 3.1; 137 III 105 consid. 4.1.1). Il principio dell'indipendenza
economica dei coniugi dopo il divorzio prevale sul principio della solidarietà
postmatrimoniale: un coniuge può quindi pretendere un contributo alimentare
soltanto se non è in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento
e se l'altro coniuge dispone di una capacità contributiva (sentenza del
Tribunale federale 5A_208/2020 del 26 agosto 2020 consid.
2.1
con rinvii; v. anche RtiD
II-2013 pag. 788 n. 3c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.13
del 26 settembre 2016 consid. 4). In concreto, come si è visto, l'interessata è
in grado di far fronte autonomamente al proprio debito mantenimento, ragione per
cui non può pretendere un contributo alimentare.
10.
Quanto al contributo alimentare per le figlie, il Pretore
ha stimato il fabbisogno in denaro di K__________ in fr. 1099.– mensili e quello
di Ka__________ in fr. 1063.– mensili sulla scorta della tabella 2018 correlata
alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professione del Cantone Zurigo, sostituendo il costo tabellare dell'alloggio
con quello effettivo e deducendo gli assegni familiari. Egli ha poi constatato che
la madre non dispone di alcun margine per contribuire in denaro al mantenimento
delle figlie, di modo che ha obbligato AO 1, il quale ha un reddito netto di
fr. 9475.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3993.– mensili,
a finanziare l'intero contributo alimentare per le ragazze. Riguardo al
contributo di accudimento rivendicato dalla madre, il primo giudice ha appurato
che la convenuta può provvedere da sé alla copertura del proprio fabbisogno minimo
e ha respinto così la pretesa.
a) L'appellante principale postula un
contributo di accudimento di fr. 1223.10 mensili (fr. 611.55 mensili per ogni
figlia), facendo valere di non essere in grado di coprire autonomamente il
proprio fabbisogno minimo. Essa contesta inoltre i fabbisogni in denaro delle
figlie calcolati dal Pretore, chiedendo che il
contributo alimentare per entrambe sia fissato in fr. 1700.– mensili.
b) Come
ha ricordato il Pretore, dal 1° gennaio 2017 va aggiunto al fabbisogno in denaro del figlio un
“contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per
garantire adeguata cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del figlio siano
prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per finanziare il
proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se
le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di
famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4,
ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza in/c.
11.2018.131
del 18 febbraio 2020 consid. 6a).
c) Intanto,
per quel che è di K__________, diciassettenne, nella fattispecie un contributo
di accudimento non entra
più in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2018.104 del 27 dicembre
2019, consid. 5 con rimando). Inoltre, come si è visto, AP 1 riesce a sovvenzionare da sé il proprio debito mantenimento (sopra, consid. 9c). In circostanze
siffatte essa non può pretendere un contributo di accudimento per Ka__________.
Relativamente al fabbisogno in denaro delle figlie, l'appellante principale
non spiega perché quello stimato dal Pretore sarebbe erroneo. Ad ogni modo, ove si applichi la tabella 2018
delle note raccomandazioni, alle
quali la Camera si ispira da oltre venticinque anni (Rep. 1994 pag. 301 consid.
5), a ragazze nella fascia d'età dai 13 ai 18 anni in una fratria di due e si adatti il costo dell'alloggio
alla spesa effettiva del genitore affidatario deducendo l'assegno familiare, il
fabbisogno in denaro di K__________ risulta
di fr. 1099.– mensili e quello di Ka__________ di fr. 1063.– mensili. Al proposito l'appello principale cade quindi nel vuoto.
II. Sull'appello
incidentale
11.
Per quel che riguarda gli averi bancari, AO 1 sostiene nell'appello
incidentale che “con valuta 31 dicembre 2014” i coniugi hanno già proceduto di
comune accordo a liquidare tutti i conti bancari. A sostegno di ciò egli deplora
la malafede della convenuta, la quale a distanza d'anni (solo con un nuovo
patrocinatore e nella causa di divorzio) pretende un ulteriore riparto delle
spettanze, pur avendo ammesso nella risposta del 28 ottobre 2016 di avere
ricevuto la metà dei risparmi già nel febbraio del 2015. Oltre a ciò, l'appellante
incidentale ribadisce che la moglie non ha contestato la data della divisione degli
averi bancari, che essa medesima lo ha autorizzato a prelevare fr. 26 800.– a
divisione di un determinato conto, che un investimento “__________” è stato accreditato nel febbraio
del 2015 a metà tra i coniugi, che da altri conti bancari risulta il prelievo
della metà del saldo con valuta 31 dicembre 2014 e che il saldo di fr. 114 078.24 il 30 giugno 2016 figurante su
un conto intestato alla moglie “si spiega unicamente con la liquidazione dei
conti, tenuto conto che le uniche entrate di lei erano lo stipendio e il
contributo alimentare”.
