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Decisione

11.2019.72

Divorzio: scioglimento di comproprietà immobiliare, diritto di abitazione e contributi alimentari in favore dei figli

29 maggio 2020Italiano27 min

intestata alle parti in ragio­ne di metà ciascuno) dietro versamento al marito di

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.72

Lugano,

29 maggio 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2016.118 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 giugno 2016 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 21 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 20 maggio 2019 e sulla contestuale richiesta di gratuito

patrocinio

(inc. 11.2019.72);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1975), cittadino argentino, e AO 1 (1977) si sono

sposati a __________ il 20 maggio 2006. Dal matrimonio sono nati J__________,

il 22 settembre 2010, e L__________, il 24 settembre 2012. Da allora il marito

si è dedicato al governo della casa e alla cura dei figli, mentre la moglie

lavora all'80% quale socia e gerente della __________ Sagl di __________, che

conduce un esercizio pubblico.

B. Il

13 novembre 2014 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con

un'istanza a protezione del-

­l'unione

coniugale. Tre giorni dopo, nel pieno di un alterco, AP 1 ha inferto alla

moglie un colpo di coltello alla schiena ed è stato arrestato. Posto in carcere

preventivo, egli è stato condannato il 14 giugno 2016 dalla Corte di

appello e di revisione pena­le, in secondo grado, a tre anni e sei mesi di

detenzione, oltre che a una multa di fr. 100.–, per tentato omicidio

intenzionale. Rilascia­to dal carcere preventivo in corso di procedura, AP 1 si

è trasferito a __________, dove vive dal novembre del 2015 e non è più tornato

in Svizzera. Per fargli scontare un residuo di pena il Giudice dei

provvedimenti coercitivi ha spiccato nei suoi confronti un ordine di arresto

internazionale. Nel frattempo, con sentenza dell'8 gennaio 2016 il Pretore ha autorizza­to

Fatti

i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie,

cui ha affidato i figli, e ha disciplinato le relazio­ni del padre con questi

ultimi, senza fissare contributi di mantenimento tra coniugi né per i figli.

Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio (inc.

SO.2014.4860).

C. AO

1 ha promosso Il 7 giugno 2016

azione di divorzio davanti al

medesimo Pretore, postulando – previo conferimento del gratuito patrocinio –

l'assegnazione dell'alloggio coniugale (particella n. 675 RFD di __________,

intestata alle parti in ragio­ne di metà ciascuno) dietro versamento al marito di

fr. 88 565.20, l'affidamento di J__________ e L__________ con

esercizio esclusi­vo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita

paterno da esercitare in Svizzera) e un contributo alimentare unico di fr. 87 065.20 per i

figli, da compensare con il conguaglio spettante a AP 1 per la cessione dell'alloggio

coniugale. All'udien­za di conciliazio­ne, il 15 settembre 2016, le parti hanno

dato atto (il convenuto per il tramite del suo patrocinatore) di essersi

accordati sull'affidamento dei figli alla madre, sull'assegnazione dell'abitazione

coniugale in proprietà esclusiva alla medesima e sulla rinuncia a contributi

alimentari fra coniugi, dichiarando di voler continuare le trattative

sull'autorità parentale, sull'obbligo di mantenimento dei figli, sulla

disciplina delle relazioni personali, sulla liquidazione del regime dei beni,

sulla previdenza professionale e sulle spese del processo.

D. Statuendo

su un'istanza cautelare presentata il 21 settembre 2016 da AP 1, con decreto del 15 dicembre 2016 – rettificato il 22

dicembre 2016 (inc. SO.2016.6187) – il

Pretore ha

regolato le relazioni personali tra padre e figli, designando

in favore di J__________ e L__________ un curatore educativo (inc. CA.2016.352).

Un appello presentato dall'istante contro tale decreto è stato

respinto da questa Camera con sentenza del 6 marzo

2017

(inc.

11.2016.136/137).

