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Decisione

11.2019.4

Divorzio su azione di un coniuge: contributo di mantenimento per la figlia e rifusione delle spese straordinarie

12 agosto 2020Italiano33 min

contratto di leasing agli atti (doc. E5), avente per oggetto un veicolo __________

Source ti.ch

Incarti n.

11.2019.4

11.2020.84

Lugano

12 agosto 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2017.1 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio S

giudicando sull'appello del 7 gennaio 2019 presentato da

AP 1

contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 novembre 2018 (inc. 11.2019.4)

e sulla richiesta di

gratuito patrocinio formulata il 30 giugno 2020 da

AO

1

nelle osservazioni

all'appello (inc. 11.2020.84);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1983) e AO 1 (1993), cittadina

serba, hanno contratto matrimonio a __________ il 26 luglio 2013. A quel

momento lo sposo era già padre di Y__________, nato il 22 giugno 2011 da una

precedente relazione con F__________. Dalle nozze è nata A__________, il 26

gennaio 2014. Il marito lavora come autista per __________ di __________. La

moglie, senza formazione specifica, è addetta alle pulizie “su chiamata” per la __________ di __________. I coniugi

vivono separati dal dicembre del 2014, quando AO 1 ha lasciato, con la figlia,

l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 3262,

pari a 79/1000 della

particella n. 46 RFD di __________,

intestata al marito) per trasferirsi prima in una struttura di accoglien­za

(Casa __________ a __________ e Casa __________ __________ a __________) e poi,

dal maggio del 2017, in un appartamento a __________.

B. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie il 15 gennaio

2015, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato il 23

febbraio 2015 i coniu­gi a vivere separati dal 6 dicembre 2014, ha assegnato l'abitazio­ne

coniugale in uso al marito, ha affidato la figlia A__________ alla madre, riservato

il diritto di visita paterno (da esercitare presso il punto d'incontro dell'istituto

__________ di __________), e ha condannato AP 1 a versare un contributo

alimentare di complessivi fr. 1450.– mensili (assegni familiari compresi) per

moglie e figlia dal gennaio del 2015 (inc. SO.2015.79).

C. Il 23 dicembre 2016 AP

1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento

di A__________ alla madre (riservato

il suo più ampio diritto di visita) con autorità parentale congiunta e offrendo

un contributo alimentare per la sola figlia di fr. 442.– mensili, assegni familiari non compresi.

In liquidazione del regime dei beni egli ha proposto che ogni coniu­ge rimanesse

proprietario dei beni in suo possesso o a lui intesta­ti e ha postulato la

suddivisione degli averi

previdenziali “co­me da legge”. All'udienza del 9 marzo 2017, indetta

per la conciliazione, le parti si

sono accordate sul principio del divorzio e sul riparto delle spettanze

previdenziali, ma non sulle altre

questioni. Il Pretore ha assegnato così

alla moglie un termine di 30 giorni (poi

prorogato) per presentare il memoriale di risposta sui punti controversi.

D. Nella sua risposta

del 19 maggio 2017 AO 1 ha accettato l'affidamento della figlia (riservato il

diritto di visita paterno, inizialmente sorvegliato), ha rivendicato l'autorità

parentale esclusiva su A__________ e ha sollecitato un contributo alimentare per

quest'ultima di fr. 1175.– mensili fino al

6° anno di età, di fr. 1431.– mensili fino al 12° anno di età e di

fr. 1776.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica

o professionale (senza cenno ad assegni familiari), come pure un contributo di

mantenimento indeterminato per sé medesima. Essa ha sollecitato inoltre il

versamento di una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni

(inclusa la spesa per un trattamento dentario della figlia), la suddivisione a

metà delle prestazioni previdenziali

maturate durante il matrimonio e una provvigione ad litem

di

fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Nella sua

replica del 22 giugno 2017 il marito ha ribadito le proprie domande, salvo

aumentare il contributo alimentare offerto per A__________ a fr. 762.50 mensili

fino al 6° anno di età, a fr. 774.80 mensili fino al

12° anno di età e a fr. 678.35 mensili dopo di allora (assegni

familiari non compresi). In una duplica del 28 agosto 2017 la moglie ha

ribadito la propria posizione.

E. Alle prime arringhe del

5 ottobre 2017 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, iniziata quello

stesso giorno, si è chiusa il 20 agosto 2018. Alle arringhe finali i

coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale

del 20 settembre 2018 l'attore ha riaffermato le proprie conclusioni, adeguando

l'offerta di contributo alimentare per A__________ a fr. 665.20 mensili fino al 6° anno di età, a fr. 690.65

mensili fino al 12° anno di età e a fr. 761.– mensili fino alla

maggiore età. Nel suo allega­to del 12 ottobre 2018 la convenuta ha precisato le

proprie domande, chiedendo di calcolare il contributo alimentare per sé “sull'eccedenza

residua” (non quantificata) e di

riconoscerle fr. 10 973.15 in

liquidazione del regime dei beni (inclusi fr. 599.20 per il rimborso di

“spese mediche necessarie” in favore di A__________), oltre alla metà delle spettanze previdenziali (di

complessivi fr. 17

484.85) accumulate dal marito

fino al 23 dicembre 2017.

