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Decisione

11.2019.43

Cancellazione di servitù per sopravvenuta mancanza d'interesse

22 maggio 2020Italiano25 min

bensì – si precisa due volte nell'istromento – la “casa della signora P__________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.43

Lugano,

22 maggio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OR.2016.208

(cancellazione di servitù e azione di risarcimento) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 31 ottobre 2016

dall'

G

al quale è subentrato in pendenza di causa

AP 1

(entrambi

patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro

D

(patrocinato

dall'avv. )

al quale è subentrato in pendenza di causa

AO 1 (AG)

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 1° aprile 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 1° marzo 2019;

Ritenuto

in fatto: A. La particella

n. 6 RFD di __________ (1159 m²) è un fondo compreso fra la strada cantonale, a

mon­te, e la riva del __________, a valle. Su di esso si trova una darsena con

due posti per barche. La darse-

na

è sormontata da un pergolato-terrazza ed

è accessibile soltanto a piedi, percorrendo una scalina­ta che scende dalla

strada cantonale lungo la contigua particella n. 8 (55 m²), proprietà del

Comune (“ova”, la gradinata corren­do sopra un canalone che scende dal­la

montagna verso il lago). In corrispondenza della particella n. 6 si trova, dall'altro

lato della strada cantonale, la particella n. 5 RFD (3592 m²), su cui sorge un complesso

immobiliare costituito in proprietà per piani. Tale fondo confina a monte con

la particella n. 3 RFD, che è un vasto appezzamento boschivo (12 874 m²). Quest'ultima

particella beneficia di una servitù

prediale iscritta come “diritto uso della darsena” sulla rivierasca particella n.

6.

B. La servitù di “uso della

darsena”, iscritta nel registro fondiario il 23 agosto 1913, è stata

costituita l'8 febbraio 1913 ed è così descritta nel rogito n. 1579 del notaio __________ R__________, __________:

La signorina B__________

concede al signor Be__________ e alla signora P__________ __________ sul suo fondo in __________ in mappa al n. 28 la

servitù di fare uso pel servizio delle loro case in __________ cioè

della casa della signora P__________ __________ in map­pa di __________, a

parte dei n. di mappa 29 e 31 e della casa Be__________ sul n. 31 della

stessa mappa, della darsena in coperta in riva al lago nell'angolo nord-est del

detto terreno che essi si obbligano di costruire a loro spese e che rimarrà di

proprietà della signora B__________, la quale potrà fare sopra costruzioni o

disporre altrimenti.

Questa darsena occuperà una superficie

della spiaggia di metri 10 di lunghez­za nella direzione nord-sud partendo dall'ova

comunale esistente lungo il confine nord del terreno di proprietà B__________;

e di metri cinque di larghezza in direzione est-ovest, partendo dalla estremità

del muro che separa la proprietà B__________ dalla suddetta ova comunale.

Questa superficie è in forma

di quadrilatero, che nel rilievo unito al presente sotto C è circoscritto da

linea rossa portante agli angoli le lettere a-b-c-d.

L'altezza della copertura

della darsena, da farsi a regola d'arte con poutrelles a cimento armato, non

potrà superare la linea orizzontale determinata dall'attuale altezza del muro

che sostiene la bruga più bassa del vigneto in quella località.

Le poutrelles dovranno essere

almeno di dieci centimetri e messe a non più di quarantacinque centimetri di

distanza l'una dall'altra, con sufficienti supporti sia in muratura che con

pilastri, in modo che la copertura dovrà essere sufficiente per servire da

terrazza.

La darsena avrà apertura

unicamente verso l'ova comunale, nel punto indicato con C nel rilievo annesso

per servire da accesso, e verso il lago cioè a mattina per l'accesso al lago.

Non potrà aver apertura verso gli altri due lati.

La darsena dovrà essere costruita

e terminata entro questo anno.

C. La darsena è stata

poi costruita nel corso del 1913 e da allora è rimasta immutata. Invariato

nelle dimensioni è rimasto anche il fondo serviente (“in mappa al n. 28”), che

corrisponde all'odierna particella n. 6. Quanto ai fondi dominanti (“n. di

mappa 29 e 31”), essi corrispondevano all'originaria particella n. 3, la quale era

ancora più estesa dell'attuale poiché comprendeva anche l'odierna particella n. 5.

