11.2019.43
Cancellazione di servitù per sopravvenuta mancanza d'interesse
22 maggio 2020Italiano25 min
bensì – si precisa due volte nell'istromento – la “casa della signora P__________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.43
Lugano,
22 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2016.208
(cancellazione di servitù e azione di risarcimento) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 31 ottobre 2016
dall'
G
al quale è subentrato in pendenza di causa
AP 1
(entrambi
patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
D
(patrocinato
dall'avv. )
al quale è subentrato in pendenza di causa
AO 1 (AG)
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 1° aprile 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 1° marzo 2019;
Ritenuto
in fatto: A. La particella
n. 6 RFD di __________ (1159 m²) è un fondo compreso fra la strada cantonale, a
monte, e la riva del __________, a valle. Su di esso si trova una darsena con
due posti per barche. La darse-
na
è sormontata da un pergolato-terrazza ed
è accessibile soltanto a piedi, percorrendo una scalinata che scende dalla
strada cantonale lungo la contigua particella n. 8 (55 m²), proprietà del
Comune (“ova”, la gradinata correndo sopra un canalone che scende dalla
montagna verso il lago). In corrispondenza della particella n. 6 si trova, dall'altro
lato della strada cantonale, la particella n. 5 RFD (3592 m²), su cui sorge un complesso
immobiliare costituito in proprietà per piani. Tale fondo confina a monte con
la particella n. 3 RFD, che è un vasto appezzamento boschivo (12 874 m²). Quest'ultima
particella beneficia di una servitù
prediale iscritta come “diritto uso della darsena” sulla rivierasca particella n.
6.
B. La servitù di “uso della
darsena”, iscritta nel registro fondiario il 23 agosto 1913, è stata
costituita l'8 febbraio 1913 ed è così descritta nel rogito n. 1579 del notaio __________ R__________, __________:
La signorina B__________
concede al signor Be__________ e alla signora P__________ __________ sul suo fondo in __________ in mappa al n. 28 la
servitù di fare uso pel servizio delle loro case in __________ cioè
della casa della signora P__________ __________ in mappa di __________, a
parte dei n. di mappa 29 e 31 e della casa Be__________ sul n. 31 della
stessa mappa, della darsena in coperta in riva al lago nell'angolo nord-est del
detto terreno che essi si obbligano di costruire a loro spese e che rimarrà di
proprietà della signora B__________, la quale potrà fare sopra costruzioni o
disporre altrimenti.
Questa darsena occuperà una superficie
della spiaggia di metri 10 di lunghezza nella direzione nord-sud partendo dall'ova
comunale esistente lungo il confine nord del terreno di proprietà B__________;
e di metri cinque di larghezza in direzione est-ovest, partendo dalla estremità
del muro che separa la proprietà B__________ dalla suddetta ova comunale.
Questa superficie è in forma
di quadrilatero, che nel rilievo unito al presente sotto C è circoscritto da
linea rossa portante agli angoli le lettere a-b-c-d.
L'altezza della copertura
della darsena, da farsi a regola d'arte con poutrelles a cimento armato, non
potrà superare la linea orizzontale determinata dall'attuale altezza del muro
che sostiene la bruga più bassa del vigneto in quella località.
Le poutrelles dovranno essere
almeno di dieci centimetri e messe a non più di quarantacinque centimetri di
distanza l'una dall'altra, con sufficienti supporti sia in muratura che con
pilastri, in modo che la copertura dovrà essere sufficiente per servire da
terrazza.
La darsena avrà apertura
unicamente verso l'ova comunale, nel punto indicato con C nel rilievo annesso
per servire da accesso, e verso il lago cioè a mattina per l'accesso al lago.
Non potrà aver apertura verso gli altri due lati.
La darsena dovrà essere costruita
e terminata entro questo anno.
C. La darsena è stata
poi costruita nel corso del 1913 e da allora è rimasta immutata. Invariato
nelle dimensioni è rimasto anche il fondo serviente (“in mappa al n. 28”), che
corrisponde all'odierna particella n. 6. Quanto ai fondi dominanti (“n. di
mappa 29 e 31”), essi corrispondevano all'originaria particella n. 3, la quale era
ancora più estesa dell'attuale poiché comprendeva anche l'odierna particella n. 5.
