11.2019.73
Limitazione del procedimento all'eccezione di litispendenza opposta a un'azione di divisione (con collazione o eventualmente riduzione) cumulata con un'azione di nullità di testamento e di rendiconto
10 novembre 2020Italiano24 min
con sentenza del 20 maggio 2019, il Pretore ha dichiarato la petizione di AP 1 irricevibile
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.73
Lugano
10 novembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa OR.2017.59 (nullità
di testamento, rendiconto, divisione con collazione o riduzione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 6 marzo 2017 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1 (Emirati Arabi Uniti)
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 21 giugno 2019 presentato da AP 1 contro
la
sentenza emessa dal Pretore il 20 maggio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. A__________ __________
(1937), vedova fu AO 1, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 24
maggio 2015, lasciando la figlia AP 1 (1959), avuta dal suo primo matrimonio
con A__________ __________, e il figlio AO 1 (1974), nato dal secondo
matrimonio con AO 1. In un testamento olografo del 27 giugno 2012, pubblicato
il 24 luglio 2015 dal notaio F__________ __________ davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, essa ha così disposto (inc. SO.2015.2641):
Io, A__________ __________ – __________
– desidero lasciare la mia intera eredità a mio figlio AO 1.
A mia figlia AP 1 dovrà
essere data unicamente la quota legittima di suo diritto.
In fede (firma)
__________ 27 giugno 2012
In “disposizioni olografe” del 5 maggio (senza
indicazione dell'anno) redatte in olandese, tradotte in italiano il 9 giugno
2015 e pubblicate il 3 luglio 2015 dal notaio PA 1 davanti al medesimo Pretore (inc.
SO.2015.2631), A__________ __________ ha poi disposto:
Per J__________, L__________, M__________ e H__________
(a caratteri di stampa)
Il 5 maggio presso il medico,
perfettamente sana di mente e in grado di prendere qualsiasi decisione. (firma)
La mia eredità sarà divisa in
parti uguali. (firma)
Il
19 aprile 2016 il Pretore
ha rilasciato, su istanza dell'avv. PA 1,
un certificato ereditario in cui figurano come
unici eredi fu A__________ __________ i figli AP 1 e AO 1 (inc. SO.2015.3221).
B. AO 1 si è rivolto il 18 maggio
2016 al medesimo Pretore con un'istanza di conciliazione per essere autorizzato
a procedere nei confronti di AP 1 con le seguenti richieste di giudizio
(inc. CM.2016.370):
1. La petizione è accolta. Di
conseguenza:
1.1 Quo
all'azione in nullità
a)
In
via principale:
È
constatata la nullità/l'inesistenza della disposizione testamentaria della
defunta sig.ra A__________ (…) __________ datata 5 maggio e pubblicata dal
notaio PA 1 in data 3 luglio 2015 e quindi constatata la conseguente assenza di
effetto giuridico.
b)
In
via subordinata:
È
annullata la disposizione testamentaria della defunta sig.ra A__________ (…) __________
datata 5 maggio e pubblicata dal notaio PA 1 in data 3 luglio 2015 e quindi
dichiarata di nessun effetto giuridico.
1.2 Quo
al rendiconto
È
fatto ordine alla signora AP 1 di fornire un dettagliato rendiconto e completa
evidenza di quanto da lei compiuto nei mesi precedenti alla morte della de
cujus signora A__________ (…) __________, in particolare nell'esecuzione
dei pagamenti e degli atti di disposizione per conto della de cujus con
attivi appartenenti a quest'ultima.
1.3 Quo
all'azione di divisione con collazione
a)
In
via preliminare,
È
fatto ordine alla signora AP 1 di rimettere in successione quanto ancora in sue
mani di pertinenza della successione fu A__________ (…) __________.
b)
In
via principale,
È
ordinata la divisione della successione fu A__________ (…) __________. In tale
ambito è ordinata la collazione di tutte le disposizioni a titolo gratuito
effettuate dalla de cujus in favore della signora AP 1, di cui l'istruttoria
avrà permesso l'accertamento.
2. Protestate
tasse, spese comprese quelle della procedura di conciliazione, e ripetibili.
