11.2019.51
Protezione dell'unione coniugale: blocco di un conto bancario intestato ai coniugi
19 giugno 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.51
Lugano,
19 giugno 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2018.499 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 20 dicembre 2018 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 26 aprile 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 15 aprile 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1979), cittadino
italiano, e AO 1 (1980), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________
l'11 dicembre 2003. Dal matrimonio sono nate N__________, l'8 aprile 2005, e G__________,
il 12 luglio 2007. La famiglia ha vissuto per anni in Cile, dove il marito
lavorava nell'azienda __________ SA facente capo a suo padre e a suo zio. Il 1°
febbraio 2018 i coniugi si sono trasferiti a __________. Lì hanno fondato una
ditta, la __________ Sagl, con lo scopo di importare ed esportare vini,
distillati, liquori e altri beni di consumo. Nel giugno del 2018 essi si sono
separati. La moglie è rimasta nell'abitazione coniugale di __________ con le
figlie, le quali hanno continuato a frequentare la Scuola __________. Il marito
si è sistemato alternativamente in albergo e – sembra – in un appartamento a __________
(Treviso) intestato alla moglie, anche se risulta tuttora domiciliato a __________.
L'attività della ditta __________ Sagl non è mai decollata.
B. Il 12 giugno 2018 AP
1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo di
essere autorizzato a vivere separato, di affidare le figlie alla madre e di
garantirgli il più ampio diritto di visita, offrendo un contributo alimentare
imprecisato per le sole figlie. Identiche domande egli ha avanzato in via
cautelare. All'udienza del 10 ottobre 2018, indetta per il dibattimento
cautelare e sull'istanza a protezione dell'unione coniugale, i coniugi si sono
intesi provvisoriamente nel senso di vivere separati, di attribuire
l'abitazione coniugale in uso alla moglie, di affidare le figlie alla medesima
e di riservare “il più ampio diritto alle relazioni personali” (con una
regolamentazione minima in caso di disaccordo) all'istante, il quale ha assunto
le rette e le spese della Scuola __________ per N__________ e G__________. La
questione dei contributi alimentari per moglie e figlie è rimasta litigiosa. Statuendo
con decreto cautelare del 12 dicembre 2018, il Pretore ha statuito sulla
questione del mantenimento e ha condannato AP 1 a versare un contributo
alimentare di fr. 9000.– mensili per la
moglie, uno di fr. 1490.– mensili per N__________ e uno di fr. 1060.–
mensili per G__________, più gli assegni familiari.
C. AP 1 ha nuovamente
adito il Pretore con un'istanza cautelare del 19 dicembre 2018 perché ordinasse
il blocco del conto __________ intestato ai coniugi presso la __________ SA a __________,
lamentando cospicui prelevamenti da parte della moglie. Egli ha chiesto nondimeno
di essere autorizzato ad attingere al conto per onorare i contributi di
mantenimento in favore di moglie e figlie, con il permesso di ritirare altri
fr. 5000.– mensili per il proprio fabbisogno personale. Con decreto emesso
l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha accolto l'istanza, ha disposto
il blocco del conto, concedendo al marito la possibilità di prelevare fr. 11 950.– mensili per contributi alimentari a
moglie e figlie, più fr. 5000.– mensili per sé medesimo. Egli ha convocato le
parti a un'udienza del 28 gennaio 2019 per il contraddittorio e il seguito della
discussione sulle misure a tutela dell'unione coniugale.
D. All'udienza del 28
gennaio 2019 la discussione sulle misure a protezione dell'unione coniugale è
stata tosto sospesa e rinviata a data da stabilire. In esito al contraddittorio
cautelare la convenuta ha chiesto invece, da parte sua, di ordinare il blocco totale
del citato conto bancario, senza eccezioni nemmeno per il versamento di
contributi alimentari, autorizzando unicamente lei stessa a prelevare un
importo di fr. 12 924.– per retribuire il
proprio avvocato. Il Pretore ha citato le parti a un'udienza del 3 aprile
2019 per continuare la discussione sulle misure a tutela dell'unione
coniugale.
