11.2019.52
Filiazione: modifica cautelare della custodia e dell'autorità parentale
22 maggio 2020Italiano37 min
settimane (anche non consecutive) durante le vacanze scolastiche estive, ha soppresso
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.52
Lugano
22 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2017.53 (filiazione:
autorità e custodia parentale, relazioni personali e contributo di
mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
petizione del 23 ottobre 2017 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 ,
per sé e in rappresentanza della figlia
AP 2
(patrocinate dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
presentato il 26 aprile 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 17 aprile 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 giugno 2003 AP 1
(1973) ha dato alla luce una figlia, AP 2, che è stata riconosciuta da AO 1
(1967). Il 18 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 10 ha approvato una
convenzione del 17 luglio 2003 in cui AO 1 si impegnava a versare un contributo
alimentare per AP 2 variante tra fr. 600.– e fr. 800.– mensili dalla nascita fino alla maggiore età
o fino al termine di una formazione adeguata, assegni fami-liari non compresi. La
vita in comune dei genitori è cessata nell'agosto del 2005, quando AP 1 si è
trasferita con la figlia da __________ a __________.
B. Della situazione di AP
2 si sono occupate a più riprese la Commissione tutoria 5 e la Commissione
tutoria 7 (divenuta competente dopo che la madre si è stabilita con la figlia a
__________), regolando le relazioni personali con il padre e designandole una
curatrice educativa. Il 15 dicembre 2010 AP 1 ha dato alla luce un altro
figlio, M__________, avuto da F__________. Il 7 marzo 2012 AP 2, rappresentata
dalla madre, ha convenuto il padre davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per ottenere un maggior contributo alimentare (inc. SE.2012.77).
Statuendo il 28 dicembre 2012, il Pretore ha aumentato il contributo di
mantenimento a fr. 1097.– mensili dal maggio del 2011 fino ai 12 anni, a fr.
1328.– mensili fino ai 16 anni, a fr. 1421.– mensili fino ai 18 anni e a fr. 1515.–
mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi), “riservato l'art. 277
cpv. 2 CC”.
C. Il 27 ottobre 2015 AO
1 si è rivolto all'Autorità regionale di protezione 7 per ottenere la custodia
di AP 2. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2015 AP 1 si è opposta alla
richiesta. L'Autorità regionale di protezione 7 ha sentito la figlia il 18
novembre 2015. Constatato un persistente conflitto tra AP 2 e la madre, come
pure tra i genitori, essa ha affidato il 16 dicembre
2015 e il 24 febbraio 2016 al Servizio medico-psicologico la presa a
carico della minore e la verifica delle capacità parentali dei genitori. Il 17
maggio 2017 l'Ufficio dell'aiuto e della protezione di Paradiso ha proposto l'allontanamento
di AP 2 dalla famiglia. Per scongiurare ciò, a un'udienza del 28 giugno 2017 i
genitori hanno convenuto di iscrivere AP 2 in internato nel Collegio __________
di __________. Al che l'Autorità regionale di protezione 7 ha revocato seduta
stante la curatela educativa e ha modificato le relazioni personali, nel senso
che dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 AP 2 avrebbe trascorso i fine
settimana
alternativamente
una volta dal padre e una volta dalla madre. Dopo una breve sospensione della
procedura, AO 1 ha replicato il 17 ottobre 2017 e AP 1 ha duplicato il 9
novembre 2017, entrambi mantenendo il proprio punto di vista.
D. Nel frattempo,
decaduto infruttuoso il 7 agosto 2017 un tentativo di conciliazione (inc. CM.2017.75),
con petizione del 23 ottobre 2017 AO 1 ha convenuto AP 2 dinanzi al Pretore
della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la riduzione del contributo
di mantenimento in favore di AP 2 a fr. 1000.– mensili (senza cenno ad assegni
familiari). Con ordinanza del 13 novembre 2017 il Pretore aggiunto ha
avocato a sé, in virtù dell'art. 298d cpv. 3 CC, la competenza per
statuire su tutte le questioni relative a AP 2 e ha sollecitato la trasmissione
degli
atti dall'Autorità regionale di protezione 7 dopo un nuovo ascolto della
ragazza previsto per il 15 novembre 2017. Nella sua risposta del 14 novembre
2017 AP 2 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha
postulato l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 2418.– mensili
(assegni familiari non compresi). Con replica e risposta riconvenzionale del 7
dicembre 2017 AO 1 ha ribadito la propria domanda e ha instato per il rigetto
della riconvenzione. Il 21 marzo 2018 AP 2 ha duplicato, chiedendo una volta
ancora di respingere la petizione, mentre non ha replicato alla riconvenzione.
E. Alle prime arringhe del 1° marzo 2018 il Pretore aggiunto,
visto che l'attore aveva diretto l'azione di modifica del contributo alimentare
nei confronti della figlia e quella per l'ottenimento dell'affidamento nei
confronti della madre, ha indicato – d'intesa con le parti – AP 1 e AP 2
quali convenute e attrici riconvenzionali per l'insieme delle richieste. Le parti hanno poi confermato le loro posizioni
e notificato prove per l'azione di modifica del contributo di mantenimento. Quanto
alla modifica dell'affidamento, il Pretore aggiunto ha assegnato un nuovo
termine alle convenute, ritenendo – erroneamente – che esse non avessero ancora
duplicato. Il 21 marzo 2018 le convenute hanno così duplicato un'altra volta, proponendo
ulteriormente di respingere la domanda.
