11.2019.72
Divorzio: scioglimento di comproprietà immobiliare, diritto di abitazione e contributi alimentari in favore dei figli
29 maggio 2020Italiano27 min
intestata alle parti in ragione di metà ciascuno) dietro versamento al marito di
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.72
Lugano,
29 maggio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2016.118 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 giugno 2016 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 21 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 20 maggio 2019 e sulla contestuale richiesta di gratuito
patrocinio
(inc. 11.2019.72);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1975), cittadino argentino, e AO 1 (1977) si sono
sposati a __________ il 20 maggio 2006. Dal matrimonio sono nati J__________,
il 22 settembre 2010, e L__________, il 24 settembre 2012. Da allora il marito
si è dedicato al governo della casa e alla cura dei figli, mentre la moglie
lavora all'80% quale socia e gerente della __________ Sagl di __________, che
conduce un esercizio pubblico.
B. Il
13 novembre 2014 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con
un'istanza a protezione del-
l'unione
coniugale. Tre giorni dopo, nel pieno di un alterco, AP 1 ha inferto alla
moglie un colpo di coltello alla schiena ed è stato arrestato. Posto in carcere
preventivo, egli è stato condannato il 14 giugno 2016 dalla Corte di
appello e di revisione penale, in secondo grado, a tre anni e sei mesi di
detenzione, oltre che a una multa di fr. 100.–, per tentato omicidio
intenzionale. Rilasciato dal carcere preventivo in corso di procedura, AP 1 si
è trasferito a __________, dove vive dal novembre del 2015 e non è più tornato
in Svizzera. Per fargli scontare un residuo di pena il Giudice dei
provvedimenti coercitivi ha spiccato nei suoi confronti un ordine di arresto
internazionale. Nel frattempo, con sentenza dell'8 gennaio 2016 il Pretore ha autorizzato
Fatti
i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie,
cui ha affidato i figli, e ha disciplinato le relazioni del padre con questi
ultimi, senza fissare contributi di mantenimento tra coniugi né per i figli.
Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio (inc.
SO.2014.4860).
C. AO
1 ha promosso Il 7 giugno 2016
azione di divorzio davanti al
medesimo Pretore, postulando – previo conferimento del gratuito patrocinio –
l'assegnazione dell'alloggio coniugale (particella n. 675 RFD di __________,
intestata alle parti in ragione di metà ciascuno) dietro versamento al marito di
fr. 88 565.20, l'affidamento di J__________ e L__________ con
esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita
paterno da esercitare in Svizzera) e un contributo alimentare unico di fr. 87 065.20 per i
figli, da compensare con il conguaglio spettante a AP 1 per la cessione dell'alloggio
coniugale. All'udienza di conciliazione, il 15 settembre 2016, le parti hanno
dato atto (il convenuto per il tramite del suo patrocinatore) di essersi
accordati sull'affidamento dei figli alla madre, sull'assegnazione dell'abitazione
coniugale in proprietà esclusiva alla medesima e sulla rinuncia a contributi
alimentari fra coniugi, dichiarando di voler continuare le trattative
sull'autorità parentale, sull'obbligo di mantenimento dei figli, sulla
disciplina delle relazioni personali, sulla liquidazione del regime dei beni,
sulla previdenza professionale e sulle spese del processo.
D. Statuendo
su un'istanza cautelare presentata il 21 settembre 2016 da AP 1, con decreto del 15 dicembre 2016 – rettificato il 22
dicembre 2016 (inc. SO.2016.6187) – il
Pretore ha
regolato le relazioni personali tra padre e figli, designando
in favore di J__________ e L__________ un curatore educativo (inc. CA.2016.352).
Un appello presentato dall'istante contro tale decreto è stato
respinto da questa Camera con sentenza del 6 marzo
2017
(inc.
11.2016.136/137).