C. Il
24 maggio 2016 AP 1 si è rivolta a sua volta al
Pretore con un'istanza di conciliazione per essere autorizzata a promuovere
causa nei confronti di AO 1 sulla scorta delle seguenti richieste di giudizio
(inc. CM.2016.384):
1. Il testamento olografo datato 27
giugno 2012 di A__________ (…) __________ è dichiarato nullo, subordinatamente
annullato.
2. Il
convenuto AO 1 è condannato, sotto comminatoria all'art. 292 CP che prevede in
caso di non ottemperanza la pena della multa, a svelare ogni suo rapporto
patrimoniale con la defunta, in particolare su donazioni, anticipi ereditari e
mutui, così come su altre pattuizioni intervenute con la defunta, in maniera
esaustiva e senza reticenza, producendo i relativi documenti.
3. È
ordinata la divisione dell'eredità relitta da A__________ (…) __________, in
parti uguali fra i due eredi.
In
tale contesto AO 1 collazionerà nei confronti della successione tutti i beni da
lui ricevuti soggetti a questo obbligo.
In
subordine, qualora non risultasse una divisione paritaria, è accertato che la
quota legittima dell'attrice nella successione di A__________ (…) __________ è
pari a fr. __________, corrispondenti a tre quarti del suo diritto di
successione.
4. Protestate
spese e ripetibili.
D. Dopo una prima udienza disgiunta, il 16
agosto 2016, nel corso della quale le parti si sono impegnate a raccogliere la
documentazione finanziaria relativa alla defunta madre, il tentativo di
conciliazione è decaduto senza esito in entrambe le procedure il 15 novembre 2016. Quello stesso giorno il Segretario
assessore della Pretura ha rilasciato a AO 1 e a AP 1 l'autorizzazione ad agire.
Le spese di fr. 1500.– di ciascuna procedura
sono state poste a carico dei rispettivi istanti, riservata una diversa
regolamentazione nel giudizio di merito.
E. AO
1 ha convenuto il 15 febbraio 2017
AP
1 davanti
al Pretore per ottenere quanto da lui
postulato
in sede conciliativa, con la seguente precisazione (inc. OR.2017.39):
1.2 Quo
al rendiconto
È fatto ordine alla signora AP 1 di
fornire ogni indicazione sugli oggetti in suo possesso e comunicare ogni
rapporto con la defunta che debbano essere considerati per la divisione della eredità
ai sensi degli artt. 607 cpv. 3 e 610 cpv. 2 CC.
(…)
L'obbligo
di rendiconto a carico della signora AP 1 è imposto sotto comminatoria di una
pena ai sensi dell'art. 292 CP che prevede che chi “non ottempera ad una
decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario
competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito
con la multa”.
F. Il 6 marzo 2017 AP 1 ha convenuto a sua volta AO
1 davanti al medesimo Pretore, postulando anch'essa quanto da lei proposto in
sede di conciliazione, con la seguente precisazione (inc. OR.2017.59):
2. (…)
Per
quanto riguarda gli istituti bancari e il fisco questo obbligo è risolto
direttamente mediante le edizioni da parte dei terzi ordinata in causa.
G. Le
due cause sono proseguite parallelamente. In quella avviata da AO 1 (inc.
OR.2017.39) AP 1 ha proposto, nella sua risposta del 25 agosto 2017, di
congiungere preliminarmente le due procedure e, nel merito, di respingere la
petizione avversaria, tranne per
quel che concerne l'azione di rendiconto e di divisione con collazione, da
accogliere in conformità alle richieste di giudizio da lei formulate nella
causa inc. OR.2017.59. AO 1 ha replicato il 29 settembre 2017, ribadendo le
proprie domande. Non si è opposto alla congiunzione delle due cause, purché la
parallela procedura promossa dalla controparte non fosse irricevibile. La
convenuta ha duplicato il 2 novembre 2017, mantenendo il proprio punto di
vista. Alle prime arringhe del 7 dicembre 2017 le parti hanno notificato prove.
La procedura è stata sospesa (senza formalità) su richiesta delle parti il 31
gennaio 2018.
