Lexipedia

Decisione

11.2019.45

Servitù di darsena: interpretazione ed estensione del diritto

28 maggio 2020Italiano50 min

funzionamento dell'argano e per l'illuminazione della darsena, attesoché la terrazza

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.45

Lugano,

28 maggio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa OR.2013.132 (azione confessoria e di risarcimento dan­ni

con riconvenzione negatoria e creditoria)

della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione

3, promossa con petizione del 10 luglio

2013 da

AO

1

(patrocinato

dagli avvocati PA 2

e

)

contro

AP 2 e AP 1,

(patrocinati dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 2 aprile 2019 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 1° marzo 2019

e sull'appello

incidentale del 28 maggio 2019 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 15 febbraio 1988

la __________ SA di __________, allora proprietaria delle contigue particelle

n. 557 e 834 RFD di quel Comune, situate in riva al __________, ha fatto

iscrivere sui due fondi le seguenti servitù prediali:

A. Diritto

di passo pedonale e veicolare su una larghezza di 2.50 m a favore della

particella n. 834 ed a carico della particella n. 557, da esercitarsi sulla

superficie colorata in giallo sulla planimetria annessa alla presente istanza.

B. Diritto

d'uso e di godimento sull'intera darsena, colorata in rosa sulla

planimetria annessa alla presente istanza, a carico della particella n. 557 ed

a favore della particella n. 834, con il diritto di usare l'elettricità per il

funzionamento dell'argano e per l'illuminazione della darsena, attesoché la terrazza

che copre la darsena rimane interamente a disposizione della particella n. 557.

C. Diritto

di accesso alla darsena a favore della particella n. 834 ed a carico della

particella n. 557, attesoché il passaggio è concesso dalla strada (oggetto del

diritto di passo pedonale e veicolare) alla darsena (oggetto del diritto di uso e godimento) attraverso l'atrio del

sub. A della particella n. 557.

L'indomani, 16 febbraio

1988, la __________ SA ha venduto la particella n. 834 a B__________, suo amministratore

unico. La particella n. 557 è poi stata venduta dalla __________ SA il 29

maggio 2009 a AP 2 e AP 1 in comproprietà, un mezzo ciascuno. La particella n.

834 è stata acquistata il 3 dicembre 2009 da AO 1.

B. L'8 gennaio 2013 AO 1

si è rivolto con un'istanza di conciliazione alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, per ottenere che AP 2 e AP 1 rimuovessero “i manufatti

arbitrariamente realizzati nella darsena per ricondurla allo stato ed alle

dimensioni originali” e allontanassero “tutti gli oggetti ivi depositati, con

la comminatoria di cui all'art. 292 CP ed una multa disciplinare di fr. 1000.–

per ogni giorno di inadempimento”. Subordinatamente egli ha chiesto di essere

autorizzato “ad eliminare detti manufatti ed oggetti a spese dei convenuti

qualora ciò non avvenisse entro tre mesi dalla crescita in giudicato della

decisione ed eliminare tutti gli oggetti ed infissi ivi applicati nonché a far

valere il danno per il mancato uso della darsena e le spese legali

preprocessuali di fr. 1486.60”. Il tentativo di conciliazione è decaduto

infruttuoso, di modo che il 16 aprile 2013 il Segretario assessore ha

rilasciato a AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 300.– sono state

poste a carico dell'istante, “riservata una diversa ripartizione con il

giudizio di merito” (inc. CM.2013.10).

C. AO 1 ha convenuto il

10 luglio 2013 AP 2 e AP 1 davanti al Pretore perché fosse loro ordinato di

“elimina­re e rimuovere (…) tutti i manufatti costruiti e realizzati nella

darsena in occupazione della superficie di cui al doc. C1 dell'inc. CM.2013.10

richiamato, (…) e cioè la parte edificata a forma di parallelepipedo

nell'angolo a sud-ovest della darsena, e ripristinare la scala di accesso della

lunghezza di 80 cm lungo il muro a sud della darsena per accedere all'acqua ed

eliminare tutti gli oggetti mobili depositati nella darsena”. L'attore ha

chiesto inoltre che l'ordine fosse eseguito entro tre mesi sotto comminatoria

dell'art. 292 CP e che i lavori cominciassero entro due mesi dal passaggio in

giudicato della sentenza, applicandosi in caso contrario una multa disciplinare

di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento. Egli ha postulato infine il

versamen­to di fr. 1486.60 con interessi in rifusione delle sue spese

preprocessuali. Accertato che fra le parti erano in corso trattative per

comporre la lite nelle vie amichevoli, il Pretore ha sospeso la causa dal 27

settembre 2013 all'8 gennaio 2014. Le trattative sono rimaste senza esito.

D. Nella loro risposta

del 14 febbraio 2014 AP 2 e AP 1 hanno postulato il rigetto della petizione e a

titolo riconvenzionale hanno chiesto di ingiungere a AO 1 di togliere la sua

cassetta delle lettere sporgente sulla loro particella entro 30 giorni dal

passaggio in giudicato della decisione, di non sostare con veicoli né

parcheggiare sulla loro particella e di versare loro la somma di fr. 8990.40

con interessi per spese di manuten-zione dell'accesso pedonale alla darsena, per

opere necessarie al drenaggio dell'acqua piovana e per tasse amministrative

dovute all'Ufficio del demanio del Dipartimento del territorio, somma oggetto

di un precetto esecutivo cui AO 1 aveva sollevato opposizione. Essi hanno

chiesto altresì che a AO 1 fosse comminata l'applicazione dell'art. 292 CP e

una multa disciplinare di fr. 300.– per ogni giorno di inadempimento.

E. Con replica e

risposta riconvenzionale del 6 maggio 2014 AO 1 ha ribadito le proprie domande

e ha proposto

di respingere la

riconvenzione. Il 3 luglio 2014 AP 2 e AP 1 hanno duplicato all'azione

principale e replicato alla riconvenzione, confermando il loro punto di vista. AO

1 ha duplicato all'azione riconvenzionale il 14 agosto 2014, mantenendo la sua

posizione. Alle prime arringhe del 4 novembre 2014 le parti hanno reiterato

le loro richieste e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata seduta

stante e si è chiusa il 22 agosto 2018. Alle arringhe finali le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

F. Nel suo memoriale del

14 dicembre 2018 AO 1 ha precisato la propria petizione, chiedendo in

particolare che i convenuti fossero tenuti a demolire “il corpo sopraelevato di

colore marrone scuro dalle dimensioni di 108 x 180 x 205 cm contenen­te un

locale wc”, una scala di quattro gradini per l'accesso alla darsena, una

“ringhiera-corrimano avvitata alla scala” e fossero tenuti a ripristinare “la

vecchia scala d'accesso alla darsena ancora parzialmente visibile dietro quella

nuova”, eliminando inoltre tutti gli oggetti mobili depositati nella darsena.

Nel loro allegato conclusivo del 17 dicembre 2018 AP 2 e AP 1 hanno chiesto una

volta ancora di respingere la petizione e di ingiunge­re a AO 1 la rimozione

della citata cassetta delle lettere, con divieto di sostare o parcheggiare

sulla loro particella e ordine “di chiudere, ad ogni uso e immediatamente dopo

l'uso stesso (per il rapido transito) il cancello di accesso” alla sua

proprietà, rifondendo loro la menzionata cifra di fr. 8990.40 con interessi.

G. Statuendo con sentenza

del 1° marzo 2019, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso

che ha ordinato ai convenuti di rimuovere dalla darsena, entro 60 giorni dal

passaggio in giudicato della decisione, il corpo sopraelevato di colore marrone

scuro contenente un locale wc, come pure l'attuale scala di accesso alla

darsena con ringhiera-corrimano e di ripristinare la preesistente scala di

accesso a lago. Gli ordini sono stati impartiti sotto comminatoria dell'art.

