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Decisione

11.2019.77

Protezione dell'unione coniugale: assegnazione dell'alloggio coniugale, diritto di visita, contributo alimentare per moglie e figlio, restrizione del potere di disporre

30 settembre 2020Italiano58 min

cittadino italiano, e AP 1 (1973), cittadina ungherese, si sono sposati ad __________

Source ti.ch

Incarti n.

11.2019.77

11.2019.78

11.2019.81

Lugano

30 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2018.3796 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza dell'8 agosto 2018 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 28 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

19 giugno 2019 (inc. 11.2019.77)

come pure sull'appello del 4 luglio 2019 introdotto da AO 1 contro la

medesima sentenza (inc. 11.2019.78) e sulla contestuale richiesta di gratuito

patrocinio (inc. 11.2019.81);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1956),

cittadino italiano, e AP 1 (1973), cittadina ungherese, si sono sposati ad __________

il 1° maggio 2010, adottando la separazione dei beni. A quel momento gli

sposi avevano già il figlio L__________, nato il 22 dicembre 2005. Il 12 agosto

2010 è nato il secondogenito F__________. Il marito è ingegnere civile e ha

lavorato da ultimo per la R__________ Sagl di __________ (ora in liquidazione per

fallimen­to, pronunciato l'11 maggio 2020) e la E__________ SA di __________ (anch'essa

in liquidazione, dopo il fallimento decretato il 4 settembre 2019). Durante la vita in comune la moglie si è dedicata al governo della casa e alla cura della famiglia. I

coniugi si sono separati nel settembre del 2018, quando AP 1 ha lascia­to l'abitazione

coniugale (proprietà per piani n. 22 248 a lei intestata, pari a 22/1000 della

particella n__________ RFD di __________, sezione di __________) per trasferirsi con i figli prima in un

albergo e poi in un appartamento locato nel medesimo Comune.

B. L'8

agosto 2018 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per ottenere – già in via

cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio

coniugale con mobili e suppellettili, l'affidamento di L__________ e F__________

(riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per

sé di fr. 861.25 mensili (o di fr. 5241.25 mensili nel caso in cui non le

fossero accordati i contributi di accudimento per i figli) dal 1° agos­to

2018 e un contributo alimentare di

fr. 3440.– mensili per ogni figlio (compreso l'assegno familiare e un

contributo di accudimento di

fr. 2190.– mensili), come pure l'assegnazione in uso di una F__________ “__________”

(TI __________). Oltre a ciò, essa ha instato per una provvigione ad litem

di fr. 3000.– o, in subordine, per il beneficio del gratuito patrocinio.

C. All'udienza

del 27 settembre 2018, indetta per il contraddittorio cautelare e il

dibattimento sulle misure a tutela dell'unione coniugale, AO 1 ha aderito alla

richiesta di vita separata, ma ha chiesto di affidargli i figli (riservato il

diritto di visita mater­no) e di attribuirgli in uso l'abitazione coniugale,

rifiutando ogni obbligo alimentare. AP 1 ha replicato seduta stante, mantenendo

il suo punto di vista. Alla successiva udienza del 17 ottobre 2018,

indetta per il seguito del dibattimento sulle misure protettrici, il marito ha

duplicato, ribadendo la sua posizione. Le parti hanno notificato prove. In coda

all'udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo parziale – omologato dal

Pretore – che li autorizzava a vivere separati, assegnava “provvisoriamente” l'alloggio

coniugale in uso al marito e affidava i figli L__________ e F__________

“congiuntamen­te ad entrambi i genitori”, anche se per il momento L__________

rimaneva dal padre e F__________ dalla madre (riservati i diritti di visita dell'altro

genitore, stabiliti in un incontro infrasettimanale con un pasto e in un fine

settimana ogni due). L'istruttoria è iniziata il 29 ottobre 2018.

D. Con

decreto cautelare emesso il 22 novembre 2018 “nelle more istruttorie” il

Pretore ha condannato il marito a versare un contributo alimentare di

fr. 990.– mensili alla moglie e uno di fr. 1100.– mensili per il figlio F__________

(assegni familiari non compresi), che abita con lei. AP 1 è stato tenuto

inoltre a provvedere al fabbisogno in denaro di fr. 1100.– mensili del figlio L__________

(assegni familiari non compresi), che vive con lui nell'abitazione coniugale,

senza per il momento prevedere una partecipazione in denaro della madre. Adita

su appello del marito, questa Camera ha annullato il decreto cautelare il 21

dicembre 2018 e ha rinviato gli atti al Pretore per nuo­vo giudizio “previo

accertamento del reddito e del fabbisogno minimo dell'appellante, come pure del fabbisogno in denaro del figlio F__________”

(inc. 11.2018.135).

E. In esito al rinvio,

con nuovo decreto cautelare emesso il 1° febbraio 2019 (sempre “nelle more

istruttorie”) il Pretore ha condannato il marito a versare con effetto

immediato un contributo alimentare di fr. 2608.– mensili per il figlio F__________,

assegni familiari non compresi. Per quel che è di L__________, egli ha confermato

l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento di lui “senza per il momento

partecipazione in denaro da parte della madre”. Un appello introdotto il 14

febbraio 2019 da AO 1 contro tale decreto è tuttora pendente dinanzi a questa

Camera (inc. 11.2019.27). Nel

frattempo è proseguita l'istruttoria, nell'ambito della quale è stato delegato alla

psicoterapeuta M__________ __________ G__________ __________ l'ascolto dei

figli, mentre il Servizio medico- psicologico è stato incaricato di attivare

una loro presa a carico.

F. In accoglimento di un'istanza presentata

da AP 1, con decreto cautelare del 12 dicembre 2018 emesso senza

contraddittorio il Pretore ha ordinato il blocco (art. 178 cpv. 3 CC) delle

proprietà per piani n. 1096 e 1098 della particella n. __________ RFD di __________,

sezione di __________, appartenenti al marito, come pure del conto __________

n. __________ a lui intestato, su cui era accreditato il provento dalla

locazione della proprietà per piani n. 5270 della particella n. __________

RFD di __________ (comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno dei figli L__________

e F__________, cui il padre aveva donato l'immobile riservandosene l'usufrutto

a vita; inc. CA.2018.480). Il 13 dicembre 2018 è seguita l'udienza per la

discussione cautelare in cui il marito si è opposto alla richiesta della moglie.

Con decreto “supercautelare” del 15 marzo 2019 il Pretore ha accolto la

richiesta di AP 1 e ha ordinato alla R__________ Sagl di trattenere dallo

stipendio del marito l'importo di fr. 2608.– mensili (oltre all'assegno

familiare), riversando la somma su un conto a lei intestato (inc. CA.2019.118).

AO 1 si è opposto il 27 marzo 2019 alla trattenuta di stipendio e ha ottenuto a

sua volta l'11 aprile 2019 – sempre in via “supercautelare” – il blocco della

proprie­tà per piani n. 5271 (“box auto”) della particella n. __________ RFD di

__________, appartenente alla moglie (inc. CA.2019.160). Il 26 aprile 2019 egli

ha postulato altresì il beneficio del gratuito patrocinio.

G. A

un'udienza del 27 maggio 2019, convocata per il contraddittorio sull'ultima

istanza cautelare del marito (inc. CA.2019.160), la moglie si è opposta alla

pretesa di lui. Sono seguite, seduta stante, la continuazione del dibattimento

e le arringhe finali, nelle quali le parti hanno mantenuto il loro punto di

vista, non senza che la moglie adeguasse la pretesa alimentare per F__________

a fr. 4460.– mensili (di cui fr. 3660.– per contributo di accudimen­to), aumentasse la richiesta di

provvigione ad litem a fr. 10 000.–

e chiedesse, in subordine, l'affidamento di L__________ a terzi.

H. Statuendo

con sentenza del 19 giugno 2019, il Pretore:

– ha

autorizzato i coniugi a vivere separati,

– ha

assegnato l'abitazione coniugale in uso al marito,

– ha

affidato i figli “congiuntamente ad entrambi i genitori”, collocando L__________

“principalmente” dal padre e F__________ “principalmente” dalla madre,

riservata una visita infrasettimanale (con pasto) e un fine settimana ogni due

con l'altro genitore e il fratello,

– ha

confermato un incarico di “supervisione e coordinamento” alla pediatra dott. B__________

__________ R__________ __________ e al Servizio medico piscologico, instituendo inoltre una curatela

educativa a beneficio dei figli,

– ha

rinunciato a fissare contributi di mantenimento fra coniugi,

– ha

condannato il marito a versare con effetto immediato nelle mani della moglie un

contributo alimentare di fr. 3725.– mensili per il figlio F__________, assegni

familiari non compresi,

– ha

obbligato AO 1 a provvedere inoltre al mantenimento del figlio L__________, “senza

per il momento partecipazione in denaro da parte della madre”,

– ha ordinato (in sostituzione del decreto

supercautelare 15 mar­zo 2019) alla R__________ Sagl (ora in

liquidazione) di trattenere dallo

stipendio del marito l'importo di fr. 3725.– mensili (oltre all'assegno

familiare), riversando la somma su

un conto postale intestato alla moglie,

– ha

confermato il blocco delle proprietà per piani n. 5271 RFD di __________, come

pure delle particelle n. 1096 e 1098 RFD di __________, sezione di __________,

– ha

assegnato la F__________ “__________” in uso alla moglie,

– ha

respinto la richiesta di provvigione ad litem della moglie e le istanze

di gratuito patrocinio di entrambi i coniugi.

