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Decisione

11.2019.64

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

5 settembre 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2016.216 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 20 settembre

2016 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 1° aprile 2018 presentato da AP 1

contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 10 maggio 2019;

premesso che

nell'ambito di un'azione di divorzio introdotta il 20 settembre 2016 da AO

1 (1980), cittadino italiano, nei confronti di AP 1 (1978) davanti alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, attualmente in fase istruttoria (inc.

DM.2016.216), con decreto cautelare del 10 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha,

in particolare, confermato l'affidamento provvisorio del figlio J__________

(nato il 1° agosto 2012) al padre, ha disciplinato il diritto di visita della

madre in quattro ore ogni fine settimana sotto sorveglianza, ha autorizzato la

stessa a intrattenere tre colloqui settimanali telefonici con il figlio della

durata di 10 minuti, ha ordinato una presa a carico terapeutica di J__________,

ha obbligato l'attore a versare alla convenuta una provvigione ad litem di

fr. 3000.– e ha posto le spese processuali di fr. 5000.– a carico delle parti

in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili;

preso atto che contro la

decisione appena citata AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello ("ricorso”) del 23 maggio 2019 in cui chiede,

previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato

e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto affinché emetta un nuovo decreto nel

senso di respingere “ogni richiesta di misure cautelari e ripristino dello statu

quo ante provvedimenti cautelari”;

rilevato

che il 3 giugno 2019 l'appellante è stata invitata a depositare entro il 19

giugno successivo la somma di fr. 2500.– sul conto corrente postale __________ del

Tribunale di appello, introiti agiti,

in garanzia delle spese processuali presumibili;

constatato che nel

termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 2 luglio 2019

è stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 18 luglio 2019 per

depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il

termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato

che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine

suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

osservato che in attesa

del pagamento dell'anticipo e in vista dell'emanazione della decisione

sull'effetto sospensivo, AO 1 è stato invitato a presentare osservazioni;

constatato che nel suo

memoriale del 14 giugno 2019 l'interessato ha proposto di respingere l'appello

e di negare l'effetto sospensivo;

posto

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda

frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a

ogni prelievo;

stabilito

che, relativamente alle ripetibili, AO 1 non poteva sapere che le sue

osservazioni sarebbero diventate inutili perché la convenuta avrebbe omesso di

versare l'anticipo richiesto, donde il diritto a riscuoterle;

decreta: 1. Il

reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese

processuali. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

30.

giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi

carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).