11.2019.39
Designazione di un amministratore dell'eredità
12 aprile 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.39
Lugano
12 aprile 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO. 2019.933 (provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4, riguardante la successione fu
F__________
(1948-2018), già in
la quale con testamento pubblico del 19 settembre 1979
ha nominato suo esecutore testamentario
W
F__________ ,
designando
suoi eredi
lo stesso W F__________
AP 1
O__________
e quale
legatario V__________ ;
esaminato
l'appello dell'11 marzo 2019 presentato da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione del 1° marzo 2019 con cui il Pretore ha designato in qualità di
amministratore dell'eredità l'
avv.
AO 1 ;
Ritenuto
in fatto: A. Il
notaio R__________ __________ di __________ ha pubblicato il 30 novembre 2018
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento pubblico
del 19 settembre 1979 lasciato da A__________ F__________ (1948), divorziata
dal 10 luglio 2007, domiciliata a __________ e ivi deceduta il 30 ottobre
2018. Nella disposizione di ultima volontà costei dichiarava di destinare tutta
la propria sostanza a W__________ F__________, a quel tempo suo marito, e precisava
il destino della stessa in caso di premorienza di lui, in particolare lasciando
la casa di __________ al cugino __________ V__________ e tutta la rimanenza in
parti uguali alla cognata __________ O__________ e al cognato AP 1. Essa designava
inoltre il medesimo W__________ F__________ quale esecutore testamentario. Il
21 gennaio 2019 il Pretore ha rilasciato d'ufficio un certificato di esecutore
testamentario a nome dell'avv. R__________ __________, salvo poi annullarlo il
13 febbraio successivo, il legale avendo rinunciato al mandato.
B. Il
14 febbraio 2019 __________ O__________, AP 1 e __________ V__________ hanno chiesto
al Pretore il rilascio del certificato
ereditario, proponendo di trasmetterlo all'esecutore testamentario W__________
F__________ (inc. SO.2019.872). Statuendo d'ufficio il 1° marzo 2019, il
Pretore ha ordinato l'amministrazione dell'eredità, affidandola all'avv. AO
1. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico della successione (inc. SO.2019.933).
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11
marzo 2019 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato, di ordinare al Pretore
di rilasciare il certificato ereditario e quello di esecutore testamentario a
nome di W__________ F__________ o, qualora l'amministrazione della successione
fosse confermata, di designare lo stesso W__________ F__________ in qualità di
amministratore. L'appello non è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. I
provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC),
compresa la nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono
atti di volontaria giurisdizione (Karrer/
Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione
degli art. 551–559). Nel Cantone Ticino essi sono emanati dal Pretore (art. 86a
lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). In
tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b CPC). La
relativa decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC),
sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” fosse di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In caso
contrario è dato unicamente reclamo.
2.
Nella fattispecie la decisione impugnata è giunta
a AP 1 il 4 marzo 2019. Introdotto l'11 marzo 2019, il ricorso in esame è
pertanto tempestivo. Quanto al valore litigioso, esso corrisponde – di regola
– al valore lordo della successione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.30
del 7 marzo 2019 consid. 2 con rinvii). In concreto difettano ragguagli
affidabili sull'entità del compendio successorio, ma se si considera che nel
testamento pubblico A__________ F__________ ha lasciato una casa in Italia, si
può ragionevolmente presumere già per tale ragione che l'asse della successione
raggiunga fr. 10 000.–. Sussiste così la competenza per materia di questa
Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).
3.
Il
Pretore ha motivato la decisione impugnata, presa d'ufficio e senza contraddittorio,
con l'argomento che “nella specie appare opportuno procedere alla nomina di un
amministratore della successione, allo stadio attuale della procedura non
essendo possibile rilasciare il certificato ereditario”. L'appellante rimprovera
al Pretore di avere esteso la portata dell'art. 120 cpv. 2 CC, secondo cui i
coniugi divorziati cessano di essere eredi l'uno dell'altro e non possono
avanzare pretese per disposizioni a causa di morte allestite prima della
litispendenza della procedura di divorzio, anche alla designazione dell'esecutore
testamentario. Se non che, egli continua, a prescindere dal fatto che tale
funzione non è una “pretesa”, gli eredi sono “assolutamente convinti“
che W__________ F__________ godeva della piena fiducia della de cuius,
tanto che gli ha rilasciato una procura anni dopo il divorzio. Ciò è stato riconosciuto
anche dall'avv. R__________ __________, il quale ha rinunciato alla funzione di
esecutore testamentario proprio per rispettare la volontà della defunta. AP 1
lamenta inoltre che il primo giudice non ha indicato un caso d'applicazione,
tra quelli enunciati dall'art. 554 cpv. 1 CC, che giustifichi l'amministrazione
dell'eredità. Egli si duole pertanto di una lesione del suo diritto di essere
sentito e dell'obbligo imposto al Pretore di motivare le proprie decisioni.