292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di

ritardo nel caso in cui i lavori non fossero iniziati entro 60 giorni dal

passaggio in giudicato della decisione. AP 2 e AP 1 sono stati condannati

inoltre a versare all'attore fr. 1486.60 con interessi del 5% dal 10 luglio 2013

per costi preprocessuali sostenuti. Le spese dell'azione principale, con una

tassa di giustizia di fr. 3000.–, i costi peritali e quelli della procedura di

conciliazione (fr. 300.–) sono state poste per un quarto a carico dell'attore e

per il resto a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere a AO 1 fr. 6000.–

per ripetibili ridotte.

Il Pretore ha parzialmente

accolto anche la riconvenzione, condannando AO 1 a versare a AP 2 e AP 1 fr.

2620.– con interessi del 5% dal 10 gennaio 2014 per contributi demaniali degli

anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, respingendo in via definitiva fino a

concorrenza di tale somma l'opposizione presentata dall'attore principale al

precetto esecutivo notificatogli dai convenuti. Le spese processuali, con una

tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste per tre quarti a carico di AP

2 e AP 1 in solido e per il resto a carico di AO 1, al quale AP 2 e AP 1 sono

stati tenuti a rifondere solidalmente fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

H. Contro la sentenza

appena citata AP 2 e AP 1 sono in­sorti a questa Camera con un appello del 2

aprile 2019 nel quale chiedono che il giudizio impugnato sia riformato

respingen­do l'azione principale nella misura in cui sia ricevibile e accogliendo

la loro riconvenzione. In subordine essi postulano l'annullamento della

decisione appellata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio previo

interrogatorio delle parti o, in via ancor più subordinata, per riformulare

l'ordine riguardante il ripristino della preesistente scala di accesso a lago

“in modo chiaro e inequivocabile”. In via di ulteriore subordine essi instano

perché la multa disciplinare loro comminata in caso di mancato inizio dei

lavori entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza sia ridotta a

fr. 50.– per ogni giorno di ritardo.

I. Nelle sue

osservazioni del 28 maggio 2018 AO 1 propone di respingere l'appello e con

appello incidentale chiede che a AP 2 e AP 1 sia ordinato di rimuovere anche, entro

60 giorni dal passaggio in giudicato della decisione, tutti gli oggetti mobili

depositati nella darsena. Il 10 luglio 2019 AP 2 e AP 1 hanno proposto di

respingere l'appello incidentale. In una replica spontanea del 22 luglio 2019 AO

1 ha ribadito il proprio appello incidentale. AP 2 e AP 1 non hanno duplicato.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

decisioni emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili

mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha ritenuto

che il valore litigioso “superi la soglia dei fr. 30 000.– fissata per l'applicazione della

procedura ordinaria seguita” (sentenza impugnata, consid. 10). Per quanto

attiene alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è

pervenuta al patrocinatore di AP 2 e AP 1 il 4 marzo 2019 (tracciamento degli

invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 2 aprile 2019, l'appello

principale è di conseguenza tempestivo. Quan­to

all'appello incidentale, l'invito a formulare osservazioni al­l'appello

principale è stato notificato al patrocinatore di AO 1 il 16 aprile 2019 (tracciamento

n. 98.__________, agli atti) e il memoriale

andava presentato entro 30 giorni da allora (art. 312 cpv. 2 CPC). In virtù

dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC il

termine è nondimeno cominciato a decorrere solo il 29 aprile 2019. Depositato

il 28 maggio 2019, ultimo giorno utile, anche l'appello incidentale è

pertan­to tempestivo.

I. Sull'appello

principale

2.

AO

1.

fa valere anzitutto, nelle sue osservazioni del 28 maggio 2019, che AP 2

e AP 1 non hanno un interesse degno di protezione alla modifica del­la

decisione impugna­ta, poiché hanno censurato l'applicazione della procedura

ordinaria (mentre doveva applicarsi secondo loro il rito semplificato) sen­za

lamentare concretamente alcun pregiudizio. A suo parere inoltre i convenuti non

hanno speso una parola per contestare l'accertamento del Pretore

sull'estensione della servitù all'intera superficie della darsena, limitandosi

a ribadire che tale servitù non conferisce un diritto d'uso esclusivo. Egli sostiene

altresì che gli appellanti non si confrontano con la decisione impugnata, ma si

limitano a riprodurre argomentazioni contenute nel memoriale conclusivo, sen­za

indicare per quali motivi il primo giudice avreb­be dovuto decide­re altrimenti.

a) Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che

dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e

recrimina-zioni di carattere generale non sono sufficienti, come non ba-sta

reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante

confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugna­ta, indicando

dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del

Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015

pag. 52; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.19 del 30

agosto 2019 consid. 2).

b) Nella

fattispecie è vero che in alcuni passi dell'appello principale AP 2 e AP 1 riprendono

stralci del memoriale conclusivo inoltrato al Pretore, ma ciò ancora non

significa ch'essi non si confrontino con il giudizio impugnato o che il ricorso

vada dichiarato irricevibile. Nella misura in cui lamentano un vizio di procedura,

intanto, costoro non erano tenuti a motivare

un pregiudizio nel merito (DTF 140 I 75 consid. 9.3 in fine con richiamo).

Per il resto, il loro appello consente di capire che, a mente loro, la servitù

non conferisce a AO 1 un diritto d'uso esclusivo sulla darsena, ma solo il

diritto di ormeggiare un natante, che lo stato originario dei fondi nel periodo

in cui sono state eseguite le opere litigiose non è quello accertato dal

Pretore, che il ripristino della scala originaria non è attuabile e che le

condizioni per infliggere una multa disciplinare

non sono date (memoriale, da pag. 10 a pag. 20). Anche per quanto

riguarda la riconvenzione, accolta solo in parte, l'allegato dei convenuti non

man­ca – co­me si vedrà in appresso – di un confronto con gli argomen­ti addotti dal primo giudice

(memoriale, da pag. 20 a pag. 27). Quanto alla ricevibilità delle singole

censure, ognuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata. Nulla

osta, di conseguenza, al vaglio dell'appel­lo principale.

3.

Nel

loro allegato gli appellanti principali ricordano in primo luo­go di avere

“postulato l'interrogatorio delle parti (qui rinnova­to)”, lamentando che il

Pretore ha respinto tale richiesta, la quale “avreb­be sen­z'altro permesso di

meglio ricercare la verità materiale alla base della fattispecie de quo”,

ciò che giustifica la domanda subordinata di rinviare gli atti al primo giudice

perché assuma tale mezzo di prova (memoriale, pag. 16 a metà). Più oltre, i

convenuti si dolgono che il rifiuto di esperire il citato interrogatorio

comporti “una lacuna probatoria”, onde il “rinnovo – qualora l'appello dovesse

essere respinto – della richiesta di assumere tale mezzo di pro­va” (memoriale,

pag. 22 in alto). Nelle domande di appello, infi­ne, essi propongono – in

subordine – che la sen-tenza impugnata sia annullata e gli atti ritornati al

Pretore “affin-ché dia luogo all'interrogatorio/deposizione di ambo le parti”

ed emani un nuovo giudizio (memoriale, pag. 27).

Ciò

posto, di fronte al rifiuto del Pretore di esperire la prova, gli appellanti

avrebbero dovuto invitare questa Camera – se mai –

a

disporre il postulato interrogatorio essa medesima (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF

138.

III 376 consid. 4.3.1). Comunque sia, il primo giudice ha motivato la decisione

di non assumere la prova con l'argomento che i convenuti non avevano indicato

su quali fatti, rilevanti ai fini del giudizio e oggetto di contestazione, le

parti sareb­bero state da escutere (ordinanza del 14 novembre 2017, pag. 2). Con

tale motivazione gli interessati non si confrontano nemmeno di scorcio. Anzi,

neppure nel­l'appello essi indica­no quali circostanze essi avrebbero inteso

dimostrare attraver­so quell'interrogatorio. Si volesse, per ipotesi, fare

riferimento alle contestazioni sull'uso del fondo serviente da parte dei convenuti prima del 2009 (memoriale, pag. 15

in fondo) e sul­l'indebito uso della strada come posteggio (memoriale, pag. 21

in basso), verosimilmente l'interrogatorio delle parti non servirebbe ad

apportare elementi utili per il giudizio, come si vedrà oltre.

