11.2019.77
Protezione dell'unione coniugale: assegnazione dell'alloggio coniugale, diritto di visita, contributo alimentare per moglie e figlio, restrizione del potere di disporre
30 settembre 2020Italiano58 min
cittadino italiano, e AP 1 (1973), cittadina ungherese, si sono sposati ad __________
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.77
11.2019.78
11.2019.81
Lugano
30 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2018.3796 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza dell'8 agosto 2018 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 28 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
19 giugno 2019 (inc. 11.2019.77)
come pure sull'appello del 4 luglio 2019 introdotto da AO 1 contro la
medesima sentenza (inc. 11.2019.78) e sulla contestuale richiesta di gratuito
patrocinio (inc. 11.2019.81);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1956),
cittadino italiano, e AP 1 (1973), cittadina ungherese, si sono sposati ad __________
il 1° maggio 2010, adottando la separazione dei beni. A quel momento gli
sposi avevano già il figlio L__________, nato il 22 dicembre 2005. Il 12 agosto
2010 è nato il secondogenito F__________. Il marito è ingegnere civile e ha
lavorato da ultimo per la R__________ Sagl di __________ (ora in liquidazione per
fallimento, pronunciato l'11 maggio 2020) e la E__________ SA di __________ (anch'essa
in liquidazione, dopo il fallimento decretato il 4 settembre 2019). Durante la vita in comune la moglie si è dedicata al governo della casa e alla cura della famiglia. I
coniugi si sono separati nel settembre del 2018, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale (proprietà per piani n. 22 248 a lei intestata, pari a 22/1000 della
particella n__________ RFD di __________, sezione di __________) per trasferirsi con i figli prima in un
albergo e poi in un appartamento locato nel medesimo Comune.
B. L'8
agosto 2018 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per ottenere – già in via
cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio
coniugale con mobili e suppellettili, l'affidamento di L__________ e F__________
(riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per
sé di fr. 861.25 mensili (o di fr. 5241.25 mensili nel caso in cui non le
fossero accordati i contributi di accudimento per i figli) dal 1° agosto
2018 e un contributo alimentare di
fr. 3440.– mensili per ogni figlio (compreso l'assegno familiare e un
contributo di accudimento di
fr. 2190.– mensili), come pure l'assegnazione in uso di una F__________ “__________”
(TI __________). Oltre a ciò, essa ha instato per una provvigione ad litem
di fr. 3000.– o, in subordine, per il beneficio del gratuito patrocinio.
C. All'udienza
del 27 settembre 2018, indetta per il contraddittorio cautelare e il
dibattimento sulle misure a tutela dell'unione coniugale, AO 1 ha aderito alla
richiesta di vita separata, ma ha chiesto di affidargli i figli (riservato il
diritto di visita materno) e di attribuirgli in uso l'abitazione coniugale,
rifiutando ogni obbligo alimentare. AP 1 ha replicato seduta stante, mantenendo
il suo punto di vista. Alla successiva udienza del 17 ottobre 2018,
indetta per il seguito del dibattimento sulle misure protettrici, il marito ha
duplicato, ribadendo la sua posizione. Le parti hanno notificato prove. In coda
all'udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo parziale – omologato dal
Pretore – che li autorizzava a vivere separati, assegnava “provvisoriamente” l'alloggio
coniugale in uso al marito e affidava i figli L__________ e F__________
“congiuntamente ad entrambi i genitori”, anche se per il momento L__________
rimaneva dal padre e F__________ dalla madre (riservati i diritti di visita dell'altro
genitore, stabiliti in un incontro infrasettimanale con un pasto e in un fine
settimana ogni due). L'istruttoria è iniziata il 29 ottobre 2018.
D. Con
decreto cautelare emesso il 22 novembre 2018 “nelle more istruttorie” il
Pretore ha condannato il marito a versare un contributo alimentare di
fr. 990.– mensili alla moglie e uno di fr. 1100.– mensili per il figlio F__________
(assegni familiari non compresi), che abita con lei. AP 1 è stato tenuto
inoltre a provvedere al fabbisogno in denaro di fr. 1100.– mensili del figlio L__________
(assegni familiari non compresi), che vive con lui nell'abitazione coniugale,
senza per il momento prevedere una partecipazione in denaro della madre. Adita
su appello del marito, questa Camera ha annullato il decreto cautelare il 21
dicembre 2018 e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio “previo
accertamento del reddito e del fabbisogno minimo dell'appellante, come pure del fabbisogno in denaro del figlio F__________”
(inc. 11.2018.135).
E. In esito al rinvio,
con nuovo decreto cautelare emesso il 1° febbraio 2019 (sempre “nelle more
istruttorie”) il Pretore ha condannato il marito a versare con effetto
immediato un contributo alimentare di fr. 2608.– mensili per il figlio F__________,
assegni familiari non compresi. Per quel che è di L__________, egli ha confermato
l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento di lui “senza per il momento
partecipazione in denaro da parte della madre”. Un appello introdotto il 14
febbraio 2019 da AO 1 contro tale decreto è tuttora pendente dinanzi a questa
Camera (inc. 11.2019.27). Nel
frattempo è proseguita l'istruttoria, nell'ambito della quale è stato delegato alla
psicoterapeuta M__________ __________ G__________ __________ l'ascolto dei
figli, mentre il Servizio medico- psicologico è stato incaricato di attivare
una loro presa a carico.
F. In accoglimento di un'istanza presentata
da AP 1, con decreto cautelare del 12 dicembre 2018 emesso senza
contraddittorio il Pretore ha ordinato il blocco (art. 178 cpv. 3 CC) delle
proprietà per piani n. 1096 e 1098 della particella n. __________ RFD di __________,
sezione di __________, appartenenti al marito, come pure del conto __________
n. __________ a lui intestato, su cui era accreditato il provento dalla
locazione della proprietà per piani n. 5270 della particella n. __________
RFD di __________ (comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno dei figli L__________
e F__________, cui il padre aveva donato l'immobile riservandosene l'usufrutto
a vita; inc. CA.2018.480). Il 13 dicembre 2018 è seguita l'udienza per la
discussione cautelare in cui il marito si è opposto alla richiesta della moglie.
Con decreto “supercautelare” del 15 marzo 2019 il Pretore ha accolto la
richiesta di AP 1 e ha ordinato alla R__________ Sagl di trattenere dallo
stipendio del marito l'importo di fr. 2608.– mensili (oltre all'assegno
familiare), riversando la somma su un conto a lei intestato (inc. CA.2019.118).
AO 1 si è opposto il 27 marzo 2019 alla trattenuta di stipendio e ha ottenuto a
sua volta l'11 aprile 2019 – sempre in via “supercautelare” – il blocco della
proprietà per piani n. 5271 (“box auto”) della particella n. __________ RFD di
__________, appartenente alla moglie (inc. CA.2019.160). Il 26 aprile 2019 egli
ha postulato altresì il beneficio del gratuito patrocinio.
G. A
un'udienza del 27 maggio 2019, convocata per il contraddittorio sull'ultima
istanza cautelare del marito (inc. CA.2019.160), la moglie si è opposta alla
pretesa di lui. Sono seguite, seduta stante, la continuazione del dibattimento
e le arringhe finali, nelle quali le parti hanno mantenuto il loro punto di
vista, non senza che la moglie adeguasse la pretesa alimentare per F__________
a fr. 4460.– mensili (di cui fr. 3660.– per contributo di accudimento), aumentasse la richiesta di
provvigione ad litem a fr. 10 000.–
e chiedesse, in subordine, l'affidamento di L__________ a terzi.
H. Statuendo
con sentenza del 19 giugno 2019, il Pretore:
– ha
autorizzato i coniugi a vivere separati,
– ha
assegnato l'abitazione coniugale in uso al marito,
– ha
affidato i figli “congiuntamente ad entrambi i genitori”, collocando L__________
“principalmente” dal padre e F__________ “principalmente” dalla madre,
riservata una visita infrasettimanale (con pasto) e un fine settimana ogni due
con l'altro genitore e il fratello,
– ha
confermato un incarico di “supervisione e coordinamento” alla pediatra dott. B__________
__________ R__________ __________ e al Servizio medico piscologico, instituendo inoltre una curatela
educativa a beneficio dei figli,
– ha
rinunciato a fissare contributi di mantenimento fra coniugi,
– ha
condannato il marito a versare con effetto immediato nelle mani della moglie un
contributo alimentare di fr. 3725.– mensili per il figlio F__________, assegni
familiari non compresi,
– ha
obbligato AO 1 a provvedere inoltre al mantenimento del figlio L__________, “senza
per il momento partecipazione in denaro da parte della madre”,
– ha ordinato (in sostituzione del decreto
supercautelare 15 marzo 2019) alla R__________ Sagl (ora in
liquidazione) di trattenere dallo
stipendio del marito l'importo di fr. 3725.– mensili (oltre all'assegno
familiare), riversando la somma su
un conto postale intestato alla moglie,
– ha
confermato il blocco delle proprietà per piani n. 5271 RFD di __________, come
pure delle particelle n. 1096 e 1098 RFD di __________, sezione di __________,
– ha
assegnato la F__________ “__________” in uso alla moglie,
– ha
respinto la richiesta di provvigione ad litem della moglie e le istanze
di gratuito patrocinio di entrambi i coniugi.