E. Nel
frattempo, decadute infruttuose le trattative fra coniugi, il Pretore ha
impartito a AP 1 un termine per introdurre il memoriale di risposta. In un
allegato del 13 febbraio 2017 il convenuto ha dichiarato di non opporsi al
divorzio né
all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, ma ha rivendicato un
conguaglio di almeno fr. 590 000.–. Egli ha consentito anche all'affidamento dei figli alla madre
(riservato il suo diritto di visita), postulando tuttavia l'autorità parentale congiunta,
ha rifiutato il versamento di qualsiasi contributo alimentare e ha sollecitato la
divisione a metà della previdenza professionale maturata dalla moglie durante
il matrimonio. Infine egli ha sollecitato a sua volta la concessione del
gratuito patrocinio.
F. Alle
prime arringhe del 2 giugno 2017 i coniugi hanno ribadito la volontà di
divorziare, hanno previsto l'affidamento dei figli alla madre, hanno concordato
l'autorità parentale congiunta, hanno rinunciato a vicendevoli pretese
alimentari e hanno accettato la “divisione a metà della LPP”. Non si sono
intesi per contro sul diritto di visita, sullo scioglimento della comproprietà
immobiliare, sulla liquidazione del regime dei beni, sui contributi alimentari
per i figli né sulle spese giudiziarie. Il Pretore ha sospeso la causa per
consentire loro di trovare un accordo.
G. Fallite
nuovamente le trattative, AO 1 è stata chiamata a replicare. Nel suo memoriale
del 9 novembre 2017 essa ha sostanzialmente reiterato le proprie richieste,
salvo offrire al marito un conguaglio di fr. 93 769.35 per l'attribuzione dell'alloggio coniugale
da versare il mese successivo alla fine della formazione scolastica o
professionale da parte dei figli, ma al più tardi il 30 settembre 2037. Subordinatamente,
in luogo del conguaglio, essa ha proposto che le fosse trasferito il 27% della
quota di comproprietà fondiaria del marito e che sulla rimanente quota di tale
comproprietà fosse iscritto un diritto di usufrutto in suo favore fino al 30 settembre
2030 (con spese di iscrizione a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno). In favore dei figli essa ha postulato un contributo alimentare unico
di fr. 93 769.35 che AP 1 avrebbe
dovuto corrispondere cedendo a J__________ e L__________ la sua spettanza per il
trapasso della citata quota di comproprietà. Subordinatamente l'attrice ha
postulato un contributo alimentare di fr. 340.– mensili per ogni figlio
dal 1° aprile 2018 (assegni familiari non compresi) garantito dal blocco della
spettanza di fr. 93 769.35 riconosciuta al marito. Infine AO 1 ha chiesto che il
fabbisogno in denaro scoperto dei figli sia fissato tra fr. 903.23 e fr.
1248.25 mensili per quanto riguarda J__________, rispettivamente tra fr. 586.65
e fr. 1186.65 per quanto riguarda L__________. AP 1 ha duplicato il 5 febbraio
2018, riaffermando il contenuto del proprio memoriale di risposta, tranne
pretendere almeno fr. 100 000.– per l'attribuzione della particella n. 675 alla moglie e rifiutare
ogni contributo di mantenimento per i figli finché egli si fosse trovato nell'indigenza.
H. È
seguita un'udienza del 6 febbraio 2018 destinata al contraddittorio di un'istanza
cautelare presentata il 19 dicembre 2017 da AP 1 perché fosse regolato il suo
diritto di visita, questione che il Pretore ha disciplinato con decreto cautelare
del 19 settembre 2018 (inc. CA.2017.449). A quella stessa udienza le parti
hanno confermato le loro richieste di merito. AO 1 ha precisato nondimeno di
rivendicare, oltre alla proprietà esclusiva della particella n. 675, la
proprietà esclusiva della vicina particella n. 763 RFD di __________, anch'essa
appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno. Il convenuto non si è
opposto alla domanda, ma in subordine ha proposto di vendere entrambi i fondi
“per consentire la liquidazione del regime dei beni”. L'istruttoria è cominciata il 20 aprile 2018 e si è conclusa il 19 settembre
2019, quando il Pretore ha omologato un accordo cautelare sul diritto di visita
stipulato dalle parti il 6 febbraio 2018.
