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Decisione

11.2019.54

Divorzio: custodia partentale e contributo alimentare per i figli

17 giugno 2020Italiano21 min

giugno 2008. Il marito è aiuto cuoco per la __________ presso il “Ristorante __________”

Source ti.ch

Incarti n.

11.2019.54

11.2019.55

Lugano

17 giugno 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2016.282

(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con petizione dell'8 novembre 2016

da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 2 maggio 2019 presentato da AP 1

contro la sentenza

emessa dal Pretore il 15 marzo 2019 (inc. 11.2019.54) e sulla contestua­le

richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.55);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO

1 (1972), cittadino italiano, e AP 1 (1979), cittadina

brasiliana, si sono sposati ad __________ (Alessandria) il 23 ottobre 2000. Dal

matrimonio sono nati M__________, l'8 dicembre 2001, e B__________, il 12

giugno 2008. Il marito è aiuto cuoco per la __________ presso il “Ristorante __________”

a __________. La moglie, casalinga, non svolge attività lucrativa.

B. In

esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale avviata dal marito l'11

luglio 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 24

aprile 2013 un accordo dei coniugi che li

autorizzava a vivere separati, assegnava l'abitazione coniugale in uso

alla moglie, affidava i figli alla medesima (riservato il diritto di visita paterno) e obbligava AO 1

a versare un contributo alimentare di fr. 320.– mensili per ogni figlio (inc. SO.2012.2969).

Riconciliatisi, i coniugi sono tornati a vivere insieme all'inizio del 2014,

salvo separarsi di nuovo nel febbraio del 2015, quando la moglie ha lasciato l'alloggio

coniugale di __________ per trasferirsi con il suo nuovo compagno in un

appartamento a __________. Da allora i figli risiedono dal padre.

C. Il

3 giugno 2016 AP 1 ha dato alla luce una figlia, C__________. L'8

novembre 2016 AO 1 ha

promosso azione di disconoscimento della paternità davanti al medesimo Pretore (inc.

SE.2016.421). Quello stesso giorno ha intentato anche azione di divorzio,

instando per l'affidamento dei figli con autorità patentale congiunta (riservato

il diritto di visita materno), per la suddivisione a metà della prestazione d'uscita

da lui accumulata durante il matrimonio presso il suo istituto di previdenza.

Preliminarmente egli ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. Il 1°

dicembre 2016 il Pretore ha sospeso la procedura di divorzio in attesa del

giudizio sull'azione di disconoscimento. Con sentenza del 17 maggio 2017 egli

ha poi accertato che AO 1 non è il padre di C__________.

D. All'udienza

del 6 novembre 2017, indetta per il tentativo di conciliazione

nella causa di divorzio, le parti non hanno raggiunto un'intesa sugli effetti accessori,

di modo che il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni per

presentare il memoriale di risposta. Nel suo allegato del 10 gennaio 2018 la

convenuta ha aderito al principio del divorzio, ma ha postulato l'affidamento di

M__________ e B__________ con autorità parentale congiunta e ha sollecitato un

imprecisato contributo di mantenimento in favore dei figli. Anch'essa ha

chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Con replica

spontanea del 19 febbraio 2018 il

marito ha reiterato le proprie richieste. Altrettanto ha fatto la moglie in una

sua duplica del 12 aprile 2018.

E. Alle prime arringhe del 2

luglio 2018 le parti hanno ribadito le loro posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata quello stesso giorno e si è chiusa il 7

dicembre 2018. In tale

ambito

i figli sono stati ascoltati dallo psicoterapeuta R__________

__________

del __________. Alle arringhe finali del 12 febbraio 2019 le parti hanno

mantenuto i rispettivi punti di vista.

F. Statuendo

con sentenza del 15 marzo 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha

affidato i figli al padre con autorità parentale congiunta (riservato il

diritto di visita materno da esercitare un fine settimana ogni due, dal venerdì

alle ore 18.00 fino a domenica alle 18.00, come pure nel corso di due settimane

durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze

natalizie, una settimana alternativamente a Pasqua o a Carneva­le, oltre a

regolari contatti telefonici), ha revocato i mandati al Servizio di sostegno e

accompagnamento educativo e all'Ufficio dell'aiuto e della protezione, ha

ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dai

coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per

definire l'entità di tali prestazioni) e ha liquidato il regime dei beni senza

riconoscere pretese dell'uno né dell'altro. Per il resto egli non ha fissato

contributi alimentari fra i coniugi e nemmeno ha obbligato la madre a

partecipare al mantenimento dei figli, pur accertando che il fabbisogno in

denaro di M__________ rimane scoperto per fr. 677.35 mensili e quello di B__________