F. Statuendo il 16

novembre 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato A__________

alla madre (riservato il diritto di visita paterno, inizialmente limitato a due

ore settimanali da esercitare nel punto d'incontro della __________ a __________), ha lascia­to l'autorità

parentale congiunta, ha incaricato l'Autorità regionale di protezione 4 di

nominare un curatore educativo alla

figlia e ha condannato AP 1 a versare, dal

passaggio in giudica­to anche solo parziale della sentenza, un “contributo

alimentare in denaro” per A__________ di:

fr. 1265.– mensili indicizzati

fino ai 6 anni,

fr. 1215.– mensili indicizzati fino ai 12 anni,

fr. 1515.– mensili indicizzati fino ai 16 anni e

fr. 1465.– mensili indicizzati fino alla maggiore età o fino al termine

della formazione, assegni familiari non compresi,

oltre

a un contributo di accudimento di fr. 1115.– mensili fino al-l'inizio della

scuola media e di fr. 215.– mensili fino al 16° compleanno. Egli non ha riconosciuto

invece contributi alimentari alla convenuta. Il Pretore ha condannato inoltre AP

1 a versare alla moglie fr. 2925.– (più

interessi del 5%) in liquidazio­ne del regime dei beni e a conguaglio degli

averi previdenziali ha ordinato il trasferimento di fr. 8742.45 dall'istituto

di previdenza del marito a un conto di libero passaggio intestato alla moglie.

Egli ha condannato infine l'attore a rimborsare alla convenuta fr. 531.50

per spese dentarie della figlia. Gli oneri processuali di fr. 3000.– sono stati

posti per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta,

cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte. AO 1

è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 gennaio 2019 per

ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre il contribu­to alimentare per A__________ a:

fr. 1058.30 mensili fino al 6° compleanno,

fr. 1008.30 mensili fino

al 12° compleanno,

fr. 1308.30 mensili fino

al 16° anno di età e

fr. 1258.30 mensili fino

alla maggiore età o al termine della formazione, assegni familiari non

compresi,

riducendo

inoltre il contributo di accudimento a fr. 324.65 mensili “fino al compimento

dell'11° anno di età (non compreso)”. Egli chiede inoltre di essere esonerato

dal pagamento di fr. 531.50 per costi dentari della figlia. Chiamata a

esprimersi sull'entità della locazione, sul premio della cassa malati e sui

costi dentari di A__________, AO 1 propone in osservazioni del 30 giugno

2020 di respingere l'appello e chiede di essere ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio. In una replica spontanea del 9 luglio 2020 e in una

duplica spontanea del 22 luglio 2020 le parti hanno ribadito le rispettive

posizioni.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione

mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è

dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese in discussione davanti

al Pretore (liquidazione del regime dei beni e contributi di mantenimento).

Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al

patrocinatore dell'attore il 20 novembre

2018 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso

tuttavia dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 in virtù dell'art.

145 cpv. 1 lett. c CPC, sicché sarebbe scaduto sabato 5 gennaio 2019,

salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto

il 7 gennaio 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2. AO 1 acclude alle

osservazioni all'appello nuova documentazione sulla propria situazione logistica

e amministrativa, come pure sul premio della cassa malati e sulla spesa

dentaria controversa (doc. 1 a 7 di appello). Ora, documenti che coinvolgono la

situazione di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza riguardo ai

presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E siccome nella

fattispecie la lite verte sul contributo alimentare per A__________, di tali

documenti va tenuto conto d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il

giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

3. Litigiosi rimangono, in appello, il

contributo di mantenimento per A__________ e la partecipazione dell'attore ai

costi per cure dentarie della figlia. Il resto, compreso il principio del

divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315

cpv. 1 CPC). Riguardo al contributo di mantenimento, il Pretore ha ricordato anzitutto che,

dandosi più figli di uno stesso debitore

alimentare, vige il principio di

uguaglianza. Il contributo di mantenimento per Y__________ pattuito dai

genitori il 14 settembre 2011 (da fr. 600.– fino a fr. 700.– mensili) non lo dispensava quindi dal ricalcolare il fabbisogno

effettivo del figlio sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione

2018) applicabili al calcolo del fabbisogno in denaro di A__________. E sulla

base di tali raccomandazioni egli ha determinato il fabbisogno in denaro di Y__________

in fr. 1285.– mensili fino al 12° compleanno, in fr. 1585.– mensili dal 12° al

16° compleanno e in fr. 1535.– mensili dal 16° compleanno fino alla maggiore

età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni

familiari non compresi.