F. Il 23 marzo 2018 AP 1
e AP 2 hanno presentato un'istanza cautelare per ottenere da AO 1 il pagamento di
fr. 799.– mensili, pari alla metà delle spese scolastiche di AP 2, in aggiunta
al contributo ordinario. All'udienza del 18 maggio 2018, indetta per il
contraddittorio cautelare e per le prime arringhe sulla modifica dell'affidamento,
le parti hanno raggiunto un accordo cautelare “nelle more istruttorie”, nel
senso che in aggiunta al contributo alimentare AO 1 si impegnava a versare a AP
1 dietro presentazione dei giustificativi fr. 2500.– in quattro rate per il
periodo dal settembre del 2017 all'agosto del 2018, oltre alla metà delle spese
non contemplate nella retta scolastica, mentre AP 1 avrebbe assunto il pagamento
della retta del Collegio __________ fino all'agosto del 2018. Il Pretore aggiunto
ha rinviato un'altra volta la discussione sull'affidamento della figlia,
intendendo prima sentire AP 2, ciò che ha fatto il 23 maggio 2018.
G. A un'udienza del 16
luglio 2018, indetta per le prime arringhe sull'affidamento, le parti hanno
notificato prove. Le convenute hanno presentato inoltre un'istanza cautelare per
ottenere il versamento di un contributo dal 5 settembre 2018 fino al 30 giugno
2019 in aggiunta a quello di fr. 553.– mensili. Il 30 luglio 2018 è iniziata l'istruttoria
di merito. Con risposta del 6 agosto 2018 AO 1 ha proposto di respingere la
nuova istanza cautelare di AP 1 e AP 2 e ha introdotto a sua volta una domanda
cautelare volta alla riduzione del contributo alimentare a fr. 1181.– mensili
dal 1° settembre 2018. A un'udienza del 9 agosto 2018, indetta per il
contraddittorio cautelare, le convenute hanno aggiornato la loro pretesa a fr.
872.– mensili oltre al contributo di mantenimento in vigore.
H. Il 23 agosto 2018 il
Pretore aggiunto ha ordinato l'audizione di AP 2 a cura della psicoterapeuta I__________,
la quale ha elaborato un suo rapporto l'8 novembre 2018. A un'
udienza del 5 dicembre
2018, indetta “per incombenti”, le parti hanno discusso l'ultimo rapporto di
ascolto senza trovare un
accordo. In esito a ciò,
il Pretore aggiunto ha assegnato loro l'11 dicembre 2018 un termine fino
al 21 dicembre 2018 per esprimersi sul rapporto di ascolto di AP 2, sull'affidamento
di lei, sull'autorità parentale e sulle loro relazioni personali con la figlia.
AO 1 ha postulato il 20 dicembre 2018 in via “supercautelare” l'affidamento e l'autorità
parentale esclusiva su AP 2, riservato il diritto di visita materno (due fine
settimana mensili). AP 1 ha dichiarato il 21 dicembre 2018 di opporsi a ogni
cambiamento e ha rimproverato alla delegata all'ascolto di avere ecceduto le
proprie competenze. Il 15 marzo 2019 AO 1 ha sollecitato l'emissione di una
decisione “supercauterlare o cautelare”. Le convenute non hanno reagito.
Fatti
I. Statuendo il 17
aprile 2019 con decreto cautelare “nelle more istruttorie”, il Pretore aggiunto
ha trasferito l'autorità parentale e la custodia della figlia dalla madre al
padre, ha disciplinato le relazioni personali di AP 2 con la madre in un fine
settimana ogni due più la metà delle vacanze nel periodo scolastico e tre
settimane (anche non consecutive) durante le vacanze scolastiche estive, ha soppresso
dal 1° maggio 2019 il contributo alimentare dovuto da AO 1 per la figlia e ha
condannato AP 1 a versare a AO 1 gli assegni familiari percepiti per AP 2. Le
spese del decreto cautelare sono state rinviate alla sentenza di merito.
L. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera, per sé e in
rappresentanza di AP 2, con un appello del 26 aprile 2019, chiedendo che –
previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – la decisione impugnata
sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore aggiunto perché statuisca
dopo avere indetto un dibattimento. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 2019 AO
1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 29 maggio 2019 il presidente
di questa Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo. Ciò nondimeno, AP
2 si è trasferita dal padre il 1° luglio 2019 dopo un nuovo litigio con la
madre. Il Pretore ha emesso l'8 luglio 2019 un decreto cautelare, senza
contraddittorio, reiterando la propria decisione del 17 aprile 2019. All'udienza
per il contraddittorio, del 30 luglio 2019, le parti hanno ribadito il rispettivo
punto di vista.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è un
decreto cautelare emanato nel quadro di una
procedura di modifica dell'autorità, della
custodia parentale e del contributo alimentare per la figlia (art. 295 CPC).
Se è stata adottata dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse
solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreto intermedio o “nelle more istruttorie”), una tale decisione
è appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il
procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417,
confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di controversie
meramente patrimoniali, inoltre, l'appello è ammissibile unicamente se il
valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, contesi essendo anche l'autorità parentale, l'affidamento e le relazioni
personali con la figlia, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di
valore. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto alla
patrocinatrice delle convenute il 18 aprile 2019. Introdotto il 26 aprile 2019,
l'appello in esame è così ricevibile. Per il resto l'appello continua a
essere provvisto di interesse pratico e attuale anche dopo che, in pendenza di
appello, il Pretore aggiunto ha emanato l'8 luglio 2019 un provvedimento
“supercautelare” in cui ha ribadito la decisione impugnata. Siffatto
provvedimento si limita infatti a disciplinare la lite fino alla decisione di
questa Camera (verbale del 30 luglio 2019, pag. 6).
