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Decisione

11.2019.36

Divorzio su azione di un coniuge: Statuto delle figlie nella sentenza di divorzio, durata del mantenimento della comproprietà dopo il divorzio, liquidazione del regime dei beni, contributi alimentari per moglie e figlie

28 settembre 2020Italiano50 min

liquidato i loro rispettivi risparmi bancari al 31 dicembre 2014”. In osservazioni

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.36

Lugano

28 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2016.27

(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord promossa con petizione del 13 giugno 2016

da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 28 febbraio

2019 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 29 gennaio 2019

e sull'appello incidentale del 6 maggio 2019 presentato da AO 1 contro la medesima

sentenza;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1974) e AP 1 (1975) si sono sposati a __________ il 25 settembre 1998.

Dal matrimonio sono nate K__________, il 7 dicembre 2003, e Ka__________, il 27

novembre 2005. Analista contabile specializzato in informatica gestionale, il

marito è alle dipendenze della Banca __________ a __________. La moglie, docente

di scuola dell'infanzia a __________, ha lavorato a tempo pieno fino alla

nascita della prima figlia, poi ha ridotto il grado d'occupazio-ne al 50%. I

coniugi si sono separati il 1° ottobre 2013, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ (particella n. 2475 RFD, comproprietà dei coniugi in

ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________ (proprie­tà

per piani n. 28 832, pari

a 29/1000 della

particella n. 604 RFD), da

lui acquistato il 6 marzo 2013.

B. In

esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dal marito il 30

dicembre 2014, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha

omologato il 10 aprile 2015 un accordo dei coniugi in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata assegnata in uso alla moglie

e le figlie sono state affidate a quest'ultima per la cura e l'educazione (riservato

il diritto di visita pater­no), mentre AO 1 si è impegnato a versare un

contributo alimentare di fr. 1800.– mensili

per la moglie, uno di fr. 1387.50 mensili per K__________, aumentato a fr. 1647.50 mensili dal dicembre del

2015, e uno di fr. 1280.– mensili per Ka__________, assegni familiari non compresi (inc.

SO.2014.846).

C. Il 13 giugno 2016 AO

1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo di

affidare le figlie alla madre con

esercizio dell'autorità parentale congiunta, riservato il suo diritto di visita, e ha offerto un

contributo alimentare per K__________

di fr. 1628.– mensili unitamente a uno per Ka__________ di fr. 1265.–

mensili (senza cenno ad assegni familiari). Inoltre egli ha postulato la

suddivisione a metà delle prestazioni previdenziali matura­te dai coniugi

durante il matrimonio fino al 31 gennaio 2016, ha sollecitato lo scioglimento

della comproprietà sulla particella

n. 2475 RFD di __________

con assegnazione alla moglie del fondo dietro conguaglio (non determinato) in

suo favore, come pure la liquidazione del regime dei beni mediante, sempre dietro

conguaglio (indetermina­to) in suo favore “per mobili e oggetti che la moglie tiene

per sé di cui all'abitazione coniugale e per i lavori di miglioria dell'abitazione,

nonché per i prelevamenti effettuati dopo la separazione dal conto già diviso”.

D. All'udienza

di conciliazione, indetta per il 29 agosto 2016, i coniugi si sono

accordati sul principio del divorzio, sull'affidamento delle figlie alla madre

con esercizio congiunto del­l'autorità parentale e sul diritto di visita

paterno in caso di disaccordo. Sulle altre questioni (contributi per moglie e

figlie, liquidazione del regime dei beni e suddivisione delle spettanze

previdenziali) il Pretore ha assegnato a AP 1

un termine di 30 giorni – poi prorogato – per presentare il memoriale di

risposta.

E. Nella

sua risposta con “domanda riconvenzionale” del 28 ottobre 2016 AP 1 ha preteso

un contributo alimentare per sé vita natural durante compreso tra fr. 2358.– e fr. 3668.–

men-sili secondo la scadenza dell'obbligo

contributivo verso le figlie, un contributo alimentare per K__________ di fr.

1650.– mensili e uno per Ka__________ di fr. 1300.– mensili fino alla maggiore età, assegni

familiari non compresi, “riservati gli art. 276 cpv. 3 e 277 cpv. 2 CC”, oltre

a una partecipazione del padre a due terzi delle spese straordinarie per le

figlie. Essa ha postulato altresì l'attribuzione della nota comproprietà

immobiliare, il suo svincolo dal debito ipotecario gravante la proprietà per

piani del marito, un importo da specificare (valutato in fr. 20 000.–) in liquidazione del regime dei beni

e la suddivisione delle spettanze previdenziali accumulate dai coniugi dal 25

settembre 1998 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Con

replica del 7 dicembre 2016 AO 1 ha ribadito le proprie domande, tranne ridurre

l'offerta di contributo alimentare per K__________ a fr. 1342.50 mensili e quella

per Ka__________ a fr. 1050.–

mensili. In una duplica del 24 gennaio 2017 AP 1 ha riaffermato la propria

posizione. Altrettanto ha fatto il marito mediante “duplica riconvenzionale”

del 24 febbraio 2017.

F. Alle

prime arringhe del 29 marzo 2017 le parti hanno notificato prove, accordandosi

su contributi alimentari dal 1° gennaio 2017 “nelle more istruttorie” di

fr. 1656.85 mensili per la moglie, di fr. 1504.35 mensili per K__________

e di fr. 1136.85 mensili per Ka__________. L'istruttoria, nell'ambito della

quale è stata assunta una perizia sul valore della citata comproprietà

immobiliare, è stata chiusa l'11 settembre 2018. Alle arringhe finali le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel

suo memoriale del 30 ottobre 2018 AO 1 ha ridotto il contributo alimentare

offerto per K__________ a fr. 1059.– mensili e quello per Ka__________ a fr. 1023.– mensili, ha proposto il mantenimento

della comproprietà sull'abitazione coniugale fino al 27 novembre 2023 (tranne

diversa intesa tra le parti), consentendo all'attribuzione in uso del fondo a

moglie e figlie, non senza precisare le modalità

per chiederne lo scioglimento. Egli ha rivendicato inoltre, a titolo di “indennità

per l'utilizzo esclusivo dell'immobile, mobili e suppellettili”, il versamento fr. 132 288.– con interessi al 5% “dalla sentenza di divorzio”, così come

un conguaglio di fr. 42 503.–

(“soldi prelevati dopo separazione dei conti e terzo pilastro”) in liquidazione

del regime dei beni. Infine egli ha sollecitato la suddivisione a metà delle

prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio con una

ripartizione degli accrediti AVS alla moglie per due terzi e a lui per un

terzo.

Nel

proprio allegato conclusivo del 28 ottobre 2018 la convenuta ha rivendicato una

volta ancora l'affidamento delle figlie con esercizio dell'autorità parentale congiunta,

riservato il diritto di visita paterno, e la suddivisione a metà degli averi

previdenziali, formulando per il resto le seguenti richieste di giudizio:

5. Il regime

matrimoniale della partecipazione agli acquisti è sciolto.

5.1 La particella n.

2475 RFD di __________ resta attribuita in comproprietà di AP 1 e AO 1 in ragione di ½ ciascuno.

5.1.1 Il regime di

comproprietà sulla particella n. 2475 RFD di __________ potrà essere sciolto:

a) in ogni momento e

liberamente per accordo delle parti;

b) su richiesta di AP 1 in ogni momento;

c) su richiesta di AO 1 in ogni momento, ma non prima del

compimento del 21° anno di età della figlia minore.

