11.2019.4
Divorzio su azione di un coniuge: contributo di mantenimento per la figlia e rifusione delle spese straordinarie
12 agosto 2020Italiano33 min
contratto di leasing agli atti (doc. E5), avente per oggetto un veicolo __________
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.4
11.2020.84
Lugano
12 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2017.1 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio S
giudicando sull'appello del 7 gennaio 2019 presentato da
AP 1
contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 novembre 2018 (inc. 11.2019.4)
e sulla richiesta di
gratuito patrocinio formulata il 30 giugno 2020 da
AO
1
nelle osservazioni
all'appello (inc. 11.2020.84);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1983) e AO 1 (1993), cittadina
serba, hanno contratto matrimonio a __________ il 26 luglio 2013. A quel
momento lo sposo era già padre di Y__________, nato il 22 giugno 2011 da una
precedente relazione con F__________. Dalle nozze è nata A__________, il 26
gennaio 2014. Il marito lavora come autista per __________ di __________. La
moglie, senza formazione specifica, è addetta alle pulizie “su chiamata” per la __________ di __________. I coniugi
vivono separati dal dicembre del 2014, quando AO 1 ha lasciato, con la figlia,
l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 3262,
pari a 79/1000 della
particella n. 46 RFD di __________,
intestata al marito) per trasferirsi prima in una struttura di accoglienza
(Casa __________ a __________ e Casa __________ __________ a __________) e poi,
dal maggio del 2017, in un appartamento a __________.
B. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie il 15 gennaio
2015, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato il 23
febbraio 2015 i coniugi a vivere separati dal 6 dicembre 2014, ha assegnato l'abitazione
coniugale in uso al marito, ha affidato la figlia A__________ alla madre, riservato
il diritto di visita paterno (da esercitare presso il punto d'incontro dell'istituto
__________ di __________), e ha condannato AP 1 a versare un contributo
alimentare di complessivi fr. 1450.– mensili (assegni familiari compresi) per
moglie e figlia dal gennaio del 2015 (inc. SO.2015.79).
C. Il 23 dicembre 2016 AP
1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento
di A__________ alla madre (riservato
il suo più ampio diritto di visita) con autorità parentale congiunta e offrendo
un contributo alimentare per la sola figlia di fr. 442.– mensili, assegni familiari non compresi.
In liquidazione del regime dei beni egli ha proposto che ogni coniuge rimanesse
proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati e ha postulato la
suddivisione degli averi
previdenziali “come da legge”. All'udienza del 9 marzo 2017, indetta
per la conciliazione, le parti si
sono accordate sul principio del divorzio e sul riparto delle spettanze
previdenziali, ma non sulle altre
questioni. Il Pretore ha assegnato così
alla moglie un termine di 30 giorni (poi
prorogato) per presentare il memoriale di risposta sui punti controversi.
D. Nella sua risposta
del 19 maggio 2017 AO 1 ha accettato l'affidamento della figlia (riservato il
diritto di visita paterno, inizialmente sorvegliato), ha rivendicato l'autorità
parentale esclusiva su A__________ e ha sollecitato un contributo alimentare per
quest'ultima di fr. 1175.– mensili fino al
6° anno di età, di fr. 1431.– mensili fino al 12° anno di età e di
fr. 1776.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica
o professionale (senza cenno ad assegni familiari), come pure un contributo di
mantenimento indeterminato per sé medesima. Essa ha sollecitato inoltre il
versamento di una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni
(inclusa la spesa per un trattamento dentario della figlia), la suddivisione a
metà delle prestazioni previdenziali
maturate durante il matrimonio e una provvigione ad litem
di
fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Nella sua
replica del 22 giugno 2017 il marito ha ribadito le proprie domande, salvo
aumentare il contributo alimentare offerto per A__________ a fr. 762.50 mensili
fino al 6° anno di età, a fr. 774.80 mensili fino al
12° anno di età e a fr. 678.35 mensili dopo di allora (assegni
familiari non compresi). In una duplica del 28 agosto 2017 la moglie ha
ribadito la propria posizione.
E. Alle prime arringhe del
5 ottobre 2017 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, iniziata quello
stesso giorno, si è chiusa il 20 agosto 2018. Alle arringhe finali i
coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale
del 20 settembre 2018 l'attore ha riaffermato le proprie conclusioni, adeguando
l'offerta di contributo alimentare per A__________ a fr. 665.20 mensili fino al 6° anno di età, a fr. 690.65
mensili fino al 12° anno di età e a fr. 761.– mensili fino alla
maggiore età. Nel suo allegato del 12 ottobre 2018 la convenuta ha precisato le
proprie domande, chiedendo di calcolare il contributo alimentare per sé “sull'eccedenza
residua” (non quantificata) e di
riconoscerle fr. 10 973.15 in
liquidazione del regime dei beni (inclusi fr. 599.20 per il rimborso di
“spese mediche necessarie” in favore di A__________), oltre alla metà delle spettanze previdenziali (di
complessivi fr. 17
484.85) accumulate dal marito
fino al 23 dicembre 2017.