Le

spese processuali di fr. 8000.– sono state poste solidalmente a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

I. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 giugno 2019

in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di:

– assegnarle

in uso l'abitazione coniugale,

– precisare,

sotto comminatoria dell'art. 292 CP in caso di inadempienza, gli orari dei

diritti di visita come segue: quello settimanale dalla fine della scuola,

rispettivamente durante le vacanze scolastiche dalle ore 18.00, fino alle ore

21.00, quello quindicinale dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore

18.00,

– fissare

dal 1° agosto 2018 un contributo alimentare per sé di fr. 468.– mensili o,

subordinatamente (nel caso in cui l'alloggio coniugale continuasse a essere

assegnato in uso al marito), di fr. 141.– mensili,

– aumentare

dal 1° agosto 2018 il contributo alimentare per F__________ a fr. 4430.–

mensili (oltre all'assegno familiare) o, in subordine (nel caso in cui l'alloggio

coniugale continuasse a essere assegnato in uso al marito), a fr. 5084.–

mensili (oltre all'assegno familiare),

– adeguare

di conseguenza l'ordine di trattenuta di stipendio,

– revocare

il blocco della proprietà per piani n. 5271 di __________ e

– addebitare

(senza vincolo di solidarietà) le spese processuali per tre quarti al marito e

per il resto a lei, con obbligo per il marito di rifonderle fr. 5000.– a titolo

di ripetibili di prima sede.

Nelle sue osservazioni del

13 luglio 2020 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello sulla scorta di nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova. Invitata a replicare, AP 1 ha ribadito il 17

agosto 2020 le proprie richieste, tranne per quel che riguarda la trattenuta di

stipendio, divenuta senza oggetto. Nella sua duplica del 31 agosto 2020 AO 1 ha

riproposto di respingere l'appello.

L. Nel frattempo, il 4

luglio 2019, anche il marito ha appellato la sentenza del Pretore per ottenere

che – accordatogli il beneficio del gratuito patrocinio e conferito effetto

sospensivo al ricorso – il contributo alimentare per il figlio F__________ sia

ridotto a fr. 2730.45 mensili (assegni familiari non compresi) e la trattenuta di

stipendio alla R__________ Sagl sia adattata di conseguen­za. Con decreto del 9

luglio 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto

sospensivo. L'appello del marito non è stato notificato ad AP 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame

concernono la medesima procedura e si fondano sostanzialmente sul medesimo

complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e

di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

I provvedimenti a

tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di

procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla

notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su

questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se

il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, poiché in prima

sede era litigioso, oltre al contributo alimentare per moglie e figli, l'affidamento

dei medesimi, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore (cfr.

I CCA, sentenza inc. 11.2018.96/97

del 20 maggio

2019.

consid. 1). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle

parti il 24 giugno 2019 (tracciamento degli invii n. __________ e

n. __________, agli atti). Depositato il 28 giugno 2019, l'appello di AP 1 è tempestivo. Ricevibile è altresì, sotto

questo profilo, l'appello di AO 1, introdotto il 4 luglio 2019 (timbro postale

sulla busta di invio), ultimo giorno utile.

I. Sull'appello di AO 1

3.

All'appello

AO 1 acclude nuova documentazione che attesta la propria uscita dalla E__________

SA (ormai in liquidazione) e la sua posizione di “titolare responsabile” in

seno alla R__________ Sagl (nel frattempo anch'essa in liquidazione). Si tratta

di dati che figurano in pubblici registri (Foglio ufficiale svizzero di

commercio, registro di commercio e albo delle imprese: doc. C a F di appello),

notori e come tali ricevibili (DTF 138 II 564 consid. 6.2). Comunque sia, la

loro produ-zione non sussidia ai fini del giudizio, per quanto si vedrà in

appresso (consid. 7). Conviene così procedere senza indugio alla

trattazione del ricorso.

4.

Litigioso rimane in

questa sede il contributo alimentare per il figlio F__________. A tal fine il

Pretore ha ripreso in sostanza i dati posti a fondamento del decreto cautelare

del 1° febbraio 2019. Accertato un reddito netto del marito di fr. 6540.–

mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1825.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio

della cassa malati fr. 380.70, assicurazione RC dell'automobile fr. 65.50,

imposta di circolazione fr. 30.40), che non considera il costo dell'alloggio

(oneri ipotecari e spese condominiali) perché AO 1 non lo copre, il primo

giudice ha calcolato un margine disponibile del convenuto di fr. 4715.–

mensili. Constatato un ammanco della moglie di fr. 3350.– mensili (reddito

netto fr. 300.– mensili, fabbisogno minimo fr. 3650.– mensili), il Pretore ha

stabilito in fr. 5250.– mensili i fabbisogni complessivi dei figli, di cui fr.

1100.– mensili per L__________ e fr. 4150.– mensili per F__________ (fabbisogno

in denaro fr. 800.–, contributo di accudimento di fr. 3350.–), assegni

familiari non compresi. E siccome il margine del convenuto non basta per

sovvenire al mantenimento dei figli, egli lo ha ridotto in proporzione,

fissando il contributo alimentare per F__________ in fr. 3725.– mensili e

adeguan­do di conseguenza la trattenuta di stipendio (sentenza impugna­ta, pag.

6.

seg.).

5.

L'appellante fa

valere di avere dovuto far fronte, dopo la separazione, a obblighi per spese

arretrate della famiglia che credeva di avere già onorato con quanto passava

alla moglie, ma costei ha destinato il denaro ad altri scopi. In condizioni del

genere un contributo alimentare come quello fissato dal primo giudice ren­de –

a suo parere – impossibile appianare i debiti e provocherebbe procedure

esecutive che metterebbero a repentaglio la sua iscrizione all'albo delle

imprese e degli operatori specialisti secondo la legge sull'esercizio della

professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore

principale della costruzione (LEPICOSC), con grave rischio per l'esistenza

economica sua e di tutta la famiglia. L'appellante indica il suo guadagno in

fr. 6156.– mensili (fr. 4094.95 da attività per la R__________ Sagl, fr.

1548.55

per indennità di disoccupazione parziale in sostituzione dello

stipendio che prima percepiva dalla E__________ SA e fr. 513.– dalla locazione

dell'immobile a __________). Sul fronte delle spese egli accetta di non vedersi

inserire nel fabbisogno minimo il costo dell'alloggio (pagato dalla moglie con

il contributo di accudimento per il figlio che ha riconosciuto il Pretore),

mentre deplora il mancato riconoscimento delle spese per il carburante e i

pasti fuori casa che quantifica rispettivamente in fr. 350.– e in

fr. 300.– mensili. Onde, a suo avviso, un fabbisogno minimo di fr. 2476.60 mensili complessivi.

L'appellante contesta

inoltre il reddito della moglie, che chiede di portare a fr. 1285.– netti

mensili, al guadagno (non contestato) di fr. 300.– mensili dalla sua recente attività

di mamma diurna dovendosi aggiungere fr. 400.– mensili per la mancata locazione

di un appartamento in Italia che – privo di oneri ipotecari – le fruttava €

340.– mensili prima che lei se ne spossessasse, oltre a fr. 585.– mensili di

redditi propri in Ungheria. Ciò posto, egli quantifica in fr. 2365.– mensili l'ammanco

della moglie e in fr. 3679.40 mensili il proprio margine disponibile, che

però non basta per finanziare il mantenimento dei figli di fr. 4265.– mensili complessivi

(fr. 1100.– per L__________ e fr. 3165.– per F__________, di cui fr. 800.– per

il fabbisogno in denaro e fr. 2365.– per il contributo di accudimento). Ridotti

in proporzione i fabbisogni dei figli, egli chiede così che il contributo

alimentare per F__________ sia ricondotto a fr. 2730.45 mensili, oltre all'assegno

familiare.

6.

Nella misura in cui

si duole che l'onere alimentare fissato dal Pretore gli impedisce di appianare

i debiti familiari arretrati causati dalla moglie, esponendolo al rischio di

procedimenti esecutivi e di esclusione dalla “certificazione LEPICOSC”, l'appellante

si limita ad allegazioni (i debiti arretrati) o a ipotesi (il rischio di

esclusione dall'esercizio della professione). Senza contare che il

sostentamento della famiglia prevale sul rimborso di debiti verso terzi, quand'anche

si tratti di debiti accesi per l'economia domestica (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 6f). Al proposito non soccorre

dunque diffondersi.

7.