In
concreto è pacifico che per quanto riguarda tre conti bancari del marito le
parti hanno già proceduto a una liquidazione con valuta 31 dicembre 2014. Per
il resto, la tesi adombrata da AO 1 non trova conferma agli atti. La moglie ha
sì ammesso di avere ricevuto nel febbraio del 2015 “quella che il marito le ha
indicato essere la metà dei risparmi”, ma ha precisato che ciò è avvenuto
“senza tuttavia che lei abbia mai ricevuto un riscontro documentale di questi
averi e senza aver mai saputo quali conti avesse il marito e come li avesse
gestiti” (risposta, pag. 7 e 8 ad 4.6). E l'esistenza di un accordo completo
con rimessa della documentazione che l'attore ha preteso nella replica (pag. 5 ad 4.6) è stata contestata dalla convenuta
(duplica, pag. 5).
In
circostanze siffatte la liquidazione di tutti i conti rimaneva controversa e
spettava all'attore dimostrarla. Che vari conti, compreso quella della moglie,
siano già stati divisi è stato finanche accertato dal Pretore, ma non basta per
provare un accordo completo, il marito non essendo riuscito a dimostrare che
alla fine del 2014 la moglie fosse a conoscenza di tutti i suoi conti e che la relativa
suddivisione fosse oggetto dell'intesa. Nemmeno è dato a divedere perché prima
della causa di divorzio la moglie dovesse avanzare pretese in liquidazione dei
conti bancari, né consta che essa abbia in qualsivoglia forma rinunciato alle proprie
spettanze. Non si disconosce che il saldo del conto di lei presso la Banca __________ C__________ (CH09 __________:
doc. 16) presentava il 30 giugno 2016 un saldo di fr. 114 000.–, ma dall'esame degli accrediti dal
1° gennaio 2015 in poi non risultano particolari somme, salvo la metà dell'investimento
“__________” (fr. 50 016.–), il contributo
alimentare versato da AO 1 (fr. 4467.50 mensili) e versamenti dello stipendio
dal Comune di __________. Ne discende che, pur valutando nel loro insieme gli
indizi recati
dall'appellante, non si può concludere che i coniugi abbiano già proceduto a
una liquidazione totale dei loro conti bancari. Al riguardo l'appello vede la
sua sorte segnata.
12.
Per quanto riguarda l'indennità di fr. 132 288.– rivendicata per l'occupazione
della propria quota di comproprietà e l'uso della
mobilia domestica fino al 27 novembre 2023, con l'omologazione dell'accordo
proposto dal vicepresidente della Camera all'udienza del 9 luglio 2020 la
questione è divenuta senza oggetto.
III. Sulle spese
processuali e le ripetibili
13.
Sulla conservazione della comproprietà immobiliare le parti
hanno raggiunto un accordo, ciò che giustifica una ripartizione equitativa
delle spese. Gli oneri dell'appello
principale seguono per converso la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). AP 1 ottiene lo svincolo dal debito ipotecario gravante l'immobile di __________ e l'aumento a fr. 57 065.– (ma non a fr.
69.
500.–) della
sua spettanza in liquidazione del regime dei beni. Esce sconfitta invece sui
contributi alimentari per lei e le figlie. Nel complesso si giustifica così che
sopporti tre quarti degli oneri processuali e rifonda ad AO 1, patrocinato da
una legale, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità
piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese dell'appello incidentale seguono
la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1 rifonderà perciò alla
controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. In
entrambi i casi la tassa di giustizia va moderata per tenere conto della loro
buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre – almeno parzialmente – il
litigio.
14.
L'esito della decisione odierna non incide apprezzabilmente
sul riparto delle spese giudiziarie deciso dal Pretore. AP 1 contesta di essere
maggiormente soccombente e chiede che gli oneri processuali siano suddivisi tra
le parti in ragione di metà ciascuno, con obbligo per il marito di rifonderle
fr. 5000.– a titolo di ripetibili. La rivendicazione non è fondata. Davanti al Pretore il marito pretendeva fr. 42 503.– in liquidazione del regime dei beni,
fr. 132 288.– come indennità per l'uso della sua
quota di comproprietà dell'abitazione coniugale, offriva un contributo
alimentare di fr. 1059.– mensili per K__________
e uno di fr. 1023.– mensili per Ka__________, rifiutando qualsiasi contributo
per la convenuta. Questa, dal
canto suo, chiedeva la corresponsione di fr. 221 000.– per l'attribuzione al marito dell'appartamento a __________
e il versamento di fr. 81 700.–
in liquidazione del regime dei beni, oltre
a un contributo alimentare vitalizio indicizzato
compreso tra fr. 2367.–
e fr. 3668.– mensili (per
un valore capitalizzato, al momento della petizione, di almeno fr. 568 000.–), più un contributo alimentare per le figlie di fr. 1700.– mensili ciascuna.