2.
La
legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di
contributi alimentari per un figlio compete, a scelta, sia al detentore dell'autorità
parentale – o al genitore affidatario in caso di autorità parentale
congiunta (Bachofner/Pesenti,
Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag.
620) – sia al figlio minorenne,
indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori
sposati o non sposati (DTF 136 III 365). Nulla ostava di conseguenza a che in
concreto AO 1 citasse in giudizio la figlia minorenne. Per quanto riguarda
invece la modifica degli altri aspetti inerenti al figlio (autorità parentale,
affidamento, relazioni personali), la legittimazione – attiva e passiva –
compete ai soli genitori (Senn, Verfahrensrechtliche
Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des
Kindesunterhaltsrechts, in: FamPra.ch 2017 pag. 983). Ciò nonostante, in
esito alla citata attrazione di competenza (art. 298d cpv. 3 CC),
nella fattispecie il Pretore aggiunto ha riunito madre e figlia nel ruolo di convenute
per l'insieme delle procedure. Tale assimilazione non cagiona alcun
pregiudizio. Certo, ci si potrebbe domandare se, dato il potenziale
conflitto d'interessi, la madre potesse impugnare la decisione del Pretore
aggiunto in nome della figlia. L'appello essendo stato presentato personalmente
anche da AP 1, non occorre tuttavia approfondire la questione (analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 3).
3.
All'appello
AP 1 acclude un messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2019 in cui essa aggiorna
il precedente medico curante della figlia (dott. C__________) sulla situazione
scolastica di AP 2 (doc. B), un modulo d'iscrizione 11 marzo 2019 di AP 2 alla
scuola commerciale dell'__________ di __________ (doc. C) e un “contratto di affitto per camera” del 21 marzo
2019.
per l'anno scolastico 2019/2020 (doc. E), oltre a un suo messaggio 27
marzo 2019 alla nuova psicoterapeuta della figlia, dott. M__________ P__________
(doc. D). Il 10 luglio 2019 l'interessata ha compiegato una lettera 1° luglio
2019.
in cui la figlia racconta come al termine di un ennesimo litigio essa si
sia trasferita dal padre. Nel frattempo, il14 giugno 2019, il Pretore ha fatto
seguire a questa Camera una lettera 12 giugno 2019 in cui AP 2 esprime la propria
delusione per il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. Dal canto
suo AO 1 il 26 luglio 2019 ha annesso un resoconto – senza data – di AP 2 su un
(precedente) litigio con la madre, alcuni messaggi telefonici scambiati tra AP
2.
e la madre, come pure cinque fotografie relative all'uscita della figlia dall'abitazione
materna. Applicandosi nella fattispecie il
principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), i documenti nuovi sono
ammissibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144
III 349). Nella misura in cui appaiono di
rilievo, essi saranno quindi considerati ai fini del giudizio.
4.
Nel decreto
impugnato il Pretore aggiunto ha ricordato che una modifica dell'autorità
parentale e della custodia di un figlio entra in
linea di conto solo ove l'assetto in vigore minacci seriamente il bene del
figlio e risulti necessario nell'interesse di lui. Al proposito egli ha
rilevato che il desiderio espresso da un figlio di vivere con l'uno o con l'altro
genitore entra in considerazione quando si tratti della ferma volontà di un
minore che ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) atta a
permettergli di elaborare ragionamenti logici e di avere una maturità emozionale
e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura. Ciò premesso, il
Pretore aggiunto ha accertato che AP 2 ha manifestato a più riprese il
desiderio chiaro e convincente di vivere con il padre, a differenza di quanto
essa aveva dichiarato davanti all'autorità di protezione ancora il 15 novembre
2017.
Tale volontà – ha continuato il Pretore aggiunto – è stata espressa una
prima volta in una lettera del 3 maggio 2018 in cui la ragazza definiva
insopportabile la convivenza con la madre, contraddistinta da frequenti
litigi, minacce, insulti e alzate di mani, ed è stata confermata davanti a lui
il 23 maggio 2018, quando AP 2 gli ha spiegato che la scelta di frequentare il liceo a __________ in internato le permetteva
di rimanere lontana dai litigi con la madre e dai conflitti tra genitori. Anche
in seguito – ha proseguito il Pretore aggiunto – la ragazza ha ripetuto tale
desiderio in una lettera del 20 agosto 2018 a lui diretta e durante il
colloquio con l'esperta delegata all'ascolto. Nulla induceva a concludere perciò
che AP 2, apparsa matura per la sua età, non avesse ponderato bene la propria
decisione o fosse stata circuita dal padre, come sosteneva la madre (decreto
impugnato, pag. 10 a 13).
Né
v'era ragione di dubitare – ha soggiunto il primo giudice – che AO 1 sia capace
di occuparsi personalmente e adeguatamente della figlia. Nelle condizioni
descritte egli ha ritenuto così che per garantire alla minore un equilibrio
psicofisico e uno sviluppo autonomo fosse necessario proteggere la medesima dal
forte conflitto con la madre e affidarla al padre, il quale assicura maggiore
stabilità. Quantunque AP 2 risiedesse in settimana a __________ e si recasse
dalla madre solo un fine settimana su due, la frequenza dei litigi con la
genitrice imponeva di procedere subito, senza attendere il termine dell'istruttoria
(decreto impugnato, pag. 13 seg.).