per fr. 457.15 mensili. Le spese processuali di fr. 1500.– sono

state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi

al beneficio del gratuito patrocinio.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2

maggio 2019 per ottenere che, previo conferimento del gratuito patrocinio, il

giudizio impugnato sia riformato nel senso di affidarle i figli (riservato il

diritto di visita paterno da esercitare secondo le modalità indicate nella

sentenza) o, in subordine, di affidare i figli alternativamente ai genitori (una

settimana ogni due e tre fine settimana su quattro, quando il marito lavora).

Oltre a ciò, essa postula un contributo di mantenimento di fr. 320.– mensili

per ogni figlio (assegni familiari non compresi). Il memoriale non è stato

notificato ad AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione ricono-sciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si

pone, la custodia dei figli e le relazioni personali con loro essendo

controversie appellabili senza riguardo a questioni di valore (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2019.110

del 5 maggio 2020

consid. 1). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al

patrocinatore della moglie il 18 marzo 2019 (tracciamento degli invii agli atti n. 98.__________). Il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso tuttavia dal 14 al 28 apri­le

2019.

inclusi, conformemente all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 2

maggio 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello

la convenuta acclude due decisioni del 12 febbraio 2019 con cui l'Istituto

delle assicurazioni sociali le ha concesso fino al 31 maggio 2019 l'assegno di

prima infanzia e l'assegno familiare integrativo per complessivi fr. 3394.–

mensili. I nuovi documenti, destinati a rendere verosimile l'indigenza dell'appellante,

sono di per sé ricevibili. Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si tornerà

in appresso (consid. 10).

3.

Litigiosi

rimangono, in questa sede, l'affidamento dei figli e il contributo di

mantenimento in loro favore nel caso in cui M__________ e B__________ fossero

affidati – anche solo in forma alternata – alla madre. Tutto il resto, compreso

il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Se non che, per quanto riguarda M__________,

divenuto maggioren­ne in corso di appello l'8 dicembre 2019, la questione dell'affidamento

si rivela ormai senza interesse. Da esaminare rimane unicamente la posizione di

B__________. Ciò premesso, nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che

i figli, dopo la definitiva separazione dei genitori nel febbraio del 2015,

sono rimasti nell'abitazione coniugale con il padre. Considerati i pareri

convergenti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, del Servizio di

sostegno e accompagnamento educativo e del Consultorio familiare (cui era stato

delegato l'ascolto dei ragazzi), “in assenza di elementi che giustificano

scostarsi da un assetto in vigore da anni e che sembra avere dato buoni

risultati a garanzia del benessere e sviluppo dei figli”, il Pretore ha

ritenuto di affidare i ragazzi al padre (sentenza impugnata, pag. 3 seg.).

4.

L'appellante

deplora che il primo giudice si sia “allineato” ai rapporti dell'Ufficio dell'aiuto

e della protezione elaborati dall'assistente sociale S__________. Afferma che

tali rapporti sono unilaterali e in contrasto con le conclusioni del

Consultorio familiare, il quale ha definito il 15 ottobre 2018 l'assetto

organizzativo del padre “imperfetto”. Al Pretore essa rimprovera di avere

trascurato che di fatto i figli non sono stati affidati al padre, bensì alla

nonna paterna, la quale per di più abita in Italia e non risulta disporre di un

permesso di soggiorno in Svizzera. Il mancato accertamento della posizione di

costei – essa prosegue – rende la decisione impugnata quanto meno lacunosa. È

inoltre incontestato, secondo l'appellante, che a causa dei suoi orari di

lavoro AO 1 non può dedicare sufficiente tempo ai figli e non è presente quando

essi hanno bisogno di lui, non potendo egli assisterli né a pranzo, il

pomeriggio dopo la scuola e la sera (cena e dopo cena) né – tre volte su

quattro al mese – nei fine settimana. Che egli non possa “sempre” accudire

personalmente ai figli, come rileva il Pretore, è per la convenuta un'affermazione

troppo vaga. Il primo giudice inoltre non ha tenuto conto – continua l'interessata

