11.2019.6
Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie fissato in una convenzione di divorzio
3 agosto 2020Italiano24 min
2008 AP 1 ed AO 1 hanno sottoposto al medesimo Pretore un'istanza comune di divorzio
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.6
11.2019.7
Lugano,
3 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2017.36
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona,
promossa con petizione del 13 aprile 2017
da
AP
1 (Genova)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello dell'11 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 21 novembre 2018 (inc. 11.2019.6) e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.7);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1
(1940) ed
AO 1 (1939) si sono sposati a __________ il 26 settembre 1964. Dal matrimonio
sono nati N__________ (1966) e A__________ (1972). Stabilitisi a __________ nel
1975, i coniugi si sono separati il 30 marzo 2003. Con sentenza del 5
luglio 2006 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la
separazione per tempo indeterminato, omologando una convenzione completa sulle
conseguenze accessorie stipulata dai coniugi l'11 gennaio 2006. Il 10 gennaio
2008 AP 1 ed AO 1 hanno sottoposto al medesimo Pretore un'istanza comune di divorzio
corredata di una convenzione completa. Docente di matematica al liceo, a quel
tempo AP 1 era già pensionato (come pensionata era AO 1), ma continuava a
lavorare per scuole private (__________ di __________, il __________ di __________
e __________ a __________, di cui è divenuto direttore) e a impartire lezioni
private. Dopo avere sentito i coniugi a un'udienza del 18 aprile 2008, con
sentenza del 23 giugno 2008 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha
omologato la convenzione in cui figura, tra l'altro, quanto segue:
2. Contributo
di mantenimento
Il
marito si obbliga a contribuire al mantenimento della moglie con un importo
mensile di fr. 2000.–, da versare in via anticipata al 7 di ogni mese vita
natural durante.
Resta
riservato l'art. 129 cpv. 1 CC, ritenuto che il contributo alimentare fissato,
sommato alla rendita AVS della moglie e all'indennità adeguata ex art. 124 CC,
le garantiscono una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento.
Il
contributo alimentare è stato fissato sulla base di un reddito mensile del marito pari a circa fr. 8900.– (per dodici
mensilità) a fronte di un fabbisogno mensile di circa fr. 5000.–. La
moglie ha un reddito mensile di fr. 1612.– (per dodici mensilità) e un
fabbisogno di circa fr. 3800.–.
3. Indicizzazione
Il
contributo di mantenimento di cui al punto precedente della presente
convenzione è adeguato annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo
fissato dall'Ufficio federale di statistica, la prima volta il mese di dicembre
2006, indice base quello del mese di novembre 2005, ma solo nella misura in cui
il reddito dell'obbligato venga pure adattato al rincaro.
(…)
5. Aspettative
previdenziali
I
coniugi sono entrambi al beneficio di una rendita AVS.
Il
marito, in aggiunta al contributo alimentare e a decorrere dal mese successivo
alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio, verserà alla moglie,
mensilmente e anticipatamente entro il 7 di ogni mese, fr. 500.– vita natural
durante a titolo di indennità adeguata ex art. 124 CC.
La
sentenza di divorzio è passata in giudicato. Il 27 novembre 2009 AP
1 si è risposato a __________ con __________ S__________ (1963), di
cittadinanza ucraina, la quale non svolge attività lucrativa.
B. Decaduto
infruttuoso il 14 marzo 2017 un tentativo di conciliazione davanti al Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona, con
petizione
del 13 aprile successivo AP 1 ha adito il medesimo Pretore, chiedendogli di
sopprimere dal 1° agosto 2017 il contributo di mantenimento per AO 1. A
sostegno della domanda egli ha dichiarato di essersi risolto, compiuti i 76 anni,
a smettere di lavorare e di poter continuare a versare all'ex moglie, in simili
condizioni, soltanto l'indennità previdenziale di fr. 500.– mensili pattuita
nella convenzione sugli effetti del divorzio. Nella sua risposta del 14 giugno
2017 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. L'attore ha
replicato il 20 luglio 2017, confermando la propria richiesta e sollecitando l'annullamento
immediato del contributo litigioso già in via cautelare. Con duplica del
30 agosto 2017 AO 1 ha ribadito la sua posizione, postulando il rigetto dell'istanza
cautelare. Nel frattempo, il 21 agosto 2017, AP 1 si è definitivamente trasferito
con la seconda moglie a __________.