E. Nel

frattempo, decadute infruttuose le trattative fra coniugi, il Pretore ha

impartito a AP 1 un termine per introdurre il memoriale di risposta. In un

allegato del 13 febbraio 2017 il convenuto ha dichiarato di non opporsi al

divorzio né

all'assegnazio­ne dell'alloggio coniugale alla moglie, ma ha rivendicato un

conguaglio di almeno fr. 590 000.–. Egli ha consentito anche all'affidamento dei figli alla madre

(riservato il suo diritto di visita), postulando tuttavia l'autorità parentale congiunta,

ha rifiutato il versamento di qualsiasi contributo alimentare e ha sollecitato la

divisione a metà della previdenza professionale maturata dalla moglie durante

il matrimonio. Infine egli ha sollecitato a sua volta la concessione del

gratuito patrocinio.

F. Alle

prime arringhe del 2 giugno 2017 i coniugi hanno ribadito la volontà di

divorziare, hanno previsto l'affidamento dei figli alla madre, hanno concordato

l'autorità parentale congiunta, hanno rinunciato a vicendevoli pretese

alimentari e hanno accettato la “divisione a metà della LPP”. Non si sono

intesi per contro sul diritto di visita, sullo scioglimento della comproprietà

immobiliare, sulla liquidazione del regime dei beni, sui contributi alimentari

per i figli né sulle spese giudiziarie. Il Pretore ha sospeso la causa per

consentire loro di trovare un accordo.

G. Fallite

nuovamente le trattative, AO 1 è stata chiamata a replicare. Nel suo memoriale

del 9 novembre 2017 essa ha sostanzialmente reiterato le proprie richieste,

salvo offrire al marito un conguaglio di fr. 93 769.35 per l'attribuzione dell'alloggio coniugale

da versare il mese successivo alla fine della formazio­ne scolastica o

professionale da parte dei figli, ma al più tardi il 30 settembre 2037. Subordinatamente,

in luogo del conguaglio, essa ha proposto che le fosse trasferito il 27% della

quota di comproprietà fondiaria del marito e che sulla rimanente quota di tale

comproprietà fosse iscritto un diritto di usufrutto in suo favore fino al 30 settembre

2030 (con spese di iscrizione a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno). In favore dei figli essa ha postulato un contributo alimentare unico

di fr. 93 769.35 che AP 1 avrebbe

dovuto corrispondere cedendo a J__________ e L__________ la sua spettanza per il

trapasso della citata quota di comproprie­tà. Subordinatamente l'attrice ha

postulato un contributo alimentare di fr. 340.– mensili per ogni figlio

dal 1° aprile 2018 (assegni familiari non compresi) garantito dal blocco della

spettanza di fr. 93 769.35 riconosciuta al marito. Infine AO 1 ha chiesto che il

fabbisogno in denaro scoperto dei figli sia fissa­to tra fr. 903.23 e fr.

1248.25 mensili per quanto riguarda J__________, rispettivamente tra fr. 586.65

e fr. 1186.65 per quanto riguarda L__________. AP 1 ha duplicato il 5 febbraio

2018, riaffermando il contenuto del proprio memoriale di risposta, tranne

pretendere almeno fr. 100 000.– per l'attribuzio­ne della particella n. 675 alla moglie e rifiutare

ogni contributo di mantenimento per i figli finché egli si fosse trovato nell'indigenza.

H. È

seguita un'udienza del 6 febbraio 2018 destinata al contraddittorio di un'istanza

cautelare presentata il 19 dicembre 2017 da AP 1 perché fosse regolato il suo

diritto di visita, questio­ne che il Pretore ha disciplinato con decreto cautelare

del 19 settembre 2018 (inc. CA.2017.449). A quella stessa udienza le parti

hanno confermato le loro richieste di merito. AO 1 ha precisato nondimeno di

rivendicare, oltre alla proprietà esclusiva della particella n. 675, la

proprietà esclusiva della vicina particella n. 763 RFD di __________, anch'essa

appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno. Il convenuto non si è

opposto alla domanda, ma in subordine ha proposto di vendere entrambi i fondi

“per consentire la liquidazio­ne del regime dei beni”. L'istruttoria è cominciata il 20 aprile 2018 e si è conclusa il 19 settembre

2019, quando il Pretore ha omologato un accordo cautelare sul diritto di visita

stipulato dalle parti il 6 febbraio 2018.