I. Alle
arringhe finali del 15 gennaio 2019 l'attrice ha formulato le seguenti
conclusioni, previa richiesta di gratuito patrocinio:
– liquidazione
del regime dei beni mediante attribuzione a lei delle particelle n. 675 e 763
RFD di __________ dietro versamento al marito di fr. 93 769.35 il mese successivo
al termine della formazione scolastica o professionale dei figli, ma al più
tardi il 30 settembre 2037; subordinatamente liquidazione del regime dei beni
mediante attribuzione a lei del 27% delle quote di comproprietà del marito
sulle particelle n. 675 e 763 e iscrizione sulle quote residue del marito di un
diritto di usufrutto (eventualmente di abitazione) in suo favore;
– affidamento
dei figli a lei con autorità parentale congiunta e attribuzione a lei medesima
dell'intero accredito per compiti educativi (art. 52f
bis cpv. 2 OAVS);
– relazioni
personali del convenuto con i figli via Skype e fisicamente durante le vacanze
scolastiche, con spese di trasferta a carico di AP 1;
– nessun
contributo di mantenimento fra coniugi;
– suddivisione
a metà degli averi previdenziali maturati dai coniugi durante il matrimonio,
l'attrice impegnandosi da parte sua a trasferire fr. 1400.– su un conto di
libero passaggio del marito;
– contributo
alimentare in favore dei figli fissato in un versamento unico pari al
conguaglio dovuto a AP 1 per il trapasso delle quote di comproprietà sulle
particelle n. 675 e 763, conguaglio che il convenuto deve cedere ai
figli; subordinatamente, contributi alimentari di fr. 340.– mensili per ogni
figlio (assegni familiari non compresi) dal 1° aprile 2018 con blocco di
quanto spetta a AP 1 per il trapasso delle citate quote di comproprietà.
Il convenuto, che non è mai
comparso in tribunale per timore di essere fermato in forza dell'ordine di
arresto diramato dal Giudice dei
provvedimenti coercitivi, ha ribadito tramite il suo patrocinatore la pretesa di fr. 100 000.– per la cessione “della sua quota di
comproprietà” e ha chiesto “che si approfitti di ogni possibilità affinché i
bambini possano trovare il padre, che sia in Spagna o in Argentina, in estate e
in inverno, per dei periodi prestabiliti e organizzandosi nel migliore dei modi
per la trasferta”.
L. Statuendo con sentenza del 20 maggio 2019,
il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha regolato gli effetti accessori come
segue:
– scioglimento
della comproprietà sulle particelle n. 675 e 763 differito al 30 settembre
2030; in seguito, vendita dei fondi ai pubblici incanti a cura di un notaio o
del Pretore con base
d'asta
concordata tra le parti o, dandosi disaccordo, di complessivi fr. 590 000.–; in caso di insuccesso, ripetizione dell'incanto senza base
d'asta; ricavo netto da suddividere nella proporzione del 35% al marito e del
65% alla moglie con deduzione dei debiti gravanti la quota di ogni coniuge;
– iscrizione
di un diritto d'abitazione in favore dell'attrice sulle comproprietà del marito
fino al 30 settembre 2030 dietro assunzione da parte dell'attrice della quota
dei costi generati dagli immobili a carico di AP 1 (interessi ipotecari,
ammortamento, spese accessorie ecc.);
– liquidazione
del regime matrimoniale, nel senso che ogni coniuge rimane proprietario dei
beni in suo possesso e risponde dei debiti da lui contratti, con obbligo per AP
1 di versare all'attrice fr. 21
934.80, somma che l'attrice
potrà compensare con il ricavo della vendita dei menzionati fondi;
– suddivisione
a metà degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio,
con obbligo per AO 1 di versare fr. 1380.30 su un conto di libero passaggio
intestato al marito;
– affidamento
dei figli alla madre con autorità parentale congiunta e conferma della curatela
educativa;
– “ampio
diritto alle relazioni personali” tra padre e figli da concordare direttamente
tra genitori, con regolamentazione minima in caso di disaccordo;
– accrediti
per compiti educativi giusta l'art. 52f
bis OAVS attribuiti all'attrice;
– nessun
contributo alimentare fra coniugi e nessun contributo alimentare in favore dei
figli, l'attrice essendo abilitata a riscuotere gli assegni familiari; gli importi
mancanti per coprire il debito mantenimento dei figli sono stati posti a carico
del convenuto (art. 286a CC) nella misura di:
fr.