Quanto

al fabbisogno in denaro di A__________, il Pretore l'ha definito in fr. 1266.70

mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1216.70 mensili fino al 12°

compleanno, in fr. 1516.70 mensili dal 12° fino al 16° compleanno e in

fr. 1466.70 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o fino al

termine della formazione scolastica o professionale. A tal fine egli ha adattato

il costo del­l'alloggio a quello effettivo (un terzo della locazione pagata dalla

madre), ha aggiunto le spese della __________ fino ai sei anni (fr. 200.– mensili) e ha dedotto gli assegni

familiari. Dedotti gli assegni familiari, il primo giudice ha calcolato per

finire un fabbisogno in denaro di fr. 1285.– mensili fino ai 12 anni, di fr.

1585.– mensili dai 12 ai 16 anni e di fr. 1535.– mensili in seguito, fino

alla maggiore età o fino al termine di una formazione appropriata (sentenza

impugnata, pag. 9 a 11).

Il

Pretore ha poi accertato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 3306.40 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

interessi ipotecari fr. 713.–, spese condominiali fr. 548.70,

premio della cassa malati fr. 372.60, abbonamen­to ai mezzi pubblici

fr. 102.–, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 20.10,

assicurazione sulla vita fr. 150.–, onere fiscale fr. 200.–) per rapporto

a un reddito netto di fr. 7797.90 mensili complessivi (fr. 5847.90 dall'attività

lucrativa, fr. 1950.– dalla locazione di due sue proprietà per

piani). Onde un margine disponibile

di fr. 4491.50 mensili da destinare al mantenimento dei due figli (sentenza

impugnata, pag. 11 seg.).

Considerata

la cura e l'educazione prestate in natura dalla madre, il Pretore ha calcolato inoltre

un contributo di accudimento per A__________ in funzione di quanto manca alla

convenuta per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo. Ciò

premesso, egli ha appurato tale fabbisogno in

fr. 2615.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio

fr. 833.30 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro di A__________],

premio della cas­sa malati fr. 374.65, abbonamento mezzi pubblici fr. 34.–,

assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile

fr. 24.–) a fronte di un reddito netto (parzialmente) ipotetico di fr. 1500.–

mensili per un'attività lucrativa al 50% nel settore delle pulizie o della

ristorazione fino all'inizio delle scuole medie della figlia, di fr. 2400.–

mensili per un grado di occupazione dell'80% fino ai 16 anni di A__________ e di fr. 3000.– mensili per un'attività a tempo pieno in seguito. Constatato

un ammanco nel fabbisogno della moglie fino al 16° compleanno di A__________, il

Pretore ha fissato un contributo di

accudimento in favore della figlia di fr. 1115.– mensili fino all'inizio

delle scuole medie e di fr. 215.– mensili fino ai 16 anni (sentenza impugnata, pag. 8 e 12 a 14).

4. L'appellante non

discute né il principio di uguaglianza tra i figli

né il fabbisogno in

denaro di Y__________ calcolato dal Pretore. Censura per contro il fabbisogno in denaro di A__________, che

chiede di ridur­re a fr. 1058.30 mensili

fino ai 6 anni, a fr. 1008.30 mensili fino ai 12 anni, a fr. 1308.30 mensili

fino ai 16 anni e a fr. 1258.30 mensili fino alla maggiore età o fino al

termine della formazione, assegni familiari non compresi. Egli contesta il

costo dell'alloggio che il Pretore ha calcolato in fr. 416.70 mensili (un terzo

della

locazione della madre) nel

fabbisogno in denaro della figlia in sostituzione del valore tabellare di fr.

485.– mensili, rimproverando al Pretore

di non avere tenuto conto della convivenza stabile della moglie “da più di un

anno con il signor C__________ __________” e di non avere dimezzato perciò il costo dell'alloggio. Dedotta la metà di

tale spesa a carico del convivente (fr. 625.– mensili), l'appellante chiede

di conseguenza che nel fabbisogno in denaro della figlia sia inserita la quota

di un terzo del­l'altra metà, ovvero fr. 208.30 mensili.

a) Trattandosi

della pretesa convivenza di AO 1, “salvo che venga provata l'esistenza di un

concubinato tra il genitore accudente e il coinquilino”, secondo il Pretore le spe­se

di locazione vanno riconosciute per intero al genitore affidatario come se questi

vivesse da solo. E siccome non ha riscontrato la prova di un concubinato, egli ha

riconosciuto alla convenuta l'intero costo dell'alloggio (fr. 1250.– mensili, incluse le spese accessorie:

doc. 9), sottraendo la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in

denaro della figlia (sentenza impugnata, pag. 10 e 13).

