11.2019.74
Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari
3 luglio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.74
11.2019.75
Lugano,
3 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2019.2
(azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione del 21 gennaio 2019 da
AO 1
in rappresentanza dei figli
AO 2 (2012), AO 3 (2014)
e AO 4 (2014)
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 21 giugno 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 6 giugno 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di
mantenimento promossa il 21 gennaio 2019 da AO 1 (1978) in rappresentanza dei
figli AO 2 (2012), AO 3 (2014) e AO 4 (2014), con decreto cautelare del 22
gennaio 2019 emesso senza contraddittorio (e senza motivazione) il Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud ha condannato AP 1 (1979) a versare un
contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ognuno dei tre figli, assegni
familiari non compresi. Sentite le parti al dibattimento di merito il 18 febbraio
2019, egli ha ridotto seduta stante l'ammontare dei contributi cautelari (una
volta ancora senza motivazione) a fr. 150.– mensili per ciascun figlio, assegni
familiari non compresi.
B. Il 25 marzo 2019 AP 1
ha presentato un'istanza cautelare perché il contributo di mantenimento in
favore dei figli fosse azzerato, offrendo di versare soltanto gli assegni
familiari retroattivamente dal 1° gennaio 2019 “se da lui percepiti”. Iniziato il 9 maggio 2019, il contraddittorio cautelare è stato tosto sospeso
dal Pretore, che ha fissato al convenuto un termine di 30 giorni per
produrre determinata documentazione. Statuendo con decreto cautelare del 6
giugno 2019, il Pretore ha poi ripristinato (senza motivazione) i contributi alimentari
a carico di AP 1 in fr. 400.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non
compresi (dispositivo n. 1 del decreto).
C. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21
giugno 2019 nel quale chiede che, conferitogli il beneficio del gratuito
patrocinio, il decreto impugnato sia annullato e gli atti siano rinviati al
Pretore per nuovo giudizio. In subordine egli propone di azzerare i contributi
alimentari a suo carico, obbligandolo a corrispondere unicamente “eventuali
assegni familiari, se da lui percepiti”. Preliminarmente egli postula inoltre
il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. AO 1 non è stata chiamata
a formulare osservazioni.
in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in
materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC),
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che
il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è dato, ove appena si considerino i
contributi alimentari in discussione davanti al Pretore (da fr. 800.– a fr.
3300.– mensili complessivi fino alla maggiore età
dei figli, secondo le fasce
d'età, assegni
familiari non compresi). Quanto alla
tempestività dell'appello, il decreto cautelare è stato notificato alla legale
del convenuto l'11 giugno 2019 (tracciamento degli invii postali agli atti
n. 98.__________). Inoltrato il 21 giugno 2019, ultimo giorno utile,
il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. Nell'appello il
convenuto si duole che il decreto cautelare impugnato sia privo di qualsiasi
motivazione, il Pretore essendosi limitato ad affermare che “la capacità
contributiva del convenuto per il mantenimento dei suoi figli, tenuto conto del
fabbisogno degli stessi, può essere confermata come nella decisione del 22
gennaio 2019”. Se non che, egli prosegue, il decreto cautelare del 22 gennaio
2019, emesso senza contraddittorio, è privo a sua volta di motivazione, il
Pretore avendo semplicemente addotto nel medesimo (in una riga) che quel
provvedimento appariva giustificato. L'appellante si duole così di non aver
potuto contestare la fondatezza del decreto impugnato, in violazione dell'art. 29
cpv. 2 Cost. Subordinatamente egli fa valere di non conseguire più alcun
reddito, avendo dovuto chiudere la sua ditta individuale rivelatasi
improduttiva (“B__________ by AP 1”), e di non ricevere nemmeno indennità di
disoccupazione. In simili circostanze egli chiede di essere liberato da
qualunque onere contributivo nei riguardi dei figli, salvo dover corrispondere a
questi ultimi gli assegni familiari nella misura in cui fossero da lui
percepiti.
3. Le esigenze di motivazione
che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che
discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a
determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche
essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa permetta di capire perché il
giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato
possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,
la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio
controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti
di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire
perché il giudice ha statuito in un modo
piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è
insufficiente. Requisiti formali identici valgono anche, in linea di
principio, per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c).