I. Alle

arringhe finali del 15 gennaio 2019 l'attrice ha formulato le seguenti

conclusioni, previa richiesta di gratuito patrocinio:

– liquidazione

del regime dei beni mediante attribuzione a lei delle particelle n. 675 e 763

RFD di __________ dietro versamento al marito di fr. 93 769.35 il mese successivo

al termi­ne della formazione scolastica o professionale dei figli, ma al più

tardi il 30 settembre 2037; subordinatamente liquidazione del regime dei beni

mediante attribuzione a lei del 27% delle quote di comproprietà del marito

sulle particelle n. 675 e 763 e iscrizione sulle quote residue del marito di un

diritto di usufrutto (eventualmente di abitazione) in suo favore;

– affidamento

dei figli a lei con autorità parentale congiunta e attribuzione a lei medesima

dell'intero accredito per compiti educativi (art. 52f

bis cpv. 2 OAVS);

– relazioni

personali del convenuto con i figli via Skype e fisicamente durante le vacanze

scolastiche, con spese di trasferta a carico di AP 1;

– nessun

contributo di mantenimento fra coniugi;

– suddivisione

a metà degli averi previdenziali maturati dai coniugi durante il matrimonio,

l'attrice impegnandosi da parte sua a trasferire fr. 1400.– su un conto di

libero passaggio del marito;

– contributo

alimentare in favore dei figli fissato in un versamento unico pari al

conguaglio dovuto a AP 1 per il trapasso delle quote di comproprietà sulle

particelle n. 675 e 763, conguaglio che il convenuto deve cede­re ai

figli; subordinatamente, contributi alimentari di fr. 340.– mensili per ogni

figlio (assegni familiari non compresi) dal 1° aprile 2018 con blocco di

quanto spetta a AP 1 per il trapasso delle citate quote di comproprietà.

Il convenuto, che non è mai

comparso in tribunale per timore di essere fermato in forza dell'ordine di

arresto diramato dal Giudice dei

provvedimenti coercitivi, ha ribadito tramite il suo patrocinatore la pretesa di fr. 100 000.– per la cessione “della sua quota di

comproprietà” e ha chiesto “che si approfitti di ogni possibilità affinché i

bambini possano trovare il padre, che sia in Spagna o in Argentina, in estate e

in inverno, per dei periodi prestabiliti e organizzandosi nel migliore dei modi

per la trasferta”.

L. Statuendo con sentenza del 20 maggio 2019,

il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha regolato gli effetti accessori come

segue:

– scioglimento

della comproprietà sulle particelle n. 675 e 763 differito al 30 settembre

2030; in seguito, vendita dei fondi ai pubblici incanti a cura di un notaio o

del Pretore con base

d'asta

concordata tra le parti o, dandosi disaccordo, di complessivi fr. 590 000.–; in caso di insuccesso, ripetizione del­l'incanto senza base

d'asta; ricavo netto da suddividere nella proporzione del 35% al marito e del

65% alla moglie con deduzione dei debiti gravanti la quota di ogni coniuge;

– iscrizione

di un diritto d'abitazione in favore dell'attrice sulle comproprietà del marito

fino al 30 settembre 2030 dietro assunzione da parte dell'attrice della quota

dei costi generati dagli immobili a carico di AP 1 (interessi ipotecari,

ammortamento, spese accessorie ecc.);

– liquidazione

del regime matrimoniale, nel senso che ogni coniuge rimane proprietario dei

beni in suo possesso e risponde dei debiti da lui contratti, con obbligo per AP

1 di versare all'attrice fr. 21

934.80, somma che l'attrice

potrà compensare con il ricavo della vendita dei menzionati fondi;

– suddivisione

a metà degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio,

con obbligo per AO 1 di versare fr. 1380.30 su un conto di libero passaggio

intestato al marito;

– affidamento

dei figli alla madre con autorità parentale congiunta e conferma della curatela

educativa;

– “ampio

diritto alle relazioni personali” tra padre e figli da concordare direttamente

tra genitori, con regolamentazione mini­ma in caso di disaccordo;

– accrediti

per compiti educativi giusta l'art. 52f

bis OAVS attribuiti all'attrice;

– nessun

contributo alimentare fra coniugi e nessun contributo alimentare in favore dei

figli, l'attrice essendo abilitata a riscuotere gli assegni familiari; gli importi

mancanti per coprire il debito mantenimento dei figli sono stati posti a carico

del convenuto (art. 286a CC) nella misura di:

fr.

