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Decisione

11.2019.51

Protezione dell'unione coniugale: blocco di un conto bancario intestato ai coniugi

19 giugno 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi introiti dopo il trasferimento in Svizzera rimane una questione da

accertare. È vero che l'appellante possiede sostanza immobiliare al­l'estero. È

altrettanto vero tuttavia che tale patrimonio non consta generare liquidità

immediatamente disponibili, almeno a un sommario esame come quello che governa

l'emanazione di un provvedimento cautelare. Allo stato attuale del procedimento

non si evincono in definitiva chiari elementi di reddito o depositi di denaro

cui l'appellante possa far capo, senza ricorrere al noto conto bancario, per

versare i contributi di mantenimento fissati dal Pretore con il decreto

cautelare del 12 dicembre 2018. Su questo punto il blocco totale del conto

ordinato nella decisione impugnata non resiste alla critica.

7. Per quanto attiene

al reddito che l'appellante sarebbe in grado di conseguire, il Pretore reputa –

come detto – che AP 1 “potrebbe essere professionalmente collocato” in

un'azienda di famiglia “in modo da ottenere un guadagno sufficiente a permettergli

almeno di mantenersi”. Sta di fatto che per la durata del blocco l'appellante

non è esonerato dal versare il contributo alimentare per la moglie né quello

per le figlie. Un “guadagno sufficiente a permettergli almeno di mantenersi”

non gli basterebbe quindi per onorare i propri obblighi. Per il resto non

risulta che l'appellante abbia diritto di ottenere subito un impiego in aziende

di famiglia o che un'azienda di famiglia sia pronta ad assumerlo con effetto

immediato, assicurandogli uno stipendio di almeno fr. 16 550.– netti mensili, assegni familiari

compresi. L'opinione del Pretore si fonda, una volta ancora, su presunzioni. E

sotto questo profilo poco giovano le imprese semplicemente elencate da AO 1 nelle

osservazioni al­l'appello. È possibile che in esito all'istruttoria il Pretore

possa suffragare la propria opinione mediante concreti elementi di

verosimiglianza. Tale non è il caso per ora, men che meno a prima vista nella

prospettiva di un provvedimento cautelare.

8. Non a torto

l'appellante fa valere dipoi che nulla garantisce il fab­bisogno in denaro

delle figlie ove egli non potesse più versare i contributi di mantenimento. Secondo

il Pretore “nulla osta chiaramente a dar seguito alla richiesta della moglie di

bloccare il versamento di fr. 11 950.–

mensili”, ma ciò significa disinteressarsi all'atto pratico del modo in cui AO

1 provvederà a N__________ e a G__________. Nelle osservazioni all'appello costei

si pregia di avere “sempre dato la stessa priorità assoluta alle proprie

figlie, alla loro cura, educazione e, in generale, al loro bene sotto tutti i

punti di vista” (pag. 8 a metà). Non dice tuttavia come, apparentemente priva

di redditi, essa potrebbe far fronte al loro fabbisogno in denaro. Bloccare

l'erogazione del contributo alimentare in favore delle figlie nelle circostanze

descritte riesce a dir poco incauto. Se mai ci si potrebbe interrogare sul

blocco del contributo alimentare per la moglie, la quale rimane libera di

Considerandi

rinunciare al dovuto. L'appellante però rimane obbligato a erogare quel

contributo in forza del decreto cautelare emesso dal Pretore il 12 dicembre

2018, senza eccezione. Ne segue ch'egli dev'essere in grado di versarlo. Anche al

proposito l'appello si rivela così provvisto di buon diritto.

9.

Diversa è la

situazione per quanto attiene al prelevamento di fr. 12 924.– che AO 1 chiede di poter eseguire per

retribuire il proprio avvocato. L'appellante oppone che “la moglie non ha

comprovato di non aver altra sostanza per poter far fronte a detto pagamento”. Mal

si comprende simile esigenza. I costi di una procedura a tutela dell'unione

coniugale rientrano, come quelli di una causa di divorzio o di separazione, nel

fabbisogno della famiglia. Perché l'interessata dovrebbe poter attingere solo

sussidiariamente al conto comune nel

legittimo intento di estinguere un debito coniugale l'appellante non

spiega. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al

riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.

10.

Se ne conclude, in

ultima analisi, che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato va modificato

ripristinando il dispositivo n. 1 del decreto cautelare emesso senza

contraddittorio dal

Pretore il

20.

di­cembre 2018 che disponeva il blocco del conto __________ presso la __________

AG, autorizzando però AP 1 a prelevare fr. 11 950.–

mensili complessivi

per contributi alimentari a moglie e figli, più fr. 5000.– mensili per sé

medesimo. Va confermato invece il dispositivo n. 2 del decreto cautelare

impugnato, il quale autorizza AO 1 a ritirare dal citato conto ban­cario la

somma di fr. 12 924.– per rimunerare il

proprio avvocato.

11.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante esce vittorio­so, tranne sul prelevamento da parte della moglie di

fr. 12 924.– destinati al compenso del

legale. Rispetto all'autorizzazione da lui ottenuta (prelevamento di

complessivi fr. 16 950.– mensili fino a

nuovo ordine), nondimeno, il grado di soccombenza è di poco momento. Tanto vale

in simili condizioni rinunciare a riscuotere la minima quota di spese

processuali che andrebbe a suo carico e ridurre lievemente l'indennità per

ripetibili in suo favore.

L'esito della decisione

odierna si ripercuote sul dispositivo di primo grado in materia di spese (fr. 500.–

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno), che – già esigue – non

è il caso di moderare ulteriormente e che vanno addebitate ad AO 1, la quale dev'essere

tenuta inoltre a rifondere al marito ripetibili lievemente ridotte. L'indennità

di fr. 2000.– postulata da AP 1 risulterebbe congrua in caso di vittoria

piena. Tenuto calcolo della sua lieve soccombenza, la spettanza va ridimensionata

equamente in fr. 1800.–.

12.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decisioni in

materia di provvedimenti cautelari, in ogni modo, può essere fatta valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1

del decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

L'istanza cautelare è accolta ed è ordinato alla __________

AG, __________, di bloccare il conto __________ intestato ad AO 1 e AP 1,

tranne autorizzare quest'ultimo a eseguire i prelevamenti che seguono:

fr. 11 950.– mensili

complessivi per moglie e figlie, da riversare sul conto che AO 1 avrà indicato

alla banca e

fr. 5000.– mensili per lo

stesso AP 1, sul conto ch'egli avrà indicato alla banca.

2. Per il resto l'appello è

respinto e il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è confermato. AO

1 rimane autorizzata a prelevare dal conto __________ intestato ad AO 1 e AP 1

presso la __________ AG, __________, la somma di fr. 12 924.– da riversare all'avv. dott. PA 2 per onorari.

3. Le spese processuali di

primo grado, di fr. 500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1

fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

4. Le spese di appello,

ridotte a fr. 1400.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO

1, che rifonderà a AP 1 fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

5. Notificazione:

;

;

(in estratto).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).