C. Al
contraddittorio cautelare, tenutosi il 5 ottobre 2017, le parti hanno
riaffermato i loro punti di vista e notificato prove. È seguita un'udienza del
16 novembre 2017 per l'interrogatorio dell'istante e le prime arringhe nella causa
di merito, in esito alla quale le parti hanno offerto ulteriori prove.
L'istruttoria cautelare è stata dichiarata chiusa seduta stante e alla
discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a ribadire le loro
posizioni. Con decreto cautelare del 15 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha poi
respinto l'istanza dell'attore. Un appello presentato da AP 1 il 2 gennaio 2018 contro tale decreto è stato respinto da questa
Camera il 1° febbraio 2018 (sentenza inc. 11.2018.1).
D. L'istruttoria
nella causa di merito è iniziata il 16 novembre 2017 ed è terminata il 14 maggio
2018 con l'interrogatorio delle parti. Alle arringhe finali queste ultime hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 13 luglio
2018 attore e convenuta hanno riaffermato i rispettivi punti di vista, l'uno
chiedendo la soppressione del contributo alimentare dal 1° agosto 2017 e
l'altra proponendo una volta ancora di rigettare la petizione. Statuendo
con sentenza del 21 novembre 2018, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 600.–
sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr.
2400.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11
gennaio 2019 per ottenere che, conferitogli il beneficio del gratuito
patrocinio, la decisione del Pretore aggiunto sia riformata nel senso di
accogliere la sua petizione e di sopprimere il contributo alimentare per la convenuta.
Il 17 dicembre 2019 egli ha scritto inoltre alla Camera, facendo valere che un
appartamento a __________ in proprietà della convenuta è ora locato a terzi,
che il costo della vita in __________ – dove egli risiede – è aumentato e che
egli dovrà sottoporsi a onerosi interventi dentari. Invitata a esprimersi, con
osservazioni del 25 maggio 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
L'attore ha replicato spontaneamente il 5 giugno 2020, ribadendo il suo
punto di vista. La convenuta ha duplicato spontaneamente il 18 giugno 2020,
confermando la propria posizione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio passata in
giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione
di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori in tale materia sono
impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche
vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, controversa davanti al Pretore
essendo la soppressione del contributo alimentare per la convenuta di
fr. 2000.– mensili dal 1° agosto 2017. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore dell'attore
il 26 novembre 2018. Rimasto sospeso dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio
2019.
(art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di ricorso sarebbe scaduto l'11 gennaio 2019. Introdotto l'ultimo
giorno utile (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2.
Alla menzionata lettera
del 17 dicembre 2019 l'appellante acclude una fotografia raffigurante il
citofono del palazzo a Palermo in cui la convenuta possiede un appartamento,
come pure tre articoli estratti da Internet sul costo della vita in Liguria apparsi
il 17 aprile 2018, il 17 maggio 2019 e il 9 agosto 2019. Sull'ammissibilità di tali documenti
non soccorre attardarsi,
giacché – come si vedrà – essi non sono suscettibili di incidere sul giudizio.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore
aggiunto ha ricordato anzitutto che la modifica di contributi alimentari stabiliti
in una sentenza di divorzio presuppone un cambiamento rilevante e duraturo della situazione finanziaria in cui si trovano le
parti. Nella fattispecie – egli ha continuato – l'attore si vale di tre fatti
nuovi: la cessazione della propria attività lucrativa, il matrimonio contratto
il 27 novembre 2009 con __________ S__________, priva di entrate, e una rendita di fr. 437.– mensili che la
convenuta percepisce come reddito del capitale ricevuto in liquidazione del
regime dei beni (vendita dell'abitazione coniugale a __________).
