11.2019.50
Filiazione: disciplina del diritto di visita
18 luglio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.50
Lugano
18 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2019.142
(filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 3 aprile 2019 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(già
patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello e sul reclamo del 25 aprile 2019 presentati da AP 1contro il
decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 12 aprile 2019;
Ritenuto
in
fatto: A. Il 17 ottobre 2018 AP 1 (1984) ha promosso
causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, contro AO 1 (1992)
per ottenere l'affidamento immediato del figlio G__________ (nato il 19
dicembre 2017), riservato il diritto di visita paterno, e un contributo alimentare
in favore del medesimo di fr. 1500.– mensili, oltre a un contributo di
accudimento pari ad almeno il 50% del proprio minimo esistenziale (inc.
SE.2018.394). Nell'ambito di tale procedura AO 1 ha chiesto con istanza
cautelare del
3 aprile 2019 di potersi recare a __________ (provincia di Avellino) insieme con
il figlio G__________ per le vacanze pasquali dal 17 (pomeriggio) al 27 aprile
2019. Nelle sue osservazioni del
12 aprile 2019 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza.
B. Statuendo
con decreto cautelare di quello stesso 12 aprile 2019, il Pretore aggiunto ha
accolto l'istanza e ha autorizzato AO 1 a trascorrere con il figlio G__________
le vacanze pasquali a __________ dal 17 aprile 2019 (nel pomeriggio, “ad
avvenuto diritto di visita tra G__________ e AP 1”) fino al 22 aprile 2019 (“giorno
di rientro in Ticino”). Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
C. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 25 aprile 2019 nel quale postula la riforma della decisione
impugnata nel senso di annullare la medesima e di respingere l'istanza cautelare
di AO 1. Con reclamo di quello stesso giorno essa ha impugnato altresì il dispositivo
sulle spese processuali, instando affinché – conferito al reclamo effetto
sospensivo – gli oneri processuali siano posti a carico di AO 1. Non sono state
chieste osservazioni ai due rimedi giuridici.
Considerandi
in
diritto: I. Sull'appello
1.
Nel
decreto impugnato il Pretore aggiunto ha autorizzato AO 1 – come detto – a trascorrere
dai parenti le vacanze pasquali (dal 17 al 22 aprile 2019) a __________,
insieme con il figlio, respingendo l'opposizione di AP 1 anche perché in quel
periodo il Centro __________ di __________, in cui la madre esercita sotto
sorveglianza le relazioni personali con G__________, è chiuso. Nell'appello AP
1.
chiede che la decisione impugnata sia annullata e che la sua “strenua
opposizione” sia accolta. Se non che, il lasso di tempo compreso tra il 17 e
il 22 aprile 2019 è decorso ancor prima che l'interessata adisse questa Camera.
Ne discende che, privo di interesse giuridicamente protetto, l'appello si
rivela d'acchito irricevibile (DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con rinvii).
2.
Ne
sussistono in concreto i presupposti per un giudizio “a posteriori” sulla
legittimità del decreto cautelare. Un appello privo di interesse pratico e
attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – come a livello federale – se
la questione litigiosa potesse ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze
identiche o almeno analoghe, se il caso fosse di fondamentale importanza (onde
la necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il
succedersi degli eventi fosse talmente rapido da impedire altrimenti una
verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (DTF 142 I
143.
consid. 1.3.1, 137 I 24 consid. 1.3.1; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n.
52c). Simili condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non soccorrono tuttavia
estremi del genere, ove appena si consideri che AP 1 nemmeno adduce motivi suscettibili
di averle impedito di attivarsi senza indugio e di chiedere per tempo il
conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. A parte ciò, questa Camera
ha già avuto modo di ricordare che l'esercizio delle relazioni personali
dipende da situazioni contingenti, diverse di caso in caso. Infine non si ravvisavano
nella fattispecie questioni giuridiche di principio la cui soluzione si
giustifichi alla luce del pubblico interesse (analogamente: I CCA, decreto di
stralcio inc. 11.2017.45 del 10 maggio 2017, consid. 1 con richiami). Ne segue
che un eventuale giudizio “a posteriori” sulla fondatezza dell'appello non
entra in linea di conto.
II. Sul
reclamo
3.
Nel
reclamo AP 1 censura il dispositivo n. 3 della decisione impugnata sulle
spese processuali (fr. 400.–) che il Pretore aggiunto ha suddiviso a metà fra
le parti, compensando le ripetibili. Essa postula l'addebito di tali oneri a AO
1, mentre rinuncia a impugnare il giudizio sulle ripetibili. Ciò posto, una decisione
in materia di spese processuali è impugnabile con reclamo soltanto a titolo
indipendente (art. 110 CPC). Qualora il dispositivo sulle spese figuri
– come nel caso specifico – in una decisione finale appellabile e una parte
intenda impugnare, oltre al contenuto della decisione finale, anche il
Dispositivo
dispositivo sulle spese, il dispositivo sulle spese si impugna direttamente con
l'appello (I CCA, sentenza inc. 11.2012.66 del 23 settembre
2013, consid. 4 con richiami di dottrina). Nella
fattispecie il reclamo va trattato quindi come parte integrante dell'appello (I
CCA, decreto di stralcio inc. 11.2015.36 del 31 agosto 2015).
4. L'interessata
sostiene che il Pretore ha “erroneamente disatteso il dissenso” di lei alla
richiesta cautelare del 3 aprile 2019 che l'istante aveva formulato “al solo
scopo di soddisfare un proprio benessere”. Afferma di non comprendere le ragioni
del giudizio sulle spese, che fa “totale astrazione del potere decisionale” a
lei spettante in qualità di (co)detentrice dell'autorità parentale e dà per “assodato”
che tale potere le sia stato sottratto. In realtà v'è da domandarsi se la
domanda non sia subordinata all'accoglimento dell'appello, nel qual caso essa risulterebbe
senza oggetto, l'appello essendo destinato all'insuccesso. Ad ogni buon conto, davanti
al Pretore la convenuta è uscita del tutto soccombente e non è dato a divedere
– né essa spiega – perché le spese processuali andrebbero poste a carico della parte vittoriosa in deroga all'art. 106
cpv. 1 CPC (cfr. I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2017.45 del 10 maggio
2017, consid. 2). Ne segue che, privo di adeguata motivazione, il ricorso va
dichiarato una volta ancora inammissibile.
5. Le
spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato
chiamato a formulare osservazioni.
6. L'emanazione dell'attuale decisione rende
senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.
7. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla disciplina delle relazioni
personali tra genitori e figli sono impugnabili con ricorso in materia civile
senza riguardo a questioni di valore (v. DTF 112 II 291 consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste
a carico di AP 1.
3. Notificazione
a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).