11.2019.76
Appello irricevibile per mancanza di firma autografa
12 agosto 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.76
Lugano
12 agosto 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2019.409 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
istanza del 6 maggio 2019 da
AO
1
contro
AP
1
(già
patrocinato dall'avv. ),
giudicando
sull'appello del 25 giugno 2019 presentato da RE 1contro la sentenza emessa dal
Pretore aggiunto il 17 giugno 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 17 giugno 2019 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno
Campagna ha ordinato alla __________ Ltd, __________, di trattenere dallo
stipendio percepito da AP 1 (1966) l'importo di fr. 4850.– mensili complessivi,
riversandolo su un conto bancario intestato alla moglie AO 1 (1978). La
decisione si fondava su un accordo a tutela dell'unione coniugale, stipulato dalle
parti il 16 maggio 2018 davanti al medesimo
giudice, in cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di
fr. 3400.– mensili per la moglie e uno di fr. 1450.– mensili per il figlio
F__________ (assegni familiari compresi), nato il 18 luglio 2006 e affidato
alla madre (inc. SO.2018.156).
B. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25
giugno 2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di revocare
la trattenuta di stipendio. L'appello non è stato notificato a AO 1 per
osservazioni.
C. Il
1° luglio 2019 AP 1 è stato invitato a depositare entro il 17 luglio successivo
la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di
appello, introiti agiti, in
garanzia delle spese processuali presumibili, e a trasmettere tre esemplari del
memoriale muniti della sua firma autografa (e non soltanto riprodotta, come nel
memoriale), con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello
sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il decreto presidenziale del 1° luglio
2019 è stato nondimeno rinviato dalla Posta il 10 luglio seguente a questa
Camera
con la menzione “Non ritirato” (tracciamento dell'invio n. 98.__________).
Considerandi
in diritto: 1. Una diffida ai debitori per contributi alimentari è appellabile
entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), che sia emanata come
decisione a sé stante “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di
mantenimento dei genitori” (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC con rinvio all'art. 291
CC) o nell'ambito di provvedimenti a protezione dell'unione coniugale (art. 177
CC) o come provvedimento cautelare in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1
CPC). Occorre nondimeno che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità della
trattenuta di stipendio (fr. 4850.– mensili), di durata incerta e quindi da
calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; I CCA,
sentenza inc. 11.2018.15/16 del 19 febbraio 2018, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 18 giugno
2019.
Depositato il 25 giugno seguente, l'appello in esame è di per sé
tempestivo.
2.
Carenze formali
quali la mancata sottoscrizione dell'atto o la mancanza della procura vanno
sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l'atto si considera
non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC). Ove l'atto sia trasmesso in forma
cartacea, la firma dell'autore deve figurare in originale. Una firma semplicemente
riprodotta non è valida, nemmeno se la persona conserva l'originale in suo
possesso (DTF 121 II 254 consid. 3 con riferimenti; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 10 ad
art. 130). Nel caso specifico l'appello del 25 giugno 2019 è stato inviato
in forma cartacea, ma è munito unicamente di una firma riprodotta in copia. E il
decreto presidenziale con cui l'appellante è stato invitato a emendare il
difetto è tornato al Tribunale d'appello – come detto (sopra, lett. C) – con la
menzione “Non ritirato”.
3.
La notificazione di
citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o
in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta
quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC)
oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno
dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse
aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ciò vale anche
qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un
indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo
alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari
(DTF 141 II 431 consid. 3.1; 139 IV 230 consid. 1.1; 138 III 227 consid. 3.1
con riferimenti). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere
il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che
l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale
o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1).
4.
Nel caso in esame il
decreto presidenziale del 1° luglio 2019 è stato intimato dal Tribunale
d'appello quello stesso giorno e l'avviso di ricevimento è stato depositato
nella casella postale dell'appellante l'indomani. L'interessato, da parte sua,
doveva attendersi comunicazioni da parte di questa Camera, non foss'altro in
seguito all'appello da lui medesimo introdotto qualche giorno prima. Il termine
di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto così martedì 9
luglio 2019, sette giorni dopo il deposito dell'avviso di ritiro nella casella
postale dell'appellante. E siccome AP 1 non ha dato seguito nel frattempo alla
comminatoria contenuta nel decreto presidenziale, l'appello va dichiarato
irricevibile.
5.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità del caso inducono –
eccezionalmente – a non prelevare oneri processuali. Non si pone inoltre problema
di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.
6.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– litigioso ai fini dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).