– della possibilità ch'essa ha di occuparsi dei ragazzi e che ha indotto il

Pretore ad affidarglieli in pendenza di causa “in sede di provvedimento

cautelare”. La decisione di attribuire i figli in pratica alla custodia della

nonna paterna si riconduce così a rapporti “inconcludenti e incompleti, oltre

che unilaterali”, perché influenzati dal padre, dell'Ufficio dell'aiuto e della

protezione, i quali non trovano riscontro in alcuna perizia genitoriale o

ambientale e che sono anzi smentiti da un rapporto del medesimo Ufficio del 30

ottobre 2017, relativo alle condizioni di accudimento della figlia C__________,

da cui si evince la di lei idoneità parentale. Non dovessero esserle affidati M__________

e B__________ in via esclusiva, l'appellante chiede che le sia riconosciuta

almeno la custodia alternata (una settimana ogni due e tre fine settimana su

quattro, quando il marito lavora), invocando la sua possibilità di occuparsi

personalmente dei figli, la sua capacità educativa, il buon grado di

comunicazione e cooperazione che ha dimostrato di avere con il marito, come

pure la vicinanza del domicilio del marito al suo.

5.

Il

giudice del divorzio disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le

disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (art. 133 cpv. 1

CC). Se l'autorità parentale rimane congiunta – come nel caso specifico – il

giudice esamina, a istanza di un genitore o del figlio se, per il bene del

figlio, sia opportuno disporre una custodia alternata (art. 298 cpv. 2ter

CC). Qualora non reputi sussisterne i presupposti (o qualora

nessuno chieda tale forma di custodia), egli affida la custodia esclusiva a un

genitore e regola le relazioni personali dell'altro con il figlio (“diritto di

visita”: DTF 142 III 622 consid. 3.2.4). La custodia alternata deve rispondere

in ogni caso al bene del figlio. A tal fine il giudice valuta le circostanze della

fattispecie nel loro insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la

separazione, le capacità educative dei genitori, la loro disponibilità e

volontà di comunicare vicendevolmente per la cura del minorenne, la situazione

geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del figlio e la di lui

appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come pure il desiderio

manifestato dal figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2019,

consid. 3c). I criteri di valutazione testé illustrati sono interdipendenti e

la loro importanza varia di caso in caso. Così, il criterio della stabilità e

della possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio può risultare

particolarmente importante nel caso di neonati e bambini in tenera età, mentre

l'appartenen­za a una cerchia sociale può essere di particolare rilievo per un

adolescente (loc. cit.; analogamente: sentenza del Tribunale

federale 5A_159/2020 del 4 maggio 2020 consid. 3.1).

6.

Nella

fattispecie il Pretore, non scorgendo ragioni per scostarsi da un assetto in

vigore da anni e che aveva dato buona prova, ha deciso di affidare i figli al

padre in base essenzialmente al criterio della stabilità, oltre che in base

alle dichiarazioni dei figli medesimi, dichiarazioni che hanno trovato

riscontro nelle valutazioni dei vari servizi intervenuti. Nella misura in cui critica

tale orientamento, l'appellante trascura che il Pretore non ha fondato il

proprio giudizio soltanto sui referti dell'Ufficio dell'aiuto e della

protezione, ma ha considerato l'insieme delle valutazioni, che comprendeva

anche quello del Servizio di sostegno e accompagnamento educativo, oltre che quello

dello psicoterapeuta R__________ __________ cui è stato delegato l'ascolto dei

figli. E da tali valutazioni si evince – come ha accertato il primo giudice –

che l'assetto attuale si è stabilizzato e risponde nel miglior modo ai bisogni

dei ragazzi (rapporto 14 giugno 2018 del Servizio di sostegno e accompagnamento

educativo e rapporto di ascolto 15 ottobre 2018 di R__________ __________).

Con simili accertamenti l'appellante non si confronta neppure di scorcio. Al

riguardo l'appello si rivela così finanche irricevibile per carenza di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

A

parte ciò, contrariamente all'opinione della convenuta, le conclusioni dell'Ufficio

dell'aiuto e della protezione non contrastano con quelle del Consultorio

familiare del 15 ottobre 2018. Non si disconosce che R__________ __________ ha

qualificato la situazione attuale “imperfetta” per via degli orari di lavoro

del padre. Ciò non ha impedito tuttavia allo psicoterapeuta di concludere che l'assetto

in vigore (affidamento al padre con l'aiuto della nonna paterna e diritti di

visita materni un fine settimana ogni due) è “tutto sommato” quello che garantisce

“maggiore stabilità ai figli” (loc. cit., pag. 5 in fondo). Dai racconti di M__________

e B__________ è emersa inoltre la figura di “una madre con grandi difficoltà ad

esercitare l'accudimento e la cura sui figli”, tant'è che M__________ non ha

esitato a ricordare come essa “alle elementari non faceva da mangiare, non

lavava i vestiti, non puliva la casa, non faceva nulla. Spendeva il tempo a

dormire, navigare su internet o guardare la tv”. I figli hanno espresso inoltre

il desiderio di mantene­re la frequenza attuale degli incontri con lei (loc.

cit., pag. 3 e 5).

