11.2019.58
Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: modifica di una precedente sentenza a protezione dell'unione coniugale?
1 ottobre 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.58
Lugano,
1 ottobre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2018.21 (divorzio su azione di un coniuge:
provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Leventina promossa con petizione del 26 ottobre 2018 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando
sull'appello presentato il 6 maggio 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 24 aprile 2019;
Ritenuto
in fatto: A.
AP 1 (1953) e AO 1 (1953), entrambi divorziati, si sono sposati a __________
il 19 dicembre 2011. Dal precedente matrimonio tutt'e due hanno figli, ora
maggiorenni e indipendenti. Poco prima di passare a nuove nozze, il 2 dicembre
2011, AO 1 ha donato alla figlia F__________ la particella n. 1639 RFD di __________,
riservando per sé e per AP 1 un diritto di usufrutto a vita. Il 16 dicembre
2011 i coniugi hanno adottato inoltre la separazione dei beni e hanno stipulato
un contratto di reciproca rinuncia al-l'eredità. AP 1 è pensionato. AO 1
percepisce una mezza rendita AI e, dal novembre del 2017, una rendita di
vecchiaia AVS.
B. Nell'ambito di
una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 13 novembre 2015 da AO
1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, i coniugi hanno
raggiunto un accordo del 15 dicembre 2015 in ossequio al quale il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1639) nel febbraio
del 2016. Statuendo con sentenza del 17 agosto 2018, il Pretore ha autorizzato
le parti a vivere separate, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla
moglie e ha condannato il marito a versare a quest'ultima un contributo
alimentare di fr. 1385.– mensili dal 1° febbraio 2016 al 31 agosto
2017, aumentato a fr. 1420.– mensili dal 1° settembre 2017 in poi,
rinviando tutte le contese sulla divisione dei beni mobili e sulla liquidazione
dei rapporti patrimoniali all'eventuale divorzio (inc. SO.2015.5080). Contro
tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 settembre
2018, che però ha ritirato e che è stato stralciato dal ruolo con decreto del 9
ottobre 2018 (inc. 11.2018.94).
C. Il 26 ottobre 2018
AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di
Leventina con una petizione non motivata in cui figura anche un'istanza cautelare
volta alla riduzione immediata del contributo alimentare per la moglie a fr. 45.70
mensili. All'udienza del 20 novembre 2018, indetta per la conciliazione nella
causa di divorzio e la discussione dell'istanza cautelare, il Pretore ha
formulato una proposta intesa a regolare nelle vie amichevoli gli effetti del
divorzio, fissando alle parti un termine di 15 giorni per esprimersi. Quanto
all'istanza cautelare, AP 1 l'ha confermata, postulando in subordine la
riduzione del contributo litigioso a fr. 871.– mensili. La convenuta ha
proposto di respingere l'istanza. Entrambi i coniugi hanno notificato prove. Con
lettere del 12 e 19 dicembre 2018 essi hanno poi comunicato di non accettare il
prospettato accordo sugli effetti del divorzio. Su invito del Pretore, il 15
aprile 2019 AP 1 ha motivato così la petizione, formulando le proprie richieste
di giudizio in merito agli effetti del divorzio.
D. Nel procedimento
cautelare il Pretore non ha indetto una discussione finale. Statuendo con
decreto del 24 aprile 2019, egli ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 350.– a carico del marito,
tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di
fr. 300.– per ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 maggio 2019
per ottenere che, come richiesto davanti al Pretore, il giudizio impugnato sia
riformato riducendo dal 1° ottobre 2018 il contributo alimentare per la moglie a
fr. 45.75 mensili o, subordinatamente, a fr. 871.– mensili. In via ancor più
subordinata egli chiede che il decreto impugnato sia annullato e gli atti
ritornati al Pretore per istruttoria e nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni
del 3 giugno 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura
sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di
controversie meramente patrimoniali il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove
appena si consideri la riduzione del contributo alimentare in discussione
davanti al Pretore (da fr. 1420.– a fr. 45.70 mensili dal 1° ottobre del
2018.
in poi), di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni
(art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9
giugno 2016, consid. 1.1).
Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è giunto
al patrocinatore di AP 1 il 25 aprile 2019 (tracciamento dell'invio 98.__________,
agli atti). Cominciato a decorrere
l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 5 maggio 2019
(art. 314 cpv. 1 CPC), salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142.
cpv. 3 CPC. Introdotto lunedì
6.
maggio 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Tempestive sono altresì le osservazioni all'appello. Il termine per presentarle
sarebbe scaduto infatti la domenica 2 giugno 2019, ma si è protratto anch'esso
al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC.
2.