Per quanto concerne la cessazione
dell'attività lucrativa da parte dell'attore, il Pretore aggiunto ha ritenuto
che ciò fosse “preventivabile e prevedibile” sin dalla firma della convenzione
sugli effetti del divorzio, i coniugi conoscendo già allora quale sarebbe
stato il reddito del marito (allora sessantottenne) al momento in cui questi
avrebbe smesso di lavorare. Della possibile cessazione dell'attività
lucrativa i coniugi avevano già tenuto conto perciò – ha reputato il primo
giudice – quando hanno pattuito il
contributo alimentare per la moglie di fr. 2000.– mensili indicizzati.
A quel momento inoltre il reddito dell'attore era più alto dei fr. 8900.–
mensili dichiarati nella convenzione sugli effetti del divorzio, tant'è che al
contributo alimentare per AO 1 il marito ha accettato di addizionare una
rendita previdenziale di fr. 500.– mensili. Per di più, secondo il Pretore
aggiunto, la definizione “vita natural durante” usata nella convenzione
significa che il contributo alimentare non può essere modificato (art. 127 CC),
mentre la locuzione “riservato l'art. 129 CC” può riferirsi solo a eventi imprevedibili.
A mente del primo giudice, una riduzione del contributo litigioso per cessazione
dell'attività lucrativa dell'attore non risulta dunque giustificata.
Riguardo al secondo matrimonio contratto
dall'attore, il Pretore aggiunto ha rammentato che le nuove nozze di un
debitore alimentare non legittimano una riduzione del contributo alimentare per
il creditore, se non eccezionalmente, ove il debitore alimentare sia chiamato a
partecipare in forza dell'art. 278 cpv. 2 CC al mantenimento di figli del nuovo
coniuge. Tale non essendo il caso in concreto, per il Pretore aggiunto la
petizione dell'attore non può trovare accoglimento nemmeno sotto questo
profilo.
Circa la rendita di fr. 437.–
mensili che l'ex moglie percepisce come reddito del capitale ricevuto in
liquidazione del regime dei beni (vendita dell'abitazione coniugale a __________),
il Pretore aggiunto ha rilevato che la messa a reddito di quel capitale era
prevedibile sin dalla firma della convenzione e non può costituire un fatto
nuovo nel senso dell'art. 129 CC. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione
anche su tal punto.
4.
Nell'appello
l'attore rimprovera al Pretore aggiunto di avere ritenuto erroneamente immutabile
il contributo alimentare pattuito dalle parti “vita natural durante” nella
convenzione sugli effetti del divorzio. Come il suo avvocato di allora ha confermato
in qualità di testimone – egli adduce – la clausola “riservato l'art. 129
CC” è stata inserita nella convenzione sugli effetti del divorzio proprio per
tenere conto di cambiamenti importanti che sarebbero potuti sopraggiungere
nella situazione delle parti, a cominciare dalla cessazione dell'attività
lucrativa da parte di lui. Quest'ultima eventualità – egli prosegue – non era
prevedibile, poiché a quel momento egli intendeva continuare a lavorare, come del
resto ha fatto per sette anni. E imprevedibile era anche – egli soggiunge – il suo
secondo matrimonio, ancor più all'età di 69 anni. La rendita di fr. 437.–
mensili che l'ex moglie percepisce come reddito del capitale ricevuto in
liquidazione del regime dei beni, poi, neppure esisteva al momento in cui si è
fissato nella convenzione sugli effetti del divorzio il contributo alimentare
destinato a coprire il debito mantenimento di lei. Senza dimenticare che AO 1 è
proprietaria anche di due appartamenti a __________, di cui almeno uno può
essere appigionato.
Quanto
alla contrazione del proprio reddito in seguito alla cessazione dell'attività
lucrativa, l'appellante fa valere che ciò ha comportato una diminuzione delle sue
entrate mensili “in ragione di oltre fr. 3500.–”, mentre grazie alla nuova
rendita da capitale la convenuta ha visto lievitare i propri introiti di fr.
