Lexipedia

Decisione

11.2019.73

Limitazione del procedimento all'eccezione di litispendenza opposta a un'azione di divisione (con collazione o eventualmente riduzione) cumulata con un'azione di nullità di testamento e di rendiconto

10 novembre 2020Italiano24 min

con sentenza del 20 maggio 2019, il Pretore ha dichiarato la petizione di AP 1 irricevibile

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.73

Lugano

10 novembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa OR.2017.59 (nullità

di testamento, rendiconto, divisio­ne con collazione o riduzione) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4, promos­sa con petizione del 6 marzo 2017 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1 (Emirati Arabi Uniti)

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 21 giugno 2019 presentato da AP 1 contro

la

sentenza emessa dal Pretore il 20 maggio 2019;

Ritenuto

in fatto: A. A__________ __________

(1937), vedova fu AO 1, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 24

maggio 2015, lasciando la figlia AP 1 (1959), avuta dal suo primo matrimonio

con A__________ __________, e il figlio AO 1 (1974), nato dal secondo

matrimonio con AO 1. In un testamento olografo del 27 giugno 2012, pubblicato

il 24 luglio 2015 dal notaio F__________ __________ davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 4, essa ha così disposto (inc. SO.2015.2641):

Io, A__________ __________ – __________

– desidero lasciare la mia intera eredità a mio figlio AO 1.

A mia figlia AP 1 dovrà

essere data unicamente la quota legittima di suo diritto.

In fede (firma)

__________ 27 giugno 2012

In “disposizioni olografe” del 5 maggio (senza

indicazione del­l'anno) redatte in olandese, tradotte in italiano il 9 giugno

2015 e pubblicate il 3 luglio 2015 dal notaio PA 1 davanti al medesimo Pretore (inc.

SO.2015.2631), A__________ __________ ha poi disposto:

Per J__________, L__________, M__________ e H__________

(a caratteri di stampa)

Il 5 maggio presso il medico,

perfettamente sana di mente e in grado di prendere qualsiasi decisione. (firma)

La mia eredità sarà divisa in

parti uguali. (firma)

Il

19 aprile 2016 il Pretore

ha rilasciato, su istanza dell'avv. PA 1,

un certificato ereditario in cui figurano come

unici eredi fu A__________ __________ i figli AP 1 e AO 1 (inc. SO.2015.3221).

B. AO 1 si è rivolto il 18 maggio

2016 al medesimo Pretore con un'istanza di conciliazione per essere autorizzato

a procedere nei confronti di AP 1 con le seguenti richieste di giudizio

(inc. CM.2016.370):

1. La petizione è accolta. Di

conseguenza:

1.1 Quo

all'azione in nullità

a)

In

via principale:

È

constatata la nullità/l'inesistenza della disposizione testamentaria della

defunta sig.ra A__________ (…) __________ datata 5 maggio e pubblicata dal

notaio PA 1 in data 3 luglio 2015 e quindi constatata la conseguente assenza di

effetto giuridico.

b)

In

via subordinata:

È

annullata la disposizione testamentaria della defunta sig.ra A__________ (…) __________

datata 5 maggio e pubblicata dal notaio PA 1 in data 3 luglio 2015 e quindi

dichiarata di nessun effetto giuridico.

1.2 Quo

al rendiconto

È

fatto ordine alla signora AP 1 di fornire un dettagliato rendiconto e completa

evidenza di quanto da lei compiuto nei mesi precedenti alla morte della de

cujus signora A__________ (…) __________, in particolare nell'esecuzione

dei pagamenti e degli atti di disposizione per conto della de cujus con

attivi appartenenti a quest'ultima.

1.3 Quo

all'azione di divisione con collazione

a)

In

via preliminare,

È

fatto ordine alla signora AP 1 di rimettere in successione quanto ancora in sue

mani di pertinenza della successione fu A__________ (…) __________.

b)

In

via principale,

È

ordinata la divisione della successione fu A__________ (…) __________. In tale

ambito è ordinata la collazione di tutte le disposizioni a titolo gratuito

effettuate dalla de cujus in favore della signora AP 1, di cui l'istruttoria

avrà permesso l'accertamento.

2. Protestate

tasse, spese comprese quelle della procedura di conciliazio­ne, e ripetibili.