Le
spese processuali di fr. 8000.– sono state poste solidalmente a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 giugno 2019
in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di:
– assegnarle
in uso l'abitazione coniugale,
– precisare,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP in caso di inadempienza, gli orari dei
diritti di visita come segue: quello settimanale dalla fine della scuola,
rispettivamente durante le vacanze scolastiche dalle ore 18.00, fino alle ore
21.00, quello quindicinale dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore
18.00,
– fissare
dal 1° agosto 2018 un contributo alimentare per sé di fr. 468.– mensili o,
subordinatamente (nel caso in cui l'alloggio coniugale continuasse a essere
assegnato in uso al marito), di fr. 141.– mensili,
– aumentare
dal 1° agosto 2018 il contributo alimentare per F__________ a fr. 4430.–
mensili (oltre all'assegno familiare) o, in subordine (nel caso in cui l'alloggio
coniugale continuasse a essere assegnato in uso al marito), a fr. 5084.–
mensili (oltre all'assegno familiare),
– adeguare
di conseguenza l'ordine di trattenuta di stipendio,
– revocare
il blocco della proprietà per piani n. 5271 di __________ e
– addebitare
(senza vincolo di solidarietà) le spese processuali per tre quarti al marito e
per il resto a lei, con obbligo per il marito di rifonderle fr. 5000.– a titolo
di ripetibili di prima sede.
Nelle sue osservazioni del
13 luglio 2020 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello sulla scorta di nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova. Invitata a replicare, AP 1 ha ribadito il 17
agosto 2020 le proprie richieste, tranne per quel che riguarda la trattenuta di
stipendio, divenuta senza oggetto. Nella sua duplica del 31 agosto 2020 AO 1 ha
riproposto di respingere l'appello.
L. Nel frattempo, il 4
luglio 2019, anche il marito ha appellato la sentenza del Pretore per ottenere
che – accordatogli il beneficio del gratuito patrocinio e conferito effetto
sospensivo al ricorso – il contributo alimentare per il figlio F__________ sia
ridotto a fr. 2730.45 mensili (assegni familiari non compresi) e la trattenuta di
stipendio alla R__________ Sagl sia adattata di conseguenza. Con decreto del 9
luglio 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo. L'appello del marito non è stato notificato ad AP 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame
concernono la medesima procedura e si fondano sostanzialmente sul medesimo
complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e
di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
I provvedimenti a
tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di
procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla
notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su
questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se
il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, poiché in prima
sede era litigioso, oltre al contributo alimentare per moglie e figli, l'affidamento
dei medesimi, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore (cfr.
I CCA, sentenza inc. 11.2018.96/97
del 20 maggio
2019.
consid. 1). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle
parti il 24 giugno 2019 (tracciamento degli invii n. __________ e
n. __________, agli atti). Depositato il 28 giugno 2019, l'appello di AP 1 è tempestivo. Ricevibile è altresì, sotto
questo profilo, l'appello di AO 1, introdotto il 4 luglio 2019 (timbro postale
sulla busta di invio), ultimo giorno utile.
I. Sull'appello di AO 1
3.
All'appello
AO 1 acclude nuova documentazione che attesta la propria uscita dalla E__________
SA (ormai in liquidazione) e la sua posizione di “titolare responsabile” in
seno alla R__________ Sagl (nel frattempo anch'essa in liquidazione). Si tratta
di dati che figurano in pubblici registri (Foglio ufficiale svizzero di
commercio, registro di commercio e albo delle imprese: doc. C a F di appello),
notori e come tali ricevibili (DTF 138 II 564 consid. 6.2). Comunque sia, la
loro produ-zione non sussidia ai fini del giudizio, per quanto si vedrà in
appresso (consid. 7). Conviene così procedere senza indugio alla
trattazione del ricorso.
4.
Litigioso rimane in
questa sede il contributo alimentare per il figlio F__________. A tal fine il
Pretore ha ripreso in sostanza i dati posti a fondamento del decreto cautelare
del 1° febbraio 2019. Accertato un reddito netto del marito di fr. 6540.–
mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1825.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio
della cassa malati fr. 380.70, assicurazione RC dell'automobile fr. 65.50,
imposta di circolazione fr. 30.40), che non considera il costo dell'alloggio
(oneri ipotecari e spese condominiali) perché AO 1 non lo copre, il primo
giudice ha calcolato un margine disponibile del convenuto di fr. 4715.–
mensili. Constatato un ammanco della moglie di fr. 3350.– mensili (reddito
netto fr. 300.– mensili, fabbisogno minimo fr. 3650.– mensili), il Pretore ha
stabilito in fr. 5250.– mensili i fabbisogni complessivi dei figli, di cui fr.
1100.– mensili per L__________ e fr. 4150.– mensili per F__________ (fabbisogno
in denaro fr. 800.–, contributo di accudimento di fr. 3350.–), assegni
familiari non compresi. E siccome il margine del convenuto non basta per
sovvenire al mantenimento dei figli, egli lo ha ridotto in proporzione,
fissando il contributo alimentare per F__________ in fr. 3725.– mensili e
adeguando di conseguenza la trattenuta di stipendio (sentenza impugnata, pag.
6.
seg.).
5.
L'appellante fa
valere di avere dovuto far fronte, dopo la separazione, a obblighi per spese
arretrate della famiglia che credeva di avere già onorato con quanto passava
alla moglie, ma costei ha destinato il denaro ad altri scopi. In condizioni del
genere un contributo alimentare come quello fissato dal primo giudice rende –
a suo parere – impossibile appianare i debiti e provocherebbe procedure
esecutive che metterebbero a repentaglio la sua iscrizione all'albo delle
imprese e degli operatori specialisti secondo la legge sull'esercizio della
professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore
principale della costruzione (LEPICOSC), con grave rischio per l'esistenza
economica sua e di tutta la famiglia. L'appellante indica il suo guadagno in
fr. 6156.– mensili (fr. 4094.95 da attività per la R__________ Sagl, fr.
1548.55
per indennità di disoccupazione parziale in sostituzione dello
stipendio che prima percepiva dalla E__________ SA e fr. 513.– dalla locazione
dell'immobile a __________). Sul fronte delle spese egli accetta di non vedersi
inserire nel fabbisogno minimo il costo dell'alloggio (pagato dalla moglie con
il contributo di accudimento per il figlio che ha riconosciuto il Pretore),
mentre deplora il mancato riconoscimento delle spese per il carburante e i
pasti fuori casa che quantifica rispettivamente in fr. 350.– e in
fr. 300.– mensili. Onde, a suo avviso, un fabbisogno minimo di fr. 2476.60 mensili complessivi.
L'appellante contesta
inoltre il reddito della moglie, che chiede di portare a fr. 1285.– netti
mensili, al guadagno (non contestato) di fr. 300.– mensili dalla sua recente attività
di mamma diurna dovendosi aggiungere fr. 400.– mensili per la mancata locazione
di un appartamento in Italia che – privo di oneri ipotecari – le fruttava €
340.– mensili prima che lei se ne spossessasse, oltre a fr. 585.– mensili di
redditi propri in Ungheria. Ciò posto, egli quantifica in fr. 2365.– mensili l'ammanco
della moglie e in fr. 3679.40 mensili il proprio margine disponibile, che
però non basta per finanziare il mantenimento dei figli di fr. 4265.– mensili complessivi
(fr. 1100.– per L__________ e fr. 3165.– per F__________, di cui fr. 800.– per
il fabbisogno in denaro e fr. 2365.– per il contributo di accudimento). Ridotti
in proporzione i fabbisogni dei figli, egli chiede così che il contributo
alimentare per F__________ sia ricondotto a fr. 2730.45 mensili, oltre all'assegno
familiare.
6.
Nella misura in cui
si duole che l'onere alimentare fissato dal Pretore gli impedisce di appianare
i debiti familiari arretrati causati dalla moglie, esponendolo al rischio di
procedimenti esecutivi e di esclusione dalla “certificazione LEPICOSC”, l'appellante
si limita ad allegazioni (i debiti arretrati) o a ipotesi (il rischio di
esclusione dall'esercizio della professione). Senza contare che il
sostentamento della famiglia prevale sul rimborso di debiti verso terzi, quand'anche
si tratti di debiti accesi per l'economia domestica (da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 6f). Al proposito non soccorre
dunque diffondersi.
7.