903.25 mensili per J__________ fino al 30 settembre 2022,

fr.

1248.25 mensili per J__________ fino al 30 settembre 2026,

fr.

1116.60 mensili per J__________ fino alla maggiore età;

fr.

841.65 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2024,

fr.

1186.65 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2026,

fr.

1318.30 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2028,

fr.

1055.— mensili per L__________ fino alla maggiore età.

Le

spese processuali di fr. 1000.– sono state addebitate alle par­ti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono

stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

M. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21

giugno 2019 per ottenere che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio,

la decisione impugna­ta sia riformata nel senso di sciogliere le comproprietà sulle

particelle n. 675 e 763 “con immediata compensazio­ne del marito per la

cessione della sua quota in favore della moglie”. In subordine egli chiede che

il diritto di abitazione riconosciuto al­l'attrice duri soltanto “finché i

figli abbiano necessità di poter usufruire di quell'abitazione”. In ogni caso

egli insta perché l'indennizzo a lui dovuto per il diritto di abitazione sia

“congruo e basato sul valore venale dell'immobile, con il valore ipotetico

locativo quale limite superiore”, e che tale indennizzo gli sia riconosciuto

sin dalla separazione di fatto. Il convenuto fa valere inoltre di non essere in

grado di versare contributi di mantenimento per i figli, mentre – sostiene – l'attrice

può aumentare progressivamente il suo grado d'occupazione. Ogni coniuge va tenu­to

infine – egli epiloga – a intaccare la rispettiva sostanza secondo il principio

della parità di trattamento.

L'appello non è stato intimato ad AO 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere

controversie patrimoniali – il valore litigioso di queste ultime raggiungesse

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate

dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore per lo scioglimento

delle comproprietà e il contributo di mantenimento richiesto dall'attrice in

favore dei figli. Quanto alla tempestività dell'appello,

la sentenza impugnata è stata notificata al convenu­to il 21 maggio

2019.

(tracciamento dell'invio n. __________, agli atti), di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto giovedì

20.

giugno 2019, giorno del Corpus Domini, onde la sua

protrazione all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone

Ticino: RL 10.1.1.1.2). Presentato venerdì 21 giugno 2019 (timbro sulla

busta d'invio), ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2.

AP

1.

chiede nell'appello di richiamare l'incarto della cau­sa di divorzio,

compresi i fascicoli delle varie procedure cautelari (pag. 7 in basso). Gli

inserti di tali procedimenti sono già stati trasmessi dalla Pretura a questa

Camera. Il richia­mo si rivela perciò superfluo.

3.

L'appello

di AP 1 non contiene formali richieste di giudizio. Dalla motivazione si desume

nondimeno che della decisione pretorile il convenuto critica i dispositivi n. 2

(scioglimento dilazionato delle comproprietà immobiliari), n. 3 (indennizzo per

la concessione del diritto d'abitazione in caso di mantenimento delle

comproprietà fino al 30 settembre 2030) e n. 12 (contributi alimentari per i

figli). Ora, indicare in che modo la senten­za impugnata debba essere

modificata incombe all'appellante (DTF 137 III 619 in alto; analogamente: RtiD

I-2014 pag. 806 consid. 3a), dato che in caso di accoglimento del ricorso la

richiesta di giudizio deve poter sostituire il dispositivo di primo grado (DTF

142.

III 107 consid. 5.3.1). Nella

fattispecie l'appello non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un

appello privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se

dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione

impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente inten­da ottenere (DTF

136.