5.1.2 Le parti si accorderanno

liberamente sulle modalità di scioglimento del regime di comproprietà, ritenuto

che in caso di disaccordo ognuna di esse potrà, nel rispetto dei termini di cui

al presente dispositivo, presentare formale azione di scioglimento a norma dell'art.

650 CC. Il proven­to della vendita, al netto degli oneri ipotecari, della TUI,

delle tasse e delle spese tutte relative allo scioglimento del regime di

comproprietà sarà di spettanza delle parti in ragione di metà ciascuno.

5.1.3 La particella n. 2475 RFD di __________

continuerà ad essere occupata a titolo di abitazione familiare da AP 1 e dalle

figlie sino ad altra soluzione che fosse adottata dalle parti o sino a

scioglimento del regime di comproprietà. Tutte le spese relative alla

manutenzione ordinaria saranno sostenute, come sinora, da AP 1.

5.2 La proprietà per piani n. 28 832 del fondo base n. __________ RFD di __________, di proprietà

di AO 1, resta a lui attribuita.

5.2.1 AO 1 corrisponderà a AP 1 l'importo di fr. 221 000.– entro 30 giorni dal passaggio in

giudicato del presente dispositivo.

5.2.2 Il pagamento dell'importo di cui al

punto 5.2.1 potrà in parte avvenire mediante assunzione da parte di AO 1 della

quota parte di un mezzo dell'onere ipotecario (che sarà accertato al momento

del pagamento) gravante l'immobile e contratto solidalmente da AP 1, e ciò

mediante usuale dichiarazione rilasciata dall'istituto creditore ipotecario

confermante l'integrale liberazione di AP 1 da ogni e qualunque debito gravante

l'immobile.

5.3 Relazioni finanziarie dei coniugi

5.3.1 In via principale: a titolo

di liquidazione delle relazioni finanziarie AO 1 corrisponderà a AP 1, nel

termine di 30 gior­ni dal passaggio in giudicato del presente dispositivo, l'importo

di fr. 81 700.–.

5.3.2 In via eventuale: a titolo

di liquidazione delle relazioni finanziarie AO 1 corrisponderà a AP 1, nel

termine di 30 gior-

­ ni dal passaggio in giudicato

del presente dispositivo, l'importo di fr. 63 786.– e di € 14 928.–.

5.4 Mobili e suppellettili contenute

nella proprietà di __________ sono attribuite in proprietà di AP 1.

Quelle contenute nella proprietà

di __________ sono attribuite in proprietà di AO 1.

5.5 Le vetture F__________ “__________”

e M__________ “__________” restano in proprietà di AO 1, il quale verserà a AP

1 l'importo di fr. 500.– entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del

presente dispositivo.

La convenuta ha preteso infine un contributo alimentare per

sé vita natural durante compreso

tra fr. 2367.– e

fr. 3668.– mensili, così

come uno di fr. 1700.– mensili per ogni figlia.

G. Statuendo

il 29 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha regolamentato

le conseguenze come segue:

2. Il regime dei beni

è sciolto e liquidato nel seguente modo:

2.1 Viene

mantenuta la comproprietà in

ragione di ½

ciascuno sulla particella n. 2475 RFD __________. L'abitazione

continuerà a essere occupata a titolo di abitazione familiare da AP 1 e

dalle figlie fino allo scioglimento della comproprietà. Le spese relative alla

manutenzione ordinaria saranno sostenute da AP 1.

Lo

scioglimento della comproprietà non potrà avvenire prima del 27 novembre 2023, fatto

salvo un diverso accordo delle parti. Il mobilio rimane in comproprietà dei

coniugi.

2.2 La proprietà per piani n. 28 832, fondo base n__________ RFD di __________, di proprietà di AO

1, rimane a lui attribuita.

AO

1 verserà a AP 1 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione

la somma di fr. 239 000.–.

Il mobilio presente nell'abitazione di cui alla

proprietà per piani n. 28 832, fondo

base n. __________ RFD di __________ è di pertinenza di AO 1.

2.3

AO 1 verserà a AP 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della

presente decisione, la somma di fr. 34 081.–.

2.4

La vettura M__________ “__________” resta di proprietà di AO 1, che corrisponderà a AP 1, entro 30 gior­ni

dal passaggio in giudicato della presente decisione, la somma di fr. 500.–.

Il

Pretore ha poi ordinato al Fondo di previdenza per il personale della Banca __________

di trasferire la somma di fr. 88 524.– dal

conto intestato al marito al conto intestato alla

moglie presso

l'Istituto

di previdenza del Cantone Ticino, ha respinto la richiesta di contributo alimentare

avanzata dalla convenuta per sé, assegnandole unicamente gli accrediti per

compiti educativi, e ha ob-bliga­to AO 1 a

versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1099.– mensili per K__________

e di fr. 1063.– mensili per Ka__________,

assegni familiari non compresi, fino alla maggiore età delle figlie o al

termine di una formazione appropriata da parte loro. Sull'affidamento delle figlie, sul diritto di visita e sull'autorità

parentale il Pretore non ha formalmente statuito, constatando che “le parti hanno raggiunto un accordo

parziale all'udienza di conciliazione del 29 agosto 2016 e che nulla osta

a darne atto in sentenza”. Gli

oneri processuali di

complessivi fr. 4190.– (comprese le spese peritali di fr. 2390.–) sono state

poste per un ter­zo

a carico del marito e per il resto a

carico della moglie, tenuta a rifondere

all'attore fr. 9500.– per ripetibili ridotte.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello del 28 febbraio 2019 nel quale chie­de di completare

la decisione impugnata regolando lo statuto delle figlie (affidamento a lei con

esercizio dell'autorità parentale congiunta, riservato il diritto di visita

paterno), differendo lo scioglimento della comproprietà fondiaria fino al 21°

complean­no di Ka__________ (il 27 novembre 2026) e condannando il marito a

versarle un conguaglio di fr. 221 000.– per l'ottenimento della proprietà per

piani, oltre a fr. 69 500.– in liquidazione del regime dei beni.

Essa postula altresì un contributo alimentare a vita compreso tra fr. 2227.– e fr. 3668.– mensili indicizzati (più fr. 1000.– mensili dalla vendita dell'abitazione

coniugale “a

copertura del maggiore onere per l'abitazione”), come pure un aumento dei

contributi alimentari per K__________ e Ka__________

a fr. 1700.– mensili ciascuna (fr.

611.55 di accudimento e fr.

1088.45 di mantenimento), senza cenno ad assegni familiari.

Fatti

I. Nelle

sue osservazioni del 6 maggio 2019 AO 1

propone di respingere l'appello e con appello incidentale rivendica dalla

moglie un'indennità di fr. 132

288.– per l'occupazione della sua quota di comproprietà fino al

27 novembre 2023, sollecitando inoltre lo scioglimento del regime dei beni

“senza dare

e avere tra le parti, avendo esse già

liquidato i loro rispettivi risparmi bancari al 31 dicembre 2014”. In osservazioni

del 24 giugno 2019 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello

incidentale.

L. Il

4 giugno 2020 AO 1 ha prodotto, così invitato dal vicepresidente di questa Camera,

una dichiarazione del 3 giugno 2020 in cui la Banca __________ della __________

conferma di svincolare AP 1 dal debito ipotecario gravante la proprietà

per piani n. 28 832 della particella n. __________ RFD di __________.