Per quanto riguarda

il reddito del convenuto, il Pretore ha ripreso quanto accertato nel decreto

cautelare del 1° febbraio 2019, allorché – in esito alle considerazioni formulate

da questa Camera nella sentenza di rinvio del 21 dicembre 2018 – egli ha

appurato un reddito da attività lucrativa di fr. 6030.– mensili (compreso il

guadagno conseguito dalla E__________ SA e dalla R__________ Sagl, di fr.

4094.95

mensili) e un reddito dalla locazione dello stabile a __________ di fr.

513.– mensili (sentenza impugnata, pag. 3). L'appellante deplora che il Pretore

abbia calcolato tali entrate includendo lo stipendio percepito dalla E__________

SA nonostante egli si fosse dimesso da tale società (doc. 44) e chiede di

riconoscere per quella parte di attività fr. 1548.55 mensili al massimo, pari

alla quota dell'indennità di disoccupazione.

a) Intanto,

poco giova che al momento in cui ha statuito il Preto­re AO 1 non percepisse

più lo stipendio dalla E__________ SA. Nell'ambito del decreto cautelare del 1°

febbraio 2019, al quale si richiama il Pretore nella sentenza impugnata in cui

ritiene quel reddito “oggettivamente alla portata del marito e in linea con i

guadagni sempre ottenuti” (loc. cit., pag. 2 e pag. 6), AO 1 aveva precisato

che l'importo calcolato “corrisponde anche alla ragionevole potenzialità di

reddito del marito, tenuto conto della sua formazione di ingegnere e della sua

importante esperienza lavorativa”. E con tale argomentazione – sussidiaria – l'appellante

non si è confrontato nell'appello contro il decreto cautelare del 1° febbraio

2019.

e nemmeno si confronta nel­l'appello in esame contro la decisione finale,

appello che pertanto su questo punto si rivela finanche irricevibile (cfr. DTF 138 III 735 consid. 3.4 con

rinvio, 138 I 100 consid. 4.1.4; analogamen­te: I CCA, senten­za inc.

11.2019.113

del 22 ottobre 2019 consid. 4 con rinvio).

b) Nulla

muta al riguardo la circostanza – addotta dall'interessa­to nelle osservazioni

del 13 luglio 2020 all'appello della moglie – stando alla quale dal 1° aprile

2020.

l'appartamento di __________ è sfitto per essersi l'inquilina (P__________

__________) trasferita altrove il 31 marzo 2020 e non trovandosi un nuovo

conduttore (doc. 5 di appello nell'inc. 11.2019.77). Come si vedrà oltre in

relazione all'appello della moglie (consid. 13a), il mancato introito dalla

locazione dell'appartamento a __________ sarebbe in ogni caso compensato, nell'insieme,

dal reddito che il marito ritrae dagli appartamenti di __________ e che il

Pretore non ha considerato.

8.

Relativamente

al proprio fabbisogno minimo, il convenuto, pur accettando che gli oneri dell'appartamento

in suo uso siano espunti dal calcolo, chiede di conteggiare le spese per il

carburante (fr. 350.– mensili) e i pasti fuori casa (fr. 300.– mensili).

Il Pretore non ha riconosciuto tali uscite, rinviando a quanto addotto nel

decreto cautelare del 1° febbraio 2019, ovvero che il convenuto non aveva

documentato né spiegato nulla al riguardo, non bastando “un fugace riferimento

alla notifica fiscale (…) per quantificare in modo sufficientemente verosimile

questi costi”. Tutto si ignorava inoltre sulle distanze che l'interessato doveva

coprire e sul numero di pasti fuori casa, fermo restando che il convenuto “gode

della più ampia libertà di organizzare il suo lavoro, consuma diversi pasti a

casa propria e i cantieri che lo occupano non sono certamente tutti distanti da

dove abita”. Per il primo giudice spettava dunque al convenuto “spiegare e

documentare meglio questa voce di spesa”, in difetto di che essa non poteva

essere considerata (decreto cautelare del 1° febbraio 2019, pag. 7).

L'appellante fa valere che

le spese in questione sono necessarie per svolgere la sua funzione di responsabile

tecnico LEPICOSC, giacché per effettuare i controlli sui cantieri “situati

nelle zone più disparate del Ticino” (attualmente: L__________, P__________ __________,

P__________, M__________, Li__________ e C__________) è necessaria la sua

presenza “più o meno 3 o 4 volte la settimana per ogni cantiere”. Di

conseguenza – egli epiloga – delle due l'una: o si tiene conto dei pasti fuori

casa oppure gli vanno riconosciute spese di trasferta maggiorate per consentirgli

di rientrare a casa per il pranzo. Sta di fatto che, una volta ancora, l'appellante

si limita a esporre le proprie richieste. Il Pretore non ha escluso che egli possa

far valere spese professionali. Non le ha considerate perché egli non le aveva rese

verosimili, omettendo di documentarle. Del resto, ancora in appello AO 1 non

rimedia alla mancata quantificazione, foss'anche indicativa, delle distan­ze

mensili ch'egli copre per ragioni professionali e del numero di pasti che

consuma fuori casa, nonostante la “più ampia libertà di organizzare il suo

lavoro” gli consenta di pranzare spesso a domicilio, come aveva accertato il

primo giudice a suo tempo senza essere smentito dall'appellante. A un sommario

esame la sentenza impugnata resiste dunque, una volta ancora, alla critica.

9.

Riguardo al reddito

della moglie, l'appellante sostiene che, così come ha annoverato fra i suoi

redditi la locazione dell'immobile a __________ (nel frattempo donato ai figli, ma del quale egli conser­va l'usufrutto

a vita), il Pretore avrebbe dovuto includere nelle entrate di lei la pigione

che essa ritraeva (€ 340.– mensili) da un appartamento a __________

(Abruzzo) prima che se ne spossessasse. Ora, che AP 1 abbia venduto l'appartamento

citato in corso di causa è pacifico, l'interessata avendo riconosciuto davanti

al Pretore di avere perfezionato la compravendita alla fine di aprile del 2019,

incassando un prezzo di € 39 000.–

(verbale del 27 maggio 2019, pag. 3). E il Pretore ha tenuto conto di tale

alienazione per rifiutarle una provvigione ad litem, come pure il

beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, pag. 7). Dal canto suo l'istante

ha motivato l'alienazione con le difficoltà finanziarie in cui essa versava

(verbale del 27 maggio 2019, pag. 3), difficoltà quanto meno verosimili alla

luce della grave situazione di ammanco di lei, come pure del mancato pagamento –

ammesso dal marito all'udienza del 27 maggio 2019 – dei contributi

alimentari fissati con il decreto cautelare del 1° febbraio 2019. A un sommario

esame, nessun reddito ipotetico può essere dunque imputato all'istante per l'appartamento

di __________.

Quanto ai redditi

ungheresi della moglie, l'appellante ricorda che AP 1 è proprietaria di un

appartamento nel suo Paese di origine, appartamento che le frutta HUF 90 000.– mensili, corrispondenti ad almeno fr.

320.– mensili, come si desume dagli estratti della carta di credito ungherese da

lei prodotta. Dalla quella carta di credito – egli soggiunge – si evincono

inoltre,

per l'anno documentato,

addebiti di quasi HUF 2 000 000.–, pari ad almeno fr. 7000.–. Onde la

richiesta di imputare all'istante fr. 585.– mensili da tali redditi. Ora,

che l'istante sia proprietaria di un appartamento in Ungheria non fa dubbio,

come essa medesima ha dichiarato (replica, pag. 3). Essa ha precisato però che

l'immobile non genera reddito e sta per essere venduto. Si conviene che dall'estratto

della carta di credito ungherese si evincono operazioni pressoché mensili di accredito

e addebito (lo stesso giorno) di HUF 90 000.–

tra l'ottobre del 2017 e il maggio del 2018 (doc. M1). Tali transazioni non si

ripetono più tuttavia dopo di allora. Ciò appare suffragare la tesi dell'istante,

secondo cui l'appartamento in questione non produce più introiti. Né il convenuto

ha approfondito il tema al momento della deposizione della moglie. Ciò posto,

il reddito di fr. 320.– mensili dalla locazione dell'appartamento della moglie in

Ungheria (e di ulteriori fr. 265.– mensili da altre non meglio precisate

fonti) non risulta sufficientemente verosimile. Pri­vo di consistenza, l'appello

vede così la sua sorte segnata.

II. Sull'appello di AP 1

10.