V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con

rinvii). In concreto occorrerà pertanto vagliare i tre temi oggetto dell'appello

per verificare se dalla relativa motivazione sia possibile dedurre in che modo dovrebbe

essere riformato, secondo il convenuto, il giudizio del Pretore.

4.

Per quanto riguarda lo scioglimento della comproprietà sui due

fondi a __________, il Pretore ha accertato che l'attrice

riconosce di non disporre di risorse economiche sufficienti per acquisire le

quote del marito (art. 205 cpv. 2 CC). Quanto alla pretesa di vedersi

attribuire il 27% di tali quote, egli ha reputato una simi­le pretesa

destituita di base legale. In condizioni del gene­re non rimane – ha continuato il primo giudice – che realizzare

gli immobili all'asta. Tuttavia – egli ha soggiunto – l'attrice ha “un

interesse manifesto a rimanere unitamente ai figli nell'abitazione coniugale”. Soccorrono

dunque le premesse per riconoscerle un diritto d'abitazione a norma del­l'art.

121.

cpv. 3 CC fino alla maggiore età del figlio cadetto. Riguardo all'indennità

spettante al convenuto per l'imposizione di tale onere, per il Pretore

l'attrice “a fonte della sua precaria situazione reddituale che neppure le

permette di sovvenire al suo mantenimento, del fatto che dalla separazione

sopperisce da sola alle spese generate dagli immobili in comproprietà con il

marito e che questi nulla ha finora versato a favore dei figli, si giustifica

fissare l'indennizzo a favore del convenuto – a far tem­po dall'annotazione del

diritto di abitazione – per un importo pari ai costi generati dalla sua quota

di comproprietà (interessi ipotecari, ammortamento, spese accessorie ecc.)”

(senten­za impugnata, consid. 4).

a) L'appellante

chiede che le comproprietà siano sciolte senza indugio, poiché egli “ha urgente

necessità di disporre di quei fondi per potersi installare in un'adeguata

sistemazione ove accogliere i figli” in Spagna durante le vacanze scolastiche,

non avendo altrimenti mezzi sufficienti a tal fine. Se la sua spettanza in

liquidazione delle comproprietà rimanesse congelata per 11 anni – egli sostiene

– anche le sue relazioni con i figli ne risulterebbero compromesse. L'appellante

contesta inoltre che la moglie non possa aumentare il carico ipotecario sui due

fondi o trovare finanziamenti necessari per onorare la spettanza di lui, simili

possibilità non essendo sta­te per nulla approfondite. Egli insta così perché

“si proceda ai sensi dell'art. 205 cpv. 2 CC, se del caso estendendo l'istrut-toria

a tutto quanto necessario per verificare e approntare le condizioni per una

contestuale liquidazione del marito, senza necessità del pubblico incanto e, di

riflesso, senza necessità di reperire una

nuova abitazione familiare per i figli e il genito­re affidatario”. “Di

converso” – egli prosegue – “spetta eventualmente alla moglie provare di non

essere in grado di com-pensare contestualmente il marito, qualora volesse

invocare una diversa soluzione come quella del diritto di abitazione”.

b) Nel suo

ragionamento il convenuto parte dalla fallace premessa secondo cui un genitore

affidatario che intenda conservare per sé e i figli l'abitazione coniugale in

comproprietà debba dimostrare di non poter acquisire il fondo in proprietà

esclusiva con mezzi propri. In realtà codesta teoria non trova riscontro in

dottrina né in giurisprudenza. Certo, alle arringhe finali davanti al Pretore

l'attrice aveva chiesto l'attribuzione delle

due particelle n. 675 e 763, offrendo al marito un conguaglio di fr. 93 769.35 al

momento in cui i figli avessero ultimato la formazione scolastica o

professionale, al più tardi il 30 settembre 2037. Il Pretore però ha scartato

l'ipotesi, sia perché l'attrice non può pretendere di ottenere le quote di

comproprietà del marito senza versare nulla fino al 2037, sia perché l'operazione

