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Decisione

11.2019.71

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione

25 giugno 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliere:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2019.2095 (tutela giurisdizionale nei casi

manifesti: espulsione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 26 aprile 2019 dalla

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1

(già patrocinato dall'avv. ),

giudicando sul “reclamo”

(appello) del 14 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 5 giugno 2019;

Ritenuto

in fatto: A. La AO 1 si è aggiudicata ai

pubblici incanti il 30 maggio 2017 la particella n__________ RFD di __________,

su cui sorge una casa gravata di un diritto d'abitazione a vita in favore di __________

P__________. Quest'ultima ha rinunciato mediante convenzione del 12 febbraio

2019 alla servitù, impegnandosi verso la AO 1 a lasciare l'immobile entro il 28 febbraio

2019. Il diritto di abitazione è stato cancellato dal registro fondiario il 1° marzo

2019.

B. Il 4 marzo 2019 la AO

1 ha invitato il marito di __________ P__________, AP 1, che era rimasto nel­l'edificio,

a liberare i locali entro il 31 marzo 2019. AP 1 ha dichiarato di opporsi,

sostenendo che la moglie non poteva far cancellare da sé sola la servitù,

trattandosi nella fattispecie di un'abitazione coniugale.

C. Con istanza del 26

aprile 2019 la AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,

di ordinare – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'espulsione di AP 1 dallo

stabile situato sulla particella n. __________ RFD di __________. Il Pretore ha

citato le parti al contraddittorio, che ha avuto luogo dopo ripetuti rinvii il

3 giugno 2019. A quell'udienza AP 1 non è comparso personalmente. Il suo

patrocinatore ha nondimeno accettato, dopo discussione, “che nella decisione di

espulsione si indichi il 28 giugno 2019 alle ore 14.00 quale data di

riconsegna dell'abitazione”.

D. Statuendo con

sentenza del 5 giugno 2019, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato a AP

1 – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – di mettere a disposizione della

parte istante l'abitazione posta sulla particella n. __________ RFD di __________

entro il 28 giu­gno 2019 alle ore 14.00, con avvertimento dell'esecuzione

effettiva per mezzo delle forze dell'ordine in caso di inosservanza. Le spese

processuali di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo

di rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto il 14 giugno 2019 a questa Camera con un “reclamo”

per ottenere che, conferito al suo ricorso effetto sospensivo, la decisione impugnata

sia annullata e sia “ripristinato il diritto di abitazione sulla [particella]

n. __________ RFD di __________. Non sono state chieste osservazioni al

“reclamo”.

Considerandi

in diritto: 1. Nella sentenza impugnata il

Pretore ha accertato il valore litigioso in fr. 10

000.

– (pag. 2 a metà). Ne segue che la decisione in esame era

impugnabile con appello (art. 308 cpv. 2 CPC), non con reclamo come figura erroneamente

nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione medesima. AP 1

risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche, non giova tuttavia

formalizzarsi al riguardo, anche perché, pur trattato come appello, il “reclamo” è destinato all'insuccesso, come si

vedrà senza indugio.

2.

Nella misura in cui

l'appellante chiede di ripristinare il diritto di abitazione della moglie sulla

particella n. __________ RFD di __________, il “reclamo” esula dal tema della

controversia e va dichiarato d'acchito

irricevibile. In discussione davanti al Pretore era unicamente l'espulsione

del convenuto dall'immobile. Che la servitù di abitazione in favore di __________

P__________ sia stata cancellata a ragione o a torto non era oggetto del

litigio ed è un tema non può essere sindacato ora da questa Camera.

3.

Nel “reclamo”

l'appellante ribadisce, in sostanza, che __________ P__________ non poteva stipulare

da sé sola la cancellazione della servitù sulla particella n. __________ RFD di

__________, poiché trattandosi di un'abitazione coniugale sarebbe occorso anche

il consenso di lui (art. 169 CC). Né la moglie poteva – egli continua –

costituire un domicilio indipendente di sua iniziativa. Secondo l'appellante la

convenzione firmata il 12 febbraio 2019 da __________ P__________ con la AO 1 è

quindi nulla e a torto il Pretore avrebbe ravvisato nel contenzioso i requisiti

di una “fattispecie liquida” a norma dell'art. 257 CPC.

4.

Al contraddittorio

tenutosi il 3 giugno 2019 davanti al Pretore il convenuto, assente

giustificato, ha concordato per il tramite del proprio legale con la AO 1, “dopo

discussione”, “che nella decisione di espulsione si indichi il 28 giugno 2019

alle ore 14.00 quale data di riconsegna dell'abitazione sita sulla particella

n. __________ RFD di __________”. Egli non ha chiesto quindi al Pretore di

respingere l'istanza avversaria. Si è limitato a convenire con la AO 1 un

termine entro cui consegnare l'immobile, impegnandosi a sgomberare i locali

entro il 28 giugno 2019. I presupposti per pronunciare un'espulsione sono

contestati soltanto in questa

sede.

5.

Ci si può interrogare

intanto se, ricorrendo contro l'espulsione dopo avere accettato di lasciare lo

stabile entro il 28 giugno 2019, l'appellante non offenda il principio della

buona fede processuale (art. 52 CPC). L'operato del suo avvocato dovendogli

essere ascritto alla stregua di un comportamento proprio, contestare

l'espulsione in appello dopo averne pattuito gli estremi dinanzi al Pretore

denota una contraddizione flagrante, lesiva del­l'art. 2 cpv. 2 CC. Comunque

sia, la domanda di annullare la sentenza impugnata (e di respingere l'istanza

di espulsione) è una conclusione nuova. E nuove richieste di giudizio sono

proponibili in appello soltanto se sono fondate su fatti nuovi o nuovi mezzi di

prova (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). In concreto l'appellante non allega alcun

fatto nuovo che non potesse già essere addotto dinanzi al primo giudice all'udienza

del 3 giugno 2019 né invoca nuovi mezzi di prova. Inammissibile, il “reclamo”

vede dunque la sua sorte segnata.

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel “reclamo”.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Dato nondimeno che AP 1 non ha cognizioni giuridiche e ha agito in

appello senza l'ausilio di un patrocinatore, si giustifica nella fattispecie –

eccezionalmente – di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema

di ripetibili, il “reclamo” non essendo stato comunicato all'istante per

osservazioni.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

– ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la

prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).