11.2019.70
Rettifica di decisione
10 luglio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.70
Lugano
10 luglio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2017.408 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:
iscrizione provvisoria) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 7 aprile 2017 dalla
AO 1
(patrocinata
dall' PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall' PA 1 ),
giudicando
sull'istanza di rettifica presentata da AO 1 riguardante i dispositivi n. I/3 e II della sentenza emessa da questa
Camera il 29 maggio 2019 (inc. 11.2018.21);
Ritenuto
in fatto: A. In parziale
accoglimento di un appello presentato da AP 1 contro una sentenza emessa il 6
febbraio 2018 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona in merito
all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, con decisione del 29 maggio
2019 questa Camera ha così statuito:
I/3 Le spese processuali di fr. 2100.– complessivi,
anticipate dall'istante, sono poste per due quinti a carico dell'istante
medesima, e per il resto sono poste a carico della convenuta, che rifonderà
all'istante fr. 500.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese di appello, di fr. 2100.–, sono poste
per tre quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico della AO 1, alla quale
l'appellante rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
B. L'11 giugno 2019 AP 1
ha comunicato a questa Camera di avere riscontrato un errore di scritturazione nei dispositivi appena
citati, il grado di soccombenza pari a due quinti essendo il suo e non quello
della AO 1. Essa chiede di conseguenza che si corregga il riparto delle spese
processuali. Invitata a presentare osservazioni, la ha comunicato il 24 giugno
2019 di rimettersi al giudizio della Camera.
Considerandi
in diritto: 1. Ove il dispositivo
di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione
con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice lo interpreta
o lo rettifica (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). La rettifica mira a
correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ovvero
inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di merito) chiaramente
desumibili dal testo stesso della decisione.
2.
Nella fattispecie i
Dispositivo
dispositivi n. I/3 e II della sentenza emanata il 29 maggio 2019 da questa
Camera denotano una palese inavvertenza
redazionale. L'accoglimento per fr. 36 000.–
dell'istanza di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale rispetto alla
richiesta di fr. 89 043.25 fa sì invero che
la convenuta risultasse soccombere per due quinti e la AO 1 per i rimanenti tre
quinti, non il contrario. La svista si desume per altro dal testo stesso della
decisione, come rileva AP 1. Nelle circostanze descritte si giustifica di
emendare senza indugio il riparto delle spese processuali. Il riparto delle
ripetibili non è in discussione.
3. Non si prelevano
spese in esito all'odierna decisione. Quanto a eventuali ripetibili, né AP 1 né
la AO 1 hanno avanzato richieste in tal senso.
Per questi motivi,
decide: 1. I dispositivi n. I/3 e II della
sentenza emessa da questa Camera il 29 maggio 2019 sono rettificati come segue:
I/3 Le spese processuali di fr.
2100.– complessivi, anticipate dall'istante, sono poste per tre quinti a carico
dell'istante medesima e per il resto sono poste a carico della convenuta, che
rifonderà all'istante fr. 500.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese di appello, di fr.
2100.–, sono poste per due quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico
della AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di
Bellinzona;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona (dopo il passaggio
in giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).