Su di essa sorgeva una casa d'abitazione attorniata da un rustico, da un

giardino e da un frutteto. Da essa è stata scorporata il 30 agosto 1917 una

superficie di 1120 m² lungo la strada cantonale, superficie che è andata a

formare la primitiva particella n. 5. L'8 maggio 1956 inoltre è stata

scorporata dalla particella n. 3 un'ulteriore superficie di 2583 m² sulla

quale si trovavano la casa d'abitazione, il rustico, il giardino e il frutteto,

superficie che è diventata la particella n. 620. La nuo­va proprietaria della

particella n. 620 ha rinunciato alla servitù di “uso della darsena”. Il 19 gennaio

2007 la particella n. 620 è stata integrata nella particella n. 5, che è

passata a 3592 m². Dalla particella n. 5 la servitù di “uso darsena” è

stata cancellata il 5 gennaio 2007 per rinuncia della nuova proprietaria

(l'immobiliare S__________ SA, __________), promotrice della proprietà per

piani. La servitù è tuttora iscritta invece su quanto rimane della particella

n. 3. Il 19 maggio 2016 __________ G__________, allora proprietario della

particella n. 6, ha chiesto a __________ D__________, a quel momento proprietario

della particella n. 3, di autorizzarlo a cancellare la servitù per mancanza d'interesse.

__________ D__________ ha rifiutato.

D. Il 4 luglio 2016 __________ G__________ si è

rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di

conciliazione inteso a ottenere che __________ D__________ accettasse di

cancellare la servitù di “uso darsena”. Egli ha chiesto inoltre un risarcimento

danni di fr. 200 000.– “indicativi” con

interes­si per il mancato incasso di pigioni conseguibili dalla locazione della

darsena dal 28 gennaio 2016, data di acquisto della proprietà da parte

sua, fino alla cancellazione della servitù o, subordinatamente, qualora egli

avesse venduto il fondo serviente nel frattempo, la rifusione di ogni danno

occorso per il minor valore del medesimo cagionato dalla servitù. Accertata l'impossibilità

di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 19 settembre

2016 ad __________ G__________ l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 1000.–

sono state poste a carico dell'istante, riservata la possibilità di un diverso

addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2016.503).

E. __________

G__________ ha citato il 31 ottobre 2016 __________

D__________ davanti al Pretore per ottene­re quanto postulato in sede

conciliativa. Nella sua risposta del 13 gennaio 2017 il convenuto ha proposto di

respingere la petizione. L'attore ha replicato il 16 febbraio 2017,

mantenendo le sue domande. Il convenuto ha duplicato il 22 marzo 2017,

ribadendo il proprio punto di vista. Alle prime arringhe del 22 maggio 2017 le parti hanno confermato le rispettive

posizioni e notificato prove. L'istruttoria è cominciata il 24 agosto 2017. Il 16 novembre 2017 __________ D__________ ha venduto la particella n. 3 a AO 1, che è subentrato

nella causa. L'istruttoria è terminata il 6 giugno 2018. L'8 giugno

2018 __________ G__________ ha venduto la particella n. 6 a AP 1, il quale è

subentrato a suo turno nella lite. Alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 1° ottobre

2018 AP 1 ha chiesto una volta ancora di cancellare la servitù di “uso darsena”

siccome priva d'interesse, mentre per quanto concerne il risarcimento dei danni

si è limitato a sollecitare il versamento di fr. 2185.– con interessi per spese

preprocessuali. Nel suo memoriale conclusivo del 28 settembre 2018 AO 1 ha proposto

ulteriormente di respingere la petizione.

F. Statuendo con sentenza del 1° marzo 2019, il

Pretore ha respin­to la petizione, non

ravvisando le condizioni per

ordinare la cancellazione della servitù di

“uso darsena” né per condannare il

convenuto al risarcimento del danno. Le spese processuali di complessivi fr.

8000.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla

controparte fr. 14 500.– per ripetibili.