Su di essa sorgeva una casa d'abitazione attorniata da un rustico, da un
giardino e da un frutteto. Da essa è stata scorporata il 30 agosto 1917 una
superficie di 1120 m² lungo la strada cantonale, superficie che è andata a
formare la primitiva particella n. 5. L'8 maggio 1956 inoltre è stata
scorporata dalla particella n. 3 un'ulteriore superficie di 2583 m² sulla
quale si trovavano la casa d'abitazione, il rustico, il giardino e il frutteto,
superficie che è diventata la particella n. 620. La nuova proprietaria della
particella n. 620 ha rinunciato alla servitù di “uso della darsena”. Il 19 gennaio
2007 la particella n. 620 è stata integrata nella particella n. 5, che è
passata a 3592 m². Dalla particella n. 5 la servitù di “uso darsena” è
stata cancellata il 5 gennaio 2007 per rinuncia della nuova proprietaria
(l'immobiliare S__________ SA, __________), promotrice della proprietà per
piani. La servitù è tuttora iscritta invece su quanto rimane della particella
n. 3. Il 19 maggio 2016 __________ G__________, allora proprietario della
particella n. 6, ha chiesto a __________ D__________, a quel momento proprietario
della particella n. 3, di autorizzarlo a cancellare la servitù per mancanza d'interesse.
__________ D__________ ha rifiutato.
D. Il 4 luglio 2016 __________ G__________ si è
rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di
conciliazione inteso a ottenere che __________ D__________ accettasse di
cancellare la servitù di “uso darsena”. Egli ha chiesto inoltre un risarcimento
danni di fr. 200 000.– “indicativi” con
interessi per il mancato incasso di pigioni conseguibili dalla locazione della
darsena dal 28 gennaio 2016, data di acquisto della proprietà da parte
sua, fino alla cancellazione della servitù o, subordinatamente, qualora egli
avesse venduto il fondo serviente nel frattempo, la rifusione di ogni danno
occorso per il minor valore del medesimo cagionato dalla servitù. Accertata l'impossibilità
di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 19 settembre
2016 ad __________ G__________ l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 1000.–
sono state poste a carico dell'istante, riservata la possibilità di un diverso
addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2016.503).
E. __________
G__________ ha citato il 31 ottobre 2016 __________
D__________ davanti al Pretore per ottenere quanto postulato in sede
conciliativa. Nella sua risposta del 13 gennaio 2017 il convenuto ha proposto di
respingere la petizione. L'attore ha replicato il 16 febbraio 2017,
mantenendo le sue domande. Il convenuto ha duplicato il 22 marzo 2017,
ribadendo il proprio punto di vista. Alle prime arringhe del 22 maggio 2017 le parti hanno confermato le rispettive
posizioni e notificato prove. L'istruttoria è cominciata il 24 agosto 2017. Il 16 novembre 2017 __________ D__________ ha venduto la particella n. 3 a AO 1, che è subentrato
nella causa. L'istruttoria è terminata il 6 giugno 2018. L'8 giugno
2018 __________ G__________ ha venduto la particella n. 6 a AP 1, il quale è
subentrato a suo turno nella lite. Alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 1° ottobre
2018 AP 1 ha chiesto una volta ancora di cancellare la servitù di “uso darsena”
siccome priva d'interesse, mentre per quanto concerne il risarcimento dei danni
si è limitato a sollecitare il versamento di fr. 2185.– con interessi per spese
preprocessuali. Nel suo memoriale conclusivo del 28 settembre 2018 AO 1 ha proposto
ulteriormente di respingere la petizione.
F. Statuendo con sentenza del 1° marzo 2019, il
Pretore ha respinto la petizione, non
ravvisando le condizioni per
ordinare la cancellazione della servitù di
“uso darsena” né per condannare il
convenuto al risarcimento del danno. Le spese processuali di complessivi fr.