C. Il

24 maggio 2016 AP 1 si è rivolta a sua volta al

Pretore con un'istanza di conciliazione per essere autorizzata a promuovere

causa nei confronti di AO 1 sulla scorta delle seguenti richieste di giudizio

(inc. CM.2016.384):

1. Il testamento olografo datato 27

giugno 2012 di A__________ (…) __________ è dichiarato nullo, subordinatamente

annullato.

2. Il

convenuto AO 1 è condannato, sotto comminatoria all'art. 292 CP che prevede in

caso di non ottemperanza la pena della multa, a svelare ogni suo rapporto

patrimoniale con la defunta, in particolare su donazioni, anticipi ereditari e

mutui, così come su altre pattuizioni intervenute con la defunta, in maniera

esaustiva e senza reticenza, producendo i relativi documenti.

3. È

ordinata la divisione dell'eredità relitta da A__________ (…) __________, in

parti uguali fra i due eredi.

In

tale contesto AO 1 collazionerà nei confronti della successione tutti i beni da

lui ricevuti soggetti a questo obbligo.

In

subordine, qualora non risultasse una divisione paritaria, è accertato che la

quota legittima dell'attrice nella successione di A__________ (…) __________ è

pari a fr. __________, corrispondenti a tre quarti del suo diritto di

successione.

4. Protestate

spese e ripetibili.

D. Dopo una prima udienza disgiunta, il 16

agosto 2016, nel corso della quale le parti si sono impegnate a raccogliere la

documentazione finanziaria relativa alla defunta madre, il tentativo di

conciliazione è decaduto senza esito in entrambe le procedure il 15 novembre 2016. Quello stesso giorno il Segretario

assessore della Pretura ha rilasciato a AO 1 e a AP 1 l'autorizzazione ad agire.

Le spese di fr. 1500.– di ciascuna procedura

sono state poste a carico dei rispettivi istanti, riservata una diversa

regolamentazione nel giudizio di merito.

E. AO

1 ha convenuto il 15 febbraio 2017

AP

1 davanti

al Pretore per ottenere quanto da lui

postulato

in sede conciliativa, con la seguente precisazione (inc. OR.2017.39):

1.2 Quo

al rendiconto

È fatto ordine alla signora AP 1 di

fornire ogni indicazione sugli oggetti in suo possesso e comunicare ogni

rapporto con la defunta che debbano essere considerati per la divisione della eredità

ai sensi degli artt. 607 cpv. 3 e 610 cpv. 2 CC.

(…)

L'obbligo

di rendiconto a carico della signora AP 1 è imposto sotto comminatoria di una

pena ai sensi dell'art. 292 CP che prevede che chi “non ottempera ad una

decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario

competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito

con la multa”.

F. Il 6 marzo 2017 AP 1 ha convenuto a sua volta AO

1 davanti al medesimo Pretore, postulando anch'essa quanto da lei proposto in

sede di conciliazione, con la seguente precisazione (inc. OR.2017.59):

2. (…)

Per

quanto riguarda gli istituti bancari e il fisco questo obbligo è risolto

direttamente mediante le edizioni da parte dei terzi ordinata in causa.

G. Le

due cause sono proseguite parallelamente. In quella avviata da AO 1 (inc.

OR.2017.39) AP 1 ha proposto, nella sua risposta del 25 agosto 2017, di

congiungere preliminarmente le due procedure e, nel merito, di respingere la

petizione avversaria, tranne per

quel che concerne l'azio­ne di rendiconto e di divisione con collazione, da

accogliere in conformità alle richieste di giudizio da lei formulate nella

causa inc. OR.2017.59. AO 1 ha replicato il 29 settembre 2017, ribadendo le

proprie domande. Non si è opposto alla congiunzione delle due cause, purché la

parallela procedura promossa dalla controparte non fosse irricevibile. La

convenuta ha duplicato il 2 novembre 2017, mantenendo il proprio punto di

vista. Alle prime arringhe del 7 dicembre 2017 le parti hanno notificato prove.

La procedura è stata sospesa (senza formalità) su richiesta delle parti il 31

gennaio 2018.