Su tale documento AP 1 ha avuto modo di esprimersi. Convocate a un'udienza istruttoria

del 9 luglio 2020, le parti sono state interpellate circa una proposta di accordo

formulata dal vicepresidente della Camera sul mantenimento della comproprietà

immobiliare, sul suo successivo scioglimento e sul riparto del ricavo. L'intesa

è stata accettata il 31 luglio 2020 da AO 1 e il 15 settembre 2020 da AP 1.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione

mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate

dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore (liquidazione del

regime dei beni, contributi di mantenimento per moglie e figlie). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al

patrocinatore della moglie il 30 gennaio

2019.

(tracciamento dell'invio

n. __________, agli atti). Introdotto il 28 febbraio 2019, l'appello in esa­me è pertanto

tempestivo. Altrettanto vale per l'appello incidentale. L'invito a formulare osservazioni all'appello

principale è stato notificato infatti alla patrocinatrice del marito il 22

marzo 2019 e il memoriale andava presentato entro 30 giorni (art. 312 cpv.

2.

CPC). Il termine per appellare in via incidentale è cominciato a decorrere così

il giorno seguente, ma è rimasto sospeso dal 14 aprile al 28 aprile 2019

conformemente all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, e sarebbe scaduto il 6 maggio 2019.

Inoltrato quel giorno, anche tale ricorso risulta pertanto tempestivo.

2.

Nell'appello

principale AP 1 fa valere anzitutto che sull'affidamento

delle figlie, sull'autorità parentale congiunta e sul diritto di visita paterno

il Pretore non ha formalmente giudicato, quantunque le parti avessero raggiunto un accordo all'udienza

di conciliazione del 29 agosto 2016. A ragione essa rileva che, per quanto tali effetti non fossero

più controversi, ciò non esonerava il primo giudice dallo statuire formalmente al

riguardo. Si impone dunque di regolare formalmente simili questioni, non contestate

in appello, integrando nell'odierno giudizio gli accordi presi delle parti, i

quali appaiono conformi all'interesse delle figlie.

3.

Premesso

ciò, litigiosi rimangono in questa sede talune modalità correlate alla

conservazione della comproprietà sul fondo di __________, la liquidazione del regime dei beni e i contributi

alimentari per moglie e figlie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è

passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora,

in caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà e la

regolamentazione di altri rapporti giuridici tra coniugi deve precedere la

liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016

del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate alla liquidazione

del regime dei beni vanno esaminate pri­ma delle questioni inerenti ai

contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577

consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020, consid. 3). In

concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio.

I. Sull'appello

principale

4.

Per

quel che riguarda la particella n. 2475 RFD di __________, il Pretore, appurata

la concorde volontà delle parti di conservarne la comproprietà, ha assegnato il

fondo in uso alla moglie. Egli ha accertato che, per entrambi coniugi, una

richiesta di scioglimento della comproprietà doveva ritenersi intempestiva fino

alla maggiore età di Ka__________, non fino al 21° compleanno proposto dalla

moglie. Questa identificava sì il 21° compleanno della figlia con la fine della

formazione professionale, ma secondo il Pretore tale scadenza non è per nulla

certa. Tanto valeva fondarsi quindi, secondo il Pretore, sul criterio della

maggiore età e lasciare al padre la facoltà di “valutare le esigenze della

figlia in quel momento e agire di conseguenza”. Il primo giudice ha respinto inoltre

la rivendicazione di AO 1 intesa a vedersi riconoscere un'indennità di fr. 132 288.– per l'uso dello stabile, pretesa che,

formulata nel memoriale conclusivo, per il Pretore è stata avanzata trop­po

tardi.

a) L'appellante

principale ribadisce che la comproprietà immobiliare dovrebbe essere mantenuta almeno

fino al termine degli studi liceali di Ka__________, dando la possibilità a

quest'ultima di rimanere “nel

suo ambiente domestico quale luogo degli affet­ti, degli interessi e delle

consuetudini di vita”. Essa sostie­ne

che Ka__________ intende frequentare il liceo (come la sorel­la maggiore K__________)

e che tale percorso termina con la fine dell'anno scolastico 2024/2025. A suo

avviso, nella ponderazione dei contrapposti interessi, fissare lo scioglimento della

comproprietà al compimento del 21° anno di età da parte di Ka__________ (il 27

novembre 2026) “merita totalmente la preferen­za” rispetto alla soluzio­ne

adottata dal Pretore”. AO 1, dal canto suo, chiede di confermare la decisione

del Pretore, de-finendo per finire preponderante il suo interesse a recuperare

il proprio investimento nell'immobile, e con l'appello incidentale rivendica un'indennità

di fr. 132 288.–, per l'occupazione della sua

quota di comproprietà e l'uso della mobilia domesti­ca fino al 27 novembre 2023.

b) Come ha rilevato il Pretore, la pronuncia

del divorzio e la liquidazione del regime dei beni non comporta necessariamente

lo scioglimento di ogni comproprietà tra i coniugi (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1; v, anche Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB

I, 6ª edizione n. 3 ad art. 205;

Burgat in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 7 ad

art. 205). Conservare un fondo in

comproprietà dopo il divorzio presuppone tuttavia un minimo di intesa e di

collaborazione tra le parti (sentenza del

Tribunale federale 5A_390/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 4.2, pubblicata

in: FamPra.ch 2013 pag. 466; I CCA, sentenza inc. 11.2017.15 del 14

novembre 2018 consid. 6c con rinvio a 11.2013.42 del 5 maggio 2015 consid. 9

con rinvii). In concreto, come detto, all'udienza istruttoria del 9 luglio

2020.

il vicepresidente di questa Camera ha prospettato ai coniugi un accordo

sulla conservazione della comproprietà, sul suo successivo scioglimento

e sulla suddivisione del ricavo. La

proposta essendo stata accettata dai coniugi, nulla osta che essa, pur limitata

a un aspetto del divorzio, sia omologata e

figuri nel dispositivo della presente decisione (art. 279 cpv. 2 CPC).

5.

Riguardo alla proprietà per piani n. 28 832 della particella n. __________ RFD di __________,

il Pretore l'ha attribuita agli acquisti dell'attore, riconoscendo

alla convenuta fr. 39 000.– per la metà dell'“aumen­­to” in applicazione dell'art. 215 cpv. 1

CC. A tal fine egli ha dedotto dal valore del fondo concordato dai coniugi (fr. 442 000.–)

il debito ipotecario di fr. 364 000.– e ha diviso a metà il saldo di fr. 78 000.–. AP 1 rivendica fr. 221 000.–, pari

alla metà del valore dell'immobile, lamentando il fatto che il Pretore ha “matematicamente” dedotto la

quota di un mezzo dell'onere ipotecario (fr. 182 000.–) senza liberarla interamente

dal debito ipotecario acceso solidalmente dai coniugi. A suo avviso, il marito

può pagare tale importo in parte mediante “assunzione della quota di un mezzo

dell'onere ipotecario di fr. 364

000.– (accertato al momento del

pagamento), e ciò mediante usuale dichiarazione rilasciata dall'istituto di

credito ipotecario confermante la sua integrale liberazione da ogni e qualunque

debito gravante l'immobile”. Ora, la produzione in appello della dichiarazione

con cui la Banca __________

della __________ conferma di svincolare AP 1 dal debito ipotecario

gravante l'immobile appartenente ad AO 1 rende la questione senza interes­se. Al

riguardo l'appello è perciò superato dagli eventi.

6.