Relativamente
all'autorità parentale, il Pretore aggiunto ha constatato che tra i genitori è
in atto praticamente sin dalla nascita della figlia un grave e permanente
conflitto, ciò che comporta un'incapacità di comunicazione in merito a ogni
questione inerente a AP 2, con serio pregiudizio al bene di lei, come hanno
avuto modo di rilevare il Servizio medico-psicologico il 14 luglio 2016 e l'Ufficio
dell'aiuto e della protezione in un rapporto di valutazione socio-ambientale
del 17 maggio 2017. Una situazione del genere esclude per il Pretore aggiunto
un esercizio congiunto dell'autorità parentale, la quale va attribuita al
genitore affidatario in modo da ridurre situazioni di incertezza. AO 1 non è autorizzato però a stravolgere il percorso
educativo della figlia e prima di adottare una qualsiasi scelta
fondamentale per il futuro di AP 2 dovrà coinvolgere la madre (decreto
impugnato, pag. 14 seg.).
Quanto
alle relazioni personali, per il primo giudice non v'è ragione di modificare l'assetto
in vigore, che prevede alternativamente un fine settimana con il padre e l'altro
con la madre. Oltre a ciò, AP 2 trascorrerà con la madre la metà delle vacanze
durante l'anno scolastico e tre settimane, anche non consecutive, durante le
vacanze scolastiche estive (decreto impugnato, pag. 16). L'attribuzione in via
cautelare dell'affidamento e dell'autorità parentale al padre comporta infine –
ha epilogato il Pretore aggiunto – la soppressione del contributo alimentare a
carico del padre, al quale AP 1 deve riversare gli assegni familiari dal maggio
del 2019 (decreto impugnato, pag. 17).
5.
L'appellante
si duole anzitutto che il Pretore aggiunto ha emanato un decreto
cautelare senza contraddittorio. L'istanza supercautelare 20 dicembre 2018 di AO
1.
alla base della decisione impugnata – essa argomenta – non è stata “discussa
ed evasa”, poiché tutte le discussioni precedenti “pure nell'ambito della
medesima tematica” riguardavano il merito. Onde la necessità di annullare il
decreto impugnato e di rinviare gli atti al primo giudice perché “agendi l'udienza
di discussione inerente l'istanza cautelare 20 dicembre 2018 di AO 1”. L'interessata
fa valere inoltre di essere stata privata del diritto di esprimersi su quanto AO
1.
ha prodotto con l'istanza del 20 dicembre 2018 e che il Pretore
aggiunto ha acquisito agli atti come doc. SS e doc. TT.
a) Nella
misura in cui lamenta che l'istanza 20 dicembre 2018 della controparte non è
stata discussa, AP 1 trascura che in virtù della competenza conferitagli dall'art.
298d cpv. 3 CC il primo giudice poteva modificare anche d'ufficio l'attribuzione
dell'autorità parentale, la custodia e le
relazioni personali se fatti nuovi importanti esigevano ciò per tutelare il
bene del figlio (art. 298d cpv. 1 e cpv. 2 CC). Riguardo al mancato
contraddittorio, essa trascura invece di essersi po-tuta esprimere il 21
dicembre 2018, dando seguito all'ordi-nanza 11 dicembre 2018 del Pretore
aggiunto, su tutte le questioni trattate nel
decreto cautelare impugnato (affidamento, autorità parentale e relazioni
personali con la figlia). E poco importa che la discussione riguardasse il
merito. In simili circostanze nulla impediva poi al Pretore aggiunto di emanare
una decisione cautelare “nelle more istruttorie”. Si seguisse per altro la tesi
della convenuta, l'appello andrebbe dichiarato irricevibile poiché, fosse stato
emanato senza contraddittorio (come essa sostiene), il decreto in rassegna
sarebbe un provvedimento supercautelare non appellabile (sopra, consid. 1). Al
riguardo non soccorre dunque attardarsi.
b) Per
quel che è della asserita privazione del diritto di esprimersi sul doc. SS
(dichiarazione 5 dicembre 2018 dello psicoterapeuta dott. __________ relativa a
due colloqui avuti con AO 1 “per discutere e comprendere il disagio che
esperisce nell'ambito del conflitto con la ex moglie AP 1, riguardante la
figlia AP 2”) e sul doc. TT (scambio di messaggi di posta elettronica tra AP 1
e AO 1), l'appellante dimentica che il primo giudice le ha correttamente
notificato il 27 dicembre 2018 l'istanza 20 dicembre 2018 di AO 1 (attergato
della Pretura a pag. 7 del memoriale) dalla quale si evinceva che l'interessato
aveva accluso due documenti (pag. 3, pag. 4 e pag. 7 in fondo). Nulla impediva perciò
alla convenuta di consultare quei documenti, di cui almeno il secondo doveva per
altro già trovarsi in suo possesso. Senza contare che l'appellante ha avuto
modo – comunque sia – di esprimersi sui due documenti davanti a questa Camera, la
quale sui fatti e sul diritto fruisce del medesimo potere cognitivo del primo giudice
(cfr. DTF 142 II 226 consid. 2.8.1). Anche in proposito l'appello cade dunque
nel vuoto.
6.
Ciò posto, il
pronunciato odierno potrebbe esaurirsi nel respingere l'unica richiesta di
giudizio avanzata in appello, tendente all'annullamento del decreto impugnato
con rinvio degli atti al Pretore aggiunto per il contraddittorio. Secondo il
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art.