8000.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 14 500.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a
questa Camera con un appello del 1° aprile 2019 in cui chiede che la sentenza
impugnata sia riformata nel senso di accogliere la petizione. Il 23 aprile 2019 egli ha instato per una sospensione della causa in vista di trattative. Il presidente
della Camera ha sospeso così la procedura fino all'11 novembre 2019 con l'avvertenza
che, decorso infruttuoso il termine, la causa si sarebbe riattivata d'ufficio.
Nessuna comunicazione è più giunta alla Camera da allora. Il 27 gennaio 2020 l'appello
è stato quindi intimato al convenuto per osservazioni. In un memoriale del 25 febbraio 2020 AO 1
propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura
ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che,
ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse
almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo stimato il valore
litigioso in almeno fr. 250 000.– (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo), cifra
che le parti non discutono e che non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore
il 4 marzo 2019 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti).
Inoltrato il 1° aprile 2019
(timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore, ricordati i principi che disciplinano l'interpretazione
di una servitù e la sua cancellazione per sopravvenuta mancanza d'interesse, ha
accertato che in concreto il diritto di ‟uso della darsena” è stato
costituito con atto pubblico dell'8 febbraio 1913 a carico del vecchio
numero mappale 28, ora particella n. 6, in favore dei vecchi numeri 29 e 31,
corrispondenti all'attuale particella n. 3 insieme con la particella n. 620, staccata
e aggregata nel 2007 alla particella n. 5. Ciò premesso, egli ha accertato che
la servitù è stata iscritta sul fondo dominante fin dalla sua costituzione (e
non per intervenuti frazionamenti o trapassi) ed è sempre stata esercitata
pacificamente, lo stato attuale dei luoghi rispecchiando esattamente quello descritto
nel rogito del 1913. Inoltre – ha continuato il primo giudice – la servitù è
stata costituita nell'ambito di una transazione con cui si è posto termine a una
causa che opponeva gli allora proprietari dei
vecchi numeri mappali 29 e 31 alla proprietaria del numero 28 in
merito a un diritto di passo, di modo che non può essere divenuta priva
d'interesse.
Nulla
attesta altresì – ha soggiunto il Pretore – che la servitù o l'interesse al suo
mantenimento fosse condizionato all'esistenza di edifici abitativi sui fondi
dominanti, come pretende l'attore, tant'è che il diritto è stato esercitato
pacificamente dai beneficiari per sessant'anni anche dopo lo scorporo dalla
particella n. 3 della particella n. 620, su cui sorgevano gli unici edifici del
fondo (una casa d'abitazione e un rustico). Che poi il beneficiario della
servitù stia locando la darsena a terzi invece di usarla personalmente ancora non
significa che la servitù sia divenuta senza interesse. In definitiva, non avendo
l'attore dimostrato che la servitù di “uso della darsena” sia ormai priva di
utilità pratica e non giustificandosi di conseguenza alcuna rifusione dei danni
da parte del convenuto, il Pretore ha respinto interamente l'azione.
3. L'appellante
fa valere anzitutto che lo scopo originario della servitù non era quello di mettere
fine a una causa civile pendente fra i proprietari dei fondi nel 1913, ma di
concedere un diritto di darsena “al signor B__________ e alla signora P__________
__________ (…) pel servizio delle
loro case in __________”. L'uso della darsena era vincolato perciò a esigenze
abitative dei fondi dominanti, lo stesso __________ D__________ avendo
riconosciuto che “il diritto/onere in questione era stato costituito in
funzione dell'abitazione primaria posseduta dai miei nonni di parte di padre in
__________ a __________” (doc. F). L'odierna particella n. 3 invece è
inedificata e, come bosco, inedificabile (doc. L). A parere dell'attore, poco
importa che negli ultimi sessant'anni la servitù sia stata esercitata
pacificamente, non potendosi usucapire un uso diverso da quello per cui il
diritto è stato costituito. Inoltre dopo il frazionamento del 1956 – prosegue
l'appellante – la servitù è stata riportata d'ufficio sulla residua particella
n. 3 “e dunque non rivela nulla riguardo al volere originario stabilito sia
dai proprietari dei fondi dominanti sia dai proprietari del fondo serviente”.