Alle osservazioni del

13.

luglio 2020 e alla duplica del 31 agosto 2020 AO 1 unisce nuova documentazione:

i conteggi di stipendio della R__________ Sagl (ora in liquidazione) dal

gennaio al settembre del 2019 con le relative trattenute di salario (doc. 2),

una tabella riguardante il pagamento dei contributi alimentari e degli oneri

ipotecari dal febbraio del 2019 al luglio del 2020 (questi ultimi muniti dei

giustificativi e di un calcolo della __________ circa il saldo ancora scoperto

il 9 luglio 2020; doc. 3), un estratto delle esecuzioni a suo carico l'8

gennaio 2020 (doc. 4), i documenti aggiornati relativi agli appartamenti –in

parte sfitti – di __________ e __________ (doc. 5, doc. 6 e doc. 9), gli atti

della vendita di un immobile ad A__________ (doc. 7), una dichiarazione di

T__________ __________ riguardo all'attività svolta da AP 1 tra il 1997 e il

1998.

in Italia (doc. 10) e un verbale dell'udienza tenutasi il 27 agosto 2020 davanti

al Pretore sulle più recenti cause che coinvolgono le parti (doc. 11). Ora,

documenti che concernono figli minorenni sono sempre ammissibili, senza

riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E siccome

nella fattispecie la lite verte anche sulla disciplina del diritto di visita

dei figli e sul contributo alimentare per F__________, di tali documenti va

tenuto conto d'ufficio – contrariamen­te all'opinione della moglie – nella

misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

Tutt'al più l'allegazione tardiva di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova potrà

influire sul riparto delle spese processuali (art. 108 CPC). Il tema andrà, se

mai, trattato oltre.

Il marito postula inoltre il

richiamo dell'incarto della presente cau­sa, compresi i fascicoli dei

procedimenti cautelari. Gli inserti di tali procedimenti sono già stati

trasmessi d'ufficio dalla Pretura a questa Camera. Il richiamo si rivela perciò

superfluo. Egli chiede altresì l'edizione di una lettera inviata dalla moglie

alla __________ in cui AP 1 si informa sulle ragioni della mancata realizzazione

dell'immobile a __________. Come si vedrà in appresso (consid. 11), l'assunzione

del mezzo di prova invocato non è suscettibile tuttavia di incidere sul

giudizio. In proposito non è il caso perciò di attardarsi oltre.

11.

Controversa è

anzitutto l'assegnazione in uso al marito dell'abitazione coniugale di __________.

Al riguardo il Pretore ha rilevato che, dato il collocamento di F__________

presso la madre e di L__________ pres­so il padre, tale situazione logistica va

confermata. Egli ha ritenuto che un ritorno di AP 1 nell'abitazione coniugale

“finirebbe per generare un ulteriore trauma” al figlio L__________, “già

duramente provato”, il quale “per le difficoltà che caratterizzano in questo

momento i suoi rapporti con la madre, seguirebbe il padre, con probabili nuove

forzature”. Pur non disconoscendo che la madre è intestataria del fondo, il

primo giudice ha rilevato che “per dichiarazione congiunta dei coniugi” il bene

è stato finanzia­to con mezzi del marito. A parte ciò – ha continuato il Pretore

– non risulta né è allegato che la soluzione logistica adottata dalla madre sia

inadeguata (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).

L'appellante rimprovera al

Pretore di non avere tenuto conto del fatto che i due figli sono collocati l'uno

(L__________) dal padre e

l'altro (F__________)

dalla madre. Essa lamenta inoltre che con il suo “deliberato comportamento” il

marito, pur avendo un reddito netto di almeno fr. 8293.– mensili, sta

accumulando debiti (attualmente circa fr. 15 000.–)

e dal settembre del 2018 non paga le spese dell'alloggio coniugale (fr. 1454.05

mensili: fr. 642.65 di oneri ipotecari e fr. 811.40 di spese condominiali). Dovendo

essa, come proprietaria del fondo, rispondere di tali debiti, v'è il rischio

concreto che l'alloggio finisca agli incanti. A ciò si aggiun­ge l'impossibilità

per lei di far fronte alla locazione dell'appartamento che occupa (fr. 1700.– mensili) e a quelli dell'abitazione

coniugale (fr. 1454.05 mensili). La decisione del Pretore la

obbliga in sostanza a indebitarsi ulteriormente a beneficio del marito, il

quale potrebbe trasferirsi invece senza problemi nel suo appartamento di __________

o in quello di __________ di cui è usufruttuario, lasciando alla famiglia

maggiori risorse. Ciò posto – essa epiloga – l'interesse che le sia assegnata l'abitazione

coniugale prevale su quello del marito.

a) I

criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa

ove le parti non trovino un accordo (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC) sono già stati

riassunti da questa Camera. A tal fine il giudice pondera i contrapposti

interessi facendo capo al proprio potere d'apprezzamento per giungere alla

soluzione più adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso specifico (RtiD

I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii). Il ragionamento da seguire, a doppio

stadio, è quello in appresso.

In

primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile.

Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente

il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze. Sotto questo profilo

vanno considerati in concreto anche gli interessi di un figlio che, affidato al

coniuge istante, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente

domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di

vita. Vanno tenuti in considerazione altresì gli interessi professionali o

personali del coniu­ge medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria

attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente

– ad esempio – in funzione dello stato di salute di lui.

In

secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato

non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più

ragionevolmente imporsi un traslo­co, soppesate tutte le circostanze specifiche.

In tale ambito entra in linea di conto – segnatamente – lo stato di salute o l'età

avanzata di uno dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile sistemato

in funzione delle sue precipue esigen­ze, sopporterebbe con difficoltà un

trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva –

che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di caratte­re

economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non

permettano ai coniugi di conservare

l'abitazione.

Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto

dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è

proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (analogamente: I CCA, senten­za inc.

11.2018.85

del 21 febbraio 2020 consid. 4a).

b) Il

Pretore ha accordato importanza prioritaria, in concreto, alla situazione del

primogenito e al possibile “ulteriore trau­ma” che un rientro della madre nell'abitazione

familiare gli causerebbe, inducendolo a traslocare altrove insieme con il padre.

In proposito l'appellante si limita a obiettare che l'altro figlio (F__________)

vive con lei, ma non revoca in dubbio la critica situazione in cui si trova L__________

e non nega che questi rischi di venire ulteriormente destabilizzato. Né l'appellante

contesta che la propria situazione logistica sia adeguata per lei e per F__________.

Già in ragione di ciò l'appello sarebbe destinato all'insuccesso.

c) Comunque

sia, si volesse esaminare – per abbondanza – l'argomentazione relativa alla

situazione economica delle parti, l'appello non sarebbe destinato a miglior

sorte. A un sommario esame, infatti, non farebbe sostanziale differenza che l'abitazio­ne

coniugale rimanga in uso al marito (come le parti avevano provvisoriamente convenuto

all'udienza del 17 ottobre 2018) o sia attribuita alla moglie. Certo, le

ristrettezze in cui versa l'appellante non permettono alla medesima – come si

vedrà ancora (consid. 15) – di far fronte ai costi dell'alloggio coniugale e a

quelli della locazione attuale. Se non che, in concreto nemmeno l'assegnazione dell'alloggio

coniugale alla moglie garantirebbe verosimilmente l'esistenza di quest'ultimo.

Un trasferimento del marito con il figlio L__________ assottiglierebbe

ulteriormente la di lui quota disponibile per finanziare il contributo di

accudimento di F__________ (già parzialmente in sofferenza, secondo i calcoli

del Pretore) e causerebbe costi aggiuntivi attualmente non considerati, poiché

il Pretore non ha riconosciuto al marito alcun esborso per l'alloggio. Al minor

costo per l'alloggio della moglie (fr. 395.95 mensili, pari alla differenza tra

la locazione a carico di lei, di fr. 1850.– mensili [doc. S], e il costo dell'abitazione

coniugale di fr. 1454.05 mensili) si contrapporrebbe la maggior spesa del

marito, che andrebbe riconosciuta in misura equivalente a quella sostenuta oggi

dall'istante (fr. 1700.– mensili, più le spese di fr. 150.– mensili, per un

appartamento di tre locali). Tolti dal reddito di lui (fr. 7740.– mensili al

massimo, sotto: consid. 13d) il fabbisogno minimo (fr. 1825.– mensili accertati

dal primo giudice, più le spese del nuovo alloggio), come pu­re i fabbisogni in

denaro (non contestati) di L__________ e F__________, rispettivamente di fr.

1100.– e fr. 800.– mensili (il fabbisogno in denaro è prioritario rispetto al

contributo di accudimento: DTF 144 III 488 consid. consid. 4.3 in fine), al

marito non rimarrebbe in alcun caso un margine sufficiente per garantire alla

moglie la copertura del di lei fabbisogno minimo lei, sia pure ridotto per il

minor costo dell'alloggio (sotto, consid. 15).