H. Nell'altra procedura, intentata da AP 1 (inc.

OR.2017.59), AO 1

ha sollevato con la risposta del 24 agosto

2017 eccezione di litispendenza e ha instato per limitare il procedimento all'esame

di quella eccezione. Di conseguenza egli ha

chiesto di dichiarare irricevibile la petizione di AP 1 o, in subordine, di

respingerla. In una replica del 28 settembre 2017 l'attrice ha proposto

in via preliminare di congiungere le due cause e, nel merito, di accogliere la

propria petizione. In una duplica del 31 ottobre 2017 il convenuto ha riproposto

le sue domande. Alle prime arringhe del 7 dicembre 2017 il Pretore ha

limitato la discussione all'eccezione di litispendenza (nel senso dell'art. 125

lett. a CPC). Le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

Fatti

I. Statuendo

con sentenza del 20 maggio 2019, il Pretore ha dichiarato la petizione di AP 1 irricevibile

per litispenden­za dell'azione presentata da AO 1 il 15 febbraio 2017. Le

spese processuali di complessivi fr. 1100.– sono state poste a carico dell'attrice,

tenuta a rifondere al convenuto fr. 1500.– per ripetibili.

L. Contro la

sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera

con un appello del 21 giugno 2019 in cui chiede di riformare la sentenza

impugnata nel senso di respingere l'eccezione di litispendenza e di congiungere

le cause inc. OR.2017.39 e OR.2017.59. Con osservazioni del 13 settembre 2019 AO

1 propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui un giudice,

dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a

CPC), statuisce

al proposito è “finale” nel senso dell'art. 236 cpv. 1 CPC se pone termine al

processo, per ragio­ni d'ordine o di merito. È finale – fra l'altro – la

decisione con cui il giudice accerta la mancanza di un

presupposto processuale, mentre è incidentale (nel senso dell'art. 237 cpv. 1

CPC) quella con cui il giudice ne accerta l'esistenza (cfr. RtiD I-2016 pag.

716.

n. 39c consid. 1a e 2b). Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la decisione

è appellabile entro 30 giorni (se è stata emanata

con la procedura ordinaria: art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si

tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiunges­se fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

Nella fattispecie la

decisione del Pretore di non entrare nel merito della petizione di AP 1 per

litispendenza, emanata nel quadro di una procedura ordinaria, ha posto termine

al processo ed è dunque finale. Quanto al valore litigioso, in concreto tale presupposto è manifestamente dato, il Pretore avendolo quantificato

prudenzialmente in fr. 1 000 000.– secondo le

indicazioni delle parti (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). La sentenza impugnata infine è stata notificata al legale dell'attrice

il 22 maggio 2019 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 21 giugno 2019 (timbro postale sulla busta d'invio),

ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

AO 1

acclude alle proprie osservazioni il memoriale di risposta del 25 agosto 2017 presentato dalla controparte nella causa parallela

da lui promossa il 15 febbraio 2017 (doc. 3 di appello). Tale documento figura già nell'incarto richiamato OR.2017.39. La sua produzione si rivela pertanto superflua.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore, appurato che una decisione sul presupposto

processuale (art. 59 cpv. 2 lett. d CPC) contribuirebbe a semplificare il

processo (nel senso dell'art. 125 lett. a CPC), ha ricordato che il deposito

dell'atto introduttivo di una causa genera litispendenza (art. 62 cpv. 1 CPC) e

produce due effetti: il primo negativo, nel senso che osta all'introduzione

della medesima causa (avente cioè il medesimo oggetto litigioso) fra le

medesime parti dinanzi a un'altra autorità, e il secondo positi­vo, nel senso

che mantiene inalterata la competenza per territorio (art. 64 cpv. 1 CPC). Il

principio della litispendenza – ha precisato il primo giudice – mira a evitare

la coesistenza, in un determinato ordinamento giuridico, di due decisioni

giudiziarie contraddittorie e simultaneamente esecutive sull'identica azione (o

istanza) tra le stesse parti.

Ciò

posto, il Pretore ha rammentato che un'azione di divisione (art. 604 CC) tende

ad accertare l'entità del compendio ereditario e ad attuare la divisione a cura

del tribunale. Ove si debbano regolare in quel contesto questioni

pregiudiziali, l'azione di divisio­ne può essere cumulata con altre azioni del

diritto successorio (come l'azione di nullità, di riduzione o di collazione). Il

primo giudice ha rilevato altresì che l'azione di divisione si connota come un'actio

duplex in cui l'attore concreta la sua idea di divisione e il convenuto è

libero di presentare le proprie conclusioni senza dover formulare una domanda

riconvenzionale. In tal modo ogni parte ricopre il ruolo di attore e di

convenuto. Nella misura in cui le singole domande non corrispondano, il giudice deve compiere “un

certo apprezzamento secondo le regole della divisione”. Non è per contro possibile

– ha soggiunto il Pretore – “entrare nel merito di una seconda azione di

divisione indipendente nell'ambito della medesima successione”, un'azione siffatta

dovendo essere dichiarata irricevibile per litispendenza.