H. Nell'altra procedura, intentata da AP 1 (inc.
OR.2017.59), AO 1
ha sollevato con la risposta del 24 agosto
2017 eccezione di litispendenza e ha instato per limitare il procedimento all'esame
di quella eccezione. Di conseguenza egli ha
chiesto di dichiarare irricevibile la petizione di AP 1 o, in subordine, di
respingerla. In una replica del 28 settembre 2017 l'attrice ha proposto
in via preliminare di congiungere le due cause e, nel merito, di accogliere la
propria petizione. In una duplica del 31 ottobre 2017 il convenuto ha riproposto
le sue domande. Alle prime arringhe del 7 dicembre 2017 il Pretore ha
limitato la discussione all'eccezione di litispendenza (nel senso dell'art. 125
lett. a CPC). Le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
Fatti
I. Statuendo
con sentenza del 20 maggio 2019, il Pretore ha dichiarato la petizione di AP 1 irricevibile
per litispendenza dell'azione presentata da AO 1 il 15 febbraio 2017. Le
spese processuali di complessivi fr. 1100.– sono state poste a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere al convenuto fr. 1500.– per ripetibili.
L. Contro la
sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera
con un appello del 21 giugno 2019 in cui chiede di riformare la sentenza
impugnata nel senso di respingere l'eccezione di litispendenza e di congiungere
le cause inc. OR.2017.39 e OR.2017.59. Con osservazioni del 13 settembre 2019 AO
1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice,
dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a
CPC), statuisce
al proposito è “finale” nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC se pone termine al
processo, per ragioni d'ordine o di merito. È finale – fra l'altro – la
decisione con cui il giudice accerta la mancanza di un
presupposto processuale, mentre è incidentale (nel senso dell'art. 237 cpv. 1
CPC) quella con cui il giudice ne accerta l'esistenza (cfr. RtiD I-2016 pag.
716.
n. 39c consid. 1a e 2b). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la decisione
è appellabile entro 30 giorni (se è stata emanata
con la procedura ordinaria: art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si
tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie la
decisione del Pretore di non entrare nel merito della petizione di AP 1 per
litispendenza, emanata nel quadro di una procedura ordinaria, ha posto termine
al processo ed è dunque finale. Quanto al valore litigioso, in concreto tale presupposto è manifestamente dato, il Pretore avendolo quantificato
prudenzialmente in fr. 1 000 000.– secondo le
indicazioni delle parti (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). La sentenza impugnata infine è stata notificata al legale dell'attrice
il 22 maggio 2019 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 21 giugno 2019 (timbro postale sulla busta d'invio),
ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
AO 1
acclude alle proprie osservazioni il memoriale di risposta del 25 agosto 2017 presentato dalla controparte nella causa parallela
da lui promossa il 15 febbraio 2017 (doc. 3 di appello). Tale documento figura già nell'incarto richiamato OR.2017.39. La sua produzione si rivela pertanto superflua.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore, appurato che una decisione sul presupposto
processuale (art. 59 cpv. 2 lett. d CPC) contribuirebbe a semplificare il
processo (nel senso dell'art. 125 lett. a CPC), ha ricordato che il deposito
dell'atto introduttivo di una causa genera litispendenza (art. 62 cpv. 1 CPC) e
produce due effetti: il primo negativo, nel senso che osta all'introduzione
della medesima causa (avente cioè il medesimo oggetto litigioso) fra le
medesime parti dinanzi a un'altra autorità, e il secondo positivo, nel senso
che mantiene inalterata la competenza per territorio (art. 64 cpv. 1 CPC). Il
principio della litispendenza – ha precisato il primo giudice – mira a evitare
la coesistenza, in un determinato ordinamento giuridico, di due decisioni
giudiziarie contraddittorie e simultaneamente esecutive sull'identica azione (o
istanza) tra le stesse parti.
Ciò
posto, il Pretore ha rammentato che un'azione di divisione (art. 604 CC) tende
ad accertare l'entità del compendio ereditario e ad attuare la divisione a cura
del tribunale. Ove si debbano regolare in quel contesto questioni
pregiudiziali, l'azione di divisione può essere cumulata con altre azioni del
diritto successorio (come l'azione di nullità, di riduzione o di collazione). Il
primo giudice ha rilevato altresì che l'azione di divisione si connota come un'actio
duplex in cui l'attore concreta la sua idea di divisione e il convenuto è
libero di presentare le proprie conclusioni senza dover formulare una domanda
riconvenzionale. In tal modo ogni parte ricopre il ruolo di attore e di
convenuto. Nella misura in cui le singole domande non corrispondano, il giudice deve compiere “un
certo apprezzamento secondo le regole della divisione”. Non è per contro possibile
– ha soggiunto il Pretore – “entrare nel merito di una seconda azione di
divisione indipendente nell'ambito della medesima successione”, un'azione siffatta
dovendo essere dichiarata irricevibile per litispendenza.