Contrariamente

all'opinione dell'appellante, non entra inoltre in linea di conto un

trasferimento di AO 1 con il figlio L__________ in uno dei due bilocali a __________

(proprietà per piani n. 1096 e n. 1098, pari ognuna a 191/1000 della

particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________) o nel

monolocale a __________ (proprietà per piani n. 4701, pari a 10/1000 della

particella n. __________ RFD). Per tacere del fatto che tali immobili concorrono

ad alimentare il reddito complessivo della famiglia, essi nemmeno appaiono idonei

a ospitare il convenuto con il figlio (quasi quindicenne), il quale ha diritto –

come la madre e il fratello – di conservare un proprio spazio autono­mo non

condiviso. Nell'una come nell'altra prospettiva (attribuzione in uso al

marito o assegnazione alla moglie con trasferimento del convenuto e del

primogenito in un appartamento confacente) il rischio di una vendita all'asta

dell'abitazione coniugale non può essere perciò scongiurato.

d) Che

infine l'abitazione coniugale sia intestata alla moglie poco importa. Costei non

nega invero, se non con la replica e in

contrasto con le concordi dichiarazioni delle parti all'udien­za del 17

ottobre 2018 (verbale, pag. 3), che il bene sia stato finanziato con i soli

mezzi del marito. Quanto al mancato pagamento, dal settembre del 2018 in poi,

degli oneri ipotecari e delle spese condominiali, la circostanza è già stata

considerata dal Pretore, il quale ha tolto l'esborso dal fabbisogno minimo di AO

1.

(sotto, consid. 14b e 15). Anche da questo profilo la sentenza impugnata sfugge

dunque a censura. Spetterà poi alle parti, in caso di vendita dell'abitazione

coniugale ai pubblici incanti, rivolgersi nuovamente al Pretore per chiedere la

modifica dell'assetto attuale (art. 179 cpv. 1 CC).

12.

Quanto alla disciplina

dei diritti di visita, nella fattispecie il Pretore ha sottolineato che i figli

devono conservare adeguate relazioni con entrambi i genitori. Per quel che è di

F__________, egli non ha riscontrato particolari problemi, sicché ha regolato la

cadenza e la durata delle visite secondo “l'usuale regime”. Riguardo a L__________,

il primo giudice ha rilevato la necessità di aiutare il ragaz­zo “a riprendere

regolari contatti con la madre”. Ciò posto, egli ha ripreso in sostanza, nel dispositivo,

il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti nelle more istruttorie all'udienza

del 17 ottobre 2018 (sentenza impugnata, pag. 5 e 8).

a) L'appellante

rimprovera al Pretore di non avere precisato gli orari delle relazioni

personali, pur essendo a conoscenza dei conflitti fra genitori e della

“ripetuta ritrosia del marito nel rispettare le decisioni concordate e/o

adottate”, ciò che l'ha obbligata a sollecitare “di volta in volta” l'intervento

del giudice. Il Pretore avrebbe dunque dovuto fissare gli orari, come essa chiedeva

nell'istanza dell'8 agosto 2018. La mancanza di puntuali limiti temporali –

essa soggiunge – induce il marito “a fare letteralmente ciò che vuole”.

Considerato che AO 1 non si è mai opposto “all'orario minimo dei diritti di

visita [da lei] postulato con l'istanza”, AP 1 chiede di completare il giudizio

impugnato specificando che il diritto di visita settimanale (con pasto) a F__________

inizia dopo la scuola (o alle ore 18.00 durante le vacanze scolastiche) e

termina alle 21.00, mentre quello del fine settimana si esten­de dal venerdì

alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00. L'ostruzionismo del marito ai

diritti di visita al figlio L__________ impone infine, a mente dell'appellante,

di munire la regolamentazione della comminatoria dell'art. 292 CP.

b) Per

consentire al figlio e ai genitori di prepararsi adeguatamente all'esercizio

del diritto di visita, i giorni e l'orario degli incontri devono essere

regolati in maniera chiara, tenendo conto anche delle occupazioni del figlio

nel tempo libero, e non lasciati alla discrezione dell'uno o dell'altro

genitore (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 640 n. 989).

Posto che i genitori si accusano vicendevolmente a più riprese di non attenersi

agli accordi sulla consegna, per attenuare il rischio di malintesi o di

disguidi, è opportuno quindi stabilire orari precisi

per l'esercizio delle visite. Dovendosi di conseguenza disciplinare gli orari,

nulla osta all'accoglimento della richiesta dell'appellante di fissare il

diritto di visita come essa propone. Il marito non discute l'assetto proposto,

il quale per di più corrisponde a quanto le parti – d'intesa o per ordine

giudiziario – avevano già attuato in passato sull'arco di determinati periodi.

c) Quanto

alla comminatoria dell'art. 292 CP che AO 1 chiede di ordinare in garanzia della

regolamentazione così stabilita, essa non va applicata sistematicamente, ma

solo ove si abbia a presumere che l'obbligato non ottemperi all'ordine (RtiD

I-2015 pag. 933 consid. 5c con rinvii). In concreto l'appellante lamenta l'ostruzionismo

del marito “che sta facendo tutto quanto in suo potere pur di arrivare ad

annientare la [sua] figura di madre”, ma la doglianza non è per nulla

circostanziata. A parte ciò, essa non spiega perché il provvedimento si

giustificherebbe improvvisamente in appello, dopo che gli orari degli incontri

sono finalmente stati definiti. Dovesse il marito dimostrarsi indisciplinato, ad

ogni modo, l'interessata potrà sempre chiedere al giudice dell'esecuzione di

ordinare la comminatoria penale (art. 343 cpv. 1 CPC).

13.

Litigioso è inoltre il

reddito del marito, che il Pretore ha calcolato in fr. 6540.– mensili

(arrotondati) e che l'appellante chiede di rivalutare a fr. 8293.– mensili.

L'istante fa valere che alle entrate accertate in prima sede si aggiunge la

locazione dei due appartamenti a L__________ (fr. 1200.– mensili complessivi) e

dell'appartamento ad Alba Adriatica (fr. 550.– mensili), ciò che il Pretore non

ha “inspiegabilmente considerato”.

a) Riguardo ai due bilocali di __________ (proprietà

per piani n. 1096 e n. 1098),

acquistati dal marito il 28 novembre 2018, AO 1 ha riconosciuto all'udienza del

27.

maggio 2019 che gli appartamenti erano locati a fr. 600.– mensili

(verbale di quel giorno, pag. 4). In precedenza, il 16 dicembre 2018, egli aveva dichiarato inoltre che un

appartamento poteva fruttare “un affitto netto di fr. 550.– al mese”. In

ragione di ciò, alle arringhe finali AP 1 aveva

quantificato in fr. 1100.–

mensili il reddito complessivo derivante dalla locazione dei due appartamenti. Il

Pretore non ha tenuto conto di tali entrate, avendo ripreso i dati del decreto cautelare

del 1° febbraio 2019, i quali si fondavano sugli accertamenti della decisione

di rinvio emanata il 21 dicembre 2018 da questa Camera, allorché l'acquisto (e la

locazione) delle due proprietà per piani di __________ nemmeno era oggetto di

discussione. Ciò posto, si giustifica di aggiungere al reddito del marito ­le

pigioni nette dei due appartamenti.

Relativamente

agli ammontari, l'interessato ha prodotto i contratti di locazione e ha

documentato gli oneri ipotecari, come pure le spese condominiali (doc. 6). Risulta

così che i due appartamenti sono stati appigionati l'uno il 1° dicembre 2018 e

l'altro il 1° febbraio 2019, ciascuno per fr. 800.– mensili (pigione fr. 750.–,

spese accessorie fr. 50.–). A fronte di ciò, AO 1 ha esposto oneri ipotecari di

fr. 320.– mensili per i due appartamenti (fr. 160.– mensili per ognuno di

essi), un ammortamento di fr. 266.67 mensili per entrambi (fr. 133.33 ciascuno)

e spese condominiali di fr. 33.– mensili complessivi (fr. 16.50 l'uno). Sta di

fatto che, dandosi una situazione di ammanco nel bilancio familiare, l'ammortamento

ipotecario, che è un rimborso di debito, non può essere riconosciuto nel

fabbisogno minimo di un coniuge (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6d con

richiami). Ciò posto, al reddito del marito va aggiunta un'entrata netta di fr.

600.– mensili (arrotondati) per ognuno dei due appartamenti dal 1° gennaio 2019

(data intermedia), come chiede l'appellante.

Dal

1° maggio 2020 l'appartamento locato a G__________ __________ risulta tuttavia

sfitto, come si evince dalla dichiarazione di fine contratto (doc. 6). L'appellante

si limita a contestare la circostanza, ma non pretende che la dichiarazione in

questione sia inveritiera (replica, pag. 6). Ciò non toglie che il bilancio

familiare accusi un chiaro ammanco, non registrando entrate sufficienti per finanziare

due economie domestiche separate. AO 1 non può pretendere pertanto di gravare ancor

più il disavanzo per conservare un appartamento che è solo fonte di spese.

Nelle circostanze descritte delle due l'una: o egli riesce ad appigionare

l'appartamento o gli conviene venderlo. Altre spese il bilancio familiare non

si può permettere. Al reddito del marito vanno aggiunte, in definitiva, entrate

nette di fr. 1200.– mensili dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2020 (locazione dei due appartamenti) e di fr. 600.–

mensili in seguito. Entro tali limiti l'appello

merita accoglimento.

b) Per

quanto attiene alla locazione dell'appartamento ad __________ (particella n.

