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Decisione

11.2019.52

Filiazione: modifica cautelare della custodia e dell'autorità parentale

22 maggio 2020Italiano37 min

settimane (anche non consecutive) durante le vacanze scolastiche estive, ha soppresso

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.52

Lugano

22 maggio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2017.53 (filiazione:

autorità e custodia parentale, relazioni personali e contributo di

mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con

petizione del 23 ottobre 2017 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 ,

per sé e in rappresentanza della figlia

AP 2

(patrocinate dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

presentato il 26 aprile 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 17 aprile 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Il 22 giugno 2003 AP 1

(1973) ha dato alla luce una figlia, AP 2, che è stata riconosciuta da AO 1

(1967). Il 18 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 10 ha approvato una

convenzione del 17 luglio 2003 in cui AO 1 si impegnava a versare un contributo

alimentare per AP 2 variante tra fr. 600.– e fr. 800.– mensili dalla nascita fino alla maggiore età

o fino al termine di una formazione adeguata, assegni fami-liari non compresi. La

vita in comune dei genitori è cessata nel­l'agosto del 2005, quando AP 1 si è

trasferita con la figlia da __________ a __________.

B. Della situazione di AP

2 si sono occupate a più riprese la Commissione tutoria 5 e la Commissione

tutoria 7 (divenuta competente dopo che la madre si è stabilita con la figlia a

__________), regolando le relazioni personali con il padre e designandole una

curatrice educativa. Il 15 dicembre 2010 AP 1 ha dato alla luce un altro

figlio, M__________, avuto da F__________. Il 7 marzo 2012 AP 2, rappresentata

dalla madre, ha convenuto il padre davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, per ottenere un maggior contributo alimentare (inc. SE.2012.77).

Statuendo il 28 dicembre 2012, il Pretore ha aumentato il contributo di

mantenimento a fr. 1097.– mensili dal maggio del 2011 fino ai 12 anni, a fr.

1328.– mensili fino ai 16 anni, a fr. 1421.– mensili fino ai 18 anni e a fr. 1515.–

mensili do­po di allora (assegni familiari non compresi), “riservato l'art. 277

cpv. 2 CC”.

C. Il 27 ottobre 2015 AO

1 si è rivolto all'Autorità regionale di protezione 7 per ottenere la custodia

di AP 2. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2015 AP 1 si è opposta alla

richiesta. L'Autorità regionale di protezione 7 ha sentito la figlia il 18

novembre 2015. Constatato un persistente conflitto tra AP 2 e la madre, come

pure tra i genitori, essa ha affidato il 16 dicembre

2015 e il 24 febbraio 2016 al Servizio medico-psicologi­co la presa a

carico della minore e la verifica delle capacità parentali dei genitori. Il 17

maggio 2017 l'Ufficio dell'aiuto e della protezione di Paradiso ha proposto l'allontanamento

di AP 2 dalla famiglia. Per scongiurare ciò, a un'udienza del 28 giugno 2017 i

genitori hanno convenuto di iscrivere AP 2 in internato nel Collegio __________

di __________. Al che l'Autorità regionale di protezio­ne 7 ha revocato seduta

stante la curatela educativa e ha modificato le relazioni personali, nel senso

che dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 AP 2 avrebbe trascorso i fine

settimana

alternativamente

una volta dal padre e una volta dalla madre. Dopo una breve sospensione della

procedura, AO 1 ha replicato il 17 ottobre 2017 e AP 1 ha duplicato il 9

novembre 2017, entrambi mantenendo il proprio punto di vista.

D. Nel frattempo,

decaduto infruttuoso il 7 agosto 2017 un tentativo di conciliazione (inc. CM.2017.75),

con petizione del 23 ottobre 2017 AO 1 ha convenuto AP 2 dinanzi al Preto­re

della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la riduzione del contributo

di mantenimento in favore di AP 2 a fr. 1000.– mensili (senza cenno ad assegni

familiari). Con ordinanza del 13 novembre 2017 il Pretore aggiunto ha

avocato a sé, in virtù dell'art. 298d cpv. 3 CC, la competenza per

statuire su tutte le questioni relative a AP 2 e ha sollecitato la trasmissione

degli

atti dall'Autorità regionale di protezione 7 dopo un nuovo ascolto della

ragazza previsto per il 15 novembre 2017. Nella sua risposta del 14 novembre

2017 AP 2 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha

postulato l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 2418.– mensili

(assegni familiari non compresi). Con replica e risposta riconvenzionale del 7

dicembre 2017 AO 1 ha ribadito la propria domanda e ha instato per il rigetto

della riconvenzione. Il 21 marzo 2018 AP 2 ha duplicato, chiedendo una volta

ancora di respingere la petizione, mentre non ha replicato alla riconvenzione.

E. Alle prime arringhe del 1° marzo 2018 il Pretore aggiunto,

visto che l'attore aveva diretto l'azione di modifica del contributo alimentare

nei confronti della figlia e quella per l'ottenimento dell'affidamento nei

confronti della madre, ha indicato – d'intesa con le parti – AP 1 e AP 2

quali convenute e attrici riconvenzionali per l'insieme delle richieste. Le parti hanno poi conferma­to le loro posizioni

e notificato prove per l'azione di modifica del contributo di mantenimento. Quanto

alla modifica dell'affidamento, il Pretore aggiunto ha assegnato un nuovo

termine alle convenute, ritenendo – erroneamente – che esse non avessero ancora

duplicato. Il 21 marzo 2018 le convenute hanno così duplicato un'altra volta, proponendo

ulteriormente di respingere la domanda.