4.

Gli

appellanti principali contestano la ricevibilità della petizione presentata da AO

1, sostenendo che – contrariamente all'opinione dal Pretore – il valore litigioso

è inferiore a fr. 30 000.– e che la

causa sareb­be stata da trattare con la procedura semplificata. Al riguardo il

Pretore ha rilevato che l'accoglimento della petizione comporterebbe, oltre

alla rimozione dei manufatti contestati, la soppressione di annessi ormai

integrati dai convenuti nella loro casa d'abitazione, la cui eliminazione deprezzerebbe il fondo serviente di almeno

fr. 30 000.–. Egli ha rimproverato inoltre ai

convenuti di non ave­re addotto elementi utili per la definizione del valore

litigioso, lasciandogli il compito di stimarne l'ammontare. In ogni modo, egli ha

concluso, l'applicazione della procedura ordinaria in luogo di quella

semplificata non esplica conseguenze sui diritti processuali delle parti e non basterebbe

per dichiarare la petizione irricevibile (sentenza impugnata, consid. 10).

a) Nell'appello

principale AP 2 e AP 1 ricordano di avere contestato sin dall'inizio il valore litigioso

indicato da AO 1 come superiore a fr. 30 000.–,

facendo valere che la svalutazione derivante al fondo dominante dal­l'esistenza

dei manufatti contestati è “inesistente”. E l'attore avrebbe aderito per atti

concludenti alla loro tesi, né avrebbe mai lasciato presumere il contrario. Tutt'al

più – essi continuano – il Pretore avrebbe dovuto interpellare le parti e

raccogliere elementi per determinare il valore litigioso con criteri oggettivi.

Per altro, essi soggiungono, anche volendo segui­re le risultanze della perizia

giudiziaria, il valore litigioso non ecce­de fr. 7395.25 o, al massimo,

fr. 15 043.05. Gli appellanti principali rinnovano

così “l'eccezione di irricevibilità dell'azio­ne anche a seguito della

violazione” dell'art. 85 CPC.

b) Non

mancano di contraddirsi gli appellanti principali quando asserisco­no che in

applicazione dell'art. 308 cpv. 2 CPC il valore litigioso supera in concreto fr.

10.

000.– (memoriale, pag. 2), salvo poi

sostenere che la svalutazione del fondo dominante dovu­ta all'esistenza dei

manufatti litigiosi è “inesisten­te” (memoria­le, pag. 6). Per di più, essi eludono

ogni confronto con il secondo argomento formulato dal Pretore, il quale ha sottolineato che, foss'anche il valore litigioso

inferio­re a fr. 30 000.–, l'applicazione

della procedura ordinaria in luogo di quella semplificata non ha recato

pregiudizio alle parti e non giustificherebbe perciò di dichiarare la petizione

irricevibile. Ora, quando una decisione è sorretta da più motivazioni

indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per

definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante,

sotto pena di inammissibilità del ricor­so, e un'impugnazione può essere

accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 138 III 735 consid. 3.4 con

rinvio, 138 I 100 consid. 4.1.4;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.113 del 22 ottobre 2019 consid. 4). Ne segue che al riguardo l'appello

principale, diretto solo contro la prima motivazione del Pretore, si rivela finanche

irricevibile.

c) Si aggiunga

che nelle cause inerenti alla portata o all'esercizio della servitù il valore

litigioso corrisponde al valore della portata contestata o all'interesse

a rimediare alla molestia (sentenza del Tribunale federale 5A_673/2018 dell'11

marzo 2019 consid. 1.3 con rinvii in: SZZP/RSPC 2019 pag. 336). Nella

fattispecie l'accoglimento dell'azione principale, oltre a permettere

all'attore di recuperare il godimento della volumetria originaria della nota darsena,

priverebbe il fondo servien­te di un locale wc e dell'atrio situato davanti a

quel vano (referto dell'arch. P__________, del 15 giugno 2018, risposta n. 2,

pag. 3 in fondo; doc. P), oltre che della possibilità per i proprietari del

fondo di depositare oggetti nella darsena. Che

in

simili circostanze la portata della servitù per la particella n. 834 o la svalutazione

della particella n. 557 superi verosimilmente fr. 30 000.– non è rimesso in discussione neppure

dai convenuti. Senza dimenticare che la pretesa di fr. 1486.60 avanzata da

AO 1 per spe­se preprocessuali si somma al valore dell'azione principale.

Quanto all'art. 85 CPC invocato dagli appellanti, tale norma si applica ad

azioni creditorie in cui non sia possibile o ragionevolmen­te esigibile precisare

l'entità della pretesa sin dal­l'inizio, mentre in concreto l'attore ha intentato

un'azione confessoria. Simile norma non entra pertanto in considerazione.

5.

Nel

merito gli appellanti principali contestano la portata della servitù di uso della

darsena e le relative modalità di esercizio. Riassunti gli scopi di un'azione

confessoria e i criteri che determinano l'estensione di una servitù a norma del­l'art.

738.

CC, nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che in concreto,

stando all'istan­za di iscrizione nel registro fondiario del 15 febbraio 1988 (con

planimetria annessa), il diritto non si limita alla messa a disposizione dell'attracco,

ma comprende l'intera darse­na. In effet­ti, egli ha proseguito, qualora una

servitù prediale riguardi una determinata superficie, tranne diver­sa

precisazione i diritti del fondo dominante si estendono sull'intera area in larghez­za,

lunghezza e altezza. Constatato invece che il titolo d'acquisto non consente di

determinare se la servitù abbia carattere esclusivo, alla luce della

testimonianza rilasciata da un precedente proprietario del fondo serviente il

pri­mo giudice ha ritenuto che la darse­na, salvo l'attracco, è sempre stata usata

congiuntamente dai proprietari delle particelle n. 557 e 834.

Quanto

agli interventi edili litigiosi, il Pretore ha appurato ch'essi sono opera dei

convenuti e non sussistevano ancora nel 1988, allorché è stata costituita la

servitù, ma sono stati eseguiti dopo l'acquisto della particella n. 834 da

parte dell'attore. Il corpo sopraelevato inoltre – ha continuato il Pretore – limita

sensibilmen­te la volumetria utile all'interno della darsena, impeden­do lo

sfruttamento di spazi occupati in precedenza per il deposito di materiali e riducen­do

la larghezza della passerella, ciò che rende più difficile raggiungere l'attracco.

Il primo giudice ha accertato altre­sì che la nuova scala non consente più l'accesso

diretto allo specchio d'acqua e che la sua posizione, perpendicolare rispetto al

muro a ridosso del quale si trovava la scala precedente, limita ancor più lo

spazio interno della darsena, “compromesso anche dalla posa della ringhiera”.