2368, subalterno 27, composto di cinque vani per complessivi 87 m²), si

conviene che l'avvenuta vendita all'asta (doc. 17), invocata dal convenuto all'udienza

del 17 ottobre 2018 e ribadita il 27 maggio 2019, destava serie perplessità, poiché

nella visura catastale del 3 maggio 2019 egli continuava a figurare come

proprietario (doc. A2). Dalla più recente documentazione prodotta dal marito

(doc. 7 di appello) si evince chiaramente tuttavia che l'appartamento è stato

aggiudicato e trasferito dal giudice delle esecuzioni del Tribunale di__________

il 20 maggio 2019 al “creditore privilegiato” avv. G__________ __________. Per

il lasso di tempo precedente, invece, la mera indicazione, nella visura

catastale (doc. A2), di una rendita catastale di € 490.63 non basta, da sé

sola, per rendere verosimile il conseguimento di un reddito di fr. 550.–

netti mensili da parte del marito. Intanto perché la rendita catastale

corrisponde al reddito annuo (e non mensile) ritraibile dall'immobile al

netto delle spese eventuali e al lordo delle imposte (‹https://www.comune.__________t/it/ content/classamento-0›;

‹https://www.geometripd.it/documenti/

2017/praticanti/RENDITA%20CATASTALE.pdf›). Inoltre perché il

convenuto nemmeno è stato interrogato sulla questio­ne alla deposizione del 27

maggio 2019, né all'udienza del 17 ottobre 2018 gli è stata chiesta l'edizione

di documentazione relativa all'immobile (elenco delle prove accluso al relativo

verbale). Ciò posto, il Pretore non può essere biasimato per non avere tenuto

conto del reddito di fr. 550.– mensili dalla locazione di quell'appartamento.

c) È

possibile che – come fa notare l'appellante – il marito sia stato poco

trasparente nell'illustrare la propria situazione finanziaria. La circostanza

che egli non abbia prodotto non meglio precisati documenti a lui chiesti in

edizione il 22 novembre e il 20 dicembre 2018, come pure documenti relativi al

finanziamento degli appartamenti a __________, non basta tuttavia per rendere

verosimile il reddito preteso dalla moglie. A parte il fatto che non chiede a

questa Camera di acquisire la documentazione mancante (art. 316 cpv. 3 CPC), l'interessata

nemmeno pretende che la deposizione del convenuto riguardo all'acquisto degli

appartamenti a __________ (mediante la vendita di beni posseduti in Italia,

“qualche box e qualche magazzino”: verbale del 27 maggio 2019, pag. 4)

fosse inveritiera. Né essa può desumere quel reddito dall'elenco delle spese

familiari arretrate che il convenuto aveva sostenuto il 27 marzo 2019 di avere saldato

sen­za suffragarne minimamente l'esborso (doc. 49) o dall'alienazione di beni

(mobili e immobili) precedente l'avvio della procedura a tutela dell'unione coniugale,

sulla quale occorrerà – se mai – tornare in sede di liquidazione del regime matrimoniale.

d) Dal

reddito del marito va tolto, ad ogni modo, la somma di fr. 513.– mensili

che dal 1° aprile 2020 AO 1 non ritrae più dall'appartamento di __________ (sopra,

consid. 7b). Come per la cessata locazione dell'appartamento a __________,

su questo punto l'appellante solleva solo obiezioni formali, già passate al

vaglio di questa Camera, ma non pretende che la dichiarazione dell'ultima

conduttrice P__________ __________ sia inveritiera (doc. 5 di appello). Ciò

posto, a un sommario esame il reddito di AO 1 passa il 1° gennaio 2019 da

fr. 6540.– a fr. 7740.– netti mensili fino al 31

marzo 2020, si riduce a fr. 7727.– mensili dal 1° al 30 apri­le 2020

(mancata locazione dell'appartamento di __________) e si riduce ulteriormente a

fr. 6627.– mensili dal 1° maggio 2020 (mancata locazione dell'appartamento

a __________).

14.

L'appellante chiede di

portare il proprio fabbisogno minimo da fr. 3650.– a fr. 3930.– mensili.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha ripreso i dati del decreto cautelare 1°

febbraio 2019, allorché aveva considerato il minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, la locazione di fr.

1700.– mensili più l'acconto spese di fr. 150.– mensili e il premio della cassa

malati di fr. 450.70 mensili. AP 1 insta perché a tali poste si aggiungano il

premio per l'assicurazione dell'economia domestica e della responsabilità

civile “stabili”

(fr. 60.– mensili), l'imposta di circolazione (fr. 30.– mensili), l'assicurazione

RC dell'automobile (fr. 140.– mensili) e l'onere fiscale (fr. 50.– mensili),

facendo valere che nella sua risposta del 27 settembre 2018 il convenuto aveva

espressamente riconosciuto tali spese. Oltre a ciò, nel caso in cui l'abitazione

coniugale rimanga assegnata in uso al marito, essa

postula l'aggiunta del costo dell'alloggio coniugale (fr. 1454.05

mensili), onde un fabbisogno minimo complessivo di fr. 5384.75 mensili.

a) Che

nella risposta del 27 settembre 2018 il marito riconoscesse il premio per l'assicurazio­ne

dell'economia domestica e della responsabilità civile “stabili”, l'imposta di

circolazione, l'assicurazione RC dell'automobile e il carico fiscale esposti

dalla moglie è vero. Trattandosi di una causa retta dal principio inquisitorio

illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC), il Pretore non era tenuto però a riconoscere simili

importi. Il convenuto poi quantificava il fabbisogno minimo della moglie in non

oltre fr. 2880.– mensili. Per di più, in caso di ammanco nel bilancio

familiare (come in concreto), il primo giudice doveva dipartirsi dai minimi

esistenziali del diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b con

riferimenti), come questa Camera gli ha ricordato nella sentenza di rinvio del

21.

dicembre 2018. Non poteva quindi ammettere nel fabbisogno minimo di AP 1 oneri

ulteriori, fermo restando che per quelle di trasferta l'interessata nemmeno

aveva reso verosimile che fossero indispensabili per motivi professionali (cfr.

I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020, consid. 6c con

riferimenti). Al proposito l'appello manca di consistenza.

b) Per

quanto attiene al costo dell'alloggio coniugale, l'appellante trascura che il

Pretore ha stralciato l'esborso dal fabbisogno minimo del marito (perché questi

non vi faceva fronte) per mettere quell'importo a disposizione di lei (sentenza

impugnata, pag. 6). Non si giustifica dunque di includere la medesima spesa nel

fabbisogno minimo della moglie, la quale già beneficia del maggior margine

disponibile del marito. Al riguardo l'appello cade nel vuoto.

15.

Il Pretore ha

accertato il reddito da attività lucrativa di AP 1 in fr. 300.– mensili. Nella

duplica il convenuto cerca invero di metterlo in discussione, ma non indica

nemmeno approssimativamente a quanto esso dovrebbe assommare (contestazioni

pecuniarie non cifrate sono irricevibili: DTF 143 III 112 consid. 1.2 con

rinvii). Ne segue che il fabbisogno minimo di AP 1 rimane scoperto per fr. 3350.–

mensili. Tale som­ma equivale, conformemente all'accertamento del Pretore

(sopra, consid. 4), al contributo di accudimento per F__________ (nel senso

dell'art. 285 cpv. 2 CC), ovvero a quanto manca all'istante per garantire adeguata cura e educazione che essa

presta personalmente al figlio cadetto (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito

in DTF 144 III 484 consid. 4.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020, consid.

5b).

Se si considera che il

fabbisogno minimo del marito ascende a fr. 3280.– mensili fino al 31 agosto

2018.

(fr. 1825.– più il costo dell'alloggio coniugale di fr. 1454.05, che in

seguito costui ha smesso di pagare come egli medesimo ha dichiarato nella

deposizione del 27 maggio 2019 (verbale, pag. 4), e a fr. 1825.– mensili dopo

di allora (il pagamento degli oneri ipotecari e dell'ammortamento dall'ottobre

del 2019 al luglio del 2020 è avvenuto, per ammissione del convenuto, decurtando

il contributo alimentare per il figlio F__________: doc. 3 di appello), AO 1

fruiva di un margine disponibile di fr. 3260.– mensili fino al 31 agosto 2018, di

fr. 5675.– mensili (arrotondati) fino al 30 aprile 2020 (in media) e di fr.

4800.– mensili (arrotondati) dopo di allora. Tenuto conto dei fabbisogni in

denaro dei figli (fr. 1100.– mensili L__________, fr. 800.– mensili F__________,

assegni familiari non compresi), co­me riconoscono le parti stesse, il contribu­to

di accudimento per il secondogenito va limitato, come si dirà ancora (consid.

17), alla rimanenza di fr. 1360.– mensili fino al 31 agosto 2018 (DTF 144 III

488.

consid. 4.3 in fine). Dopo di allora il contributo di accudimento di fr.