903.25 mensili per J__________ fino al 30 settembre 2022,
fr.
1248.25 mensili per J__________ fino al 30 settembre 2026,
fr.
1116.60 mensili per J__________ fino alla maggiore età;
fr.
841.65 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2024,
fr.
1186.65 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2026,
fr.
1318.30 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2028,
fr.
1055.— mensili per L__________ fino alla maggiore età.
Le
spese processuali di fr. 1000.– sono state addebitate alle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono
stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
M. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21
giugno 2019 per ottenere che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio,
la decisione impugnata sia riformata nel senso di sciogliere le comproprietà sulle
particelle n. 675 e 763 “con immediata compensazione del marito per la
cessione della sua quota in favore della moglie”. In subordine egli chiede che
il diritto di abitazione riconosciuto all'attrice duri soltanto “finché i
figli abbiano necessità di poter usufruire di quell'abitazione”. In ogni caso
egli insta perché l'indennizzo a lui dovuto per il diritto di abitazione sia
“congruo e basato sul valore venale dell'immobile, con il valore ipotetico
locativo quale limite superiore”, e che tale indennizzo gli sia riconosciuto
sin dalla separazione di fatto. Il convenuto fa valere inoltre di non essere in
grado di versare contributi di mantenimento per i figli, mentre – sostiene – l'attrice
può aumentare progressivamente il suo grado d'occupazione. Ogni coniuge va tenuto
infine – egli epiloga – a intaccare la rispettiva sostanza secondo il principio
della parità di trattamento.
L'appello non è stato intimato ad AO 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere
controversie patrimoniali – il valore litigioso di queste ultime raggiungesse
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate
dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore per lo scioglimento
delle comproprietà e il contributo di mantenimento richiesto dall'attrice in
favore dei figli. Quanto alla tempestività dell'appello,
la sentenza impugnata è stata notificata al convenuto il 21 maggio
2019.
(tracciamento dell'invio n. __________, agli atti), di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto giovedì
20.
giugno 2019, giorno del Corpus Domini, onde la sua
protrazione all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone
Ticino: RL 10.1.1.1.2). Presentato venerdì 21 giugno 2019 (timbro sulla
busta d'invio), ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2.
AP
1.
chiede nell'appello di richiamare l'incarto della causa di divorzio,
compresi i fascicoli delle varie procedure cautelari (pag. 7 in basso). Gli
inserti di tali procedimenti sono già stati trasmessi dalla Pretura a questa
Camera. Il richiamo si rivela perciò superfluo.
3.
L'appello
di AP 1 non contiene formali richieste di giudizio. Dalla motivazione si desume
nondimeno che della decisione pretorile il convenuto critica i dispositivi n. 2
(scioglimento dilazionato delle comproprietà immobiliari), n. 3 (indennizzo per
la concessione del diritto d'abitazione in caso di mantenimento delle
comproprietà fino al 30 settembre 2030) e n. 12 (contributi alimentari per i
figli). Ora, indicare in che modo la sentenza impugnata debba essere
modificata incombe all'appellante (DTF 137 III 619 in alto; analogamente: RtiD
I-2014 pag. 806 consid. 3a), dato che in caso di accoglimento del ricorso la
richiesta di giudizio deve poter sostituire il dispositivo di primo grado (DTF
142.
III 107 consid. 5.3.1). Nella
fattispecie l'appello non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un
appello privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se
dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione
impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF
136.