Nel
caso specifico il primo giudice ha accolto l'eccezione di litispendenza
sollevata da AO 1 poiché AP 1, pur avendo chiesto in via pregiudiziale l'accertamento della
nullità del testamento del 27 giugno 2012 o, in subordine, l'annullamento del
medesimo e l'ottenimento di ogni informazione utile a ricostruire le
“pattuizioni intervenute con la defunta”, in definitiva ha sollecitato la
divisione dell'eredità. E in tal modo la sua petizione del 6 marzo 2017
(preceduta dall'istanza di conciliazione del 24 maggio 2016) doveva reputarsi
irricevibile per litispendenza dell'azione introdotta dal fratellastro il 15
febbraio 2017 (e preceduta dall'istanza di conciliazione del 18 maggio 2016). Il
Pretore ha respinto inoltre la tesi dell'attrice, secondo cui l'eccezione di
litispendenza andava – se mai – sollevata già in sede di conciliazione. Egli ha
rammentato che il compito del conciliatore consiste nel tentare di
trovare un'intesa fra le parti (in conformità con l'art. 201 CPC) e non nel prendere
decisioni, di modo che un esame dei presupposti processuali in capo all'autorità
di conciliazione si giustifica – per il primo giudice – unicamente per quei
presupposti “la cui assenza appare manifesta”. Ciò che, per la particolarità
dell'azione di divisione, non poteva dirsi nella fattispecie.
4.
L'appellante
riconosce che le due azioni in esame sembrano “le facce contrapposte di una
stessa controversia” e possono apparire identiche. Rileva tuttavia che una
differenza in realtà sussiste e risiede nell'atto (il testamento) di cui è
chiesta la nullità o l'annullamento. Ciò premesso, l'interessata fa valere che i
presupposti processuali e la competenza sono illimitatamente esaminabili dall'autorità
di conciliazione, la quale entra nel merito di un'istanza solo ove se ne diano le
condizioni. Considerato che nel caso specifico le due conciliazioni si sono
tenute in un'unica udienza davanti alla medesima autorità, questa poteva – a suo parere – verificare
immediatamente l'eventuale litispendenza. L'appellante contesta pertanto
che “le circostanze non fossero manifeste”. E siccome è entrata nel merito dell'istanza
– essa prosegue – l'autorità di conciliazione ha ammesso i presupposti
processuali. Oltre a ciò, il convenuto avrebbe dovuto sollevare l'eccezione
già all'udienza di conciliazione. Avendo atteso fino al memoriale di risposta, egli
ha rinunciato all'eccezione e ha riconosciuto l'adempimento dei presupposti
processuali, che non possono essere più revocati in dubbio per altri fini.
A prescindere da
ciò, l'interessata sostiene che secondo
il chiaro testo di legge (art. 59 cpv. 2 lett. d e 64 cpv. 1 lett. a CPC), ma
anche secondo i materiali legislativi, la litispendenza deve
materializzarsi “altrove”, ovvero in
un altro luogo e davanti a un altro tribunale rispetto a quello in cui si
dibatte la prima causa. Lo scopo è di evitare decisioni contraddittorie fra
giurisdizioni diver-
se,
non “anche all'interno di un'unica giurisdizione”. E siccome nella fattispecie
le cause non sono state presentate altrove,
l'eccezione di litispendenza risulta priva
d'oggetto. Tale interpretazione appare ancor più significativa –
continua l'appellante – se si tiene conto della particolarità legata a un'azione
di divisione, la quale si connota come un'actio duplex e la sua
procedura “astrae da posizioni formali, come attore o convenuto (…), per
esaminare e risolvere nel suo insieme la questione ereditaria, così da giungere
a una divisione e ripartizione completa”. La soluzione “oltremodo formale di
inammissibilità” del Pretore stride – secondo l'attrice – con l'informalità che
contraddistingue tale genere di azioni. Nelle circostanze descritte l'appellante
ribadisce che di fronte a “un'azione contraria”, per la quale non occorreva
“agire in riconvenzione”, bastava congiungere le due cause come essa postulava prima
che le fosse notificata la risposta della controparte con l'eccezione di
litispendenza. Oltre a rientrare nelle “facoltà discrezionali” del Pretore,
ciò avrebbe permesso di ovviare a due procedure distinte e di operare – in conformità
allo scopo dell'actio duplex – una valutazione complessiva di tutto il
contenzioso.
