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Decisione

11.2019.42

Responsabilità del proprietario dell'opera: condotta su fondo altrui

4 marzo 2020Italiano16 min

segnalazioni di AP 1 che lamentava la comparsa di fessure nel muro di sostegno della

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.42

Lugano,

4 marzo 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa OR.2014.5 (responsabilità del proprietario di un'opera)

della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con petizione del 20 febbraio 2014

da

AP

1

(patrocinato

dagli avvocati PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 20 marzo 2019

presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 19 febbraio 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1

è proprietario della particella n. 139 RFD di __________ (1182 m²), su cui

sorge la sua casa d'abitazione. Situato lungo un ripido pendio, il fondo confina

verso l'alto (nord) con la “__________”

(particella n. 104 RFD dello AO 1). A monte di tale strada il pendio è caratterizzato

da infossamenti e depressioni che in caso di piogge convogliano l'acqua a

valle. Una di tali depressioni ha formato un'“ova”, cioè un canalone che scende

perpendicolare verso la strada e il fon­­do di AP 1. Al punto d'incontro tra

l'“ova” e la strada è posta una came­ra di raccolta che imbriglia l'acqua

piovana

(compresa una parte di

quella che scorre lungo la strada) sotto la carreggia­ta, facendola confluire

in una vasca di contenimento sulla proprietà di AP 1 a ridosso del muro

stradale di sostegno. Da tale vasca si diparte una condotta parzialmente

interrata che attraversa il fondo di AP 1, poi la sottostan­te particella

n. 141 RFD (proprietà di un terzo) e finisce in un tombino a cielo aperto

su quel fondo, a confine con un'altra stra­da cantonale, la “stráda __________”

(particella n. 75 RFD). Di lì un'ulteriore tubazione pas­sa sotto la

carreggiata e scende attraverso altri fondi verso valle. Sulla particella n. 139 di AP 1 non è

iscrit­ta alcuna servitù di condotta.

B. Nel 1997 AP 1 ha

commissionato alla ditta __________ Sagl di __________ la ristrutturazione e

l'ampliamento della propria casa, oltre a lavori di sistemazione esterna

consistenti nella formazione di una rampa d'accesso con posteggio coperto e locali

tecnici nel seminterrato. AP 1 ha chiesto allo AO 1 una partecipazione alle spese.

Con lettera del 17 giugno 1997 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento

del territorio gli ha comunicato di concedere un sussidio di fr. 30 000.– “a

favore della sua costruzione legata alle opere

stradali”, contributo destinato

“ad assicurare un'esecuzio­ne del suo posteggio adattata alle esigenze

della struttura stradale”. Con

risoluzione del 24 luglio 1997

la Divisione medesima, “considerata la

necessità per la Sezione esercizio e manutenzio­ne di procedere ai lavori di

ricostruzione del muro di sostegno della strada cantonale”, ha autorizzato lo

stanziamento alla citata impre­sa __________ Sagl di fr. 30 000.– per “i lavori di rinforzo del muro di

sostegno in concomitanza con l'esecuzio­ne dei lavori del privato”. Nell'ambito di tali opere l'impresa ha

eseguito inoltre la copertura della vasca di contenimento sulla

proprietà di AP 1 (che era a cielo aperto) a ridosso del muro stradale di

sostegno, ha formato un pozzetto d'ispezione munito di tombino e ha sostituito

Fatti

i primi 12 m di tubo in cemento che fuoriescono dal­la vasca sul fondo di AP 1.

La relativa fattura del 28 ot­tobre 1997, di fr. 9552.55 (IVA inclusa), è

stata saldata dal­l'Ufficio dell'ispettorato stradale di __________.

C. In seguito a

segnalazioni di AP 1 che lamentava la comparsa di fessure nel muro di sostegno della

“strá­da __________” in

corrispondenza del suo fondo, tra il 10 febbraio 2010 e il 29 marzo

2012 la Divisione delle costruzioni, e per essa l'Area dell'esercizio e della

manutenzione, ha monitorato in otto punti la strada cantonale e il piazzale

d'accesso veicolare alla particella n. 139 “senza rilevare alcun movimento anoma­lo”. Tra il luglio e l'ottobre del 2012

è poi seguito uno scambio di corrispondenza tra l'Area dell'esercizio e della

manutenzione e AP 1, il quale chiedeva di intervenire sul tubo che fuoriesce

dalla vasca di contenimento e che attraversa il suo fondo, i giunti della

condotta risultando deteriorati. L'Area dell'esercizio e della manutenzione ha

rifiutato con l'argomento che, in sintesi, il tubo in cemento non è proprietà del

AO 1 e che pertanto spetta al proprietario del fondo assicurarne la funzionalità.

