11.2019.47
Spese processuali nel caso in cui una causa divenga senza oggetto
3 luglio 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.47
Lugano,
3 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2019.520 (ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza del 30 gennaio 2019 dalla
CO 1
(con
recapito presso la __________ SA, ,
e
già patrocinata dall'avv. __________, )
contro
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sul reclamo del 5 aprile 2019 in materia di spese giudiziarie presentato dalla RE
1 contro il decreto di stralcio emesso dal
Pretore aggiunto il 25 marzo 2019;
Ritenuto
in fatto: A.
Il 6 novembre 2018 la CO 1 ha inviato alla __________ S.p.A. di __________ (__________),
con recapito presso la __________ SA di __________, una fattura di fr. 10 796.93, già dedotto un acconto di
fr. 6250.–, per l'installazione di pareti divisorie e porte in un cantiere
denominato “__________ __________” a __________. Non avendo ricevuto il
pagamento, la CO 1 si è rivolta il 30 gennaio 2019 al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, per ottenere l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 10 796.93 con interessi del 5% dal 6 novembre
2018 sulla particella n. 608 RFD di __________, sezione di __________, proprietà
della RE 1. A sostegno della richiesta essa ha fatto valere che i lavori fatturati
sono stati eseguiti, per incarico della __________ S.p.A., in un edificio situato
su tale particella.
B. Con
decreto cautelare del 31 gennaio 2019, emesso senza contraddittorio, il Pretore
aggiunto ha ordinato l'iscrizione richiesta, rinviando le spese processuali,
con una tassa di giustizia di fr. 250.–, al giudizio di merito (inc. CA.2019.48). Contestualmente egli ha
citato le parti al contraddittorio del 20 marzo 2019, poi posticipato al 5
aprile 2019. Il 21 marzo 2019 l'istante ha scritto al Pretore aggiunto quanto
segue:
(…)
Le comunico che in data 18 marzo 2019 si è raggiunto un accordo transattivo in
virtù del quale le pretese della CO 1 sono state onorate.
Pertanto
sono con la presente a chiederle di voler stralciare la causa dai ruoli,
facendo cancellare l'ipoteca legale provvisoria iscritta in via supercautelare
sul mappale n. 608 RFD __________.
Trattandosi
di acquiescenza, le spese e tasse di giustizia sono da porsi a carico della
parte convenuta, compensate le ripetibili.
C. Con decreto del 25 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha ordinato
la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio, ha stralciato la causa dal ruolo e ha
annullato l'udienza prevista per il 5 aprile 2019. Le spese processuali di
complessivi fr. 550.–, comprese quelle della procedura cautelare, sono state
poste a carico della convenuta, compensate le ripetibili.
D. Contro il decreto di
stralcio appena citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5
aprile 2019 nel quale propone che – conferito al ricorso effetto sospensivo –
il dispositivo sulle spese e le ripetibili sia riformato nel senso di
addebitare gli oneri processuali all'istante. L'11 aprile 2019 il
presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo nella
misura in cui era ricevibile. Invitata a esprimersi, la CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Una
decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata nell'ambito
di una procedura sommaria, come in
concreto (art. 249 lett. d n. 5 CPC), il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è giunta alla
convenuta il 27 marzo 2019, di modo che il termine di
ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 6 aprile
2019, salvo protrarsi al lunedì 8 aprile successivo in forza
dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 5 aprile 2019, il reclamo in oggetto
è pertanto ricevibile. Contrariamente a quanto suppone la reclamante, inoltre, competente
per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano spese processuali e
ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge è la prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 8a LOG
con testuale rinvio all'art. 110 CPC).
2.