G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a

questa Camera con un appello del 1° aprile 2019 in cui chiede che la sentenza

impugnata sia riformata nel senso di accogliere la petizione. Il 23 aprile 2019 egli ha instato per una sospensione della causa in vista di trattative. Il presidente

della Camera ha sospeso così la procedura fino all'11 novembre 2019 con l'avvertenza

che, decorso infruttuoso il termine, la causa si sarebbe riattivata d'ufficio.

Nessuna comunicazione è più giunta alla Camera da allora. Il 27 gennaio 2020 l'appello

è stato quindi intimato al convenuto per osservazioni. In un memoriale del 25 febbraio 2020 AO 1

propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura

ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che,

ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunges­se

almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo stimato il valore

litigio­so in almeno fr. 250 000.– (sentenza impugnata, pag. 9 in fon­do), cifra

che le parti non discutono e che non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisio­ne impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore

il 4 marzo 2019 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti).

Inoltrato il 1° aprile 2019

(timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. Nella

sentenza impugnata il Pretore, ricordati i principi che disciplinano l'interpretazione

di una servitù e la sua cancellazione per sopravvenuta mancanza d'interesse, ha

accertato che in concreto il diritto di ‟uso della darsena” è stato

costituito con atto pubblico del­l'8 febbraio 1913 a carico del vecchio

numero mappale 28, ora particel­la n. 6, in favore dei vecchi numeri 29 e 31,

corrispondenti all'attuale particella n. 3 insieme con la particella n. 620, staccata

e aggregata nel 2007 alla particella n. 5. Ciò premesso, egli ha accerta­to che

la servitù è stata iscritta sul fondo dominante fin dalla sua costituzione (e

non per intervenuti frazionamenti o trapassi) ed è sempre stata esercitata

pacificamente, lo stato attuale dei luoghi rispecchiando esattamente quello descrit­to

nel rogito del 1913. Inoltre – ha continuato il primo giudice – la servitù è

stata costituita nell'ambito di una transazione con cui si è posto termine a una

causa che opponeva gli allora proprietari dei

vecchi numeri mappali 29 e 31 alla proprietaria del nume­ro 28 in

merito a un diritto di passo, di modo che non può essere divenuta priva

d'interes­se.

Nulla

attesta altresì – ha soggiunto il Pretore – che la servitù o l'interesse al suo

mantenimento fosse condizionato all'esistenza di edifici abitativi sui fondi

dominanti, come pretende l'attore, tant'è che il diritto è stato esercitato

pacificamente dai beneficiari per sessant'anni anche dopo lo scorporo dalla

particella n. 3 della particella n. 620, su cui sorgevano gli unici edifici del

fondo (una casa d'abitazione e un rustico). Che poi il beneficiario della

servitù stia locando la darsena a terzi invece di usarla personalmente ancora non

significa che la servitù sia divenuta senza interesse. In definitiva, non avendo

l'attore dimostrato che la servitù di “uso della darsena” sia ormai priva di

utilità pratica e non giustificandosi di conseguenza alcuna rifusione dei danni

da parte del convenuto, il Pretore ha respinto interamente l'azione.

3. L'appellante

fa valere anzitutto che lo scopo originario della servitù non era quello di mettere

fine a una causa civile pendente fra i proprietari dei fondi nel 1913, ma di

concedere un diritto di darsena “al signor B__________ e alla signora P__________

__________ (…) pel servizio del­le

loro case in __________”. L'uso della darsena era vincolato perciò a esigenze

abitative dei fondi dominanti, lo stesso __________ D__________ avendo

riconosciuto che “il diritto/onere in questione era stato costituito in

funzione dell'abitazione primaria posseduta dai miei nonni di parte di padre in

__________ a __________” (doc. F). L'odierna particella n. 3 invece è

inedificata e, come bosco, inedificabile (doc. L). A parere dell'attore, poco

importa che negli ultimi sessant'anni la servitù sia stata esercitata

pacificamente, non potendosi usucapire un uso diver­so da quello per cui il

diritto è stato costituito. Inoltre dopo il frazionamento del 1956 – prosegue

l'appellante – la servitù è stata riportata d'ufficio sulla residua particella

n. 3 “e dunque non rivela nulla riguar­do al volere originario stabilito sia

dai proprietari dei fondi dominanti sia dai proprietari del fondo serviente”.