V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con
rinvii). In concreto occorrerà pertanto vagliare i tre temi oggetto dell'appello
per verificare se dalla relativa motivazione sia possibile dedurre in che modo dovrebbe
essere riformato, secondo il convenuto, il giudizio del Pretore.
4.
Per quanto riguarda lo scioglimento della comproprietà sui due
fondi a __________, il Pretore ha accertato che l'attrice
riconosce di non disporre di risorse economiche sufficienti per acquisire le
quote del marito (art. 205 cpv. 2 CC). Quanto alla pretesa di vedersi
attribuire il 27% di tali quote, egli ha reputato una simile pretesa
destituita di base legale. In condizioni del genere non rimane – ha continuato il primo giudice – che realizzare
gli immobili all'asta. Tuttavia – egli ha soggiunto – l'attrice ha “un
interesse manifesto a rimanere unitamente ai figli nell'abitazione coniugale”. Soccorrono
dunque le premesse per riconoscerle un diritto d'abitazione a norma dell'art.
121.
cpv. 3 CC fino alla maggiore età del figlio cadetto. Riguardo all'indennità
spettante al convenuto per l'imposizione di tale onere, per il Pretore
l'attrice “a fonte della sua precaria situazione reddituale che neppure le
permette di sovvenire al suo mantenimento, del fatto che dalla separazione
sopperisce da sola alle spese generate dagli immobili in comproprietà con il
marito e che questi nulla ha finora versato a favore dei figli, si giustifica
fissare l'indennizzo a favore del convenuto – a far tempo dall'annotazione del
diritto di abitazione – per un importo pari ai costi generati dalla sua quota
di comproprietà (interessi ipotecari, ammortamento, spese accessorie ecc.)”
(sentenza impugnata, consid. 4).
a) L'appellante
chiede che le comproprietà siano sciolte senza indugio, poiché egli “ha urgente
necessità di disporre di quei fondi per potersi installare in un'adeguata
sistemazione ove accogliere i figli” in Spagna durante le vacanze scolastiche,
non avendo altrimenti mezzi sufficienti a tal fine. Se la sua spettanza in
liquidazione delle comproprietà rimanesse congelata per 11 anni – egli sostiene
– anche le sue relazioni con i figli ne risulterebbero compromesse. L'appellante
contesta inoltre che la moglie non possa aumentare il carico ipotecario sui due
fondi o trovare finanziamenti necessari per onorare la spettanza di lui, simili
possibilità non essendo state per nulla approfondite. Egli insta così perché
“si proceda ai sensi dell'art. 205 cpv. 2 CC, se del caso estendendo l'istrut-toria
a tutto quanto necessario per verificare e approntare le condizioni per una
contestuale liquidazione del marito, senza necessità del pubblico incanto e, di
riflesso, senza necessità di reperire una
nuova abitazione familiare per i figli e il genitore affidatario”. “Di
converso” – egli prosegue – “spetta eventualmente alla moglie provare di non
essere in grado di com-pensare contestualmente il marito, qualora volesse
invocare una diversa soluzione come quella del diritto di abitazione”.
b) Nel suo
ragionamento il convenuto parte dalla fallace premessa secondo cui un genitore
affidatario che intenda conservare per sé e i figli l'abitazione coniugale in
comproprietà debba dimostrare di non poter acquisire il fondo in proprietà
esclusiva con mezzi propri. In realtà codesta teoria non trova riscontro in
dottrina né in giurisprudenza. Certo, alle arringhe finali davanti al Pretore
l'attrice aveva chiesto l'attribuzione delle
due particelle n. 675 e 763, offrendo al marito un conguaglio di fr. 93 769.35 al
momento in cui i figli avessero ultimato la formazione scolastica o
professionale, al più tardi il 30 settembre 2037. Il Pretore però ha scartato
l'ipotesi, sia perché l'attrice non può pretendere di ottenere le quote di
comproprietà del marito senza versare nulla fino al 2037, sia perché l'operazione
non otterrebbe verosimilmente l'avallo del creditore ipotecario “a fronte
della sua limitata capacità contributiva” (sentenza impugnata, consid. 4b). Di
tale decisione AO 1 si è accomodata, accettando che le due comproprietà immobiliari
rimangano tali. Non fosse stato d'accordo, soprattutto per la dichiarata
urgenza di ottenere liquidità, l'appellante avrebbe dovuto postulare egli
medesimo lo scioglimento delle comproprietà davanti al Pretore anziché non
insistere per una tacitazione da parte della moglie. Senza dimenticare che una liquidazione del regime dei beni è retta dal principio
dispositivo (art. 277 cpv. 1
CPC) e che non spettava quindi al Pretore – né spetta a questa Camera, contrariamente
a quanto crede il convenuto – promuovere indagini d'ufficio.