E. Il 3 aprile 2019 i
coniugi hanno indicato nel corso dell'udienza le prove da assumere, l'uno
contestando i mezzi di prova offerti dall'altro. Il Pretore ha deciso, per
cominciare, di sentire le parti e le ha convocate a un'udienza del 20 maggio
2019 per l'interrogatorio. Statuendo il 15 aprile successivo sul contenzioso
cautelare, egli ha poi accolto la richiesta della moglie, nel senso che ha
ordinato il blocco totale del noto conto __________, salvo autorizzare AO 1 a
prelevare la somma di fr. 12 924.– per
rimunerare il proprio avvocato. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26
aprile 2019 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la
decisione impugnata sia riformata confermando il decreto superprovvisionale
emanato dal Pretore il 20 dicembre 2018 e vietando alla moglie di prelevare la
somma di fr. 12 924.– per retribuire il
proprio legale. Nelle sue osservazioni del 20 maggio 2019 AO 1 propone di
respingere la richiesta di effetto sospensivo e di rigettare l'appello. Con
decreto dell'11 giugno 2019 il presidente di questa Camera ha conferito
all'appello effetto sospensivo parziale, nel senso che ha rimesso provvisoriamente
in vigore il decreto superprovvisionale emesso dal Pretore il 20 dicembre 2018,
concedendo nondimeno ad AO 1 la possibilità di prelevare fr. 12 924.– per il compenso del proprio patrocinatore.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono impugnabili con
appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro
10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su
questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto
se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto sussiste manifestamente, ove appena si pensi all'ammontare che AP 1 chiede di essere autorizzato a ritirare ogni mese dal conto
bancario comune (fr. 16 950.–
complessivi). Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto impugnato è
pervenuto alla legale dell'istante il 16 aprile 2019 (tracciamento degli invii
n. 98.__________, agli atti). Presentato il 26 aprile 2019, ultimo giorno
utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1
acclude, oltre ad atti processuali che già figurano nel carteggio pervenuto a
questa Camera, una serie di estratti bancari (doc. 5), il più recente del 30
gennaio 2019, per rendere verosimile di non possedere altre liquidità se non quelle
depositate sul conto comune bloccato dal Pretore. A ciò egli aggiunge l'estratto di un conto aggiornato al 25
aprile 2019 (doc. 6). Ora,
nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente
addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli
valere nemmeno con la
diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico solo l'ultimo
documento prodotto risulta adempiere simili requisiti. Sia come sia, e come si
vedrà oltre, i citati estratti non sono determinanti per l'esito del giudizio.
Al proposito non soccorre dunque attardarsi.
3. Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore ha accertato che sul blocco del conto bancario comune
le parti concordano, ma che AO 1 non vuole veder finanziare con prelevamenti da
quel conto il contributo alimentare per sé e per le figlie né, tanto meno, il
fabbisogno personale del marito. Ciò premesso, egli ha ritenuto che “nulla osta
chiaramente a dar
seguito alla
richiesta della moglie di bloccare il versamento di
fr. 11 950.– mensili in suo favore”. Quanto ai
fr. 5000.– mensili destinati al marito, il primo giudice ha reputato che AP
1 “può con ogni verosimiglianza contare sull'importante aiuto della famiglia di
origine, già intervenuta in passato addirittura a beneficio dell'intero nucleo
familiare” e che, quand'anche ciò non fosse, “con la sua esperienza
professionale e l'ampia e importante ramificazione del gruppo imprenditoriale
nel quale si inserisce l'attività di famiglia, il marito possa essere
professionalmente collocato in modo da ottenere un guadagno sufficiente a
permettergli almeno di mantenersi”. Onde il blocco del conto bancario anche per
quanto concerne i citati fr. 5000.– mensili destinati al mantenimento di lui.