3350.– mensili è verosimilmente garantito fino al 30 aprile 2020, allorché

va ricondotto alla rimanenza di fr. 2900.– mensili dal 1° maggio 2020. Il

contributo alimentare per F__________ va rivalutato così a fr. 2160.– mensili

fino al 31 agosto 2018 (fabbisogno in denaro fr. 800.– più il contributo di

accudimento di fr. 1360.–, onde uno scoperto di fr. 1990.– mensili), a fr.

4150.– mensili dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2020 (fabbisogno in denaro fr. 800.– più il contributo di accudimento di

fr. 3350.–) e a fr. 3700.– mensili dopo di allora (fabbisogno in

denaro fr. 800.– più il contributo di accudimento di fr. 2900.–, onde uno

scoperto di fr. 450.– mensili), assegni familiari non compresi. Il giudizio

impugnato va riformato in tal senso.

16.

Oltre al contributo

alimentare per F__________, l'appellante insta perché il marito sia condannato

a versarle un contributo alimentare in suo favore di fr. 468.– mensili o, subordinatamente,

qualora l'abitazio­ne coniugale rimanga

assegnata in uso al marito, di fr. 141.– mensili, pari alla metà

dell'eccedenza nel bilancio familiare. Ora, come si è appena visto (consid. 15),

il bilancio familiare denota – per il fatto che al marito non è più riconosciuto il costo dell'alloggio – un'eccedenza

di fr. 425.– mensili dal 1° settembre 2018 fino al 30 aprile 2020, la

quale andrebbe suddivisa a metà fra i coniugi. In caso di attribuzione dell'abitazione

coniugale in uso al marito l'appellante limita tuttavia la sua richiesta a fr.

141.– mensili. Retta dal principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC), la pretesa

va pertanto accolta entro questi limiti.

17.

L'appellante critica

poi il Pretore per avere fatto decorrere l'onere alimentare del marito, senza darne

ragione, soltanto dalla decisione finale e non, come essa postulava, dall'introduzione

del-l'istanza (8 agosto 2018). A mente sua tale decisione risulta ancora meno

comprensibile ove si pensi che dopo la separazione il convenuto non ha

provveduto al mantenimento della famiglia. La doglianza è fondata. Come questa

Camera ha già avuto modo di rammentare (RtiD I-2019 pag. 619 n. 49c), l'emanazione

di un decreto cautelare “nelle more istruttorie” (cioè dopo avere sentito le

parti, ma prima della discussione finale) non esonera il giudice dal regolare,

con la decisione fina­le, i contributi alimentari per tutto l'arco di tempo

compreso tra l'istanza e il momento della sentenza. Nulla giustificava pertanto

in concreto di far decorrere l'onere alimentare unicamente dal 19 giugno

2019, lasciando senza regolamentazione il periodo dall'introduzione dell'istanza

fino al decreto del 1° febbraio 2019. Anche al riguardo la sentenza impugnata

va dunque riformata.

18.

Nell'appello l'istante

chiedeva di adeguare alle risultanze del giudizio (ancorché per il solo contributo

in favore di F__________) la trattenuta di stipendio ordinata alla R__________

Sagl. Nella replica essa dà atto che la richiesta è superata, il marito avendo

cambiato il datore di lavoro, sicché essa si rivolgerà nuovamente al Pretore. Al

riguardo l'appello è divenuto così senza oggetto.

19.

L'appellante postula

infine la revoca del blocco che il Pretore ha decretato sulla sua proprietà per

piani n. 5271 RFD di __________. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha

confermato il provvedimento, emanato senza contraddittorio l'11 aprile 2019,

rilevando che il contesto “estremamente conflittuale e confuso” della causa

“con le verosimili difficoltà che si prospettano per la liquidazione del regime

matrimoniale” lo rendono necessario “per garantire il patrimonio famigliare

(art. 178 CC), visti anche gli atti unilaterali posti in essere dai coniugi” e

in particolare il tentativo della moglie di vendere il posteggio di __________

(sentenza impugnata, pag. 7). In esecuzione di quell'ordine, l'ufficiale del

registro fondiario ha iscritto sul foglio della proprietà per piani, sotto la

rubrica “menzioni”, un “divieto di disporre (blocco RF)”.

Nel suo memoriale

l'appellante reitera le argomentazioni addotte in prima sede, ovvero che il

decreto “supercautelare” non anda­va confermato già per motivi d'ordine, il

marito non avendo versato l'anticipo delle spese giudiziarie (fr. 2000.–) che

gli era stato chiesto con quel decreto entro il termine suppletorio di 20

giorni. Inoltre essa ribadisce che il fondo oggetto del provvedimento,

intestato a lei, è un suo bene proprio. E siccome essa ha acquista­to l'immobile

cinque anni prima del matrimonio, il marito non può vantare diritti al

proposito, men che meno nell'ambito di una futura liquidazione del regime matrimoniale.

Quanto all'estratto conto esibito dal marito (doc. 59), a suo parere esso non è

idoneo a rendere verosimile il finanziamento dell'immobile da parte del

convenuto.

a) La

prima doglianza è manifestamente infondata. È vero che nel decreto “supercautelare”

dell'11 aprile 2019 il Pretore aveva assegnato al convenuto un termine

suppletorio di 20 giorni per depositare l'anticipo per le spese

processuali di fr. 2000.–, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termi­ne,

non sarebbe entrato nel merito della lite. Sta di fatto che, come ha ricordato

all'udienza del 27 maggio 2019 (verbale, pag. 2), AO 1 ha chiesto il 26 aprile

2019.

di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Ciò ha so-speso la

decorrenza del termine fino al momento in cui il Pretore ha statuito sul beneficio

richiesto (DTF 138 III 163, 672).

b) La seconda censura è invece più delicata. In forza

dell'art. 178 cpv. 1 CC, se appare necessario per

assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo

patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicura­re

aspettative in materia di liquidazione del regime matrimoniale), il giudice può

– a istanza di un coniuge – subordinare al consenso dell'altro la disposizione

di determinati beni. La norma si applica anche a coniugi che al momento del

matrimonio abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile italiano di

adottare il regime della separazione dei beni nel senso del­l'art. 162 comma 2

del Codice civile italiano (RtiD I-2019 pag. 507 consid. 5). Essa si

riferisce ai casi in cui un coniuge possa mettersi nell'impossibilità di far

fronte ai propri obblighi verso l'altro, sia che tali obblighi derivino dagli

effetti generali del matrimonio sia che derivino dal regime dei beni (RtiD

I-2019

pag. 507 consid. 6).

Per

ottenere una restrizione del potere di disporre non occor­re recare la prova

piena di un pericolo imminente; trattandosi di una misura a protezione dell'unione

coniugale, la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda le appropriate

misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). Se vieta a un coniuge di disporre di

un immobile, il giudice ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario

(art. 178 cpv. 3 CC). Una restrizione del potere di disporre deve rispettare,

ad ogni modo, un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito

e l'ordine decretato. E proprio perché una misura a tutela dell'unione

coniugale ha carattere provvisorio, la durata di una restrizio­ne del potere di

disporre va di regola limitata nel tempo (RtiD

I-2019

pag. 507 consid. 6 con riferimenti).

L'emanazione

di una restrizione del potere di disporre deve rivelarsi necessaria, come

detto, “per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un

obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale” (art. 178 cpv. 1 CC). Mette

a rischio “le basi economiche della famiglia” il coniuge che svende beni del

patrimonio coniugale, che procede a liberalità sconsiderate, che trasferisce

fiduciariamente beni a terzi, aliena o ipoteca immobili senza motivo, pregiudicando

il tenore di vita familiare. Non è necessario invece che quel coniuge

pregiudichi il fabbisogno della famiglia calcolato secon­do il minimo

esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 7a). Mette invece

a repentaglio “obblighi pa-trimoniali derivanti dall'unione coniugale”, in

particolare, il coniuge che compromette il mantenimento della famiglia previsto

dal­l'art. 163 cpv. 1 CC (non dall'art. 125 CC, che riguarda una pretesa

postmatrimoniale), così come può mettere a repentaglio “obblighi patrimoniali

derivanti dall'unione coniuga­le” il coniuge che compromette la somma a libera

disposizio­ne dell'altro coniuge (art. 164 CC) o il contributo

straordinario dovuto a un coniuge che collabora o che ha collaborato nella

professione o nell'impresa dell'altro (art. 165 CC). Mette a rischio altresì

“obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il coniuge che espone a

pericolo le pretese derivanti all'altro coniuge dal regime dei beni (RtiD

I-2019 pag. 508 consid. 7b).

