11.2019.42
Responsabilità del proprietario dell'opera: condotta su fondo altrui
4 marzo 2020Italiano16 min
segnalazioni di AP 1 che lamentava la comparsa di fessure nel muro di sostegno della
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.42
Lugano,
4 marzo 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa OR.2014.5 (responsabilità del proprietario di un'opera)
della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 20 febbraio 2014
da
AP
1
(patrocinato
dagli avvocati PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 20 marzo 2019
presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 19 febbraio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1
è proprietario della particella n. 139 RFD di __________ (1182 m²), su cui
sorge la sua casa d'abitazione. Situato lungo un ripido pendio, il fondo confina
verso l'alto (nord) con la “__________”
(particella n. 104 RFD dello AO 1). A monte di tale strada il pendio è caratterizzato
da infossamenti e depressioni che in caso di piogge convogliano l'acqua a
valle. Una di tali depressioni ha formato un'“ova”, cioè un canalone che scende
perpendicolare verso la strada e il fondo di AP 1. Al punto d'incontro tra
l'“ova” e la strada è posta una camera di raccolta che imbriglia l'acqua
piovana
(compresa una parte di
quella che scorre lungo la strada) sotto la carreggiata, facendola confluire
in una vasca di contenimento sulla proprietà di AP 1 a ridosso del muro
stradale di sostegno. Da tale vasca si diparte una condotta parzialmente
interrata che attraversa il fondo di AP 1, poi la sottostante particella
n. 141 RFD (proprietà di un terzo) e finisce in un tombino a cielo aperto
su quel fondo, a confine con un'altra strada cantonale, la “stráda __________”
(particella n. 75 RFD). Di lì un'ulteriore tubazione passa sotto la
carreggiata e scende attraverso altri fondi verso valle. Sulla particella n. 139 di AP 1 non è
iscritta alcuna servitù di condotta.
B. Nel 1997 AP 1 ha
commissionato alla ditta __________ Sagl di __________ la ristrutturazione e
l'ampliamento della propria casa, oltre a lavori di sistemazione esterna
consistenti nella formazione di una rampa d'accesso con posteggio coperto e locali
tecnici nel seminterrato. AP 1 ha chiesto allo AO 1 una partecipazione alle spese.
Con lettera del 17 giugno 1997 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento
del territorio gli ha comunicato di concedere un sussidio di fr. 30 000.– “a
favore della sua costruzione legata alle opere
stradali”, contributo destinato
“ad assicurare un'esecuzione del suo posteggio adattata alle esigenze
della struttura stradale”. Con
risoluzione del 24 luglio 1997
la Divisione medesima, “considerata la
necessità per la Sezione esercizio e manutenzione di procedere ai lavori di
ricostruzione del muro di sostegno della strada cantonale”, ha autorizzato lo
stanziamento alla citata impresa __________ Sagl di fr. 30 000.– per “i lavori di rinforzo del muro di
sostegno in concomitanza con l'esecuzione dei lavori del privato”. Nell'ambito di tali opere l'impresa ha
eseguito inoltre la copertura della vasca di contenimento sulla
proprietà di AP 1 (che era a cielo aperto) a ridosso del muro stradale di
sostegno, ha formato un pozzetto d'ispezione munito di tombino e ha sostituito
Fatti
i primi 12 m di tubo in cemento che fuoriescono dalla vasca sul fondo di AP 1.
La relativa fattura del 28 ottobre 1997, di fr. 9552.55 (IVA inclusa), è
stata saldata dall'Ufficio dell'ispettorato stradale di __________.
C. In seguito a
segnalazioni di AP 1 che lamentava la comparsa di fessure nel muro di sostegno della
“stráda __________” in
corrispondenza del suo fondo, tra il 10 febbraio 2010 e il 29 marzo
2012 la Divisione delle costruzioni, e per essa l'Area dell'esercizio e della
manutenzione, ha monitorato in otto punti la strada cantonale e il piazzale
d'accesso veicolare alla particella n. 139 “senza rilevare alcun movimento anomalo”. Tra il luglio e l'ottobre del 2012
è poi seguito uno scambio di corrispondenza tra l'Area dell'esercizio e della
manutenzione e AP 1, il quale chiedeva di intervenire sul tubo che fuoriesce
dalla vasca di contenimento e che attraversa il suo fondo, i giunti della
condotta risultando deteriorati. L'Area dell'esercizio e della manutenzione ha
rifiutato con l'argomento che, in sintesi, il tubo in cemento non è proprietà del
AO 1 e che pertanto spetta al proprietario del fondo assicurarne la funzionalità.