Infine l'appellante rimprovera al Pretore di non avere esaminato la sua

doglianza fondata sull'abuso di diritto, la servitù essendo esercitata almeno

da 35 anni non dal proprietario della particella n. 3, bensì da __________ H__________,

padre di AO 1, subentrato in causa a __________ D__________.

4. Nelle

osservazioni all'appello AO 1 ribadisce in primo luogo che la servitù “di uso

darsena” è stata costituita proprio per porre fine a una causa promossa il 24

gennaio 1913 da __________ Be__________ ed __________ P__________ __________

contro __________ B__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Lugano

Campagna. Pretendere che l'esistenza di edifici sui fondi dominanti sia una

condizione per il mantenimento della servitù sarebbe pertanto una forzatura.

Quanto alla locuzione “pel servizio delle loro ca­se”, secondo l'appellato nulla

permette di sostenere che quella fosse davvero una specifica volontà delle

parti, trattandosi piuttosto di una formulazione inconsapevolmente infelice del

notaio. Di nessun valore è poi l'affermazione contenuta in una lettera di __________

D__________ sul fatto che la servitù sarebbe stata costituita in funzione

dell'abitazione primaria posseduta dai suoi nonni pater­ni, __________ D__________

non essendo stato chiamato a deporre formalmente su una questione di cui non è

mai stato parte né testimone. Riguardo al pacifico esercizio della servitù, AO

1 sottolinea che ciò adempie manifestamente i requisiti del­l'art. 738

cpv. 2 CC.

A

mente dell'appellato, per altro, la servitù non è stata riportata sulla

particella n. 3 dopo il frazionamento del 1956, come asserisce AP 1, ma vi è

rimasta regolarmente e semplicemente iscritta. E per quel che concerne l'uso

personale della servitù, lo stesso Pretore ha rilevato che la locazione della

darsena a terzi – mai contesta­ta dai proprietari del fondo serviente – nulla

toglie all'utilità del diritto, per tacere del fatto che AO 1 è divenuto parte

in causa e non è più dunque “una terza perso­na”. A chi appartenga il motoscafo

ormeggiato nella darsena poco importa. L'interesse del proprietario del fondo

dominante è e rimane quel­lo di dispor­re di un attracco per il proprio

natante. La presenza di abitazioni sul fondo dominante – epiloga l'appellato –

“non ne è un elemen­to costitutivo o necessario e quindi la circostanza che ci

siano o no è irrilevante”. Da nessun punto di vista il caso denota quindi,

conclude l'appellato, un abuso di diritto.

5. L'iscrizione nel

registro fondiario fa fede circa l'estensione di una servitù in quanto

determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano (art. 738

cpv. 1 CC). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione di una servitù può

risultare dal titolo d'acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato

per molto tempo, pacificamente e in buona

fede (art. 738 cpv. 2 CC, lex specialis del­l'art. 971 CC).

Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi esegesi. Se non è concludente,

occorre far capo all'atto costitutivo della servitù (contratto, testamento,

transazione, sentenza, decisione, richiesta di iscrizione nel registro

fondiario). Se nemmeno l'atto costitutivo è concludente, l'estensione della

servitù dipende dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo,

pacificamente e in buona fede (DTF 137 III 446 consid. 2.2 con richiami;

più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_770/2017 del 24 maggio

2018 consid. 3.2; RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2017.108 del 26 agosto 2019 consid. 5b con richiami).

6. Qualora una servitù abbia perduto ogni interesse per il

fondo dominante, il proprietario del fondo serviente ne può chiedere la

cancellazione (art. 736 cpv. 1 CC). Tale interesse corrisponde a quello che il

proprietario del fondo dominante ha di esercitare la servitù conformemente al

suo oggetto e al suo contenuto. In proposito – come ha rammentato il Pretore

(sentenza impugnata, consid. 2) – fa stato il principio dell'identità della

servitù, il quale impedisce di mantenere servitù per scopi diversi da quelli

per cui esse sono state costituite (DTF 132 III 655 consid. 8 con riferimenti;

più recentemente: senten­za del

Tribunale federale 5A_873/2018 del 19 marzo 2020 consid.