In
esito all'attuale giudizio l'attore non ottiene nulla in liquidazione del
regime dei beni. In compenso egli non deve versare con-tributi alimentari alla moglie,
mentre il contributo per le figlie corrisponde sostanzialmente alla sua offerta.
La convenuta ottiene fr. 57 065.–
in liquidazione del regime dei beni, lo svincolo dal debito ipotecario gravante
l'immobile di __________, ma si vede respingere la richiesta di contributo
alimentare per sé e, parzialmente, quella di contributo alimentare per le
figlie. Nel complesso AP 1
esce pertanto maggiormente soccombente, ove appena si pensi al valore del
contributo alimentare per lei. Tutto sommato, la ripartizione delle spese
processuali decisa dal Pretore può dunque rimanere invariata.
IV. Sulla
comunicazione della presente sentenza
15.
Copia dell'attuale
sentenza è comunicata, conformemente all'art. 301 lett. b CPC, alle
figlie K__________ (che ha compiuto 16 anni il 7 dicembre 2019) e Ka__________
(che ha compiuto 14 anni il 27 novembre 2019.
V. Sui rimedi giuridici a
livello federale
16.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. È omologata la convenzione parziale sulle
conseguenze del divorzio stipulata dalle parti. Il dispositivo 2.1 della
sentenza impugnata è così modificato:
a) Le parti stabiliscono che la particella n. 2475
RFD __________ resta in comproprietà di AP 1 e AO 1 in ragione di metà
ciascuno. L'abitazione ivi presente è attribuita in uso, a titolo di abitazione
familiare, a AP 1 e alle figlie fino allo scioglimento della comproprietà. Gli
oneri correnti, gli interessi ipotecari, e le spese di manutenzione ordinaria
sono assunti da AP 1 fintantoché avrà l'uso esclusivo di tale fondo.
Lo scioglimento
della comproprietà sulla particella n. 2475 RFD __________ è differito fino al
31 agosto 2024, fatto salvo un diverso accordo delle parti. Il mobilio rimane
in comproprietà dei coniugi.
AP 1 è tenuta a
versare ad AO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente
decisione, un'indennità per l'uso e godimento esclusivo dell'immobile in
comproprietà di fr. 40 000.–.
b) Le parti si accordano
sullo scioglimento e la divisione della proprietà nel seguente modo:
Al più presto alla
scadenza indicata la comproprietà sulla particella n. 2475 RFD __________ è
sciolta secondo gli accordi dei comproprietari.
– In caso di disaccordo la
comproprietà è sciolta nelle seguenti modalità:
vendita ai pubblici incanti secondo le modalità
degli art. 229 segg. CO, con una base d'asta concordata direttamente tra le
parti ritenuto che in caso di disaccordo la stessa sarà di fr. 885 000.–.
– in caso di insuccesso, l'incanto andrà ripetuto
entro due mesi dal pre- cedente senza base d'asta, salvo diversa intesa delle
parti;
– i pubblici incanti saranno organizzati e diretti
da un notaio designato concordemente dalle parti o, in caso di mancata intesa,
dal Pretore su istanza di una parte;
– il ricavato della vendita, dedotti gli oneri
ipotecari, le spese (incluse le spese d'asta), l'onorario del notaio, l'ev.
TUI, le eventuali provvigioni sarà suddiviso a metà tra i comproprietari.
II. Per il resto l'appello
principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza
impugnata è così riformata:
1.1 Le figlie K__________ e Ka__________ sono
affidate alla custodia della madre. I genitori continueranno a esercitare l'autorità
parentale congiunta.
1.2 Al padre è garantito il più ampio diritto di
visita, da concordare tra i genitori e con le figlie tenendo in considerazione
i bisogni e il bene di queste ultime. In caso di disaccordo vale il seguente
assetto minimo:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle
ore 18:30 fino alla domenica sera alle ore 18:30;
– una sera infrasettimanale, di regola il mercoledì,
dalle ore 18:00 alle ore 21:00;
– una settimana durante le vacanze scolastiche di
Natale, comprendente alternativamente il giorno di Natale, rispettivamente il
giorno di Capodanno;
– una settimana alternativamente durante le vacanze
di Pasqua, rispettivamente di Ognissanti;
– due settimane anche non consecutive nelle ferie
estive.
2.3 AO 1 verserà a AP 1 entro 30 giorni dal
passaggio in giudicato della presente decisione fr. 57 065.– in liquidazione
del regime dei beni.
Per il resto la sentenza impugnata
rimane invariata.
III. L'appello incidentale è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
IV. Le
spese dell'appello principale, ridotte a fr. 4500.–, sono poste per tre quarti
a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà
fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
V. Le spese dell'appello incidentale, ridotte a fr. 1200.–, sono
poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
VI. Notificazione a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
a:
–
K (in estratto, consid. 2 e 10 con dispositivi n. 1.1 e 1.2);
–
Ka (in estratto, consid. 2 e 10 con dispositivi n. 1.1 e 1.2);
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).