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Decisione

11.2019.46

Decreto di stralcio per desistenza: reclamo contro la commisurazione delle ripetibili

17 aprile 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro il decreto di

stralcio appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4

aprile 2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre

“sensibilmente” le ripetibili. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 e AO

2 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione in materia di

spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo

(art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la

decisione impugnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie

– con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto il decreto di stralcio impugnato è stato notificato all'attore l'8 marzo 2019 (tracciamento

degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto

il 4 aprile 2019, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che il 13 febbraio 2019 l'attore ha

ritirato l'azione e che il 18 febbraio seguente le convenute hanno chiesto

l'assegnazione di ripetibili commisurate al valore di causa indicato dallo

stesso attore e all'impegno profuso dal loro patrocinatore. Ciò premesso, egli

ha calcolato un onorario di fr. 3000.–

in base a un valore di causa

di fr. 30 000.– (secondo l'aliquota minima del 10%: art. 11 cpv. 1 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili [RL 178.310]) e un onorario di fr. 2800.– in base al dispendio di tempo

stimato in 10 ore (a fr. 280.– orari: art. 12 del medesimo regolamento). Preso

atto che la causa terminava dopo la presentazione delle osservazioni delle

convenute ma prima dell'istruttoria e che pertanto si giustificava di

riconoscere almeno l'onorario equivalente al dispendio di tempo stimato, che non

superava il minimo secondo il valore di causa, il primo giudice ha fissato le

ripetibili in fr. 3100.– (onorario di fr. 2800.– più le spese e l'IVA).

3.

Il

reclamante contesta anzitutto il valore di causa che il primo giudice ha

accertato in fr. 30 000.– e che egli chiede di rettificare in fr. 10 000.–. A

sostegno della sua richiesta rileva che – in una precedente procedura di

conciliazione (CM.2017.57) – il 10 aprile 2017 egli aveva indicato in fr.

8000.

–/10 000.– il costo necessario per la demolizione del muro in rassegna,

valore che il Segretario assessore e il Pretore aggiunto avevano ripreso il

18.

aprile e il 31 maggio 2017. Decorso infruttuoso il termine di tre mesi per

agire, egli aveva dovuto poi avviare (il 30 aprile 2018) una nuova procedura di

conciliazione, che a sua volta è fallita. Ed è in questo ambito che il

Segretario assessore avrebbe indicato in fr. 30 000.– il valore litigioso,

ch'egli – per inavvertenza – ha ripreso nella sua petizione del 12 ottobre

2018.

Quanto al dispendio orario, il reclamante, ripercorrendo il merito dell'annosa

vicenda, obietta che la risposta alla petizione non implicava l'esame

approfondito delle varie sentenze passate e che l'istoriato nella petizione era

stato da lui indicato solo “a futura memoria”. Ciò posto, egli postula che le spese per ripetibili siano

sensibilmente ridotte poiché in gran parte manifestamente insostenibili.

4.

Ora,

per quel che è del primo argomento relativo al valore di causa, la censura è

fuori argomento. Il Pretore, accertato che la causa terminava senza una

sentenza di merito, ha calcolato infatti le ripetibili in funzione del

dispendio di tempo necessario per rispondere alla petizione e non del valore di

causa. A parte ciò, il reclamante si vale di fatti e mezzi di prova nuovi irricevibili

(art. 326 cpv. 1 CPC) ch'egli non ha addotto in prima sede, allorché aveva

espressamente indicato – nella petizione – in fr. 30 000.– il valore litigioso e

aveva omesso in seguito di rettificare l'allegazione quantunque le convenute

rivendicassero ripetibili commisurate al “valore della causa indicato dall'attore” (lettera 18

febbraio 2019 dell'avv. PA 1). Al

proposito il reclamo sfugge d'acchito a ogni disamina.

5.

Il

reclamo si rivela altresì manifestamente irricevibile per quel che riguarda la

contestazione del dispendio orario che il primo giudice ha stimato per

calcolare le ripetibili in favore delle convenute. Per quanto riguarda

l'importo di fr. 3100.– (pari a un onorario di fr. 2800.– per 10 ore di lavoro,

più le spese e l'IVA) determinato dal Pretore, spettava al reclamante indicare

quale sarebbe la cifra corretta. Dandosi questioni pecuniarie, infatti, una contestazione

dev'essere quantificata (DTF 137 III 617), anche in materia di ripetibili (DTF

143.

III 111). Ora, nel reclamo AP 1 si limita a criticare la somma fissata dal

primo giudice e a chiedere una sua sensibile riduzione, ma non indica nemmeno

per ordine di grandezza di quanto andrebbe decurtata a suo avviso l'indennità

in rassegna.

6.

Se

ne conclude che, manifestamente inammissibile, l'appello vede la sua sorte segnata.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Il reclamante è privo tuttavia di formazione giuridica e ha agito senza

l'ausilio di un patrocinatore. Si giustifica così – eccezionalmente – di

rinunciare alla riscossione di oneri processuali. Non si pone inoltre problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a AO 1 e AO 2 per osservazioni.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle ripetibili controverse davanti a

questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).