Riguardo al prelevamento
di fr. 12 924.– chiesto da AO 1 per
retribuire il proprio avvocato, il Pretore ha ricordato che nel contributo
alimentare di fr. 9000.– mensili per la moglie sono compresi fr. 700.– per
spese legali, ma che ciò vale solo dalla decorrenza del contributo medesimo (dicembre
del 2018). La nota professionale del patrocinatore riferendosi a prestazioni
eseguite fino al 29 ottobre 2018, non vi è ragione per impedire all'interessata
di ritirare dal conto comune quanto necessario per rimunerare il proprio
difensore in relazione all'opera svolta fino a quel momento. AO 1 è stata
autorizzata di conseguenza a procedere in tal senso.
4. Nell'appello AP 1
ribadisce di non avere altri introiti se non il reddito tuttora conseguito come
direttore della __________ SA, di US$ 15 000.00
annui (fr. 1240.– mensili), e di non poter fruire di ulteriori liquidità se non
attingendo al noto conto bancario, sul quale il 3 aprile 2018 era stato
accreditato il provento della vendita dell'appartamento coniugale in Cile (US$
819 000.00), intestato ai coniugi in
ragione di metà ciascuno. E l'appartamento coniugale era stato comperato con
denaro elargitogli dal padre A__________, di modo che – egli adduce – la moglie
non può vantare aspettative su quel conto in liquidazione del regime
matrimoniale. Del resto, prosegue l'appellante, da tale conto i coniugi prelevano
quanto occorre per il sostentamento della famiglia sin da quando si sono
trasferiti in Svizzera e grazie a quel conto (ridottosi ormai a meno di fr. 330 000.–) hanno costituito la __________ Sagl. L'appellante
sottolinea altresì che il blocco totale della relazione bancaria non solo gli
impedisce di coprire il proprio fabbisogno personale, ma preclude anche il
versamento dei contributi alimentari alle figlie senza che sia dato di sapere
come la moglie possa rimediare al proposito, non avendo essa alcun cespito
d'entrata. E a torto – continua l'appellante – il Pretore suppone ch'egli possa
contare ancora sull'aiuto economico del padre o vedersi garantire un posto di
lavoro in aziende di famiglia.
Riguardo al prelevamento
di fr. 12 924.– chiesto da AO 1 per
retribuire il proprio avvocato, l'appellante oppone che “la moglie non ha
comprovato di non aver altra sostanza per poter far fronte a detto pagamento”.
Non si giustifica quindi, a suo parere, di autorizzarla a ritirare la somma.
5. L'art. 178 cpv. 1 CC
prevede che, “se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o
per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice,
ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione
di determinati beni da parte dell'altro”. La norma mira a evitare che un
coniuge, procedendo ad atti di disposizione volontari, si metta
nell'impossibilità di far fronte ai propri obblighi pecuniari nei confronti
dell'altro coniuge, che tali obblighi derivino dagli effetti generali del
matrimonio o dal regime dei beni matrimoniali (sentenza del Tribunale federale
5A_852/2010 del 28 marzo 2011 consid. 3.2 con rinvio a DTF 120 III 69
consid. 2a, pubblicato in: SJ 2012 I 35). Il provvedimento assicurativo
(art. 178 cpv. 2 CC) può consistere anche nel blocco di conti bancari (sentenza
del Tribunale federale 5A_949/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.1
con rinvio). Al coniuge colpito dalla misura devono essere lasciati a
disposizione, in ogni modo, mezzi sufficienti per finanziare il proprio tenore
di vita e gli obblighi di mantenimento nei confronti della famiglia (Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB
I, 6ª edizione, n. 17 in fine ad art. 178).
6. Nella fattispecie si
è visto che il blocco del conto bancario decretato cautelarmente dal Pretore
senza contraddittorio il 20 dicembre 2018 non è litigioso. Controversa è la
possibilità per AP 1 di prelevare fr. 16 950.–
mensili destinati alla famiglia (fr. 11 950.–
per moglie e figlie, fr. 5000.– per sé), rispettivamente quella per AO 1 di
prelevare l'importo di fr. 12 924.– destinato
alla retribuzione del proprio avvocato. Ora, come si è appena ricordato, un provvedimento
fondato sull'art. 178 CC deve lasciare a disposizione dell'interessato quanto
necessario per finanziare il proprio tenore di vita e gli obblighi di
mantenimento verso la famiglia. Il Pretore reputa che ciò sia il caso, in
concreto, perché AP 1 “può con ogni verosimiglianza contare sull'importante
aiuto della famiglia di origine, già intervenuta in passato addirittura a
beneficio dell'intero nucleo familiare”. In realtà si tratta di un'illazione.