Non ravvisando alcun abuso di diritto nell'azione di AO 1, il primo giudice ha

ordinato così la rimozione del corpo sopraelevato della darsena e della nuova

scala, come pure il ripristino della scala preesistente. Egli ha respinto invece

la richiesta di AO 1 intesa a far rimuovere dalla darsena gli oggetti e le

suppellettili depositati da AP 2 e AP 1, “le facoltà d'uso della darsena

risultando essere state da sempre condivise fra i proprietari dei fondi

n. 557 e 834” (sentenza impugnata, consid. 12a a 12d).

a) Gli

appellanti principali affermano che la servitù prediale è stata costituita

unicamente per assicurare l'ormeggio di un'imbarcazione nella darsena, con il

diritto di adoperare l'energia elettrica per l'argano e l'illuminazione. Ciò è tuttora

garantito, a prescindere dai manufatti litigiosi. I convenuti avversa­no inoltre

gli accertamenti del Pretore sullo stato anterio­re dei luoghi, sottolineando

che incombeva all'attore dimostrare quale fosse tale situazione. Essi non

negano di avere presentato nel settembre del 2013 una domanda di costruzione in sanatoria per regolarizzare l'esecuzione degli

interventi (doc. P), ma

obiettano che già prima si trova­va nella darse­na un cassone di ingombro sostanzialmente

analogo alle opere attuali, mentre non figurerebbero agli atti riscontri

oggettivi suscettibili di determinare dove si trovasse “la scala preceden­te”. Gli

appellanti principali sostengono, per finire, che l'uso odierno dell'approdo

corrisponde a quello che era

l'esercizio

della servitù al momento in cui l'attore ha acquistato la particella n. 834,

sottolineando che AO 1 non si è mai lamentato di nulla fino al loro rifiuto di

sgomberare la darse­na. Nel comportamento dell'attore essi scorgono pertanto un

abuso di diritto, anche perché – epilogano – dalla demolizione delle opere costui

non trarrebbe alcun beneficio.

b) Un'iscrizione

nel registro fondiario fa fede circa l'estensione della servitù in quanto

determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano (art. 738

cpv. 1 CC). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione di una servitù può

risultare dal titolo d'acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato

per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC, lex

specialis dell'art. 971 CC). Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi

esegesi. Se non è concludente, occorre far capo all'atto costitutivo della

servitù, segnatamente al contratto e alla planimetria sulla quale è riportata l'area

gravata (art. 942 cpv. 2 CC). Se nemmeno tali atti sono concludenti, l'estensione

della servitù dipende dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto

tempo, pacificamente e in buo­na fede (art. 738 cpv. 2 CC; RtiD I-2009 pag. 646

consid. 7 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.19

dell'11 febbraio 2020 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 5A_473/2017

del 30 aprile 2018 consid. 5, in: ZBGR/RNRF 100/2019 pag. 273).

c) Nella

fattispecie la descrizione “uso e accesso darsena” nel registro fondiario è

meramente telegrafica (doc. I: ispezione del registro fondiario; doc. E e F). Quanto

all'atto costitutivo della servitù, il solo documento giustificativo (n. 4108

del 16 febbraio 1988) consiste nell'istanza di iscrizione a registro

fondiario, dalla quale risulta che il diritto d'uso e di godimento si estende

“sull'intera darsena, colorata in rosa sulla planimetria annessa” (sopra, lett.

A; doc. C e C1; doc. II: ispezione del registro fondiario). Eccettuata la “terrazza

che copre la darsena, che rimane interamente a diposizione della particella n.

557”, non consta­no pertanto limitazioni al “diritto d'uso e di godimento” del

manufatto da parte del proprietario del fondo dominante.

d) Gli

appellanti principali asseverano che lo scopo della servitù era “evidentemente

e pacificamente” di assicurare al proprietario del fondo dominante il ricovero

di un'imbarcazione, permettendogli di usare l'elettricità per il funzionamento

dell'argano e per l'illuminazione della darsena. Simile interpretazio­ne è tutt'altro

che pacifica (osservazioni all'appello, pag. 14). Per di più, in forza del

precetto della pubblicità correlato al-l'istituto del registro fondiario (art.

973.

CC), circostanze e motivi di carattere personale che non risultano dall'atto

costitutivo non sono opponibili a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati

determinanti per formare la volontà di chi ha costituito la servitù (DTF 139

III 406 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_473/2017 del 30 aprile

2018.

consid. 3 in: ZBGR/RNRF 100/2019 pag. 271; analogamente: RtiD I-2009 pag.

646.

consid. 7). Per tacere del fatto che nemmeno gli appellanti prospettano

elementi dai quali risultino le intenzioni della __________ SA al momento di iscrivere

la servitù, di conseguenza, eventuali intendimenti circa un uso limitato della

darsena al solo attrac­co non sarebbero in ogni modo opponibili all'attore di

fronte al tenore esplicito dell'atto costitutivo.

e) Contrariamente

a quanto pretendono gli appellanti principali, la circostanza che la servitù non

contempli espressamen­te un diritto d'uso esclusivo della darsena – su cui si

tornerà nella trattazione dell'appello incidentale (consid. 15) – ancora non

significa che tale diritto sia limitato alla possibilità di attracco. A una simile

interpretazione osta il chiaro testo del­l'atto costitutivo, il quale si

riferisce inequivocabilmente alla darsena inte­ra. Che il beneficiario possa adoperare

l'elettricità per far funzionare l'argano e per l'illuminazione non esclude che

tale beneficiario possa usare la darsena anche per lo stallo di gommo­ni,

tavole o canoe, così come per depositare materia­le destina­to alla

manutenzione di natanti o altre attrezzature nautiche (doc. N, fotografie nel

1° e nel 5° foglio; relazio­ne 15 giugno 2018 del­l'arch. P__________,

fotografia a pag. 2). Le pareti e il soffitto di una darse­na possono servire inoltre

per agganciare oggetti ed equipaggiamenti. L'interpretazione restrittiva dei

convenuti non può dunque essere condivisa.

6.

Gli appellanti principali

sostengono che non sussistono prove sullo stato originario dei luoghi e che la

situazione era quella attuale già al momento in cui l'attore ha comperato la

particella n. 834, tant'è che AO 1 non ha mai reclamato nei tre anni

successivi all'acquisto dell'immobile e non può valersi ora della buona fede

fondata sul registro fondiario. L'argomentazione è manifestamente infondata

nella misura in cui gli interessati tentano di sostenere che la situazione dei

luoghi al momento in cui la servitù è stata costituita, nel 1988, era sostanzialmente

identica a quella attuale, ma non negano di avere presentato

nel settembre del 2013 una doman­da di costruzione in sanatoria per

regolarizzare l'esecuzione del­le opere nel frattempo eseguite nella darsena

(sopralzo, modifica dell'ingres­so). Quanto al fatto che AO 1 si sia rivol­to

al giudice tre anni dopo avere acquistato il fondo dominante, si ricordi che

un'azione confessoria non è soggetta a termini di prescrizione né di perenzione

(RtiD I-2004 pag. 510 consid. 4 in fine con rinvio; analogamente: sentenza del

Tribunale federale 5A_369/2013 del 15 maggio 2014 consid. 5.1). Sotto questo

profilo poco giova dunque che le note opere edili siano state eseguite prima o

dopo che AO 1 ha acquistato la particella n. 834.

Certo,

chi promuove un'azione confessoria non deve trascende­re nell'abuso, in

particolare non deve aspettare tanto a lungo nel far valere le sue pretese da destare

in buona fede nella controparte l'affidamento di avere rinunciato ai propri

diritti (art. 2 cpv. 2 CC). Gli estremi di un simile comportamento vanno

tuttavia ravvisati con grande riserbo, giacché devono connotare un abuso

manifesto (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2017 del 12 aprile 2018

consid. 2.2.2 con rinvii), ovvero una contraddizio­ne inconciliabile con un

corretto esercizio del diritto (DTF 127 III 364 consid. 4c/bb). Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che “l'esistenza di manufatti edificati in

contrasto con la servitù” è emersa per la prima volta “dopo l'inoltro della

procedura di tentativo di conciliazione (inc. CM.2013.10)”, l'8 gennaio 2013

(sentenza impugnata, consid. 12a in fine). In realtà dagli atti risulta che AO

1.

ha lamentato l'esistenza di opere in contrasto con la servitù per la prima

volta nell'istanza stessa (pag. 4, punto 4). Non consta però ch'egli ne avesse

contezza in precedenza. Tanto meno ove si pensi che le opere in questione erano

state eseguite abusivamente, al punto che AP

2.

e AP 1 hanno presentato una domanda di costruzione in sanatoria nel

settembre successivo, doman­da pubblicata al­l'albo comunale il 3 ottobre

2013.