Tutto

ciò posto, in concreto non è chiaro quale delle due previsioni di legge abbiano

indotto il Pretore a decretare il provvedimento. La necessità di “garantire il

patrimonio famigliare” non è contemplata dall'art. 178 cpv. 1 CC. Avesse il

primo giudice inteso “assicurare le basi economiche della famiglia”, i motivi

addotti da AO 1 non bastava­no, a un sommario esame, per emanare il

provvedimento. Certo, la moglie aveva cercato di mettere in vendita il fondo (messaggio

telefonico di G__________ __________ al convenuto nel­l'erronea convinzione che

il marito fosse intenzionato ad alienare l'immobile: doc. 55). Neppure il

marito pretende tuttavia che in tal modo essa mettesse in pericolo il

sostentamento della famiglia, non risultando che il bilancio familiare fosse

finanziato – anche solo in parte – con i proventi di quel bene. Come per la

vendita dell'appartamento a __________, la divisata alienazione era

verosimilmente da ricondurre, piuttosto, alle ristrettezze in cui la moglie versava

(con entrate di appena fr. 300.– mensili) perché il marito non pagava i contributi

alimentari (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 6a ad art. 178 CC).

Per

quel che è della seconda previsione di legge (messa a rischio di “obblighi

patrimoniali derivanti dall'unione coniuga­le”), AO 1 ha giustificato la

richiesta con la necessità di “tutelare i legittimi interessi del marito nell'ambito

della futura liquidazione del regime dei beni” (istanza cautelare dell'11

aprile 2019, pag. 3). Egli sosteneva infatti di ave­re finanziato l'acquisto

del fondo da parte della moglie nel novembre del 2005 con mezzi propri e temeva

che la vendita di quell'immobile pregiudicasse le sue aspettative nella futura

liquidazione del regime dei beni (loc. cit., pag. 2 segg.; verbale del 27

maggio 2019, pag. 1 seg.). Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare,

tuttavia, nel regime della separazione dei beni non sussiste alcun patrimonio

coniugale da liquidare. E la separazione dei beni secondo il diritto italiano,

come quella del diritto svizzero, non conferisce a un coniuge la facoltà di

chiedere restrizioni del potere di dispor­re su beni dell'altro coniuge per

“obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” che risultano da

pretese in liquidazione del regime dei beni (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 8, 9

e 10). Anche sotto questo profilo, dunque, la richiesta del marito non poteva trovare

accoglimento. Il divieto di disporre menzionato a registro fondiario va dunque

revocato. Ciò rende superfluo vagliare il contenuto e la proporzionalità della

restrizione.

III. Sulle spese, le

ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

20.

Il Pretore ha posto le

spese processuali di fr. 8000.– a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà per l'intera

somma, e ha compensato le ripetibili, “tenuto conto dell'esito e della natura”

del procedimento (sentenza impugnata, pag. 7). AP 1 censura tale chiave di

riparto. Rileva che il rimprovero mosso dal Pretore a entrambi i coniugi

di avere sistematicamente disatteso ogni tipo di ordine impartito sia “palesemente

ingiusto” nei suoi confronti, avendo

essa – contrariamente al marito – sempre ottemperato agli ordini del Pretore.

Essa chiede perciò che gli oneri processuali di primo grado siano addebitati

per tre quarti al marito, senza vincolo di solidarietà, e che costui sia tenuto

a rifonderle fr. 5000.– per ripetibili.

Così argomentando,

nondimeno, l'istante per­de di vista che il Pretore ha accennato alla

“sistematica disattenzione di ogni tipo di ordine impartito” non per

giustificare la suddivisione a metà delle spese processuali, orientate al

principio della soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e alla natura della causa

(art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), bensì per motivare il rifiuto del gratuito

patrocinio alle parti. Accertate che queste non sono indigenti, egli ha soggiunto

– per abbondanza – che “nessuna persona abbiente finanzierebbe i costi generati

da una causa con il comportamento processuale da loro assunto, a tratti

sconfinante nella temerarietà già solo per la sistematica disattenzione di ogni

tipo di ordine impartito” (sentenza impugnata, pag. 7). Fuori tema, in

proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

21.

Le spese degli appelli seguono il precetto

della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e cpv. 2 CPC). Per quel che è di AO 1, egli esce

sconfitto. Deve sopportare di conseguen­za gli oneri correlati al suo appello.

Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

comunicato ad AP 1 per osservazioni.

Quanto all'appello di AP 1,

essa soccombe sull'assegnazione dell'alloggio coniugale (consid. 11), sull'aumento

del contributo alimentare per F__________ dal 1° al 31 agosto 2018 e dal 1° maggio

2020.

in poi (consid. 15), sul riconoscimento in quel periodo di un contributo

alimentare per sé (consid. 16), come pure sul ripar­to delle spese giudiziarie

di primo grado (consid. 20). Essa ottie­ne invece la precisazione degli orari

dei diritti di visita (ma non la comminatoria dell'art. 292 CP; consid. 12), un

aumento del contributo alimentare per F__________ a fr. 4150.– mensili dal 1°

settembre 2018 al 30 aprile 2020 (rispetto ai fr. 3725.– mensili stabiliti dal

Pretore, seppure non nella misura da lei pretesa, variante tra fr. 4430.–

e fr. 5084.– mensili), il versamento di un contributo alimentare per sé di fr.

140.– mensili in quel lasso di tempo (consid. 16), la retroattività delle altre

pretese alimentari dall'8 agosto 2018 e la revoca del divieto di disporre sulla

proprietà per piani n. 5271 RFD di __________. Riguardo alla trattenuta di

stipendio l'appello è invero divenuto senza oggetto, ma la richiesta di

adeguare la diffida era subordinata all'accoglimento del ricorso sul contributo

alimentare per F__________ e ne segue la sorte. Tutto ponderato, inclusa la

condotta processuale del marito che ha addotto parte degli argomenti solo in questa

sede, si giustifica di suddividere equitativamente le spese di tale appello a

metà e di compensare le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

L'emanazione del giudizio odierno non influisce

apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente agli oneri processuali (divisi

a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado, il quale riguardava in

sostanza le medesime questioni. Tale dispositivo può di conseguenza rimanere

invariato.

22.

Per quanto riguarda il gratuito patrocinio

chiesto da AO 1, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il

richiedente in gravi ristrettezze, il suo appello appariva fin dall'inizio

senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da

non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente

difficili in cui egli si trova si tiene

conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

23.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odier­na sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è

ammissibile sia che riguardi il contributo alimentare per la moglie o per il

figlio F__________ (il valore litigioso davanti a questa Camera, calcolato in

base all'art. 92 cpv. 2 CPC, raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF), sia che riguardi la disciplina delle relazioni personali

(DTF 116 II 493; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 28

ad art. 91), controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore

(consid. 2). Dovesse il ricorso concernere invece la sola restrizione del

potere di disporre sulla proprietà per piani n. 5271 di __________, spetterà al

ricorrente rendere verosimile che il valore litigioso (il quale corrisponde al

valore venale del bene oggetto del

provvedimento: I CCA, sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018,

consid. 13a) raggiunge fr. 30 000.–. Le

misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), in ogni modo, davanti al Tribunale federale

il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di

natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2018.77 e

11.2018.78/81 sono congiunte.

II. L'appello

di AO 1 è respinto.

III. Le spese di tale appello,

di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'appellante.

IV. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 per tale appello è respinta.

V. Nella misura in cui non è

divenuto senza oggetto, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che

la sentenza impugnata è riformata come segue:

3. (aggiunta)

– L__________ trascorre con la madre e il

fratello F__________ almeno una sera infrasettimanale dalla fine della scuola (o, durante le

vacanze scolasti-che, dalle ore 18.00) fino alle ore 21.00 (con la cena) e un

fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica

alle ore 18.00;

– F__________ trascorre con il padre e il

fratello L__________ almeno una sera infrasettimanale dalla fine della scuola (o, durante le

vacanze scolastiche, dalle ore 18.00) fino alle ore 21.00 (con la cena) e un

fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica

alle ore 18.00.

5. AO 1 è condannato a versare,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la

moglie di fr. 140.– mensili dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2020.

6. AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il

5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per il figlio F__________:

Dall'8 al 31 agosto 2018:

fr. 2160.– mensili (di cui fr. 1360.– come contributo di accudimento),

Dal 1° settembre fino al 30 aprile 2020:

fr. 4150.– mensili (di cui fr. 3350.–

come contributo di accudimento),

Dal 1° maggio 2020 in poi:

fr. 3700.– mensili (di cui fr. 2900.– come contributo di accudimento),

assegni familiari non compresi.

9. Il blocco del registro fondiario

nel senso dell'art. 178 CC è confermato limitatamente alle proprietà per piani

n. 1096 e n. 1098 della particella n. __________ RFD di __________,

sezione di __________.

Il blocco decretato senza

contraddittorio l'11 aprile 2019 sulla proprietà per piani n. 5271 della

particella n. __________ RFD di __________, intestata ad AP 1, è revocato.

Passata in giudicato l'odierna sentenza, l'ufficiale del registro fondiario di __________

è invitato a cancellare la menzio­ne “Divieto di disporre (blocco RF)” iscritta

il 12 aprile 2019 sul foglio di tale proprietà per piani.

Per il resto l'appello di AP

1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

VI. Le spese di tale appello, di

fr. 4000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

VII. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. , .

Comunicazione

a:

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio (dopo il passaggio in

giudicato);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).