Che prima della separazione dei coniugi A__________ abbia gratificato la
famiglia di generose elargizioni è verosimile, ove appena si pensi alla
provenienza del denaro occorso per comperare l'appartamento coniugale in Cile.
Ma che quegli sia disposto a simili liberalità anche dopo la separazione e
l'intervenuto dissidio coniugale è una congettura destituita di riscontri effettivi.
E un provvedimento a norma dell'art. 178 CC deve ancorarsi – più che mai in
sede cautelare – a indizi oggettivi (Chaix
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 178), non a
supposizioni.
Certo, AO 1 allega che
l'appellante guadagna ben più dei fr. 1240.– mensili dichiarati, ove si pensi che nel 2017 risulta avere conseguito redditi complessivi
per almeno fr. 480 000.–. Tali
entrate si riferiscono però ai tempi in cui AP 1 lavorava in Cile. Quali siano
Fatti
i suoi introiti dopo il trasferimento in Svizzera rimane una questione da
accertare. È vero che l'appellante possiede sostanza immobiliare all'estero. È
altrettanto vero tuttavia che tale patrimonio non consta generare liquidità
immediatamente disponibili, almeno a un sommario esame come quello che governa
l'emanazione di un provvedimento cautelare. Allo stato attuale del procedimento
non si evincono in definitiva chiari elementi di reddito o depositi di denaro
cui l'appellante possa far capo, senza ricorrere al noto conto bancario, per
versare i contributi di mantenimento fissati dal Pretore con il decreto
cautelare del 12 dicembre 2018. Su questo punto il blocco totale del conto
ordinato nella decisione impugnata non resiste alla critica.
7. Per quanto attiene
al reddito che l'appellante sarebbe in grado di conseguire, il Pretore reputa –
come detto – che AP 1 “potrebbe essere professionalmente collocato” in
un'azienda di famiglia “in modo da ottenere un guadagno sufficiente a permettergli
almeno di mantenersi”. Sta di fatto che per la durata del blocco l'appellante
non è esonerato dal versare il contributo alimentare per la moglie né quello
per le figlie. Un “guadagno sufficiente a permettergli almeno di mantenersi”
non gli basterebbe quindi per onorare i propri obblighi. Per il resto non
risulta che l'appellante abbia diritto di ottenere subito un impiego in aziende
di famiglia o che un'azienda di famiglia sia pronta ad assumerlo con effetto
immediato, assicurandogli uno stipendio di almeno fr. 16 550.– netti mensili, assegni familiari
compresi. L'opinione del Pretore si fonda, una volta ancora, su presunzioni. E
sotto questo profilo poco giovano le imprese semplicemente elencate da AO 1 nelle
osservazioni all'appello. È possibile che in esito all'istruttoria il Pretore
possa suffragare la propria opinione mediante concreti elementi di
verosimiglianza. Tale non è il caso per ora, men che meno a prima vista nella
prospettiva di un provvedimento cautelare.
8. Non a torto
l'appellante fa valere dipoi che nulla garantisce il fabbisogno in denaro
delle figlie ove egli non potesse più versare i contributi di mantenimento. Secondo
il Pretore “nulla osta chiaramente a dar seguito alla richiesta della moglie di
bloccare il versamento di fr. 11 950.–
mensili”, ma ciò significa disinteressarsi all'atto pratico del modo in cui AO
1 provvederà a N__________ e a G__________. Nelle osservazioni all'appello costei
si pregia di avere “sempre dato la stessa priorità assoluta alle proprie
figlie, alla loro cura, educazione e, in generale, al loro bene sotto tutti i
punti di vista” (pag. 8 a metà). Non dice tuttavia come, apparentemente priva
di redditi, essa potrebbe far fronte al loro fabbisogno in denaro. Bloccare
l'erogazione del contributo alimentare in favore delle figlie nelle circostanze
descritte riesce a dir poco incauto. Se mai ci si potrebbe interrogare sul
blocco del contributo alimentare per la moglie, la quale rimane libera di
Considerandi
rinunciare al dovuto. L'appellante però rimane obbligato a erogare quel
contributo in forza del decreto cautelare emesso dal Pretore il 12 dicembre
2018, senza eccezione. Ne segue ch'egli dev'essere in grado di versarlo. Anche al
proposito l'appello si rivela così provvisto di buon diritto.
