11.2019.71
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione
25 giugno 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.71
Lugano,
25 giugno 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliere:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2019.2095 (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti: espulsione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 26 aprile 2019 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1
(già patrocinato dall'avv. ),
giudicando sul “reclamo”
(appello) del 14 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 5 giugno 2019;
Ritenuto
in fatto: A. La AO 1 si è aggiudicata ai
pubblici incanti il 30 maggio 2017 la particella n__________ RFD di __________,
su cui sorge una casa gravata di un diritto d'abitazione a vita in favore di __________
P__________. Quest'ultima ha rinunciato mediante convenzione del 12 febbraio
2019 alla servitù, impegnandosi verso la AO 1 a lasciare l'immobile entro il 28 febbraio
2019. Il diritto di abitazione è stato cancellato dal registro fondiario il 1° marzo
2019.
B. Il 4 marzo 2019 la AO
1 ha invitato il marito di __________ P__________, AP 1, che era rimasto nell'edificio,
a liberare i locali entro il 31 marzo 2019. AP 1 ha dichiarato di opporsi,
sostenendo che la moglie non poteva far cancellare da sé sola la servitù,
trattandosi nella fattispecie di un'abitazione coniugale.
C. Con istanza del 26
aprile 2019 la AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
di ordinare – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'espulsione di AP 1 dallo
stabile situato sulla particella n. __________ RFD di __________. Il Pretore ha
citato le parti al contraddittorio, che ha avuto luogo dopo ripetuti rinvii il
3 giugno 2019. A quell'udienza AP 1 non è comparso personalmente. Il suo
patrocinatore ha nondimeno accettato, dopo discussione, “che nella decisione di
espulsione si indichi il 28 giugno 2019 alle ore 14.00 quale data di
riconsegna dell'abitazione”.
D. Statuendo con
sentenza del 5 giugno 2019, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato a AP
1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di mettere a disposizione della
parte istante l'abitazione posta sulla particella n. __________ RFD di __________
entro il 28 giugno 2019 alle ore 14.00, con avvertimento dell'esecuzione
effettiva per mezzo delle forze dell'ordine in caso di inosservanza. Le spese
processuali di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo
di rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto il 14 giugno 2019 a questa Camera con un “reclamo”
per ottenere che, conferito al suo ricorso effetto sospensivo, la decisione impugnata
sia annullata e sia “ripristinato il diritto di abitazione sulla [particella]
n. __________ RFD di __________. Non sono state chieste osservazioni al
“reclamo”.
Considerandi
in diritto: 1. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha accertato il valore litigioso in fr. 10
000.
– (pag. 2 a metà). Ne segue che la decisione in esame era
impugnabile con appello (art. 308 cpv. 2 CPC), non con reclamo come figura erroneamente
nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione medesima. AP 1
risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche, non giova tuttavia
formalizzarsi al riguardo, anche perché, pur trattato come appello, il “reclamo” è destinato all'insuccesso, come si
vedrà senza indugio.
2.
Nella misura in cui
l'appellante chiede di ripristinare il diritto di abitazione della moglie sulla
particella n. __________ RFD di __________, il “reclamo” esula dal tema della
controversia e va dichiarato d'acchito
irricevibile. In discussione davanti al Pretore era unicamente l'espulsione
del convenuto dall'immobile. Che la servitù di abitazione in favore di __________
P__________ sia stata cancellata a ragione o a torto non era oggetto del
litigio ed è un tema non può essere sindacato ora da questa Camera.
3.
Nel “reclamo”
l'appellante ribadisce, in sostanza, che __________ P__________ non poteva stipulare
da sé sola la cancellazione della servitù sulla particella n. __________ RFD di
__________, poiché trattandosi di un'abitazione coniugale sarebbe occorso anche
il consenso di lui (art. 169 CC). Né la moglie poteva – egli continua –
costituire un domicilio indipendente di sua iniziativa. Secondo l'appellante la
convenzione firmata il 12 febbraio 2019 da __________ P__________ con la AO 1 è
quindi nulla e a torto il Pretore avrebbe ravvisato nel contenzioso i requisiti
di una “fattispecie liquida” a norma dell'art. 257 CPC.
4.
Al contraddittorio
tenutosi il 3 giugno 2019 davanti al Pretore il convenuto, assente
giustificato, ha concordato per il tramite del proprio legale con la AO 1, “dopo
discussione”, “che nella decisione di espulsione si indichi il 28 giugno 2019
alle ore 14.00 quale data di riconsegna dell'abitazione sita sulla particella
n. __________ RFD di __________”. Egli non ha chiesto quindi al Pretore di
respingere l'istanza avversaria. Si è limitato a convenire con la AO 1 un
termine entro cui consegnare l'immobile, impegnandosi a sgomberare i locali
entro il 28 giugno 2019. I presupposti per pronunciare un'espulsione sono
contestati soltanto in questa
sede.
5.
Ci si può interrogare
intanto se, ricorrendo contro l'espulsione dopo avere accettato di lasciare lo
stabile entro il 28 giugno 2019, l'appellante non offenda il principio della
buona fede processuale (art. 52 CPC). L'operato del suo avvocato dovendogli
essere ascritto alla stregua di un comportamento proprio, contestare
l'espulsione in appello dopo averne pattuito gli estremi dinanzi al Pretore
denota una contraddizione flagrante, lesiva dell'art. 2 cpv. 2 CC. Comunque
sia, la domanda di annullare la sentenza impugnata (e di respingere l'istanza
di espulsione) è una conclusione nuova. E nuove richieste di giudizio sono
proponibili in appello soltanto se sono fondate su fatti nuovi o nuovi mezzi di
prova (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). In concreto l'appellante non allega alcun
fatto nuovo che non potesse già essere addotto dinanzi al primo giudice all'udienza
del 3 giugno 2019 né invoca nuovi mezzi di prova. Inammissibile, il “reclamo”
vede dunque la sua sorte segnata.
6.
L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel “reclamo”.
7.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Dato nondimeno che AP 1 non ha cognizioni giuridiche e ha agito in
appello senza l'ausilio di un patrocinatore, si giustifica nella fattispecie –
eccezionalmente – di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema
di ripetibili, il “reclamo” non essendo stato comunicato all'istante per
osservazioni.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).