(doc. P). Poco importa dunque che, al momento in cui AO 1 ha comperato il

fondo dominante, la darsena avesse già l'aspetto attuale se l'acquirente

non sapeva che in precedenza erano state eseguite nella medesima opere abusive.

E nulla induce a ritenere che, scoperto l'illecito, egli abbia tardato a reagire.

7.

Nelle loro

argomentazioni gli appellanti principali sembrano alludere invero al cosiddetto

principio della “pubblicità naturale”, secondo cui lo stato fisico reale e visibile

di un fondo può prevale­re, in particolari circostanze, sulla buona fede riposta

dall'acquirente nel registro fondiario. Tale principio non significa tuttavia

che un acquirente debba accomodarsi della situazione in cui trova il fondo dominante

al momento in cui ne diviene proprietario. Significa che, mancando una

descrizione più precisa della servitù, l'acquirente non può ignorare in buona

fede eventuali installazioni presenti sul terreno, necessarie per l'esercizio

della servitù, le quali determinano di regola anche il contenuto e

l'estensione del

diritto. Trattandosi di un diritto di passo, per esempio, si considerano

installazioni l'esistenza di un percorso asfaltato delimitato da bordure in

sasso (DTF 137 III 145) oppure

l'esistenza di una

galleria attraverso cui occorre transitare, quan­d'anche tale galleria non sia conforme al contratto di servitù

(DTF 137 III 153). Nel caso in esame il contenuto e l'estensione della

servitù non dipen­dono da installazioni presenti sul terreno, vertendo la

portata del diritto sull'uso dell'intera darsena. Comunque sia, eventuali

installazioni presenti sul terreno devono essere testimonian­ze del modo in cui

una servitù è stata esercitata pacificamente e in buona fede, non opere

illecite eseguite surrettiziamente da un proprietario all'insaputa dell'altro.

Nel caso in esa­me il principio della “pubblicità naturale” non soccorre pertanto

agli appellanti principali.

8.

Riguardo allo stato

della particella n. 557 prima dell'esecuzio­ne dei lavori, non fa dubbio che

gli interventi di AP 2 e AP 1 hanno comportato modifiche di rilievo alla

darsena. Tanto per cominciare l'attuale scala d'accesso non consente più di

raggiungere il lago (come è risultato dal sopralluogo, in occasione del quale sono

stati rinvenuti anche resti della scala precedente, che scendeva fino allo

specchio d'acqua: verbale del 4 ottobre 2017, fotografie nel 1° e nel

4° foglio), mentre parte della vecchia scala è ancora ben visibile (verbale

citato, 1° foglio, fotografia in alto a destra e 4° foglio, fotografia in basso

a desta; referto peritale del 15 giugno 2018, pag. 3 in basso). Dal sopralluogo

è risultato inoltre che l'ingresso originale della darsena (il vecchio

subalterno H censito come “tettoia”: estratto del registro fondiario nel

doc. II) è stato chiuso per formare un locale (verbale citato, fotografia nel

2° foglio). Dalla domanda di costruzio­ne in sanatoria inoltrata dai

convenuti nel settembre del 2013 si evince inoltre l'edificazione di un sopralzo

destinato a wc e la formazione di muri per la delimitazione di un atrio davanti

a quel locale (doc. P). Gli appellanti principali sostengono che simili ope­re

non intralciano l'esercizio della servitù, sicché non sono date le premesse

dell'art. 737 cpv. 3 CC per obbligarli a toglierle. Essi fanno valere,

segnatamente, che la superficie utile dello specchio d'acqua è rimasta immutata

e che l'accesso all'imbarcazio­ne dalla passerella in legno è rimasto identico,

sicché l'attore non trarrebbe beneficio alcuno dalla rimozione del corpo sopraeleva­to

e dalla scala.

Le allegazioni degli

appellanti principali non possono essere condivise. Come il Pretore ha

accertato – senza essere smentito –sulla base del sopralluogo, “il corpo

sopraelevato edificato limita sensibilmente lo spazio interno della darsena,

impedendo, seppur sopraelevato, di usufruire dello spazio occupato in preceden­za

per il deposito di materiale, che viene di conseguenza impilato nello spazio

disponibile rimasto, riducendo sensibilmente

l'area d'uso della

darsena. Il corpo in questione invade poi per un certo tratto lo spazio di

utilizzo della passerella, riducendo la larghezza del passaggio esistente e

rendendolo più difficoltoso. L'accesso diretto allo specchio d'acqua oggi non

risulta più possibile e la nuova scala, perpendicolare al muro a ridosso del

quale si trovava la scala precedente, limita ulteriormente lo spazio interno

della darsena, compromesso anche dalla posa della ringhiera” (sentenza

impugnata, consid. 12b). E che l'attore abbia tutto l'interesse a recuperare il

godimento della volumetria originaria, utile per il deposito di materiale, è

sicuramente legittimo.

9.

Gli appellanti principali

criticano altresì il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata, che ordina

loro “di procedere al ripristino della preesistente scala di accesso al lago,

ancora parzialmente visibile, all'interno della darsena sul fondo n. 557 RFD di

__________”. Essi adducono che l'ordine non può essere eseguito in assenza di

un accertamento dello stato preesistente, chiedendo “in via subordinata II” che

gli atti siano ritornati al primo giudice affinché “provveda a riformulare l'ordine

(…) in modo chiaro ed inequivocabile” (memoriale, pag. 19 e 27). Essi non negano

però che durante il sopralluogo sono stati rinvenuti resti della vecchia scala,

la quale scendeva fino allo specchio d'acqua (verbale del 4 ottobre 2017,

fotografie nel 1° e nel 4° foglio) e che parte della vecchia scala è tuttora

ben visibile (verbale citato, 1° foglio, fotografia in alto a destra e 4°

foglio, fotografia in basso a desta; referto peritale del 15 giugno 2018, pag.

3.

in basso). Pretendere in siffatte circostanze di non capire che cosa debba

essere ripristinato è un'asserzione ai limiti del pretesto. Anche al proposito

il ricorso si rivela inconsistente.

10.

AP 2 e AP 1 contestano

inoltre la comminatoria della multa disciplinare, lamentando che l'attore non

ha giustificato simile richiesta e che l'argomento addotto dal Pretore, il

quale ha rimproverato loro il rifiuto di riconoscere alla servitù “il valore

giuridico che le

pertocca”, è generico e infondato. In subordine essi propongono che la multa

sia ridotta nel suo ammontare da fr. 1000.– a fr. 50.– giornalieri. AO

1.

obietta che la comminatoria si giustifica già per il per il fatto che i

convenuti hanno limitato la servitù in violazione dell'art. 737 cpv. 3 CC. Ora,

secondo giurisprudenza, misure d'esecuzione non vanno applicate

sistematicamente, ma solo ove si abbia in qualche

modo a presumere che l'obbligato non ottemperi al­l'ordine (RtiD I-2015

pag. 933 consid. 5c con rinvii). Nella fattispecie i convenuti si

sono opposti all'uso esclusivo della darsena da parte del proprietario del

fondo dominante e con le opere da loro

edificate hanno violato l'art. 737 cpv. 3 CC, ma non si scorgono indizi

per supporre ch'essi non si conformeranno alla decisione del tribunale. Dovessero

dimostrarsi renitenti, comunque sia, l'attore potrà sempre chiedere al giudice

dell'esecuzione di comminare loro una multa disciplinare (art. 343 cpv. 1

CPC). Rimane in vigore per contro nella fattispecie l'applicabilità dell'art.

292.

CP, per contestare la quale gli appellanti principali non spendono una

parola.

11.

In definitiva gli appellanti principali postulano l'integrale

rigetto della petizione, ma al dispositivo n. 1.5 che li condanna a rifondere

all'attore fr. 1486.60 con interessi del 5% dal 10 luglio 2013 per spese

preprocessuali non muovono alcuna esplicita censura, limitandosi alla locuzione

“contestate spese legali preprocessua­li”. Insufficientemente motivato (nel

senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo il memoriale si rivela finanche

irricevibile.