437.– mensili. Tale cambiamento giustifica a sua avviso la soppressione del
contributo alimentare, AO 1 potendo “mantenersi autonomamente” con la
rendita AVS, la rendita previdenziale di fr. 500.– mensili, la rendita da
capitale di fr. 437.– mensili e la messa a frutto di uno degli appartamenti a __________. Per contro – epiloga
l'appellante – con il proprio reddito di fr. 2580.– mensili egli non è in grado
di sopperire nemmeno al fabbisogno minimo accertato da questa Camera in fr.
3129.50
mensili nella sentenza cautelare del 1° febbraio 2018 (sopra, lett. C).
Ciò giustifica “ampiamente” l'accoglimento dell'appello e la soppressione del
contributo alimentare per la convenuta.
5.
La
modifica di un contributo alimentare dovuto all'ex coniuge in virtù di una
sentenza di divorzio è disciplinata dall'art. 129 CC. Secondo l'art. 129 cpv. 1
prima frase CC, se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la
rendita fissata nella sentenza di divorzio può essere ridotta, soppressa o
temporaneamente sospesa. La modifica presuppone che fatti nuovi, importanti e
duraturi sopraggiunti nella situazione del debitore o del creditore impongano
una regolamentazione contributiva diversa. La procedura di modifica non ha lo
scopo di correggere la sentenza precedente, ma di adattare quest'ultima alle
nuove circostanze. Ora, un fatto è nuovo se non è stato preso in considerazione
per fissare il contributo di mantenimento nella sentenza di divorzio. Determinante
non è la sua prevedibilità, bensì esclusivamente la circostanza che il
contributo alimentare sia stato definito tenendo conto o non tenendo conto di quel
fatto. Tutt'al più si presume che un contributo di mantenimento sia stato
determinato considerando eventi futuri già certi o altamente probabili al
momento della pattuizione (sentenza del Tribunale federale 5A_964/2018 del 26
giugno 2019 consid. 3.2.1 con richiamo a DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e
131.
III 199 consid. 2.7.4). Non si presume in ogni modo che un contributo
di mantenimento sia stato fissato considerando fatti meramente prevedibili.
6.
Nel caso specifico il
Pretore aggiunto ha accertato che al momento di firmare la convenzione sugli
effetti del divorzio, il 7 maggio 2008, “non era assolutamente intenzione
del signor AP 1 di interrompere la propria attività lavorativa” (sentenza
impugnata, consid. 3). Il che è sicuramente vero, ove si pensi che a 69 anni l'attore
ha continuato a lavorare ancora per sette anni, finché si è risolto a smettere
per ragioni di salute. Nemmeno la convenuta ha mai preteso, del resto, che nel
2008.
l'appellante prevedesse di cessare, almeno a termine, l'attività lucrativa.
Anzi, sentito come testimone, l'avv. L__________ __________ ha dichiarato che proprio perché il suo
cliente continuava a lavorare, egli ha preteso che nella convenzione sugli
effetti del divorzio figurasse, per quanto riguardava il contributo di mantenimento
in favore della moglie, la clausola “resta riservato l'art. 129 cpv. 1 CC”
(verbali, pag. 15 in fondo). Il primo giudice opina che l'espressione “vita
natural durante” riferita al contributo alimentare per la moglie indichi una
rendita non modificabile a norma dell'art. 127 CC. In realtà simile locuzione
significa semplicemente “senza limiti di tempo”. Una clausola di immutabilità nel
senso dell'art. 127 CC va stipulata per contro in termini chiari ed espliciti.
Ciò non è il caso nella fattispecie.
Il Pretore aggiunto reputa che
la cessazione dell'attività lucrativa da parte dell'attore fosse prevedibile. L'evento
sarà anche stato prevedibile, data soprattutto l'età di AP 1, ma al momento di
sottoscrivere la convenzione sugli effetti del divorzio esso non è stato previsto,
tant'è che non se ne sono disciplinate le conseguenze, salvo rinviare (telegraficamente)
all'art. 129 cpv. 1 CC. Non si disconosce che un contributo di mantenimento
si presume determinato tenendo conto di circostanze future già certe o
altamente probabili. Nel 2008 tuttavia non si sapeva se, a che momento ed
eventualmente in che misura l'attore avrebbe smesso di lavorare. Contrariamente all'opinione del
Pretore aggiunto, non si poteva prevedere così se, quando e di quanto si
sarebbe ridotto il suo guadagno. Che poi il reddito dell'attore dichiarato
nella convenzione sugli effetti del divorzio fosse inferiore a quello effettivo
influisce, se mai, sul risultato del calcolo, ma non osta di per sé a una
modifica del contributo litigioso.
