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Decisione

11.2019.66

Protezione dell'unione coniugale: compensazione dei contributi alimentari arretrati per moglie e figli

7 ottobre 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i prelevamenti in contanti appena menzionati di

fr. 55 065.–, nulla risulta più

dovuto alla moglie per il lasso di tempo in esame. Anzi, AO 1 parrebbe finanche

avere ricevuto fr. 1275.– in esubero.

b) Riguardo

al periodo dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2016, l'appellante non contesta in

sé il calcolo del Pretore, ma si limita a chiederne l'adattamento ai nuovi

parametri di reddito e di fabbisogno che risultano dal suo memoriale (pag. 12).

Per il resto l'istante non nega che AP 1 abbia continuato ad assumere dopo il

1° settembre 2014 il costo del­l'alloggio, il premio della cassa malati e delle

varie assicurazio­ni, facendosi carico da quel momento anche del canone per la

rete di telefonia fissa (fr. 140.– mensili). Poco importa di conseguenza che i

fr. 4000.– mensili supplementari versati da AP 1 alla moglie dopo avere

bloccato a quest'ultima la carta di credito siano computati, come ha fatto il Pretore,

prioritariamente sulla pretesa residua di lei, destinando il saldo alla

copertura parziale e paritaria dei fabbisogni in denaro dei figli (sentenza

impugnata, pag. 14).

In

ogni caso, una volta dedotta la somma di fr. 1003.– mensili necessaria per estinguere ogni pretesa arretrata dell'istante

relativamente a quel periodo (fr. 2443.– [sopra, consid. a], meno fr. 1300.–

[sopra, consid. 2], meno fr. 140.–), anche il mantenimento di M__________ e J__________

(al netto della quota per l'alloggio e del premio della cassa malati pagata

direttamente dal padre) appare coperto. Dandosi infatti un ammanco sul

contributo alimentare arretrato per i figli di complessivi fr. 2408.90

mensili fino al 31 ottobre 2014 (sopra, consid. a) e di fr. 2480.45 dal 1°

novembre 2014 al 31 luglio 2016

(aumento del fabbisogno in denaro di M__________ da fr. 1933.– mensili a

fr. 2005.– mensili [sopra, consid. 2]), nulla è più dovuto da AP 1 neppure per

Considerandi

quel lasso di tempo, il convenuto risultando avere elargito fr. 588.10 mensili

in più fino al 31 ottobre 2014 e fr. 515.55 mensili in più fino al 31 luglio

2016.

c) Certo,

il Pretore ha obbligato il convenuto a versare, in aggiunta ai contributi

alimentari evocati dianzi, gli assegni familiari percepiti per M__________ e J__________

dal giugno del 2013 al

dicembre del 2014, ciò che le parti non pongono in dubbio. Sta di fatto che,

pur considerando gli assegni familiari arretrati di fr. 200.– mensili per ogni figlio (art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LAFam:

RS 836.2) nel periodo in rassegna (19 mesi), l'esito del giudizio non muta, il

saldo rimanendo nel complesso – a un esa­me di verosimiglianza – favorevole al

convenuto. Nelle circostanze descritte, in definitiva, l'appello di AP 1 in

merito al pagamento di conguagli a titolo di mantenimento per moglie e figli

nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 e il 31 luglio 2016 appare

provvisto di buon diritto.

3.

Le spese e le

ripetibili di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene causa praticamente vinta sulla commisurazione del contributo alimentare

per la moglie, che egli chiedeva di ridurre da fr. 4502.– a fr. 3265.65 mensili e che vede ricondurre a fr. 3330.–

mensili (su tal punto la sentenza 12 giugno 2018 di questa Camera è passata in

giudicato). Egli esce vittorioso inoltre sulla questione dei conguagli testé

menzionati (sopra, lett. A), che il primo giudice ha fissato a suo carico

per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 luglio 2016. AP 1 esce soccombente invece sulla pretesa di fr. 12 943.60 con interessi per il rimborso di contributi

versati in esubero (anche su tal punto la sentenza di questa Camera è passata

in giudicato). Nell'insieme non sussiste ragione pertanto di scostarsi dal

riparto delle spese giudiziarie operato nella precedente sentenza di appello. Identiche

considerazioni valgono, di riflesso, per il dispositivo sugli oneri processuali

di primo grado.

4.

Quanto ai rimedi

giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– nella prospettiva

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, anche considerando il solo ammontare

dei conguagli rimasti controversi in questa sede. Contro

decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere,

nondimeno, soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

5. La richiesta di AO 1 intesa a ottenere la

condanna di AP 1 al versamento di contributi alimentari arretrati per sé e per

i figli è respinta.

5.1 La

richiesta di AP 1 intesa a ottenere la condanna di AO 1 al rimborso di

contributi alimentari versati in eccesso è irricevibile.

6. Le spese processuali di complessivi fr. 2310.– sono poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno.

Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

II. Le spese di appello, di fr. 2000.–, da anticipare

dall'appellante, sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr.

2000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avvocate e ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio

Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).