11.2019.46
Decreto di stralcio per desistenza: reclamo contro la commisurazione delle ripetibili
17 aprile 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.46
Lugano
17 aprile 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2018.40 (rapporti
di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 12 ottobre 2018 da
AP
1
contro
AO 1
AO 2
(patrocinate dall'avv. PA 1 )
giudicando
sul reclamo del 4 aprile 2019 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio
emesso dal Pretore il 7 marzo 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto di stralcio del 7 marzo 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha tolto dal ruolo, per desistenza, la causa di vicinato promossa il
12 ottobre 2018 da AP 1, proprietario delle particelle n. 1131 e 1227 RFD di __________,
nei confronti di AO 1 e AO 2 per ottenere la demolizione di un muro eretto sul
fondo confinante n. 1130, di cui esse sono comproprietarie in ragione di metà
ciascuna. La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere
alle convenute fr. 3100.– per ripetibili.
Fatti
B. Contro il decreto di
stralcio appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4
aprile 2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre
“sensibilmente” le ripetibili. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 e AO
2 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in materia di
spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo
(art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la
decisione impugnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie
– con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto il decreto di stralcio impugnato è stato notificato all'attore l'8 marzo 2019 (tracciamento
degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto
il 4 aprile 2019, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che il 13 febbraio 2019 l'attore ha
ritirato l'azione e che il 18 febbraio seguente le convenute hanno chiesto
l'assegnazione di ripetibili commisurate al valore di causa indicato dallo
stesso attore e all'impegno profuso dal loro patrocinatore. Ciò premesso, egli
ha calcolato un onorario di fr. 3000.–
in base a un valore di causa
di fr. 30 000.– (secondo l'aliquota minima del 10%: art. 11 cpv. 1 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili [RL 178.310]) e un onorario di fr. 2800.– in base al dispendio di tempo
stimato in 10 ore (a fr. 280.– orari: art. 12 del medesimo regolamento). Preso
atto che la causa terminava dopo la presentazione delle osservazioni delle
convenute ma prima dell'istruttoria e che pertanto si giustificava di
riconoscere almeno l'onorario equivalente al dispendio di tempo stimato, che non
superava il minimo secondo il valore di causa, il primo giudice ha fissato le
ripetibili in fr. 3100.– (onorario di fr. 2800.– più le spese e l'IVA).
3.
Il
reclamante contesta anzitutto il valore di causa che il primo giudice ha
accertato in fr. 30 000.– e che egli chiede di rettificare in fr. 10 000.–. A
sostegno della sua richiesta rileva che – in una precedente procedura di
conciliazione (CM.2017.57) – il 10 aprile 2017 egli aveva indicato in fr.
8000.
–/10 000.– il costo necessario per la demolizione del muro in rassegna,
valore che il Segretario assessore e il Pretore aggiunto avevano ripreso il
18.
aprile e il 31 maggio 2017. Decorso infruttuoso il termine di tre mesi per
agire, egli aveva dovuto poi avviare (il 30 aprile 2018) una nuova procedura di
conciliazione, che a sua volta è fallita. Ed è in questo ambito che il
Segretario assessore avrebbe indicato in fr. 30 000.– il valore litigioso,
ch'egli – per inavvertenza – ha ripreso nella sua petizione del 12 ottobre
2018.
Quanto al dispendio orario, il reclamante, ripercorrendo il merito dell'annosa
vicenda, obietta che la risposta alla petizione non implicava l'esame
approfondito delle varie sentenze passate e che l'istoriato nella petizione era
stato da lui indicato solo “a futura memoria”. Ciò posto, egli postula che le spese per ripetibili siano
sensibilmente ridotte poiché in gran parte manifestamente insostenibili.
4.
Ora,
per quel che è del primo argomento relativo al valore di causa, la censura è
fuori argomento. Il Pretore, accertato che la causa terminava senza una
sentenza di merito, ha calcolato infatti le ripetibili in funzione del
dispendio di tempo necessario per rispondere alla petizione e non del valore di
causa. A parte ciò, il reclamante si vale di fatti e mezzi di prova nuovi irricevibili
(art. 326 cpv. 1 CPC) ch'egli non ha addotto in prima sede, allorché aveva
espressamente indicato – nella petizione – in fr. 30 000.– il valore litigioso e
aveva omesso in seguito di rettificare l'allegazione quantunque le convenute
rivendicassero ripetibili commisurate al “valore della causa indicato dall'attore” (lettera 18
febbraio 2019 dell'avv. PA 1). Al
proposito il reclamo sfugge d'acchito a ogni disamina.
5.
Il
reclamo si rivela altresì manifestamente irricevibile per quel che riguarda la
contestazione del dispendio orario che il primo giudice ha stimato per
calcolare le ripetibili in favore delle convenute. Per quanto riguarda
l'importo di fr. 3100.– (pari a un onorario di fr. 2800.– per 10 ore di lavoro,
più le spese e l'IVA) determinato dal Pretore, spettava al reclamante indicare
quale sarebbe la cifra corretta. Dandosi questioni pecuniarie, infatti, una contestazione
dev'essere quantificata (DTF 137 III 617), anche in materia di ripetibili (DTF
143.
III 111). Ora, nel reclamo AP 1 si limita a criticare la somma fissata dal
primo giudice e a chiedere una sua sensibile riduzione, ma non indica nemmeno
per ordine di grandezza di quanto andrebbe decurtata a suo avviso l'indennità
in rassegna.
6.
Se
ne conclude che, manifestamente inammissibile, l'appello vede la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Il reclamante è privo tuttavia di formazione giuridica e ha agito senza
l'ausilio di un patrocinatore. Si giustifica così – eccezionalmente – di
rinunciare alla riscossione di oneri processuali. Non si pone inoltre problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a AO 1 e AO 2 per osservazioni.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle ripetibili controverse davanti a
questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).