F. Statuendo il 16
novembre 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato A__________
alla madre (riservato il diritto di visita paterno, inizialmente limitato a due
ore settimanali da esercitare nel punto d'incontro della __________ a __________), ha lasciato l'autorità
parentale congiunta, ha incaricato l'Autorità regionale di protezione 4 di
nominare un curatore educativo alla
figlia e ha condannato AP 1 a versare, dal
passaggio in giudicato anche solo parziale della sentenza, un “contributo
alimentare in denaro” per A__________ di:
fr. 1265.– mensili indicizzati
fino ai 6 anni,
fr. 1215.– mensili indicizzati fino ai 12 anni,
fr. 1515.– mensili indicizzati fino ai 16 anni e
fr. 1465.– mensili indicizzati fino alla maggiore età o fino al termine
della formazione, assegni familiari non compresi,
oltre
a un contributo di accudimento di fr. 1115.– mensili fino al-l'inizio della
scuola media e di fr. 215.– mensili fino al 16° compleanno. Egli non ha riconosciuto
invece contributi alimentari alla convenuta. Il Pretore ha condannato inoltre AP
1 a versare alla moglie fr. 2925.– (più
interessi del 5%) in liquidazione del regime dei beni e a conguaglio degli
averi previdenziali ha ordinato il trasferimento di fr. 8742.45 dall'istituto
di previdenza del marito a un conto di libero passaggio intestato alla moglie.
Egli ha condannato infine l'attore a rimborsare alla convenuta fr. 531.50
per spese dentarie della figlia. Gli oneri processuali di fr. 3000.– sono stati
posti per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta,
cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte. AO 1
è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 gennaio 2019 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare per A__________ a:
fr. 1058.30 mensili fino al 6° compleanno,
fr. 1008.30 mensili fino
al 12° compleanno,
fr. 1308.30 mensili fino
al 16° anno di età e
fr. 1258.30 mensili fino
alla maggiore età o al termine della formazione, assegni familiari non
compresi,
riducendo
inoltre il contributo di accudimento a fr. 324.65 mensili “fino al compimento
dell'11° anno di età (non compreso)”. Egli chiede inoltre di essere esonerato
dal pagamento di fr. 531.50 per costi dentari della figlia. Chiamata a
esprimersi sull'entità della locazione, sul premio della cassa malati e sui
costi dentari di A__________, AO 1 propone in osservazioni del 30 giugno
2020 di respingere l'appello e chiede di essere ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio. In una replica spontanea del 9 luglio 2020 e in una
duplica spontanea del 22 luglio 2020 le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione
mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese in discussione davanti
al Pretore (liquidazione del regime dei beni e contributi di mantenimento).
Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al
patrocinatore dell'attore il 20 novembre
2018 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso
tuttavia dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 in virtù dell'art.
145 cpv. 1 lett. c CPC, sicché sarebbe scaduto sabato 5 gennaio 2019,
salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto
il 7 gennaio 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2. AO 1 acclude alle
osservazioni all'appello nuova documentazione sulla propria situazione logistica
e amministrativa, come pure sul premio della cassa malati e sulla spesa
dentaria controversa (doc. 1 a 7 di appello). Ora, documenti che coinvolgono la
situazione di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza riguardo ai
presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E siccome nella
fattispecie la lite verte sul contributo alimentare per A__________, di tali
documenti va tenuto conto d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il
giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
3. Litigiosi rimangono, in appello, il
contributo di mantenimento per A__________ e la partecipazione dell'attore ai
costi per cure dentarie della figlia. Il resto, compreso il principio del
divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315
cpv. 1 CPC). Riguardo al contributo di mantenimento, il Pretore ha ricordato anzitutto che,
dandosi più figli di uno stesso debitore
alimentare, vige il principio di
uguaglianza. Il contributo di mantenimento per Y__________ pattuito dai
genitori il 14 settembre 2011 (da fr. 600.– fino a fr. 700.– mensili) non lo dispensava quindi dal ricalcolare il fabbisogno
effettivo del figlio sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione
2018) applicabili al calcolo del fabbisogno in denaro di A__________. E sulla
base di tali raccomandazioni egli ha determinato il fabbisogno in denaro di Y__________
in fr. 1285.– mensili fino al 12° compleanno, in fr. 1585.– mensili dal 12° al
16° compleanno e in fr. 1535.– mensili dal 16° compleanno fino alla maggiore
età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni
familiari non compresi.