Per quel che attiene ai conti bancari, il Pretore ha preso atto che i coniugi erano d'accordo sul

fatto che all'inizio del 2015 era già avvenuta una divisione di tali averi. Ha constatato

nondimeno che sussistevano divergenze sulla portata della divisione, per la

moglie solo parziale. Egli ha esaminato così se i vari conti (10 intestati al

marito e 2 alla moglie) fossero già stati oggetto di liquidazione, valutando in caso contrario il loro saldo al momento

della sentenza. Chiarito ciò, egli ha accertato che sette conti intestati al

marito non erano stati liquidati e ha riconosciuto alla convenuta una spettanza

di fr. 36 019.–. Quanto ai

conti intestati alla moglie, il Pretore ha considerato che il marito non

pretende­va nulla, ma che la convenuta gli riconosceva fr. 1938.–, onde in definitiva un conguaglio in

favore di lei di fr. 34 081.–.

a) L'appellante principale si

duole che il Pretore abbia accertato il saldo dei conti il giorno più vicino alla

sentenza di divorzio, nonostante i coniugi si fossero accordati “sulla divisione

dei risparmi avvenuta all'inizio del 2015 o al 31 dicembre 2014”. A suo avviso ciò

è determinante, anche se non tutte le relazioni finanziarie “sono state divise

a opera del marito e come da costui sostenuto”. Essa chiede quindi di calcolare

il saldo di due conti (presso la Banca __________ __________ e la Banca ____________________

di __________), di un libretto risparmio (presso la Banca U__________ __________

di __________) e di un conto investimenti (presso la M__________ di __________)

intestati all'attore con valuta 31 dicembre 2014. Ne deduce una sua spettanza

di complessivi fr. 69 500.– (arrotondati).

b) Nella partecipazione agli acquisti lo

scioglimento del regime dei beni “si ha per avvenuto il giorno della

presentazione del­l'istanza”, che si tratti di divorzio o di separazione (art.

204.

cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento

(art. 207 cpv. 1 CC). Quanto avviene in seguito poco

importa, poiché dopo lo scioglimento del regime dei beni non si creano più

acquisti (DTF 137 III 340 consid. 2.1.2). In tal senso accrediti (versamenti

o interessi) sui conti bancari successivi allo scioglimen­to del regime

matrimoniale non rientrano nel calcolo dell'aumento (Burgat, op. cit., n. 13 ad art. 204; v. anche I CCA,

sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015 consid. 10b e 11). Per quel che è

del valore degli acquisti, determinante è il momento della liquidazione (art. 214

cpv. 1 CC), ovvero per principio, in caso di divorzio, il momento in cui il

giudice ema­na la sentenza (DTF 137 III 339

consid. 2.1.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.103 del 9 agosto

2018.

consid. 5b con rimandi). Le parti tuttavia possono convenire, anche

implicitamente, un momento diverso (sentenza del Tribunale federale 5A_346/2015

del 27 gennaio 2017 consid. 3 con rinvio).

c) Nel

caso in esame i coniugi sono sempre stati concordi nel fissare il momento determinante

per la liquidazione degli averi bancari alla data del 31 dicembre 2014 (replica

del 7 dicembre 2016, pag. 5 ad 4.6; memoriale conclusivo dell'atto­re,

pag. 4; memoriale conclusivo della convenuta, pag. 8 ad 3.3). Tale data è

stata riaffermata da entrambe le parti anche in questa sede (appello principale, pag. 11; appello incidenta­le, pag. 12).

La liquidazione delle relazioni bancarie intestate ad AO 1 va decisa pertanto in base a tale scadenza.

d) Posto ciò, su un conto presso la Banca __________

C__________

(doc. U) e su quello presso la Banca __________ di L__________ (CH55 __________:

doc. V) non sussistono contestazioni. Per quanto riguarda un altro conto pres­so

la Banca __________ C__________ (CH97

__________: doc. S e T), inoltre, l'appellante

principale non formula pretese. Da parte sua AO 1 chiede di ridurre la spettanza

della convenuta da fr. 8528.– a

fr. 4264.–, pari al saldo del 31 dicembre 2014. Se non che, il

Pretore ha già riconosciuto tale importo, sebbene sulla base del saldo al 30 giugno

2016.

Quanto alla restituzione di fr. 4503.– che la moglie avrebbe prelevato da

tale conto, a prescindere dal fatto che la pretesa formulata nel memoriale

conclusivo era tardiva, l'interessato non si confronta con la motivazione del Pretore,

secondo cui “il motivo per cui questi [prelevamenti] siano sicuramente

riferibili alla moglie e non al marito stesso rimane oscuro, dal momento che il

marito non spende una parola al riguardo”. Nelle condizioni descritte non

soccorrono le premesse per escludere tale conto dalla liquidazione.

e) Per quel che è del conto presso la Banca __________ L__________ (CH07 __________: doc.

W), il Pretore ha accertato un saldo di fr. 15 264.16 il 30 aprile 2017. A ragione AP 1 fa valere tuttavia che

il 31 dicembre 2014 quel conto presentava un saldo di fr. 23 078.87, da suddividere tra le parti. Per il resto, contrariamente all'opinione del marito, l'estratto

bancario del conto non reca l'importo di fr. 11 539.435 “scritto

a mano dall'attore a comprova della di-visione a metà del saldo al 31 dicembre 2014”. Su questo punto l'appello principale merita dunque accoglimento.

f) Relativamente

al conto presso la Banca del __________

(“6__________”:

doc. Z), il Pretore ha constatato due prelevamenti in contanti, di fr. 33 780.– (il

30.

dicembre 2014) e di fr. 23 345.50 (il 25 marzo 2015), ciò

che poteva far propendere per una liquidazione. Ha rilevato però che nei propri

allegati l'attore non aveva “mai sostenuto l'avvenuta divisione di questo specifico

conto”. AO 1 sostiene di avere sempre dichiarato la suddivisione di tutti i

conti, “e quindi anche questo

(che faceva parte dei conti in nero in seguito dichiarati al fisco; pertanto

soldi consegnati cash alla moglie come per gli altri conti)”. Ora, nell'allegazione

di “ave­re diviso tutti i suoi conti” si potrebbe anche ritenere compre­so quel

conto. Il prelevamento del 30 dicembre 2014, di fr. 33 780.–, non

corrisponde tuttavia alla metà del saldo (fr. 93 000.–). Quanto al secondo

prelievo del mar­zo 2015, tutto si ignora sulla sua causale. Ne segue che, dandosi un saldo il 31

dicembre 2014 di fr. 59 516.–, la

spettanza della moglie ammonta a fr. 29 758.–.

g) Per

quel che concerne il conto presso la Banca U__________ __________ di __________

(libretto n. 8__________: doc. BB), il Pretore ne ha accertato il saldo il 14

maggio 2018 in € 11 735.51. L'appellante

principale eccepisce che il 1° gennaio 2015 il saldo era di € 13 345.58, pari a circa fr. 16 000.–. La

pretesa è fondata e trova riscontro agli atti, tanto più che al riguardo AO 1 non

muove obiezioni.

h) Quanto

al conto “Euro __________” presso la Banca M__________ di __________

(doc. EE), il Pretore ne ha appurato il saldo il 31 dicembre 2014 in € 2316.91

(pari a fr. 2618.–). La

convenuta si duole che il primo giudice non abbia considerato un “rimborso fondo comuni investimento” del 2 gennaio 2015, di € 16 511.10, averi che il 31 dicembre 2014 dovevano quindi esistere. Del

documento cui essa allude (un estratto conto del 31 marzo 2015) non v'è però

traccia agli atti, mentre il plico doc. EE

riguarda la situazione il 31 dicembre 2014. Né è compito di questa Camera promuovere ricerche nel ponderoso carteggio della causa. La rivendicazione non può dunque trovare ascolto.

i) In

definitiva il saldo degli averi bancari del marito non ancora suddivisi tra le

parti ammonta a complessivi fr. 118 005.– ar-rotondati (fr. 8528.– +

fr. 214.47 + fr. 8050.– + fr. 23 078.87 + fr. 59 516.– + fr. 16 000.– + fr. 2618.–),

con una spettanza in favore della moglie di fr. 59 002.50. E

siccome l'attore vanta un credito verso i contri della convenuta di fr. 1938.–,

quest'ultima ha diritto a un “aumento” di fr. 57 065.–. L'appello

principale va accolto entro tali limiti.