Per quanto riguarda
il reddito del convenuto, il Pretore ha ripreso quanto accertato nel decreto
cautelare del 1° febbraio 2019, allorché – in esito alle considerazioni formulate
da questa Camera nella sentenza di rinvio del 21 dicembre 2018 – egli ha
appurato un reddito da attività lucrativa di fr. 6030.– mensili (compreso il
guadagno conseguito dalla E__________ SA e dalla R__________ Sagl, di fr.
4094.95
mensili) e un reddito dalla locazione dello stabile a __________ di fr.
513.– mensili (sentenza impugnata, pag. 3). L'appellante deplora che il Pretore
abbia calcolato tali entrate includendo lo stipendio percepito dalla E__________
SA nonostante egli si fosse dimesso da tale società (doc. 44) e chiede di
riconoscere per quella parte di attività fr. 1548.55 mensili al massimo, pari
alla quota dell'indennità di disoccupazione.
a) Intanto,
poco giova che al momento in cui ha statuito il Pretore AO 1 non percepisse
più lo stipendio dalla E__________ SA. Nell'ambito del decreto cautelare del 1°
febbraio 2019, al quale si richiama il Pretore nella sentenza impugnata in cui
ritiene quel reddito “oggettivamente alla portata del marito e in linea con i
guadagni sempre ottenuti” (loc. cit., pag. 2 e pag. 6), AO 1 aveva precisato
che l'importo calcolato “corrisponde anche alla ragionevole potenzialità di
reddito del marito, tenuto conto della sua formazione di ingegnere e della sua
importante esperienza lavorativa”. E con tale argomentazione – sussidiaria – l'appellante
non si è confrontato nell'appello contro il decreto cautelare del 1° febbraio
2019.
e nemmeno si confronta nell'appello in esame contro la decisione finale,
appello che pertanto su questo punto si rivela finanche irricevibile (cfr. DTF 138 III 735 consid. 3.4 con
rinvio, 138 I 100 consid. 4.1.4; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2019.113
del 22 ottobre 2019 consid. 4 con rinvio).
b) Nulla
muta al riguardo la circostanza – addotta dall'interessato nelle osservazioni
del 13 luglio 2020 all'appello della moglie – stando alla quale dal 1° aprile
2020.
l'appartamento di __________ è sfitto per essersi l'inquilina (P__________
__________) trasferita altrove il 31 marzo 2020 e non trovandosi un nuovo
conduttore (doc. 5 di appello nell'inc. 11.2019.77). Come si vedrà oltre in
relazione all'appello della moglie (consid. 13a), il mancato introito dalla
locazione dell'appartamento a __________ sarebbe in ogni caso compensato, nell'insieme,
dal reddito che il marito ritrae dagli appartamenti di __________ e che il
Pretore non ha considerato.
8.
Relativamente
al proprio fabbisogno minimo, il convenuto, pur accettando che gli oneri dell'appartamento
in suo uso siano espunti dal calcolo, chiede di conteggiare le spese per il
carburante (fr. 350.– mensili) e i pasti fuori casa (fr. 300.– mensili).
Il Pretore non ha riconosciuto tali uscite, rinviando a quanto addotto nel
decreto cautelare del 1° febbraio 2019, ovvero che il convenuto non aveva
documentato né spiegato nulla al riguardo, non bastando “un fugace riferimento
alla notifica fiscale (…) per quantificare in modo sufficientemente verosimile
questi costi”. Tutto si ignorava inoltre sulle distanze che l'interessato doveva
coprire e sul numero di pasti fuori casa, fermo restando che il convenuto “gode
della più ampia libertà di organizzare il suo lavoro, consuma diversi pasti a
casa propria e i cantieri che lo occupano non sono certamente tutti distanti da
dove abita”. Per il primo giudice spettava dunque al convenuto “spiegare e
documentare meglio questa voce di spesa”, in difetto di che essa non poteva
essere considerata (decreto cautelare del 1° febbraio 2019, pag. 7).
L'appellante fa valere che
le spese in questione sono necessarie per svolgere la sua funzione di responsabile
tecnico LEPICOSC, giacché per effettuare i controlli sui cantieri “situati
nelle zone più disparate del Ticino” (attualmente: L__________, P__________ __________,
P__________, M__________, Li__________ e C__________) è necessaria la sua
presenza “più o meno 3 o 4 volte la settimana per ogni cantiere”. Di
conseguenza – egli epiloga – delle due l'una: o si tiene conto dei pasti fuori
casa oppure gli vanno riconosciute spese di trasferta maggiorate per consentirgli
di rientrare a casa per il pranzo. Sta di fatto che, una volta ancora, l'appellante
si limita a esporre le proprie richieste. Il Pretore non ha escluso che egli possa
far valere spese professionali. Non le ha considerate perché egli non le aveva rese
verosimili, omettendo di documentarle. Del resto, ancora in appello AO 1 non
rimedia alla mancata quantificazione, foss'anche indicativa, delle distanze
mensili ch'egli copre per ragioni professionali e del numero di pasti che
consuma fuori casa, nonostante la “più ampia libertà di organizzare il suo
lavoro” gli consenta di pranzare spesso a domicilio, come aveva accertato il
primo giudice a suo tempo senza essere smentito dall'appellante. A un sommario
esame la sentenza impugnata resiste dunque, una volta ancora, alla critica.
9.
Riguardo al reddito
della moglie, l'appellante sostiene che, così come ha annoverato fra i suoi
redditi la locazione dell'immobile a __________ (nel frattempo donato ai figli, ma del quale egli conserva l'usufrutto
a vita), il Pretore avrebbe dovuto includere nelle entrate di lei la pigione
che essa ritraeva (€ 340.– mensili) da un appartamento a __________
(Abruzzo) prima che se ne spossessasse. Ora, che AP 1 abbia venduto l'appartamento
citato in corso di causa è pacifico, l'interessata avendo riconosciuto davanti
al Pretore di avere perfezionato la compravendita alla fine di aprile del 2019,
incassando un prezzo di € 39 000.–
(verbale del 27 maggio 2019, pag. 3). E il Pretore ha tenuto conto di tale
alienazione per rifiutarle una provvigione ad litem, come pure il
beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, pag. 7). Dal canto suo l'istante
ha motivato l'alienazione con le difficoltà finanziarie in cui essa versava
(verbale del 27 maggio 2019, pag. 3), difficoltà quanto meno verosimili alla
luce della grave situazione di ammanco di lei, come pure del mancato pagamento –
ammesso dal marito all'udienza del 27 maggio 2019 – dei contributi
alimentari fissati con il decreto cautelare del 1° febbraio 2019. A un sommario
esame, nessun reddito ipotetico può essere dunque imputato all'istante per l'appartamento
di __________.
Quanto ai redditi
ungheresi della moglie, l'appellante ricorda che AP 1 è proprietaria di un
appartamento nel suo Paese di origine, appartamento che le frutta HUF 90 000.– mensili, corrispondenti ad almeno fr.
320.– mensili, come si desume dagli estratti della carta di credito ungherese da
lei prodotta. Dalla quella carta di credito – egli soggiunge – si evincono
inoltre,
per l'anno documentato,
addebiti di quasi HUF 2 000 000.–, pari ad almeno fr. 7000.–. Onde la
richiesta di imputare all'istante fr. 585.– mensili da tali redditi. Ora,
che l'istante sia proprietaria di un appartamento in Ungheria non fa dubbio,
come essa medesima ha dichiarato (replica, pag. 3). Essa ha precisato però che
l'immobile non genera reddito e sta per essere venduto. Si conviene che dall'estratto
della carta di credito ungherese si evincono operazioni pressoché mensili di accredito
e addebito (lo stesso giorno) di HUF 90 000.–
tra l'ottobre del 2017 e il maggio del 2018 (doc. M1). Tali transazioni non si
ripetono più tuttavia dopo di allora. Ciò appare suffragare la tesi dell'istante,
secondo cui l'appartamento in questione non produce più introiti. Né il convenuto
ha approfondito il tema al momento della deposizione della moglie. Ciò posto,
il reddito di fr. 320.– mensili dalla locazione dell'appartamento della moglie in
Ungheria (e di ulteriori fr. 265.– mensili da altre non meglio precisate
fonti) non risulta sufficientemente verosimile. Privo di consistenza, l'appello
vede così la sua sorte segnata.
II. Sull'appello di AP 1
10.
