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Decisione

11.2019.39

Designazione di un amministratore dell'eredità

12 aprile 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO. 2019.933 (provvedimenti assicurativi della devoluzione

ereditaria) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 4, riguardante la successione fu

F__________

(1948-2018), già in

la quale con testamento pubblico del 19 settembre 1979

ha nominato suo esecutore testamentario

W

F__________ ,

designando

suoi eredi

lo stesso W F__________

AP 1

O__________

e quale

legatario V__________ ;

esaminato

l'appello dell'11 marzo 2019 presentato da

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione del 1° marzo 2019 con cui il Pretore ha designato in qualità di

amministratore dell'eredità l'

avv.

AO 1 ;

Ritenuto

in fatto: A. Il

notaio R__________ __________ di __________ ha pubblicato il 30 novembre 2018

davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento pubblico

del 19 settembre 1979 lasciato da A__________ F__________ (1948), divorziata

dal 10 luglio 2007, domiciliata a __________ e ivi deceduta il 30 ottobre

2018. Nella disposizione di ultima volontà costei dichiarava di destinare tutta

la propria sostanza a W__________ F__________, a quel tempo suo marito, e precisava

il destino della stessa in caso di premorienza di lui, in particolare lasciando

la casa di __________ al cugino __________ V__________ e tutta la rimanenza in

parti uguali alla cognata __________ O__________ e al cognato AP 1. Essa designava

inol­tre il medesimo W__________ F__________ quale esecutore testamentario. Il

21 gen­naio 2019 il Pretore ha rilasciato d'ufficio un certificato di esecutore

testamentario a nome dell'avv. R__________ __________, salvo poi annullarlo il

13 febbraio successivo, il legale avendo rinunciato al mandato.

B. Il

14 febbraio 2019 __________ O__________, AP 1 e __________ V__________ hanno chiesto

al Pretore il rilascio del certificato

ereditario, proponendo di trasmetterlo all'esecutore testamentario W__________

F__________ (inc. SO.2019.872). Statuendo d'ufficio il 1° marzo 2019, il

Pretore ha ordinato l'amministrazione dell'eredità, affidandola al­l'avv. AO

1. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico della successione (inc. SO.2019.933).

C. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11

marzo 2019 in cui chie­de di annullare il giudizio impugnato, di ordinare al Pretore

di rilasciare il certificato ereditario e quello di esecutore testamentario a

nome di W__________ F__________ o, qualora l'amministrazione della successione

fosse confermata, di designare lo stesso W__________ F__________ in qualità di

amministratore. L'appello non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. I

provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC),

compresa la nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono

atti di volontaria giurisdizione (Karrer/

Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione

degli art. 551–559). Nel Cantone Ticino essi sono emanati dal Pretore (art. 86a

lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). In

tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b CPC). La

relativa decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC),

sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” fosse di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In caso

contrario è dato unicamente reclamo.

2.

Nella fattispecie la decisione impugnata è giunta

a AP 1 il 4 marzo 2019. Introdotto l'11 marzo 2019, il ricorso in esame è

pertanto tempestivo. Quanto al valore litigioso, es­so corrisponde – di regola

– al valore lordo della successione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.30

del 7 marzo 2019 consid. 2 con rinvii). In concreto difettano ragguagli

affidabili sull'entità del compendio successorio, ma se si considera che nel

testa­mento pubblico A__________ F__________ ha lasciato una casa in Italia, si

può ragionevolmente presumere già per tale ragione che l'asse della successione

raggiunga fr. 10 000.–. Sussiste così la competenza per materia di questa

Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

3.

Il

Pretore ha motivato la decisione impugnata, presa d'ufficio e senza contraddittorio,

con l'argomento che “nella specie appare opportuno procedere alla nomina di un

amministratore della successione, allo stadio attuale della procedura non

essendo possibile rilasciare il certificato ereditario”. L'appellante rimprovera

al Pretore di avere esteso la portata dell'art. 120 cpv. 2 CC, secondo cui i

coniugi divorziati cessano di essere eredi l'uno dell'altro e non possono

avanzare pretese per disposizioni a causa di morte allestite prima della

litispendenza della procedura di divorzio, anche alla designazione dell'esecutore

