11.2019.64
Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
5 settembre 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.64
Lugano
5 settembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2016.216 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 20 settembre
2016 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 1° aprile 2018 presentato da AP 1
contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 10 maggio 2019;
premesso che
nell'ambito di un'azione di divorzio introdotta il 20 settembre 2016 da AO
1 (1980), cittadino italiano, nei confronti di AP 1 (1978) davanti alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, attualmente in fase istruttoria (inc.
DM.2016.216), con decreto cautelare del 10 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha,
in particolare, confermato l'affidamento provvisorio del figlio J__________
(nato il 1° agosto 2012) al padre, ha disciplinato il diritto di visita della
madre in quattro ore ogni fine settimana sotto sorveglianza, ha autorizzato la
stessa a intrattenere tre colloqui settimanali telefonici con il figlio della
durata di 10 minuti, ha ordinato una presa a carico terapeutica di J__________,
ha obbligato l'attore a versare alla convenuta una provvigione ad litem di
fr. 3000.– e ha posto le spese processuali di fr. 5000.– a carico delle parti
in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili;
preso atto che contro la
decisione appena citata AP 1 è insorta a
questa Camera con un appello ("ricorso”) del 23 maggio 2019 in cui chiede,
previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato
e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto affinché emetta un nuovo decreto nel
senso di respingere “ogni richiesta di misure cautelari e ripristino dello statu
quo ante provvedimenti cautelari”;
rilevato
che il 3 giugno 2019 l'appellante è stata invitata a depositare entro il 19
giugno successivo la somma di fr. 2500.– sul conto corrente postale __________ del
Tribunale di appello, introiti agiti,
in garanzia delle spese processuali presumibili;
constatato che nel
termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 2 luglio 2019
è stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 18 luglio 2019 per
depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato
che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine
suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
osservato che in attesa
del pagamento dell'anticipo e in vista dell'emanazione della decisione
sull'effetto sospensivo, AO 1 è stato invitato a presentare osservazioni;
constatato che nel suo
memoriale del 14 giugno 2019 l'interessato ha proposto di respingere l'appello
e di negare l'effetto sospensivo;
posto
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda
frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a
ogni prelievo;
stabilito
che, relativamente alle ripetibili, AO 1 non poteva sapere che le sue
osservazioni sarebbero diventate inutili perché la convenuta avrebbe omesso di
versare l'anticipo richiesto, donde il diritto a riscuoterle;
decreta: 1. Il
reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese
processuali. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro
30.
giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi
carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).