b) La

più recente giurisprudenza pubblicata in DTF 144 III 506 consid. 6.6 induce a relativizzare

l'orientamento del primo giudice. Determinante non è invero la durata né la

natura della convivenza di un coniuge, bensì il beneficio economico che dalla

convivenza a quel coniuge deriva, si tratti di concubinato o no (I CCA,

sentenze inc. 11.2018.35 del 27 settembre 2019 consid. 10 e inc. 11.2017.69 del

22 maggio 2019 consid. 6a con riferimenti). In caso di comunione domestica con

un terzo, pertanto, il costo dell'alloggio corrisponde per principio alla metà

di quello effettivo, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di

locazione o a eventuali convenzioni interne fra i conviventi sul riparto delle

spese comuni (I CCA, sentenza citata inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019 consid. 6b).

c) Ciò

posto, contrariamente all'opinione del primo giudice, il fatto che non sia

stato dimostrato un concubinato della moglie ancora non osta a una suddivisione

a metà delle spese di locazione se risulta che la moglie vive in comunione

domestica con un terzo. Il punto è che in concreto non consta alcuna coabitazione.

Certo, il contratto di locazione risulta firmato anche da C__________ __________

(doc. 9) come “conduttore solidale”. Per quanto ha precisato l'interessata ai

responsabili dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, quegli è il padre del­l'ex

compagno di lei, il quale ha siglato il contratto unicamen-

­te

come garante (valutazione socio-ambientale del 17 aprile 2018, pag. 3). L'appartamento

è di 2.5 locali con una sola camera da letto in cui dormono madre e figlia e

dove a turno si alternano, di tre mesi in tre mesi, le sorelle della madre

originarie del Kosovo per accudire ad A__________ quando AO 1 lavora. Che C__________

__________ non abiti con la convenuta sembra attestare anche il fatto che all'Ufficio

controllo abitanti di __________ costui risulti sconosciuto (doc. 1 di

appello).

Si

aggiunga che già in precedenza l'attore aveva formulato le medesime congetture allorché

la moglie risiedeva presso S__________ __________ (replica, pag. 4), salvo

lasciar cadere la que-stione dopo che l'interessata aveva chiarito la propria

situazione abitativa all'interrogatorio del 17 maggio 2018. Chiarimento che il

marito non ha chiesto invece in merito alla nuo­va abitazione di __________,

sebbene fosse a conoscenza del nuovo contratto che la moglie aveva prodotto il

28 agosto 2017 con la duplica. Non potendosi così dimostrare una convivenza della

convenuta, non v'è ragione di dimezzare le sue spese di locazione (di fr.

833.30 mensili, finanche modeste per una persona sola che abita nell'area

luganese: v. I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 7d)

e di inserire nel fabbisogno in denaro di A__________ solo la quota di un terzo

di tale metà. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

d) Per

quel che è dei contributi alimentari dovuti in favore di A__________ fino al

passaggio in giudicato della sentenza impugna­ta, l'appello è senza oggetto. Il

dispositivo n. 1.5 della sentenza impugnata infatti non è finora passato in

giudicato, nemmeno in parte. Il contributo alimentare per A__________ continua

a essere disciplinato perciò da quanto ha stabilito a suo tempo il giudice

delle misure a tutela dell'unione coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.33 del 16 marzo 2020, consid. 4c). A__________

avendo compiuto sei anni nel frattempo, il 26 gennaio 2020, ai fini del

presente giudizio resta attuale unicamente il contributo di mantenimento

fissato nella sentenza impugnata da quel momento in poi.

5. L'appellante chiede inoltre

di limitare il contributo di accudimento per A__________ a fr. 324.65 mensili

“fino al compimento dell'undicesi­mo anno di età (non compreso)”, escludendo

dopo di allora ogni onere a suo carico. A sostegno della richiesta egli rileva che, per effetto della

pretesa convivenza, la pigio­ne a carico della convenuta non eccede fr.

416.65 mensili rispet­to ai fr. 833.30 mensili accertati dal primo giudice.

Oltre a ciò, a suo avviso la moglie può ottenere (stando a una simulazione di

calcolo eseguita sulla piattaforma digitale dell'Istituto delle assicurazioni

sociali) un sussidio per il premio dell'assicurazione malattia di fr. 4652.– annui che la sgraverebbe per intero dal

pagamento del premio. Dandosi così un fabbisogno minimo della convenuta di fr.