D. Il 19 dicembre 2013 AP

1 ha instato davanti alla Pretura

del Distretto di Bellinzona per un tentativo di conciliazione, chiedendo che lo

AO 1 fosse condannato a “procedere a proprie spese a misure immediate e finali

atte al risanamento della canalizzazione cantonale sul fondo n. 139 RFD di __________”, come pure a

rifondergli fr. 75 784.70 con

interessi per risarcimento del danno. In subordine egli ha postulato la condan­na dello AO 1 a versargli fr. 15 000.–

“a titolo di compensazione

per i lavori di risanamento della canalizzazione cantonale sul fondo n. 139 RFD di __________”, sempre con

obbligo di rifondergli la som­ma di fr. 75 784.70 oltre interessi per risarcimento del dan­no. Decaduto

infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante il 6 febbraio 2014 l'autorizzazio­ne

ad agire (inc. CM.2013.185).

E. Con petizione del 20 febbraio 2014 AP 1 ha

citato lo AO 1 davanti

al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando quanto chiesto

all'udienza di conciliazio­ne. Nel­la sua risposta del 26 marzo 2014 AO 1ha

proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato l'11 apri­le 2014 e il convenuto ha

duplicato il 23 maggio 2014, ognuno mantenendo le proprie posizioni. Alle prime

arringhe dell'11 luglio 2014 entrambe le parti hanno notificato prove.

L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 21 luglio 2017. Le

parti han­no rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni

scritte.

F. Nel

suo memoriale conclusivo del 27 settembre 2017 l'attore ha formulato le

seguenti richieste di giudizio:

In via principale

1.

È ordinato allo AO 1, __________, di procedere a proprie spese a misure

immediate e finali atte al risanamento della canalizzazione cantonale sul fondo

n. 139 RFD di __________, oltre a un rinforzo puntuale del­la fondazione in

corrispondenza della facciata a valle, con messa in opera di calcestruzzo in

sostituzione così come da perizia giudiziaria 19 dicembre 2016.

2. Lo

AO 1, __________, è condannato a rifondere al signor AP 1 la somma di di fr. 74 435.– a titolo di

risarcimento dei danni, oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2014.

In

via subordinata

1. È

ordinato allo AO 1, __________, di versare al signor AP 1 la somma di fr. 49 960.– a titolo di

compensazioni per i lavori di risanamento della canalizzazione cantonale sul

fondo n. 139 RFD di __________, oltre a un rinforzo puntuale della fondazione

in corrispondenza della facciata a valle, con messa in opera di calcestruzzo in

sottomurazione così come da perizia giudiziaria 19 dicembre 2016.

2. Lo

AO 1, __________, è condannato a rifondere al signor AP 1 la somma di fr. 74 435.– a titolo di

risarcimento dei danni, oltre interessi al 5% dal 27 settembre 2017.

Nel

suo allegato conclusivo del 13 ottobre 2017 lo AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.

G. Statuendo

con sentenza del 19 febbraio 2019, il Pretore aggiun­to ha respinto la

petizione e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 13 000.– (comprese quelle della perizia

giudiziaria) a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità

di fr. 10 000.– per ripetibili.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a

questa Camera con un appello del 20 marzo 2019 in cui reitera le richieste di

giudizio formulate nel memoriale conclusivo del 27 settembre 2017, tranne

postulare in via di ulteriore subordine l'annullamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel

senso dei consideran­di. Invitato a esprimersi, nelle

sue osservazioni del 27 maggio 2019 lo AO 1 postula la reiezione dell'appello. Il

29 agosto e il 22 novembre 2019 esso ha presentato inoltre a questa Camera

due istanze in cui reca nuovi fatti e nuovi mezzi di prova. AP 1 ha proposto il

16 dicembre 2019 di dichiarare tali istanze irricevibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura ordinaria sono impugnabili

mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie

il Pretore aggiunto ha accertato tale valore in complessivi fr. 90 784.70 (al momento della petizio­ne),

cifra che le parti non discutono (sentenza impugnata, consid. 9). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisio­ne impugnata è pervenuta ai patrocinatori dell'attore il 20

febbraio 2019 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto

il 20 marzo 2019, l'appello è pertanto ricevibile.

2.