4. Nel caso in esame
l'appellante allega a ragione che non è dato di sapere su quali basi il Pretore
abbia fissato, nel decreto cautelare impugnato, i contributi di mantenimento
cautelari in fr. 400.– mensili, assegni familiari non compresi. Il decreto
rinvia bensì al precedente decreto superprovvisionale del 22 gennaio 2019, ma siffatto
decreto è altrettanto laconico, la sua motivazione limitandosi alla frase “che il
provvedimento richiesto appare giustificato”. Tutto si ignora di conseguenza
sugli elementi che hanno condotto il Pretore a fissare contributi alimentari di
fr. 400.– mensili per ciascun figlio, assegni familiari non compresi. In condizioni
del genere non è possibile sindacare in appello le censure del convenuto, il
quale pretende – per l'essenziale – di essere disoccupato, non poter conseguire
alcun reddito e di non essere in grado di partecipare al mantenimento dei
figli. D'altra parte non è compito di questa Camera sostituirsi al giudice
naturale e definire essa medesima i fondamenti dei contributi alimentari per i
figli nel caso specifico, precludendo all'appellante un secondo grado di
giurisdizione. Ne segue che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare del 6
giugno 2019 va annullato e gli atti rinviati al Pretore perché motivi
adeguatamente la propria decisione.
5. L'annullamento del
decreto impugnato non significa che – come chiede l'appellante – i contributi
cautelari per i figli vadano azzerati. Semplicemente, il Pretore dovrà dare
ragione del suo giudizio. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli
non è tenuto nemmeno a confermare la somma di fr. 400.– mensili per figlio, ma
potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso coerentemente con la motivazione
che riterrà di addurre. Si ricordi al Pretore per altro che l'entrata in vigore
del Codice di diritto processuale civile svizzero ha avuto per conseguenza
l'impugnabilità dei decreti cautelari intermedi (“nelle more istruttorie”), ciò
che la procedura ticinese non prevedeva (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con
rimandi). Nel vecchio diritto ticinese i decreti cautelari adottati dal giudice
prima della discussione finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza
destinata all'assunzione di prove, non erano impugnabili “per l'ovvia
considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare nelle more
istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc, ciò che si riteneva
insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza cautelare iniziale (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Tali decreti non dovevano quindi
essere necessariamente motivati. Nella legge nuova è invalso per diritto
federale un orientamento contrario (DTF
139 III 88 consid. 1.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.135
del 21 dicembre 2018, consid. 1). Anche i decreti cautelari intermedi devono
essere provvisti, dunque, di una motivazione almeno sommaria.
6. Le particolarità
della fattispecie giustificano di accogliere l'appello – eccezionalmente –
senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare AO 1 a
formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato,
questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro la Camera rinuncia –
come si è appena detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul
contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimarranno libere così di impugnare, ove
ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere
dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti (analogamente, da ultimo:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2018.5 del 1° febbraio 2018, consid. 7 con rinvio alla sentenza del
Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4).
7. Le singolarità del
caso inducono altresì nella fattispecie a non prelevare spese. Quanto alle
ripetibili, AO 1 non ha proposto di respingere l'appello e la carente
motivazione del decreto cautelare impugnato non le è imputabile. Non può essere
tenuta dunque a rifondere indennità. Né può essere tenuto a rifondere ripetibili
lo Stato del Cantone Ticino (DTF 140 III 389 consid. 4.1
con richiami). Merita accoglimento per contro la richiesta di gratuito patrocinio
presentata dall'appellante, a un sommario esame privo di risorse sufficienti
per finanziare i costi di un'impugnazione provvista di buon diritto (art. 117
CPC).
Quanto all'indennità che
spetta al patrocinatore d'ufficio, incombeva alla legale esibire una nota professionale.
Considerandi
In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, per censurare una carenza di
motivazione un avvocato ragionevolmente sollecito non avrebbe verosimilmente profuso
nell'assolvimento del mandato più di quattro ore di lavoro (retribuite
fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), cui si può
aggiungere una mezz'ora circa per le prestazioni accessorie (telefonate,
comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA. Si giustifica pertanto di fissare
l'indennità di patrocinio, nel caso specifico, in fr. 1000.– complessivi.
8.
L'emanazione del
giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
9.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto
cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26
marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, il
dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono
rinviati al Pretore perché emani un giudizio motivato.
2. Non si riscuotono spese.
3. AP 1 è ammesso al beneficio
del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino
verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–.
4. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 7,
più dispositivo n. 3).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).