1824.65 mensili per rapporto a un reddito netto ipotetico (non contestato) di

fr. 1500.– mensili, AO 1 registra a parere dell'appellante un ammanco di soli

fr. 324.65 mensili fino ai 12 anni di A__________, mentre riesce a coprire il

proprio fabbisogno minimo in seguito, il suo reddito (ipotetico, non

contestato) passando a quel momento a fr. 2400.– mensili.

a) Dal 1° gennaio 2017 il contributo di mantenimento serve anche a

garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi (art. 285 cpv. 2

CC). Occorre così considerare

se, oltre al fabbisogno in denaro del figlio, sia dovuto un “contributo

di accudimento”. Ove le cure e l'educazione

del figlio siano prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste

in quan­to manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del

diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò

permettono – i supplementi pre-visti dal diritto di famiglia (“fabbisogno

minimo allargato”:

DTF 144 III 386 consid. 7.1.4,

ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1). Litigioso è in concreto il

calcolo del costo dell'alloggio e della cassa malati della convenuta. Le altre

poste del fabbisogno, come pure il reddito (potenziale) di lei, non sono in

discussione.

b) Per

quel che è della locazione della moglie, già si è detto che nel fabbisogno

minimo di lei si giustifica di inserire l'intera pigione di fr. 833.30 mensili

(consid. 4c). Al riguardo non giova ripetersi.

c) Quanto

al premio della cassa malati, la convenuta allega di non avere chiesto in

passato il sussidio cantonale, temendo che dopo la separazione dal marito ciò le

pregiudicasse il rinnovo del permesso di soggiorno. Essa ha chiesto invece il

sussidio per l'anno in corso (unitamente all'assegno integrativo per i figli e

a prestazioni assistenziali) ed è in attesa della decisione. Non fosse accolta

la domanda, essa fa valere di non avere i mezzi per finanziare il premio della

cassa malati (osservazioni, pag. 3).

Che

l'introduzione di una domanda di sussidio cantonale per il premio della cassa

malati potesse ostare al rinnovo del permesso di soggiorno è dubbio, come fa

notare l'appellato nella replica spontanea (pag. 3 seg.), dato che quel

sussidio non è una prestazione nel senso della leg­ge sull'assistenza sociale

(I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016, consid. 6a). A parte

ciò, il Consiglio di Stato ha già accertato il 30 gennaio 2018 il diritto al

rinnovo del permesso di dimora da parte dell'interessata, sicché –

indipendentemente dalle difficoltà amministrative da essa addotte – mal si

comprende l'indugio di lei nel chiedere il sussidio. Ad ogni modo il sussidio cantonale

può essere ragionevolmente stimato fin d'ora. Per tale calcolo va tenuto conto

del reddito di fr. 1500.– netti

mensili che la convenuta potrebbe (pacificamente) consegui­re per un'attività al 50%. Dandosi un reddito lordo

complessivo di circa fr. 44 000.–

annui (incluso il contributo di mantenimento per A__________) e deduzioni

sociali e professionali di circa fr. 4100.– annui, sulla scorta del simulatore

di calcolo elaborato dall'Istituto delle assicurazioni sociali si ottiene una

verosimile riduzione dei premi di fr. 4200.– annui (arrotonda­ti), pari a fr. 350.–

mensili (‹https://www4.ti.ch/dss/ias/pre­sta­zioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripam/›). Considerato che per il 2020 il premio dell'assicurazione

obbligatoria ammonta a fr. 449.85 mensili (doc. 6 di appello), la spesa da

inserire nel fabbisogno minimo della convenuta si riduce di conseguenza a fr. 100.– mensili (arrotondati).

d) Ciò

posto, il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto a fr. 2341.30 mensili. Alla

convenuta mancano in sostanza fr. 840.– mensili

(arrotondati) per coprire tale fabbisogno fino all'inizio della scuola media da

parte di A__________ (cfr. DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Dopo di allora il

reddito di lei passerà a fr. 2400.– mensili ed essa sarà verosimilmente in

grado di sovvenire da sé al proprio fabbisogno minimo. Entro tali limiti l'appello

merita perciò accoglimento.

6. Rimane da verificare

la capacità contributiva di AP 1, il quale ha diritto di conservare l'equivalente

del proprio fabbisogno minimo determinato secondo il diritto esecutivo (DTF 141

III 403 consid. 4.1). L'appellante contesta

anzitutto il calcolo del proprio fabbisogno minimo, che chiede di portare a fr.

4079.25 mensili, facendo valere che invece della spesa per i mezzi pubblici

(fr. 102.– mensili) gli vanno

riconosciuti i costi per l'uso del-

l'automobile, di complessivi

fr. 851.10 mensili (fr. 610.– per il

leasing, fr. 77.– per l'imposta

di circolazione, fr. 164.10 per l'assicurazione

RC), e

che gli interessi ipotecari vanno portati a fr. 736.75 mensili. Le voci contestate vanno esaminate

singolarmente.

a) Relativamente

agli interessi ipotecari, l'appellante riprende il dato invocato in prima sede. Egli non si

confron­ta minimamente tuttavia con l'accertamento

del Pretore, il quale ha calcolato l'esborso “in base ai dati più recenti

contenuti nel doc. rich. IV”, né tanto meno spiega perché quell'accertamento

sarebbe erroneo (sentenza impugnata, pagina 11). Priva di motivazione (nel senso

dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo la rivendicazione si

dimostra finanche irricevibile.