D. Il 19 dicembre 2013 AP
1 ha instato davanti alla Pretura
del Distretto di Bellinzona per un tentativo di conciliazione, chiedendo che lo
AO 1 fosse condannato a “procedere a proprie spese a misure immediate e finali
atte al risanamento della canalizzazione cantonale sul fondo n. 139 RFD di __________”, come pure a
rifondergli fr. 75 784.70 con
interessi per risarcimento del danno. In subordine egli ha postulato la condanna dello AO 1 a versargli fr. 15 000.–
“a titolo di compensazione
per i lavori di risanamento della canalizzazione cantonale sul fondo n. 139 RFD di __________”, sempre con
obbligo di rifondergli la somma di fr. 75 784.70 oltre interessi per risarcimento del danno. Decaduto
infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante il 6 febbraio 2014 l'autorizzazione
ad agire (inc. CM.2013.185).
E. Con petizione del 20 febbraio 2014 AP 1 ha
citato lo AO 1 davanti
al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando quanto chiesto
all'udienza di conciliazione. Nella sua risposta del 26 marzo 2014 AO 1ha
proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato l'11 aprile 2014 e il convenuto ha
duplicato il 23 maggio 2014, ognuno mantenendo le proprie posizioni. Alle prime
arringhe dell'11 luglio 2014 entrambe le parti hanno notificato prove.
L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 21 luglio 2017. Le
parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni
scritte.
F. Nel
suo memoriale conclusivo del 27 settembre 2017 l'attore ha formulato le
seguenti richieste di giudizio:
In via principale
1.
È ordinato allo AO 1, __________, di procedere a proprie spese a misure
immediate e finali atte al risanamento della canalizzazione cantonale sul fondo
n. 139 RFD di __________, oltre a un rinforzo puntuale della fondazione in
corrispondenza della facciata a valle, con messa in opera di calcestruzzo in
sostituzione così come da perizia giudiziaria 19 dicembre 2016.
2. Lo
AO 1, __________, è condannato a rifondere al signor AP 1 la somma di di fr. 74 435.– a titolo di
risarcimento dei danni, oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2014.
In
via subordinata
1. È
ordinato allo AO 1, __________, di versare al signor AP 1 la somma di fr. 49 960.– a titolo di
compensazioni per i lavori di risanamento della canalizzazione cantonale sul
fondo n. 139 RFD di __________, oltre a un rinforzo puntuale della fondazione
in corrispondenza della facciata a valle, con messa in opera di calcestruzzo in
sottomurazione così come da perizia giudiziaria 19 dicembre 2016.
2. Lo
AO 1, __________, è condannato a rifondere al signor AP 1 la somma di fr. 74 435.– a titolo di
risarcimento dei danni, oltre interessi al 5% dal 27 settembre 2017.
Nel
suo allegato conclusivo del 13 ottobre 2017 lo AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.
G. Statuendo
con sentenza del 19 febbraio 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la
petizione e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 13 000.– (comprese quelle della perizia
giudiziaria) a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità
di fr. 10 000.– per ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a
questa Camera con un appello del 20 marzo 2019 in cui reitera le richieste di
giudizio formulate nel memoriale conclusivo del 27 settembre 2017, tranne
postulare in via di ulteriore subordine l'annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi. Invitato a esprimersi, nelle
sue osservazioni del 27 maggio 2019 lo AO 1 postula la reiezione dell'appello. Il
29 agosto e il 22 novembre 2019 esso ha presentato inoltre a questa Camera
due istanze in cui reca nuovi fatti e nuovi mezzi di prova. AP 1 ha proposto il
16 dicembre 2019 di dichiarare tali istanze irricevibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura ordinaria sono impugnabili
mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
il Pretore aggiunto ha accertato tale valore in complessivi fr. 90 784.70 (al momento della petizione),
cifra che le parti non discutono (sentenza impugnata, consid. 9). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori dell'attore il 20
febbraio 2019 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto
il 20 marzo 2019, l'appello è pertanto ricevibile.
2.
I fatti
e mezzi di prova nuovi invocati dallo
AO 1 nelle istanze del 29 agosto e del 22 novembre 2019 riguardano un ordine
impartito il 12 luglio 2017 dal Comune di __________ a AP 1 perché demolisca un
deposito abusivo sulla sua particella n. 139 RFD, rispettivamente una decisione
del 18 novembre 2019 con cui il Municipio di __________ dispone
l'esecuzione d'ufficio della demolizione a spese dell'attore. Sulla
ricevibilità di tali documenti a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC ci si può
interrogare. Comunque sia, tali atti non sono di rilievo ai fini del giudizio.