296.
cpv. 3 CPC) il giudice non è vincolato tuttavia alle conclusioni delle
parti. Conviene così trattare anche le doglianze formulate nella motivazione
del ricorso. Ora, riepilogata la cronistoria del processo, l'appellante censura
la contraddittorietà dell'azione promossa da AO 1, il quale, chiedendo una
riduzione del con-tributo alimentare per la figlia, avrebbe dato per acquisito
l'affida-mento di AP 2 a lei. Se non che, davanti all'autorità di ricorso un
appellante deve spiegare perché gli accertamenti del primo giudice siano
erronei (art. 310 lett. b CPC), non perché siano contraddittori gli atti processuali
della controparte. In concreto AP 1 critica il comportamento di AO 1, ma non
sostanzia perché il decreto del Pretore aggiunto sarebbe erroneo. Motivato
alla stregua di un atto processuale di primo grado, senza confronto con il
decreto impugnato, in proposito l'appello sfugge finanche a ulteriore disamina.
Comunque sia, non si vede perché AO 1 dovesse per forza postulare l'annullamento
del contributo alimentare per la figlia dopo che all'autorità di protezione ne
aveva chiesto l'affidamento. Che la figlia possa essergli affidata ancora non
esclude, per vero, che egli debba mantenerla, in tutto o in parte.
7.
L'appellante rimprovera
al Pretore aggiunto di avere “ignorato” che in occasione del suo ascolto il 15
novembre 2017 dinanzi all'autorità regionale di protezione 7 AP 2 aveva
manifestato la volontà di non modificare l'affidamento. Contrariamente a quanto
essa assevera, tuttavia, il primo giudice non ha ignorato la circostanza, ma l'ha
anzi evocata per illustrare il cambiamento di volontà della minore, come si
evince dalla lettera del 3 maggio 2018 al Pretore aggiunto. L'appellante
trascura simile accertamento.
8.
Obietta l'appellante
che il bene del figlio non collima necessariamente con il desiderio di vivere dall'uno
o dall'altro genitore, ciò che il primo giudice avrebbe perduto di vista, ancorando
la propria decisione essenzialmente alla presunta volontà di AP 2 di vivere con
il padre, senza tenere conto che tale volontà era condizionata da AO 1 né
considerare la situazione di quest'ultimo. Oltre a ciò, essa contesta che la
questione imponesse un cambiamento urgente già “nelle more istruttorie”.
a) Si
conviene con la convenuta che il desiderio di un figlio non basta, da sé solo,
per decidere sulla custodia parentale, men che meno per modificare un assetto
in vigore, un cambiamento del genere imponendosi solo
ove la situazione minacci seriamente il bene del figlio e risulti necessario nell'interesse di lui (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 473 seg. n. 704 e
pag. 767 n. 1156 in fine). Trattandosi
inoltre di una decisione cautelare, ovvero urgente e mera-mente
provvisoria, si impone particolare cautela, poiché il trasferimento della
custodia da un genitore all'altro potrebbe anche pregiudicare la sentenza di
merito, al cui proposito en-tra in considerazione il criterio della stabilità
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.206.111 del 2 dicembre 2016,
consid. 4). Ciò non toglie che quanto più il
figlio sia maturo e quanto più stabili siano le sue dichiarazioni, tanto più
importante è la sua volontà per determinare il suo bene (Michel/ Steck in: Basler Kommentar, ZPO,
3a edizione, n. 42 ad art. 298 CPC con rinvii alla
giurisprudenza).
b) Nella
fattispecie non fa dubbio che AP 2 ha confermato a più riprese in prima sede (il
3.
e il 23 maggio, il 20 agosto e
l'8 novembre 2018) la sua ferma volontà di trasferirsi
dal padre, spiegando la sua decisione con il peggioramento del rapporto personale
con la madre, ciò che neppure AP 1 contesta. E verosimile appare, a un sommario
esame come quello preposto all'emanazione di provvedimenti cautelari, che tra madre
e figlia sia in atto da tempo un grave conflitto, il quale “troppo spesso” ha
dato luogo nel recente passato a discussioni culminate in episodi di violenza
verbale, psicologica e a volte anche fisica (lettera di AP 2 del 3 maggio
2018, pag. 1; rapporto di ascolto dell'8 novembre 2018, pag. 2). Conflitto che
sembra ricondursi a una scarsa empatia di AP 1, “tendenzialmente centrata su sé
stessa e sulle proprie idee”, e su un deficitario riconoscimento dei bisogni e
della sofferenza della figlia (rapporto di ascolto dell'8 novembre 2018, pag.
2).
Per il
resto, la situazione appare finanche peggiorata in pendenza di appello, ove
appena si consideri il tenore delle lettere 12 giugno e 1° luglio 2019 di AP 2,
da cui si evince che le tensioni (con pesanti insulti e “alzate di mani”) hanno
raggiunto un punto di rottura la notte tra il 30 giugno e il 1° luglio
2019, allorché AP 1, dopo un ulteriore scontro anche fisico, ha messo la figlia
alla porta con i suoi effetti personali (si vedano inoltre le fotografie
allegate alla lettera 26 luglio 2019 dell'avv. C__________). Dal verbale di udienza del 30 luglio 2019 risulta
altresì che AP 1 ha rinunciato, in attesa della sentenza di questa Camera, a
esercitare il diritto di visita, temendo che “durante eventuali incontri
possano accadere episodi non edificanti, indotti dalla situazione” (pag. 2). In
condizioni siffatte non può revocarsi in dubbio che una modifica urgente della
custodia sia imprescindibile nell'interesse della minore, l'assetto precedente
minacciando
seriamente il bene di lei. Al riguardo l'appello manca dunque di consistenza.