Quanto
al fabbisogno in denaro di A__________, il Pretore l'ha definito in fr. 1266.70
mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1216.70 mensili fino al 12°
compleanno, in fr. 1516.70 mensili dal 12° fino al 16° compleanno e in
fr. 1466.70 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o fino al
termine della formazione scolastica o professionale. A tal fine egli ha adattato
il costo dell'alloggio a quello effettivo (un terzo della locazione pagata dalla
madre), ha aggiunto le spese della __________ fino ai sei anni (fr. 200.– mensili) e ha dedotto gli assegni
familiari. Dedotti gli assegni familiari, il primo giudice ha calcolato per
finire un fabbisogno in denaro di fr. 1285.– mensili fino ai 12 anni, di fr.
1585.– mensili dai 12 ai 16 anni e di fr. 1535.– mensili in seguito, fino
alla maggiore età o fino al termine di una formazione appropriata (sentenza
impugnata, pag. 9 a 11).
Il
Pretore ha poi accertato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 3306.40 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
interessi ipotecari fr. 713.–, spese condominiali fr. 548.70,
premio della cassa malati fr. 372.60, abbonamento ai mezzi pubblici
fr. 102.–, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 20.10,
assicurazione sulla vita fr. 150.–, onere fiscale fr. 200.–) per rapporto
a un reddito netto di fr. 7797.90 mensili complessivi (fr. 5847.90 dall'attività
lucrativa, fr. 1950.– dalla locazione di due sue proprietà per
piani). Onde un margine disponibile
di fr. 4491.50 mensili da destinare al mantenimento dei due figli (sentenza
impugnata, pag. 11 seg.).
Considerata
la cura e l'educazione prestate in natura dalla madre, il Pretore ha calcolato inoltre
un contributo di accudimento per A__________ in funzione di quanto manca alla
convenuta per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo. Ciò
premesso, egli ha appurato tale fabbisogno in
fr. 2615.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio
fr. 833.30 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro di A__________],
premio della cassa malati fr. 374.65, abbonamento mezzi pubblici fr. 34.–,
assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile
fr. 24.–) a fronte di un reddito netto (parzialmente) ipotetico di fr. 1500.–
mensili per un'attività lucrativa al 50% nel settore delle pulizie o della
ristorazione fino all'inizio delle scuole medie della figlia, di fr. 2400.–
mensili per un grado di occupazione dell'80% fino ai 16 anni di A__________ e di fr. 3000.– mensili per un'attività a tempo pieno in seguito. Constatato
un ammanco nel fabbisogno della moglie fino al 16° compleanno di A__________, il
Pretore ha fissato un contributo di
accudimento in favore della figlia di fr. 1115.– mensili fino all'inizio
delle scuole medie e di fr. 215.– mensili fino ai 16 anni (sentenza impugnata, pag. 8 e 12 a 14).
4. L'appellante non
discute né il principio di uguaglianza tra i figli
né il fabbisogno in
denaro di Y__________ calcolato dal Pretore. Censura per contro il fabbisogno in denaro di A__________, che
chiede di ridurre a fr. 1058.30 mensili
fino ai 6 anni, a fr. 1008.30 mensili fino ai 12 anni, a fr. 1308.30 mensili
fino ai 16 anni e a fr. 1258.30 mensili fino alla maggiore età o fino al
termine della formazione, assegni familiari non compresi. Egli contesta il
costo dell'alloggio che il Pretore ha calcolato in fr. 416.70 mensili (un terzo
della
locazione della madre) nel
fabbisogno in denaro della figlia in sostituzione del valore tabellare di fr.
485.– mensili, rimproverando al Pretore
di non avere tenuto conto della convivenza stabile della moglie “da più di un
anno con il signor C__________ __________” e di non avere dimezzato perciò il costo dell'alloggio. Dedotta la metà di
tale spesa a carico del convivente (fr. 625.– mensili), l'appellante chiede
di conseguenza che nel fabbisogno in denaro della figlia sia inserita la quota
di un terzo dell'altra metà, ovvero fr. 208.30 mensili.
a) Trattandosi
della pretesa convivenza di AO 1, “salvo che venga provata l'esistenza di un
concubinato tra il genitore accudente e il coinquilino”, secondo il Pretore le spese
di locazione vanno riconosciute per intero al genitore affidatario come se questi
vivesse da solo. E siccome non ha riscontrato la prova di un concubinato, egli ha
riconosciuto alla convenuta l'intero costo dell'alloggio (fr. 1250.– mensili, incluse le spese accessorie:
doc. 9), sottraendo la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in
denaro della figlia (sentenza impugnata, pag. 10 e 13).
