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Decisione

11.2019.49

Divorzio su azione di un coniuge: provvigione ad litem

23 aprile 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa DM.2016.49 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud

promossa con petizione del 9 novembre 2016 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. . PA 2 )

contro

IS

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sulla

richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello dell'11 aprile 2019 presentato da IS 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 12 marzo 2019 (inc. 11.2019.48);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 12 marzo

2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Sud ha sciolto il matrimonio contratto il 29 settembre 2006 da CO 1 (1974)

ed IS 1 (1973), cittadina italiana. In esito al divorzio egli ha affidato la

figlia

C__________ (nata l'11 settembre 2005) alla madre, lasciando l'autorità

parentale congiunta, ha condannato il marito a versare un contributo alimentare

per la figlia di fr. 1317.30 mensili indicizzati (assegni familiari non

compresi) e ha escluso tanto contributi di accudimento quanto contributi

alimentari per la moglie, alla quale ha riconosciuto nondimeno gli accrediti

per compiti formativi previsti dall'art. 52f OAVS. Le spese processuali

di fr. 5000.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili. IS 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avvPA 1.

B. Contro la sentenza appena

citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 aprile 2019 nel

quale chie-de che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di condan­nare CO

1 a versarle un contributo di accudimento di fr. 1134.60 mensili fino al

31 ottobre 2019 e di fr. 850.– mensili fino al 30 settembre 2021 (mese in cui

la figlia compirà 16 anni), come pure un contributo alimentare per lei di fr.

800.– mensili fino al 30 settembre 2021. Preliminarmente essa insta per il beneficio

del gratuito patrocinio anche in appello. Su quest'ultima richiesta giova statuire

senza indugio.

Considerandi

in diritto: 1. Le

spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per

principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è

puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza

del Tribunale federale 5A_497/2018 del 26 settembre 2018, consid. 3.1). Le

parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza,

ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle

spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il

coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere

un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del

gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se

anche l'altro coniuge è sprovvisto di risor­se sufficienti, ovvero se l'unione

coniugale non è dotata di mezzi adeguati.

2.

Nella

fattispecie IS 1 fa valere di non avere redditi né sostanza sufficiente per far

fronte alle spese processuali e di patrocinio. Non pretende tuttavia che il

marito sia sfornito di disponibilità sotto questo profilo, né risulta che ciò

sia il caso già a un sommario esame. Non può dirsi dunque, di primo acchito,

che una richiesta di provvigione ad litem appaia destinata sin d'ora all'insuccesso,

ossia che l'attore non abbia modo di anticiparle una somma adeguata, la quale andrà

poi – di regola – restituita, vista l'impossibilità di computarla in concreto

su una spettanza in liquidazione del regime matrimoniale, salvo che al rimborso

si oppongano motivi di equità dovuti alla situazione finanziaria dei coniugi

(RtiD I-2012 pag. 882 consid. 19b con richiamo). Nelle condizioni descritte non

soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.

3.

Si

ricordi inoltre che una richiesta di provvigione ad

litem ha indole cautelare (RtiD I-2006 pag. 669 consid. 6), ma non nel senso

dell'art. 276 CPC o dell'art. 104 LTF, bensì di una pretesa fondata sul diritto

sostanziale, in particolare sui doveri che discendono dal matrimonio (sentenza

del Tribunale federale 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 con

rinvii). Anche se è destinata a finanziare una procedura di ricorso, tale

pretesa non trae origine dalla decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale

5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 12.1 in fine) e va fatta valere

perciò davanti al giudice di merito

(DTF 143 III 624 consid. 7). Questa Camera ha

già avuto modo di rilevare, del resto, che un'istanza di provvigione ad

litem va inoltrata al Pretore quand'an­che la prestazione richie­sta sia volta

a coprire spese processuali e di patrocinio in appello

(sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018, consid. 14a).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

2. Notificazione:

;

. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).