I fatti

e mezzi di prova nuovi invocati dallo

AO 1 nelle istanze del 29 agosto e del 22 novembre 2019 riguardano un ordine

impartito il 12 luglio 2017 dal Comune di __________ a AP 1 perché demolisca un

deposito abusivo sulla sua particella n. 139 RFD, rispettivamente una decisione

del 18 novembre 2019 con cui il Municipio di __________ dispone

l'esecuzione d'ufficio della demolizione a spese dell'attore. Sulla

ricevibilità di tali documenti a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC ci si può

interrogare. Comunque sia, tali atti non sono di rilievo ai fini del giudizio.

Conviene dunque passare senza indugio alla trattazione dell'appello.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il proprietario di un

edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di

costruzione o da difetto di manutenzione (responsabilità causale: art. 58 cpv. 1

CO). Ai difetti di strade, edifici e altre opere appartenenti all'en­te

pubblico non si applica infatti – egli ha precisato – la legge cantonale sulla

responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24

ottobre 1988 (RtiD II-2004 pag. 683 consid. 4). Accertata la giurisdizione civi­le,

il primo giudice ha esaminato così se la canalizzazione di cui l'attore chiede

il risanamento sia proprietà dello AO 1. Egli non ha trascurato che, in deroga

al principio dell'accessione, “le condot­te di allacciamento poste fuori del

fondo a cui servono fanno parte del­l'impianto da cui provengono o a cui

conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione

contraria” (art. 676 cpv. 1 CC). Ha rilevato però che nella fattispecie il

tubo su cui AP 1 chiede di intervenire non è una mera condotta di transito,

giacché in esso confluisco­no anche le acque meteoriche provenienti dal piazzale

sul fondo di lui.

A parte ciò, il Pretore

aggiunto ha rammentato che per appartenere al proprietario dell'impianto da cui

provengono o a cui conducono, le tubazioni devono trovarsi al beneficio di una

servitù (art. 676 cpv. 2 CC), mentre sul fondo dell'attore non è iscrit­ta

alcuna servitù di condotta. Certo, ha continuato il primo giudice, l'iscrizione

nel registro fondiario non è richiesta se una servitù è riconoscibile

esteriormente (servitù apparente: art. 676 cpv. 3 CC). Se non che, la riconoscibilità

non è tutto: occorre anche un accordo scrit­to fra le parti (RtiD I-2019 pag. 535

consid. 6d), accor­do che in concreto manca completamente. Nel caso specifico la

proprie­tà del tubo non è perciò dello AO 1. Poco importa – ha soggiunto il primo

giudice – che nel 1997 il AO 1 abbia retribuito la ditta __________ Sagl per la

formazione del pozzet­to d'ispezione e la posa dei pri­mi 12 m di condotta

in cemento che fuoriescono dal­la vasca sul fondo di AP 1. Intanto perché –

egli ha proseguito – la Divisione delle costruzioni non ha formalmente

autorizzato l'esecuzione di quelle opere. Inoltre perché la canalizzazione “non

è un'infrastruttura della strada e non serve all'esercizio della stra­da”.

Infine perché la condotta non può considerarsi un “impianto pubblico” nel senso

dell'art. 54 della legge d’applicazione della leg­ge federale contro l'inquinamento

delle acque. Tanto basta in definitiva, secondo il Pretore aggiunto, per

respingere interamente la petizione.

4.

L'appellante fa

valere anzitutto che, contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, il tubo

in questione è una condotta di transito, dato ch'esso raccoglie in massima

parte le acque piovane provenienti dalla strada e dalla montagna. L'art. 676

cpv. 1 CC è quindi applicabile. L'argomentazione poco sussidia, giacché lo stesso Pretore aggiunto ha applicato l'art. 676

cpv. 1 CC alla fattispecie, pur nel convincimento che il tubo in discussione

non sia una mera condotta di transito. Secondo dottrina, del resto, l'art. 676

cpv. 1 CC riguarda sì in primo luogo le condotte di transito, ovvero non

collegate a impianti che si trovano sul fondo serviente, ma può applicarsi

anche a condotte che servono in pari tempo al fondo serviente (Marchand in: Commentaire romand, CC II,

Basilea 2016, n. 5 ad art. 676). Sapere se il tubo che attraversa la particella

dell'attore sia o non sia esclusivamen­te di transito è quindi un interrogativo

senza portata pratica. Sul tema non giova diffondersi oltre.

5.

Afferma l'appellante

che nella fattispecie si è in presenza di una servitù apparente (art. 676 cpv.

3.

