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Decisione

11.2019.47

Spese processuali nel caso in cui una causa divenga senza oggetto

3 luglio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2019.520 (ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con istanza del 30 gennaio 2019 dalla

CO 1

(con

recapito presso la __________ SA, ,

e

già patrocinata dall'avv. __________, )

contro

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sul reclamo del 5 aprile 2019 in materia di spese giudiziarie presentato dalla RE

1 contro il decreto di stralcio emesso dal

Pretore aggiunto il 25 mar­zo 2019;

Ritenuto

in fatto: A.

Il 6 novembre 2018 la CO 1 ha inviato alla __________ S.p.A. di __________ (__________),

con recapito presso la __________ SA di __________, una fattura di fr. 10 796.93, già dedotto un acconto di

fr. 6250.–, per l'installazione di pareti divisorie e porte in un cantiere

denominato “__________ __________” a __________. Non avendo ricevuto il

pagamento, la CO 1 si è rivolta il 30 gennaio 2019 al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 2, per ottenere l'iscrizione

provvisoria di un'ipote­ca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 10 796.93 con interessi del 5% dal 6 novembre

2018 sulla particella n. 608 RFD di __________, sezione di __________, proprietà

della RE 1. A sostegno della richiesta essa ha fatto valere che i lavori fatturati

sono stati eseguiti, per incarico della __________ S.p.A., in un edificio situato

su tale particella.

B. Con

decreto cautelare del 31 gennaio 2019, emesso senza contraddittorio, il Pretore

aggiunto ha ordinato l'iscrizione richiesta, rinviando le spese processuali,

con una tassa di giustizia di fr. 250.–, al giudizio di merito (inc. CA.2019.48). Contestualmente egli ha

citato le parti al contraddittorio del 20 marzo 2019, poi posticipato al 5

aprile 2019. Il 21 marzo 2019 l'istante ha scritto al Pretore aggiunto quanto

segue:

(…)

Le comunico che in data 18 marzo 2019 si è raggiunto un accordo transattivo in

virtù del quale le pretese della CO 1 sono state onorate.

Pertanto

sono con la presente a chiederle di voler stralciare la causa dai ruoli,

facendo cancellare l'ipoteca legale provvisoria iscritta in via supercautelare

sul mappale n. 608 RFD __________.

Trattandosi

di acquiescenza, le spese e tasse di giustizia sono da porsi a carico della

parte convenuta, compensate le ripetibili.

C. Con decreto del 25 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha ordinato

la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio, ha stralciato la causa dal ruolo e ha

annullato l'udienza prevista per il 5 aprile 2019. Le spese processuali di

complessivi fr. 550.–, comprese quelle della procedura cautelare, sono state

poste a carico della convenuta, compensate le ripetibili.

D. Contro il decreto di

stralcio appena citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5

aprile 2019 nel quale propone che – conferito al ricorso effetto sospensivo –

il dispositivo sulle spese e le ripetibili sia riformato nel senso di

addebitare gli oneri processuali all'istante. L'11 aprile 2019 il

presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo nella

misura in cui era ricevibile. Invitata a esprimersi, la CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Una

decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente

soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata nell'ambito

di una procedura sommaria, come in

concreto (art. 249 lett. d n. 5 CPC), il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisio­ne impugnata è giunta alla

convenuta il 27 marzo 2019, di modo che il termine di

ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 6 aprile

2019, salvo protrarsi al lunedì 8 aprile successivo in forza

del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 5 aprile 2019, il reclamo in oggetto

è pertanto ricevibile. Contrariamente a quanto suppone la reclamante, inoltre, competente

per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano spese processuali e

ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge è la prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 8a LOG

con testuale rinvio all'art. 110 CPC).

2.

Il Pretore aggiunto, riepilogato il contenuto della comunicazione inviatagli

il 21 marzo 2019 dall'istante, ha considerato che, liquidato il credito oggetto

della garanzia reale, la procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale era divenuta senza oggetto e andava stralciata dal ruolo, ordinando all'ufficiale

del registro fondiario di cancellare l'iscrizione disposta senza

contraddittorio. Quanto alle spese giudiziarie, egli si è limitato a rilevare

che “non si prelevano ulteriori spese oltre a quelle già percepite in questa

procedura e in quella cautelare CA.2019.48, che sono da porre a carico della

convenuta, acquie­scente”.