2.1). In ogni singolo caso occorre dunque esaminare se per il proprietario del

fondo dominante sussista un interesse a esercitare la servitù in conformità al

suo scopo originario. Tale interes­se va apprezzato sulla base di criteri

oggettivi (DTF 132 III 655 consid. 8 con rinvii). La cancellazione va

ordinata unicamen­te qualora il proprietario del fondo dominante non abbia più

alcun interesse al mantenimento del diritto, in particolare perché l'esercizio della

servitù conforme a suo scopo originale è divenuto impossibile o del tutto

inutile (I CCA, sentenza inc. 11.2011.30 del 16 gen­naio 2014 consid. 4 con rimando; più di recente: senten­za del Tribunale

federale 5A_770/2017 del 24 maggio 2018 consid. 4.1).

7. Ciò

premesso, occorre appurare in concreto quale fosse lo sco­po della servitù “di

uso della darsena” per il proprietario del fondo dominante al momento in cui il

diritto è stato costituito. I motivi che hanno condotto alla costituzione della

servitù non sono determinanti. Può darsi senz'altro che – come rammenta il

Pretore – in concreto il diritto di uso della darsena sia stato concesso dalla

allora proprietaria del vecchio numero mappa­le 28, __________ B__________,

in favore dei vecchi numeri 29 e 31, proprietà di __________ __________ P__________ e

di __________ Be__________, per

evitare che nel 1913 costoro continuassero una causa intesa a ottenere un

diritto di passo attraverso il suo fondo (sentenza impugnata, pag. 8 in basso). Ma tale non è l'interesse

cui si riferisce l'art. 736 cpv. 1 CC. L'interesse evocato dall'art. 736

cpv. 1 CC è quello oggettivo che il proprietario del fondo dominante ha di

esercitare la servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto. Esso non

continua necessariamente a sussistere perché la servitù è il risultato di una

transazione, giudiziale o stragiudiziale che sia. Ora, nella fattispecie la

descrizione della servitù nel registro fondiario (“uso della darsena”),

puramente telegrafica, non permette di deter­minare – da sé sola – quali

diritti e obblighi essa comporti (DTF 137 III 449 consid. 3.3). Occorre

pertanto far capo al titolo d'acquisto.

8. La

servitù di “uso della darsena” è stata costituita – come detto (lett. B) – l'8

febbraio 1913 ed è così descritta nell'atto notarile (punto 2):

La signorina

B__________ concede al signor Be__________ e alla signora P__________ __________ sul suo fondo in __________ in mappa al n. 28 la

servitù di fare uso pel servizio delle loro case in __________ cioè

della casa della signora P__________ __________ in map­pa di __________, a

parte dei n. di mappa 29 e 31 e della casa Be__________ sul n. 31 della

stessa mappa, della darsena in coperta in riva al lago nell'angolo nord-est del

detto terreno che essi si obbligano di costruire a loro spese e che rimarrà di

proprietà della signora B__________, la quale potrà fare sopra costruzioni o

disporre altrimenti.

Quale

fosse “la casa della signora P__________ __________” e quale “la casa Be__________”

non è dato di sapere. Agli atti non figura alcuna planimetria del registro

fondiario provvisorio. Secondo il convenuto, “non è stato possibile reperire

della documentazione” (risposta, pag. 2 in fondo). Le parti convengono

nondimeno che una delle due case fosse quella esistente a suo tempo sulla

primitiva particella n. 3, casa che è venuta a trovarsi dopo il frazionamento

del 1956 sulla particella n. 620, la quale è stata aggregata per finire alla

particella n. 5 (sopra, lett. C). Su tale fondo sorge oggi un complesso

condominiale. Dell'altra casa tutto si ignora.