7.

Il Pretore ha ravvisato nella

fattispecie un matrimonio di lunga durata (15 anni), dal quale sono nate due

figlie, ciò che ha influi­to concretamente sulla situazione della moglie, anche

perché dalla nascita della primogenita costei ha ridotto il proprio grado d'occupazione

al 50%. A mente del Pretore, pur non avendo la convenuta accennato al tenore di

vita sostenuto durante la vita in comune, il fabbisogno minimo di fr. 4623.10

mensili da lei fatto valere non si scosta sostanzialmente da quello di fr. 4044.–

mensili allegato nella procedura a tutela dell'unione coniugale, di modo che può

essere preso come riferimento per determinare il debito mantenimento cui essa ha

diritto. Esaminate le varie poste di tale fabbisogno, egli ne ha per finire stabilito

l'ammontare in fr. 3723.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari fr. 181.–

[già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro delle figlie], spese

accessorie fr. 29.–, premio della cassa malati fr. 332.30, franchigia della

cassa malati fr. 208.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 120.–,

assicurazione RC privata fr. 166.70, assicurazione RC auto fr. 91.80,

imposta di circolazione fr. 15.40, terzo pilastro fr. 333.–, quota REGA

fr. 5.85, quota sindacato fr. 37.–, costituzione di un'adeguata

previdenza professionale fr. 553.–, onere fiscale fr. 300.–). Il Pretore ha

reputato perciò che con un reddito di circa fr. 3825.– mensili (oltre agli

assegni familiari) quale maestra d'asilo al 50%, la convenuta può sopperire da

sé al proprio debito mantenimento. Ha respinto di conseguenza la richiesta di

contributo alimentare.

8.

L'appellante principale rivendica un

contributo alimentare vitalizio di fr. 2227.–

mensili dal 1° luglio 2017, aumentato a fr. 3013.– mensili “dal momento in cui decadrà l'obbligo contributivo dei

genitori ex art. 276 e 277 CC nei confronti di una figlia, ma al più tardi dal

1° gennaio 2027” e in seguito a fr. 3668.– mensili “dal momento in cui decadrà

l'obbligo contributivo dei genitori ex art. 276 e 277 CC nei confronti di

ambedue le figlie, ma al più tardi dal 1° gennaio 2029”. Essa chiede inoltre il

versamento di fr. 1000.– mensili dal mese successivo alla vendita

dell'abitazio­ne coniugale, da aggiungere al contributo alimentare “a copertura del maggiore

onere per l'abitazione”.

a) Secondo l'art. 125

cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmen­te pretendere che un coniuge provveda da

sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la

vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge

deve perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incom­be

perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui

provvedere da sé al proprio debito mantenimento (senten­za del Tribunale

federale 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 con rinvio alla sentenza

5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).

b) Ricordato

ciò, i criteri che disciplinano lo stanziamento di un contributo alimentare per

un coniuge dopo il divorzio e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art.

125.

cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati

da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini

dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il contributo

alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto –

come nella fattispecie – sulla sua situazione finanziaria si procede in tre

tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il

debito mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita raggiunto

dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto

di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia

pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa

stato il tenore di vita sostenuto durante la separazio­ne. In secondo luogo si

esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio

mantenimento fissato nel modo appena descritto. In terzo luogo, sempre che in

esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da

sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso

da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si

fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale

(RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10

del 6 marzo 2020, consid. 4b).

c) Per

quel che è del primo stadio del ragionamento testé illustrato, l'appellante fa

valere che, pur lavorando al 50%, in

seguito alla procedura a tutela dell'unione

coniugale essa ha continuato

a percepire un contributo alimentare di fr. 1800.–

mensili, poi ridotto in corso di causa a fr. 1656.85 mensili. A suo avviso, tale contributo concorre a

determinare il tenore di vista sostenuto dai coniugi durante la comunione

domestica. Pertanto, essa adduce, il suo “debito mantenimento” non è “inferiore”

a fr. 5000.– mensili (reddito di fr. 3400.–

mensili e contributo alimentare di fr. 1656.85 mensili). Dolendosi delle

decurtazioni al proprio fabbisogno minimo, da lei calcolato in fr. 4623.10

mensili, AP 1 sostiene che, ci si fondasse anche su quello di fr. 3723.– mensili calcolato dal Pretore, la differenza di circa fr. 1700.–

mensili, coperta attualmente dal

contributo alimentare, va tutelata.

d) Determinante

ai fini del presente giudizio è l'ultimo tenore di vita sostenuto dalle parti

durante la comunione domestica (DTF 135 III 160 consid. 4.3 con rinvii; v.

anche RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4a con rinvii). Mancando altre indicazioni

al proposito, gli accertamenti esperiti nell'ambito di misure a protezione dell'unione

coniugale – ancorché limitati a un esa­me di verosimiglianza

– costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582

consid. 4d, I-2005 pag. 778; più di recente: I CCA, sentenza inc.

11.2018.50

del 29 gennaio 2019, consid. 9). In concreto il Pretore non ha tuttavia accertato

tale livello di vita, fondandosi unicamente sul fabbisogno minimo della

convenuta di fr. 4044.– mensili esposto

nella procedura di protezione dell'unione coniugale, senza tenere conto che nell'accordo

stipulato dai coniugi il 3 febbraio 2015,

da lui omologato, il marito si era impegna­to a versare alla moglie un contributo

alimentare di fr. 1800.– mensili (inc. SO.2014.846).

Il

tenore di vita della convenuta del febbraio del 2015 non si esauriva quindi nella

semplice copertura del fabbisogno minimo, ma

comprendeva anche la mezza eccedenza del bilancio familiare, di almeno fr. 1350.–

mensili, calcolata sulla scorta dei dati forniti dalle parti che figuravano nella

decisio­ne del 3 febbraio 2015 (doc. D). Dopo

il divorzio AP 1 ha il diritto così, per principio, di conservare un

livello di vita equivalente al proprio fabbisogno minimo, più il margine di fr.

1350.– mensili. Riguardo alle sue necessità, determina­te dal Pretore in fr. 3723.– mensili, l'appellante

principale le contesta solo in modo generico, senza confrontarsi con le singole

decurtazioni eseguite dal Pretore, salvo rinviare al calcolo da lei esposto nel

memoriale conclusivo, ciò che non è ammissibile in

appello (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1; analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2016.103 del 9 agosto 2018, consid. 11b). Comunque sia, il “debito

mantenimento di lei risulta ammontare a fr. 5073.– mensili complessivi, ciò che corrisponde sostanzialmente ai

fr. 5000.– mensili da lei fatti valere.

e) AO 1 assume

che l'attuale fabbisogno minimo del­la moglie non eccede fr. 2410.– mensili, poiché

va tenuto conto della convivenza di lei e del consumo di pasti a scuola.