3.

La

reclamante sostiene che la citata comunicazione del 21 marzo 2019 ha indotto in

errore il primo giudice, facendogli credere ch'essa avesse tacitato le pretese dell'istante,

senza per altro che all'incarto figurasse la benché minima prova. In realtà –

essa prosegue – la CO 1 ha stipulato un accordo, se mai, con la __________ S.p.A.,

che le aveva subappaltato le opere. La RE 1 sottolinea di essere stata

coinvolta nella procedura per l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale

unicamente come proprietaria del fondo sul quale i lavori sono stati eseguiti e

ribadisce di non avere concluso transazione alcuna con l'istante, dalla quale

non è stata neppure interpellata. A mente sua la lettera del 21 marzo 2019

costituisce perciò un atto di desistenza, che equivale a soccombenza, ragion

per cui le spese processuali di fr. 550.– vanno addebitate alla stessa CO

1.

4.

Che

in concreto la CO 1 sia stata tacitata dalla __________ S.p.A., subappaltante,

e non dalla RE 1, proprietaria del fondo su cui sono stati seguiti i lavori, è

un dato di fatto. Tant'è che la CO 1 non ha reagito al reclamo notificatole da

questa Camera per osservazioni. Che l'accordo intercorso fra la __________

S.p.A. e la CO 1 abbia reso caduca la procedura di iscrizione provvisoria del­l'ipoteca

legale è inoltre manifesto, non sussistendo più in simili circostanze una

pretesa del­l'istante da garantire. E che, ciò posto, la procedura andasse tolta

dal ruolo è fuori discussione. Meno evidente è la causale dello stralcio, giacché

al proposito il Pretore aggiunto non manca di contraddirsi. Dopo avere rilevato

in effetti che, “liquidato il credito oggetto della garanzia reale, la

procedura diventa priva di oggetto”, egli ha ritenuto la RE 1 “acquiescente”. Ora,

delle due l'una: o una procedura va stralciata dal ruolo per essere divenuta

senza oggetto o va stralciata dal ruolo per acquiescenza. Ma l'acquiescenza (a

norma dell'art. 241 CPC) consiste nell'atto unilaterale con cui una parte

riconosce la fondatezza delle pretese avversarie e aderisce alle relative

conclusioni (sentenza del Tribunale federale 5A_667/2018 del 2 aprile 2019 consid.

3.2

con rinvii). La RE 1 non ha riconosciuto il diritto della CO 1

all'iscrizione provvisoria del­l'ipo­teca legale. Già per tale motivo dunque non

poteva farsi questione di acquiescenza nella fattispecie.

5.

Sostiene

la reclamante che a ben vedere la causa andava stralciata dal ruolo per

desistenza della CO 1. Se non che, la desistenza (sempre a norma dell'art. 241

CPC) è un atto unilaterale con cui una parte dichiara di rinunciare all'azione

da essa introdotta (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo

2013.

consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). Nella lettera al Pretore aggiunto

del 21 marzo 2019 la CO 1 non ha dichiarato di ritirare l'istanza né di recedere

o di desistere dalla pretesa. Si è limitata a chiedere lo stralcio della causa

dal ruolo evocando “un accordo transattivo in virtù del quale le [sue] pretese (…)

sono state onorate”. Nelle circostanze descritte il Pretore aggiunto avrebbe

dovuto notificare la lettera alla convenuta, invitandola di esprimersi (FF 2006

pag. 6669). Di tale omissione, comunque sia, la reclamante non si duole. In

seguito, non potendo stralciare la causa per transazione (a norma del­l'art. 241

CPC), già per il fatto che non sussiste in concreto alcuna transazione

giudiziale (tanto meno fra la CO 1 e la RE 1), il Pretore aggiunto poteva solo accertare

che la procedura tendente al­l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale era

divenuta senza oggetto (art. 242 CPC). Rimane da esaminare chi dovesse

sopportare le spese processuali in simili condizioni.