5.
Quanto al
requisito che la litispendenza debba materializzarsi “altrove”, ovvero in un altro luogo e davanti a un altro
tribunale rispetto a quello in cui si svolge la prima causa, non si disconosce
che il testo degli art. 59 cpv. 2 lett. d e 64 cpv. 1 lett. a CPC sembra
suffragare la tesi dell'appellante. Sta di fatto che, come il principio dell'autorità di cosa
giudicata, quello della litispendenza mira a evitare la coesistenza, in
un determinato ordinamento giuridico, di due decisioni giudiziarie
contraddittorie e simultaneamente esecutive sulla medesima azione fra le
medesime parti (DTF 127 III 283 consid. 2b). Più in generale, si tratta di
prevenire procedure idonee a gravare inutilmente i tribunali e di impedire che
una contestazione identica formi oggetto di più processi distinti e simultanei
fra le stesse parti (Zingg in:
Berner Kommentar, CPC, edizione 2012, n. 63 ad art. 59;
Bohnet in: Commentaire Romand,
Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 48 ad art. 59). Il che può
verificarsi anche nel caso di più procedure introdotte davanti al medesimo giudice,
come ha avuto modo di precisare di recente il Tribunale federale (sentenza
4A_141/2013 del 22 agosto 2013 in: RSPC 2013 pag. 462 consid. 2.2.1). Al
riguardo l'appello manca dunque di fondamento.
6.
Per quel
che attiene al mancato esame della litispendenza già in sede di conciliazione,
l'argomento dell'attrice secondo cui i presupposti processuali sarebbero
“illimitatamente esaminabili dall'autorità di conciliazione” non può essere
seguito. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l'autorità di
conciliazione dichiara l'istanza irricevibile solo ove all'udienza ravvisi una
mancanza chiara ed evidente del presupposto processuale (RtiD II-2015 pag. 860
n. 36c consid. 7). Che un'autorità
di conciliazione possa terminare la procedura con una decisione di
inammissibilità solo nei casi in cui il presupposto processuale non sia
manifestamente dato è anche l'orientamento seguito nel frattempo dal Tribunale
federale (DTF 146 III 54 consid. 4.2.3, trattandosi della competenza per
materia).
Nella
fattispecie alle due udienze di conciliazione del 16 agosto e del 15 novembre
2016.
né una parte né l'altra ha lamentato la preesistenza di una causa identica.
Inoltre a quel momento la litispendenza “altrove” era tutt'altro che chiara ed
evidente, come si vedrà ancora
(consid. 7). Intanto l'impossibilità di entrare nel merito della seconda causa si riconduceva – come
ha illustrato il Pretore – all'interpretazione di una sentenza del Tribunale
federale non pubblicata nella raccolta ufficiale che il Segretario assessore
non era tenuto a conoscere. Dal fatto inoltre che l'autorità di conciliazione
sia entrata nel merito della seconda istanza l'appellante non può automaticamente
desumere che tale autorità abbia accertato l'adempimento dei presupposti
processuali. Né può trovare ascolto – per quanto si è appena spiegato – il
rimprovero mosso alla controparte di essere caduta nell'abuso per avere
sollevato l'eccezione di litispendenza soltanto con la risposta. Anche su
questo punto l'appello è destinato dunque all'insuccesso.
7.