Inoltre – egli soggiunge – non si giustifica la costituzione di “un'adeguata

previdenza professionale” per fr. 553.– mensili. Ora, secondo la

giurisprudenza più recente il minimo esistenziale di un debitore alimentare che

vive in comunione domestica con un terzo corrisponde alla metà dell'importo di

base per coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6; I CCA, sentenza

inc. 11.2018.35 del 227 settembre 2019, consid. 5b e 10). In concreto

tuttavia AP 1 ha contestato l'esistenza di una convivenza e il marito non l'ha

dimostrata. Ad ogni modo, come si vedrà in appresso, l'eventuale riduzione del fabbisogno

minimo della moglie è senza rilievo ai fini del giudizio.

9.

Per quel che

riguarda la possibilità di far

fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del menziona­to

ragionamento), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – di

regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia,

dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità

di guadagna­re di più, fa stato il reddi­to ipotetico. Un guadagno

ipotetico non va tuttavia stimato in astrat­to, ma dev'essere alla concreta

portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III

120.

consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014

pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il

giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato

eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto del­l'età,

della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito

egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata

attività e quale sareb­be il reddito conse­guibile, sempre te­nendo cal­colo

del­l'età, della formazione professionale e dello stato di salute della

persona, oltre che della situazione sul mer­cato del lavoro in genere (DTF 143

III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;

analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con

richiami).

a) Nel

caso in esame il Pretore ha constatato che AP 1

lavora a metà tempo come maestra d'asilo a __________ e ne ha accertato il

reddito in fr. 3825.– mensili calcolando la media di quanto essa ha guadagnato nel

2015.

e nel 2016. L'appellante principale fa valere che le sue entrate non

eccedono fr. 3400.– mensili, corrispondenti a quanto essa ha percepito nel

2016, le ore supplementari svolte l'anno precedente non essendo regolari. L'argomentazione,

come si vedrà oltre, è superata. L'attore ribadisce da parte sua che ove questa

Camera dovesse ravvisare “un ammanco tra reddito e fabbisogno della moglie”,

corre l'obbligo per quest'ultima di aumentare il proprio grado d'occupazione al

100%.

b) Trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in

comune non ha esercitato un'attività lucrativa, dedicandosi unicamente alla

casa e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la

ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge

aveva già 45 anni. Simi­le presunzione può essere vinta però qualora

la controparte rechi, se non una prova piena, almeno elementi idonei a rendere

verosimile che quel coniuge possa intraprendere un'attività lucrativa. Sussiste

inoltre la tendenza a innalzare il limite d'età a 50 anni (DTF 137 III 102

consid. 4.2.2.2). Limite che però è determinante qualora si pretenda da un

coniuge una nuova entrata nella vita professionale. Il limite ha meno

importanza se un coniuge già attivo professionalmen­te deve soltanto aumentare

il proprio grado d'occupazione (senten­za del Tribunale federale 5A_208/2020 del 26 agosto 2020 consid. 2.1 con rinvii).

Oltre a ciò,

secondo la prassi più recente, è ormai

ammissibile esigere da un coniuge che ha la cura dei figli l'esercizio di un'attività

lucrativa al 50% a partire dall'obbligo scolastico del più giovane di essi e un'attività

lucrativa all'80% quando tale figlio passa al livello secondario, fermo

restando che nella maggior parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni

e non cinque come nel Ticino. Dal 16° compleanno dell'ultimogenito il genitore

può riprendere poi un'attività a tempo pieno (DTF 144 III 497 consid.

4.7.6; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2018.104 del 27 dicembre 2019,

consid. 6c).

Il nuovo

orientamento della giurisprudenza si applica immediatamen­te, anche alle

procedure già pendenti (sentenza del Tribunale federale 5A_978/2018

del 15 aprile 2019 consid. 4.1).

c) Nella fattispecie risulta dagli atti che la convenuta, maestra di scuola dell'infanzia, ha ridotto

il grado d'occupazione al 50% dalla nascita della primogenita (dicembre del 2003).

Al momento della separazione (ottobre del 2013) essa aveva 38 anni e insegnava,

sempre a metà tempo, nella scuola dell'infanzia di __________, mentre la secondogenita frequentava anco­ra la scuola

elementare. Dal giugno del 2016 (inizio della scuola media da parte di

Ka__________) essa avrebbe dovuto estendere così

il proprio grado d'occupazione all'80% e il 27 novembre 2021 (16°

compleanno di Ka__________) essa dovrà passare al tempo pieno, non avendo più

di 46 anni. E non v'è ragione perché ciò non debba avvenire, l'interessata non

risultando accusare problemi di salute. Lavorasse oggi all'80%, essa potrebbe

guadagnare del resto almeno fr. 5440.– mensili, calcolati sullo stipendio di fr.

3400.– mensili a metà tem­po.

È vero che la

convenuta ha chiesto invano di essere impiegata a tempo pieno nella scuola dell'infanzia

a __________ per l'anno 2016/17 (doc. 9). Ma per tacere del fatto che un'attività

del genere può essere esercitata anche in altri Comuni, un solo tentativo non

basta per dimostrare che non esista in quel settore la possibilità di un'occupazione

al 100%. Tanto meno alla luce della stima previsionale del fabbisogno di

futuri

docenti nei vari ordini scolastici elaborata dal Centro

innovazione e ricerca sui sistemi educativi della __________,

secon­do cui per la scuola dell'infanzia “la formazione di nuovi docenti

prevista per il quadriennio [2019-2023] è appena sufficiente per permettere di

supplire al fabbisogno rilevato dalle indicazioni delle docenti. Non è invece

sufficiente per far fronte a uno scenario di crescita delle sezioni, né di un'eventuale

introduzione di ulteriori docenti d'appoggio (messaggio del Consiglio di Stato

7704, 28 agosto 2019)” (‹__________›). Non si può dire pertanto che le

prospettive di trovare un'attività a tempo pieno in una scuola dell'infanzia siano

scarse o inesistenti. Ne discende che AP 1 dev'essere considerata in grado di

finanziare da sé il proprio “debito

mantenimento” e non può pretendere

contributi alimentari.

d) Nelle

osservazioni all'appello incidentale la convenuta riaffer­ma di avere il

“sacrosanto” diritto di continuare a godere del riparto dei ruoli avuti durante

il matrimonio. A suo parere “non avrebbe nessun senso che le parti durante il

matrimonio siano libere di organizzare il mantenimento della famiglia ex art.

163.

CC e poi una volta terminato il matrimonio che ven­ga imposto loro come

meglio procedere nell'accudimento della prole”. A mente sua, il principio della

solidarietà prevale su quello dell'indipendenza economica, giacché essa si troverebbe costretta a continuamente adattare il

proprio grado d'occupazione, quantunque il marito disponga delle risorse per “sopperire

al mantenimento del coniuge richiedente sen­za subire nessuno svantaggio”.

Così

argomentando, l'interessata dimentica che l'art.

125.

cpv. 1 CC pone due principi: da un lato, quello dell'indipendenza economica

dei coniugi dopo il divorzio (clean break), secondo cui ciascun coniuge

deve, nella misura del possibile, acquisire la sua indipendenza economica e

provvedere da sé alle proprie necessità e, dall'altro, quello della

solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono assumere in comune le

conseguenze della ripartizione dei compiti adottata in costanza di matrimonio (DTF

141.