b) La
più recente giurisprudenza pubblicata in DTF 144 III 506 consid. 6.6 induce a relativizzare
l'orientamento del primo giudice. Determinante non è invero la durata né la
natura della convivenza di un coniuge, bensì il beneficio economico che dalla
convivenza a quel coniuge deriva, si tratti di concubinato o no (I CCA,
sentenze inc. 11.2018.35 del 27 settembre 2019 consid. 10 e inc. 11.2017.69 del
22 maggio 2019 consid. 6a con riferimenti). In caso di comunione domestica con
un terzo, pertanto, il costo dell'alloggio corrisponde per principio alla metà
di quello effettivo, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di
locazione o a eventuali convenzioni interne fra i conviventi sul riparto delle
spese comuni (I CCA, sentenza citata inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019 consid. 6b).
c) Ciò
posto, contrariamente all'opinione del primo giudice, il fatto che non sia
stato dimostrato un concubinato della moglie ancora non osta a una suddivisione
a metà delle spese di locazione se risulta che la moglie vive in comunione
domestica con un terzo. Il punto è che in concreto non consta alcuna coabitazione.
Certo, il contratto di locazione risulta firmato anche da C__________ __________
(doc. 9) come “conduttore solidale”. Per quanto ha precisato l'interessata ai
responsabili dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, quegli è il padre dell'ex
compagno di lei, il quale ha siglato il contratto unicamen-
te
come garante (valutazione socio-ambientale del 17 aprile 2018, pag. 3). L'appartamento
è di 2.5 locali con una sola camera da letto in cui dormono madre e figlia e
dove a turno si alternano, di tre mesi in tre mesi, le sorelle della madre
originarie del Kosovo per accudire ad A__________ quando AO 1 lavora. Che C__________
__________ non abiti con la convenuta sembra attestare anche il fatto che all'Ufficio
controllo abitanti di __________ costui risulti sconosciuto (doc. 1 di
appello).
Si
aggiunga che già in precedenza l'attore aveva formulato le medesime congetture allorché
la moglie risiedeva presso S__________ __________ (replica, pag. 4), salvo
lasciar cadere la que-stione dopo che l'interessata aveva chiarito la propria
situazione abitativa all'interrogatorio del 17 maggio 2018. Chiarimento che il
marito non ha chiesto invece in merito alla nuova abitazione di __________,
sebbene fosse a conoscenza del nuovo contratto che la moglie aveva prodotto il
28 agosto 2017 con la duplica. Non potendosi così dimostrare una convivenza della
convenuta, non v'è ragione di dimezzare le sue spese di locazione (di fr.
833.30 mensili, finanche modeste per una persona sola che abita nell'area
luganese: v. I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 7d)
e di inserire nel fabbisogno in denaro di A__________ solo la quota di un terzo
di tale metà. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
d) Per
quel che è dei contributi alimentari dovuti in favore di A__________ fino al
passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'appello è senza oggetto. Il
dispositivo n. 1.5 della sentenza impugnata infatti non è finora passato in
giudicato, nemmeno in parte. Il contributo alimentare per A__________ continua
a essere disciplinato perciò da quanto ha stabilito a suo tempo il giudice
delle misure a tutela dell'unione coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.33 del 16 marzo 2020, consid. 4c). A__________
avendo compiuto sei anni nel frattempo, il 26 gennaio 2020, ai fini del
presente giudizio resta attuale unicamente il contributo di mantenimento
fissato nella sentenza impugnata da quel momento in poi.
5. L'appellante chiede inoltre
di limitare il contributo di accudimento per A__________ a fr. 324.65 mensili
“fino al compimento dell'undicesimo anno di età (non compreso)”, escludendo
dopo di allora ogni onere a suo carico. A sostegno della richiesta egli rileva che, per effetto della
pretesa convivenza, la pigione a carico della convenuta non eccede fr.
416.65 mensili rispetto ai fr. 833.30 mensili accertati dal primo giudice.
Oltre a ciò, a suo avviso la moglie può ottenere (stando a una simulazione di
calcolo eseguita sulla piattaforma digitale dell'Istituto delle assicurazioni
sociali) un sussidio per il premio dell'assicurazione malattia di fr. 4652.– annui che la sgraverebbe per intero dal
pagamento del premio. Dandosi così un fabbisogno minimo della convenuta di fr.