Più delicata è la questione di
sapere se dichiarare irricevibile la petizione di AP 1 sia compatibile con la
natura di un'
azione di divisione (actio duplex),
la quale si contraddistingue per l'assenza di formalità, e in particolare se il
Pretore non avrebbe dovuto piuttosto congiungere le due cause per ovviare all'esistenza
di procedure distinte, come postulava l'appellante già nella risposta alla
petizione avversaria.
a) Che
il giudice adito con un'azione di divisione possa essere chiamato, attraverso
un cumulo di azioni (art. 90 CPC), a statuire anche su altre questioni
litigiose, come la validità di una disposizione per causa di morte (art. 519
segg. CC), un obbligo di collazione (art. 626 CC) o un'eventuale riduzione
(art. 522 CC), da decidere prima della divisione vera e pro-pria, non fa
dubbio (Bohnet, Actions civiles, Conditions
et conclusions, Vol. I, 2ª edizione, § 39 n. 4). È pacifico altresì che secondo
l'opinione dominante un'azione di divisione si connota come un'actio duplex in
cui il convenuto è libero di proporre richieste di giudizio e non deve
formalmente presentare una riconvenzione, ogni parte ricoprendo simultaneamente
il ruolo di attore e di convenuto (Hrubesch-Millauer/Bosshardt/Kocher,
Rechtsbegehren im Erbrecht in: successio 2018
pag. 24; Spahr in:
Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 22 segg. ad art. 604; Schaufelber-ger/ Keller
Lüscher in: Basler
Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 4 e 5 ad art. 604; Wolf in: Berner Kommentar, edizione 2014, n. 34 ad art. 604 CC; Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht,
4ª edizione, n. 27 ad art. 604 CC).
b) Nel
caso specifico il giudice era chiamato a statuire su un presupposto processuale
(l'assenza di litispendenza altrove: art. 59 cpv. 2 lett. d CPC) da esaminare d'ufficio
(art. 60 CPC). Ora, già nella risposta del 25 agosto 2017 alla petizione di AO
1.
la convenuta aveva chiesto preliminarmente, ricordando che la causa avviata
dal fratellastro era “speculare” e “contrapposta” a quella da lei promossa, di
congiungere le due cause fondate “sugli stessi motivi e sulle stesse
circostanze”. Oltre a ciò, essa aveva postulato il rigetto della petizione del
fratellastro per quanto riguardava l'azione di nullità di lui, mentre ne aveva
proposto l'accoglimento in merito alle domande di rendiconto e di divisione
(con collazione) “conformemente alla richiesta di giudizio formulata nella
causa OR.2017.59”. L'interessata ha reiterato in seguito le medesime
conclusioni nella duplica. Di ciò il Pretore avrebbe dovuto tenere conto.
Perché egli non abbia congiunto le due procedure non è dato di comprendere,
tanto meno ove si pensi che, rifiutandosi poi di entrare nel merito delle
citate richieste, egli è incorso finanche in un diniego di giustizia. Dichiarando
irricevibile la petizione di AP 1, per vero, egli ha privato la medesima della
possibilità di far valere i propri mezzi di azione.
c) Si
aggiunga che la decisione impugnata non può
essere condivisa neppure per un altro motivo. L'opinione del Pretore, secondo
cui il convenuto non è abilitato a introdurre un'azione di divisione indipendente
per effetto della litispendenza pregressa, si riconduce infatti a una sentenza
del Tribunale federale del 12 novembre 1984 (riprodotta in: ZR 84/1985 pag. 161).
In quel precedente il Tribunale federale ha stabilito che il diritto di chiedere
in ogni tempo la divisione di un'
eredità (art. 604 cpv. 1 CC) non comporta anche il
diritto
di
inoltrare una propria azione di divisione se un altro erede ne ha già presentata
una e se, nel processo di divisione pendente, è garantita in ogni caso la
facoltà di avanzare autonomamente pretese proprie. Tale principio è stato posto
tuttavia nel contesto di due azioni (contrarie) in cui le richieste delle parti
vertevano unicamente sulla divisione e sul modo in cui essa andava eseguita. In
quella occasione non faceva dubbio che ai convenuti fosse garantita la piena
facoltà di far valere le loro pretese, giacché – come ha precisato il Tribunale
federale – quand'anche gli attori avessero ritirato l'azione di divisione e provocato
lo stralcio della causa dal ruolo, gli altri eredi avrebbero potuto agire a
loro volta in giudizio con una propria
domanda – imprescrittibile (Schaufelberger/ Keller Lüscher, op. cit., n. 2 ad art. 604) – di divisione (ZR
84/1985 pag. 161 consid. 1 seg.).