III 468 consid. 3.1; 137 III 105 consid. 4.1.1). Il principio dell'indipendenza

economica dei coniugi dopo il divorzio prevale sul principio della solidarietà

postmatrimoniale: un coniuge può quindi pretendere un contributo alimentare

soltanto se non è in grado di provvede­re da sé al proprio debito mantenimento

e se l'altro coniuge dispone di una capacità contributiva (sentenza del

Tribunale federale 5A_208/2020 del 26 agosto 2020 consid.

2.1

con rinvii; v. anche RtiD

II-2013 pag. 788 n. 3c; più recentemen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2014.13

del 26 settembre 2016 consid. 4). In concreto, come si è visto, l'interessata è

in grado di far fronte autonomamente al proprio debito mantenimento, ragione per

cui non può pretendere un contributo alimentare.

10.

Quanto al contributo alimentare per le figlie, il Pretore

ha stimato il fabbisogno in denaro di K__________ in fr. 1099.– mensili e quello

di Ka__________ in fr. 1063.– mensili sulla scorta della tabella 2018 correlata

alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professione del Cantone Zurigo, sostituendo il costo tabellare dell'alloggio

con quello effettivo e deducendo gli assegni familiari. Egli ha poi constatato che

la madre non dispone di alcun margine per contribuire in denaro al mantenimento

delle figlie, di modo che ha obbligato AO 1, il quale ha un reddito netto di

fr. 9475.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3993.– mensili,

a finanziare l'intero contributo alimentare per le ragazze. Riguardo al

contributo di accudimento rivendicato dalla madre, il primo giudice ha appurato

che la convenuta può provvedere da sé alla copertura del proprio fabbisogno minimo

e ha respinto così la pretesa.

a) L'appellante principale postula un

contributo di accudimento di fr. 1223.10 mensili (fr. 611.55 mensili per ogni

figlia), facendo valere di non essere in grado di coprire autonomamente il

proprio fabbisogno minimo. Essa contesta inoltre i fabbisogni in denaro delle

figlie calcolati dal Pretore, chiedendo che il

contributo alimentare per entrambe sia fissato in fr. 1700.– mensili.

b) Come

ha ricordato il Pretore, dal 1° gennaio 2017 va aggiun­to al fabbisogno in denaro del figlio un

“contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per

garantire adeguata cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del figlio siano

prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per finanziare il

proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se

le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di

famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4,

ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza in/c.

11.2018.131

del 18 febbraio 2020 consid. 6a).

c) Intanto,

per quel che è di K__________, diciassettenne, nella fattispecie un contributo

di accudimento non entra

più in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2018.104 del 27 dicembre

2019, consid. 5 con rimando). Inoltre, come si è visto, AP 1 riesce a sovvenzionare da sé il proprio debito mantenimento (sopra, consid. 9c). In circostanze

siffatte essa non può pretendere un contributo di accudimento per Ka__________.

Relativamente al fabbisogno in denaro delle figlie, l'appellante principale

non spiega perché quello stimato dal Pretore sarebbe erroneo. Ad ogni modo, ove si applichi la tabella 2018

delle note raccomandazioni, alle

quali la Camera si ispira da oltre venticinque anni (Rep. 1994 pag. 301 consid.

5), a ragazze nella fascia d'età dai 13 ai 18 anni in una fratria di due e si adatti il costo dell'alloggio

alla spesa effettiva del genitore affidatario deducendo l'assegno familiare, il

fabbisogno in denaro di K__________ risulta

di fr. 1099.– mensili e quello di Ka__________ di fr. 1063.– mensili. Al proposito l'appello principale cade quindi nel vuoto.

II. Sull'appello

incidentale

11.

Per quel che riguarda gli averi bancari, AO 1 sostiene nell'appello

incidentale che “con valuta 31 dicembre 2014” i coniugi hanno già proceduto di

comune accordo a liquidare tutti i conti bancari. A sostegno di ciò egli deplora

la malafede della convenuta, la quale a distanza d'anni (solo con un nuovo

patrocinatore e nella causa di divorzio) pretende un ulteriore riparto delle

spettanze, pur avendo ammesso nella risposta del 28 ottobre 2016 di avere

ricevuto la metà dei rispar­mi già nel febbraio del 2015. Oltre a ciò, l'appellante

incidentale ribadisce che la moglie non ha contestato la data della divisione degli

averi bancari, che essa medesima lo ha autorizzato a prelevare fr. 26 800.– a

divisione di un determinato conto, che un investimento “__________” è stato accreditato nel febbraio

del 2015 a metà tra i coniugi, che da altri conti bancari risulta il prelievo

della metà del saldo con valuta 31 dicembre 2014 e che il saldo di fr. 114 078.24 il 30 giugno 2016 figurante su

un conto intestato alla moglie “si spiega unicamente con la liquidazione dei

conti, tenuto conto che le uniche entrate di lei erano lo stipendio e il

contributo alimentare”.

In

concreto è pacifico che per quanto riguarda tre conti bancari del marito le

parti hanno già proceduto a una liquidazione con valuta 31 dicembre 2014. Per

il resto, la tesi adombrata da AO 1 non trova conferma agli atti. La moglie ha

sì ammesso di avere ricevuto nel febbraio del 2015 “quella che il marito le ha

indicato essere la metà dei risparmi”, ma ha precisato che ciò è avvenuto

“senza tuttavia che lei abbia mai ricevuto un riscontro documentale di questi

averi e senza aver mai saputo quali conti avesse il marito e come li avesse

gestiti” (risposta, pag. 7 e 8 ad 4.6). E l'esistenza di un accordo completo

con rimessa della documentazione che l'attore ha preteso nella replica (pag. 5 ad 4.6) è stata contestata dalla convenuta

(duplica, pag. 5).

In

circostanze siffatte la liquidazione di tutti i conti rimaneva controversa e

spettava all'attore dimostrarla. Che vari conti, compre­so quella della moglie,

siano già stati divisi è stato finanche accertato dal Pretore, ma non basta per

provare un accordo completo, il marito non essendo riuscito a dimostrare che

alla fine del 2014 la moglie fosse a conoscenza di tutti i suoi conti e che la relativa

suddivisione fosse oggetto dell'intesa. Nemmeno è dato a divedere perché prima

della causa di divorzio la moglie doves­se avanzare pretese in liquidazione dei

conti bancari, né consta che essa abbia in qualsivoglia forma rinunciato alle proprie

spettanze. Non si disconosce che il saldo del conto di lei presso la Banca __________ C__________ (CH09 __________:

doc. 16) presentava il 30 giugno 2016 un saldo di fr. 114 000.–, ma dall'esame degli accrediti dal

1° gennaio 2015 in poi non risultano particolari somme, salvo la metà dell'investimento

“__________” (fr. 50 016.–), il contributo

alimentare versato da AO 1 (fr. 4467.50 mensili) e versamenti dello stipendio

dal Comune di __________. Ne discende che, pur valutando nel loro insieme gli

indizi recati

dall'appellante, non si può concludere che i coniugi abbia­no già proceduto a

una liquidazione totale dei loro conti bancari. Al riguardo l'appello vede la

sua sorte segnata.

12.