1824.65 mensili per rapporto a un reddito netto ipotetico (non contestato) di
fr. 1500.– mensili, AO 1 registra a parere dell'appellante un ammanco di soli
fr. 324.65 mensili fino ai 12 anni di A__________, mentre riesce a coprire il
proprio fabbisogno minimo in seguito, il suo reddito (ipotetico, non
contestato) passando a quel momento a fr. 2400.– mensili.
a) Dal 1° gennaio 2017 il contributo di mantenimento serve anche a
garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi (art. 285 cpv. 2
CC). Occorre così considerare
se, oltre al fabbisogno in denaro del figlio, sia dovuto un “contributo
di accudimento”. Ove le cure e l'educazione
del figlio siano prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste
in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del
diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò
permettono – i supplementi pre-visti dal diritto di famiglia (“fabbisogno
minimo allargato”:
DTF 144 III 386 consid. 7.1.4,
ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1). Litigioso è in concreto il
calcolo del costo dell'alloggio e della cassa malati della convenuta. Le altre
poste del fabbisogno, come pure il reddito (potenziale) di lei, non sono in
discussione.
b) Per
quel che è della locazione della moglie, già si è detto che nel fabbisogno
minimo di lei si giustifica di inserire l'intera pigione di fr. 833.30 mensili
(consid. 4c). Al riguardo non giova ripetersi.
c) Quanto
al premio della cassa malati, la convenuta allega di non avere chiesto in
passato il sussidio cantonale, temendo che dopo la separazione dal marito ciò le
pregiudicasse il rinnovo del permesso di soggiorno. Essa ha chiesto invece il
sussidio per l'anno in corso (unitamente all'assegno integrativo per i figli e
a prestazioni assistenziali) ed è in attesa della decisione. Non fosse accolta
la domanda, essa fa valere di non avere i mezzi per finanziare il premio della
cassa malati (osservazioni, pag. 3).
Che
l'introduzione di una domanda di sussidio cantonale per il premio della cassa
malati potesse ostare al rinnovo del permesso di soggiorno è dubbio, come fa
notare l'appellato nella replica spontanea (pag. 3 seg.), dato che quel
sussidio non è una prestazione nel senso della legge sull'assistenza sociale
(I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016, consid. 6a). A parte
ciò, il Consiglio di Stato ha già accertato il 30 gennaio 2018 il diritto al
rinnovo del permesso di dimora da parte dell'interessata, sicché –
indipendentemente dalle difficoltà amministrative da essa addotte – mal si
comprende l'indugio di lei nel chiedere il sussidio. Ad ogni modo il sussidio cantonale
può essere ragionevolmente stimato fin d'ora. Per tale calcolo va tenuto conto
del reddito di fr. 1500.– netti
mensili che la convenuta potrebbe (pacificamente) conseguire per un'attività al 50%. Dandosi un reddito lordo
complessivo di circa fr. 44 000.–
annui (incluso il contributo di mantenimento per A__________) e deduzioni
sociali e professionali di circa fr. 4100.– annui, sulla scorta del simulatore
di calcolo elaborato dall'Istituto delle assicurazioni sociali si ottiene una
verosimile riduzione dei premi di fr. 4200.– annui (arrotondati), pari a fr. 350.–
mensili (‹https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripam/›). Considerato che per il 2020 il premio dell'assicurazione
obbligatoria ammonta a fr. 449.85 mensili (doc. 6 di appello), la spesa da
inserire nel fabbisogno minimo della convenuta si riduce di conseguenza a fr. 100.– mensili (arrotondati).
d) Ciò
posto, il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto a fr. 2341.30 mensili. Alla
convenuta mancano in sostanza fr. 840.– mensili
(arrotondati) per coprire tale fabbisogno fino all'inizio della scuola media da
parte di A__________ (cfr. DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Dopo di allora il
reddito di lei passerà a fr. 2400.– mensili ed essa sarà verosimilmente in
grado di sovvenire da sé al proprio fabbisogno minimo. Entro tali limiti l'appello
merita perciò accoglimento.
6. Rimane da verificare
la capacità contributiva di AP 1, il quale ha diritto di conservare l'equivalente
del proprio fabbisogno minimo determinato secondo il diritto esecutivo (DTF 141
III 403 consid. 4.1). L'appellante contesta
anzitutto il calcolo del proprio fabbisogno minimo, che chiede di portare a fr.
4079.25 mensili, facendo valere che invece della spesa per i mezzi pubblici
(fr. 102.– mensili) gli vanno
riconosciuti i costi per l'uso del-
l'automobile, di complessivi
fr. 851.10 mensili (fr. 610.– per il
leasing, fr. 77.– per l'imposta
di circolazione, fr. 164.10 per l'assicurazione
RC), e
che gli interessi ipotecari vanno portati a fr. 736.75 mensili. Le voci contestate vanno esaminate
singolarmente.
a) Relativamente
agli interessi ipotecari, l'appellante riprende il dato invocato in prima sede. Egli non si
confronta minimamente tuttavia con l'accertamento
del Pretore, il quale ha calcolato l'esborso “in base ai dati più recenti
contenuti nel doc. rich. IV”, né tanto meno spiega perché quell'accertamento
sarebbe erroneo (sentenza impugnata, pagina 11). Priva di motivazione (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo la rivendicazione si
dimostra finanche irricevibile.
