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Decisione

11.2019.74

Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari

3 luglio 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2018.5 del 1° febbraio 2018, consid. 7 con rinvio alla sentenza del

Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4).

7. Le singolarità del

caso inducono altresì nella fattispecie a non prelevare spese. Quanto alle

ripetibili, AO 1 non ha proposto di respingere l'appello e la carente

motivazione del decreto cautelare impugnato non le è imputabile. Non può essere

tenuta dunque a rifondere indennità. Né può essere tenuto a rifondere ripetibili

lo Stato del Cantone Ticino (DTF 140 III 389 consid. 4.1

con richiami). Merita accogli­mento per contro la richiesta di gratuito patrocinio

presentata dall'appellante, a un sommario esame privo di risorse sufficienti

per finanziare i costi di un'impugnazione provvista di buon diritto (art. 117

CPC).

Quanto all'indennità che

spetta al patrocinatore d'ufficio, incombeva alla legale esibire una nota professionale.

Considerandi

In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale

2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, per censurare una carenza di

motivazione un avvocato ragionevolmente sollecito non avrebbe verosimilmente profuso

nell'assolvimento del mandato più di quattro ore di lavoro (retribuite

fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), cui si può

aggiungere una mezz'ora circa per le prestazioni accessorie (telefonate,

comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA. Si giustifica pertanto di fissare

l'indennità di patrocinio, nel caso specifico, in fr. 1000.– complessivi.

8.

L'emanazione del

giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

9.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto

cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di

diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26

marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, il

dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono

rinviati al Pretore perché emani un giudizio motivato.

2. Non si riscuotono spese.

3. AP 1 è ammesso al beneficio

del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino

verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–.

4. Notificazione:

avv. ;

avv. ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 7,

più dispositivo n. 3).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).