9. Sia

come sia, stando al testo del rogito, la servitù di “fare uso della darsena in

coperta in riva al lago” è stata esplicitamente concessa a __________ P__________

__________ e ad __________ Be__________ “pel servizio delle loro case in __________”.

Mentre __________ B__________ ha gravato per la costituzione della servitù “il

suo fondo in __________ in mappa al n. 28”, beneficiari della servitù non sono

Fatti

i fondi di cui ai numeri di mappa 29 e 31,

bensì – si precisa due volte nell'istromento – la “casa della signora P__________

__________ in mappa a __________, a parte dei numeri di mappa 29 e 31”, e “la

casa Be__________ sul n. 31 della stessa mappa”. Che la locuzio­ne “pel

servizio delle loro case in __________” non rispondesse alla reale volontà del­le

parti, ma si riconduca a una formulazione

“inconsapevolmente infelice” del notaio è una tesi dell'appellato. Il fatto che

il pubblico ufficiale si sia sentito in dovere di ripetere l'enunciazio­ne (“cioè

della casa del­la signora P__________ __________ in map­pa di __________, a

parte dei n. di mappa 29 e 31 e della casa Be__________ sul n. 31

della stessa map­pa”) non avvalora certo simile ipotesi.

Si

conviene che la formulazione “pel

servizio delle loro case in __________” non

andava intesa necessariamente in un'accezione letterale. Poteva anche significare

che la darsena sarebbe servita, oltre che

per l'uso degli stabili, per la gestione del terreno circostante, funzionale

agli edifici. La casa situata sulla primitiva particella n. 3 era

attorniata in effetti da un rustico, da un giardino e da un frutteto (censiti

nel registro fondiario: piano di mutazione del 6 luglio 1956 nel doc. 3), passati nel 1956 alla particella n. 620. Né

la servitù esigeva che i fabbricati dovessero essere occupati come abitazioni

primarie. Prevedeva però che la darsena servis­se agli aventi diritto “pel

servizio delle loro case”. Il beneficio del­la servitù doveva correlarsi perciò

a una casa. E sull'odier­na particella n. 3 non sussiste più alcuna casa. Si

tratta di un bosco, vasto (12 874 m²), ma inedificabile (doc. L). L'opinione del Pretore,

stando al quale “la situazione attuale dei luoghi (…) rispecchia esattamente

quella descritta nell'atto costitutivo del 1913” vale per il fondo serviente.

Per quanto riguarda il fondo dominan­te tutto è cambiato, giacché rispetto al

1913 quel fondo è stato progressivamente amputato della porzione non boschiva,

la più pregiata (3592 m²), sulla quale si trovavano la casa d'abitazione, il

rustico, il giardino e il frutteto.

10. Alla luce di quanto

precede l'atto costitutivo si rivela concludente circa l'estensione della

servitù. Non lascia spazio così al criterio del modo in cui il diritto è stato

esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC).

Che dopo il 1956, quando la particella n. 3 è rimasta senza edifici per

l'intervenuto scorporo della particella n. 620, la darsena sia ancora stata usa­ta

senza contestazioni non giova pertanto all'attore. Ciò ren­de superfluo interrogarsi se – come fa valere

l'appellante – per 35 anni la servitù non sia stata esercitata in buona fede, i

proprietari della particella n. 3 avendo locato la darsena a terzi.

11. Obietta

l'appellato che il suo interesse all'esercizio della servitù sussiste intatto,

poiché egli deve poter disporre di una darsena in cui tenere il natante da lui adoperato

durante i suoi soggiorni a __________. Così argomentando, tuttavia, egli

trascura che nel caso precipuo la servitù prediale non è stata genericamente costituita

in favore della sua particel­la n. 3, bensì specificatamente “pel servizio delle (…) case” che si trovavano su quella

particella. Sta di fatto che una casa non esiste più, al suo posto trovandosi

il comples­so condominiale insediato sull'odierna particella n. 5, mentre dell'altra

Considerandi

casa non si sa nulla. Mancan­do una casa di riferimento,

che nemme­no può più essere costrui­ta sulla particella n. 3 perché il fondo è posto in zona inedificabile, la servitù è divenuta

senza oggetto. E siccome il proprietario della particella n. 3 non può più

esercitare il diritto in conformità al suo scopo originario, l'appello merita

accoglimento e la servitù va cancellata.

12.