Alle osservazioni del
13.
luglio 2020 e alla duplica del 31 agosto 2020 AO 1 unisce nuova documentazione:
i conteggi di stipendio della R__________ Sagl (ora in liquidazione) dal
gennaio al settembre del 2019 con le relative trattenute di salario (doc. 2),
una tabella riguardante il pagamento dei contributi alimentari e degli oneri
ipotecari dal febbraio del 2019 al luglio del 2020 (questi ultimi muniti dei
giustificativi e di un calcolo della __________ circa il saldo ancora scoperto
il 9 luglio 2020; doc. 3), un estratto delle esecuzioni a suo carico l'8
gennaio 2020 (doc. 4), i documenti aggiornati relativi agli appartamenti –in
parte sfitti – di __________ e __________ (doc. 5, doc. 6 e doc. 9), gli atti
della vendita di un immobile ad A__________ (doc. 7), una dichiarazione di
T__________ __________ riguardo all'attività svolta da AP 1 tra il 1997 e il
1998.
in Italia (doc. 10) e un verbale dell'udienza tenutasi il 27 agosto 2020 davanti
al Pretore sulle più recenti cause che coinvolgono le parti (doc. 11). Ora,
documenti che concernono figli minorenni sono sempre ammissibili, senza
riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E siccome
nella fattispecie la lite verte anche sulla disciplina del diritto di visita
dei figli e sul contributo alimentare per F__________, di tali documenti va
tenuto conto d'ufficio – contrariamente all'opinione della moglie – nella
misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
Tutt'al più l'allegazione tardiva di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova potrà
influire sul riparto delle spese processuali (art. 108 CPC). Il tema andrà, se
mai, trattato oltre.
Il marito postula inoltre il
richiamo dell'incarto della presente causa, compresi i fascicoli dei
procedimenti cautelari. Gli inserti di tali procedimenti sono già stati
trasmessi d'ufficio dalla Pretura a questa Camera. Il richiamo si rivela perciò
superfluo. Egli chiede altresì l'edizione di una lettera inviata dalla moglie
alla __________ in cui AP 1 si informa sulle ragioni della mancata realizzazione
dell'immobile a __________. Come si vedrà in appresso (consid. 11), l'assunzione
del mezzo di prova invocato non è suscettibile tuttavia di incidere sul
giudizio. In proposito non è il caso perciò di attardarsi oltre.
11.
Controversa è
anzitutto l'assegnazione in uso al marito dell'abitazione coniugale di __________.
Al riguardo il Pretore ha rilevato che, dato il collocamento di F__________
presso la madre e di L__________ presso il padre, tale situazione logistica va
confermata. Egli ha ritenuto che un ritorno di AP 1 nell'abitazione coniugale
“finirebbe per generare un ulteriore trauma” al figlio L__________, “già
duramente provato”, il quale “per le difficoltà che caratterizzano in questo
momento i suoi rapporti con la madre, seguirebbe il padre, con probabili nuove
forzature”. Pur non disconoscendo che la madre è intestataria del fondo, il
primo giudice ha rilevato che “per dichiarazione congiunta dei coniugi” il bene
è stato finanziato con mezzi del marito. A parte ciò – ha continuato il Pretore
– non risulta né è allegato che la soluzione logistica adottata dalla madre sia
inadeguata (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).
L'appellante rimprovera al
Pretore di non avere tenuto conto del fatto che i due figli sono collocati l'uno
(L__________) dal padre e
l'altro (F__________)
dalla madre. Essa lamenta inoltre che con il suo “deliberato comportamento” il
marito, pur avendo un reddito netto di almeno fr. 8293.– mensili, sta
accumulando debiti (attualmente circa fr. 15 000.–)
e dal settembre del 2018 non paga le spese dell'alloggio coniugale (fr. 1454.05
mensili: fr. 642.65 di oneri ipotecari e fr. 811.40 di spese condominiali). Dovendo
essa, come proprietaria del fondo, rispondere di tali debiti, v'è il rischio
concreto che l'alloggio finisca agli incanti. A ciò si aggiunge l'impossibilità
per lei di far fronte alla locazione dell'appartamento che occupa (fr. 1700.– mensili) e a quelli dell'abitazione
coniugale (fr. 1454.05 mensili). La decisione del Pretore la
obbliga in sostanza a indebitarsi ulteriormente a beneficio del marito, il
quale potrebbe trasferirsi invece senza problemi nel suo appartamento di __________
o in quello di __________ di cui è usufruttuario, lasciando alla famiglia
maggiori risorse. Ciò posto – essa epiloga – l'interesse che le sia assegnata l'abitazione
coniugale prevale su quello del marito.
a) I
criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa
ove le parti non trovino un accordo (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC) sono già stati
riassunti da questa Camera. A tal fine il giudice pondera i contrapposti
interessi facendo capo al proprio potere d'apprezzamento per giungere alla
soluzione più adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso specifico (RtiD
I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii). Il ragionamento da seguire, a doppio
stadio, è quello in appresso.
In
primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile.
Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente
il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze. Sotto questo profilo
vanno considerati in concreto anche gli interessi di un figlio che, affidato al
coniuge istante, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente
domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di
vita. Vanno tenuti in considerazione altresì gli interessi professionali o
personali del coniuge medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria
attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente
– ad esempio – in funzione dello stato di salute di lui.
In
secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato
non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più
ragionevolmente imporsi un trasloco, soppesate tutte le circostanze specifiche.
In tale ambito entra in linea di conto – segnatamente – lo stato di salute o l'età
avanzata di uno dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile sistemato
in funzione delle sue precipue esigenze, sopporterebbe con difficoltà un
trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva –
che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di carattere
economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non
permettano ai coniugi di conservare
l'abitazione.
Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto
dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è
proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2018.85
del 21 febbraio 2020 consid. 4a).
b) Il
Pretore ha accordato importanza prioritaria, in concreto, alla situazione del
primogenito e al possibile “ulteriore trauma” che un rientro della madre nell'abitazione
familiare gli causerebbe, inducendolo a traslocare altrove insieme con il padre.
In proposito l'appellante si limita a obiettare che l'altro figlio (F__________)
vive con lei, ma non revoca in dubbio la critica situazione in cui si trova L__________
e non nega che questi rischi di venire ulteriormente destabilizzato. Né l'appellante
contesta che la propria situazione logistica sia adeguata per lei e per F__________.
Già in ragione di ciò l'appello sarebbe destinato all'insuccesso.
c) Comunque
sia, si volesse esaminare – per abbondanza – l'argomentazione relativa alla
situazione economica delle parti, l'appello non sarebbe destinato a miglior
sorte. A un sommario esame, infatti, non farebbe sostanziale differenza che l'abitazione
coniugale rimanga in uso al marito (come le parti avevano provvisoriamente convenuto
all'udienza del 17 ottobre 2018) o sia attribuita alla moglie. Certo, le
ristrettezze in cui versa l'appellante non permettono alla medesima – come si
vedrà ancora (consid. 15) – di far fronte ai costi dell'alloggio coniugale e a
quelli della locazione attuale. Se non che, in concreto nemmeno l'assegnazione dell'alloggio
coniugale alla moglie garantirebbe verosimilmente l'esistenza di quest'ultimo.
Un trasferimento del marito con il figlio L__________ assottiglierebbe
ulteriormente la di lui quota disponibile per finanziare il contributo di
accudimento di F__________ (già parzialmente in sofferenza, secondo i calcoli
del Pretore) e causerebbe costi aggiuntivi attualmente non considerati, poiché
il Pretore non ha riconosciuto al marito alcun esborso per l'alloggio. Al minor
costo per l'alloggio della moglie (fr. 395.95 mensili, pari alla differenza tra
la locazione a carico di lei, di fr. 1850.– mensili [doc. S], e il costo dell'abitazione
coniugale di fr. 1454.05 mensili) si contrapporrebbe la maggior spesa del
marito, che andrebbe riconosciuta in misura equivalente a quella sostenuta oggi
dall'istante (fr. 1700.– mensili, più le spese di fr. 150.– mensili, per un
appartamento di tre locali). Tolti dal reddito di lui (fr. 7740.– mensili al
massimo, sotto: consid. 13d) il fabbisogno minimo (fr. 1825.– mensili accertati
dal primo giudice, più le spese del nuovo alloggio), come pure i fabbisogni in
denaro (non contestati) di L__________ e F__________, rispettivamente di fr.
1100.– e fr. 800.– mensili (il fabbisogno in denaro è prioritario rispetto al
contributo di accudimento: DTF 144 III 488 consid. consid. 4.3 in fine), al
marito non rimarrebbe in alcun caso un margine sufficiente per garantire alla
moglie la copertura del di lei fabbisogno minimo lei, sia pure ridotto per il
minor costo dell'alloggio (sotto, consid. 15).
Contrariamente
all'opinione dell'appellante, non entra inoltre in linea di conto un
trasferimento di AO 1 con il figlio L__________ in uno dei due bilocali a __________
(proprietà per piani n. 1096 e n. 1098, pari ognuna a 191/1000 della
particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________) o nel
monolocale a __________ (proprietà per piani n. 4701, pari a 10/1000 della
particella n. __________ RFD). Per tacere del fatto che tali immobili concorrono
ad alimentare il reddito complessivo della famiglia, essi nemmeno appaiono idonei
a ospitare il convenuto con il figlio (quasi quindicenne), il quale ha diritto –
come la madre e il fratello – di conservare un proprio spazio autonomo non
condiviso. Nell'una come nell'altra prospettiva (attribuzione in uso al
marito o assegnazione alla moglie con trasferimento del convenuto e del
primogenito in un appartamento confacente) il rischio di una vendita all'asta
dell'abitazione coniugale non può essere perciò scongiurato.
d) Che
infine l'abitazione coniugale sia intestata alla moglie poco importa. Costei non
nega invero, se non con la replica e in
contrasto con le concordi dichiarazioni delle parti all'udienza del 17
ottobre 2018 (verbale, pag. 3), che il bene sia stato finanziato con i soli
mezzi del marito. Quanto al mancato pagamento, dal settembre del 2018 in poi,
degli oneri ipotecari e delle spese condominiali, la circostanza è già stata
considerata dal Pretore, il quale ha tolto l'esborso dal fabbisogno minimo di AO
1.