La
situazione si presenta diversa nell'eventualità in cui – come nella
fattispecie – un'azione di divisione sia cumulata con un'azione di nullità o
con una richiesta di riduzione, azioni che vanno promosse entro determinati
termini sotto comminatoria di perenzione (art. 521 cpv. 1 e 533 cpv. 1
CC). In tal caso l'avvio di una procedura separata è finanche auspicabile,
poiché la mancata continuazione della procedura di conciliazione dopo il
rilascio dell'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 3 CC) o il ritiro stesso
della petizione per opera della controparte metterebbero a repentaglio la
posizione giuridica del convenuto (analogamente: Kantonsgericht Svitto nella
sentenza A3.3 del 26 ottobre 2010 citata da Weibel,
op. cit., n. 37 ad art. 604 CC). Anche sotto questo profilo, pertanto,
nulla ostava alla coesistenza e alla congiunzione delle due procedure (art. 125
lett. c CPC), come postulava AP 1 (cfr. Sutter-Somm/Lötscher,
Der Erbrechtsprozess unter der schweizerischen ZPO und seine Stolpersteine für
die Praxis in: successio 2013 pag. 364).
d) Da
ultimo non va trascurato che per
risultare irricevibile in ragione di una litispendenza (art. 64 cpv. 1 lett. a
CPC) una causa deve vertere, per definizione, sul medesimo oggetto e riguardare
le medesime parti di una procedura preesistente (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad
art. 59; Bohnet in: Commentaire
Romand, Code de procédure civile, op.
cit., n. 47 segg. ad art. 59 CPC). Dovendosi – come in concreto – giudicare contestualmente
all'azione di divisione anche una pluralità di altre questioni, l'oggetto
litigioso non è uno solo, come ha riconosciuto il Pretore (sopra, consid. 3; sul tema: Schaufelberger/Keller
Lüscher, loc.
cit.; Wolf/Brazerol, Grundsätze
für die Vornahme der Erbteilung durch das Gericht in: AJP/PJA 2016 pag. 1434). E fra le due cause sottoposte in concreto al
giudizio del Pretore (inc. OR.2017.39 e 2017.59) non v'era completa identità di
azioni.
Il primo giudice è stato invitato a ordinare la
divisione dell'eredità fu A__________ __________ e a regolare gli obblighi
di collazione degli eredi, come pure le vicendevoli richieste di rendiconto.
Oltre a ciò, egli è stato chiamato a statuire su due azioni di nullità che –
come rileva l'appellante – concernevano due testamenti diversi e contrapposti. Infine egli è stato adito da AP 1 per accertare,
in caso di
divisione
non paritaria, anche la porzione legittima di lei (inc. OR.2017.59,
petizione, pag. 9). Neppure sotto
questo aspetto si giustificava pertanto un pronunciato di irricevibilità per
litispendenza preesistente. Respinta così l'eccezione processuale, non rimane nel
caso precipuo che rinviare gli atti al primo giudice perché congiunga le cause
inc. OR.2017.59 e inc.OR.2017.39, come aveva chiesto lo stesso AO 1 nell'eventualità
in cui la petizione della sorellastra non fosse irricevibile (sopra, lett. G), e riprenda la trattazione della causa al
punto in cui questa si trovava al momento in cui ha accolto l'eccezione di
litispendenza.
8.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il
convenuto, che ha proposto a torto di respingere l'appello, rifonderà all'attrice
un'equa indennità per ripetibili, commisurata all'elevato valore litigioso, ma
anche al fatto che l'esame si limita a un singolo aspetto della lite. L'esito dell'odierna
sentenza giustifica anche una riforma del dispositivo sulle spese e le
ripetibili di prima sede (art. 104 cpv. 2 CPC), che seguono identica sorte. AP
1.
postula a tal riguardo un'indennità di fr. 1500.–, richiesta che per rapporto
all'importanza della lite appare finanche modesta.
9.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità
di una decisione incidentale segue la via giudiziaria dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Il valore litigioso
raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'eccezione
di litispendenza è respinta.
2. Le
cause OR.2017.39 e OR.2017.59 sono congiunte.
3. Le
spese processuali di fr. 1100.–, da anticipare dall'attrice, sono poste a
carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
Gli
atti sono rinviati al primo giudice per il seguito della procedura.
II. Le spese dell'appello, di
fr. 2500.–, da anticipare
dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).