c) Certo,
l'appellante fa valere che la figlia è condizionata dal padre, ciò di cui il Pretore
aggiunto avrebbe dovuto insospet-tirsi già alle prime lettere di AP 2, non
essendo usuale che una ragazza di quella età scriva a un giudice, tanto meno
con “l'insistenza dimostrata”. Sta di fatto che al primo giudice AP 2 non ha
dato l'impressione di manifestare la sua scelta “per un momentaneo capriccio o
per assecondare il volere del padre o, peggio ancora, di essere manipolata”. A
parte ciò, per il primo giudice la ragazza “ha dato prova di buona maturità
per la sua età e di aver ben ponderato la sua decisione” (decreto impugnato,
pag. 12 seg.). In tal senso si esprime anche il rapporto di ascolto 8 novembre
2018, secondo cui AP 2 “è molto competente nel descrivere la sua situazione”. AP
1.
non spiega perché l'argomentazione del primo giudice sarebbe erronea, ma si
limita a opporre la propria versione dei fatti. Ne segue che al proposito l'appello
riesce finanche carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
d) Per
quel che è di AO 1, AP 1 afferma che costui non mira al bene e all'interesse di
AP 2, la quale ha sempre vissuto con lei e con il fratellastro M__________, bensì
a stravolgere un legame stabile. Inoltre essa fa carico al Pretore aggiunto di
non avere compreso che la decisione di AP 2 è dettata, se mai, dal vantaggio che
la ragazza intende trarre dalla prospettiva di vivere con il genitore permissivo
anziché con quello “disciplinante”. Ora, che la scelta di AP 2 esprima anche l'aspirazione
a maggiore libertà personale è plausibile. Ciò non toglie che – come ha accertato il primo giudice (decreto
impugnato, pag. 13) – a un esame di verosimiglianza non emergono elementi
tali da far dubitare della capacità di AO 1 di occuparsi personalmente e
adeguatamente della figlia. Tanto che la delegata all'ascolto attesta a AO 1 una
propria “linea educativa, che AP 2 stessa riconosce essere piuttosto rigida e
chiara”. Oltre a ciò – sempre per la psicoterapeuta I__________ – il padre offre maggiore garanzia di stabilità per
un equilibrio psicofisico e per uno sviluppo autonomo della ragazza, che va
protetta da situazioni di forte conflitto come quelle che hanno contraddistinto
il rapporto con la madre negli ultimi tempi
(rapporto dell'8 novembre 2018, pag. 2). Nelle circostanze illustrate la
doglianza secondo cui AO 1 non perseguirebbe il bene della figlia non trova – a
un sommario esame – riscontro agli atti.
e) Né
muta ai fini del giudizio la circostanza – addotta da AP 1 – secondo cui la
decisione di frequentare la scuola in internato (prima al Collegio __________
e poi presso le suore Ma__________ a __________)
fosse motivata anche dal bisogno di allontanarsi dal conflitto tra genitori.
Per tacere del fatto che nel frattempo la situazione è cambiata, giacché AP 2
frequenta ora il Centro professionale commerciale di __________ (verbale del 30
luglio 2019, pag. 3). Anche sotto questo profilo la decisione impugnata resiste
pertanto alla critica.
f) AP
1.
deplora che il Pretore aggiunto non abbia esaminato il modo in cui AO 1
intende occuparsi della figlia “fattivamente”, ma anche dal profilo logistico.
Essa paventa inoltre le resistenze di AP 2 per lo svolgimento dei diritti di
visita. Le obiezioni mancano di consistenza. Per quel che riguarda la prima
censura, l'interessata trascura che già dal giugno del 2017 AP 2 alternava i
fine settimana da un genitore e dall'altro quando si trovava in internato,
prima ad __________ e poi a __________. Non consta tuttavia che AP 1 abbia mai
sollevato obiezioni riguardo alla capacità di AO 1 di occuparsi della figlia in
quei periodi. A parte ciò, la questione risulta ormai superata. Dal 1° luglio
2019.
AP 2 si è trasferita dal padre e AP 1 non ha addotto particolari
difficoltà logistiche o di altra natura nella presa a carico della ragazza da
parte di AO 1. Quanto alle temute resistenze di AP 2, esse sono senza rilievo
per la decisione (cautelare) di modifica dell'affidamento e riguardano se mai
la disciplina delle relazioni personali. Senza contare che la madre stessa ha
deciso, in pendenza di appello, di non esercitare provvisoriamente i diritti di
visita.
g) Per
quel che è della contestata urgenza del provvedimento impugnato, AP 1 obietta
che AP 2, frequentando l'internato a __________, rientrava a casa
(alternativamente da un genitore e dall'altro) soltanto nel fine settimana. Di
conseguenza – essa argomenta – non v'era necessità di intervenire sull'assetto
in vigore, tanto meno se si pensa che per i genitori
non cambiava nulla “ai fini pratici”. L'interessata non si confronta
tuttavia con i motivi che hanno indotto il Pretore aggiunto a ravvisare l'urgenza
del provvedimento, nonostante la situazione logistica e scolastica (sopra,
consid. 4). A parte ciò, il conflitto tra madre e figlia si è esacerbato in
pendenza di appello con l'ennesimo scontro del 1° luglio 2019 (consid. b), come
ha riconosciuto anche l'appellante (verbale del 31 luglio 2019, pag. 4: “È vero
che dopo che la figlia l'ha aggredita al collo, le ha detto di chiamare il papà
e di farsi venire a prendere, consegnandole i vestiti e gli effetti
personali”). Il che rendeva necessario un intervento immediato nell'interesse
della minore. La modifica cautelare dell'affidamento di AP 2 al padre merita dunque
conferma, impregiudicata ogni diversa valutazione al termine dell'istruttoria.
9.
L'appellante
si duole inoltre del trasferimento, pendente causa, dell'autorità parentale a AO
1.