Nel

caso specifico il primo giudice ha accolto l'eccezione di litispendenza

sollevata da AO 1 poiché AP 1, pur avendo chiesto in via pregiudiziale l'accertamento della

nullità del testamento del 27 giugno 2012 o, in subordine, l'annullamento del

medesimo e l'ottenimento di ogni informazio­ne utile a ricostruire le

“pattuizioni intervenute con la defunta”, in definitiva ha sollecitato la

divisione dell'eredità. E in tal modo la sua petizione del 6 marzo 2017

(preceduta dall'istanza di conciliazio­ne del 24 maggio 2016) doveva reputarsi

irricevibile per litispendenza dell'azione introdotta dal fratellastro il 15

febbraio 2017 (e preceduta dall'istanza di conciliazione del 18 maggio 2016). Il

Pretore ha respinto inoltre la tesi dell'attrice, secondo cui l'eccezione di

litispendenza andava – se mai – sollevata già in sede di conciliazione. Egli ha

rammentato che il compito del conciliatore consiste nel tentare di

trovare un'intesa fra le parti (in conformità con l'art. 201 CPC) e non nel prendere

decisioni, di modo che un esame dei presupposti processuali in capo all'autorità

di conciliazione si giustifica – per il primo giudice – unicamente per quei

presupposti “la cui assenza appare manifesta”. Ciò che, per la particolarità

dell'azione di divisione, non poteva dirsi nella fattispecie.

4.

L'appellante

riconosce che le due azioni in esame sembrano “le facce contrapposte di una

stessa controversia” e possono apparire identiche. Rileva tuttavia che una

differenza in realtà sussiste e risiede nell'atto (il testamento) di cui è

chiesta la nullità o l'annullamento. Ciò premesso, l'interessata fa valere che i

presupposti processuali e la competenza sono illimitatamente esaminabili dall'autorità

di conciliazione, la quale entra nel merito di un'istanza solo ove se ne diano le

condizioni. Considerato che nel caso specifico le due conciliazioni si sono

tenute in un'unica udienza davanti alla medesima autorità, questa poteva – a suo parere – verificare

immediatamente l'eventuale litispendenza. L'appellante contesta pertanto

che “le circostanze non fossero manifeste”. E siccome è entrata nel merito dell'istanza

– essa prosegue – l'autorità di conciliazione ha ammesso i presupposti

processuali. Oltre a ciò, il convenuto avreb­be dovuto sollevare l'eccezione

già all'udienza di conciliazione. Avendo atteso fino al memoriale di risposta, egli

ha rinunciato all'eccezione e ha riconosciuto l'adempimento dei presupposti

processuali, che non possono essere più revocati in dubbio per altri fini.

A prescindere da

ciò, l'interessata sostiene che secondo

il chiaro testo di legge (art. 59 cpv. 2 lett. d e 64 cpv. 1 lett. a CPC), ma

anche secondo i materiali legislativi, la litispendenza deve

materializzarsi “altrove”, ovvero in

un altro luogo e davanti a un altro tribunale rispetto a quello in cui si

dibatte la prima causa. Lo scopo è di evitare decisioni contraddittorie fra

giurisdizioni diver-

­se,

non “anche all'interno di un'unica giurisdizione”. E siccome nella fattispecie

le cause non sono state presentate altrove,

l'eccezione di litispendenza risulta priva

d'oggetto. Tale interpretazione appare ancor più significativa –

continua l'appellante – se si tiene conto della particolarità legata a un'azione

di divisione, la quale si connota come un'actio duplex e la sua

procedura “astrae da posizioni formali, come attore o convenuto (…), per

esaminare e risolvere nel suo insieme la questione ereditaria, così da giungere

a una divisione e ripartizione completa”. La soluzione “oltremodo formale di

inammissibilità” del Pretore stride – secondo l'attrice – con l'informalità che

contraddistingue tale genere di azioni. Nelle circostanze descritte l'appellante

ribadisce che di fronte a “un'azione contraria”, per la quale non occorreva

“agire in riconvenzione”, bastava congiungere le due cause come essa postulava prima

che le fosse notificata la risposta della controparte con l'eccezione di

litispenden­za. Oltre a rientrare nelle “facoltà discrezionali” del Pretore,

ciò avrebbe permesso di ovviare a due procedure distinte e di operare – in conformità

allo scopo dell'actio duplex – una valutazio­ne complessiva di tutto il

contenzioso.