Infine l'appellante rimprovera al Pretore di non avere esaminato la sua
doglianza fondata sull'abuso di diritto, la servitù essendo esercitata almeno
da 35 anni non dal proprietario della particella n. 3, bensì da __________ H__________,
padre di AO 1, subentrato in causa a __________ D__________.
4. Nelle
osservazioni all'appello AO 1 ribadisce in primo luogo che la servitù “di uso
darsena” è stata costituita proprio per porre fine a una causa promossa il 24
gennaio 1913 da __________ Be__________ ed __________ P__________ __________
contro __________ B__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Lugano
Campagna. Pretendere che l'esistenza di edifici sui fondi dominanti sia una
condizione per il mantenimento della servitù sarebbe pertanto una forzatura.
Quanto alla locuzione “pel servizio delle loro case”, secondo l'appellato nulla
permette di sostenere che quella fosse davvero una specifica volontà delle
parti, trattandosi piuttosto di una formulazione inconsapevolmente infelice del
notaio. Di nessun valore è poi l'affermazione contenuta in una lettera di __________
D__________ sul fatto che la servitù sarebbe stata costituita in funzione
dell'abitazione primaria posseduta dai suoi nonni paterni, __________ D__________
non essendo stato chiamato a deporre formalmente su una questione di cui non è
mai stato parte né testimone. Riguardo al pacifico esercizio della servitù, AO
1 sottolinea che ciò adempie manifestamente i requisiti dell'art. 738
cpv. 2 CC.
A
mente dell'appellato, per altro, la servitù non è stata riportata sulla
particella n. 3 dopo il frazionamento del 1956, come asserisce AP 1, ma vi è
rimasta regolarmente e semplicemente iscritta. E per quel che concerne l'uso
personale della servitù, lo stesso Pretore ha rilevato che la locazione della
darsena a terzi – mai contestata dai proprietari del fondo serviente – nulla
toglie all'utilità del diritto, per tacere del fatto che AO 1 è divenuto parte
in causa e non è più dunque “una terza persona”. A chi appartenga il motoscafo
ormeggiato nella darsena poco importa. L'interesse del proprietario del fondo
dominante è e rimane quello di disporre di un attracco per il proprio
natante. La presenza di abitazioni sul fondo dominante – epiloga l'appellato –
“non ne è un elemento costitutivo o necessario e quindi la circostanza che ci
siano o no è irrilevante”. Da nessun punto di vista il caso denota quindi,
conclude l'appellato, un abuso di diritto.
5. L'iscrizione nel
registro fondiario fa fede circa l'estensione di una servitù in quanto
determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano (art. 738
cpv. 1 CC). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione di una servitù può
risultare dal titolo d'acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato
per molto tempo, pacificamente e in buona
fede (art. 738 cpv. 2 CC, lex specialis dell'art. 971 CC).
Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi esegesi. Se non è concludente,
occorre far capo all'atto costitutivo della servitù (contratto, testamento,
transazione, sentenza, decisione, richiesta di iscrizione nel registro
fondiario). Se nemmeno l'atto costitutivo è concludente, l'estensione della
servitù dipende dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo,
pacificamente e in buona fede (DTF 137 III 446 consid. 2.2 con richiami;
più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_770/2017 del 24 maggio
2018 consid. 3.2; RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2017.108 del 26 agosto 2019 consid. 5b con richiami).
6. Qualora una servitù abbia perduto ogni interesse per il
fondo dominante, il proprietario del fondo serviente ne può chiedere la
cancellazione (art. 736 cpv. 1 CC). Tale interesse corrisponde a quello che il
proprietario del fondo dominante ha di esercitare la servitù conformemente al
suo oggetto e al suo contenuto. In proposito – come ha rammentato il Pretore
(sentenza impugnata, consid. 2) – fa stato il principio dell'identità della
servitù, il quale impedisce di mantenere servitù per scopi diversi da quelli
per cui esse sono state costituite (DTF 132 III 655 consid. 8 con riferimenti;
più recentemente: sentenza del
Tribunale federale 5A_873/2018 del 19 marzo 2020 consid.