“come corollario del cambio di affido”, senza a suo avviso che se ne desse l'urgenza
e senza che AO 1 ne avesse fatto richiesta. A prescindere da ciò, essa lamenta
che la decisione del Pretore aggiunto è sproporzionata, poiché lo scopo poteva
essere raggiunto anche con provvedimenti meno incisivi come la reintroduzione
di una curatela o di una sorveglianza educativa atta a verificare “gli
accadimenti a casa dell'uno o dell'altro genitore” o il collocamento della
figlia presso terzi, come aveva già prospettato una volta il 17 maggio 2017 l'Ufficio
dell'aiuto e della protezione (sopra, lett. C), prima che i genitori si
accordassero “per una volta” di organizzare l'internato di AP 2 nel Collegio __________.
L'appellante reputa inoltre contraddittoria la decisione impugnata, sia perché il
Pretore aggiunto non ha motivato la decisione con carenze genitoriali di lei, dando
così per assodato che essa continui a essere in grado di gestire la figlia, sia
perché il conflitto tra i genitori è talmente grave da avere vanificato ogni
possibilità di dialogo, di modo che AO 1 non riuscirà a coinvolgerla prima di
ogni decisione fondamentale per il futuro di AP 2.
a) Per
quel che è della mancata richiesta di AO 1 di ottenere l'autorità parentale
esclusiva, l'obiezione cade nel vuoto. Intanto perché, come si è visto (consid.
5a), il primo giudice poteva anche statuire d'ufficio (art. 298d cpv. 1 e cpv. 2 CC). Inoltre
perché AO 1 ha postulato il provvedimento al più tardi il 20 dicembre 2018 e la
convenuta si è espressa sulla possibilità di un trasferimento dell'autorità
parentale al padre o di un esercizio congiunto il 21 dicembre 2018 (memoriale, pag.
3). Al proposito non soccorre dunque diffondersi.
b) Quanto
all'urgenza del provvedimento, si ricordi che anche un trasferimento “nelle
more istruttorie” dell'autorità parentale – come una modifica cautelare della
custodia parentale (sopra, consid. 8a) – va pronunciato con cautela, poiché è
suscettibile di creare una situazione irreversibile o di pregiudicare l'esito
della sentenza di merito, al cui proposito entra in considerazione il criterio
della stabilità. Se l'attribuzione della custodia parentale a un solo genitore
appare pertanto sufficiente per tutelare il bene del figlio, non è il caso di
modificare – tanto meno in via cautelare – l'esercizio dell'autorità parentale (I CCA, sentenza inc. 11.2016.111 del 2 dicembre
2016.
consid. 4). Ciò premesso, nella fattispecie il primo giudice ha
accertato che un grave e permanente conflitto oppone i genitori praticamente
sin dalla nascita di AP 2, dissidio cui si aggiunge una costante incapacità di
comunicare in merito a qualsiasi questione che riguardi la figlia (decreto
impugnato, pag. 15).
L'appellante
non contesta l'accertamento che precede, ma anzi conferma che “le parti non
sono mai riuscite a colloquiare”. Simile incomprensione (dalla linea educativa
da seguire fino al percorso scolastico da intraprendere) contraddistingue da
sempre i rapporti fra genitori e ha creato gravi scompensi nell'equilibrio
psicofisico della ragazza, come attestano il rapporto di ascolto 8 novembre
2018.
della psicoterapeuta I__________ e il
rapporto di valutazione socio-ambientale 17 maggio 2017 dell'Ufficio dell'aiuto
e della protezione. Nel caso specifico non è pertanto verosimile che la sola
attribuzione della custodia al padre sia sufficiente per tutelare il bene di AP
2.
Il trasferimento dell'autorità parentale al genitore affidatario appare così
indispensabile e urgente per mitigare gli effetti dell'insanabile conflitto genitoriale.
c) Si
aggiunga che il bene di AP 2 non sarebbe meglio tutelato dalla reintroduzione
di una curatela educativa, ove appena si consideri che una siffatta misura era
già stata attuata senza successo e non aveva impedito all'Ufficio dell'aiuto e
della protezione di considerare l'affidamento della ragazza a terzi nel maggio
del 2017. Né può sostenersi seriamente che l'affidamento a terzi
rappresenterebbe per la figlia (e non per la madre) una misura meno incisiva
rispetto al trasferimento dell'autorità parentale al padre, per tacere del
fatto che un provvedimento del genere riguarderebbe tutt'al più la custodia e
non l'autorità parentale (Breitschmid
in:
Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 1 ad art. 310 CC).
d) Contrariamente
all'opinione dell'appellante, la decisione di modificare l'autorità parentale in
ragione non di una carente capacità genitoriale di lei, ma per la cronica
incapacità dei genitori di comunicare in merito a qualsiasi questione relativa
alla figlia, non è contraddittoria, ma è in linea con la giurisprudenza (DTF
141.
III 472). E neppure si ravvisa, a un sommario esame, una contraddizione del
provvedimento per avere il Pretore aggiunto imposto a AO 1 di coinvolgere –
nonostante tutto – la madre in ogni scelta fondamentale che riguardi la figlia,
tale obbligo derivando dall'art. 275a cpv. 1 CC. Anche su questo
punto l'appello è destinato così all'insuccesso.
10.
L'appellante
contesta altresì la regolamentazione delle relazioni personali tra lei e la figlia.