7.

Sostiene

l'appellante che il Pretore ha affidato i figli non al padre, bensì alla nonna

paterna, la quale “fino a prova del contrario non dispone di un permesso di

soggiorno nel nostro Paese”. Ora, che un genitore possa occuparsi personalmente

dei figli assume importanza principalmente ove bisogni specifici della

prole richieda­no ciò oppure nel caso in cui un genitore non sia disponibile –

o sia disponibile solo in minima parte – in determinate fasce orarie (il

mattino, la sera e nei fine settimana). Per il resto, la custodia personale equivale

sostanzialmente a quella da parte di terzi (da ulti­mo: sentenza del Tribunale

federale 5A_312/2019 del 17 ottobre 2019 consid. 2.1.2 in: FamPra.ch 2020

pag. 224). In concreto non risulta che esigenze specifiche di B__________, ormai

dodicen­ne, impongano una custodia personale da parte del padre, né l'appellante

pretende tanto. Riguardo alla disponibilità dell'attore, egli è invero occupato

professionalmente la sera e tre fine settimana su quattro (rapporto di ascolto

del 15 ottobre 2018, pag. 2; replica, pag. 3), il che non è l'ideale, come

ha rilevato il delegato all'ascolto. A prescindere dal fatto però che egli sta

cercando un nuovo posto di lavoro atto a consentirgli di ave­re tempo libero

nel fine settimana (loc. cit.), l'assetto attuale non gli impedisce di

occuparsi convenientemente di B__________ il lunedì (giorno di chiusura del

ristorante in cui lavora), ogni mattina (con preparazione della colazione e accompagnamento

a scuola) e, seppure per poco, al termine delle lezioni nel pomeriggio.

Ad

ogni buon conto, che il padre faccia capo all'aiuto di sua madre per assicurare

la cura del minorenne risulta preferibile a un affidamento – anche solo

alternato – di B__________ alla convenuta. L'assetto attuale si protrae da

cinque anni ed è stato unanimemente valutato come la soluzione migliore per il

figlio dai vari professionisti intervenuti, i quali non hanno riscontrato

controindicazioni. Esso corrisponde inoltre al consolidato desiderio di B__________,

il quale vede nel padre “la figura di riferimento principale” (rapporto 14

agosto 2018 del Servizio medico-psicologico, pag. 2) e non intende cambiare alcunché

nelle modalità relazio-nali con la madre (rapporto di ascolto, pag. 5). E pur

con le dovute cautele in ragione dell'età (I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del

23.

maggio 2019 consid. 6 seg.), il desiderio del figlio va tenuto in debito

conto anche se quegli non ha ancora raggiunto riguardo all'affidamento una ponderatezza (la quale interviene di solito fra

gli 11 e i 13 anni) che gli permetta di elaborare ragionamenti logici e di

avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi

un'opinione propria e duratura (DTF

142.

III 616 consid. 4.3). Senza dimenticare che l'affidamento al padre

permette a B__________ di rimanere con il fratello M__________ (sull'opportunità,

nel limite del possibile, di non separare i fratelli si veda Leuenberger, Alternierende Obhut auf

einseitigen Antrag in: FamPra.ch 2019 pag. 1106 con riferimento alla sentenza

del Tribunale federale 5A_901/2017 consid. 2.2).

Per

quanto riguarda la nonna paterna G__________ __________, l'appellante si duole che

il Pretore non ha accertato se essa disponga di un valido permesso di soggiorno

in Svizzera. Nulla induce tuttavia in concreto a presumere un soggiorno

illegale. In forza dell'accordo di associazione a Schengen, i soggiorni fino a

90.

giorni sull'arco di sei mesi non richiedono un permesso (‹https:// www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/einreise/ einreise-ch-

schengen.html›). Certo, dal rapporto di ascolto del 15 ottobre 2018

si desume che la nonna paterna, descritta come una “figura importante”,

soggiorna “per lunghi periodi al fine di aiutare il padre nella gestione

familiare” (pag. 2 seg.). Che tali soggiorni superino i 90 giorni sull'arco di

sei mesi però non consta, né l'appellante pretende ciò. Al proposito non giova

dunque diffondersi.