12.

Per

quel che è della riconvenzione, il Pretore ha rilevato che la cassetta delle lettere

appartenente a AO 1 sporge effettivamente sulla particella n. 557, ma che la

superficie invasa è “del tutto esigua” e che per attenersi alle prescrizioni dei

regolamenti postali l'atto­re non poteva fare

altrimenti (sentenza impugnata, consid. 15). AP 2 e AP 1 oppongono che AO 1 si è

limitato ad affermare negli allegati preliminari come la cassetta delle lettere

sia stata posata con il loro accor­do, ciò che non è vero, mentre la tesi

esposta nel memoriale conclusivo sulle prescrizioni del servizio postale è

irricevibile, oltre che contestata. A loro avviso poi nulla consente di

ritenere che la cassetta delle lettere non possa essere sistemata diversamente,

dal sopralluogo essendo risultato che l'interessato può collocarla all'interno del

suo cancello. Secondo AO 1, per converso, costituisce abuso di diritto pretendere

la rimozione di una cassetta delle lettere che non ha mai dato luogo a

contestazioni, che occupa una superficie esigua del fondo vicino, che non può

essere posata altrove e che è stata installata con l'accordo dei convenuti.

a) Che

la cassetta delle lettere sia stata fissata sul muro a confine di AO 1, a

sbalzo sul fondo di AP 2 e AP 1, con l'accordo di questi ultimi è un'allegazione contestata (duplica e replica

riconvenzionale del 3 luglio 2014, pag. 15). Contrariamente all'opinione

del Pretore, inoltre, non si vede perché AO 1 non potrebbe integrare la

cassetta delle lettere nel proprio muro di cinta oppure fissarla all'interno

del cancello d'ingresso (verbale di sopralluogo del 4 ottobre 2017, fotografia

in basso a destra nel 5° foglio allegato; doc. 11). Gli art. 73 e 74 OPO citati

dal Pretore non ostano a simili possibilità. Quanto all'abuso di diritto, esso

potrebbe ravvisarsi ove l'inconveniente dovuto alla turbativa apparisse minimo

rispetto ai costi che l'autore dovrebbe sopportare per eliminarlo (sentenza

del Tribunale federale 5A_11/2015 del 13 maggio 2015 consid. 4.3.2.1 con

rinvii, in: SJ 2015 I 429). In concreto tuttavia si tratta unicamente di

spostare una cassetta delle lettere, il che non può presumersi particolarmente

oneroso. Non si ravvisano dunque estremi di abuso nella richiesta di arretrarla.

Che infine AP 2 e AP 1 non abbiano mai protestato per la sporgenza ancora non

significa ch'essi l'abbiano accettata (RtiD II-2009 pag. 655 consid. 4a con

rinvio), mentre il mero fatto ch'essi abbiano tardato a opporsi ancora non

basta per essere interpretato alla stregua di un consenso (RtiD II-2009 pag.

656.

consid. 4b).

b) La

giurisprudenza ha avuto modo invero di giudicare abusivo pretendere la

rimozione di una piccola costruzione che spor­ge da 2 a 6 cm per 2 m² sul fondo

vicino oppure di un muro illecito la

cui demolizione comporterebbe anche quella di un secondo muro attiguo,

regolarmente eretto entro i confini (sentenza del Tribunale federale

5A_11/2015 del 13 mag­gio 2015, consid. 4.3.2.1, in: SJ 2015 I 429 con

richiamo alla sentenza 5A_655/2010 del 5 maggio 2010, consid. 2.2.1;

più

di recente: sentenza 5A_891/2017 del 12 aprile 2018 consid. 2.2.3). Nella

fattispecie la cassetta delle lettere spor­ge

circa 30 cm sulla particella n. 557. Eccede perciò quanto tollera la giurisprudenza.

È vero che la lunghezza dell'ingombro si limita a circa 40 cm. È altrettanto

vero però che in concreto non si tratta di demolire costruzioni o di abbattere

muri, ma di spostare semplicemente una cassetta in metallo, la cui sporgenza

era per altro manifesta fin dall'inizio. Ne segue che al proposito l'appello principale

si rivela provvisto di buon diritto e che a AO 1 va ordinato di arretrare la

cassetta delle lettere entro i confini del suo fondo. Non si giustifica invece la comminatoria di sanzioni penali

o disciplinari, non ravvisandosi sin d'ora indizi per supporre che l'attore non

si conformi alla presente decisione. Dovesse egli dimostrarsi renitente, i

convenuti potranno sempre chiedere al giudice dell'esecuzione, in ogni modo, di

comminargli le sanzioni del­l'art. 343 cpv. 1 CPC.

13.

Gli

appellanti principali chiedono dipoi che sia ingiunto a AO 1 di non “sostare

e/o parcheggiare” sulla loro particella n. 557 e di “chiudere, ad ogni uso ed

immediatamente dopo l'uso stesso (per il rapido transito), il cancello di

accesso” alla sua particella n. 834. Su questo punto il Pretore ha reputato che

le fotografie prodotte da AP 2 e AP 1 (doc. 2) nulla dimostra­no circa la

durata della sosta dell'automobile dell'attore sul loro fondo, dalle istantanee

risultando unicamente che in tre momenti (il 29 settembre 2012 alle ore

10.50, il 30 settembre 2012 alle ore 10.06 e il 4 ottobre 2012 alle ore 9.25)

il veicolo dell'attore si trovava sul loro fondo, lungo l'area gravata del

diritto di accesso in favore della

particella n. 834 (sentenza impugnata, consid. 16). Ha respinto così

la richiesta.

a) Gli

appellanti ribadiscono che il diritto di passo in favore della particella n. 834

non permette di posteggiare né di stazionare con veicoli sulla loro particella,

sicché se AO 1 “fosse stato in buona fede non avrebbe avuto necessità alcu­na

di opporsi alla misura”. Sostengono che il divieto anda­va pronunciato anche in

assenza di prove e fanno valere che prima dell'avvio della causa l'attore non

ha contestato i rimproveri a lui diretti. Lamentano inoltre il rifiuto

dell'interrogatorio delle parti, di cui rinnovano la richiesta “qualora l'appello

dovesse essere respinto”. AO 1 obietta, da parte sua, che il veicolo

fotografato era in attesa dell'apertura del cancello, ancora socchiuso, e che per

ottenere un divieto giudiziale i convenuti avrebbero dovuto dimostrare il

rischio di un pregiudizio.

b) L'accoglimento

di un'azione negatoria presuppone l'esistenza o il rischio di una turbativa (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª

edizio­ne, pag. 409 n. 1431). Gli appellanti non possono pretendere dunque che

l'ingiunzione da loro richiesta sia pronunciata nei confronti dell'attore senza

prove al riguardo. Né essi possono seriamente argomentare che il rischio di una

turbativa sussista già per il fatto che il vicino si opponga al divieto. Ciò

posto, a ragione il Pretore ha rilevato che le fotografie egli atti non

consentono di stabilire quanto tempo abbia sostato il veicolo dell'attore di

fronte al cancello socchiuso del fondo dominante (doc. 2). Che AO 1 non abbia reagito

a una lettera del 5 giugno 2012 in cui i convenuti lo biasimavano per usare il

loro fondo a scopo di posteggio (doc. L) non può semplicemente equipararsi a

un'ammissio­ne di colpa. Alla luce delle contrapposte versioni delle parti

negli allegati di causa, infine, non è dato a divedere che cosa gli appellanti principali

avrebbero potuto dimostrare con l'interrogatorio delle parti. Sulla richiesta

di ingiungere al vici­no di tenere chiuso il cancello, poi, essi non spendono

una parola. Al proposito l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

14.