non otterrebbe verosimilmente l'avallo del creditore ipotecario “a fron­te

della sua limitata capacità contributiva” (sentenza impugnata, consid. 4b). Di

tale decisione AO 1 si è accomodata, accettando che le due comproprietà immobiliari

rimangano tali. Non fosse stato d'accordo, soprattutto per la dichiarata

urgenza di ottenere liquidità, l'appellante avrebbe dovuto postulare egli

medesimo lo scioglimento delle comproprietà davanti al Pretore anziché non

insistere per una tacitazione da parte della moglie. Senza dimenticare che una liquidazione del regime dei beni è retta dal principio

dispositivo (art. 277 cpv. 1

CPC) e che non spettava quindi al Pretore – né spetta a questa Camera, contrariamente

a quanto crede il convenu­to – promuovere indagini d'ufficio.

5.

Riguardo

al diritto di abitazione che il Pretore ha riconosciuto al­l'attrice fino al 30 settembre 2030 (maggiore età di L__________), l'ap­pellante

fa valere che tale diritto “dovrebbe durare solamente finché i figli abbiano

necessità di poter usufruire di quell'abitazione (ciò che non potrebbe più

essere il caso già precedentemente, per svariati motivi: per esempio il

trasferimento di uno o entrambi i figli)”. L'appellante si duole inoltre che l'indennizzo

riconosciutogli dal Pretore non è congruo, poiché non tiene conto del valore

venale dell'immobile né del valore locativo “qua­le limite superio­re”. Un'adeguata

indennità non può limitarsi – egli adduce – al­l'assunzione

da parte della moglie degli interessi ipotecari, degli ammortamenti e delle spese

accessorie legate agli immobili. Se poi l'attrice non è in grado di versare

adesso un giusto corrispettivo – egli continua – nulla impedisce che ciò

avvenga più tardi, allo scioglimento delle comproprietà. Anzi, il fatto che

l'attrice non sia tenuta a eseguire migliorie né manutenzioni specifiche

rischia finanche di deprezzare gli immobili, recando a lui ulteriore

pregiudizio. Infine – egli epiloga – “l'indennizzo dovreb­be essere corrisposto

non solo a far tempo dell'iscrizione del diritto d'abitazione, bensì per tutto

il periodo in cui la moglie ha potuto beneficiare di fatto dell'abitazione

coniugale, cioè dalla separazione di fatto”.

a) Quanto

alla durata del diritto di abitazione, l'argomento

del convenuto è inconcludente. A parte il fatto che qualora un coniuge ottenga nell'interesse

dei figli un diritto di abitazione in virtù del­l'art. 121 cpv. 3 CC sull'alloggio

familiare appartenente all'altro coniuge, tale diritto è fissato – di rego­la –

fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolasti­ca o

professionale dei figli medesimi (Gloor in:

Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 121; Büchler in: FamKommentar, Scheidung,

vol. I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 121 CC), un diritto del genere dev'essere

vincolato a scadenze precise. Non può essere iscritto “finché i figli abbiano necessità di poter usufruire di

quell'abitazione”. Dovesse

rivelarsi trop­po lunga la durata iniziale del diritto, l'art. 121 cpv. 3

seconda frase CC ne preve­de la limitazione o la soppressione “ove lo esigano

fatti nuovi rilevanti”.

b) L'ammontare

dell'adeguata indennità (o la sua imputazio­ne sul contributo di mantenimento)

prevista dall'art. 121 cpv. 3 CC per un diritto di abitazione è fissata dal

giudice secondo equità (art. 4 CC), in funzione delle circostanze (sentenza

del Tribunale federale 5A_835/2015 del 21

marzo 2016 consid. 3.1). Non deve necessariamente consistere in un impor­to cifrato.

È sufficiente che sia determinabile. Stabilire – co­me in concreto – che il

beneficiario del diritto assuma tutti gli interessi ipotecari, l'ammortamento in

vigore all'iscrizione del diritto e le spese accessorie è di per sé sufficiente.