All'appello
l'istante acclude la sentenza emessa il 17 agosto 2018 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, il decreto di stralcio emanato il 9 ottobre 2018 da questa Camera, copia del verbale
d'udienza del 20 novembre 2018, copia di una bolletta del 22 gennaio 2018
per il consumo di elettricità e copia di una fattura del 4 maggio 2018
riguardante la manutenzione della caldaia e del bruciatore nell'abitazione di __________.
Egli chiede inoltre di assumere le prove da lui offerte al contraddittorio
cautelare, rimproverando al Pretore di non avere statuito in proposito. Riguardo
alle fatture dell'elettricità e per la manutenzione
della caldaia e del bruciatore, l'appellante dichiara trattarsi di documenti prodotti
nella procedura a tutela dell'unione coniugale, ma dichiarati irriti dal
Pretore e pertanto non ammessi agli atti. Se non che, mancando le
condizioni dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, tali documenti non possono
essere esibiti per la prima volta davanti a questa Camera (DTF 142 III 415
consid. 2.2.2). Quanto alle prove notificate al contraddittorio cautelare,
nel decreto impugnato il Pretore ha ritenuto di respingere l'istanza di AP 1
“senza che (…) alcun mezzo di prova d[ovesse] essere assunto”
(consid. 8). Ora, la richiesta di esperire in appello prove rifiutate dal
primo giudice è di per sé ricevibile (art. 316 cpv. 3 CPC). Come si vedrà
oltre, tuttavia, l'assunzione di simili
prove non gioverebbe ai fini del giudizio (sotto, consid. 10).
Da
parte sua la convenuta sollecita, nelle osservazioni all'appello, il richiamo
degli inc. SO.2015.5085 e CA.2018.213 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, come pure il richiamo dell'inc. DM.2018.21 della Pretura del
Distretto di Leventina. Quest'ultimo fascicolo è già stato trasmesso d'ufficio
alla Camera e comprende sia copia della sentenza pronunciata dal Pretore il 17 agosto
2018.
(doc. E) sia il verbale d'udienza del 20 novembre 2018. Alla luce di
ciò si può prescindere dal richiamare gli interi fascicoli dalla Pretura del
Distretto di Lugano. Per quanto attiene al
decreto di stralcio emanato il 9 ottobre 2018 da questa Camera, i procedimenti
svoltisi davanti a un determinato tribunale sono
notori per il tribunale
stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2015.2 del 23 dicembre
2016, consid. 2). Tutto ciò premesso, in circostanze del genere conviene
procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
3.
Nel
decreto impugnato il Pretore ha rammentato che nell'istanza il marito chiedeva
la riduzione del contributo alimentare litigioso per tre motivi. In primo luogo
perché il fabbisogno minimo della moglie è, a suo parere, di fr. 2895.–
mensili e non di fr. 3135.– mensili come aveva accertato il giudice delle
misure a protezione dell'unione coniugale. In secondo luogo perché la rendita AVS
della moglie ammonta a fr. 1974.– mensili
e non solo a fr. 1664.– come aveva calcolato quel Pretore. In terzo luogo perché il suo proprio fabbisogno minimo ascende
a fr. 5495.25 mensili, non a fr. 4165.– (fino all'agosto del 2017) né
tanto meno a fr. 2795.– mensili (dal settembre 2017 in poi) come figura nella
decisione a tutela dell'unione coniugale. Il Pretore ha rilevato tuttavia che
l'istante non faceva valere alcun cambiamento rilevante e duraturo della
situazione considerata dal giudice a tutela dell'unione coniugale e neppure
pretendeva che determinate previsioni di quel giudice non si fossero avverate o
che quel giudice avesse statuito senza conoscere circostanze determinanti. In
merito a possibili errori nella decisione del giudice medesimo – egli ha
soggiunto – l'istante avrebbe potuto censurarli impugnando la relativa
decisione, un'istanza cautelare nell'ambito di una causa di divorzio non avendo
lo scopo di “correggere” un precedente assetto a tutela dell'unione coniugale.
Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza senza la necessità di procedere
ad atti istruttori.
4.
L'appellante
contesta di non aver fatto valere nell'istanza cautelare cambiamenti di
rilievo, importanti e duraturi rispetto alla situazione considerata dal giudice
delle misure a protezione del-l'unione coniugale. Egli sottolinea che un
maggior reddito della moglie di fr. 310.– mensili (da fr. 1714.– a fr. 2024.–
mensili) è un elemento nuovo, rilevante e duraturo, atto a giustificare già di
per sé una riduzione del contributo alimentare. Mutato è altresì, egli continua,
il fabbisogno minimo della convenuta, diminuito di fr. 240.– mensili (da fr.
3135.