Per quanto riguarda l'indennità di fr. 132 288.– rivendicata per l'occupazione

della propria quota di comproprietà e l'uso della

mobilia domestica fino al 27 novembre 2023, con l'omologazione dell'accordo

proposto dal vicepresidente della Camera all'udien­za del 9 luglio 2020 la

questio­ne è divenuta senza oggetto.

III. Sulle spese

processuali e le ripetibili

13.

Sulla conservazione della comproprietà immobiliare le parti

han­no raggiunto un accordo, ciò che giustifica una ripartizione equitativa

delle spese. Gli oneri dell'appello

principale seguono per converso la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2

CPC). AP 1 ottiene lo svincolo dal debito ipotecario gravante l'immobile di __________ e l'aumento a fr. 57 065.– (ma non a fr.

69.

500.–) della

sua spettanza in liquidazione del regime dei beni. Esce sconfitta invece sui

contributi alimentari per lei e le figlie. Nel comples­so si giustifica così che

sopporti tre quarti degli oneri processuali e rifonda ad AO 1, patrocinato da

una legale, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità

piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese dell'appello incidentale seguono

la regola della soccom­benza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1 rifonderà perciò alla

controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. In

entrambi i casi la tassa di giustizia va moderata per tenere conto della loro

buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre – almeno parzialmente – il

litigio.

14.

L'esito della decisione odierna non incide apprezzabilmente

sul riparto delle spese giudiziarie deciso dal Pretore. AP 1 contesta di essere

maggiormente soccombente e chiede che gli oneri processuali siano suddivisi tra

le parti in ragione di metà ciascuno, con obbligo per il marito di rifonderle

fr. 5000.– a titolo di ripetibili. La rivendicazione non è fondata. Davanti al Pretore il marito pretendeva fr. 42 503.– in liquidazione del regime dei be­ni,

fr. 132 288.– come indennità per l'uso della sua

quota di comproprietà dell'abitazione coniugale, offriva un contributo

alimentare di fr. 1059.– mensili per K__________

e uno di fr. 1023.– mensili per Ka__________, rifiutando qualsiasi contributo

per la convenuta. Questa, dal

canto suo, chiedeva la corresponsione di fr. 221 000.– per l'attribuzione al marito dell'appartamento a __________

e il versamento di fr. 81 700.–

in liquidazione del regi­me dei beni, oltre

a un contributo alimentare vitalizio indicizzato

compre­so tra fr. 2367.–

e fr. 3668.– mensili (per

un valore capitalizzato, al momento della petizione, di almeno fr. 568 000.–), più un contributo alimentare per le figlie di fr. 1700.– mensili ciascu­na.

In

esito all'attuale giudizio l'attore non ottiene nulla in liquidazio­ne del

regime dei beni. In compenso egli non deve versare con-tributi alimentari alla moglie,

mentre il contributo per le figlie corrisponde sostanzialmente alla sua offerta.

La convenuta ottiene fr. 57 065.–

in liquidazione del regime dei beni, lo svincolo dal debito ipotecario gravante

l'immobile di __________, ma si vede respingere la richiesta di contributo

alimentare per sé e, parzialmente, quella di contributo alimentare per le

figlie. Nel complesso AP 1

esce pertanto maggiormente soccombente, ove appena si pensi al valore del

contributo alimentare per lei. Tutto sommato, la ripartizione delle spese

processuali decisa dal Pretore può dunque rimanere invariata.

IV. Sulla

comunicazione della presente sentenza

15.

Copia dell'attuale

sentenza è comunicata, conformemente al­l'art. 301 lett. b CPC, alle

figlie K__________ (che ha compiuto 16 anni il 7 dicembre 2019) e Ka__________

(che ha compiuto 14 anni il 27 novembre 2019.

V. Sui rimedi giuridici a

livello federale

16.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. È omologata la convenzione parziale sulle

conseguen­ze del divorzio stipulata dalle parti. Il dispositivo 2.1 della

sentenza impugnata è così modificato:

a) Le parti stabiliscono che la particella n. 2475

RFD __________ resta in comproprietà di AP 1 e AO 1 in ragione di metà

ciascuno. L'abitazione ivi presente è attribuita in uso, a titolo di abitazione

familiare, a AP 1 e alle figlie fino allo scioglimento della comproprietà. Gli

oneri correnti, gli interessi ipotecari, e le spese di manutenzione ordinaria

sono assunti da AP 1 fintantoché avrà l'uso esclusivo di tale fondo.

Lo scioglimento

della comproprietà sulla particella n. 2475 RFD __________ è differito fino al

31 agosto 2024, fatto salvo un diverso accordo delle parti. Il mobilio rimane

in comproprietà dei coniugi.

AP 1 è tenuta a

versare ad AO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente

decisione, un'indennità per l'uso e godimento esclusivo dell'immobile in

comproprietà di fr. 40 000.–.

b) Le parti si accordano

sullo scioglimento e la divisione della proprietà nel seguente modo:

Al più presto alla

scadenza indicata la comproprietà sulla particella n. 2475 RFD __________ è

sciolta secondo gli accordi dei comproprietari.

– In caso di disaccordo la

comproprietà è sciolta nelle seguenti modalità:

vendita ai pubblici incanti secondo le modalità

degli art. 229 segg. CO, con una base d'asta concordata direttamente tra le

parti ritenuto che in caso di disaccordo la stessa sarà di fr. 885 000.–.

– in caso di insuccesso, l'incanto andrà ripetuto

entro due mesi dal pre- cedente senza base d'asta, salvo diversa intesa delle

parti;

– i pubblici incanti saranno organizzati e diretti

da un notaio designato concordemente dalle parti o, in caso di mancata intesa,

dal Pretore su istanza di una parte;

– il ricavato della vendita, dedotti gli oneri

ipotecari, le spese (incluse le spese d'asta), l'onorario del notaio, l'ev.

TUI, le eventuali provvigioni sarà suddiviso a metà tra i comproprietari.

II. Per il resto l'appello

principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza

impugnata è così riformata:

1.1 Le figlie K__________ e Ka__________ sono

affidate alla custodia della madre. I genitori continueranno a esercitare l'autorità

parentale congiunta.

1.2 Al padre è garantito il più ampio diritto di

visita, da concordare tra i genitori e con le figlie tenendo in considerazione

i bisogni e il bene di queste ultime. In caso di disaccordo vale il seguente

assetto minimo:

– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle

ore 18:30 fino alla domenica sera alle ore 18:30;

– una sera infrasettimanale, di regola il mercoledì,

dalle ore 18:00 alle ore 21:00;

– una settimana durante le vacanze scolastiche di

Natale, comprendente alternativamente il giorno di Natale, rispettivamente il

giorno di Capodanno;

– una settimana alternativamente durante le vacanze

di Pasqua, rispettivamente di Ognissanti;

– due settimane anche non consecutive nelle ferie

estive.

2.3 AO 1 verserà a AP 1 entro 30 giorni dal

passaggio in giudicato della presente decisione fr. 57 065.– in liquidazione

del regime dei beni.

Per il resto la sentenza impugnata

rimane invariata.

III. L'appello incidentale è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

IV. Le

spese dell'appello principale, ridotte a fr. 4500.–, sono poste per tre quarti

a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà

fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

V. Le spese dell'appello incidentale, ridotte a fr. 1200.–, sono

poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

VI. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

a:

K (in estratto, consid. 2 e 10 con dispositivi n. 1.1 e 1.2);

Ka (in estratto, consid. 2 e 10 con dispositivi n. 1.1 e 1.2);

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).