8.

È possibile che l'appellante abbia tempo sufficiente

per occupar­si di B__________. Sta di fatto che, dovendosi

decidere sulla custodia di un figlio,

determinante è l'interesse del minorenne a un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale, non l'interesse

dei genitori, che passa in

secondo piano (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3). Che in concreto l'interesse di B__________

coincida con l'affidamento al padre e con il mantenimento dell'assetto in

vigore da un lustro già si è detto, il rapporto di ascolto dei figli destando

finanche qualche perplessità sull'idoneità educativa della madre (sopra, consid. 6).

Al riguardo non soccorre dunque ripetersi. Né è di rilievo ai fini del presente

giudizio la verifica da parte dell'Ufficio dell'aiuto e della protezio­ne

riguardante l'accudimento della sorellastra C__________, documento che mostra

sì una madre “premurosa e attenta ai bisogni della figlia” nei due incontri

tenuti, ma sottolinea anche la parzialità delle informazioni raccolte e raccomanda

approfondimenti in merito allo sviluppo psico-affettivo della bam-bina

(rapporto del 30 ottobre 2017). Neppure consta che, in pendenza di causa, il

Pretore abbia affidato i figli alla convenuta con un provvedimento cautelare, l'appellante

riferendosi con ogni verosimiglianza all'assetto a protezione dell'unione

coniugale che era stato fissato in occasione della prima separazione nel 2012

ma che è poi decaduto con la successiva riconciliazione (art. 179 cpv. 3 CC).

Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

9.

Circa

l'asserita inconcludenza, incompletezza e unilateralità dei rapporti dell'Ufficio

dell'aiuto e della protezione, essi sono condivisi – come detto – dai professionisti

che si sono occupati dei figli. Che poi “il parere della rete”, il quale ha

ritenuto “controindicato” per la stabilità di B__________ trascorrere “troppo

tempo dalla madre” sia anch'esso condizionato dal padre è una congettura dell'appellante.

Né la valenza di quel parere e delle altre risultanze probatorie è messa in

causa dal mancato allestimento di una “perizia genitoriale e/o ambientale”.

Contrariamente a quan­to crede l'appellante, una perizia che attesti le

capacità educative dei genitori non è un requisito per decidere sull'affidamento

dei figli, nemmeno ove un coniuge si opponga alla custodia sollecitata dall'altro

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2019, consid.

3h). In definitiva, la sentenza impugnata che ha affidato B__________ al padre,

riservando un diritto di visita materno (non contestato nelle sue modalità)

resiste alla critica. Ciò rende superfluo l'esame del contributo di

mantenimento invocato dall'appellante per l'evenienza in cui le fosse attribuita

la custodia – anche solo alternata – dei figli.

10.

Le spese dell'attuale giudizio seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Relativamente all'affidamento di M__________,

invero, la causa è diventata senza interesse (sopra, consid. 3). In casi del

genere il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo

la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità

(art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnatamente, “quale

parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe

presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei

motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v.

anche Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107 CPC). Per

decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli

valuta quindi sommariamente – di regola – quale sarebbe stato il presumibile

risultato del procedimento. Nella fattispecie è verosimile, a un sommario

esame, che nel caso in cui avesse dovuto statuire anche sull'affidamento di M__________

questa Camera avrebbe giudicato come per B__________, sulla scorta dei medesimi

elementi (pareri convergenti dei

vari servizi intervenuti, criterio della stabilità, desiderio di M__________).

Non fosse diventato caduco, l'appello sarebbe quindi verosimilmente stato respinto

anche in relazione al primogenito. Non si pone invece problema di ripetibili,

il memoriale non essendo stato comunicato ad AO 1 per osservazio­ni.

11.

Per quanto riguarda il

gratuito patrocinio chiesto dall'appellante in questa sede, esso non può

entrare in considerazione. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze,

per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel

senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla

controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si

trova la richiedente si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la

tassa di giustizia.

12.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

lett. d LTF), le decisioni relative all'affidamento di un figlio (e all'esercizio

del diritto di visita) sono impugnabili con ricorso in materia civile senza

riguardo a questioni di valore (cfr. DTF 112 II 291 consid. 1). L'impugnabilità

del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue

quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui non è

divenuto senza interesse, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a

carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).