– a fr. 2895.– mensili), ciò ch'egli intendeva rendere verosimile mediante
l'interrogatorio di lei e al
cui riguardo il Pretore sarebbe dovuto intervenire senz'altro,
la decisione a tutela dell'unione coniugale denotando errori palesi. Dato
quindi, per quanto riguarda AO 1, un reddito di fr. 2024.– mensili e un fabbisogno
minimo di fr. 2895.– mensili, a parere dell'appellante il contributo di
mantenimento per lei non può eccedere la differenza di fr. 871.– mensili. E
se si pensa che a protezione dell'unione coniugale egli è tenuto a
erogare dal 1° settembre 2017 un contributo alimentare di fr. 1420.–
mensili, egli epiloga, il divario è evidente e impone di
istruire l'istanza cautelare, rivedendo l'obbligo a suo carico.
5.
Il
giudice del divorzio prende i necessari provvedimenti cautelari, applicando per
analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276
cpv. 1 CPC). Se sono già state emanate misure a tutela dell'unione
coniugale, queste rimangono in vigore durante una successiva causa di divorzio fino
al momento in cui il giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro
futuro – decretando provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC;
FamPra.ch 2013 pag. 200 consid. 3.3.2 con riferimento a DTF 129 III 60 e
nota di Duss). La modifica di
misure a protezione dell'unione coniugale soggiace agli stessi criteri che
disciplinano la modifica di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio
(art. 179 cpv. 1 seconda frase CC). A tal fine occorre perciò che siano
mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate
al momento della decisione, oppure che previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte, o che l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze
determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC in combinazione con DTF 141 III
378.
consid. 3.3.1; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2017.116
del 25 febbraio 2019, consid. 3).
6.
Ove non sussistano i
presupposti testé enunciati, l'autorità di forza giudicata relativa di cui
beneficia una decisione a tutela dell'unione coniugale – come un decreto
cautelare in una causa di divorzio (DTF 127 III 498 consid. 3, confermato in
DTF 141 III 381 consid. 3.4), al quale essa si apparenta (DTF 137 III 477 consid.
4.
) – osta a una modifica. Una modifica è esclusa altresì, ma si tratta di
ipotesi estranee al caso in esame, qualora il cambiamento di situazione si
riconduca a manovre fraudolente di una parte (DTF 141 III 378 consid. 3.3.1 con
rinvii) o qualora il mutamento fosse già previsto e di tale previsione si fosse
già tenuto conto nella decisione di cui è chiesta la modifica (DTF 141 III 378
consid. 3.3.1 con rimandi). Più in generale, una modifica non entra in linea di
conto se si fonda sugli stessi fatti addotti dinanzi all'autorità che ha emanato
il giudizio di cui è chiesta la modifica. Così, se dinanzi a tale autorità una
parte non ha recato allegazioni pertinenti, non ha offerto determinate prove o ha commesso errori di procedura, quella
parte non può più rimettere in discussione il giudizio mediante un'istanza di
modifica (Bohnet, nota in: RSPC 2016
pag. 41). Inoltre chi ritira un'istanza di modifica senza l'accordo della
controparte non può più ripresentare la medesima istanza in tempi successivi, poiché
ciò contrasterebbe con gli art. 65 e 241 cpv. 2 CPC (DTF 141 III 378
consid. 3.3 e 3.4).
7.
Nella fattispecie l'appellante
invoca anzitutto “l'aumento stabile del reddito mensile della moglie a fr.
2024.
– mensili” (fr. 1974.– dalla rendita AVS, fr. 50.– da capitali) rispetto
ai fr. 1714.– accertati dal giudice delle
misure a protezione dell'unione coniugale (fr. 1664.– dalla
rendita AVS, fr. 50.– da capitali). Nell'appello introdotto il 3 settembre 2018
contro la decisione a tutela dell'unione
coniugale (appello poi ritirato l'8 ottobre 2018: sopra, lett. B in fine)
egli si doleva già, tuttavia, che quel Pretore avesse accertato la rendita AVS
della moglie in fr. 1664.– mensili, mentre il doc. QQ.22 prodotto da AO 1 insieme con il memoriale
conclusivo attestava una rendita AVS di fr. 1974.– mensili, onde entrate
complessive per fr. 2024.– mensili (pag. 4 in alto). Nella sentenza
del 17 agosto 2018 quel Pretore aveva rifiutato di prendere in considerazione il
nuovo attestato della rendita AVS, ritenendo “irritualmente” prodotti i
documenti acclusi dalla moglie al memoriale conclusivo (pag. 2). Simile
assunto era verosimilmente erroneo, ove si pensi che quando deve chiarire i
fatti d'ufficio (come nelle procedure sommarie: art. 272 CPC) “il giudice
considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della
sentenza” (art. 229 cpv. 3 CPC; cfr. sulla nozione: sentenza del Tribunale
federale 5A_756/2017 del 6 novembre 2017 consid. 3.3). Ciò
non toglie che dinanzi a quel Pretore la rendita AVS di fr. 1974.– mensili fosse
stata documentata. Di fronte al rifiuto di considerare il documento, incombeva
all'istante impugnare la sentenza del 17 agosto 2018, censurando l'operato
del Pretore. Invece egli ha lasciato che quella decisione acquisisse forza di
giudicato relativa. La rendita AVS di fr. 1974.– mensili non è, di
conseguenza, un fatto nuovo che giustifichi una modifica dell'assetto a tutela
dell'unione coniugale.