F. Il 23 marzo 2018 AP 1

e AP 2 hanno presentato un'istanza cautelare per ottenere da AO 1 il pagamento di

fr. 799.– mensili, pari alla metà delle spese scolastiche di AP 2, in aggiunta

al contributo ordinario. All'udienza del 18 maggio 2018, indetta per il

contraddittorio cautelare e per le prime arringhe sulla modifica dell'affidamento,

le parti hanno raggiunto un accordo cautelare “nelle more istruttorie”, nel

senso che in aggiunta al contributo alimentare AO 1 si impegnava a versare a AP

1 dietro presentazione dei giustificativi fr. 2500.– in quattro rate per il

periodo dal settembre del 2017 all'agosto del 2018, oltre alla metà delle spese

non contemplate nella retta scolastica, mentre AP 1 avrebbe assunto il pagamento

della retta del Collegio __________ fino all'agosto del 2018. Il Pretore aggiunto

ha rinviato un'altra volta la discussione sull'affidamento della figlia,

intendendo prima sentire AP 2, ciò che ha fatto il 23 maggio 2018.

G. A un'udienza del 16

luglio 2018, indetta per le prime arringhe sull'affidamento, le parti hanno

notificato prove. Le convenute hanno presentato inoltre un'istanza cautelare per

ottenere il versamento di un contributo dal 5 settembre 2018 fino al 30 giugno

2019 in aggiunta a quello di fr. 553.– mensili. Il 30 luglio 2018 è iniziata l'istruttoria

di merito. Con risposta del 6 agosto 2018 AO 1 ha proposto di respingere la

nuova istanza cautelare di AP 1 e AP 2 e ha introdotto a sua volta una domanda

cautelare volta alla riduzione del contributo alimentare a fr. 1181.– mensili

dal 1° settembre 2018. A un'udienza del 9 agosto 2018, indetta per il

contraddittorio cautelare, le convenute hanno aggiornato la loro pretesa a fr.

872.– mensili oltre al contributo di mantenimento in vigore.

H. Il 23 agosto 2018 il

Pretore aggiunto ha ordinato l'audizione di AP 2 a cura della psicoterapeuta I__________,

la quale ha elaborato un suo rapporto l'8 novembre 2018. A un'

udienza del 5 dicembre

2018, indetta “per incombenti”, le parti hanno discusso l'ultimo rapporto di

ascolto senza trovare un

accordo. In esito a ciò,

il Pretore aggiunto ha assegnato loro l'11 dicembre 2018 un termine fino

al 21 dicembre 2018 per esprimersi sul rapporto di ascolto di AP 2, sull'affidamento

di lei, sull'autorità parentale e sulle loro relazioni personali con la figlia.

AO 1 ha postulato il 20 dicembre 2018 in via “supercautelare” l'affidamento e l'autorità

parentale esclusiva su AP 2, riservato il diritto di visita materno (due fine

settimana mensili). AP 1 ha dichiarato il 21 dicembre 2018 di oppor­si a ogni

cambiamento e ha rimproverato alla delegata all'ascolto di avere ecceduto le

proprie competenze. Il 15 marzo 2019 AO 1 ha sollecitato l'emissione di una

decisione “supercauterlare o cautelare”. Le convenute non hanno reagito.

Fatti

I. Statuendo il 17

aprile 2019 con decreto cautelare “nelle more istruttorie”, il Pretore aggiunto

ha trasferito l'autorità parentale e la custodia della figlia dalla madre al

padre, ha disciplinato le relazioni personali di AP 2 con la madre in un fine

settimana ogni due più la metà delle vacanze nel periodo scolastico e tre

settimane (anche non consecutive) durante le vacanze scolastiche estive, ha soppresso

dal 1° maggio 2019 il contributo alimentare dovuto da AO 1 per la figlia e ha

condannato AP 1 a versare a AO 1 gli assegni familiari percepiti per AP 2. Le

spese del decreto cautelare sono state rinviate alla sentenza di merito.

L. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera, per sé e in

rappresentanza di AP 2, con un appello del 26 aprile 2019, chiedendo che –

previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – la decisione impugna­ta

sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore aggiunto perché statuisca

dopo avere indetto un dibattimento. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 2019 AO

1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 29 maggio 2019 il presidente

di questa Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo. Ciò nondimeno, AP

2 si è trasferita dal padre il 1° luglio 2019 dopo un nuovo litigio con la

madre. Il Pretore ha emesso l'8 luglio 2019 un decreto cautelare, senza

contraddittorio, reiterando la propria decisione del 17 aprile 2019. All'udienza

per il contraddittorio, del 30 luglio 2019, le parti hanno ribadito il rispettivo

punto di vista.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è un

decreto cautelare emanato nel quadro di una

procedura di modifica dell'autorità, della

custodia parentale e del contributo alimentare per la figlia (art. 295 CPC).

Se è stata adottata dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse

solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreto intermedio o “nelle more istruttorie”), una tale decisione

è appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il

procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417,

confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di controversie

meramente patrimoniali, inoltre, l'appello è ammissibile unicamente se il

valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, contesi essendo anche l'autorità parentale, l'affidamento e le relazioni

personali con la figlia, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di

valore. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto alla

patrocinatrice delle convenute il 18 aprile 2019. Introdotto il 26 aprile 2019,

l'appello in esame è così ricevibile. Per il resto l'appello continua a

essere provvisto di interesse pratico e attuale anche dopo che, in pendenza di

appello, il Pretore aggiunto ha emana­to l'8 luglio 2019 un provvedimento

“supercautelare” in cui ha ribadito la decisione impugnata. Siffatto

provvedimento si limita infatti a disciplinare la lite fino alla decisione di

questa Camera (verbale del 30 luglio 2019, pag. 6).