b) In
merito alle spese d'automobile, il Pretore non le ha considerate, reputandole
“esorbitanti” e incompatibili con gli obblighi alimentari dell'attore. A parte
ciò, il primo giudice ha accertato che l'interessato abita a circa 1 km dalla
rimessa dei bus delle __________ e può dunque raggiungere il luogo di lavoro
con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta. Senza dimenticare – ha soggiunto
il Pretore – che inserendo le spese d'automobile nel fabbisogno minimo di lui,
il mantenimento dei figli risulterebbe in parte scoperto. Per gli spostamenti
necessari, e in particolare per l'esercizio dei diritti di visita, egli ha
riconosciuto così il costo dell'abbonamento annuo “arcobaleno” per quattro zone
(Mendrisiotto e Luganese) di fr. 102.– mensili (sentenza impugnata, pag. 11
seg.).
L'appellante
fa valere di doversi recare ogni giorno dalla sua abitazione di __________ a __________
e un paio di volte ogni mese a __________ percorrendo un tratto di 3.7 km (nel
primo caso) e di 10 km (nel secondo). In entrambe le situazioni egli deve
partire “attorno alle 5”, quando i mezzi pubblici non circolano ancora. Gli
orari di lavoro e le distanze da percorrere, non da ultimo anche per esercitare
Fatti
i diritti di visita che con il tempo aumenteranno, lo obbligano così a usare un
veicolo privato. Ora, quando una decisione è
sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di
esse bastando da sé sola per definire la questione controversa, il ricorrente
deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso,
e un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro
ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii.
AP 1 non spende parola sulla prima motivazione
del Pretore,
vertente
sul costo eccessivo del leasing e sull'incompatibilità della spesa con i suoi
oneri alimentari. Ciò basterebbe per dichiarare la censura irricevibile.
Comunque
sia, nel caso in esame il
contratto di leasing agli atti (doc. E5), avente per oggetto un veicolo __________
“__________”, è stato stipulato il 26 febbraio 2014 e, prevedendo il pagamento
di 60 rate di fr. 610.–
mensili, dovrebbe essere giunto a scadenza nel frattempo. Inoltre, si
riconoscessero pure le spese d'automobile invocate dall'appellante (fr.
851.10 mensili) e si togliesse di conseguenza l'indennità per l'abbonamento ai
trasporti pubblici (fr. 102.–
mensili), il fabbisogno minimo (“allargato” e non limitato a quello del diritto
esecutivo) di lui risulterebbe di fr. 4055.50 mensili. Come si vedrà oltre
(consid. 7c), ciò basta per garantire il fabbisogno in denaro dei due
figli (volendo anche prescindere da una partecipazione di F__________ __________
al sostentamento di Y__________, tutto ignorandosi sulla situazione finanziaria
di lei) e il contributo di accudimento per A__________.
7. L'appellante critica
l'accertamento delle proprie entrate, che chiede di fissare in fr. 6447.90
mensili, dovendosi aggiungere al reddito da attività lucrativa di fr. 5847.90
mensili (non contestato) unicamente fr. 600.– mensili ch'egli ricava dalla pigione di un suo appartamento di 3.5
locali ai genitori di lui (doc. D2). Il Pretore ha ritenuto invece che la
pigione pattuita con i genitori dell'attore non corrisponda al valore di
mercato di “un'abitazione di 3½ locali nella medesima situazione”, ragione per
cui ha considerato un'entrata di fr. 1250.– mensili anche per tenere conto dei
dati indicati nella dichiarazione fiscale del 2016 e dei versamenti (non del
tutto chiari) che l'interessato riceve mensilmente dalla madre. Oltre a ciò, il
primo giudice ha computato all'attore un'ulteriore pigione di fr. 700.– mensili
incassata “con tutta verosimiglianza per la restante PPP” (la n. 3264 della
particella n. 46 RFD di __________), l'interessato non avendo chiarito la
causale di tali importi né perché vi avrebbe rinunciato. Dovesse inoltre il
marito avere riunito due proprietà per piani in un unico appartamento, come
egli ha addotto nella replica (pag. 2), ciò denoterebbe una rinuncia volontaria
a una fonte di reddito, l'interessato che abitava nell'alloggio coniugale non
necessitando di spazi aggiuntivi (sentenza impugnata, pag. 12).