2.1). In ogni singolo caso occorre dunque esaminare se per il proprietario del
fondo dominante sussista un interesse a esercitare la servitù in conformità al
suo scopo originario. Tale interesse va apprezzato sulla base di criteri
oggettivi (DTF 132 III 655 consid. 8 con rinvii). La cancellazione va
ordinata unicamente qualora il proprietario del fondo dominante non abbia più
alcun interesse al mantenimento del diritto, in particolare perché l'esercizio della
servitù conforme a suo scopo originale è divenuto impossibile o del tutto
inutile (I CCA, sentenza inc. 11.2011.30 del 16 gennaio 2014 consid. 4 con rimando; più di recente: sentenza del Tribunale
federale 5A_770/2017 del 24 maggio 2018 consid. 4.1).
7. Ciò
premesso, occorre appurare in concreto quale fosse lo scopo della servitù “di
uso della darsena” per il proprietario del fondo dominante al momento in cui il
diritto è stato costituito. I motivi che hanno condotto alla costituzione della
servitù non sono determinanti. Può darsi senz'altro che – come rammenta il
Pretore – in concreto il diritto di uso della darsena sia stato concesso dalla
allora proprietaria del vecchio numero mappale 28, __________ B__________,
in favore dei vecchi numeri 29 e 31, proprietà di __________ __________ P__________ e
di __________ Be__________, per
evitare che nel 1913 costoro continuassero una causa intesa a ottenere un
diritto di passo attraverso il suo fondo (sentenza impugnata, pag. 8 in basso). Ma tale non è l'interesse
cui si riferisce l'art. 736 cpv. 1 CC. L'interesse evocato dall'art. 736
cpv. 1 CC è quello oggettivo che il proprietario del fondo dominante ha di
esercitare la servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto. Esso non
continua necessariamente a sussistere perché la servitù è il risultato di una
transazione, giudiziale o stragiudiziale che sia. Ora, nella fattispecie la
descrizione della servitù nel registro fondiario (“uso della darsena”),
puramente telegrafica, non permette di determinare – da sé sola – quali
diritti e obblighi essa comporti (DTF 137 III 449 consid. 3.3). Occorre
pertanto far capo al titolo d'acquisto.
8. La
servitù di “uso della darsena” è stata costituita – come detto (lett. B) – l'8
febbraio 1913 ed è così descritta nell'atto notarile (punto 2):
La signorina
B__________ concede al signor Be__________ e alla signora P__________ __________ sul suo fondo in __________ in mappa al n. 28 la
servitù di fare uso pel servizio delle loro case in __________ cioè
della casa della signora P__________ __________ in mappa di __________, a
parte dei n. di mappa 29 e 31 e della casa Be__________ sul n. 31 della
stessa mappa, della darsena in coperta in riva al lago nell'angolo nord-est del
detto terreno che essi si obbligano di costruire a loro spese e che rimarrà di
proprietà della signora B__________, la quale potrà fare sopra costruzioni o
disporre altrimenti.
Quale
fosse “la casa della signora P__________ __________” e quale “la casa Be__________”
non è dato di sapere. Agli atti non figura alcuna planimetria del registro
fondiario provvisorio. Secondo il convenuto, “non è stato possibile reperire
della documentazione” (risposta, pag. 2 in fondo). Le parti convengono
nondimeno che una delle due case fosse quella esistente a suo tempo sulla
primitiva particella n. 3, casa che è venuta a trovarsi dopo il frazionamento
del 1956 sulla particella n. 620, la quale è stata aggregata per finire alla
particella n. 5 (sopra, lett. C). Su tale fondo sorge oggi un complesso
condominiale. Dell'altra casa tutto si ignora.
