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Decisione

11.2019.50

Filiazione: disciplina del diritto di visita

18 luglio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa CA.2019.142

(filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 3 aprile 2019 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(già

patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello e sul reclamo del 25 aprile 2019 presentati da AP 1contro il

decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 12 aprile 2019;

Ritenuto

in

fatto: A. Il 17 ottobre 2018 AP 1 (1984) ha promosso

causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, contro AO 1 (1992)

per ottenere l'affidamento immediato del figlio G__________ (nato il 19

dicembre 2017), riservato il diritto di visita paterno, e un contributo alimentare

in favore del medesimo di fr. 1500.– mensili, oltre a un contributo di

accudimento pari ad almeno il 50% del proprio minimo esistenziale (inc.

SE.2018.394). Nell'ambito di tale procedura AO 1 ha chiesto con istanza

cautelare del

3 aprile 2019 di potersi recare a __________ (provincia di Avellino) insieme con

il figlio G__________ per le vacanze pasquali dal 17 (pomeriggio) al 27 aprile

2019. Nelle sue osservazioni del

12 aprile 2019 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza.

B. Statuendo

con decreto cautelare di quello stesso 12 aprile 2019, il Pretore aggiunto ha

accolto l'istanza e ha autorizzato AO 1 a trascorrere con il figlio G__________

le vacanze pasquali a __________ dal 17 aprile 2019 (nel pomeriggio, “ad

avvenuto diritto di visita tra G__________ e AP 1”) fino al 22 aprile 2019 (“giorno

di rientro in Ticino”). Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

C. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 25 aprile 2019 nel quale postula la riforma della decisione

impugnata nel senso di annullare la medesima e di respingere l'istanza cautelare

di AO 1. Con reclamo di quello stesso giorno essa ha impugnato altresì il dispositivo

sulle spese processuali, instando affinché – conferito al reclamo effetto

sospensivo – gli oneri processuali siano posti a carico di AO 1. Non sono state

chieste osservazioni ai due rimedi giuridici.

Considerandi

in

diritto: I. Sull'appello

1.

Nel

decreto impugnato il Pretore aggiunto ha autorizzato AO 1 – come detto – a trascorrere

dai parenti le vacanze pasquali (dal 17 al 22 aprile 2019) a __________,

insieme con il figlio, respingendo l'opposizione di AP 1 anche perché in quel

periodo il Centro __________ di __________, in cui la madre esercita sotto

sorveglianza le relazioni personali con G__________, è chiuso. Nell'appello AP

1.

chiede che la decisione impugnata sia annullata e che la sua “strenua

opposizione” sia accolta. Se non che, il lasso di tempo compreso tra il 17 e

il 22 aprile 2019 è decorso ancor prima che l'interessata adisse questa Camera.

Ne discende che, privo di interesse giuridicamente protetto, l'appello si

rivela d'acchito irricevibile (DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con rinvii).

2.

Ne

sussistono in concreto i presupposti per un giudizio “a posteriori” sulla

legittimità del decreto cautelare. Un appello privo di interesse pratico e

attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – come a livello federa­le – se

la questione litigiosa potesse ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze

identiche o almeno analoghe, se il caso fosse di fondamentale importanza (onde

la necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il

succedersi degli eventi fosse talmente rapido da impedire altrimenti una

verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (DTF 142 I

143.

con­sid. 1.3.1, 137 I 24 consid. 1.3.1; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n.

52c). Simili condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non soccorrono tuttavia

estremi del genere, ove appena si consideri che AP 1 nemmeno adduce motivi suscettibili

di averle impedito di attivarsi senza indugio e di chiedere per tempo il

conferimento del­l'effetto sospensivo all'appello. A parte ciò, questa Camera

ha già avuto modo di ricordare che l'esercizio delle relazioni personali

dipende da situazioni contingenti, diverse di caso in caso. Infine non si ravvisavano

nella fattispecie que­stio­ni giuridiche di principio la cui soluzione si

giustifichi alla luce del pubblico interesse (analogamente: I CCA, decreto di

stralcio inc. 11.2017.45 del 10 maggio 2017, consid. 1 con richiami). Ne segue

che un eventuale giudizio “a posteriori” sulla fondatezza dell'appello non

entra in linea di conto.

II. Sul

reclamo

3.

Nel

reclamo AP 1 censura il dispositivo n. 3 della decisione impugnata sulle

spese processuali (fr. 400.–) che il Pretore aggiunto ha suddiviso a metà fra

le parti, compensando le ripetibili. Essa postula l'addebito di tali oneri a AO

1, mentre rinuncia a impugnare il giudizio sulle ripetibili. Ciò posto, una decisione

in materia di spese processuali è impugnabile con recla­mo soltanto a titolo

indipendente (art. 110 CPC). Qualora il dispositivo sulle spese figuri

– come nel caso specifico – in una decisione finale appellabile e una parte

intenda impugnare, oltre al contenuto della decisione finale, anche il

Dispositivo

dispositivo sulle spese, il dispositivo sulle spese si impugna direttamente con

l'appello (I CCA, sentenza inc. 11.2012.66 del 23 settembre

2013, consid. 4 con richiami di dottrina). Nella

fattispecie il reclamo va trattato quindi come parte integrante dell'appello (I

CCA, decreto di stralcio inc. 11.2015.36 del 31 agosto 2015).

4. L'interessata

sostiene che il Pretore ha “erroneamente disatteso il dissenso” di lei alla

richiesta cautelare del 3 aprile 2019 che l'istante aveva formulato “al solo

scopo di soddisfare un proprio benessere”. Afferma di non comprendere le ragioni

del giudizio sulle spese, che fa “totale astrazione del potere decisionale” a

lei spettante in qualità di (co)detentrice del­l'autorità parentale e dà per “assodato”

che tale potere le sia stato sottratto. In realtà v'è da domandarsi se la

domanda non sia subordinata all'accoglimento dell'appello, nel qual caso essa risulterebbe

senza oggetto, l'appello essendo destinato all'insuccesso. Ad ogni buon conto, davanti

al Pretore la convenuta è uscita del tutto soccombente e non è dato a divedere

– né essa spiega – perché le spese processuali andrebbero poste a carico della parte vittoriosa in deroga all'art. 106

cpv. 1 CPC (cfr. I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2017.45 del 10 maggio

2017, consid. 2). Ne segue che, privo di adeguata motivazione, il ricorso va

dichiarato una volta ancora inammissibile.

5. Le

spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato

chiamato a formulare osservazioni.

6. L'emanazione dell'attuale decisione rende

senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

7. Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla disciplina delle relazioni

personali tra genitori e figli sono impugnabili con ricorso in materia civile

senza riguardo a questioni di valore (v. DTF 112 II 291 consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste

a carico di AP 1.

3. Notificazione

a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).