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Decisione

11.2019.70

Rettifica di decisione

10 luglio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa SO.2017.408 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:

iscrizione provvisoria) della Pretura del

Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 7 aprile 2017 dalla

AO 1

(patrocinata

dall' PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall' PA 1 ),

giudicando

sull'istanza di rettifica presentata da AO 1 riguardante i dispositivi n. I/3 e II della sentenza emessa da questa

Camera il 29 maggio 2019 (inc. 11.2018.21);

Ritenuto

in fatto: A. In parziale

accoglimento di un appello presentato da AP 1 contro una sentenza emessa il 6

febbraio 2018 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona in merito

all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, con decisione del 29 maggio

2019 questa Camera ha così statuito:

I/3 Le spese processuali di fr. 2100.– complessivi,

anticipate dall'istante, sono poste per due quinti a carico dell'istante

medesima, e per il resto sono poste a carico della convenuta, che rifonderà

all'istante fr. 500.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese di appello, di fr. 2100.–, sono poste

per tre quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico della AO 1, alla quale

l'appellante rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.

B. L'11 giugno 2019 AP 1

ha comunicato a questa Camera di avere riscontrato un errore di scritturazione nei dispositivi appena

citati, il grado di soccombenza pari a due quinti essendo il suo e non quello

della AO 1. Essa chiede di conseguenza che si corregga il riparto delle spese

processuali. Invitata a presentare osservazioni, la ha comunicato il 24 giugno

2019 di rimettersi al giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Ove il dispositivo

di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione

con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice lo interpreta

o lo rettifica (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). La rettifica mira a

correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ovvero

inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di merito) chiaramente

desumibili dal testo stesso della decisione.

2.

Nella fattispecie i

Dispositivo

dispositivi n. I/3 e II della sentenza emanata il 29 maggio 2019 da questa

Camera denotano una palese inavvertenza

redazionale. L'accoglimento per fr. 36 000.–

del­l'istanza di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale rispetto alla

richiesta di fr. 89 043.25 fa sì invero che

la convenuta risultasse soccombere per due quinti e la AO 1 per i rimanenti tre

quinti, non il contrario. La svista si desume per altro dal testo stesso della

decisione, come rileva AP 1. Nelle circostanze descritte si giustifica di

emendare senza indugio il riparto delle spese processuali. Il riparto delle

ripetibili non è in discussione.

3. Non si prelevano

spese in esito all'odierna decisione. Quanto a eventuali ripetibili, né AP 1 né

la AO 1 hanno avanzato richieste in tal senso.

Per questi motivi,

decide: 1. I dispositivi n. I/3 e II della

sentenza emessa da questa Camera il 29 maggio 2019 sono rettificati come segue:

I/3 Le spese processuali di fr.

2100.– complessivi, anticipate dall'istante, sono poste per tre quinti a carico

dell'istante medesima e per il resto sono poste a carico della convenuta, che

rifonderà all'istante fr. 500.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese di appello, di fr.

2100.–, sono poste per due quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico

della AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

a:

– Pretura del Distretto di

Bellinzona;

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona (dopo il passaggio

in giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).