Conviene dunque passare senza indugio alla trattazione dell'appello.
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il proprietario di un
edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di
costruzione o da difetto di manutenzione (responsabilità causale: art. 58 cpv. 1
CO). Ai difetti di strade, edifici e altre opere appartenenti all'ente
pubblico non si applica infatti – egli ha precisato – la legge cantonale sulla
responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24
ottobre 1988 (RtiD II-2004 pag. 683 consid. 4). Accertata la giurisdizione civile,
il primo giudice ha esaminato così se la canalizzazione di cui l'attore chiede
il risanamento sia proprietà dello AO 1. Egli non ha trascurato che, in deroga
al principio dell'accessione, “le condotte di allacciamento poste fuori del
fondo a cui servono fanno parte dell'impianto da cui provengono o a cui
conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione
contraria” (art. 676 cpv. 1 CC). Ha rilevato però che nella fattispecie il
tubo su cui AP 1 chiede di intervenire non è una mera condotta di transito,
giacché in esso confluiscono anche le acque meteoriche provenienti dal piazzale
sul fondo di lui.
A parte ciò, il Pretore
aggiunto ha rammentato che per appartenere al proprietario dell'impianto da cui
provengono o a cui conducono, le tubazioni devono trovarsi al beneficio di una
servitù (art. 676 cpv. 2 CC), mentre sul fondo dell'attore non è iscritta
alcuna servitù di condotta. Certo, ha continuato il primo giudice, l'iscrizione
nel registro fondiario non è richiesta se una servitù è riconoscibile
esteriormente (servitù apparente: art. 676 cpv. 3 CC). Se non che, la riconoscibilità
non è tutto: occorre anche un accordo scritto fra le parti (RtiD I-2019 pag. 535
consid. 6d), accordo che in concreto manca completamente. Nel caso specifico la
proprietà del tubo non è perciò dello AO 1. Poco importa – ha soggiunto il primo
giudice – che nel 1997 il AO 1 abbia retribuito la ditta __________ Sagl per la
formazione del pozzetto d'ispezione e la posa dei primi 12 m di condotta
in cemento che fuoriescono dalla vasca sul fondo di AP 1. Intanto perché –
egli ha proseguito – la Divisione delle costruzioni non ha formalmente
autorizzato l'esecuzione di quelle opere. Inoltre perché la canalizzazione “non
è un'infrastruttura della strada e non serve all'esercizio della strada”.
Infine perché la condotta non può considerarsi un “impianto pubblico” nel senso
dell'art. 54 della legge d’applicazione della legge federale contro l'inquinamento
delle acque. Tanto basta in definitiva, secondo il Pretore aggiunto, per
respingere interamente la petizione.
4.
L'appellante fa
valere anzitutto che, contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, il tubo
in questione è una condotta di transito, dato ch'esso raccoglie in massima
parte le acque piovane provenienti dalla strada e dalla montagna. L'art. 676
cpv. 1 CC è quindi applicabile. L'argomentazione poco sussidia, giacché lo stesso Pretore aggiunto ha applicato l'art. 676
cpv. 1 CC alla fattispecie, pur nel convincimento che il tubo in discussione
non sia una mera condotta di transito. Secondo dottrina, del resto, l'art. 676
cpv. 1 CC riguarda sì in primo luogo le condotte di transito, ovvero non
collegate a impianti che si trovano sul fondo serviente, ma può applicarsi
anche a condotte che servono in pari tempo al fondo serviente (Marchand in: Commentaire romand, CC II,
Basilea 2016, n. 5 ad art. 676). Sapere se il tubo che attraversa la particella
dell'attore sia o non sia esclusivamente di transito è quindi un interrogativo
senza portata pratica. Sul tema non giova diffondersi oltre.
5.
Afferma l'appellante
che nella fattispecie si è in presenza di una servitù apparente (art. 676 cpv.
3.