5.

Quanto al

requisito che la litispendenza debba materializzarsi “altrove”, ovvero in un altro luogo e davanti a un altro

tribunale rispetto a quello in cui si svolge la prima causa, non si disconosce

che il testo degli art. 59 cpv. 2 lett. d e 64 cpv. 1 lett. a CPC sembra

suffragare la tesi dell'appellante. Sta di fatto che, come il principio dell'autorità di cosa

giudicata, quello della litispendenza mira a evitare la coesistenza, in

un determinato ordinamento giuridico, di due decisioni giudiziarie

contraddittorie e simultaneamente esecutive sulla medesima azione fra le

medesime parti (DTF 127 III 283 consid. 2b). Più in generale, si tratta di

prevenire procedure idonee a gravare inutilmente i tribunali e di impedire che

una contestazione identica formi oggetto di più processi distinti e simultanei

fra le stesse parti (Zingg in:

Berner Kommentar, CPC, edizione 2012, n. 63 ad art. 59;

Bohnet in: Commentaire Romand,

Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 48 ad art. 59). Il che può

verificarsi anche nel caso di più procedure introdotte davanti al medesimo giudice,

come ha avuto modo di precisare di recente il Tribunale federale (sentenza

4A_141/2013 del 22 agosto 2013 in: RSPC 2013 pag. 462 consid. 2.2.1). Al

riguardo l'appello manca dunque di fondamento.

6.

Per quel

che attiene al mancato esame della litispendenza già in sede di conciliazione,

l'argomento dell'attrice secondo cui i presupposti processuali sarebbero

“illimitatamente esaminabili dal­l'autorità di conciliazione” non può essere

seguito. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l'autorità di

conciliazio­ne dichiara l'istanza irricevibile solo ove all'udienza ravvisi una

mancanza chiara ed evidente del presupposto processuale (RtiD II-2015 pag. 860

n. 36c consid. 7). Che un'autorità

di conciliazio­ne possa terminare la procedura con una decisione di

inammissibilità solo nei casi in cui il presupposto processuale non sia

manifestamente dato è anche l'orientamento seguito nel frattem­po dal Tribunale

federale (DTF 146 III 54 consid. 4.2.3, trattandosi della competenza per

materia).

Nella

fattispecie alle due udienze di conciliazione del 16 agosto e del 15 novembre

2016.

né una parte né l'altra ha lamentato la preesistenza di una causa identica.

Inoltre a quel momento la litispendenza “altrove” era tutt'altro che chiara ed

evidente, come si vedrà ancora

(consid. 7). Intanto l'impossibilità di entrare nel merito della seconda causa si riconduceva – come

ha illustrato il Pretore – all'interpretazione di una sentenza del Tribunale

federale non pubblicata nella raccolta ufficiale che il Segretario assessore

non era tenuto a conoscere. Dal fatto inoltre che l'autorità di conciliazione

sia entrata nel merito della seconda istanza l'appellante non può automaticamente

desumere che tale autorità abbia accertato l'adempimento dei presupposti

processuali. Né può trovare ascolto – per quanto si è appena spiegato – il

rimprovero mosso alla controparte di essere caduta nell'abuso per avere

sollevato l'eccezione di litispendenza soltanto con la risposta. Anche su

questo punto l'appello è destinato dunque all'insuccesso.

7.