6.

L'art.

107.

cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che qualora una causa sia stralciata dal

ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non preveda altrimenti, il giudice

può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio della

soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine

occorre considerare, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione

dell’azione, quale sarebbe presumibilmente stato l’esito della causa e quale

parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto”

(FF 2006 pag. 6669; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art.

107; Sterchi in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art.

107; Jenny in:

Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107). Nella fattispecie l'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale era dovuta apparentemente a un ritardo della __________

S.p.A. nel pagamento della fattura emessa dalla CO 1. Non è dato di sapere

quali fossero i motivi della remora. Non è possibile prevedere nemmeno quale

sarebbe stato il verosimile esito dell'istanza dopo il contraddittorio, tutto

ignorandosi sugli argomenti che la convenuta avrebbe potuto invocare per

opporsi al­l'iscrizione provvisoria del­l'ipoteca legale. Quanto alle ragioni

che hanno reso il procedi­mento senza oggetto, ciò si deve a un accordo intervenuto

tra la __________ S.p.A. e la CO 1. In sintesi, la RE 1 è rimasta estranea al

procedimento e si è vista notificare il decreto di stralcio prima ancora di

avere avuto modo di esprimersi. Porre le spese del procedimento a carico della

medesima non è pertanto sostenibile né, men che meno, equo. Su questo punto il

decreto di stralcio non resiste alla critica.

7.

È

possibile che la CO 1 sia stata indotta a postulare l'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale per un'ingiustificata resistenza della __________ S.p.A. al

pagamento della fattura. La questione riguarda però – come detto – i rapporti

fra la CO 1 e la __________ S.p.A., non quelli tra la CO 1 e la RE 1, il cui

fondo doveva fungere unicamente da pegno. A ragione la reclamante fa valere di

conseguenza che le spese correlate alla procedura di iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale andavano poste a carico della CO 1, libera poi quest'ultima

di rivalersi – tutt'al più – sulla __________ S.p.A. E siccome nella

fattispecie la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), in

esito al reclamo questa Camera può riformare direttamente il dispositivo

impugnato del decreto di stralcio, addebitando le spese processuali di fr.

550.

– alla CO 1. La compensazione delle ripetibili non è invece stata impugnata

dalla RE 1. Al riguardo la decisione del Pretore aggiunto è pertanto passata in

giudicato.

8.

Le

spese della decisione odierna seguono il precetto della soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Di regola, chi si astiene dal proporre a questa Camera

di respingere un ricorso avversario, rinunciando a formulare osservazioni, non

si reputa “soccombente” nel caso in cui il ricorso sia poi accolto. Egli va

quindi esente da spese (analogamente, davanti al Tribunale federale: DTF 139

III 38 consid. 5 in fine). Tale privilegio non è applicabile tuttavia a chi ha

indotto il primo giudice in errore (sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016

del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Nella fattispecie la

CO 1 ha scritto al Pretore aggiunto il 21 marzo 2019 di avere concluso “un

accordo transattivo” in virtù del quale le sue pretese erano “state onorate”,

affermando trattarsi di “acquiescenza” da parte della convenuta. Tale

fuorviante comunicazione ha indotto il Pretore aggiunto a credere che la RE 1

avesse tacitato l'istante, mentre l'istante era stata tacitata dalla __________

S.p.A. L'erroneo dispositivo sulle spese processuali si riconduce così al

comportamento della CO 1, che va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata

ad assumere le spese giudiziarie del reclamo.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse

non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 del decreto di stralcio impugnato

è così riformato:

Le spese della procedura di iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale, di complessivi fr. 550.– (compreso il procedimento

cautelare), sono poste a carico della CO 1, compensate le ripetibili.

2. Le

spese processuali del reclamo, di fr. 500.–, sono poste a carico della CO 1,

che rifonderà alla reclamante fr. 800.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. .

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).