2.

La

legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di

contributi alimentari per un figlio compete, a scelta, sia al detentore dell'autorità

parentale – o al genitore affidatario in caso di autorità parentale

congiunta (Bachofner/Pesenti,

Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag.

620) – sia al figlio minorenne,

indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori

sposati o non sposati (DTF 136 III 365). Nulla ostava di conseguenza a che in

concreto AO 1 citasse in giudizio la figlia minorenne. Per quanto riguarda

invece la modifica degli altri aspetti inerenti al figlio (autorità parentale,

affidamento, relazioni personali), la legittimazione – attiva e passiva –

compete ai soli genitori (Senn, Verfahrensrechtliche

Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des

Kindesunterhaltsrechts, in: FamPra.ch 2017 pag. 983). Ciò nonostante, in

esito alla citata attrazione di competenza (art. 298d cpv. 3 CC),

nella fattispecie il Pretore aggiun­to ha riunito madre e figlia nel ruolo di convenute

per l'insieme delle procedure. Tale assimilazione non cagiona alcun

pregiudizio. Certo, ci si potrebbe domandare se, dato il potenziale

conflitto d'interessi, la madre potesse impugnare la decisione del Pretore

aggiunto in nome della figlia. L'appello essendo stato presentato personalmente

anche da AP 1, non occorre tuttavia approfondire la questione (analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 3).

3.

All'appello

AP 1 acclude un messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2019 in cui essa aggiorna

il precedente medico curante della figlia (dott. C__________) sulla situazione

scolastica di AP 2 (doc. B), un modulo d'iscrizione 11 marzo 2019 di AP 2 alla

scuola commerciale dell'__________ di __________ (doc. C) e un “contratto di affitto per camera” del 21 mar­zo

2019.

per l'anno scolastico 2019/2020 (doc. E), oltre a un suo messaggio 27

marzo 2019 alla nuova psicoterapeuta della figlia, dott. M__________ P__________

(doc. D). Il 10 luglio 2019 l'interessata ha compiegato una lettera 1° luglio

2019.

in cui la figlia racconta come al termine di un ennesimo litigio essa si

sia trasferita dal padre. Nel frattempo, il14 giugno 2019, il Pretore ha fatto

seguire a questa Camera una lettera 12 giugno 2019 in cui AP 2 esprime la propria

delusione per il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. Dal canto

suo AO 1 il 26 luglio 2019 ha annesso un resoconto – senza data – di AP 2 su un

(precedente) litigio con la madre, alcuni messaggi telefonici scambiati tra AP

2.

e la madre, come pure cinque fotografie relative all'uscita della figlia dall'abitazione

materna. Applicandosi nella fattispecie il

principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), i documenti nuovi sono

ammissibili senza riguar­do ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144

III 349). Nella misura in cui appaiono di

rilievo, essi saranno quindi considerati ai fini del giudizio.

4.

Nel decreto

impugnato il Pretore aggiunto ha ricordato che una modifica dell'autorità

parentale e della custodia di un figlio entra in

linea di conto solo ove l'assetto in vigore minacci seriamente il bene del

figlio e risulti necessario nell'interesse di lui. Al proposi­to egli ha

rilevato che il desiderio espresso da un figlio di vivere con l'uno o con l'altro

genitore entra in considerazione quando si tratti della ferma volontà di un

minore che ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) atta a

permettergli di elaborare ragionamenti logici e di avere una maturità emozionale

e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura. Ciò premesso, il

Pretore aggiunto ha accertato che AP 2 ha manifestato a più riprese il

desiderio chiaro e convincente di vivere con il padre, a differenza di quanto

essa aveva dichiarato davanti all'autorità di protezione ancora il 15 novembre

2017.

Tale volontà – ha continuato il Pretore aggiunto – è stata espressa una

prima volta in una lettera del 3 maggio 2018 in cui la ragazza definiva

insopportabile la convivenza con la madre, contraddistinta da frequen­ti

litigi, minacce, insulti e alzate di mani, ed è stata confermata davanti a lui

il 23 maggio 2018, quando AP 2 gli ha spiegato che la scelta di frequentare il liceo a __________ in internato le permetteva

di rimanere lontana dai litigi con la madre e dai conflitti tra genitori. Anche

in seguito – ha proseguito il Pretore aggiunto – la ragazza ha ripetuto tale

desiderio in una lettera del 20 agosto 2018 a lui diretta e durante il

colloquio con l'esperta delegata al­l'ascolto. Nulla induceva a concludere perciò

che AP 2, apparsa matura per la sua età, non avesse ponderato bene la propria

decisione o fosse stata circuita dal padre, come sosteneva la madre (decreto

impugnato, pag. 10 a 13).

v'era ragione di dubitare – ha soggiunto il primo giudice – che AO 1 sia capace

di occuparsi personalmente e adeguatamente della figlia. Nelle condizioni

descritte egli ha ritenuto così che per garantire alla minore un equilibrio

psicofisico e uno sviluppo autonomo fosse necessario proteggere la medesima dal

forte conflitto con la madre e affidarla al padre, il quale assicura maggiore

stabilità. Quantunque AP 2 risiedesse in settimana a __________ e si recasse

dalla madre solo un fine settimana su due, la frequenza dei litigi con la

genitrice imponeva di procedere subito, senza attendere il termine dell'istruttoria

(decreto impugna­to, pag. 13 seg.).