b) In

merito alle spese d'automobile, il Pretore non le ha considerate, reputandole

“esorbitanti” e incompatibili con gli obblighi alimentari dell'attore. A parte

ciò, il primo giudice ha accertato che l'interessato abita a circa 1 km dalla

rimes­sa dei bus delle __________ e può dunque raggiungere il luogo di lavoro

con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta. Senza dimenticare – ha soggiunto

il Pretore – che inserendo le spese d'automobile nel fabbisogno minimo di lui,

il mantenimento dei figli risulterebbe in parte scoperto. Per gli spostamenti

necessari, e in particolare per l'esercizio dei diritti di visita, egli ha

riconosciuto così il costo dell'abbonamento annuo “arcobaleno” per quattro zone

(Mendrisiotto e Luganese) di fr. 102.– mensili (sentenza impugnata, pag. 11

seg.).

L'appellante

fa valere di doversi recare ogni giorno dalla sua abitazione di __________ a __________

e un paio di volte ogni mese a __________ percorrendo un tratto di 3.7 km (nel

primo caso) e di 10 km (nel secondo). In entrambe le situazioni egli deve

partire “attorno alle 5”, quando i mezzi pubblici non circolano ancora. Gli

orari di lavoro e le distanze da percorrere, non da ultimo anche per esercitare

Fatti

i diritti di visita che con il tempo aumenteranno, lo obbligano così a usare un

veicolo privato. Ora, quando una decisione è

sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di

esse bastando da sé sola per definire la questio­ne controversa, il ricorrente

deve confrontarsi con tutte quan­te, sotto pena di inammissibilità del ricorso,

e un'impugnazio­ne può essere accolta unicamente se le critiche volte contro

ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii.

AP 1 non spende parola sulla prima motivazione

del Pretore,

vertente

sul costo eccessivo del leasing e sull'incompatibilità della spesa con i suoi

oneri alimentari. Ciò basterebbe per dichiarare la censura irricevibile.

Comunque

sia, nel caso in esame il

contratto di leasing agli atti (doc. E5), avente per oggetto un veicolo __________

“__________”, è stato stipulato il 26 febbraio 2014 e, prevedendo il pagamento

di 60 rate di fr. 610.–

mensili, dovrebbe essere giunto a scadenza nel frattempo. Inoltre, si

riconoscessero pure le spese d'automobile invocate dall'appellante (fr.

851.10 mensili) e si togliesse di conseguenza l'indennità per l'abbonamento ai

trasporti pubblici (fr. 102.–

mensili), il fabbisogno minimo (“allargato” e non limitato a quello del diritto

esecutivo) di lui risulterebbe di fr. 4055.50 mensili. Come si vedrà oltre

(consid. 7c), ciò basta per garantire il fabbisogno in denaro dei due

figli (volendo anche prescindere da una partecipazione di F__________ __________

al sostentamento di Y__________, tutto ignorandosi sulla situazione finanziaria

di lei) e il contributo di accudimento per A__________.

7. L'appellante critica

l'accertamento delle proprie entrate, che chie­de di fissare in fr. 6447.90

mensili, dovendosi aggiungere al reddito da attività lucrativa di fr. 5847.90

mensili (non contestato) unicamente fr. 600.– mensili ch'egli ricava dalla pigione di un suo appartamento di 3.5

locali ai genitori di lui (doc. D2). Il Pretore ha ritenuto invece che la

pigione pattuita con i genitori dell'attore non corrisponda al valore di

mercato di “un'abitazione di 3½ locali nella medesima situazione”, ragione per

cui ha considerato un'entrata di fr. 1250.– mensili anche per tenere conto dei

dati indicati nella dichiarazione fiscale del 2016 e dei versamenti (non del

tutto chiari) che l'interessato riceve mensilmente dalla madre. Oltre a ciò, il

primo giudice ha computato all'attore un'ulteriore pigione di fr. 700.– mensili

incassata “con tutta verosimiglianza per la restante PPP” (la n. 3264 della

particella n. 46 RFD di __________), l'interessato non avendo chiarito la

causale di tali importi né perché vi avrebbe rinunciato. Doves­se inoltre il

marito avere riunito due proprietà per piani in un unico appartamento, come

egli ha addotto nella replica (pag. 2), ciò denoterebbe una rinuncia volontaria

a una fonte di reddito, l'interessato che abitava nell'alloggio coniugale non

necessitando di spazi aggiuntivi (sentenza impugnata, pag. 12).