4.
Nella
misura in cui l'appellante chiede di ordinare al Pretore di emettere il
certificato ereditario e quello di esecutore testamentario, il rimedio si
rivela fuori tema, poiché la decisione impugnata riguarda unicamente la nomina
di un amministratore della successione. Premesso ciò, nel caso in esame il
Pretore ha motivato il provvedimento con l'impossibilità di rilasciare il
certificato ereditario. Ora, dandosene le premesse il Pretore ordina d'ufficio l'amministrazione
di un'eredità e in caso di urgenza può anche rinunciare a sentire le parti
interessate (Karrer/Vogt/Leu, op.
cit., n. 19 ad art. 554; Piotet
in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 74 ad art. 554 con rinvio
alle n. 10 e 12 ad art. 551). La sua motivazione inoltre può essere breve e
concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in tal
senso, sicché questa Camera possa esercitare adeguatamente il proprio controllo
giurisdizionale (sui requisiti minimi di motivazione: DTF 143 III 70 consid,
5.2
con riferimenti).
In
concreto la verifica che precede è oggettivamente impossibile. Perché, secondo
il Pretore, l'emanazione di un certificato ereditario sarebbe impossibile
quantunque gli eredi siano designati nel testamento pubblico non è dato di
sapere, gli atti non consentendo alcuna deduzione. Né è dato a divedere quale
incidenza ciò possa avere sulla necessità di designare un amministratore della
successione, l'opportunità non essendo un criterio pertinente (I CCA, sentenza
inc. 11.2018.66 del 22 agosto 2018 consid. 4). Per di più, nella decisione
impugnata non figura nemmeno perché l'esecutore testamentario designato nel
testamento non entri in linea di conto, seppure il divorzio non faccia decadere
per ciò solo tale funzione in applicazione dell'art. 120 cpv. 2 CC (Piotet in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 20 ad art. 120; Guillod
in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea
2015, n. 16 ad art. 120 CC). D'altro lato la procedura di appello non
prevede – diversamente da quella di reclamo (art. 324 CPC) – la
possibilità di chiedere osservazioni al Pretore. Nelle circostanze descritte
non rimane quindi che annullare la decisione impugnata. Non si può escludere
che, nel risultato, il giudizio del Pretore possa rivelarsi legittimo sulla
base di motivazioni non desumibili dagli atti e ignote alla Camera. Ciò
permetterebbe al Pretore di statuire un'altra volta allo stesso modo, purché giustifichi
a sufficienza la propria scelta. Per concludere, l'appello va accolto in tal senso.
5.
L'accoglimento
dell'appello avvenendo per questioni di forma, senza pregiudizio per la nuova
decisione che prenderà il primo giudice, conviene prescindere da uno scambio di
allegati (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.30 del 7 marzo 2019
consid. 10 con rinvio a sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del
21.
luglio 2016, consid. 1.3).
6.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata, ma
non l'ingiunzione al Pretore di emettere il certificato ereditario e quello di
esecutore testamentario, né la designazione da parte di questa Camera dell'amministratore
da lui proposto. Ciò indurrebbe a prelevare spese processuali ridotte (DTF 139
III 351 consid. 6). Data la particolarità della fattispecie, si rinuncia
nondimeno – eccezionalmente – al prelievo di oneri. La parziale soccombenza non
giustifica in ogni modo l'attribuzione di ripetibili.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale
rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Nei confronti di
provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a
provvedimenti cautelari, è possibile far valere inoltre la sola violazione di
diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata.
2. Non
si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
avv. ;
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
a:
–
avv. ;
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro
30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammis-sibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).