(sotto, consid. 14b e 15). Anche da questo profilo la sentenza impugnata sfugge
dunque a censura. Spetterà poi alle parti, in caso di vendita dell'abitazione
coniugale ai pubblici incanti, rivolgersi nuovamente al Pretore per chiedere la
modifica dell'assetto attuale (art. 179 cpv. 1 CC).
12.
Quanto alla disciplina
dei diritti di visita, nella fattispecie il Pretore ha sottolineato che i figli
devono conservare adeguate relazioni con entrambi i genitori. Per quel che è di
F__________, egli non ha riscontrato particolari problemi, sicché ha regolato la
cadenza e la durata delle visite secondo “l'usuale regime”. Riguardo a L__________,
il primo giudice ha rilevato la necessità di aiutare il ragazzo “a riprendere
regolari contatti con la madre”. Ciò posto, egli ha ripreso in sostanza, nel dispositivo,
il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti nelle more istruttorie all'udienza
del 17 ottobre 2018 (sentenza impugnata, pag. 5 e 8).
a) L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere precisato gli orari delle relazioni
personali, pur essendo a conoscenza dei conflitti fra genitori e della
“ripetuta ritrosia del marito nel rispettare le decisioni concordate e/o
adottate”, ciò che l'ha obbligata a sollecitare “di volta in volta” l'intervento
del giudice. Il Pretore avrebbe dunque dovuto fissare gli orari, come essa chiedeva
nell'istanza dell'8 agosto 2018. La mancanza di puntuali limiti temporali –
essa soggiunge – induce il marito “a fare letteralmente ciò che vuole”.
Considerato che AO 1 non si è mai opposto “all'orario minimo dei diritti di
visita [da lei] postulato con l'istanza”, AP 1 chiede di completare il giudizio
impugnato specificando che il diritto di visita settimanale (con pasto) a F__________
inizia dopo la scuola (o alle ore 18.00 durante le vacanze scolastiche) e
termina alle 21.00, mentre quello del fine settimana si estende dal venerdì
alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00. L'ostruzionismo del marito ai
diritti di visita al figlio L__________ impone infine, a mente dell'appellante,
di munire la regolamentazione della comminatoria dell'art. 292 CP.
b) Per
consentire al figlio e ai genitori di prepararsi adeguatamente all'esercizio
del diritto di visita, i giorni e l'orario degli incontri devono essere
regolati in maniera chiara, tenendo conto anche delle occupazioni del figlio
nel tempo libero, e non lasciati alla discrezione dell'uno o dell'altro
genitore (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 640 n. 989).
Posto che i genitori si accusano vicendevolmente a più riprese di non attenersi
agli accordi sulla consegna, per attenuare il rischio di malintesi o di
disguidi, è opportuno quindi stabilire orari precisi
per l'esercizio delle visite. Dovendosi di conseguenza disciplinare gli orari,
nulla osta all'accoglimento della richiesta dell'appellante di fissare il
diritto di visita come essa propone. Il marito non discute l'assetto proposto,
il quale per di più corrisponde a quanto le parti – d'intesa o per ordine
giudiziario – avevano già attuato in passato sull'arco di determinati periodi.
c) Quanto
alla comminatoria dell'art. 292 CP che AO 1 chiede di ordinare in garanzia della
regolamentazione così stabilita, essa non va applicata sistematicamente, ma
solo ove si abbia a presumere che l'obbligato non ottemperi all'ordine (RtiD
I-2015 pag. 933 consid. 5c con rinvii). In concreto l'appellante lamenta l'ostruzionismo
del marito “che sta facendo tutto quanto in suo potere pur di arrivare ad
annientare la [sua] figura di madre”, ma la doglianza non è per nulla
circostanziata. A parte ciò, essa non spiega perché il provvedimento si
giustificherebbe improvvisamente in appello, dopo che gli orari degli incontri
sono finalmente stati definiti. Dovesse il marito dimostrarsi indisciplinato, ad
ogni modo, l'interessata potrà sempre chiedere al giudice dell'esecuzione di
ordinare la comminatoria penale (art. 343 cpv. 1 CPC).
13.
Litigioso è inoltre il
reddito del marito, che il Pretore ha calcolato in fr. 6540.– mensili
(arrotondati) e che l'appellante chiede di rivalutare a fr. 8293.– mensili.
L'istante fa valere che alle entrate accertate in prima sede si aggiunge la
locazione dei due appartamenti a L__________ (fr. 1200.– mensili complessivi) e
dell'appartamento ad Alba Adriatica (fr. 550.– mensili), ciò che il Pretore non
ha “inspiegabilmente considerato”.
a) Riguardo ai due bilocali di __________ (proprietà
per piani n. 1096 e n. 1098),
acquistati dal marito il 28 novembre 2018, AO 1 ha riconosciuto all'udienza del
27.
maggio 2019 che gli appartamenti erano locati a fr. 600.– mensili
(verbale di quel giorno, pag. 4). In precedenza, il 16 dicembre 2018, egli aveva dichiarato inoltre che un
appartamento poteva fruttare “un affitto netto di fr. 550.– al mese”. In
ragione di ciò, alle arringhe finali AP 1 aveva
quantificato in fr. 1100.–
mensili il reddito complessivo derivante dalla locazione dei due appartamenti. Il
Pretore non ha tenuto conto di tali entrate, avendo ripreso i dati del decreto cautelare
del 1° febbraio 2019, i quali si fondavano sugli accertamenti della decisione
di rinvio emanata il 21 dicembre 2018 da questa Camera, allorché l'acquisto (e la
locazione) delle due proprietà per piani di __________ nemmeno era oggetto di
discussione. Ciò posto, si giustifica di aggiungere al reddito del marito le
pigioni nette dei due appartamenti.
Relativamente
agli ammontari, l'interessato ha prodotto i contratti di locazione e ha
documentato gli oneri ipotecari, come pure le spese condominiali (doc. 6). Risulta
così che i due appartamenti sono stati appigionati l'uno il 1° dicembre 2018 e
l'altro il 1° febbraio 2019, ciascuno per fr. 800.– mensili (pigione fr. 750.–,
spese accessorie fr. 50.–). A fronte di ciò, AO 1 ha esposto oneri ipotecari di
fr. 320.– mensili per i due appartamenti (fr. 160.– mensili per ognuno di
essi), un ammortamento di fr. 266.67 mensili per entrambi (fr. 133.33 ciascuno)
e spese condominiali di fr. 33.– mensili complessivi (fr. 16.50 l'uno). Sta di
fatto che, dandosi una situazione di ammanco nel bilancio familiare, l'ammortamento
ipotecario, che è un rimborso di debito, non può essere riconosciuto nel
fabbisogno minimo di un coniuge (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6d con
richiami). Ciò posto, al reddito del marito va aggiunta un'entrata netta di fr.
600.– mensili (arrotondati) per ognuno dei due appartamenti dal 1° gennaio 2019
(data intermedia), come chiede l'appellante.
Dal
1° maggio 2020 l'appartamento locato a G__________ __________ risulta tuttavia
sfitto, come si evince dalla dichiarazione di fine contratto (doc. 6). L'appellante
si limita a contestare la circostanza, ma non pretende che la dichiarazione in
questione sia inveritiera (replica, pag. 6). Ciò non toglie che il bilancio
familiare accusi un chiaro ammanco, non registrando entrate sufficienti per finanziare
due economie domestiche separate. AO 1 non può pretendere pertanto di gravare ancor
più il disavanzo per conservare un appartamento che è solo fonte di spese.
Nelle circostanze descritte delle due l'una: o egli riesce ad appigionare
l'appartamento o gli conviene venderlo. Altre spese il bilancio familiare non
si può permettere. Al reddito del marito vanno aggiunte, in definitiva, entrate
nette di fr. 1200.– mensili dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2020 (locazione dei due appartamenti) e di fr. 600.–
mensili in seguito. Entro tali limiti l'appello
merita accoglimento.
b) Per
quanto attiene alla locazione dell'appartamento ad __________ (particella n.