Più delicata è la questione di

sapere se dichiarare irricevibile la petizione di AP 1 sia compatibile con la

natura di un'

azione di divisione (actio duplex),

la quale si contraddistingue per l'assenza di formalità, e in particolare se il

Pretore non avrebbe dovuto piuttosto congiungere le due cause per ovviare all'esistenza

di procedure distinte, come postulava l'appellante già nella risposta alla

petizione avversaria.

a) Che

il giudice adito con un'azione di divisione possa essere chiamato, attraverso

un cumulo di azioni (art. 90 CPC), a statuire anche su altre questioni

litigiose, come la validità di una disposizione per causa di morte (art. 519

segg. CC), un obbligo di collazione (art. 626 CC) o un'eventuale riduzione

(art. 522 CC), da decidere prima della divisione vera e pro-pria, non fa

dubbio (Bohnet, Actions civiles, Conditions

et conclusions, Vol. I, 2ª edizione, § 39 n. 4). È pacifico altresì che secondo

l'opinione dominante un'azione di divisione si connota come un'actio duplex in

cui il convenuto è libero di proporre richieste di giudizio e non deve

formalmente presentare una riconvenzione, ogni parte ricoprendo simultaneamente

il ruolo di attore e di convenuto (Hrubesch-Millauer/Bosshardt/Kocher,

Rechts­begehren im Erbrecht in: successio 2018

pag. 24; Spahr in:

Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 22 segg. ad art. 604; Schaufelber-ger/ Keller

Lüscher in: Basler

Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 4 e 5 ad art. 604; Wolf in: Berner Kommentar, edizione 2014, n. 34 ad art. 604 CC; Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht,

4ª edizione, n. 27 ad art. 604 CC).

b) Nel

caso specifico il giudice era chiamato a statuire su un presupposto processuale

(l'assenza di litispendenza altrove: art. 59 cpv. 2 lett. d CPC) da esaminare d'ufficio

(art. 60 CPC). Ora, già nella risposta del 25 agosto 2017 alla petizio­ne di AO

1.

la convenuta aveva chiesto preliminarmente, ricordando che la causa avviata

dal fratellastro era “speculare” e “contrapposta” a quella da lei promos­sa, di

congiungere le due cause fondate “sugli stessi moti­­vi e sulle stesse

circostanze”. Oltre a ciò, essa aveva postulato il rigetto della petizione del

fratellastro per quanto riguardava l'azione di nullità di lui, mentre ne aveva

proposto l'accoglimento in merito alle domande di rendiconto e di divisio­ne

(con collazione) “conformemente alla richiesta di giudizio formulata nella

causa OR.2017.59”. L'interessata ha reiterato in seguito le medesime

conclusioni nella duplica. Di ciò il Pretore avrebbe dovuto tenere conto.

Perché egli non abbia congiunto le due procedure non è dato di comprendere,

tanto meno ove si pensi che, rifiutandosi poi di entrare nel merito delle

citate richieste, egli è incorso finanche in un diniego di giustizia. Dichiarando

irricevibile la petizione di AP 1, per vero, egli ha privato la medesima della

possibilità di far valere i propri mezzi di azione.

c) Si

aggiunga che la decisione impugnata non può

essere condivisa neppure per un altro motivo. L'opinione del Pretore, secondo

cui il convenuto non è abilitato a introdurre un'azio­ne di divisione indipendente

per effetto della litispendenza pregressa, si riconduce infatti a una sentenza

del Tribunale federale del 12 novembre 1984 (riprodotta in: ZR 84/1985 pag. 161).

In quel precedente il Tribunale federale ha stabilito che il diritto di chiedere

in ogni tempo la divisione di un'

eredità (art. 604 cpv. 1 CC) non comporta anche il

diritto

di

inoltrare una propria azione di divisione se un altro erede ne ha già presentata

una e se, nel processo di divisione pendente, è garantita in ogni caso la

facoltà di avanzare autonomamente pretese proprie. Tale principio è stato posto

tuttavia nel contesto di due azioni (contrarie) in cui le richieste delle parti

vertevano unicamente sulla divisione e sul modo in cui essa andava eseguita. In

quella occasione non faceva dubbio che ai convenuti fosse garantita la piena

facoltà di far valere le loro pretese, giacché – come ha precisato il Tribunale

federale – quand'anche gli attori avessero ritirato l'azio­ne di divisione e provocato

lo stralcio della causa dal ruolo, gli altri eredi avrebbero potuto agire a

loro volta in giudizio con una propria

domanda – imprescrittibile (Schaufelberger/ Keller Lüscher, op. cit., n. 2 ad art. 604) – di divisione (ZR

84/1985 pag. 161 consid. 1 seg.).