5.
Riguardo
al diritto di abitazione che il Pretore ha riconosciuto all'attrice fino al 30 settembre 2030 (maggiore età di L__________), l'appellante
fa valere che tale diritto “dovrebbe durare solamente finché i figli abbiano
necessità di poter usufruire di quell'abitazione (ciò che non potrebbe più
essere il caso già precedentemente, per svariati motivi: per esempio il
trasferimento di uno o entrambi i figli)”. L'appellante si duole inoltre che l'indennizzo
riconosciutogli dal Pretore non è congruo, poiché non tiene conto del valore
venale dell'immobile né del valore locativo “quale limite superiore”. Un'adeguata
indennità non può limitarsi – egli adduce – all'assunzione
da parte della moglie degli interessi ipotecari, degli ammortamenti e delle spese
accessorie legate agli immobili. Se poi l'attrice non è in grado di versare
adesso un giusto corrispettivo – egli continua – nulla impedisce che ciò
avvenga più tardi, allo scioglimento delle comproprietà. Anzi, il fatto che
l'attrice non sia tenuta a eseguire migliorie né manutenzioni specifiche
rischia finanche di deprezzare gli immobili, recando a lui ulteriore
pregiudizio. Infine – egli epiloga – “l'indennizzo dovrebbe essere corrisposto
non solo a far tempo dell'iscrizione del diritto d'abitazione, bensì per tutto
il periodo in cui la moglie ha potuto beneficiare di fatto dell'abitazione
coniugale, cioè dalla separazione di fatto”.
a) Quanto
alla durata del diritto di abitazione, l'argomento
del convenuto è inconcludente. A parte il fatto che qualora un coniuge ottenga nell'interesse
dei figli un diritto di abitazione in virtù dell'art. 121 cpv. 3 CC sull'alloggio
familiare appartenente all'altro coniuge, tale diritto è fissato – di regola –
fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o
professionale dei figli medesimi (Gloor in:
Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 121; Büchler in: FamKommentar, Scheidung,
vol. I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 121 CC), un diritto del genere dev'essere
vincolato a scadenze precise. Non può essere iscritto “finché i figli abbiano necessità di poter usufruire di
quell'abitazione”. Dovesse
rivelarsi troppo lunga la durata iniziale del diritto, l'art. 121 cpv. 3
seconda frase CC ne prevede la limitazione o la soppressione “ove lo esigano
fatti nuovi rilevanti”.
b) L'ammontare
dell'adeguata indennità (o la sua imputazione sul contributo di mantenimento)
prevista dall'art. 121 cpv. 3 CC per un diritto di abitazione è fissata dal
giudice secondo equità (art. 4 CC), in funzione delle circostanze (sentenza
del Tribunale federale 5A_835/2015 del 21
marzo 2016 consid. 3.1). Non deve necessariamente consistere in un importo cifrato.
È sufficiente che sia determinabile. Stabilire – come in concreto – che il
beneficiario del diritto assuma tutti gli interessi ipotecari, l'ammortamento in
vigore all'iscrizione del diritto e le spese accessorie è di per sé sufficiente.