9.
Diversa è la
situazione per quanto attiene al prelevamento di fr. 12 924.– che AO 1 chiede di poter eseguire per
retribuire il proprio avvocato. L'appellante oppone che “la moglie non ha
comprovato di non aver altra sostanza per poter far fronte a detto pagamento”. Mal
si comprende simile esigenza. I costi di una procedura a tutela dell'unione
coniugale rientrano, come quelli di una causa di divorzio o di separazione, nel
fabbisogno della famiglia. Perché l'interessata dovrebbe poter attingere solo
sussidiariamente al conto comune nel
legittimo intento di estinguere un debito coniugale l'appellante non
spiega. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al
riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.
10.
Se ne conclude, in
ultima analisi, che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato va modificato
ripristinando il dispositivo n. 1 del decreto cautelare emesso senza
contraddittorio dal
Pretore il
20.
dicembre 2018 che disponeva il blocco del conto __________ presso la __________
AG, autorizzando però AP 1 a prelevare fr. 11 950.–
mensili complessivi
per contributi alimentari a moglie e figli, più fr. 5000.– mensili per sé
medesimo. Va confermato invece il dispositivo n. 2 del decreto cautelare
impugnato, il quale autorizza AO 1 a ritirare dal citato conto bancario la
somma di fr. 12 924.– per rimunerare il
proprio avvocato.
11.
Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante esce vittorioso, tranne sul prelevamento da parte della moglie di
fr. 12 924.– destinati al compenso del
legale. Rispetto all'autorizzazione da lui ottenuta (prelevamento di
complessivi fr. 16 950.– mensili fino a
nuovo ordine), nondimeno, il grado di soccombenza è di poco momento. Tanto vale
in simili condizioni rinunciare a riscuotere la minima quota di spese
processuali che andrebbe a suo carico e ridurre lievemente l'indennità per
ripetibili in suo favore.
L'esito della decisione
odierna si ripercuote sul dispositivo di primo grado in materia di spese (fr. 500.–
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno), che – già esigue – non
è il caso di moderare ulteriormente e che vanno addebitate ad AO 1, la quale dev'essere
tenuta inoltre a rifondere al marito ripetibili lievemente ridotte. L'indennità
di fr. 2000.– postulata da AP 1 risulterebbe congrua in caso di vittoria
piena. Tenuto calcolo della sua lieve soccombenza, la spettanza va ridimensionata
equamente in fr. 1800.–.
12.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decisioni in
materia di provvedimenti cautelari, in ogni modo, può essere fatta valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1
del decreto cautelare impugnato è riformato come segue:
L'istanza cautelare è accolta ed è ordinato alla __________
AG, __________, di bloccare il conto __________ intestato ad AO 1 e AP 1,
tranne autorizzare quest'ultimo a eseguire i prelevamenti che seguono:
fr. 11 950.– mensili
complessivi per moglie e figlie, da riversare sul conto che AO 1 avrà indicato
alla banca e
fr. 5000.– mensili per lo
stesso AP 1, sul conto ch'egli avrà indicato alla banca.
2. Per il resto l'appello è
respinto e il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è confermato. AO
1 rimane autorizzata a prelevare dal conto __________ intestato ad AO 1 e AP 1
presso la __________ AG, __________, la somma di fr. 12 924.– da riversare all'avv. dott. PA 2 per onorari.
3. Le spese processuali di
primo grado, di fr. 500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1
fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
4. Le spese di appello,
ridotte a fr. 1400.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO
1, che rifonderà a AP 1 fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
5. Notificazione:
–
;
–
;
–
(in estratto).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).