Rileva che se per il Pretore aggiunto non v'era la necessità di modificare
l'assetto di un fine settimana presso ciascun genitore (in considerazione del
fatto che AP 2 frequentava il liceo in internato a __________), nemmeno si dava
l'urgenza di modificare l'affidamento pendente causa. Premesso ciò, l'interessata
ritiene contraddittorio che il primo giudice abbia lasciato ai genitori il
compito di precisare i periodi di affidamento della figlia durante le vacanze
sebbene egli stesso abbia motivato il trasferimento dell'autorità parentale con
l'incapacità dei genitori di condividere le decisioni essenziali per la medesima.
Essa ribadisce che il mantenimento dello status quo con l'inserimento di
una figura curatelare o di sorveglianza permetterebbe invece di garantire una
maggiore stabilità di AP 2.
Per
quanto attiene alla modifica urgente della custodia parentale, alla luce anche dei
fatti emersi dopo la decisione impugnata (sopra, consid. 8b), non giova
ripetersi, a maggior ragione ove si consideri che la ragazza non frequenta più
la scuola in internato a __________, bensì il Centro
professionale commerciale di __________ e che durante la settimana essa è di
conseguenza affidata al padre. Si è già spiegato inoltre che il mantenimento
dell'assetto precedente (seppure con l'inserimento di una figura di sostegno)
non entra in linea di conto nella situazione attuale. Per il resto, la
disciplina delle relazioni personali materne non è contestata come tale,
mentre per quel che concerne il soggiorno della figlia presso l'uno o l'altro
genitore nei periodi di vacanza durante l'anno scolastico e in estate le parti
sono rimesse alle loro responsabilità.
Dovessero sorgere controversie nei mesi che mancano al raggiungimento della
maggiore età di AP 2, spetterà alle parti rivolgersi all'autorità di protezione dei minori o al Pretore (art.
298d cpv. 2 e cpv. 3 CC). Anche su questo punto il decreto impugnato sfugge
dunque a censura.
11.
Relativamente al
contributo alimentare in favore della figlia, l'appellante deplora che il
Pretore aggiunto si sia limitato a sopprimere l'onere a carico di AO 1 e a
obbligarla a riversare a quest'ultimo gli assegni familiari dal maggio del 2019
in poi, di-menticando di statuire sulla sua richiesta (super)cautelare del 16 luglio
2018.
in cui essa postulava il versamento di un supplemento al contributo
alimentare ordinario (sopra, lett. G). Prospettando un diniego di giustizia nei
suoi confronti, l'appellante afferma che il primo giudice avrebbe anche
potuto, “per ipotesi”, respingere la richiesta e dar loro la possibilità di
impugnare la relativa decisione invece di lasciare “in sospeso una procedura
cautelare, ben più urgente”.
La doglianza trascende i
limiti dell'odierna sentenza. Il Pretore aggiunto ha chiaramente limitato l'ambito
della decisione impugnata all'affidamento, all'autorità parentale e alle
relazioni personali con la figlia, riservando a separata decisione le altre questioni
(modifica cautelare del contributo alimentare, nomina di un rappresentante
della figlia, mezzi di prova ancora da esperire: decreto impugnato, pag. 9). Certo,
l'appellante si domanda se ciò non integri una denegata giustizia. Sta di fatto
che essa non trae alcuna conclusione dall'interrogativo, ma formula mere ipotesi,
dimenticando per di più che la questione alimentare in sospeso riguarda il
passato (il contributo di mantenimento a carico del padre fino alla modifica
della custodia), mentre la soppressione dal maggio del 2019 è conseguente a
tale modifica e riguarda il futuro. Sprovvisto di una chiara conclusione (e
motivazione), al proposito l'appello risulta per finire irricevibile.
12.
Da ultimo l'appellante
richiama i presupposti generali che presiedono all'emanazione di un
provvedimento cautelare (art. 261 CPC) e ribadisce che non v'era alcuna urgenza
di pronunciare una misura così incisiva come la modifica della custodia e dell'autorità
parentale, quanto meno prima che AP 2 ultimasse l'anno scolastico 2018/2019 in
internato. Circa la parvenza di buon fondamento insita nell'azione di merito, la
convenuta lamenta che il primo giudice ha in sostanza anticipato il giudizio finale
senza avere completato l'istruttoria con una valutazione aggiornata sulle
capacità genitoriali di AO 1. Infine AP 1 invoca anche il principio della
proporzionalità, poiché a suo avviso il provvedimento in questione offende grave-mente
i suoi diritti senza raggiungere l'obiettivo di garantire maggiore stabilità alla
figlia.
Per quanto attiene all'urgenza
del provvedimento, già si è detto, anche alla luce dei nuovi fatti emersi dopo
la decisione impugnata (sopra, consid. 8b). Argomenti analoghi valgono in
relazione all'asserita sproporzione della misura (consid. 9c). Quanto all'anticipazione
del giudizio di merito, nel decreto cautelare il primo giudice ha circoscritto
il proprio esame alla verosimiglianza, emettendo una decisione provvisoria sulla
scorta degli elementi in suo possesso, impregiudicato un diverso apprezzamento
al termine dell'istruttoria. Che poi la decisione sia stata adottata senza
avere fatto capo a una valutazione aggiornata sulle capacità genitoriali di AO
1, ciò è la conseguenza del fatto che, eccettuate ipotesi estranee alla
fattispecie, una perizia non entra in linea di conto nell'ambito di un mero procedimento
cautelare (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_745/2015
del 15 giugno 2016 consid. 3.1.2.2).
13.
Se ne
conclude che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì a AO 1, che
ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per
ripetibili.
14.
Copia
dell'odierna sentenza è comunicata, conformemente all'art. 301 lett. b
CPC, anche alla figlia AP 2.
15.
Quanto
ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile
senza riguardo a questioni di
valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,
tuttavia, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
2500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
a:
–
;
–
Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).