2368, subalterno 27, composto di cinque vani per complessivi 87 m²), si
conviene che l'avvenuta vendita all'asta (doc. 17), invocata dal convenuto all'udienza
del 17 ottobre 2018 e ribadita il 27 maggio 2019, destava serie perplessità, poiché
nella visura catastale del 3 maggio 2019 egli continuava a figurare come
proprietario (doc. A2). Dalla più recente documentazione prodotta dal marito
(doc. 7 di appello) si evince chiaramente tuttavia che l'appartamento è stato
aggiudicato e trasferito dal giudice delle esecuzioni del Tribunale di__________
il 20 maggio 2019 al “creditore privilegiato” avv. G__________ __________. Per
il lasso di tempo precedente, invece, la mera indicazione, nella visura
catastale (doc. A2), di una rendita catastale di € 490.63 non basta, da sé
sola, per rendere verosimile il conseguimento di un reddito di fr. 550.–
netti mensili da parte del marito. Intanto perché la rendita catastale
corrisponde al reddito annuo (e non mensile) ritraibile dall'immobile al
netto delle spese eventuali e al lordo delle imposte (‹https://www.comune.__________t/it/ content/classamento-0›;
‹https://www.geometripd.it/documenti/
2017/praticanti/RENDITA%20CATASTALE.pdf›). Inoltre perché il
convenuto nemmeno è stato interrogato sulla questione alla deposizione del 27
maggio 2019, né all'udienza del 17 ottobre 2018 gli è stata chiesta l'edizione
di documentazione relativa all'immobile (elenco delle prove accluso al relativo
verbale). Ciò posto, il Pretore non può essere biasimato per non avere tenuto
conto del reddito di fr. 550.– mensili dalla locazione di quell'appartamento.
c) È
possibile che – come fa notare l'appellante – il marito sia stato poco
trasparente nell'illustrare la propria situazione finanziaria. La circostanza
che egli non abbia prodotto non meglio precisati documenti a lui chiesti in
edizione il 22 novembre e il 20 dicembre 2018, come pure documenti relativi al
finanziamento degli appartamenti a __________, non basta tuttavia per rendere
verosimile il reddito preteso dalla moglie. A parte il fatto che non chiede a
questa Camera di acquisire la documentazione mancante (art. 316 cpv. 3 CPC), l'interessata
nemmeno pretende che la deposizione del convenuto riguardo all'acquisto degli
appartamenti a __________ (mediante la vendita di beni posseduti in Italia,
“qualche box e qualche magazzino”: verbale del 27 maggio 2019, pag. 4)
fosse inveritiera. Né essa può desumere quel reddito dall'elenco delle spese
familiari arretrate che il convenuto aveva sostenuto il 27 marzo 2019 di avere saldato
senza suffragarne minimamente l'esborso (doc. 49) o dall'alienazione di beni
(mobili e immobili) precedente l'avvio della procedura a tutela dell'unione coniugale,
sulla quale occorrerà – se mai – tornare in sede di liquidazione del regime matrimoniale.
d) Dal
reddito del marito va tolto, ad ogni modo, la somma di fr. 513.– mensili
che dal 1° aprile 2020 AO 1 non ritrae più dall'appartamento di __________ (sopra,
consid. 7b). Come per la cessata locazione dell'appartamento a __________,
su questo punto l'appellante solleva solo obiezioni formali, già passate al
vaglio di questa Camera, ma non pretende che la dichiarazione dell'ultima
conduttrice P__________ __________ sia inveritiera (doc. 5 di appello). Ciò
posto, a un sommario esame il reddito di AO 1 passa il 1° gennaio 2019 da
fr. 6540.– a fr. 7740.– netti mensili fino al 31
marzo 2020, si riduce a fr. 7727.– mensili dal 1° al 30 aprile 2020
(mancata locazione dell'appartamento di __________) e si riduce ulteriormente a
fr. 6627.– mensili dal 1° maggio 2020 (mancata locazione dell'appartamento
a __________).
14.
L'appellante chiede di
portare il proprio fabbisogno minimo da fr. 3650.– a fr. 3930.– mensili.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha ripreso i dati del decreto cautelare 1°
febbraio 2019, allorché aveva considerato il minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, la locazione di fr.
1700.– mensili più l'acconto spese di fr. 150.– mensili e il premio della cassa
malati di fr. 450.70 mensili. AP 1 insta perché a tali poste si aggiungano il
premio per l'assicurazione dell'economia domestica e della responsabilità
civile “stabili”
(fr. 60.– mensili), l'imposta di circolazione (fr. 30.– mensili), l'assicurazione
RC dell'automobile (fr. 140.– mensili) e l'onere fiscale (fr. 50.– mensili),
facendo valere che nella sua risposta del 27 settembre 2018 il convenuto aveva
espressamente riconosciuto tali spese. Oltre a ciò, nel caso in cui l'abitazione
coniugale rimanga assegnata in uso al marito, essa
postula l'aggiunta del costo dell'alloggio coniugale (fr. 1454.05
mensili), onde un fabbisogno minimo complessivo di fr. 5384.75 mensili.
a) Che
nella risposta del 27 settembre 2018 il marito riconoscesse il premio per l'assicurazione
dell'economia domestica e della responsabilità civile “stabili”, l'imposta di
circolazione, l'assicurazione RC dell'automobile e il carico fiscale esposti
dalla moglie è vero. Trattandosi di una causa retta dal principio inquisitorio
illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC), il Pretore non era tenuto però a riconoscere simili
importi. Il convenuto poi quantificava il fabbisogno minimo della moglie in non
oltre fr. 2880.– mensili. Per di più, in caso di ammanco nel bilancio
familiare (come in concreto), il primo giudice doveva dipartirsi dai minimi
esistenziali del diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b con
riferimenti), come questa Camera gli ha ricordato nella sentenza di rinvio del
21.
dicembre 2018. Non poteva quindi ammettere nel fabbisogno minimo di AP 1 oneri
ulteriori, fermo restando che per quelle di trasferta l'interessata nemmeno
aveva reso verosimile che fossero indispensabili per motivi professionali (cfr.
I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020, consid. 6c con
riferimenti). Al proposito l'appello manca di consistenza.
b) Per
quanto attiene al costo dell'alloggio coniugale, l'appellante trascura che il
Pretore ha stralciato l'esborso dal fabbisogno minimo del marito (perché questi
non vi faceva fronte) per mettere quell'importo a disposizione di lei (sentenza
impugnata, pag. 6). Non si giustifica dunque di includere la medesima spesa nel
fabbisogno minimo della moglie, la quale già beneficia del maggior margine
disponibile del marito. Al riguardo l'appello cade nel vuoto.
15.
Il Pretore ha
accertato il reddito da attività lucrativa di AP 1 in fr. 300.– mensili. Nella
duplica il convenuto cerca invero di metterlo in discussione, ma non indica
nemmeno approssimativamente a quanto esso dovrebbe assommare (contestazioni
pecuniarie non cifrate sono irricevibili: DTF 143 III 112 consid. 1.2 con
rinvii). Ne segue che il fabbisogno minimo di AP 1 rimane scoperto per fr. 3350.–
mensili. Tale somma equivale, conformemente all'accertamento del Pretore
(sopra, consid. 4), al contributo di accudimento per F__________ (nel senso
dell'art. 285 cpv. 2 CC), ovvero a quanto manca all'istante per garantire adeguata cura e educazione che essa
presta personalmente al figlio cadetto (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito
in DTF 144 III 484 consid. 4.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020, consid.
5b).
Se si considera che il
fabbisogno minimo del marito ascende a fr. 3280.– mensili fino al 31 agosto
2018.
(fr. 1825.– più il costo dell'alloggio coniugale di fr. 1454.05, che in
seguito costui ha smesso di pagare come egli medesimo ha dichiarato nella
deposizione del 27 maggio 2019 (verbale, pag. 4), e a fr. 1825.– mensili dopo
di allora (il pagamento degli oneri ipotecari e dell'ammortamento dall'ottobre
del 2019 al luglio del 2020 è avvenuto, per ammissione del convenuto, decurtando
il contributo alimentare per il figlio F__________: doc. 3 di appello), AO 1
fruiva di un margine disponibile di fr. 3260.– mensili fino al 31 agosto 2018, di
fr. 5675.– mensili (arrotondati) fino al 30 aprile 2020 (in media) e di fr.
4800.– mensili (arrotondati) dopo di allora. Tenuto conto dei fabbisogni in
denaro dei figli (fr. 1100.– mensili L__________, fr. 800.– mensili F__________,
assegni familiari non compresi), come riconoscono le parti stesse, il contributo
di accudimento per il secondogenito va limitato, come si dirà ancora (consid.
17), alla rimanenza di fr. 1360.– mensili fino al 31 agosto 2018 (DTF 144 III
488.
consid. 4.3 in fine). Dopo di allora il contributo di accudimento di fr.