Gli appellanti

principali chiedono altresì che AO 1 sia condannato a versare loro fr. 8990.40 complessivi

per spese varie e non solo fr. 2620.– per i contributi demaniali degli anni

2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, come ha deciso il Pretore. Le relative pretese vanno

esaminate singolarmente.

a)

Quanto ai costi del giardiniere, il Pretore ha ritenuto che dalle fatture

prodotte non sia possibile distinguere le spese per la potatura delle siepi e

delle palme lungo l'area della particella n. 557 gravata del diritto di accesso

veicolare in favore della particella n. 834 (da suddividere tra attore e

convenuti), le spese per la pulizia delle beole del sentiero di accesso attraverso

la particella n. 557 (da suddividere anch'esse tra attore e convenuti) e

le spese per la potatura di altre siepi sulla particella n. 557 (a carico dei

convenuti soltanto). E siccome incombeva a AP 2 e AP 1 dimostrare l'entità e

l'ammontare del loro credito, il Pretore ha respinto la pretesa (sentenza impugnata,

consid. 17b). Gli appellanti principali fanno valere che, come risulta dalla

testimonianza del giardiniere, le spese di cui chiedono il rimborso concernono solo

la porzione del giardino a ridosso della superficie gravata della servitù di passo,

sicché vanno ripartite in ragione di metà ciascuno giusta l'art. 741 cpv. 2 CC,

per un totale di fr. 2218.70 a carico dell'attore. AO 1 ribadisce che neppure

dalla deposizione del giardiniere R__________ risulta con un minimo di

precisione quali siano le siepi oggetto della potatura.

Le

tre fatture in discussione si riferiscono genericamente a interventi del

giardiniere nella “parte ester­na” della particella n. 557 (doc. 4). Sentito

come testimone, R__________ ha dichiarato che i lavori nel giardino dei

convenuti, verso il lago, sono invece “fatturati a parte” e non rientrano nelle

spese in questione (verbale del 4 marzo 2015, pag. 2). Egli ha riconosciuto

nondimeno che le citate fatture riguardano anche la potatura di siepi che non

sono a ridosso della strada di accesso alla particella n. 834, ma che si

trovano a confine con la particella n. 556. A ragione il Pretore ha

concluso dunque che AP 2 e AP 1 non hanno dimostrato quali costi di giardiniere

si riferiscano alla manutenzione della servitù, mentre altri costi che di per

sé sarebbe stato possibile suddividere con l'attore (come per esempio la

pulitura delle lastre in granito sul tracciato del passo) non sono stati

documentati.

b) Gli appellanti principali rivendicano la spesa per

la formazio­ne di un pozzo perdente sulla loro particella n. 557 (fr.

3623.40, stando al doc. 5). Il Pretore ha accertato tuttavia che “lo sco­po

primario” dell'intervento era di evitare che in caso di temporali l'acqua penetrasse

nell'abitazione di AP 2 e AP 1, mentre l'opera non risulta essere necessaria

per la strada di acces­so alla particella n. 834 (sentenza impugnata, consid.

17c). I convenuti oppongono che AO 1 non ha contestato la loro allegazione,

secondo cui il pozzo perdente era necessario “al fine di evitare danni al fondo

ad ogni precipitazione”, e che secondo il testimone F__________ lo scopo dell'intervento

era anche di evitare che l'acqua piovana danneggiasse la strada in beole

(verbale del 4 marzo 2015, pag. 3). Essi lamentano inoltre che il Pretore ha re-spinto

la loro richiesta di assumere una perizia in merito. AO 1 fa notare, da parte

sua, che il pozzo è situato fuori della superficie gravata dalla servitù di

passo.

Sulla

finalità dell'intervento il testimone F__________, responsabile dell'impresa

edile che ha eseguito il pozzo perdente, ha dichiarato di essere stato

interpellato dai convenuti “in quanto [essi] avevano problemi d'acqua che gli

arrivava in casa in casi di forti temporali” (verbale del 4 marzo 2015, pag.

3). Certo, egli ha soggiunto che “con la creazione del pozzo perdente si è

evitato che l'acqua scendesse lungo la strada in beole e la danneggiasse”. Sta

di fatto che, si fosse trattato soltanto della strada, l'opera non sarebbe

stata necessaria. Gli appellanti principali recriminano per la mancata assunzione

di una perizia al riguardo, ma non chiedono che la prova sia esperita in

appello (art. 316 cpv. 3 CPC). Anche per quel che è del pozzo perdente la

sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.

c) Relativamente

ai costi demaniali per l'uso della darsena, il Pretore ha rilevato che AO 1 consentiva

al versamento di fr. 56.– annui per l'occupazione dello specchio d'acqua della

darsena, mentre rifiutava il pagamento dei tributi per l'uso del pontile, dei

muri del giardino e del muro del porticciolo. In effetti il primo giudice ha

accertato che queste ultime tasse sono “finalizzate unicamente al contenimento

di spazi non toccati dalla servitù di darsena”. Egli ha ritenuto giusto invece

che dal 2010 al 2014 AO 1 assumesse, oltre al versamento di fr. 56.– annui “quale

partecipazione ai costi darsena/espansione d'acqua”, il pagamento di fr. 468.– (la

metà di fr. 936.–) annui “quale partecipazione ai costi demaniali inerenti

all'area muro/porticciolo afferente alla darse­na”, calcolata in base all'area

di 26 m² occupata dal muro e dal porticciolo antistante, per un totale di fr. 2620.–

con interessi (sentenza impugnata, consid. 17d). Gli appellanti principali fanno

valere che AO 1 è il solo a ormeggiare una barca nella darsena, sicché va

tenuto ad assumere l'intera tassa di fr. 936.– annui. L'attore eccepisce che AP

2.

e AP 1 pretendono di usare anch'essi la darsena, ma di caricargli tutti i

costi demaniali, dimenticando che il “muro porticciolo” serve anche da riparo all'intera

costruzione.

In

realtà l'argomentazione dei convenuti non è senza pregio. Come si è già

accennato (consid. 5) e come si vedrà ancora (consid. 15), in concreto la

servit.non prevede limitazioni d'uso a carico del beneficiario, di modo che

questi non è tenuto a condividere il godimento della darsena con i proprietari

del fondo serviente. Mal si intravede dunque come costo­ro possa­no essere

tenuti ad assumere tributi per l'occupazio­ne dello specchio d'acqua o a

corrispondere costi demaniali “inerenti all'area muro/porticciolo afferente

alla darse­na” allorché l'uso esclusivo della darsena spetta al solo AO 1. Se

non che, i contributi di fr. 468.– annui (la metà di fr. 936.–) di cui AP 2 e AP

1.

postulano il rimbor­so si riferiscono agli anni intercorsi dal 2010 al 2014.

E durante quel periodo i convenuti non negano di avere adoperato a loro volta

la darsena, sia pure come deposito. Nel risultato la sentenza del Pretore si

rivela pertanto sostenibile, considerato il lasso di tempo cui si riferisce.

Una volta ancora l'appello principale è destinato così all'insuccesso.

II. Sull'appello

incidentale

15.