8.
Sostiene
l'appellante che in caso di errore giudiziario una decisione a tutela
dell'unione coniugale può sempre essere modificata, come un decreto cautelare
in una causa di divorzio. In realtà occorre distinguere. Se il giudice che ha
emanato la sentenza a tutela dell'unione coniugale ha ignorato (o gli sono
sfuggiti) elementi essenziali o se quel giudice ha apprezzato le circostanze in
modo insostenibile, si può chiedere la modifica della sua decisione anche nel
caso in cui da allora non siano subentrate modifiche particolari rispetto alla
situazione del momento in cui la decisione è stata presa (Isenring/Kessler in: Basler Kommentar,
ZGB I, 6ª edizione, n. 4 ad art. 179 con rinvii). L'istanza di modifica
assume in simili ipotesi il ruolo di una domanda di revisione agevolata (Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea
2010, n. 5 ad art. 179). Il coniuge deve però avere scoperto la grave mancanza
del giudice solo dopo la decorrenza dei termini di ricorso. Se si avvede della
mancanza quando i termini di ricorso non sono ancora scaduti, gli incombe di impugnare
la sentenza (Isenring/Kessler, op.
cit., n. 4 in fine ad art. 179 CC). In concreto l'istante sapeva fin dal
momento in cui ha ricevuto la sentenza a tutela dell'unione coniugale che il
Pretore aveva rifiutato di esaminare il doc. QQ.22 sull'ammontare della rendita
AVS percepita da AO 1. Doveva pertanto impugnare quella decisione, censurando l'operato
del Pretore. Invece egli ha ritirato l'appello.
9.
Rimane da esaminare
se siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze
considerate al momento della decisione per quanto si riferisce al fabbisogno
minimo della convenuta, che secondo l'appellante è diminuito di fr. 240.– mensili (da fr. 3135.– a fr. 2895.– mensili). L'appellante
contesta le spese di elettricità (fr. 196.35 mensili), che andrebbero comprese
nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, e il premio dell'assicurazione
sulla vita (fr. 38.70 mensili), che in condizioni di ammanco non andrebbe
riconosciuto. Egli non pretende tuttavia che in proposito sia subentrato un
mutamento qualsiasi rispetto al momento in cui ha statuito il giudice delle
misure a tutela dell'unione coniugale. Anzi, le stesse critiche formulate
nell'appello attuale figuravano già nell'appello del 3 settembre 2018 (poi
ritirato, come detto) contro la sentenza a protezione dell'unione coniugale. In
concreto non si versa dunque nel caso di un coniuge che, venuto a sapere di
circostanze nuove o ignorate al momento in cui è stata emessa la decisione a
tutela dell'unione coniugale, chieda la modifica di quest'ultima, foss'anche
con ritardo. I fatti che l'appellante allega nell'appello
del 6 maggio 2019 sono gli stessi fatti sulla base dei quali è stato chiamato a
statuire il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale. Ne segue
che, anche per quanto riguarda il fabbisogno minimo della convenuta, non si
ravvisa alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare una modifica
dell'assetto a protezione dell'unione coniugale.
10.
In via subordinata
l'appellante chiede che il decreto cautelare sia annullato e gli atti ritornati
al Pretore per istruttoria e nuovo giudizio. Non sussistendo tuttavia i
presupposti per riformare il decreto impugnato, non sono date nemmeno le
premesse per annullarlo. Quanto alle prove offerte dall'istante, e in
particolare all'interrogatorio della moglie con cui egli intendeva rendere
verosimili le proprie asserzioni circa il maggior reddito e il minor fabbisogno
minimo della convenuta, esse non sono di alcuna utilità proprio perché – come
si è visto – i fatti da rendere verosimili, destinati
a sorreggere la modifica della sentenza a tutela dell'unione coniugale,
non sono nuovi. Nelle condizioni descritte l'appello vede così la sua sorte
segnata.
11.
Le spese del
pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
CPC). La convenuta ha diritto inoltre a un'indennità per ripetibili,
commisurata alla stringatezza del memoriale di risposta (quattro pagine,
compreso il frontespizio e la richiesta di giudizio).
12.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente anche la soglia di fr.
30.
000.–, l'ammontare della riduzione del
contributo alimentare per la moglie rimasta litigiosa davanti al Pretore
(sopra, consid. 1) essendo identica a quella litigiosa in appello. Contro
decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al
Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).