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Decisione

11.2019.76

Appello irricevibile per mancanza di firma autografa

12 agosto 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SO.2019.409 (diffida

ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con

istanza del 6 maggio 2019 da

AO

1

contro

AP

1

(già

patrocinato dall'avv. ),

giudicando

sull'appello del 25 giugno 2019 presentato da RE 1contro la sentenza emessa dal

Pretore aggiunto il 17 giugno 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Con

decisione del 17 giugno 2019 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno

Campagna ha ordinato alla __________ Ltd, __________, di trattenere dallo

stipendio percepito da AP 1 (1966) l'importo di fr. 4850.– mensili complessivi,

riversandolo su un conto bancario intestato alla moglie AO 1 (1978). La

decisione si fondava su un accordo a tutela dell'unione coniugale, stipulato dalle

parti il 16 maggio 2018 davanti al medesimo

giudice, in cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di

fr. 3400.– mensili per la moglie e uno di fr. 1450.– mensili per il figlio

F__________ (assegni familiari compresi), nato il 18 luglio 2006 e affidato

alla madre (inc. SO.2018.156).

B. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25

giugno 2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di revocare

la trattenuta di stipendio. L'appello non è stato notificato a AO 1 per

osservazioni.

C. Il

1° luglio 2019 AP 1 è stato invitato a depositare entro il 17 luglio successivo

la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di

appello, introiti agiti, in

garanzia delle spese processuali presumibili, e a trasmettere tre esemplari del

memoriale muniti della sua firma autografa (e non soltanto riprodotta, come nel

memoriale), con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello

sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il decreto presidenziale del 1° luglio

2019 è stato nondimeno rinviato dalla Posta il 10 luglio seguente a questa

Camera

con la menzione “Non ritirato” (tracciamento dell'invio n. 98.__________).

Considerandi

in diritto: 1. Una diffida ai debitori per contributi alimentari è appellabile

entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), che sia emanata come

decisione a sé stante “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di

mantenimento dei genitori” (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC con rinvio al­l'art. 291

CC) o nell'ambito di provvedimenti a protezione dell'unione coniugale (art. 177

CC) o come provvedimento cautelare in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1

CPC). Occorre nondimeno che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità della

trattenuta di stipendio (fr. 4850.– mensili), di durata incerta e quindi da

calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; I CCA,

sentenza inc. 11.2018.15/16 del 19 febbraio 2018, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 18 giugno

2019.

Depositato il 25 giugno seguente, l'appello in esame è di per sé

tempestivo.

2.

Carenze formali

quali la mancata sottoscrizione dell'atto o la mancanza della procura vanno

sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l'atto si considera

non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC). Ove l'atto sia trasmesso in forma

cartacea, la firma dell'autore deve figurare in originale. Una firma semplicemente

riprodotta non è valida, nemmeno se la persona conserva l'originale in suo

possesso (DTF 121 II 254 consid. 3 con riferimenti; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 10 ad

art. 130). Nel caso specifico l'appello del 25 giugno 2019 è stato inviato

in forma cartacea, ma è munito unicamente di una firma riprodotta in copia. E il

decreto presidenziale con cui l'appellante è stato invitato a emendare il

difetto è tornato al Tribunale d'appello – come detto (sopra, lett. C) – con la

menzione “Non ritirato”.

3.

La notificazione di

citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o

in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta

quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC)

oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno

dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse

aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ciò vale anche

qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un

indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo

alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari

(DTF 141 II 431 consid. 3.1; 139 IV 230 consid. 1.1; 138 III 227 consid. 3.1

con riferimenti). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere

il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che

l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale

o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1).

4.

Nel caso in esame il

decreto presidenziale del 1° luglio 2019 è stato intimato dal Tribunale

d'appello quello stesso giorno e l'avviso di ricevimento è stato depositato

nella casella postale del­l'appellante l'indomani. L'interessato, da parte sua,

doveva attendersi comunicazioni da parte di questa Camera, non foss'altro in

seguito all'appello da lui medesimo introdotto qualche giorno prima. Il termine

di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto così martedì 9

luglio 2019, sette giorni dopo il deposito dell'avviso di ritiro nella casella

postale dell'appellante. E sicco­me AP 1 non ha dato seguito nel frattempo alla

comminatoria contenuta nel decreto presidenziale, l'appello va dichiarato

irricevibile.

5.

Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106

cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità del caso inducono –

eccezionalmente – a non prelevare oneri processuali. Non si pone inoltre problema

di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.

6.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– litigioso ai fini del­l'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).