CC). Egli non contesta che una servitù apparente debba essere non solo “riconoscibile

esteriormente”, ma anche sorretta da un accordo fra le parti. Sostiene tuttavia

che in concreto un simile accordo è sorto in buona fede e per atti concludenti,

sia perché il 24 luglio 1997

la __________ ha stanziato fr. 30 000.– all'impre­sa __________ Sagl per i lavori

di rinforzo del muro di sostegno stradale, sia perché nell'ottobre del 1997 il AO

1.

ha versato all'impresa medesima fr. 9552.55 per la copertura della vasca di contenimento sulla particella

n. 139 RFD, la formazione di un pozzetto d'ispezione munito di tombino e la

sostituzione dei primi 12 m di tubo in cemento che fuoriescono dal­la vasca. Lo

stesso capocentro del __________ con sede a __________ ha confermato –

sottolinea l'appellante – che a quel tempo “siamo intervenuti noi in quanto il

tubo è di proprietà dello AO 1” (deposizione di __________ T__________: verbale

del 5 novembre 2014, pag. 7). La servitù apparente di conseguenza è data, e con

essa la proprietà cantonale della condotta.

L'assunto cade nel vuoto.

Come questa Camera ha avuto modo di spiegare ancora di recente con dovizia di

motivazione, anche in caso di condotte riconoscibili esteriormente le parti

devono avere stipulato, perché sia data una servitù apparente, un accor­do

scritto (RtiD I-2019 pag. 535 consid. 6c con numero­si richia­mi), accordo che

dal 1° gennaio 2012 deve rivestire la forma dell'atto pubblico (RtiD I-2019

pag. 536 in alto). Un accor­do tacito o per atti concludenti non è sufficiente,

poiché la pubblicità naturale dovuta alla presenza di una condotta

riconoscibile esteriormente sostituisce il difetto di pubblicità risultante dal

registro fondiario, ma non sana la mancanza di un titolo giuridico (RtiD

I-2019 pag. 535 consid. 6d

e riferimenti). Con tale giurispruden­za, esplicitamente menzionata dal Pretore

aggiunto (decisione impugnata, consid. 6.3), l'attore non tenta neppure di

confrontar­si. E nel caso in rassegna manca qualsiasi accordo scritto. Non può

sussistere dunque una servitù apparente (come non sussiste, del resto, una

servitù regolarmente iscritta). Non può essere data quin­di una proprietà della

condotta diversa da quella del titolare del fon­do in cui la condotta si trova

(principio dell'accessione: art. 667 cpv. 2 CC).

L'appellante evoca la

sentenza pubblicata in DTF 132 III 655 consid. 8, ma la citazione non è

pertinente già per il fatto che in quel caso le parti avevano stipulato un chiaro

contratto di servitù. Quan­to alla circostanza che il AO 1 abbia sussidiato i

lavori eseguiti dall'impresa __________ Sagl per il rinforzo del mu­ro stradale

e abbia retribuito l'opera svolta per la

copertu­ra della vasca di contenimento sulla particella n. 139 RFD, per la

formazione di un pozzetto d'ispezione munito di tombino e per la sostituzione

dei primi 12 m di tubo in cemento che fuoriesco­no dal­la vasca, ciò nulla muta

alla constatazione che – a parte il rinforzo del muro stradale – il AO 1 abbia

finanziato interventi di manutenzione su un fondo altrui, ciò che non gli conferisce

alcun diritto di proprietà. Poco importa che il capocentro del __________ con

sede a __________ supponesse il contrario e abbia vigilato di conseguenza lo svolgimento

del lavoro. Mancando in definitiva una servitù di condotta, difettano i

presupposti per far sì che la proprietà dell'opera sia disgiunta da quella del

fondo che la condotta attraversa.

6.

Alla luce di quanto

precede risulta senza oggetto l'applicazione degli art. 58 cpv. 1 CO

(responsabilità del proprietario dell'ope­ra), 59 cpv. 1 CO (misure di

sicurezza a carico del proprietario dell'opera) e 54 della legge d'applicazione

della leg­ge federale contro l'inquinamento delle acque (obbligo di

manutenzione di un impianto: RL 833.100), che l'appellante menziona. Non

essendo il AO 1 proprietario dell'opera o del­l'impianto, non era infatti

compito suo provvedere alla manutenzio­ne ordinaria né, tanto meno,

straordinaria. Altrettanto vale per il “rinforzo puntuale del­la fondazione in corrispondenza della facciata a

valle, con messa in opera di calcestruzzo in sostituzione così come da perizia

giudiziaria 19 dicembre 2016”. Trattandosi di interventi da eseguire sul

fondo dell'attore, l'operazione non compete allo AO 1. Quanto al risarcimento

dei danni che l'attore pretende, si impongono identiche considerazioni.

7.

Se ne conclude che,

privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese dell'attuale

giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato un memoriale di

osservazioni tramite un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste

a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5000.–

complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

avvocati e ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).