Relativamente

all'autorità parentale, il Pretore aggiunto ha constatato che tra i genitori è

in atto praticamente sin dalla nascita della figlia un grave e permanente

conflitto, ciò che comporta un'incapacità di comunicazione in merito a ogni

questione inerente a AP 2, con serio pregiudizio al bene di lei, come hanno

avuto modo di rilevare il Servizio medico-psicologico il 14 luglio 2016 e l'Ufficio

dell'aiuto e della protezione in un rapporto di valutazione socio-ambientale

del 17 maggio 2017. Una situazione del genere esclude per il Pretore aggiunto

un esercizio congiunto dell'autorità parentale, la quale va attribuita al

genitore affidatario in modo da ridurre situazioni di incertezza. AO 1 non è autorizzato però a stravolgere il percorso

educativo della figlia e pri­ma di adottare una qualsiasi scelta

fondamentale per il futuro di AP 2 dovrà coinvolgere la madre (decreto

impugnato, pag. 14 seg.).

Quanto

alle relazioni personali, per il primo giudice non v'è ragio­ne di modificare l'assetto

in vigore, che prevede alternativamente un fine settimana con il padre e l'altro

con la madre. Oltre a ciò, AP 2 trascorrerà con la madre la metà delle vacanze

durante l'anno scolastico e tre settimane, anche non consecutive, duran­te le

vacanze scolastiche estive (decreto impugnato, pag. 16). L'attribuzione in via

cautelare dell'affidamento e dell'autorità parentale al padre comporta infine –

ha epilogato il Pretore aggiunto – la soppressione del contributo alimentare a

carico del padre, al quale AP 1 deve riversare gli assegni familiari dal maggio

del 2019 (decreto impugnato, pag. 17).

5.

L'appellante

si duole anzitutto che il Pretore aggiunto ha emana­to un decreto

cautelare senza contraddittorio. L'istanza supercautelare 20 dicembre 2018 di AO

1.

alla base della decisione impugnata – essa argomenta – non è stata “discussa

ed evasa”, poiché tutte le discussioni precedenti “pure nell'ambito della

medesima tematica” riguardavano il merito. Onde la necessità di annullare il

decreto impugnato e di rinviare gli atti al primo giudice perché “agendi l'udienza

di discussione inerente l'istanza cautelare 20 dicembre 2018 di AO 1”. L'interessata

fa valere inoltre di essere stata privata del diritto di esprimersi su quanto AO

1.

ha prodotto con l'istan­za del 20 dicembre 2018 e che il Pretore

aggiunto ha acquisito agli atti come doc. SS e doc. TT.

a) Nella

misura in cui lamenta che l'istanza 20 dicembre 2018 della controparte non è

stata discussa, AP 1 trascura che in virtù della competenza conferitagli dall'art.

298d cpv. 3 CC il primo giudice poteva modificare anche d'ufficio l'attribuzione

dell'autorità parentale, la custodia e le

relazioni personali se fatti nuovi importanti esigevano ciò per tutelare il

bene del figlio (art. 298d cpv. 1 e cpv. 2 CC). Riguardo al mancato

contraddittorio, essa trascura invece di essersi po-tuta esprimere il 21

dicembre 2018, dando seguito all'ordi-nanza 11 dicembre 2018 del Pretore

aggiunto, su tutte le questioni trattate nel

decreto cautelare impugnato (affidamento, autorità parentale e relazioni

personali con la figlia). E poco importa che la discussione riguardasse il

merito. In simili circostanze nulla impediva poi al Pretore aggiunto di emanare

una decisione cautelare “nelle more istruttorie”. Si seguisse per altro la tesi

della convenuta, l'appello andrebbe dichiarato irricevibile poiché, fosse stato

emanato senza contraddittorio (come essa sostiene), il decreto in rassegna

sarebbe un provvedimento supercautelare non appellabile (sopra, consid. 1). Al

riguardo non soccorre dunque attardarsi.

b) Per

quel che è della asserita privazione del diritto di esprimersi sul doc. SS

(dichiarazione 5 dicembre 2018 dello psicoterapeuta dott. __________ relativa a

due colloqui avuti con AO 1 “per discutere e comprendere il disagio che

esperisce nell'ambito del conflitto con la ex moglie AP 1, riguardante la

figlia AP 2”) e sul doc. TT (scambio di messaggi di posta elettronica tra AP 1

e AO 1), l'appellante dimentica che il primo giudice le ha correttamente

notificato il 27 dicembre 2018 l'istanza 20 dicembre 2018 di AO 1 (attergato

della Pretura a pag. 7 del memoriale) dalla quale si evinceva che l'interessato

aveva accluso due documenti (pag. 3, pag. 4 e pag. 7 in fondo). Nulla impediva perciò

alla convenuta di consultare quei documenti, di cui almeno il secondo doveva per

altro già trovarsi in suo possesso. Senza contare che l'appellante ha avuto

modo – comunque sia – di esprimersi sui due documenti davanti a questa Camera, la

quale sui fatti e sul diritto fruisce del medesimo potere cognitivo del primo giudice

(cfr. DTF 142 II 226 consid. 2.8.1). Anche in proposito l'appello cade dunque

nel vuoto.

6.

Ciò posto, il

pronunciato odierno potrebbe esaurirsi nel respingere l'unica richiesta di

giudizio avanzata in appello, tenden­te all'annullamento del decreto impugnato

con rinvio degli atti al Pretore aggiunto per il contraddittorio. Secondo il

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art.