a) Riguardo
all'appartamento appigionato ai genitori (proprietà per piani n. 3265, sempre della
particella n. 46 di __________), l'appellante obietta che il bene locato è
datato e necessite-
rebbe
di migliorie. Esso non può dirsi “nuovo e con tutte le comodità”, sicché il suo
valore non è alto e la pigione di fr. 600.– è da rispettare (memoriale, pag. 9). Così argomentando,
egli non si confronta tuttavia con la motivazione del primo giudice, il quale
non si è dipartito dal valore di mercato di un oggetto “nuovo e con tutte le
comodità”, bensì dal valore locativo di “un'abitazione di 3½ locali nella
medesima situazione” che – come si evince dal rinvio del primo giudice alla
dichiarazione fiscale per l'anno 2016 (pag. 16) – risale
al 1975. Né l'attore discute i dati
fiscali menzionati dal Pretore, dai quali risulta una pigione annua di fr. 15 000.– annui per il 2014 e il 2015 (fr. 1250.–
mensili), rispettivamente di
fr. 13 250.–
annui per il 2016 (fr. 1104.15 mensili), né i bonifici bancari che sono
continuati per quell'importo (fr. 1250.– mensili) anche nel 2016 e nel 2017 (plico
documenti richiamati IV, movimenti del conto __________ n. __________). Senza trascurare
che l'attore medesimo ricorda a pag. 5 dell'appello – riferendosi alla sua
replica del 22 giugno 2017 – come “le pigioni di locazione sono mantenute
inferiori rispetto alla media per favorire i suoi genitori”. Non privo di
contraddizioni, in proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
b) Per
quel che è dell'ulteriore entrata di fr. 700.– mensili, l'appellante contesta
di avere “mai specificato trattarsi di una pigione dei genitori”. L'importo –
egli adduce – “equivale alla restituzione di un prestito [da lui] concesso ai
suoi genitori” che “si esaurirà nel corso del prossimo anno e non avendo un
carattere regolare e duraturo, non rientra nel concetto di reddito” e va dunque
tolto. Se non che, simile assunto si riconduce a una personale esposizione dei
fatti che AP 1 neppure si cura di fondare su una risultanza istruttoria. Per di
più, contrariamente a quanto l'appellante asserisce, il Pretore non ha
ricondotto in alcun modo la seconda pigione ai genitori di lui. Per quanto
concerne poi la riunione delle due proprietà per piani in un unico appartamento
(e, di riflesso, la rinuncia a una fonte di guadagno), l'interessato conferma
finanche tale circostanza. Al punto n. 5 del suo memoriale egli ricorda in
effetti quanto esposto nella replica, sottolineando come “gli altri due
appartamenti in suo possesso sono stati adibiti per formarne un unico”. In
proposito non soccorre dunque attardarsi.
c) Nelle
condizioni descritte, con un reddito (in parte potenziale) di fr. 7797.90
mensili AP 1 è in grado di finanziare il fabbisogno in denaro di A__________ (fr.
Considerandi
1215.– mensili fino al-l'inizio
della scuola media, fr. 1515.– mensili fino al 16° com-pleanno e fr. 1465.–
mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione, assegni familiari
non compresi), quello
indiscusso di Y__________ (fr. 1285.–
mensili fino al 12° compleanno, fr. 1585.–
mensili fino al 16° compleanno e fr. 1535.– mensili fino alla maggiore
età o al termine della formazione, assegni familiari non compresi) e il contributo
di accudimento di fr. 840.– mensili per A__________ fino all'inizio della
scuola media. Ed egli conserva un margine disponibile pari al suo fabbisogno
minimo “allargato”. Al riguardo l'appello è destinato così all'insuccesso.
8.
Da ultimo l'appellante
contende la partecipazione alle spese dentarie per la figlia. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha accertato che la nota d'onorario della __________ (fr.
1063.–: doc. 6) riguarda costi
puntuali e dunque straordinari, ciò che AP 1 non ha messo in discussione. Egli
non ha disconosciuto che la convenuta ha omesso di chiedere “la preventiva
autorizzazione del padre per affrontare dette spese”. Ma – ha proseguito – l'attore
non ha posto in dubbio la necessità dell'intervento nell'interesse della figlia,
sicché, per quanto deplorevole sia la mancata informazione da parte della
madre, si giustifica una partecipazione alle spese nel senso dell'art. 286 cpv.
3.
CC (sentenza impugnata, pag. 15). L'appellante ribadisce di non essere stato
preventivamente informato dei problemi dentari di A__________ e di non avere
dunque potuto prendere posizione in merito. A parte ciò, egli contesta che la
spesa sia straordinaria. Rileva che la __________ è uno studio di dentisti e
non di ortodontisti, sicché il trattamento litigioso riguarda spese ordinarie
già comprese nell'ordinario fabbisogno in denaro.
a) I
criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie per un figlio sulla
base dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti da questa Camera (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36/37 del 28
febbraio 2018 consid. 12a). Basti ricordare che tali costi devono
riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state
preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il
contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire.