La

situazione si presenta diversa nell'eventualità in cui – co­me nella

fattispecie – un'azione di divisione sia cumulata con un'azione di nullità o

con una richiesta di riduzione, azioni che vanno promosse entro determinati

termini sotto comminatoria di perenzione (art. 521 cpv. 1 e 533 cpv. 1

CC). In tal caso l'avvio di una procedura separata è finanche auspicabi­le,

poiché la mancata continuazione della procedura di conciliazione dopo il

rilascio dell'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 3 CC) o il ritiro stesso

della petizione per opera della controparte metterebbero a repentaglio la

posizione giuridica del convenuto (analogamente: Kantonsgericht Svitto nella

sentenza A3.3 del 26 ottobre 2010 citata da Weibel,

op. cit., n. 37 ad art. 604 CC). Anche sotto questo profilo, pertanto,

nulla ostava alla coesistenza e alla congiunzione delle due procedure (art. 125

lett. c CPC), come postulava AP 1 (cfr. Sutter-Somm/Lötscher,

Der Erbrechtsprozess unter der schweizerischen ZPO und seine Stolpersteine für

die Praxis in: successio 2013 pag. 364).

d) Da

ultimo non va trascurato che per

risultare irricevibile in ragione di una litispendenza (art. 64 cpv. 1 lett. a

CPC) una causa deve vertere, per definizione, sul medesimo oggetto e riguardare

le medesime parti di una procedura preesistente (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad

art. 59; Bohnet in: Commentaire

Romand, Code de procédure civile, op.

cit., n. 47 segg. ad art. 59 CPC). Dovendosi – come in concreto – giudicare contestualmente

all'azio­ne di divisione anche una pluralità di altre questioni, l'oggetto

litigioso non è uno solo, come ha riconosciuto il Pretore (sopra, consid. 3; sul tema: Schaufelberger/Keller

Lüscher, loc.

cit.; Wolf/Brazerol, Grundsätze

für die Vornahme der Erbteilung durch das Gericht in: AJP/PJA 2016 pag. 1434). E fra le due cause sottoposte in concreto al

giudizio del Pretore (inc. OR.2017.39 e 2017.59) non v'era completa identità di

azioni.

Il primo giudice è stato invitato a ordinare la

divisione del­l'eredità fu A__________ __________ e a regolare gli obblighi

di collazione degli eredi, come pure le vicendevoli richieste di rendiconto.

Oltre a ciò, egli è stato chiamato a statuire su due azioni di nullità che –

come rileva l'appellante – concernevano due testamenti diversi e contrapposti. Infine egli è stato adito da AP 1 per accertare,

in caso di

divisione

non paritaria, anche la porzione legittima di lei (inc. OR.2017.59,

petizione, pag. 9). Neppure sotto

questo aspetto si giustificava pertanto un pronunciato di irricevibilità per

litispendenza preesistente. Respinta così l'eccezione processuale, non rimane nel

caso precipuo che rinviare gli atti al primo giudice perché congiunga le cause

inc. OR.2017.59 e inc.OR.2017.39, come aveva chiesto lo stesso AO 1 nell'eventualità

in cui la petizione della sorellastra non fosse irricevibile (sopra, lett. G), e riprenda la trattazione della causa al

punto in cui questa si trovava al momen­to in cui ha accolto l'eccezione di

litispendenza.

8.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il

convenuto, che ha proposto a torto di respingere l'appello, rifonderà all'attrice

un'equa indennità per ripetibili, commisurata all'elevato valore litigioso, ma

anche al fatto che l'esame si limita a un singolo aspetto della lite. L'esito dell'odierna

sentenza giustifica anche una riforma del dispositivo sulle spese e le

ripetibili di prima sede (art. 104 cpv. 2 CPC), che seguono identica sorte. AP

1.

postula a tal riguardo un'indennità di fr. 1500.–, richiesta che per rapporto

all'importan­za della lite appare finanche modesta.

9.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità

di una decisione incidentale segue la via giudiziaria dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Il valore litigioso

raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è

accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'eccezione

di litispendenza è respinta.

2. Le

cause OR.2017.39 e OR.2017.59 sono congiunte.

3. Le

spese processuali di fr. 1100.–, da anticipare dall'attrice, sono poste a

carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

Gli

atti sono rinviati al primo giudice per il seguito della procedura.

II. Le spese dell'appello, di

fr. 2500.–, da anticipare

dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2500.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).