296.

cpv. 3 CPC) il giudice non è vincolato tuttavia alle conclusioni delle

parti. Conviene così trattare anche le doglianze formulate nella motivazione

del ricorso. Ora, riepilogata la cronistoria del processo, l'appellante censura

la contraddittorietà dell'azione promossa da AO 1, il quale, chiedendo una

riduzione del con-tributo alimentare per la figlia, avrebbe dato per acquisito

l'affida-mento di AP 2 a lei. Se non che, davanti all'autorità di ricorso un

appellante deve spiegare perché gli accertamenti del primo giudice siano

erronei (art. 310 lett. b CPC), non perché siano contraddittori gli atti processuali

della controparte. In concreto AP 1 critica il comportamento di AO 1, ma non

sostanzia perché il decre­to del Pretore aggiunto sarebbe erroneo. Motivato

alla stregua di un atto processuale di primo grado, senza confronto con il

decreto impugnato, in proposito l'appello sfugge finanche a ulteriore disamina.

Comunque sia, non si vede perché AO 1 dovesse per forza postulare l'annullamento

del contributo alimentare per la figlia dopo che all'autorità di protezione ne

aveva chiesto l'affidamento. Che la figlia possa essergli affidata ancora non

esclude, per vero, che egli debba mantenerla, in tutto o in parte.

7.

L'appellante rimprovera

al Pretore aggiunto di avere “ignorato” che in occasione del suo ascolto il 15

novembre 2017 dinanzi all'autorità regionale di protezione 7 AP 2 aveva

manifestato la volontà di non modificare l'affidamento. Contrariamente a quanto

essa assevera, tuttavia, il primo giudice non ha ignorato la circostanza, ma l'ha

anzi evocata per illustrare il cambiamento di volontà della minore, come si

evince dalla lettera del 3 maggio 2018 al Pretore aggiunto. L'appellante

trascura simile accertamento.

8.

Obietta l'appellante

che il bene del figlio non collima necessariamente con il desiderio di vivere dall'uno

o dall'altro genitore, ciò che il primo giudice avrebbe perduto di vista, ancorando

la propria decisione essenzialmente alla presunta volontà di AP 2 di vivere con

il padre, senza tenere conto che tale volontà era condizionata da AO 1 né

considerare la situazione di quest'ultimo. Oltre a ciò, essa contesta che la

questione imponesse un cambiamento urgente già “nelle more istruttorie”.

a) Si

conviene con la convenuta che il desiderio di un figlio non basta, da sé solo,

per decidere sulla custodia parentale, men che meno per modificare un assetto

in vigore, un cambiamento del genere imponendosi solo

ove la situazione minac­ci seriamente il bene del figlio e risulti necessario nel­l'interes­se di lui (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 473 seg. n. 704 e

pag. 767 n. 1156 in fine). Trattandosi

inoltre di una decisione cautelare, ovvero urgente e mera-mente

provvisoria, si impone particolare cautela, poiché il trasferimento della

custodia da un genitore all'altro potreb­be anche pregiudicare la sentenza di

merito, al cui proposito en-tra in considerazione il criterio della stabilità

(analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.206.111 del 2 dicembre 2016,

consid. 4). Ciò non toglie che quanto più il

figlio sia maturo e quanto più stabili siano le sue dichiarazioni, tanto più

importante è la sua volontà per determinare il suo bene (Michel/ Steck in: Basler Kommentar, ZPO,

3a edizio­ne, n. 42 ad art. 298 CPC con rinvii alla

giurisprudenza).

b) Nella

fattispecie non fa dubbio che AP 2 ha confermato a più riprese in prima sede (il

3.

e il 23 maggio, il 20 agosto e

l'8 novembre 2018) la sua ferma volontà di trasferirsi

dal padre, spiegando la sua decisione con il peggioramento del rappor­to personale

con la madre, ciò che neppure AP 1 contesta. E verosimile appare, a un sommario

esa­me come quello preposto all'emanazione di provvedimenti cautelari, che tra madre

e figlia sia in atto da tempo un grave conflitto, il quale “troppo spesso” ha

dato luogo nel recente passato a discussioni culminate in episodi di violenza

verba­le, psicologica e a volte anche fisica (lettera di AP 2 del 3 maggio

2018, pag. 1; rapporto di ascolto dell'8 novembre 2018, pag. 2). Conflitto che

sembra ricondursi a una scarsa empatia di AP 1, “tendenzialmente centrata su sé

stessa e sulle proprie idee”, e su un deficitario riconoscimento dei bisogni e

della sofferenza della figlia (rapporto di ascolto dell'8 novembre 2018, pag.

2).

Per il

resto, la situazione appare finanche peggiorata in pendenza di appello, ove

appena si consideri il tenore delle lette­re 12 giugno e 1° luglio 2019 di AP 2,

da cui si evince che le tensioni (con pesanti insulti e “alzate di mani”) hanno

raggiunto un punto di rottura la notte tra il 30 giugno e il 1° luglio

2019, allorché AP 1, dopo un ulteriore scontro anche fisico, ha messo la figlia

alla porta con i suoi effetti personali (si vedano inoltre le fotografie

allegate alla lettera 26 luglio 2019 dell'avv. C__________). Dal verbale di udienza del 30 luglio 2019 risulta

altresì che AP 1 ha rinunciato, in attesa della sentenza di questa Camera, a

esercitare il diritto di visita, temendo che “durante eventuali incontri

possano accadere episodi non edificanti, indotti dalla situazione” (pag. 2). In

condizioni siffatte non può revocarsi in dubbio che una modifica urgente della

custodia sia imprescindibile nell'interesse della minore, l'assetto precedente

minacciando

seriamente il bene di lei. Al riguardo l'appello manca dunque di consistenza.