Il convenuto lamenta che porre a carico dell'attrice unicamente tali oneri,

senza tenere conto del valore venale né del valore locativo degli immobili, per

tacere della manutenzione e delle migliorie che rimangono a suo carico, è

inadeguato. Egli non indica tuttavia nemmeno per ordine di grandezza a quanto

ammonterebbe l'“adeguata indennità” secondo le sue valutazioni, limitandosi a

censurare genericamente l'operato del Pretore. Ciò non è ammissibile. Per

essere ricevibili, pretese pecuniarie vanno sempre quantificate, anche nelle

cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 137 III 619 consid. 4.3 e

620.

consid. 4.5.1 con riferimenti). Che poi l'indennità sia dovuta nella

fattispecie solo dall'iscrizione del diritto nel registro fondiario è evidente,

gli effetti del divorzio non potendo precedere lo scioglimento del matrimonio.

6.

Relativamente al

contributo alimentare per i figli, il Pretore ha stimato il fabbisogno in

denaro di J__________ e L__________ – secondo la prassi abituale – sulla scorta

delle raccomandazioni pubblicate dal­l'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento

professionale del Canton Zurigo, applicando la tabella dell'edizio­ne 2017. Egli

ha adattato così il costo dell'alloggio a quello effettivo, ha dedotto gli

assegni

familiari e ha aggiunto una posta per l'accudimento di fr. 131.68 mensili

ciascuno, pari al fabbisogno minimo ‟allargatoˮ dell'attrice che questa

non è in grado di finanziare. Ha accertato così un fabbisogno complessivo di J__________

di fr. 903.25 mensili fino al 30 settembre 2022, di fr. 1248.25 mensili

dal 1° ottobre 2022 fino al 30 settembre 2026 e di fr. 1116.60 mensili dal

1° ottobre 2026 fino alla maggiore età, rispettivamente un fabbisogno complessivo

di L__________ di fr. 841.65 mensili fino al 30 settembre 2024, di fr. 1186.65

mensili dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2026, di fr. 1318.30 mensili

dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2028 e di fr. 1055.– mensili dal 1° ottobre

2028.

fino alla maggiore età.

Ciò posto, il Pretore ha

escluso che AP 1 possa finanzia­re il fabbisogno in denaro dei figli attingendo

al capitale ottenuto dallo scioglimento delle comproprietà, le sue quote rimanendo

gravate del diritto di abitazione in favore dell'attrice fino al 24 settembre

2030.

(maggiore età di L__________). Egli ha rilevato inoltre che il convenuto

non risulta conseguire redditi e che non sussistono elementi concreti per imputargli

guadagni ipotetici, anche se la situazione finanziaria di lui rimane nebulosa. Nelle

condizioni descritte il primo giudice si è limitato pertanto ad accertare nel

dispositivo l'entità del debito mantenimento dei figli rimasto scoperto, importo

che ha addebitato al padre e che i figli potranno recuperare in seguito – ove

ne saranno date le condizioni – valendosi del­l'art. 286a cpv. 1 CC.

a) L'appellante

rimprovera al Pretore di avere calcolato il contributo di accudimento fondandosi

sul fabbisogno mini­mo ‟allargatoˮ della moglie, mentre la

situazione finanziaria delle parti imponeva di limitarsi al fabbisogno mini­mo del

diritto esecutivo (n. 3). Egli sostiene poi che il contributo di accudimento sarebbe

stato da adeguare progressivamen­te all'età dei figli e al maggior reddito che

la moglie potrà conseguire lavorando nell'esercizio pubblico. Chiede dunque che

il Pretore accerti “in maniera oggettiva e adeguata alle circostanze i

contributi teorici di mantenimento per i figli”. La conclusione è manifestamente

irricevibile. Come si è spiega­to, contesta-zioni pecuniarie vanno sempre cifrate,

anche nel­le cause governate dal principio inquisitorio illimitato che presiede

al diritto di filiazione (consid. 5b; v. anche sentenza del Tribunale federale

5A_3/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 4; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). In

concreto l'appellante non indica minimamente a quanto dovrebbe ammontare il

contributo alimentare scoperto dei figli da indicare nel dispositivo della

senten­za. Ne segue che, del tutto carente di motivazione (nel senso del­l'art.