3350.– mensili è verosimilmente garantito fino al 30 aprile 2020, allorché
va ricondotto alla rimanenza di fr. 2900.– mensili dal 1° maggio 2020. Il
contributo alimentare per F__________ va rivalutato così a fr. 2160.– mensili
fino al 31 agosto 2018 (fabbisogno in denaro fr. 800.– più il contributo di
accudimento di fr. 1360.–, onde uno scoperto di fr. 1990.– mensili), a fr.
4150.– mensili dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2020 (fabbisogno in denaro fr. 800.– più il contributo di accudimento di
fr. 3350.–) e a fr. 3700.– mensili dopo di allora (fabbisogno in
denaro fr. 800.– più il contributo di accudimento di fr. 2900.–, onde uno
scoperto di fr. 450.– mensili), assegni familiari non compresi. Il giudizio
impugnato va riformato in tal senso.
16.
Oltre al contributo
alimentare per F__________, l'appellante insta perché il marito sia condannato
a versarle un contributo alimentare in suo favore di fr. 468.– mensili o, subordinatamente,
qualora l'abitazione coniugale rimanga
assegnata in uso al marito, di fr. 141.– mensili, pari alla metà
dell'eccedenza nel bilancio familiare. Ora, come si è appena visto (consid. 15),
il bilancio familiare denota – per il fatto che al marito non è più riconosciuto il costo dell'alloggio – un'eccedenza
di fr. 425.– mensili dal 1° settembre 2018 fino al 30 aprile 2020, la
quale andrebbe suddivisa a metà fra i coniugi. In caso di attribuzione dell'abitazione
coniugale in uso al marito l'appellante limita tuttavia la sua richiesta a fr.
141.– mensili. Retta dal principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC), la pretesa
va pertanto accolta entro questi limiti.
17.
L'appellante critica
poi il Pretore per avere fatto decorrere l'onere alimentare del marito, senza darne
ragione, soltanto dalla decisione finale e non, come essa postulava, dall'introduzione
del-l'istanza (8 agosto 2018). A mente sua tale decisione risulta ancora meno
comprensibile ove si pensi che dopo la separazione il convenuto non ha
provveduto al mantenimento della famiglia. La doglianza è fondata. Come questa
Camera ha già avuto modo di rammentare (RtiD I-2019 pag. 619 n. 49c), l'emanazione
di un decreto cautelare “nelle more istruttorie” (cioè dopo avere sentito le
parti, ma prima della discussione finale) non esonera il giudice dal regolare,
con la decisione finale, i contributi alimentari per tutto l'arco di tempo
compreso tra l'istanza e il momento della sentenza. Nulla giustificava pertanto
in concreto di far decorrere l'onere alimentare unicamente dal 19 giugno
2019, lasciando senza regolamentazione il periodo dall'introduzione dell'istanza
fino al decreto del 1° febbraio 2019. Anche al riguardo la sentenza impugnata
va dunque riformata.
18.
Nell'appello l'istante
chiedeva di adeguare alle risultanze del giudizio (ancorché per il solo contributo
in favore di F__________) la trattenuta di stipendio ordinata alla R__________
Sagl. Nella replica essa dà atto che la richiesta è superata, il marito avendo
cambiato il datore di lavoro, sicché essa si rivolgerà nuovamente al Pretore. Al
riguardo l'appello è divenuto così senza oggetto.
19.
L'appellante postula
infine la revoca del blocco che il Pretore ha decretato sulla sua proprietà per
piani n. 5271 RFD di __________. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha
confermato il provvedimento, emanato senza contraddittorio l'11 aprile 2019,
rilevando che il contesto “estremamente conflittuale e confuso” della causa
“con le verosimili difficoltà che si prospettano per la liquidazione del regime
matrimoniale” lo rendono necessario “per garantire il patrimonio famigliare
(art. 178 CC), visti anche gli atti unilaterali posti in essere dai coniugi” e
in particolare il tentativo della moglie di vendere il posteggio di __________
(sentenza impugnata, pag. 7). In esecuzione di quell'ordine, l'ufficiale del
registro fondiario ha iscritto sul foglio della proprietà per piani, sotto la
rubrica “menzioni”, un “divieto di disporre (blocco RF)”.
Nel suo memoriale
l'appellante reitera le argomentazioni addotte in prima sede, ovvero che il
decreto “supercautelare” non andava confermato già per motivi d'ordine, il
marito non avendo versato l'anticipo delle spese giudiziarie (fr. 2000.–) che
gli era stato chiesto con quel decreto entro il termine suppletorio di 20
giorni. Inoltre essa ribadisce che il fondo oggetto del provvedimento,
intestato a lei, è un suo bene proprio. E siccome essa ha acquistato l'immobile
cinque anni prima del matrimonio, il marito non può vantare diritti al
proposito, men che meno nell'ambito di una futura liquidazione del regime matrimoniale.
Quanto all'estratto conto esibito dal marito (doc. 59), a suo parere esso non è
idoneo a rendere verosimile il finanziamento dell'immobile da parte del
convenuto.
a) La
prima doglianza è manifestamente infondata. È vero che nel decreto “supercautelare”
dell'11 aprile 2019 il Pretore aveva assegnato al convenuto un termine
suppletorio di 20 giorni per depositare l'anticipo per le spese
processuali di fr. 2000.–, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine,
non sarebbe entrato nel merito della lite. Sta di fatto che, come ha ricordato
all'udienza del 27 maggio 2019 (verbale, pag. 2), AO 1 ha chiesto il 26 aprile
2019.
di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Ciò ha so-speso la
decorrenza del termine fino al momento in cui il Pretore ha statuito sul beneficio
richiesto (DTF 138 III 163, 672).
b) La seconda censura è invece più delicata. In forza
dell'art. 178 cpv. 1 CC, se appare necessario per
assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo
patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare
aspettative in materia di liquidazione del regime matrimoniale), il giudice può
– a istanza di un coniuge – subordinare al consenso dell'altro la disposizione
di determinati beni. La norma si applica anche a coniugi che al momento del
matrimonio abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile italiano di
adottare il regime della separazione dei beni nel senso dell'art. 162 comma 2
del Codice civile italiano (RtiD I-2019 pag. 507 consid. 5). Essa si
riferisce ai casi in cui un coniuge possa mettersi nell'impossibilità di far
fronte ai propri obblighi verso l'altro, sia che tali obblighi derivino dagli
effetti generali del matrimonio sia che derivino dal regime dei beni (RtiD
I-2019
pag. 507 consid. 6).
Per
ottenere una restrizione del potere di disporre non occorre recare la prova
piena di un pericolo imminente; trattandosi di una misura a protezione dell'unione
coniugale, la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda le appropriate
misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). Se vieta a un coniuge di disporre di
un immobile, il giudice ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario
(art. 178 cpv. 3 CC). Una restrizione del potere di disporre deve rispettare,
ad ogni modo, un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito
e l'ordine decretato. E proprio perché una misura a tutela dell'unione
coniugale ha carattere provvisorio, la durata di una restrizione del potere di
disporre va di regola limitata nel tempo (RtiD
I-2019
pag. 507 consid. 6 con riferimenti).
L'emanazione
di una restrizione del potere di disporre deve rivelarsi necessaria, come
detto, “per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un
obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale” (art. 178 cpv. 1 CC). Mette
a rischio “le basi economiche della famiglia” il coniuge che svende beni del
patrimonio coniugale, che procede a liberalità sconsiderate, che trasferisce
fiduciariamente beni a terzi, aliena o ipoteca immobili senza motivo, pregiudicando
il tenore di vita familiare. Non è necessario invece che quel coniuge
pregiudichi il fabbisogno della famiglia calcolato secondo il minimo
esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 7a). Mette invece
a repentaglio “obblighi pa-trimoniali derivanti dall'unione coniugale”, in
particolare, il coniuge che compromette il mantenimento della famiglia previsto
dall'art. 163 cpv. 1 CC (non dall'art. 125 CC, che riguarda una pretesa
postmatrimoniale), così come può mettere a repentaglio “obblighi patrimoniali
derivanti dall'unione coniugale” il coniuge che compromette la somma a libera
disposizione dell'altro coniuge (art. 164 CC) o il contributo
straordinario dovuto a un coniuge che collabora o che ha collaborato nella
professione o nell'impresa dell'altro (art. 165 CC). Mette a rischio altresì
“obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il coniuge che espone a
pericolo le pretese derivanti all'altro coniuge dal regime dei beni (RtiD
I-2019 pag. 508 consid. 7b).