Il convenuto lamenta che porre a carico dell'attrice unicamente tali oneri,
senza tenere conto del valore venale né del valore locativo degli immobili, per
tacere della manutenzione e delle migliorie che rimangono a suo carico, è
inadeguato. Egli non indica tuttavia nemmeno per ordine di grandezza a quanto
ammonterebbe l'“adeguata indennità” secondo le sue valutazioni, limitandosi a
censurare genericamente l'operato del Pretore. Ciò non è ammissibile. Per
essere ricevibili, pretese pecuniarie vanno sempre quantificate, anche nelle
cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 137 III 619 consid. 4.3 e
620.
consid. 4.5.1 con riferimenti). Che poi l'indennità sia dovuta nella
fattispecie solo dall'iscrizione del diritto nel registro fondiario è evidente,
gli effetti del divorzio non potendo precedere lo scioglimento del matrimonio.
6.
Relativamente al
contributo alimentare per i figli, il Pretore ha stimato il fabbisogno in
denaro di J__________ e L__________ – secondo la prassi abituale – sulla scorta
delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, applicando la tabella dell'edizione 2017. Egli
ha adattato così il costo dell'alloggio a quello effettivo, ha dedotto gli
assegni
familiari e ha aggiunto una posta per l'accudimento di fr. 131.68 mensili
ciascuno, pari al fabbisogno minimo ‟allargatoˮ dell'attrice che questa
non è in grado di finanziare. Ha accertato così un fabbisogno complessivo di J__________
di fr. 903.25 mensili fino al 30 settembre 2022, di fr. 1248.25 mensili
dal 1° ottobre 2022 fino al 30 settembre 2026 e di fr. 1116.60 mensili dal
1° ottobre 2026 fino alla maggiore età, rispettivamente un fabbisogno complessivo
di L__________ di fr. 841.65 mensili fino al 30 settembre 2024, di fr. 1186.65
mensili dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2026, di fr. 1318.30 mensili
dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2028 e di fr. 1055.– mensili dal 1° ottobre
2028.
fino alla maggiore età.
Ciò posto, il Pretore ha
escluso che AP 1 possa finanziare il fabbisogno in denaro dei figli attingendo
al capitale ottenuto dallo scioglimento delle comproprietà, le sue quote rimanendo
gravate del diritto di abitazione in favore dell'attrice fino al 24 settembre
2030.
(maggiore età di L__________). Egli ha rilevato inoltre che il convenuto
non risulta conseguire redditi e che non sussistono elementi concreti per imputargli
guadagni ipotetici, anche se la situazione finanziaria di lui rimane nebulosa. Nelle
condizioni descritte il primo giudice si è limitato pertanto ad accertare nel
dispositivo l'entità del debito mantenimento dei figli rimasto scoperto, importo
che ha addebitato al padre e che i figli potranno recuperare in seguito – ove
ne saranno date le condizioni – valendosi dell'art. 286a cpv. 1 CC.
a) L'appellante
rimprovera al Pretore di avere calcolato il contributo di accudimento fondandosi
sul fabbisogno minimo ‟allargatoˮ della moglie, mentre la
situazione finanziaria delle parti imponeva di limitarsi al fabbisogno minimo del
diritto esecutivo (n. 3). Egli sostiene poi che il contributo di accudimento sarebbe
stato da adeguare progressivamente all'età dei figli e al maggior reddito che
la moglie potrà conseguire lavorando nell'esercizio pubblico. Chiede dunque che
il Pretore accerti “in maniera oggettiva e adeguata alle circostanze i
contributi teorici di mantenimento per i figli”. La conclusione è manifestamente
irricevibile. Come si è spiegato, contesta-zioni pecuniarie vanno sempre cifrate,
anche nelle cause governate dal principio inquisitorio illimitato che presiede
al diritto di filiazione (consid. 5b; v. anche sentenza del Tribunale federale
5A_3/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 4; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). In
concreto l'appellante non indica minimamente a quanto dovrebbe ammontare il
contributo alimentare scoperto dei figli da indicare nel dispositivo della
sentenza. Ne segue che, del tutto carente di motivazione (nel senso dell'art.