9. Sia
come sia, stando al testo del rogito, la servitù di “fare uso della darsena in
coperta in riva al lago” è stata esplicitamente concessa a __________ P__________
__________ e ad __________ Be__________ “pel servizio delle loro case in __________”.
Mentre __________ B__________ ha gravato per la costituzione della servitù “il
suo fondo in __________ in mappa al n. 28”, beneficiari della servitù non sono
Fatti
i fondi di cui ai numeri di mappa 29 e 31,
bensì – si precisa due volte nell'istromento – la “casa della signora P__________
__________ in mappa a __________, a parte dei numeri di mappa 29 e 31”, e “la
casa Be__________ sul n. 31 della stessa mappa”. Che la locuzione “pel
servizio delle loro case in __________” non rispondesse alla reale volontà delle
parti, ma si riconduca a una formulazione
“inconsapevolmente infelice” del notaio è una tesi dell'appellato. Il fatto che
il pubblico ufficiale si sia sentito in dovere di ripetere l'enunciazione (“cioè
della casa della signora P__________ __________ in mappa di __________, a
parte dei n. di mappa 29 e 31 e della casa Be__________ sul n. 31
della stessa mappa”) non avvalora certo simile ipotesi.
Si
conviene che la formulazione “pel
servizio delle loro case in __________” non
andava intesa necessariamente in un'accezione letterale. Poteva anche significare
che la darsena sarebbe servita, oltre che
per l'uso degli stabili, per la gestione del terreno circostante, funzionale
agli edifici. La casa situata sulla primitiva particella n. 3 era
attorniata in effetti da un rustico, da un giardino e da un frutteto (censiti
nel registro fondiario: piano di mutazione del 6 luglio 1956 nel doc. 3), passati nel 1956 alla particella n. 620. Né
la servitù esigeva che i fabbricati dovessero essere occupati come abitazioni
primarie. Prevedeva però che la darsena servisse agli aventi diritto “pel
servizio delle loro case”. Il beneficio della servitù doveva correlarsi perciò
a una casa. E sull'odierna particella n. 3 non sussiste più alcuna casa. Si
tratta di un bosco, vasto (12 874 m²), ma inedificabile (doc. L). L'opinione del Pretore,
stando al quale “la situazione attuale dei luoghi (…) rispecchia esattamente
quella descritta nell'atto costitutivo del 1913” vale per il fondo serviente.
Per quanto riguarda il fondo dominante tutto è cambiato, giacché rispetto al
1913 quel fondo è stato progressivamente amputato della porzione non boschiva,
la più pregiata (3592 m²), sulla quale si trovavano la casa d'abitazione, il
rustico, il giardino e il frutteto.
10. Alla luce di quanto
precede l'atto costitutivo si rivela concludente circa l'estensione della
servitù. Non lascia spazio così al criterio del modo in cui il diritto è stato
esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC).
Che dopo il 1956, quando la particella n. 3 è rimasta senza edifici per
l'intervenuto scorporo della particella n. 620, la darsena sia ancora stata usata
senza contestazioni non giova pertanto all'attore. Ciò rende superfluo interrogarsi se – come fa valere
l'appellante – per 35 anni la servitù non sia stata esercitata in buona fede, i
proprietari della particella n. 3 avendo locato la darsena a terzi.
11. Obietta
l'appellato che il suo interesse all'esercizio della servitù sussiste intatto,
poiché egli deve poter disporre di una darsena in cui tenere il natante da lui adoperato
durante i suoi soggiorni a __________. Così argomentando, tuttavia, egli
trascura che nel caso precipuo la servitù prediale non è stata genericamente costituita
in favore della sua particella n. 3, bensì specificatamente “pel servizio delle (…) case” che si trovavano su quella
particella. Sta di fatto che una casa non esiste più, al suo posto trovandosi
il complesso condominiale insediato sull'odierna particella n. 5, mentre dell'altra
Considerandi
casa non si sa nulla. Mancando una casa di riferimento,
che nemmeno può più essere costruita sulla particella n. 3 perché il fondo è posto in zona inedificabile, la servitù è divenuta
senza oggetto. E siccome il proprietario della particella n. 3 non può più
esercitare il diritto in conformità al suo scopo originario, l'appello merita
accoglimento e la servitù va cancellata.
12.