Il Pretore aggiunto, riepilogato il contenuto della comunicazione inviatagli
il 21 marzo 2019 dall'istante, ha considerato che, liquidato il credito oggetto
della garanzia reale, la procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale era divenuta senza oggetto e andava stralciata dal ruolo, ordinando all'ufficiale
del registro fondiario di cancellare l'iscrizione disposta senza
contraddittorio. Quanto alle spese giudiziarie, egli si è limitato a rilevare
che “non si prelevano ulteriori spese oltre a quelle già percepite in questa
procedura e in quella cautelare CA.2019.48, che sono da porre a carico della
convenuta, acquiescente”.
3.
La
reclamante sostiene che la citata comunicazione del 21 marzo 2019 ha indotto in
errore il primo giudice, facendogli credere ch'essa avesse tacitato le pretese dell'istante,
senza per altro che all'incarto figurasse la benché minima prova. In realtà –
essa prosegue – la CO 1 ha stipulato un accordo, se mai, con la __________ S.p.A.,
che le aveva subappaltato le opere. La RE 1 sottolinea di essere stata
coinvolta nella procedura per l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
unicamente come proprietaria del fondo sul quale i lavori sono stati eseguiti e
ribadisce di non avere concluso transazione alcuna con l'istante, dalla quale
non è stata neppure interpellata. A mente sua la lettera del 21 marzo 2019
costituisce perciò un atto di desistenza, che equivale a soccombenza, ragion
per cui le spese processuali di fr. 550.– vanno addebitate alla stessa CO
1.
4.
Che
in concreto la CO 1 sia stata tacitata dalla __________ S.p.A., subappaltante,
e non dalla RE 1, proprietaria del fondo su cui sono stati seguiti i lavori, è
un dato di fatto. Tant'è che la CO 1 non ha reagito al reclamo notificatole da
questa Camera per osservazioni. Che l'accordo intercorso fra la __________
S.p.A. e la CO 1 abbia reso caduca la procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale è inoltre manifesto, non sussistendo più in simili circostanze una
pretesa dell'istante da garantire. E che, ciò posto, la procedura andasse tolta
dal ruolo è fuori discussione. Meno evidente è la causale dello stralcio, giacché
al proposito il Pretore aggiunto non manca di contraddirsi. Dopo avere rilevato
in effetti che, “liquidato il credito oggetto della garanzia reale, la
procedura diventa priva di oggetto”, egli ha ritenuto la RE 1 “acquiescente”. Ora,
delle due l'una: o una procedura va stralciata dal ruolo per essere divenuta
senza oggetto o va stralciata dal ruolo per acquiescenza. Ma l'acquiescenza (a
norma dell'art. 241 CPC) consiste nell'atto unilaterale con cui una parte
riconosce la fondatezza delle pretese avversarie e aderisce alle relative
conclusioni (sentenza del Tribunale federale 5A_667/2018 del 2 aprile 2019 consid.
3.2
con rinvii). La RE 1 non ha riconosciuto il diritto della CO 1
all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. Già per tale motivo dunque non
poteva farsi questione di acquiescenza nella fattispecie.
5.
Sostiene
la reclamante che a ben vedere la causa andava stralciata dal ruolo per
desistenza della CO 1. Se non che, la desistenza (sempre a norma dell'art. 241
CPC) è un atto unilaterale con cui una parte dichiara di rinunciare all'azione
da essa introdotta (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo
2013.
consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). Nella lettera al Pretore aggiunto
del 21 marzo 2019 la CO 1 non ha dichiarato di ritirare l'istanza né di recedere
o di desistere dalla pretesa. Si è limitata a chiedere lo stralcio della causa
dal ruolo evocando “un accordo transattivo in virtù del quale le [sue] pretese (…)
sono state onorate”. Nelle circostanze descritte il Pretore aggiunto avrebbe
dovuto notificare la lettera alla convenuta, invitandola di esprimersi (FF 2006
pag. 6669). Di tale omissione, comunque sia, la reclamante non si duole. In
seguito, non potendo stralciare la causa per transazione (a norma dell'art. 241
CPC), già per il fatto che non sussiste in concreto alcuna transazione
giudiziale (tanto meno fra la CO 1 e la RE 1), il Pretore aggiunto poteva solo accertare
che la procedura tendente all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale era
divenuta senza oggetto (art. 242 CPC). Rimane da esaminare chi dovesse
sopportare le spese processuali in simili condizioni.