311.
cpv. 1 CPC), in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.
b) L'appellante
sostiene che il fabbisogno in denaro rimasto scoperto dei figli non va posto a
suo carico, il reddito di lui essendo finanche insufficiente per finanziare il proprio
fabbisogno minimo, senza scordare che egli provvede ai figli quando costoro
soggiornano da lui durante le vacanze scolastiche. Egli allega inoltre di avere
investito nell'abitazione coniugale tutti i suoi risparmi, di modo che il
compenso per la cessione delle sue quote di comproprietà alla moglie gli è
necessario per procurarsi un alloggio in cui ospitare i figli in Spagna durante
le visite. A mente sua non sarebbe accettabile che in caso di vendita delle due
particelle a __________ egli sia tenuto a destinare ai figli il ricavo
dell'operazione. Nel segno della parità di trattamento egli reputa corretto che
allo scioglimento delle comproprietà ogni genitore attinga alla propria sostanza
per finanziare il fabbisogno scoperto dei figli.
Intanto giovi
ricordare che AP 1 non è stato tenuto a versare alcun contributo alimentare per
i figli (sentenza impugnata, dispositivo n. 12). Il Pretore ha disposto
unicamente che, “riservato l'art. 286a CC”, il debito mantenimento
scoperto dei figli è imputato interamente a carico del padre” secondo gli
importi fissati nella sentenza. Ora, giusta l'art. 286a cpv. 1 CC, “se in un contratto
di mantenimento approvato o in una decisione è stabilito che non è stato
possibile fissare un contributo sufficiente ad assicurare il debito mantenimento
del figlio e se la situazione del genitore tenuto al mantenimento è da allora
migliorata in modo straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale
genitore versi gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli
ultimi cinque anni nei quali il contributo di mantenimento era dovuto”. In
concreto – come detto – a favore dei figli non è stato fissato alcun contributo
alimentare. AP 1 potrà essere obbligato soltanto, qualora la sua situazione dovesse
migliorare “in modo straordinario” rispetto al momento in cui è stata emanata
la sentenza impugnata, a versare ai figli l'importo fissato dal Pretore per
coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni.
Ammesso
e non concesso che allo scadere del diritto di abitazione in favore della
moglie sulle due quote di comproprietà, il 24 settembre 2030, si ravvisi un
miglioramento “straordinario” della situazione in cui verrà a trovarsi il
convenuto, tutto quanto egli potrà essere tenuto a versare allora sarà l'ammontare
del debito mantenimento dei figli rimasto scoperto negli ultimi cinque anni. Per
gli altri cinque anni, l'attrice avrà dovuto provvedere da sé. Nel risultato, di
conseguenza, quand'anche al momento in cui decadrà il diritto di abitazione
dell'attrice il convenuto fosse tenuto a coprire il debito mantenimento di J__________
e L__________ negli ultimi cinque anni in conformità all'art. 286a
cpv. 1 CC, a quel momento ogni coniuge avrà dovuto far fronte al debito
fabbisogno in denaro dei figli facendo capo alla propria sostanza per un periodo
equivalente. Il convenuto non può quindi lamentare una disparità di trattamento,
per tacere del fatto che AO 1 avrà anche assicurato nel frattempo la cura e
l'educazione dei figli. Ne segue che, destituito una volta ancora di
consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
7.
Le spese
dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'attrice non essendo stata
invitata a presentare osservazioni. Circa la richiesta di gratuito patrocinio formulata
nell'appello, essa non può entrare in linea di conto, poiché il ricorso appariva
senza possibilità di successo fin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da
non essere stato comunicato ad AO 1. Delle condizioni verosimilmente difficili
in cui versa il convenuto si tiene conto, in ogni modo, riducendo sensibilmente
la tassa di giustizia.
8.
Riguardo ai rimedi
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1). L'impugnabilità del
dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione
a:
–
avv.
–
avv.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).