7.
Accertato che la
cessazione dell'attività lucrativa da parte dell'attore costituisce un cambiamento suscettibile di giustificare una modifica
del contributo alimentare per la convenuta fissato nella sentenza di divorzio,
poco giova interrogarsi se costituisca motivo di modifica anche il secondo
matrimonio dell'attore o la rendita di fr. 475.– mensili che la convenuta
percepisce dal momento in cui ha messo a frutto quanto ottenuto in liquidazione
del regime dei beni. Appurata l'applicabilità dell'art. 129 cpv. 1 CC,
infatti, il giudice aggiorna l'insieme dei fattori presi in considerazione al
momento del divorzio, non solo quelli che giustificano una modifica del
contributo (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_230/2019 del 31 gennaio
2020.
consid. 6.1 e 5A_700/2016 del 6 novembre 2017 consid. 4.2). Nella
fattispecie l'aggiornamento dei dati necessari per il giudizio non deve
limitarsi pertanto al reddito conseguito dall'attore dopo la fine
dell'attività lucrativa, ma deve estendersi anche al fabbisogno minimo di lui, al
reddito conseguito dall'ex moglie (dal momento ch'essa percepisce una rendita di fr. 475.– mensili
grazie all'impiego di quel che ha ricevuto in liquidazione del regime matrimoniale),
come pure al fabbisogno minimo di lei ove fossero intervenuti mutamenti.
8.
La modifica o la
soppressione di un contributo alimentare presuppone, poi, un raffronto tra le
condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui è stato
fissato il contributo e la nuova situazione. Il giudice non deve fissare un
contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il
cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza
originaria (o su quella in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta).
E sapere in che misura ciò giustifichi una soppressione o una riduzione del
contributo non è solo una questione di calcolo, ma anche di equità (RtiD
II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii). Chiamato
a ridefinire importo e durata dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, il
giudice continua ad applicare i criteri esemplificati dall'art. 125 cpv. 2 CC. Se
il reddito dei coniugi basta per sopperire al rispettivo mantenimento, il
patrimonio non entra in linea di conto. In caso contrario, nulla impedisce che
un coniuge possa essere tenuto – o che entrambi i coniugi possano essere tenuti
– a consumare la rispettiva sostanza, anche qualora si tratti di beni propri,
reddito e patrimonio essendo posti sul medesimo piano (art. 125 cpv. 2
n. 5 CC). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che anche un
coniuge senza attività lucrativa debitore di contributi alimentari e il cui
reddito della sostanza non basti per assicurare il mantenimento dell'altro
coniuge può essere obbligato ad attingere al proprio patrimonio per garantire all'altro
coniuge il fabbisogno minimo del diritto
civile (DTF 138 III 289 consid. 11.1.2 con rinvii).
I principi appena riassunti valgono anche
in caso di modifica del contributo di mantenimento giusta l'art. 129 CC. Ove il
reddito da attività lucrativa e quello della sostanza non bastino più per
conservare il tenore di vita al quale ogni coniuge aveva diritto secondo la
sentenza di divorzio, il giudice può imporre al coniuge debitore di intaccare
il proprio patrimonio per continuare a versare la rendita fissata in precedenza,
anche se prima della separazione i coniugi non attingevano al capitale per il
loro sostentamento (DTF 138 III 289 consid. 11.1.3 v. anche I CCA,
sentenza 11.2017.65 del 12 marzo 2019 consid. 3).
9.