a) Riguardo

all'appartamento appigionato ai genitori (proprietà per piani n. 3265, sempre della

particella n. 46 di __________), l'appellante obietta che il bene locato è

datato e necessite-

rebbe

di migliorie. Esso non può dirsi “nuovo e con tutte le comodità”, sicché il suo

valore non è alto e la pigione di fr. 600.– è da rispettare (memoriale, pag. 9). Così argomentando,

egli non si confronta tuttavia con la motivazione del primo giudice, il quale

non si è dipartito dal valore di mercato di un oggetto “nuovo e con tutte le

comodità”, bensì dal valore locativo di “un'abitazione di 3½ locali nella

medesima situazione” che – come si evince dal rinvio del primo giudice alla

dichiarazione fiscale per l'anno 2016 (pag. 16) – risale

al 1975. Né l'attore discute i dati

fiscali menzionati dal Pretore, dai quali risulta una pigione annua di fr. 15 000.– an­nui per il 2014 e il 2015 (fr. 1250.–

mensili), rispettivamente di

fr. 13 250.–

annui per il 2016 (fr. 1104.15 mensili), né i bonifici bancari che sono

continuati per quell'importo (fr. 1250.– mensili) anche nel 2016 e nel 2017 (plico

documenti richiamati IV, movimenti del conto __________ n. __________). Senza trascurare

che l'attore medesimo ricorda a pag. 5 dell'appello – riferendosi alla sua

replica del 22 giugno 2017 – come “le pigioni di locazione sono mantenute

inferiori rispetto alla media per favorire i suoi genitori”. Non privo di

contraddizioni, in proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

b) Per

quel che è dell'ulteriore entrata di fr. 700.– mensili, l'appellante contesta

di avere “mai specificato trattarsi di una pigione dei genitori”. L'importo –

egli adduce – “equivale alla restituzione di un prestito [da lui] concesso ai

suoi genitori” che “si esaurirà nel corso del prossimo anno e non avendo un

carattere regolare e duraturo, non rientra nel concetto di reddito” e va dunque

tolto. Se non che, simile assunto si riconduce a una personale esposizione dei

fatti che AP 1 neppure si cura di fondare su una risultanza istruttoria. Per di

più, contrariamente a quanto l'appellante asserisce, il Pretore non ha

ricondotto in alcun modo la secon­da pigione ai genitori di lui. Per quanto

concerne poi la riunione delle due proprietà per piani in un unico appartamen­to

(e, di riflesso, la rinuncia a una fonte di guadagno), l'interessato conferma

finanche tale circostanza. Al punto n. 5 del suo memoriale egli ricorda in

effetti quanto esposto nella replica, sottolineando come “gli altri due

appartamenti in suo possesso sono stati adibiti per formarne un unico”. In

proposito non soccorre dunque attardarsi.

c) Nelle

condizioni descritte, con un reddito (in parte potenziale) di fr. 7797.90

mensili AP 1 è in grado di finanziare il fabbisogno in denaro di A__________ (fr.

Considerandi

1215.– mensili fino al-l'inizio

della scuola media, fr. 1515.– mensili fino al 16° com-pleanno e fr. 1465.–

mensili fino alla maggiore età o al termi­ne della formazione, assegni familiari

non compresi), quello

indiscusso di Y__________ (fr. 1285.–

mensili fino al 12° compleanno, fr. 1585.–

mensili fino al 16° compleanno e fr. 1535.– mensili fino alla maggiore

età o al termine della formazione, assegni familiari non compresi) e il contributo

di accudimento di fr. 840.– mensili per A__________ fino all'inizio della

scuola media. Ed egli conserva un margine disponibile pari al suo fabbisogno

minimo “allargato”. Al riguardo l'appello è destinato così all'insuccesso.

8.

Da ultimo l'appellante

contende la partecipazione alle spese dentarie per la figlia. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha accertato che la nota d'onorario della __________ (fr.

1063.–: doc. 6) riguarda costi

puntuali e dunque straordinari, ciò che AP 1 non ha messo in discussione. Egli

non ha disconosciuto che la convenuta ha omesso di chiedere “la preventiva

autorizzazione del padre per affrontare dette spese”. Ma – ha proseguito – l'attore

non ha posto in dubbio la necessità dell'intervento nell'interesse della figlia,

sicché, per quanto deplorevole sia la mancata informazione da parte della

madre, si giustifica una partecipazione alle spese nel senso dell'art. 286 cpv.

3.

CC (sentenza impugnata, pag. 15). L'appellante ribadisce di non essere stato

preventivamente informato dei problemi dentari di A__________ e di non avere

dunque potuto prendere posizione in merito. A parte ciò, egli contesta che la

spesa sia straordinaria. Rileva che la __________ è uno studio di dentisti e

non di ortodontisti, sicché il trattamento litigioso riguarda spese ordinarie

già comprese nell'ordinario fabbisogno in denaro.

a) I

criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie per un figlio sulla

base dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti da questa Camera (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36/37 del 28

febbraio 2018 consid. 12a). Basti ricordare che tali costi devono

riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state

preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il

contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire.