Se l'esigenza è già nota o prevista al momento in cui è fissato il contributo
alimentare ordinario, essa rientra in quell'ambito. Inoltre un genitore
affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento e pretenderne poi
automaticamente il rimborso dall'altro. Al contrario: dandosi una spesa
straordinaria, egli deve avvertire l'altro genitore e, incontrando opposizioni,
rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa
a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di
riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (loc. cit.).
b) Nel
caso specifico AP 1 ribadisce di non essere stato previamente interpellato sulla
necessità dell'intervento dentario. La convenuta produce nondimeno in appello
una lettera del 3 ottobre 2016 da cui si evince che la sua patrocinatrice ha informato
il legale della controparte cinque giorni prima dell'operazione, precisando non
solo i motivi (“per togliere una carie”) ma anche le relative modalità (“data
la sua età [A__________] dovrà essere ricoverata in ospedale e sedata”) e l'acconto
a lei richiesto (doc. 8 di appello). Non consta che l'appellante abbia reagito.
Neppure in questa sede del resto egli discute la necessità dell'intervento. In
prima sede egli aveva motivato il rifiuto a una partecipazione finanziaria anche
con la sua precaria disponibilità economica (replica, pag. 6, punto n. 6
in fine), argomento che però egli non reitera. Quanto all'obiezione secondo cui
la __________ sarebbe uno studio di dentisti e non di ortodontisti, la censura
si diparte dalla fallace premessa per cui una cura dentaria che non sia fornita
da ortodontisti sarebbe una spesa ordinaria. In realtà decisivo sotto questo
profilo non è tanto il fornitore della prestazione, quanto il fatto che la
cura fosse già nota o prevista al momento in cui è stato fissato il contributo
alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Neppure l'appellante
pretende ciò. La sentenza di questa Camera inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018
non dice altro (consid. 12b).
c) Si
conviene che le abituali visite di
controllo dal dentista rientrano per principio tra le spese ordinarie. Nella
fattispecie tuttavia la fattura del 19 ottobre 2016 della __________ __________
elenca una lunga lista di prestazioni (28
posizioni) per complessivi fr. 1063.–, eseguite in ambito ospedaliero, che
trascendono manifestamente le normali cure ordinarie. Né l'attore contesta più –
come detto – la sua possibilità di affron-tare la spesa (fr. 531.50). Una volta
ancora l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
9.
Le spese del
giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
esce sconfitto sulla riduzione del contributo alimentare per A__________ e
sulla partecipazione alle spese dentarie di lei, mentre ottiene una riduzione
del contributo di accudimento da fr. 1115.– mensili a fr. 840.– mensili (ma non a fr. 324.65 mensili) fino
all'inizio della scuola media e la soppressione del contributo in seguito (ma
non dal “compimento dell'undicesimo anno di età”). Nell'insieme si giustifica
così che sopporti tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla
controparte un'indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena:
RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), commisurate alla stringatezza del memoriale di
osservazioni (quattro pagine, frontespizio compreso). Non occorre intervenire
invece sul dispositivo delle spese giudiziarie di primo grado, l'esito
dell'attuale giudizio non incidendo apprezzabilmente sulla loro entità né sul
loro riparto.
10.
L'assegnazione
di adeguate ripetibili, che la convenuta non pretende di difficile o di
impossibile incasso, rende in parte senza oggetto la richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AO 1 davanti a questa Camera (DTF 133 I 248 consid. 3
in fine). Per il resto, prima di postulare il gratuito patrocinio, l'interessata
avrebbe dovuto instare per una provvigione ad litem o, quanto meno,
rendere verosimile che il marito è sfornito di mezzi sufficienti per stanziarle
una provvigione. In difetto di ciò il beneficio del gratuito patrocinio non può
entrare in linea di conto
(DTF 138 III 673 consid. 4.2.1;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.107 del 27 dicembre 2019, consid.
12). Delle verosimili ristrettezze in cui versa la convenuta si tiene conto, in
ogni modo, rinunciando – eccezionalmente – a prelevare la quota di spese che
andrebbe a suo carico.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio,
di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1
lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui non è
divenuto privo di oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
1.5 AP 1 è condannato a versare per la figlia A__________,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr.
1215.– dal 6° al 12° compleanno,
fr.
1515.– dal 12° al 16° compleanno e
fr.
1465.– dal 16° compleanno fino alla maggiore età o fino al termine della
formazione scolastica o professionale,
assegni
familiari non compresi.
1.6 AP 1 è condannato a versare per la figlia A__________,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo di accudimento di fr. 840.– mensili fino all'inizio della scuola media.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese
processuali, ridotte a fr. 1100.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III. Nella misura in cui non è
divenuta senza oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1
è respinta.
IV. Notificazione a:
–
avvocati e ;
–
avv. dott. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).