CC). Egli non contesta che una servitù apparente debba essere non solo “riconoscibile
esteriormente”, ma anche sorretta da un accordo fra le parti. Sostiene tuttavia
che in concreto un simile accordo è sorto in buona fede e per atti concludenti,
sia perché il 24 luglio 1997
la __________ ha stanziato fr. 30 000.– all'impresa __________ Sagl per i lavori
di rinforzo del muro di sostegno stradale, sia perché nell'ottobre del 1997 il AO
1.
ha versato all'impresa medesima fr. 9552.55 per la copertura della vasca di contenimento sulla particella
n. 139 RFD, la formazione di un pozzetto d'ispezione munito di tombino e la
sostituzione dei primi 12 m di tubo in cemento che fuoriescono dalla vasca. Lo
stesso capocentro del __________ con sede a __________ ha confermato –
sottolinea l'appellante – che a quel tempo “siamo intervenuti noi in quanto il
tubo è di proprietà dello AO 1” (deposizione di __________ T__________: verbale
del 5 novembre 2014, pag. 7). La servitù apparente di conseguenza è data, e con
essa la proprietà cantonale della condotta.
L'assunto cade nel vuoto.
Come questa Camera ha avuto modo di spiegare ancora di recente con dovizia di
motivazione, anche in caso di condotte riconoscibili esteriormente le parti
devono avere stipulato, perché sia data una servitù apparente, un accordo
scritto (RtiD I-2019 pag. 535 consid. 6c con numerosi richiami), accordo che
dal 1° gennaio 2012 deve rivestire la forma dell'atto pubblico (RtiD I-2019
pag. 536 in alto). Un accordo tacito o per atti concludenti non è sufficiente,
poiché la pubblicità naturale dovuta alla presenza di una condotta
riconoscibile esteriormente sostituisce il difetto di pubblicità risultante dal
registro fondiario, ma non sana la mancanza di un titolo giuridico (RtiD
I-2019 pag. 535 consid. 6d
e riferimenti). Con tale giurisprudenza, esplicitamente menzionata dal Pretore
aggiunto (decisione impugnata, consid. 6.3), l'attore non tenta neppure di
confrontarsi. E nel caso in rassegna manca qualsiasi accordo scritto. Non può
sussistere dunque una servitù apparente (come non sussiste, del resto, una
servitù regolarmente iscritta). Non può essere data quindi una proprietà della
condotta diversa da quella del titolare del fondo in cui la condotta si trova
(principio dell'accessione: art. 667 cpv. 2 CC).
L'appellante evoca la
sentenza pubblicata in DTF 132 III 655 consid. 8, ma la citazione non è
pertinente già per il fatto che in quel caso le parti avevano stipulato un chiaro
contratto di servitù. Quanto alla circostanza che il AO 1 abbia sussidiato i
lavori eseguiti dall'impresa __________ Sagl per il rinforzo del muro stradale
e abbia retribuito l'opera svolta per la
copertura della vasca di contenimento sulla particella n. 139 RFD, per la
formazione di un pozzetto d'ispezione munito di tombino e per la sostituzione
dei primi 12 m di tubo in cemento che fuoriescono dalla vasca, ciò nulla muta
alla constatazione che – a parte il rinforzo del muro stradale – il AO 1 abbia
finanziato interventi di manutenzione su un fondo altrui, ciò che non gli conferisce
alcun diritto di proprietà. Poco importa che il capocentro del __________ con
sede a __________ supponesse il contrario e abbia vigilato di conseguenza lo svolgimento
del lavoro. Mancando in definitiva una servitù di condotta, difettano i
presupposti per far sì che la proprietà dell'opera sia disgiunta da quella del
fondo che la condotta attraversa.
6.
Alla luce di quanto
precede risulta senza oggetto l'applicazione degli art. 58 cpv. 1 CO
(responsabilità del proprietario dell'opera), 59 cpv. 1 CO (misure di
sicurezza a carico del proprietario dell'opera) e 54 della legge d'applicazione
della legge federale contro l'inquinamento delle acque (obbligo di
manutenzione di un impianto: RL 833.100), che l'appellante menziona. Non
essendo il AO 1 proprietario dell'opera o dell'impianto, non era infatti
compito suo provvedere alla manutenzione ordinaria né, tanto meno,
straordinaria. Altrettanto vale per il “rinforzo puntuale della fondazione in corrispondenza della facciata a
valle, con messa in opera di calcestruzzo in sostituzione così come da perizia
giudiziaria 19 dicembre 2016”. Trattandosi di interventi da eseguire sul
fondo dell'attore, l'operazione non compete allo AO 1. Quanto al risarcimento
dei danni che l'attore pretende, si impongono identiche considerazioni.
7.
Se ne conclude che,
privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese dell'attuale
giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato un memoriale di
osservazioni tramite un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
8.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste
a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5000.–
complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avvocati e ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).