11.2019.37
Irricevibilità di un appello contro un decreto supercautelare
8 aprile 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.37
Lugano
8 aprile 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2016.216 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 18 febbraio 2019 da
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello (“reclamo”)
del 4 marzo 2019 presentato da RE 1 contro il “decreto supercautelare” emesso
dal Pretore aggiunto il 21 febbraio 2019;
Ritenuto
in fatto: che nell'ambito di un'azione di divorzio introdotta il 20 settembre 2016
da CO 1 (1980), cittadino italiano, nei confronti di RE 1 (1978) davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
attualmente in fase istruttoria (inc. DM.2016.216), con istanza “cautelare
e supercautelare” del 18 febbraio 2019 l'attore ha chiesto di vietare alla
moglie – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare la Svizzera con il
figlio J__________ (nato il 1° agosto 2012), di modificare il luogo di residenza,
di obbligare la stessa a depositare la carta d'identità del figlio e ha postulato
altresì l'affidamento del figlio revocando la custodia parentale della madre;
che con decreto supercautelare
del 21 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha affidato provvisoriamente il figlio
al padre con effetto immediato, ha disciplinato il diritto di visita della madre
in quattro ore ogni fine settimana sotto sorveglianza in un centro designato
dalle autorità del Canton Zurigo, ha vietato a RE 1 di lasciare la Svizzera con
il figlio e di modificare il suo luogo di residenza, ordinandole inoltre di
Considerandi
depositare in Pretura entro cinque giorni tutti i documenti di legittimazione
del figlio;
che contro il decreto
appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 13
marzo 2019 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il ripristino
della sua custodia sul figlio;
che
la Camera non ha chiesto osservazioni al
ricorso;
e considerando
in diritto: che la decisione
impugnata è un decreto cautelare emesso nel quadro di una procedura di divorzio;
che i provvedimenti
cautelari adottati dai Pretori (o dai Pretore aggiunti) sono impugnabili
soltanto se sono stati adottati previo contraddittorio;
che provvedimenti
cautelari presi inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), senza nemmeno che il
convenuto sia stato invitato a formulare osservazioni scritte, non sono
suscettibili di alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con
numerosi richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1);
che eccezioni a tale
principio sussistono in settori specifici (esecuzioni e fallimenti, ipoteche
legali degli artigiani e imprenditori:
sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012 consid.
3.1
in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al caso in esame;
che nella fattispecie la
decisione del Pretore aggiunto non ha formato oggetto di alcun contraddittorio,
nemmeno in forma scritta, tant'è che la discussione in proposito è stata
indetta, quantunque in un secondo tempo, per il 15 maggio 2019 salvo essere
anticipata al 29 aprile 2019;
che la decisione impugnata
raffigura dunque un decreto “superprovvisionale” nel senso dell'art. 265 cpv. 1
CPC, non suscettivo di alcuna impugnazione;
che in tali circostanze l'appello
si rivela già di primo acchito irricevibile e può essere deciso da questa
Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG);
che le spese del giudizio odierno seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema di ripetibili,
l'istante non essendo stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carco dell'appellante.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).