Nell'appello

incidentale l'attore chiede che ai convenuti sia ordinato di portare via dalla

darsena tutti gli oggetti da loro depositati. Come si è anticipato, il Pretore

ha respinto la domanda con la motivazione che “le

facoltà d'uso della darsena risultano essere state da sempre condivise fra i

proprietari dei fondi n. 557 e 834” (sopra, consid. 5).

a) L'appellante

incidentale sostiene di avere lasciato a AP 2 e AP 1 la possibilità di

depositare nella darsena oggetti “a titolo obbligatorio”, ma di averne preteso la

rimozione quando l'ingombro è divenuto eccessivo. Fa valere, per l'essenziale, che

la servitù grava l'intera darsena ed è quindi incompatibile con il deposito di

oggetti da parte dei proprietari del fondo serviente. AP 2 e AP 1 obiettano che

da tempo non vi sono più loro beni nella darsena, sicché la richiesta di sgombero

è ormai superata. Essi allegano inoltre che secondo l'iscrizione nel registro

fondiario il diritto di darsena non è esclusivo, ciò che a parer loro ren­de infondata

la pretesa del­l'attore. In ogni modo – essi soggiungono – le testimonianze

agli atti confermano che l'uso della darsena è sempre stato condiviso, lo scopo

della servitù ricollegando­si unicamente al permesso di ormeggiare una barca.

b) Che

in passato AP 2 e AP 1 abbiano depositato oggetti nella darsena è un dato di

fatto. Che essi li abbiano portati via nel frattempo parrebbe invece un'affermazione

contestata da AO 1 nel memoriale di replica (pag. 7 in basso). Dagli atti non si

evince nulla di preciso al riguardo (verbale di sopralluogo del 4 ottobre 2017

e fotografie allegate). Sia come sia, l'appellante incidentale fa valere che i

convenuti potrebbero depositare merce in ogni momen­to nella darsena, onde il

suo “interesse degno di protezione al­l'accertamento dell'esclusività del

diritto di uso e di godimen­to” della servitù (replica, pag. 7 in fondo). A ben

vedere occorre distinguere. AO 1 non ha mai chiesto di accertare il carattere

esclusivo della servitù, ciò che esula dal presente giudizio. Ha chiesto di

ordinare a AP 2 e AP 1 di rimuovere dalla darsena “tutti gli oggetti mobili

depositati”. Non risultan­do con chiarezza che nel frattempo quegli oggetti siano

stati portati via e non escludendo i convenuti di depositare merci nella

darsena in futuro, la questione non può dirsi divenuta senza interesse pratico

e attuale.

c) Ciò

premesso, già si è rilevato che secondo l'atto costitutivo della servitù il

diritto d'uso e di godimen­to del proprietario del fondo dominante risulta

estendersi “sull'intera darsena, colorata in rosa sulla planimetria annes­sa”,

eccettuata la terrazza (sopra, consid. 5c). E siccome il proprietario del fondo

dominante ha il diritto d'uso e di godimen­to sul­l'intera darsena, nulla

rimane in fatto di uso e di godimento al proprietario (o ai proprietari) del

fondo serviente. Chi ha costituito la servitù avrebbe anche potuto disporre in

altro modo, ma non l'ha fatto. Quanto al testo dell'atto costitutivo, esso è

chiaro (sopra, lett. A), sicché circostanze e motivi di carattere persona­le

che non risultano dal documento non sono opponibili a terzi di buona fede,

nemmeno ove siano stati determinanti per formare la volontà di chi ha

costituito la servitù (sopra, consid. 5d). Anzi, proprio perché l'atto costitutivo si rivela concludente circa l'estensione

della servitù, poco importa il modo in cui il diritto è stato esercitato per

molto tempo, sia pure pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Nelle

condizioni descritte si può solo concludere, in definitiva, che AP 2 e AP 1 non

hanno diritto di usare la darsena per il deposito di materiali, quantunque il

manufatto sia annesso alla loro abitazione. L'appello incidentale merita dunque

accoglimento e su tal punto la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.

III. Sulle

spese e le ripetibili

16.

Le spese dell'appello

principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 2 e AP

1.

ottengono la soppressione del dispositivo pretorile che commina loro una mul­ta

disciplinare, così come conseguono l'arretramento della cassetta delle lettere appartenente

a AO 1, ma esco­no sconfitti per quanto riguarda le opere edili da loro esegui­te

nella darsena (rimozione del corpo sopraelevato contenente un locale wc e della

nuova scala di accesso, ripristino del­la scala di accesso preesistente), come

pure sul risarcimento a AO 1 di spese preprocessuali, sul divieto di sostare o

parcheggiare sul loro fondo e sulla maggior pretesa di fr. 8990.40 (invece di

fr. 2620.–) nei confronti dell'attore per spe­se varie. Tutto ponderato, si

giustifica così che sopportino nove decimi delle spese processuali e che

rifondano a AO 1 un'indennità per ripetibili ridotta (otto decimi di quella che

gli sarebbe spettata se fosse uscito vittorioso per intero: RtiD II-2016 pag.

638.

n. 24c).

Le spese dell'appello

incidentale sullo sgombero degli oggetti dalla

darsena seguono la soccombenza di AP 2 e AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), con

obbligo di rifondere a AO 1 un'adeguata indennità per ripetibili.

17.

L'esito del giudizio

odierno impone di modificare anche il dispositivo di primo grado sulle spese e

le ripetibili dell'azione principa­le, AO 1 risultando vittorioso altresì sullo

sgombe­ro degli oggetti dalla darsena. Ne discende che il suo grado di soccom­benza,

fissato dal Pretore nella proporzione di un quarto, più non si giustifica.

Riguardo alle spese e alle ripetibili della riconvenzione, conviene ridurre

lievemente (da tre quar­ti a due terzi) il gra­do di soccombenza di AP 2 e AP 1

(art. 106 cpv. 2 CPC), i quali ottengono inoltre che AO 1 arretri la sua

cassetta delle lettere entro i confini del proprio fondo.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

18.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d CPC), il valore litigioso dell'azione principale raggiunge senz'altro

la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b CPC (sopra, consid. 4c). Tale requisito fa difetto invece alla

domanda riconvenzionale, il cui valore non si somma a quello dell'azione

principale (Tappy in: Commentaire

romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 94 con riferimento all'art. 53 cpv. 1

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile,

l'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così

riformata:

1.4 Gli

ordini che precedono sono impartiti sotto comminatoria dell'art. 292 CP,

secondo cui chiunque non ottemperi a una decisione a lui intimata da un'autorità

competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena

prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

2. L'azione

riconvenzionale è parzialmente accolta, nel senso che:

2.1 È

ordinato a AO 1 di arretrare entro i confini della sua particella n. 834 RFD di

__________, nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente

decisione, la cassetta delle lettere fissata al proprio muro di cinta.

2.2 AO

1 è condannato a versare a AP 2 e AP 1 in solido la somma di fr. 2620.– con

interessi del 5% dal 10 gennaio 2014.

Fino

a concorrenza di tale importo è respinta in via definitiva l'opposizio­ne

sollevata da AO 1 al precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 gennaio 2014

a suo carico dall'Ufficio di esecuzione di Bern-Mittelland, Dienststelle

Mittelland, Ostermundigen.

2.3 Le

spese dell'azione riconvenzionale, di fr. 1000.–, da anticipare da AP 2 e AP 1,

sono poste per due terzi a carico degli attori riconvenzionali e per il resto a

carico di AO 1, il quale rifonderà a AP 2 e AP 1 un'indennità di fr. 1500.–

complessivi per ripetibili ridotte.

II. Le spese dell'appello

principale, di fr. 4000.–, da anticipare dagli appellanti principali, sono

poste per nove decimi a carico dei medesimi e per il resto a carico di AO 1, al

quale AP 2 e AP 1 rifonderanno un'indennità di fr. 4800.– per ripetibili

ridotte.

III. L'appello incidentale è

accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.3

È ordinato infine a AP 1 e AP 2 di rimuovere entro 60 giorni dal passaggio in

giudicato della presente decisione tutti gli oggetti mobili da loro depositati

nella darsena posta sulla particella n. 557.

1.6

Le spese dell'azione principale, di fr. 3000.–, cui si aggiungono le spese peritali di fr. 1707.05 e quelle della

procedura di conciliazione di fr. 300.–, da anticipare da AO 1, sono

poste per un decimo a carico dell'attore principale e per il resto a carico di AP

2 e AP 1 in solido, i quali rifonderanno a AO

1 un'indennità di fr. 6400.– complessivi per ripetibili ridotte.

IV. Le spese dell'appello

incidentale, di fr. 1000.–, da anticipare dall' appellante adesivo, sono poste solidalmente

a carico di AP 2 e AP 1, i quali rifonderanno a AO 1 un'indennità di

fr. 2000.– per ripetibili.

V. Per il resto gli appelli

sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

VI. Notificazione:

avv. ;

avvocati e .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).