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Decisione

11.2019.37

Irricevibilità di un appello contro un decreto supercautelare

8 aprile 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2016.216 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 18 febbraio 2019 da

CO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello (“reclamo”)

del 4 marzo 2019 presentato da RE 1 contro il “decreto supercautelare” emesso

dal Pretore aggiunto il 21 febbraio 2019;

Ritenuto

in fatto: che nell'ambito di un'azione di divorzio introdotta il 20 settembre 2016

da CO 1 (1980), cittadino italiano, nei confronti di RE 1 (1978) davanti al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

attualmente in fase istruttoria (inc. DM.2016.216), con istanza “cautelare

e supercautelare” del 18 febbraio 2019 l'attore ha chiesto di vietare alla

moglie – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare la Svizzera con il

figlio J__________ (nato il 1° agosto 2012), di modificare il luogo di residenza,

di obbligare la stessa a depositare la carta d'identità del figlio e ha postulato

altresì l'affidamento del figlio revocando la custodia parentale della madre;

che con decreto supercautelare

del 21 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha affidato provvisoriamente il figlio

al padre con effetto immediato, ha disciplinato il diritto di visita della madre

in quattro ore ogni fine settimana sotto sorveglianza in un centro designato

dalle autorità del Canton Zurigo, ha vietato a RE 1 di lasciare la Svizzera con

il figlio e di modificare il suo luogo di residenza, ordinandole inoltre di

Considerandi

depositare in Pretura entro cinque giorni tutti i documenti di legittimazione

del figlio;

che contro il decreto

appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 13

marzo 2019 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il ripristino

della sua custodia sul figlio;

che

la Camera non ha chiesto osservazioni al

ricorso;

e considerando

in diritto: che la decisione

impugnata è un decreto cautelare emesso nel quadro di una procedura di divorzio;

che i provvedimenti

cautelari adottati dai Pretori (o dai Pretore aggiunti) sono impugnabili

soltanto se sono stati adottati previo contraddittorio;

che provvedimenti

cautelari presi inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), senza nemmeno che il

convenuto sia stato invitato a formulare osservazioni scritte, non sono

suscettibili di alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con

numerosi richia­mi, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1);

che eccezioni a tale

principio sussistono in settori specifici (esecuzioni e fallimenti, ipoteche

legali degli artigiani e imprenditori:

sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012 consid.

3.1

in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al caso in esame;

che nella fattispecie la

decisione del Pretore aggiunto non ha formato oggetto di alcun contraddittorio,

nemmeno in forma scritta, tant'è che la discussione in proposito è stata

indetta, quantunque in un secondo tempo, per il 15 maggio 2019 salvo essere

anticipata al 29 aprile 2019;

che la decisione impugnata

raffigura dunque un decreto “superprovvisionale” nel senso dell'art. 265 cpv. 1

CPC, non suscettivo di alcuna impugnazione;

che in tali circostanze l'appello

si rivela già di primo acchito irricevibile e può essere deciso da questa

Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG);

che le spese del giudizio odierno seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone problema di ripetibili,

l'istante non essendo stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carco dell'appellante.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).