Nella
fattispecie risulta dalla convenzione sugli effetti del divorzio che nel 2008 il
reddito del marito ammontava a circa fr. 8900.– mensili, che il fabbisogno minimo
di lui era di circa fr. 5000.– mensili, che il reddito della moglie ammontava a
fr. 1612.– mensili e il fabbisogno minimo di lei era di circa fr. 3800.–. Su
tali basi è stato pattuito il contributo
alimentare per la convenuta di fr. 2000.– mensili, più una rendita previdenziale
di fr. 500.– mensili (sopra, lett. A). Il marito rimaneva così con un
margine disponibile di circa fr. 1400.– mensili e la moglie con un margine
disponibile di fr. 312.– mensili. Tali dati vanno raffrontati a quelli
aggiornati su redditi e fabbisogni al momento in cui il Pretore aggiunto ha
statuito sull'azione di modifica.
a) Quale
fosse il reddito dell'attore al momento in cui il Pretore aggiunto ha statuito
non risulta dalla sentenza impugnata. L'appellante
asserisce che tale entrata si è ridotta a fr. 2580.– mensili, ma
l'affermazione non è verosimile. Se il reddito al momento del divorzio
ammontava a fr. 8900.– ed è diminuito, secondo lo stesso appellante, “in
ragione di oltre fr. 3500.–”, esso dev'essersi attestato attorno ai fr. 5400.–
mensili. Non incombe a questa Camera, in una
causa retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), promuovere
ricerche di sua iniziativa negli atti di prima sede. Comunque sia, basti
ricordare che davanti al Pretore aggiunto l'interessato riconosceva, dopo la
cessazione dell'attività lucrativa, entrate per fr. 5358.– mensili, già
dedotti fr. 411.– di imposte alla fonte (memoriale conclusivo, pag. 7 a
metà).
b) Riguardo
al proprio fabbisogno minimo, l'interessato sostiene che “l'importo di fr.
3129.50
mensili indicato della decisione cautelare del 15 dicembre 2017
(…) va aumentato del 20%”. A torto. Intanto perché il supplemento del 20% cui
egli si riferisce invocando la sentenza di questa Camera del 15 settembre 2009
(inc. 11.2009.46) va calcolato sul minimo esistenziale del diritto esecutivo,
mentre il fabbisogno minimo accertato dal Pretore aggiunto nel citato decreto
cautelare del 15 dicembre 2017 era già quello “allargato” del diritto
civile, tant'è che comprendeva il premio svizzero della cassa malati, di fr.
287.50
mensili (non obbligatorio in Italia), i costi d'automobile, di fr. 280.–
mensili (non destinati a scopi professionali), le imposte di fr. 800.– mensili
(estranee al minimo esistenziale del diritto esecutivo) e finanche l'indennità
pensionistica di fr. 500.– mensili versata all'ex moglie (I CCA, sentenza inc. 11.2018.1
del 1° febbraio 2018 consid. 7b, 7c e 8). Inoltre perché la maggiorazione del
20% sul fabbisogno minimo del diritto esecutivo è semplicemente la soglia sotto
la quale un debitore alimentare non può essere ridotto a vivere, ma non influisce
sul calcolo del fabbisogno minimo come tale, che in concreto rimane perciò di
fr. 3129.50 mensili.
c) Quanto
al reddito della convenuta, l'appellante ripete che costei percepisce fr. 437.–
mensili come provento del capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni
(vendita dell'abitazione coniugale a __________), ciò che l'interessata
ammette (duplica spontanea, 2° foglio in alto). L'appellante insiste anche
sulla locazione di un appartamento a __________, proprietà della convenuta. Sentito
come testimone, l'avv. L__________, precedente legale dell'attore, ha
dichiarato però che al momento di fissare il contributo alimentare per la
convenuta, nel maggio del 2008, si era già considerata tale circostanza (“Si
trattava di un'eredità lasciata da una zia; erano due appartamenti che sono stati
ereditati uno dalla signora AO 1 qui presente e uno della di lei sorella. Ricordo
che il rendimento catastale indicato era abbastanza basso e si è quindi tenuto
conto di questo immobile riconoscendo un fabbisogno allargato al signor AP 1”: verbale del 14 maggio 2018, pag. 16).
Che cosa sarebbe mutato da allora l'appellante non spiega. Nelle condizioni
descritte il reddito di AO 1 va accertato così in fr. 2049.– mensili (fr.