6.
L'art.
107.
cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che qualora una causa sia stralciata dal
ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non preveda altrimenti, il giudice
può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio della
soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine
occorre considerare, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione
dell’azione, quale sarebbe presumibilmente stato l’esito della causa e quale
parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto”
(FF 2006 pag. 6669; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art.
107; Sterchi in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art.
107; Jenny in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107). Nella fattispecie l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale era dovuta apparentemente a un ritardo della __________
S.p.A. nel pagamento della fattura emessa dalla CO 1. Non è dato di sapere
quali fossero i motivi della remora. Non è possibile prevedere nemmeno quale
sarebbe stato il verosimile esito dell'istanza dopo il contraddittorio, tutto
ignorandosi sugli argomenti che la convenuta avrebbe potuto invocare per
opporsi all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. Quanto alle ragioni
che hanno reso il procedimento senza oggetto, ciò si deve a un accordo intervenuto
tra la __________ S.p.A. e la CO 1. In sintesi, la RE 1 è rimasta estranea al
procedimento e si è vista notificare il decreto di stralcio prima ancora di
avere avuto modo di esprimersi. Porre le spese del procedimento a carico della
medesima non è pertanto sostenibile né, men che meno, equo. Su questo punto il
decreto di stralcio non resiste alla critica.
7.
È
possibile che la CO 1 sia stata indotta a postulare l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale per un'ingiustificata resistenza della __________ S.p.A. al
pagamento della fattura. La questione riguarda però – come detto – i rapporti
fra la CO 1 e la __________ S.p.A., non quelli tra la CO 1 e la RE 1, il cui
fondo doveva fungere unicamente da pegno. A ragione la reclamante fa valere di
conseguenza che le spese correlate alla procedura di iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale andavano poste a carico della CO 1, libera poi quest'ultima
di rivalersi – tutt'al più – sulla __________ S.p.A. E siccome nella
fattispecie la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), in
esito al reclamo questa Camera può riformare direttamente il dispositivo
impugnato del decreto di stralcio, addebitando le spese processuali di fr.
550.
– alla CO 1. La compensazione delle ripetibili non è invece stata impugnata
dalla RE 1. Al riguardo la decisione del Pretore aggiunto è pertanto passata in
giudicato.
8.
Le
spese della decisione odierna seguono il precetto della soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Di regola, chi si astiene dal proporre a questa Camera
di respingere un ricorso avversario, rinunciando a formulare osservazioni, non
si reputa “soccombente” nel caso in cui il ricorso sia poi accolto. Egli va
quindi esente da spese (analogamente, davanti al Tribunale federale: DTF 139
III 38 consid. 5 in fine). Tale privilegio non è applicabile tuttavia a chi ha
indotto il primo giudice in errore (sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016
del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Nella fattispecie la
CO 1 ha scritto al Pretore aggiunto il 21 marzo 2019 di avere concluso “un
accordo transattivo” in virtù del quale le sue pretese erano “state onorate”,
affermando trattarsi di “acquiescenza” da parte della convenuta. Tale
fuorviante comunicazione ha indotto il Pretore aggiunto a credere che la RE 1
avesse tacitato l'istante, mentre l'istante era stata tacitata dalla __________
S.p.A. L'erroneo dispositivo sulle spese processuali si riconduce così al
comportamento della CO 1, che va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata
ad assumere le spese giudiziarie del reclamo.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 del decreto di stralcio impugnato
è così riformato:
Le spese della procedura di iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale, di complessivi fr. 550.– (compreso il procedimento
cautelare), sono poste a carico della CO 1, compensate le ripetibili.
2. Le
spese processuali del reclamo, di fr. 500.–, sono poste a carico della CO 1,
che rifonderà alla reclamante fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. .
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).