Se l'esigenza è già nota o prevista al momento in cui è fissato il contributo

alimentare ordinario, essa rientra in quel­l'ambito. Inoltre un genitore

affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento e pretenderne poi

automaticamente il rimborso dal­l'altro. Al contrario: dandosi una spe­sa

straordinaria, egli deve avvertire l'altro genitore e, incontrando opposizioni,

rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa

a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di

riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (loc. cit.).

b) Nel

caso specifico AP 1 ribadisce di non essere stato previamente interpellato sulla

necessità dell'intervento dentario. La convenuta produce nondimeno in appello

una lettera del 3 ottobre 2016 da cui si evince che la sua patrocinatrice ha informato

il legale della controparte cinque giorni prima dell'operazione, precisando non

solo i motivi (“per togliere una carie”) ma anche le relative modalità (“data

la sua età [A__________] dovrà essere ricoverata in ospedale e sedata”) e l'acconto

a lei richiesto (doc. 8 di appello). Non consta che l'appellante abbia reagito.

Neppure in questa sede del resto egli discute la necessità dell'intervento. In

pri­ma sede egli aveva motivato il rifiuto a una partecipazione finanziaria anche

con la sua precaria disponibilità economica (replica, pag. 6, punto n. 6

in fine), argomento che però egli non reitera. Quanto all'obiezione secondo cui

la __________ sareb­be uno studio di dentisti e non di ortodontisti, la censu­ra

si diparte dalla fallace premessa per cui una cura dentaria che non sia fornita

da ortodontisti sarebbe una spesa ordinaria. In realtà decisivo sotto questo

profilo non è tanto il fornitore della prestazio­ne, quanto il fatto che la

cura fosse già nota o prevista al momento in cui è stato fissato il contributo

alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Neppure l'appellante

pretende ciò. La sentenza di questa Camera inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018

non dice altro (consid. 12b).

c) Si

conviene che le abituali visite di

controllo dal dentista rientrano per principio tra le spese ordinarie. Nella

fattispecie tuttavia la fattura del 19 ottobre 2016 della __________ __________

elenca una lunga lista di prestazioni (28

posizioni) per comples­sivi fr. 1063.–, eseguite in ambito ospedaliero, che

trascendono manifestamente le normali cure ordinarie. Né l'attore contesta più –

come detto – la sua possibilità di affron-tare la spesa (fr. 531.50). Una volta

ancora l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

9.

Le spese del

giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

esce sconfitto sulla riduzione del contributo alimentare per A__________ e

sulla partecipazione alle spese dentarie di lei, mentre ottiene una riduzione

del contributo di accudimento da fr. 1115.– mensili a fr. 840.– mensili (ma non a fr. 324.65 mensili) fino

all'inizio della scuola media e la soppressione del contributo in seguito (ma

non dal “compimento dell'undicesimo anno di età”). Nell'insieme si giustifica

così che sopporti tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla

controparte un'indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena:

RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), commisurate alla stringatezza del memoriale di

osservazioni (quattro pagine, frontespizio compreso). Non occorre intervenire

invece sul dispositivo delle spese giudiziarie di primo grado, l'esito

dell'attuale giudizio non incidendo apprezzabilmen­te sulla loro entità né sul

loro riparto.

10.

L'assegnazione

di adeguate ripetibili, che la convenuta non pretende di difficile o di

impossibile incasso, rende in parte senza oggetto la richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 davanti a questa Camera (DTF 133 I 248 consid. 3

in fine). Per il resto, prima di postulare il gratuito patrocinio, l'interessata

avrebbe dovuto instare per una provvigione ad litem o, quanto meno,

rendere verosimile che il marito è sfornito di mezzi sufficienti per stanziarle

una provvigione. In difetto di ciò il beneficio del gratuito patrocinio non può

entrare in linea di conto

(DTF 138 III 673 consid. 4.2.1;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.107 del 27 dicembre 2019, consid.

12). Delle verosimili ristrettezze in cui versa la convenuta si tiene conto, in

ogni modo, rinunciando – eccezionalmente – a prelevare la quota di spese che

andrebbe a suo carico.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio,

di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non è

divenuto privo di oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

1.5 AP 1 è condannato a versare per la figlia A__________,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr.

1215.– dal 6° al 12° compleanno,

fr.

1515.– dal 12° al 16° compleanno e

fr.

1465.– dal 16° compleanno fino alla maggiore età o fino al termine della

formazione scolastica o professionale,

assegni

familiari non compresi.

1.6 AP 1 è condannato a versare per la figlia A__________,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo di accudimento di fr. 840.– mensili fino all'inizio della scuola media.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese

processuali, ridotte a fr. 1100.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

III. Nella misura in cui non è

divenuta senza oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1

è respinta.

IV. Notificazione a:

avvocati e ;

avv. dott. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).