c) Certo,

l'appellante fa valere che la figlia è condizionata dal padre, ciò di cui il Pretore

aggiunto avrebbe dovuto insospet-tirsi già alle prime lettere di AP 2, non

essendo usuale che una ragazza di quella età scriva a un giudice, tanto meno

con “l'insistenza dimostrata”. Sta di fatto che al primo giudice AP 2 non ha

dato l'impressio­ne di manifestare la sua scelta “per un momentaneo capriccio o

per assecondare il volere del padre o, peggio ancora, di essere manipolata”. A

parte ciò, per il primo giudice la ragaz­za “ha dato prova di buona maturità

per la sua età e di aver ben ponderato la sua decisione” (decreto impugnato,

pag. 12 seg.). In tal senso si esprime anche il rapporto di ascolto 8 novembre

2018, secondo cui AP 2 “è molto competente nel descrivere la sua situazione”. AP

1.

non spie­ga perché l'argomentazione del primo giudice sarebbe erronea, ma si

limita a opporre la propria versione dei fatti. Ne segue che al proposito l'appello

riesce finanche carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

d) Per

quel che è di AO 1, AP 1 afferma che costui non mira al bene e all'interesse di

AP 2, la quale ha sempre vissuto con lei e con il fratellastro M__________, bensì

a stravolgere un legame stabile. Inoltre essa fa carico al Pretore aggiunto di

non avere compreso che la decisione di AP 2 è dettata, se mai, dal vantaggio che

la ragazza intende trarre dalla prospettiva di vivere con il genitore permissivo

anziché con quello “disciplinante”. Ora, che la scelta di AP 2 esprima anche l'aspirazione

a maggiore libertà personale è plausibile. Ciò non toglie che – co­me ha accertato il primo giudice (decreto

impugnato, pag. 13) – a un esame di verosimiglianza non emergono elementi

tali da far dubitare della capacità di AO 1 di occuparsi personalmente e

adeguatamente della figlia. Tanto che la delegata all'ascolto attesta a AO 1 una

propria “linea educativa, che AP 2 stessa riconosce essere piuttosto rigida e

chiara”. Oltre a ciò – sempre per la psicoterapeuta I__________ – il padre offre maggiore garanzia di stabilità per

un equilibrio psicofisico e per uno sviluppo autonomo della ragazza, che va

protetta da situazioni di forte conflitto come quelle che hanno contraddistinto

il rapporto con la madre negli ultimi tempi

(rapporto dell'8 novembre 2018, pag. 2). Nelle circostanze illustrate la

doglianza secondo cui AO 1 non perseguirebbe il bene della figlia non trova – a

un sommario esame – riscontro agli atti.

e) Né

muta ai fini del giudizio la circostanza – addotta da AP 1 – secondo cui la

decisio­ne di frequentare la scuola in internato (prima al Collegio __________

e poi presso le suore Ma__________ a __________)

fosse motivata anche dal bisogno di allontanarsi dal conflitto tra genitori.

Per tacere del fatto che nel frattempo la situazione è cambiata, giacché AP 2

frequenta ora il Centro professionale commerciale di __________ (verbale del 30

luglio 2019, pag. 3). Anche sotto questo profilo la decisione impugnata resiste

pertanto alla critica.

f) AP

1.

deplora che il Pretore aggiunto non abbia esaminato il modo in cui AO 1

intende occuparsi della figlia “fattivamente”, ma anche dal profilo logistico.

Essa paventa inoltre le resistenze di AP 2 per lo svolgimento dei diritti di

visita. Le obiezioni mancano di consistenza. Per quel che riguarda la prima

censura, l'interessata trascura che già dal giugno del 2017 AP 2 alternava i

fine settimana da un genitore e dall'altro quando si trovava in internato,

prima ad __________ e poi a __________. Non consta tuttavia che AP 1 abbia mai

sollevato obiezioni riguardo alla capacità di AO 1 di occuparsi della figlia in

quei periodi. A parte ciò, la questione risulta ormai superata. Dal 1° luglio

2019.

AP 2 si è trasferita dal padre e AP 1 non ha addotto particolari

difficoltà logistiche o di altra natura nella presa a carico della ragazza da

parte di AO 1. Quanto alle temute resistenze di AP 2, esse sono senza rilievo

per la decisione (cautelare) di modifica dell'affidamento e riguardano se mai

la disciplina delle relazioni personali. Senza contare che la madre stessa ha

deciso, in pendenza di appello, di non esercitare provvisoriamente i diritti di

visita.

g) Per

quel che è della contestata urgenza del provvedimento impugnato, AP 1 obietta

che AP 2, frequentando l'internato a __________, rientrava a casa

(alternativamente da un genitore e dall'altro) soltanto nel fine settimana. Di

conseguenza – essa argomenta – non v'era necessità di intervenire sull'assetto

in vigore, tanto meno se si pensa che per i genitori

non cambiava nulla “ai fini pratici”. L'interessata non si confronta

tuttavia con i motivi che hanno indotto il Pretore aggiunto a ravvisare l'urgenza

del provvedimento, nonostante la situazione logistica e scolastica (sopra,

consid. 4). A parte ciò, il conflitto tra madre e figlia si è esacerbato in

pendenza di appello con l'ennesimo scontro del 1° luglio 2019 (consid. b), come

ha riconosciuto anche l'appellante (verbale del 31 luglio 2019, pag. 4: “È vero

che dopo che la figlia l'ha aggredita al collo, le ha detto di chiamare il papà

e di farsi venire a prendere, consegnandole i vestiti e gli effetti

personali”). Il che rendeva necessario un intervento immediato nell'interesse

della minore. La modifica cautelare dell'affidamento di AP 2 al padre merita dunque

conferma, impregiudicata ogni diversa valutazione al termine dell'istruttoria.

9.

L'appellante

si duole inoltre del trasferimento, pendente causa, dell'autorità parentale a AO

1.