testamentario. Se non che, egli continua, a prescindere dal fatto che tale

funzione non è una “pretesa”, gli eredi sono “assolutamente convinti“

che W__________ F__________ godeva della piena fiducia della de cuius,

tanto che gli ha rilasciato una procura anni dopo il divorzio. Ciò è stato riconosciuto

anche dall'avv. R__________ __________, il quale ha rinunciato alla funzione di

esecutore testamentario proprio per rispettare la volontà della defunta. AP 1

lamenta inoltre che il primo giudice non ha indicato un caso d'applicazione,

tra quelli enunciati dal­l'art. 554 cpv. 1 CC, che giustifichi l'am­ministrazione

dell'eredità. Egli si duole pertanto di una lesione del suo diritto di essere

sentito e dell'obbligo imposto al Pretore di motivare le proprie decisioni.

4.

Nella

misura in cui l'appellante chiede di ordinare al Pretore di emettere il

certificato ereditario e quello di esecutore testamentario, il rimedio si

rivela fuori tema, poiché la decisione impugnata riguarda unicamente la nomina

di un amministratore della successione. Premesso ciò, nel caso in esame il

Pretore ha motivato il provvedimento con l'impossibilità di rilasciare il

certificato ereditario. Ora, dandosene le premesse il Pretore ordina d'ufficio l'amministrazione

di un'eredità e in caso di urgenza può anche rinunciare a sentire le parti

interessate (Karrer/Vogt/Leu, op.

cit., n. 19 ad art. 554; Piotet

in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 74 ad art. 554 con rinvio

alle n. 10 e 12 ad art. 551). La sua motivazione inoltre può essere breve e

concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in tal

senso, sicché questa Camera possa esercitare adeguatamente il proprio controllo

giurisdizionale (sui requisiti minimi di motivazione: DTF 143 III 70 consid,

5.2

con riferimenti).

In

concreto la verifica che precede è oggettivamente impossibile. Perché, secondo

il Pretore, l'emanazione di un certificato ereditario sarebbe impossibile

quantunque gli eredi siano designati nel testamento pubblico non è dato di

sapere, gli atti non consentendo alcuna deduzione. Né è dato a divedere quale

incidenza ciò possa avere sulla necessità di designare un amministratore della

successione, l'opportunità non essendo un criterio pertinente (I CCA, sentenza

inc. 11.2018.66 del 22 agosto 2018 consid. 4). Per di più, nella decisione

impugnata non figura nemmeno perché l'esecutore testamentario designato nel

testamento non entri in linea di conto, seppure il divorzio non faccia decadere

per ciò solo tale funzione in applicazione del­l'art. 120 cpv. 2 CC (Piotet in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 20 ad art. 120; Guillod

in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea

2015, n. 16 ad art. 120 CC). D'altro lato la procedura di appello non

prevede – diversamente da quella di reclamo (art. 324 CPC) – la

possibilità di chiedere osservazioni al Pretore. Nelle circostanze descritte

non rimane quindi che annullare la decisione impugnata. Non si può escludere

che, nel risultato, il giudizio del Pretore possa rivelarsi legittimo sulla

base di motivazioni non desumibili dagli atti e ignote alla Camera. Ciò

permetterebbe al Pretore di statuire un'altra volta allo stesso modo, purché giustifichi

a sufficienza la propria scelta. Per concludere, l'appello va accolto in tal senso.

5.

L'accoglimento

dell'appello avvenendo per questioni di forma, senza pregiudizio per la nuova

decisione che prenderà il primo giudice, conviene prescindere da uno scambio di

allegati (ana­logamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.30 del 7 marzo 2019

consid. 10 con rinvio a sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del

21.

luglio 2016, consid. 1.3).

6.

Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata, ma

non l'ingiunzione al Pretore di emettere il certificato ereditario e quello di

esecutore testamentario, né la designazione da parte di questa Camera del­l'amministratore

da lui proposto. Ciò indurrebbe a prelevare spese processuali ridotte (DTF 139

III 351 consid. 6). Data la particolarità della fattispecie, si rinuncia

nondimeno – eccezionalmente – al prelievo di oneri. La parziale soccombenza non

giustifica in ogni modo l'attribuzione di ripetibili.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale

rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Nei confronti di

provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a

provvedimenti cautelari, è possibile far valere inoltre la sola violazione di

diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata.

2. Non

si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

avv. ;

– ;

– ;

.

Comunicazione

a:

avv. ;

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­mis-si­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ri­cor­so in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).