Oltre
alla cancellazione della servitù, AP 1 chiede il versamento di fr. 2185.– con interessi in rifusione
delle spese preprocessuali affrontate. Il Pretore ha respinto la pretesa, avendo
rifiutato di radiare la servitù. Occorre dunque esaminare la domanda in questa
sede. Ora, secondo la prassi più recente le spese di assistenza legale precedenti l'apertura
di una causa sono ripagate, di regola, con l'indennità per ripetibili. Solo in
via del tutto eccezionale esse possono essere fatte valere separatamente come
posta di un danno, spiegando partitamente in che consista l'illiceità del
comportamento avversario (sentenza del Tribunale federale 4A_148/2016 del 30
agosto 2016 consid. 2.4, in: SZZP/RSPC 2017 pag. 203). Nella fattispecie
l'appellante non ha mai adombrato niente del genere. Agli atti figura unicamente
una nota d'onorario 20 settembre 2016 dell'avv. M__________ C__________, a suo tempo legale di __________
G__________, per prestazioni eseguite prima dell'avvio della causa e per la
procedura di conciliazione (5.05 ore a fr. 430.– orari più le spese: doc. J). A prescindere dalla circostanza che ci si
potrebbe interrogare anche sulla congruità della tariffa applicata dal legale, la nota d'onorario è indirizzata, comunque
sia, ad __________ G__________, non a AP 1.
Non
si disconosce che l'8 giugno 2018 __________ G__________ ha venduto la
particella n. 6 a AP 1, il quale gli è subentrato nella lite. In tal modo l'acquirente
si è sostituito al venditore per quanto riguarda l'alienazione dell'oggetto
litigioso (nel senso dell'art. 83 cpv. 1 CPC), cioè la proprietà del fondo
serviente. Al riguardo egli risponde per tutte le spese giudiziarie (art. 83
cpv. 2 prima frase CPC). Quanto invece al risarcimento del danno, non consta
che __________ G__________ abbia ceduto la pretesa a AP 1 (art. 170 cpv. 1
CO), per tacere del fatto che debitore risulterebbe __________ D__________, non
AO 1. Non basta agire in nome di un terzo, in altri termini, per essere presunto
titolare di una pretesa, salvo che la controparte sia d'accordo (art. 83 cpv. 4
CPC). Invano si cercherebbe un simile accordo agli atti. Ne segue che AP 1 non
è legittimato a far valere spese preprocessuali di cui non risulta debitore.
13.
Gli
oneri del presente giudizio andrebbero suddivisi secondo il grado di vicendevole
soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene la cancellazione del
diritto di
“uso della darsena”, ma non il
risarcimento di spese preprocessuali. Dato
nondimeno che il valore di queste ultime (fr. 2185.–) è trascurabile per rapporto
al valore litigioso della servitù (almeno fr. 250 000.–: sopra, consid. 1), si
giustifica di rinunciare a ogni prelievo su tal punto, così come si giustifica
di rinunciare ad attribuire ripetibili, AO 1 non avendo formulato in appello alcuna
osservazione sulle spese preprocessuali.
Gli
oneri e le ripetibili di primo grado seguono identica sorte, anche per quel che
è delle spese preprocessuali, la questione essendo stata trattata solo in poche
righe nei memoriali delle parti. AP 1 postula
altresì la rifusione delle spese dovute alla procedura di conciliazione (fr.
1000.–), poste a suo carico, riservato un diverso addebito nella causa di
merito (art. 207
cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CPC). Visto l'esito dell'appello, la
richiesta è fondata. Il dispositivo sugli oneri di prima sede va riformato
anche al proposito.
14.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta,
nel senso che la servitù prediale di ‟uso della darsena” gravante la
particella n. 6 RFD di __________ in favore della particella n. 3 RFD è
dichiarata senza interesse.
L'ufficiale del registro fondiario
del Distretto di Lugano è invitato a cancellare tale servitù dalle particelle n.
3 RFD di __________ (fondo dominante) e n. 6 RFD (fondo serviente).
Per il resto la petizione è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 9000.–
(comprese quella della procedura di conciliazione), da anticipare dalla parte
attrice, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 14 500.– per
ripetibili.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le
spese di appello di fr. 8000.– complessivi, da anticipare dall'appellante,
sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 8000.– per ripetibili
ridotte.
III. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione:
–
Ufficio dei registri del Distretto di Lugano (ad avvenuto passaggio in giudicato);
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).