311.

cpv. 1 CPC), in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.

b) L'appellante

sostiene che il fabbisogno in denaro rimasto scoperto dei figli non va posto a

suo carico, il reddito di lui essendo finanche insufficiente per finanziare il proprio

fabbisogno minimo, senza scordare che egli provvede ai figli quando costoro

soggiornano da lui durante le vacanze scolastiche. Egli allega inoltre di avere

investito nell'abitazione coniugale tutti i suoi risparmi, di modo che il

compenso per la cessio­ne delle sue quote di comproprietà alla moglie gli è

necessario per procurarsi un alloggio in cui ospitare i figli in Spagna durante

le visite. A mente sua non sarebbe accettabile che in caso di vendita delle due

particelle a __________ egli sia tenuto a destinare ai figli il ricavo

dell'operazione. Nel segno della parità di trattamento egli reputa corretto che

allo scioglimento delle comproprietà ogni genitore attinga alla propria sostanza

per finanziare il fabbisogno scoperto dei figli.

Intanto giovi

ricordare che AP 1 non è stato tenuto a versare alcun contributo alimentare per

i figli (sentenza impugnata, dispositivo n. 12). Il Pretore ha disposto

unicamente che, “riservato l'art. 286a CC”, il debito mantenimento

scoperto dei figli è imputato interamente a carico del padre” secondo gli

importi fissati nella sentenza. Ora, giusta l'art. 286a cpv. 1 CC, “se in un contratto

di mantenimento approvato o in una decisione è stabilito che non è stato

possibile fissare un contributo sufficiente ad assicurare il debito mantenimen­to

del figlio e se la situazione del genitore tenuto al mantenimento è da allora

migliorata in modo straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale

genitore versi gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli

ultimi cinque anni nei quali il contributo di mantenimento era dovuto”. In

concreto – co­me detto – a favore dei figli non è stato fissato alcu­n contributo

alimentare. AP 1 potrà essere obbligato soltan­to, qualora la sua situazione dovesse

migliorare “in mo­do straordinario” rispetto al momento in cui è stata ema­nata

la senten­za impugnata, a versare ai figli l'importo fissato dal Pretore per

coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni.

Ammesso

e non concesso che allo scadere del diritto di abitazione in favore della

moglie sulle due quote di comproprie­tà, il 24 settembre 2030, si ravvisi un

miglioramento “straordinario” della situazione in cui ver­rà a trovarsi il

convenuto, tutto quanto egli potrà essere tenuto a versare allora sarà l'ammontare

del debito mantenimento dei figli rimasto scoperto negli ultimi cinque anni. Per

gli altri cinque anni, l'attrice avrà dovuto provvedere da sé. Nel risultato, di

conseguenza, quan­d'an­che al momento in cui decadrà il diritto di abitazione

del­l'attrice il convenuto fosse tenuto a coprire il debito mantenimento di J__________

e L__________ negli ultimi cinque anni in conformi­tà all'art. 286a

cpv. 1 CC, a quel momento ogni coniuge avrà dovuto far fronte al debito

fabbisogno in denaro dei figli facendo capo alla propria sostanza per un periodo

equivalente. Il convenuto non può quindi lamentare una disparità di trattamento,

per tacere del fatto che AO 1 avrà anche assicurato nel frattempo la cura e

l'educazione dei figli. Ne segue che, destituito una volta ancora di

consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

7.

Le spese

dell'attuale giudizio seguono la soccombenza del­l'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'attrice non essendo stata

invitata a presentare osservazioni. Circa la richiesta di gratuito patrocinio formulata

nell'appello, essa non può entrare in linea di conto, poiché il ricorso appariva

senza possibilità di successo fin dal­l'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da

non essere stato comunicato ad AO 1. Delle condizioni verosimilmente difficili

in cui versa il convenuto si tiene conto, in ogni modo, riducendo sensibilmente

la tassa di giustizia.

8.

Riguardo ai rimedi

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1). L'impugnabilità del

dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione

a:

avv.

avv.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).