Oltre

alla cancellazione della servitù, AP 1 chiede il versamento di fr. 2185.– con interessi in rifusione

delle spese preprocessuali affrontate. Il Pretore ha respinto la pretesa, aven­do

rifiutato di radiare la servitù. Occorre dunque esaminare la domanda in questa

sede. Ora, secondo la prassi più recente le spese di assistenza legale precedenti l'apertura

di una causa sono ripagate, di regola, con l'indennità per ripetibili. Solo in

via del tutto eccezionale esse possono essere fatte valere separatamente come

posta di un danno, spiegando partitamente in che consista l'illiceità del

comportamento avversario (sentenza del Tribunale federale 4A_148/2016 del 30

agosto 2016 consid. 2.4, in: SZZP/RSPC 2017 pag. 203). Nella fattispecie

l'appellante non ha mai adombrato niente del genere. Agli atti figura unicamente

una nota d'onorario 20 settembre 2016 dell'avv. M__________ C__________, a suo tempo legale di __________

G__________, per prestazioni eseguite prima dell'avvio della causa e per la

procedura di conciliazione (5.05 ore a fr. 430.– orari più le spese: doc. J). A prescindere dal­la circostanza che ci si

potrebbe interrogare anche sulla congruità della tariffa applicata dal legale, la nota d'onorario è indirizzata, comunque

sia, ad __________ G__________, non a AP 1.

Non

si disconosce che l'8 giugno 2018 __________ G__________ ha venduto la

particella n. 6 a AP 1, il quale gli è subentrato nella lite. In tal modo l'acquirente

si è sostituito al venditore per quanto riguarda l'alienazione dell'oggetto

litigioso (nel senso dell'art. 83 cpv. 1 CPC), cioè la proprietà del fondo

serviente. Al riguardo egli risponde per tutte le spese giudiziarie (art. 83

cpv. 2 prima frase CPC). Quan­to invece al risarcimento del danno, non consta

che __________ G__________ abbia ceduto la pretesa a AP 1 (art. 170 cpv. 1

CO), per tacere del fatto che debitore risultereb­be __________ D__________, non

AO 1. Non basta agire in nome di un terzo, in altri termi­ni, per essere presunto

titolare di una pretesa, salvo che la controparte sia d'accordo (art. 83 cpv. 4

CPC). Invano si cercherebbe un simile accordo agli atti. Ne segue che AP 1 non

è legittima­to a far valere spese preprocessuali di cui non risulta debitore.

13.

Gli

oneri del presente giudizio andrebbero suddivisi secondo il grado di vicendevole

soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene la cancellazione del

diritto di

“uso della darsena”, ma non il

risarcimen­to di spese preprocessuali. Dato

nondimeno che il valore di queste ultime (fr. 2185.–) è trascurabile per rapporto

al valore litigioso della servitù (almeno fr. 250 000.–: sopra, consid. 1), si

giustifica di rinunciare a ogni prelievo su tal punto, così come si giustifica

di rinunciare ad attribuire ripetibili, AO 1 non avendo formulato in appello alcuna

osservazione sulle spese preprocessuali.

Gli

oneri e le ripetibili di primo grado seguono identica sorte, anche per quel che

è delle spese preprocessuali, la questione essendo stata trattata solo in poche

righe nei memoriali delle parti. AP 1 postula

altresì la rifusione delle spese dovute alla procedura di conciliazione (fr.

1000.–), poste a suo carico, riservato un diverso addebito nella causa di

merito (art. 207

cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CPC). Visto l'esito dell'appello, la

richiesta è fondata. Il dispositivo sugli oneri di prima sede va riformato

anche al proposito.

14.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta,

nel senso che la servitù prediale di ‟uso della darsena” gravante la

particella n. 6 RFD di __________ in favore della particella n. 3 RFD è

dichiarata senza interesse.

L'ufficiale del registro fondiario

del Distretto di Lugano è invitato a cancellare tale servitù dalle particelle n.

3 RFD di __________ (fondo dominante) e n. 6 RFD (fondo serviente).

Per il resto la petizione è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 9000.–

(comprese quella della procedura di conciliazione), da anticipare dalla parte

attrice, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 14 500.– per

ripetibili.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le

spese di appello di fr. 8000.– complessivi, da anticipare dal­l'appellante,

sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 8000.– per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione:

Ufficio dei registri del Distretto di Lugano (ad avvenuto passaggio in giudicato);

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).