1612.– di rendita AVS e fr. 437.– da reddito di capitale).
d) Relativamente
al fabbisogno minimo della convenuta (fr. 3800.– mensili), nemmeno
l'appellante adombra mutazioni. Al riguardo non soccorre pertanto diffondersi.
10.
Riassumendo,
al momento del divorzio il marito rimaneva, dopo avere erogato alla moglie il
contributo alimentare di fr. 2000.– e la rendita pensionistica di fr. 500.–
mensili, con un margine disponibile di circa fr. 1400.– mensili. Da parte sua
la moglie, una volta ricevuto il contributo alimentare e la rendita
pensionistica, si ritrovava con un margine disponibile di fr. 312.– mensili. Attualmente
l'attore rimane, dopo avere stanziato alla moglie il contributo alimentare e la
rendita pensionistica, con un margine
disponibile di soli fr. 228.50 mensili (reddito fr. 5358.–,
fabbisogno minimo fr. 3129.50 già compresi i fr. 500.– mensili dovuti all'ex
moglie, meno il contributo alimentare di fr. 2000.–). La convenuta si
ritrova per contro con un margine disponibile di circa fr. 750.– mensili
(reddito fr. 2049.–, contributo alimentare e rendita pensionistica fr. 2500.–
complessivi, meno il fabbisogno minimo di fr. 3800.–). Raffrontate le due
situazioni, lo squilibrio risulta manifesto. Ripristinare sostanzialmente quelle
che erano le proporzioni iniziali impone di ricondurre il contributo
alimentare per la convenuta da fr. 2000.– a fr. 1425.– mensili, fermo restando
che la rendita pensionistica di fr. 500.– mensili non è in discussione. In tal
modo l'attore potrà conservare, dopo avere versato il contributo alimentare di
fr. 1425.– mensili e la citata rendita di fr. 500.– mensili, un margine
disponibile di circa fr. 800.– mensili. La convenuta si ritroverà a suo turno,
dopo avere percepito il contributo alimentare e la rendita pensionistica, con
un margine di circa fr. 175.– mensili. Su scala minore, ciò rispecchia la
situazione iniziale. Entro tali limiti l'appello merita quindi accoglimento.
11.
Le spese del giudizio
odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene una riduzione del contributo di mantenimento litigioso da fr. 2000.– a
fr. 1425.– mensili, ma non la soppressione dell'obbligo. Si giustifica così che
sopporti cinque settimi degli oneri processuali e che rifonda alla convenuta
un'indennità per ripetibili ridotta (tre settimi dell'indennità piena: cfr.
RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Il dispositivo sugli oneri processuali di
primo grado segue identica sorte.
12.
Per quanto riguarda il gratuito
patrocinio chiesto dall'appellante in questa sede (dinanzi al primo
giudice egli non aveva postulato tale beneficio), invano si cercherebbe
nell'appello un benché minimo cenno di motivazione. Ciò basterebbe per
dichiarare la richiesta irricevibile. Comunque sia, dalla tassazione 2016
(l'ultima agli atti, prodotta dall'attore il 17 maggio 2018, dopo la chiusura
dell'istruttoria) AP 1 risulta possedere sostanza imponibile per fr. 37 345.–, di cui fr. 18 305.– netti di titoli e numerario). Non
può dirsi quindi versare in ristrettezze tali da non poter retribuire il proprio legale per il patrocinio nella procedura
di appello (art. 117 lett. a CPC).
13.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge davanti a questa Camera la
soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (cfr. sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
1. La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare di fr.
2000.– mensili dovuto da AP 1 a AO 1 in virtù della sentenza di divorzio
emanata il 23 giugno 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona è ridotto a
fr. 1425.– mensili dal 1° agosto 2017.
2. Le
spese processuali di fr. 600.–, da anticipare dall'attore, sono poste per
cinque settimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della convenuta,
alla quale l'attore rifonderà fr. 1030.– per ripetibili ridotte.
II. Le
spese di appello, di fr. 1400.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per
cinque settimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui
l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
IV. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).