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Decisione

11.2019.59

Motivazione dell'appello: contestazioni di carattere pecuniario vanno sempre cifrate

17 maggio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo con

sentenza del 27 marzo 2019 su un'azione di divorzio promossa il 7 dicembre 2016

da AO 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio e ha omologato, in particolare, il seguente

accordo:

4. A

titolo di contributo di mantenimento per i figli, il padre versa:

fr. 1300.– mensili per Mi__________;

fr. 450.– mensili per M__________;

gli AF sono in aggiunta;

gli alimenti così definiti sono dovuti fino al termine della formazione ap-

propriata, nei limiti dell'art. 277 CC.

Le

spese processuali di fr. 1000.– complessivi sono state

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera

con un appello (“reclamo”) del 6 maggio 2019 in cui chiede che “i contributi

per i figli vengano definiti equamente secondo la legge e secondo la capacità

contributiva effettiva del sottoscritto”. L'atto non è stato oggetto di

notificazione a AO 1.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora nondimeno l'appello verta su un punto

che è stato regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio

omologata dal giudice non sussisteva manifestamente controversia davanti alla

giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore

dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2018.71 del 26

marzo 2019, consid. 1 con rinvio a Fankhauser

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289). Nella

fattispecie, tale valore non è quantificabile, l'appellante limitandosi a chiedere

di “ridefinire” il contributo di mantenimento a suo carico di complessivi fr.

1750.

– mensili dovuti fino alla fine della formazione appropriata dei figli. Tuttavia,

vista la palese irricevibilità del rimedio, la questione non va approfondita

oltre. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione

impugnata è pervenuta al convenuto il 29 marzo 2019. Introdotto il 6 maggio il

“reclamo formale”, che può essere trattato come appello, è pertanto ricevibile.

2.

Il Pretore ha omologato,

in particolare, l'accordo sul mantenimento dei figli, già maggiorenni ma ancora

in formazione, raggiunto dalle parti nel corso della procedura. L'appellante ha

ricordato che l'intesa era stata raggiunta all'udienza del 5 gennaio 2018,

allorquando la sola M__________ era maggiorenne, ritiene “non corretto” che al

figlio cadetto sia riconosciuto un contributo di fr. 1300.– mensili mentre alla

primogenita fr. 450.– mensili. Inoltre, egli fa valere che da fine maggio 2019

esaurirà il diritto alla disoccupazione sicché il contributo “deve essere

rivalutato in considerazione della capacità finanziaria del sottoscritto di

poter far fronte al pagamento senza nessuna entrata a livello di reddito

professionale”.

Se non che, così come

formulata, tale richiesta è inammissibile. Contestazioni pecuniarie devono

essere cifrate pena la loro irricevibilità (DTF 137 III 617). Ciò vale anche

nel caso in cui il giudice non è vincolato

alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 4.5.4; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). Certo,

una richiesta indeterminata può rivelarsi ricevibile se dalla motivazione

addotta dal richiedente, eventualmente in combinazione con la sentenza

impugnata, si evince con chiarezza quale sia l'ammontare della somma in

questione (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale

federale 5A_165/2016 dell'11 ottobre 2016 consid. 3.4.2). Nel caso specifico dall'appello non si

desume l'entità del contributo alimentare proposto in riforma della

decisione impugnata né la cifra è intuibile

dagli atti, l'importo complessivo di fr. 1750.– mensili essendo stato

pattuito dai genitori. Ne

segue che, carente di requisiti formali, l'appello non adempie i presupposti

dell'art. 311 cpv. 1 CPC e non può essere vagliato oltre. Si aggiunga che ove

la situazione economica di un genitore sia cambiata

in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è

stato fissato, egli può sempre chiedere la modifica dei contributi

alimentari a suo carico (art. 134 cpv. 2 e 286 cpv. 2 CC).

3.

Se ne conclude che,

manifestamente inammissibile, l'appello può essere deciso da questa Camera in

composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG). Le spese

processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv., 1 CPC). In concreto,

tuttavia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, l'appellante,

sprovvisto di cognizioni giuridiche, avendo agito di sua iniziativa senza

l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).