“come corollario del cambio di affido”, senza a suo avviso che se ne desse l'urgenza

e senza che AO 1 ne avesse fatto richiesta. A prescindere da ciò, essa lamenta

che la decisione del Pretore aggiunto è sproporzionata, poiché lo scopo poteva

essere raggiunto anche con provvedimenti meno incisivi come la reintroduzione

di una curatela o di una sorveglianza educativa atta a verificare “gli

accadimenti a casa dell'uno o dell'altro genitore” o il collocamento della

figlia presso terzi, come aveva già prospettato una volta il 17 maggio 2017 l'Ufficio

dell'aiuto e della protezione (sopra, lett. C), prima che i genitori si

accordassero “per una volta” di organizzare l'internato di AP 2 nel Collegio __________.

L'appellante reputa inoltre contraddittoria la decisione impugnata, sia perché il

Pretore aggiun­to non ha motivato la decisione con carenze genitoriali di lei, dando

così per assodato che essa continui a essere in grado di gestire la figlia, sia

perché il conflitto tra i genitori è talmente grave da avere vanificato ogni

possibilità di dialogo, di modo che AO 1 non riuscirà a coinvolgerla prima di

ogni decisione fondamentale per il futuro di AP 2.

a) Per

quel che è della mancata richiesta di AO 1 di ottenere l'autorità parentale

esclusiva, l'obiezione cade nel vuo­to. Intanto perché, come si è visto (consid.

5a), il primo giudice poteva anche statuire d'ufficio (art. 298d cpv. 1 e cpv. 2 CC). Inoltre

perché AO 1 ha postulato il provvedimento al più tardi il 20 dicembre 2018 e la

convenuta si è espressa sulla possibilità di un trasferimento dell'autorità

parentale al padre o di un esercizio congiunto il 21 dicembre 2018 (memoriale, pag.

3). Al proposito non soccorre dunque diffondersi.

b) Quanto

all'urgenza del provvedimento, si ricordi che anche un trasferimento “nelle

more istruttorie” dell'autorità parentale – come una modifica cautelare della

custodia parentale (sopra, consid. 8a) – va pronunciato con cautela, poiché è

suscettibile di creare una situazione irreversibile o di pregiudicare l'esito

della sentenza di merito, al cui proposito entra in considerazione il criterio

della stabilità. Se l'attribuzione della custodia parentale a un solo genitore

appare pertanto sufficiente per tutelare il bene del figlio, non è il caso di

modificare – tanto meno in via cautelare – l'esercizio dell'autorità parentale (I CCA, sentenza inc. 11.2016.111 del 2 dicembre

2016.

consid. 4). Ciò premesso, nella fattispecie il primo giudice ha

accertato che un grave e permanente conflitto oppone i genitori praticamente

sin dalla nascita di AP 2, dissidio cui si aggiun­ge una costante incapacità di

comunicare in merito a qualsiasi questione che riguardi la figlia (decreto

impugnato, pag. 15).

L'appellante

non contesta l'accertamento che precede, ma anzi conferma che “le parti non

sono mai riuscite a colloquia­re”. Simile incomprensione (dalla linea educativa

da seguire fino al percorso scolastico da intraprendere) contraddistingue da

sempre i rapporti fra genitori e ha creato gravi scompensi nell'equilibrio

psicofisico della ragazza, come attestano il rapporto di ascolto 8 novembre

2018.

della psicoterapeuta I__________ e il

rapporto di valutazione socio-ambientale 17 maggio 2017 dell'Ufficio dell'aiuto

e della protezione. Nel caso specifico non è pertanto verosimile che la sola

attribuzione della custodia al padre sia sufficiente per tutelare il bene di AP

2.

Il trasferimento dell'autorità parentale al genitore affidatario appare così

indispensabile e urgente per mitigare gli effetti dell'insanabile conflitto genitoriale.

c) Si

aggiunga che il bene di AP 2 non sarebbe meglio tutelato dalla reintroduzione

di una curatela educativa, ove appe­na si consideri che una siffatta misura era

già stata attuata sen­za successo e non aveva impedito all'Ufficio dell'aiuto e

della protezione di considerare l'affidamento della ragazza a terzi nel maggio

del 2017. Né può sostenersi seriamente che l'affidamento a terzi

rappresenterebbe per la figlia (e non per la madre) una misura meno incisiva

rispetto al trasferimento dell'autorità parentale al padre, per tacere del

fatto che un provvedimento del genere riguarderebbe tutt'al più la custodia e

non l'autorità parentale (Breitschmid

in:

Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 1 ad art. 310 CC).

d) Contrariamente

all'opinione dell'appellante, la decisione di modificare l'autorità parentale in

ragione non di una carente capacità genitoriale di lei, ma per la cronica

incapacità dei genitori di comunicare in merito a qualsiasi questione relativa

alla figlia, non è contraddittoria, ma è in linea con la giurispru­denza (DTF

141.

III 472). E neppure si ravvisa, a un sommario esame, una contraddizione del

provvedimento per avere il Pretore aggiunto imposto a AO 1 di coinvolgere –

nonostante tutto – la madre in ogni scelta fondamentale che riguardi la figlia,

tale obbligo derivando dall'art. 275a cpv. 1 CC. Anche su questo

punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

10.

L'appellante

contesta altresì la regolamentazione delle relazioni personali tra lei e la figlia.

