11.2019.59
Motivazione dell'appello: contestazioni di carattere pecuniario vanno sempre cifrate
17 maggio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.59
Lugano
17 maggio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa DM.2016.289 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 7 dicembre
2016 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
Contro
AP
1 ,
giudicando
sull'appello (“reclamo”) del 6 maggio 2019 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 27 marzo 2019,
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971) e AP 1 (1973)
si sono sposati a __________ il 27 agosto 1999. Dal matrimonio sono nati M__________,
il 22 novembre 1999, e Mi__________, il 16 marzo 2001. Il marito,
impiegato di commercio, è iscritto ai ruoli della disoccupazione. La moglie, cameriera,
lavora in un esercizio pubblico a __________.
Fatti
B. Statuendo con
sentenza del 27 marzo 2019 su un'azione di divorzio promossa il 7 dicembre 2016
da AO 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio e ha omologato, in particolare, il seguente
accordo:
4. A
titolo di contributo di mantenimento per i figli, il padre versa:
–
fr. 1300.– mensili per Mi__________;
–
fr. 450.– mensili per M__________;
–
gli AF sono in aggiunta;
–
gli alimenti così definiti sono dovuti fino al termine della formazione ap-
propriata, nei limiti dell'art. 277 CC.
Le
spese processuali di fr. 1000.– complessivi sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera
con un appello (“reclamo”) del 6 maggio 2019 in cui chiede che “i contributi
per i figli vengano definiti equamente secondo la legge e secondo la capacità
contributiva effettiva del sottoscritto”. L'atto non è stato oggetto di
notificazione a AO 1.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora nondimeno l'appello verta su un punto
che è stato regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio
omologata dal giudice non sussisteva manifestamente controversia davanti alla
giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore
dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2018.71 del 26
marzo 2019, consid. 1 con rinvio a Fankhauser
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289). Nella
fattispecie, tale valore non è quantificabile, l'appellante limitandosi a chiedere
di “ridefinire” il contributo di mantenimento a suo carico di complessivi fr.
1750.
– mensili dovuti fino alla fine della formazione appropriata dei figli. Tuttavia,
vista la palese irricevibilità del rimedio, la questione non va approfondita
oltre. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione
impugnata è pervenuta al convenuto il 29 marzo 2019. Introdotto il 6 maggio il
“reclamo formale”, che può essere trattato come appello, è pertanto ricevibile.
2.
Il Pretore ha omologato,
in particolare, l'accordo sul mantenimento dei figli, già maggiorenni ma ancora
in formazione, raggiunto dalle parti nel corso della procedura. L'appellante ha
ricordato che l'intesa era stata raggiunta all'udienza del 5 gennaio 2018,
allorquando la sola M__________ era maggiorenne, ritiene “non corretto” che al
figlio cadetto sia riconosciuto un contributo di fr. 1300.– mensili mentre alla
primogenita fr. 450.– mensili. Inoltre, egli fa valere che da fine maggio 2019
esaurirà il diritto alla disoccupazione sicché il contributo “deve essere
rivalutato in considerazione della capacità finanziaria del sottoscritto di
poter far fronte al pagamento senza nessuna entrata a livello di reddito
professionale”.
Se non che, così come
formulata, tale richiesta è inammissibile. Contestazioni pecuniarie devono
essere cifrate pena la loro irricevibilità (DTF 137 III 617). Ciò vale anche
nel caso in cui il giudice non è vincolato
alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 4.5.4; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). Certo,
una richiesta indeterminata può rivelarsi ricevibile se dalla motivazione
addotta dal richiedente, eventualmente in combinazione con la sentenza
impugnata, si evince con chiarezza quale sia l'ammontare della somma in
questione (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale
federale 5A_165/2016 dell'11 ottobre 2016 consid. 3.4.2). Nel caso specifico dall'appello non si
desume l'entità del contributo alimentare proposto in riforma della
decisione impugnata né la cifra è intuibile
dagli atti, l'importo complessivo di fr. 1750.– mensili essendo stato
pattuito dai genitori. Ne
segue che, carente di requisiti formali, l'appello non adempie i presupposti
dell'art. 311 cpv. 1 CPC e non può essere vagliato oltre. Si aggiunga che ove
la situazione economica di un genitore sia cambiata
in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è
stato fissato, egli può sempre chiedere la modifica dei contributi
alimentari a suo carico (art. 134 cpv. 2 e 286 cpv. 2 CC).
3.
Se ne conclude che,
manifestamente inammissibile, l'appello può essere deciso da questa Camera in
composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG). Le spese
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv., 1 CPC). In concreto,
tuttavia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, l'appellante,
sprovvisto di cognizioni giuridiche, avendo agito di sua iniziativa senza
l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili, l'appello
non essendo stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).