Tutto
ciò posto, in concreto non è chiaro quale delle due previsioni di legge abbiano
indotto il Pretore a decretare il provvedimento. La necessità di “garantire il
patrimonio famigliare” non è contemplata dall'art. 178 cpv. 1 CC. Avesse il
primo giudice inteso “assicurare le basi economiche della famiglia”, i motivi
addotti da AO 1 non bastavano, a un sommario esame, per emanare il
provvedimento. Certo, la moglie aveva cercato di mettere in vendita il fondo (messaggio
telefonico di G__________ __________ al convenuto nell'erronea convinzione che
il marito fosse intenzionato ad alienare l'immobile: doc. 55). Neppure il
marito pretende tuttavia che in tal modo essa mettesse in pericolo il
sostentamento della famiglia, non risultando che il bilancio familiare fosse
finanziato – anche solo in parte – con i proventi di quel bene. Come per la
vendita dell'appartamento a __________, la divisata alienazione era
verosimilmente da ricondurre, piuttosto, alle ristrettezze in cui la moglie versava
(con entrate di appena fr. 300.– mensili) perché il marito non pagava i contributi
alimentari (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 6a ad art. 178 CC).
Per
quel che è della seconda previsione di legge (messa a rischio di “obblighi
patrimoniali derivanti dall'unione coniugale”), AO 1 ha giustificato la
richiesta con la necessità di “tutelare i legittimi interessi del marito nell'ambito
della futura liquidazione del regime dei beni” (istanza cautelare dell'11
aprile 2019, pag. 3). Egli sosteneva infatti di avere finanziato l'acquisto
del fondo da parte della moglie nel novembre del 2005 con mezzi propri e temeva
che la vendita di quell'immobile pregiudicasse le sue aspettative nella futura
liquidazione del regime dei beni (loc. cit., pag. 2 segg.; verbale del 27
maggio 2019, pag. 1 seg.). Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare,
tuttavia, nel regime della separazione dei beni non sussiste alcun patrimonio
coniugale da liquidare. E la separazione dei beni secondo il diritto italiano,
come quella del diritto svizzero, non conferisce a un coniuge la facoltà di
chiedere restrizioni del potere di disporre su beni dell'altro coniuge per
“obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” che risultano da
pretese in liquidazione del regime dei beni (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 8, 9
e 10). Anche sotto questo profilo, dunque, la richiesta del marito non poteva trovare
accoglimento. Il divieto di disporre menzionato a registro fondiario va dunque
revocato. Ciò rende superfluo vagliare il contenuto e la proporzionalità della
restrizione.
III. Sulle spese, le
ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
20.
Il Pretore ha posto le
spese processuali di fr. 8000.– a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà per l'intera
somma, e ha compensato le ripetibili, “tenuto conto dell'esito e della natura”
del procedimento (sentenza impugnata, pag. 7). AP 1 censura tale chiave di
riparto. Rileva che il rimprovero mosso dal Pretore a entrambi i coniugi
di avere sistematicamente disatteso ogni tipo di ordine impartito sia “palesemente
ingiusto” nei suoi confronti, avendo
essa – contrariamente al marito – sempre ottemperato agli ordini del Pretore.
Essa chiede perciò che gli oneri processuali di primo grado siano addebitati
per tre quarti al marito, senza vincolo di solidarietà, e che costui sia tenuto
a rifonderle fr. 5000.– per ripetibili.
Così argomentando,
nondimeno, l'istante perde di vista che il Pretore ha accennato alla
“sistematica disattenzione di ogni tipo di ordine impartito” non per
giustificare la suddivisione a metà delle spese processuali, orientate al
principio della soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e alla natura della causa
(art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), bensì per motivare il rifiuto del gratuito
patrocinio alle parti. Accertate che queste non sono indigenti, egli ha soggiunto
– per abbondanza – che “nessuna persona abbiente finanzierebbe i costi generati
da una causa con il comportamento processuale da loro assunto, a tratti
sconfinante nella temerarietà già solo per la sistematica disattenzione di ogni
tipo di ordine impartito” (sentenza impugnata, pag. 7). Fuori tema, in
proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
21.
Le spese degli appelli seguono il precetto
della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e cpv. 2 CPC). Per quel che è di AO 1, egli esce
sconfitto. Deve sopportare di conseguenza gli oneri correlati al suo appello.
Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
comunicato ad AP 1 per osservazioni.
Quanto all'appello di AP 1,
essa soccombe sull'assegnazione dell'alloggio coniugale (consid. 11), sull'aumento
del contributo alimentare per F__________ dal 1° al 31 agosto 2018 e dal 1° maggio
2020.
in poi (consid. 15), sul riconoscimento in quel periodo di un contributo
alimentare per sé (consid. 16), come pure sul riparto delle spese giudiziarie
di primo grado (consid. 20). Essa ottiene invece la precisazione degli orari
dei diritti di visita (ma non la comminatoria dell'art. 292 CP; consid. 12), un
aumento del contributo alimentare per F__________ a fr. 4150.– mensili dal 1°
settembre 2018 al 30 aprile 2020 (rispetto ai fr. 3725.– mensili stabiliti dal
Pretore, seppure non nella misura da lei pretesa, variante tra fr. 4430.–
e fr. 5084.– mensili), il versamento di un contributo alimentare per sé di fr.
140.– mensili in quel lasso di tempo (consid. 16), la retroattività delle altre
pretese alimentari dall'8 agosto 2018 e la revoca del divieto di disporre sulla
proprietà per piani n. 5271 RFD di __________. Riguardo alla trattenuta di
stipendio l'appello è invero divenuto senza oggetto, ma la richiesta di
adeguare la diffida era subordinata all'accoglimento del ricorso sul contributo
alimentare per F__________ e ne segue la sorte. Tutto ponderato, inclusa la
condotta processuale del marito che ha addotto parte degli argomenti solo in questa
sede, si giustifica di suddividere equitativamente le spese di tale appello a
metà e di compensare le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
L'emanazione del giudizio odierno non influisce
apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente agli oneri processuali (divisi
a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado, il quale riguardava in
sostanza le medesime questioni. Tale dispositivo può di conseguenza rimanere
invariato.
22.
Per quanto riguarda il gratuito patrocinio
chiesto da AO 1, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il
richiedente in gravi ristrettezze, il suo appello appariva fin dall'inizio
senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da
non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui egli si trova si tiene
conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
23.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è
ammissibile sia che riguardi il contributo alimentare per la moglie o per il
figlio F__________ (il valore litigioso davanti a questa Camera, calcolato in
base all'art. 92 cpv. 2 CPC, raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF), sia che riguardi la disciplina delle relazioni personali
(DTF 116 II 493; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 28
ad art. 91), controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore
(consid. 2). Dovesse il ricorso concernere invece la sola restrizione del
potere di disporre sulla proprietà per piani n. 5271 di __________, spetterà al
ricorrente rendere verosimile che il valore litigioso (il quale corrisponde al
valore venale del bene oggetto del
provvedimento: I CCA, sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018,
consid. 13a) raggiunge fr. 30 000.–. Le
misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), in ogni modo, davanti al Tribunale federale
il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di
natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2018.77 e
11.2018.78/81 sono congiunte.
II. L'appello
di AO 1 è respinto.
III. Le spese di tale appello,
di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'appellante.
IV. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AO 1 per tale appello è respinta.
V. Nella misura in cui non è
divenuto senza oggetto, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che
la sentenza impugnata è riformata come segue:
3. (aggiunta)
– L__________ trascorre con la madre e il
fratello F__________ almeno una sera infrasettimanale dalla fine della scuola (o, durante le
vacanze scolasti-che, dalle ore 18.00) fino alle ore 21.00 (con la cena) e un
fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica
alle ore 18.00;
– F__________ trascorre con il padre e il
fratello L__________ almeno una sera infrasettimanale dalla fine della scuola (o, durante le
vacanze scolastiche, dalle ore 18.00) fino alle ore 21.00 (con la cena) e un
fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica
alle ore 18.00.
5. AO 1 è condannato a versare,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la
moglie di fr. 140.– mensili dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2020.
6. AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il
5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per il figlio F__________:
Dall'8 al 31 agosto 2018:
fr. 2160.– mensili (di cui fr. 1360.– come contributo di accudimento),
Dal 1° settembre fino al 30 aprile 2020:
fr. 4150.– mensili (di cui fr. 3350.–
come contributo di accudimento),
Dal 1° maggio 2020 in poi:
fr. 3700.– mensili (di cui fr. 2900.– come contributo di accudimento),
assegni familiari non compresi.
9. Il blocco del registro fondiario
nel senso dell'art. 178 CC è confermato limitatamente alle proprietà per piani
n. 1096 e n. 1098 della particella n. __________ RFD di __________,
sezione di __________.
Il blocco decretato senza
contraddittorio l'11 aprile 2019 sulla proprietà per piani n. 5271 della
particella n. __________ RFD di __________, intestata ad AP 1, è revocato.
Passata in giudicato l'odierna sentenza, l'ufficiale del registro fondiario di __________
è invitato a cancellare la menzione “Divieto di disporre (blocco RF)” iscritta
il 12 aprile 2019 sul foglio di tale proprietà per piani.
Per il resto l'appello di AP
1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
VI. Le spese di tale appello, di
fr. 4000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
VII. Notificazione a:
– avv. ;
– avv. , .
Comunicazione
a:
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio (dopo il passaggio in
giudicato);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).