Rileva che se per il Pretore aggiunto non v'era la necessità di modificare

l'assetto di un fine settimana presso ciascun genitore (in considerazione del

fatto che AP 2 frequentava il liceo in internato a __________), nemmeno si dava

l'urgen­za di modificare l'affidamento pendente causa. Premesso ciò, l'interessata

ritiene contraddittorio che il primo giudice abbia lasciato ai genitori il

compito di precisare i periodi di affidamento della figlia durante le vacanze

sebbene egli stesso abbia motivato il trasferimento dell'autorità parentale con

l'incapacità dei genitori di condividere le decisioni essenziali per la medesima.

Essa ribadisce che il mantenimento dello status quo con l'inserimento di

una figura curatelare o di sorveglianza permetterebbe invece di garantire una

maggiore stabilità di AP 2.

Per

quanto attiene alla modifica urgente della custodia parentale, alla luce anche dei

fatti emersi dopo la decisione impugna­ta (sopra, consid. 8b), non giova

ripetersi, a maggior ragione ove si consideri che la ragazza non frequenta più

la scuola in internato a __________, bensì il Centro

professionale commerciale di __________ e che durante la settimana essa è di

conseguenza affidata al padre. Si è già spiegato inoltre che il mantenimento

dell'assetto precedente (seppure con l'inserimento di una figura di sostegno)

non entra in linea di conto nella situazione attuale. Per il resto, la

disciplina delle relazioni personali materne non è contestata co­me tale,

mentre per quel che concerne il soggiorno della figlia presso l'uno o l'altro

genitore nei periodi di vacanza durante l'an­no scolastico e in estate le parti

sono rimesse alle loro responsabilità.

Dovessero sorgere controversie nei mesi che mancano al raggiungimento della

maggiore età di AP 2, spetterà alle parti rivolgersi all'autorità di protezione dei minori o al Pretore (art.

298d cpv. 2 e cpv. 3 CC). Anche su questo punto il decreto impugnato sfugge

dunque a censura.

11.

Relativamente al

contributo alimentare in favore della figlia, l'appellante deplora che il

Pretore aggiunto si sia limitato a sopprimere l'onere a carico di AO 1 e a

obbligarla a riversare a quest'ultimo gli assegni familiari dal maggio del 2019

in poi, di-menticando di statuire sulla sua richiesta (super)cautelare del 16 luglio

2018.

in cui essa postulava il versamento di un supplemento al contributo

alimentare ordinario (sopra, lett. G). Prospettando un diniego di giustizia nei

suoi confronti, l'appellante affer­ma che il primo giudice avrebbe anche

potuto, “per ipotesi”, respingere la richiesta e dar loro la possibilità di

impugnare la relativa decisione invece di lasciare “in sospeso una procedura

cautelare, ben più urgente”.

La doglianza trascende i

limiti dell'odierna sentenza. Il Pretore aggiunto ha chiaramente limitato l'ambito

della decisione impugna­ta all'affidamento, all'autorità parentale e alle

relazioni personali con la figlia, riservando a separata decisione le altre questio­ni

(modifica cautelare del contributo alimentare, nomina di un rappresentante

della figlia, mezzi di prova ancora da esperire: decreto impugnato, pag. 9). Certo,

l'appellante si domanda se ciò non integri una denegata giustizia. Sta di fatto

che essa non trae alcuna conclusione dall'interrogativo, ma formula mere ipotesi,

dimenticando per di più che la questione alimentare in sospeso riguarda il

passato (il contributo di mantenimento a carico del padre fino alla modifica

della custodia), mentre la soppressione dal maggio del 2019 è conseguente a

tale modifica e riguarda il futuro. Sprovvisto di una chiara conclusione (e

motivazione), al proposito l'appello risulta per finire irricevibile.

12.

Da ultimo l'appellante

richiama i presupposti generali che presiedono all'emanazione di un

provvedimento cautelare (art. 261 CPC) e ribadisce che non v'era alcuna urgenza

di pronunciare una misura così incisiva come la modifica della custodia e del­l'autorità

parentale, quanto meno prima che AP 2 ultimasse l'anno scolastico 2018/2019 in

internato. Circa la parvenza di buon fondamento insita nell'azione di merito, la

convenuta lamenta che il primo giudice ha in sostanza anticipato il giudizio finale

senza avere completato l'istruttoria con una valutazione aggiornata sulle

capacità genitoriali di AO 1. Infine AP 1 invoca anche il principio della

proporzionalità, poiché a suo avviso il provvedimento in questione offende grave-mente

i suoi diritti senza raggiungere l'obiettivo di garantire maggiore stabilità alla

figlia.

Per quanto attiene all'urgenza

del provvedimento, già si è detto, anche alla luce dei nuovi fatti emersi dopo

la decisione impugna­ta (sopra, consid. 8b). Argomenti analoghi valgono in

relazione all'asserita sproporzione della misura (consid. 9c). Quanto all'anticipazione

del giudizio di merito, nel decreto cautelare il primo giudice ha circoscritto

il proprio esame alla verosimiglianza, emettendo una decisione provvisoria sulla

scorta degli elementi in suo possesso, impregiudicato un diverso apprezzamento

al termine dell'istruttoria. Che poi la decisione sia stata adottata senza

avere fatto capo a una valutazione aggiornata sulle capacità genitoriali di AO

1, ciò è la conseguenza del fatto che, eccettuate ipotesi estranee alla

fattispecie, una perizia non entra in linea di conto nell'ambito di un mero procedimento

cautelare (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_745/2015

del 15 giugno 2016 consid. 3.1.2.2).

13.

Se ne

conclude che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì a AO 1, che

ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per

ripetibili.

14.

Copia

dell'odierna sentenza è comunicata, conformemente al­l'art. 301 lett. b

CPC, anche alla figlia AP 2.

15.

Quanto

ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile

senza riguardo a questioni di

valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,

tuttavia, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

2500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

a:

;

Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).