11.2019.79
Rilascio di certificato ereditario: istituzione di erede o legato?
30 novembre 2020Italiano25 min
suo ultimo domicilio, l'11 marzo 2015. Il 24 aprile 2015 la notaia A__________ __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.79
Lugano
30 novembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2016.6152 (certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 16 dicembre 2016
dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
per
ottenere il certificato ereditario fu
B__________
__________ (1918-2015), già in ,
giudicando
sull'appello del 5 luglio 2019 presentato da
AP
1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro il certificato
ereditario rilasciato dal Pretore il 21 giugno 2019 nel quale la AO 1 risulta
come unica erede;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. B__________ __________
nata __________ (1918), vedova e senza discendenti, è deceduta a __________,
suo ultimo domicilio, l'11 marzo 2015. Il 24 aprile 2015 la notaia A__________ __________
ha pubblicato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un suo testamento
olografo del 9 novembre 2001 con cinque codicilli del 20 marzo 2002, 28
marzo 2004, 23 aprile 2005, 23 giugno 2005 e 7 settembre 2007. Il testamento prevede
quanto segue:
(…)
1. Revoco
ogni mia precedente disposizione di ultima volontà.
2. La
mia successione dovrà essere regolata come segue.
a) Un
importo di fr. 5 000 000.– (cinque milioni) andrà a costituire una fondazione
a norma degli articoli 80 ss. CC denominata AO 1 (in memoria della mamma e
della zia del mio defunto marito __________).
Scopo della Fondazione sarà quello di utilizzare
il capitale per questioni sociali per persone anziane nel comprensorio del
Comune di __________, dove attualmente manca un'adeguata struttura nella quale
gli anziani possano passare la loro quietanza (…)
Il Consiglio di fondazione sarà composto da uno a
tre membri.
Alla costituzione dispongo che il Consiglio di fondazione
sia composto dai signori:
M__________ D__________, con studio fiduciario in
(…);
N__________ T__________, con studio legale in
(…);
in seguito la nomina in seno al Consiglio di fondazione
avverrà per cooptazione.
Il Consiglio di fondazione amministrerà la fondazione
e la rappresenterà verso terzi, ripartendo le cariche al suo interno e
designando le persone autorizzate o la modalità delle firme.
b) A titolo
di legato dispongo le seguenti liberalità.
(…)
3. Il
saldo del conto bancario (compresa l'eventuale liquidità) verrà devoluto ad
Enti benefici secondo il libero apprezzamento degli esecutori testamentari,
così come il provento della vendita delle mie proprietà immobiliari e delle
azioni della Residenza __________ SA e del residuo dell'arredamento (mobilio,
oggetti, statue) della Villa di __________, dopo la consegna dei legati di cui
al punto precedente. (…)
4. Nomino
esecutori testamentari i signori:
–
M__________ D__________, con studio fiduciario in (…);
– N__________
T__________, con studio legale a (…).
Nei cinque citati codicilli
olografi la defunta ha disposto ulteriori legati e ne ha modificati altri (inc.
SO.2015.1601). Copia dell'atto relativo alla pubblicazione del testamento è
stata notificata dalla notaia il 28 aprile 2015 a M__________ D__________, N__________
T__________ essendo deceduto il 1° marzo 2015, e in forma di estratto ai
beneficiari delle disposizioni testamentarie. Il 12 maggio 2015 il Pretore ha
rilasciato a M__________ D__________ il certificato di esecutore testamentario.
B. Il 30 luglio 2015 è
stata iscritta nel registro di commercio la AO 1 con sede ad __________. Nel
frattempo la notaia A__________ __________ ha accertato che la defunta non ha
lasciato eredi della stirpe dei genitori e ha rintracciato 19 eredi legittimi
della stirpe degli avi paterni e materni, cui ha notificato fra il 10 settembre
e il 5 ottobre 2015 copia autentica delle disposizioni testamentarie. Si tratta,
in linea paterna, dei seguenti eredi (inc.
SO.2015.4352, cartella “AdF”): E__________ M__________ D__________-L__________
(1937), M__________ N__________ B__________-L__________ (1940), A__________ F__________
(1941), J__________-P__________ K__________ (1941), A__________ A__________ Z__________-B__________
(1943), W__________ K__________ (1943), A__________ J__________ B__________ (1945), P__________ E__________ F__________
(1946), V__________ L__________-R__________ (1947), K__________ B__________
F__________ (1950), AP 1 (1953), E__________ K__________ (1954) e M__________ W__________
F__________ (1961). In linea materna si sono individuati i seguenti eredi: D__________
W__________ S__________-H__________ (1940), G__________ H__________ B__________
(1942), C__________ H__________ P__________ B__________ (1945), M__________ P__________
A__________ B__________ (1947) R__________ H__________ (1968) e M__________ R__________
H__________ (1970). Non potendosi appurare l'esistenza di discendenti di una zia
paterna (E__________ R__________), il Pretore ha avviato il 10 novembre 2015 – su
richiesta della notaia – una procedura di ricerca per pubblicazioni (art. 555
CC), che non ha dato esito (inc. SO.2015.4352). Il 28 gennaio 2016 AP 1 si
è rivolto al Pretore, facendo valere – tra l'altro – che la AO 1 non è stata
istituita erede, bensì legataria.
C. Il 16 dicembre 2016
la AO 1 ha instato per il rilascio del certificato ereditario nella successione
fu B__________ __________, chiedendo di figurare quale unica erede. Il Pretore
ha dato avvio all'istruttoria il 6 febbraio 2017, assegnando all'istante un
termine di 30 giorni per produrre taluni documenti. Il 14 febbraio 2017 egli ha
informato AP 1 di considerare la sua precedente comunicazione come opposizione
al rilascio del certificato ereditario, soggiungendo che nei termini di legge
non erano state promosse azioni di nullità relative alle disposizioni di ultima
volontà della defunta. A un'udienza del 23 marzo 2017, indetta “per
incombenti”, il Pretore ha invitato l'istante a completare l'incarto. Raccolte
le dichiarazioni giurate di S__________ E__________ B__________, di M__________
e M__________ D__________, e richiamato l'incarto sulla consulenza ereditaria
fornita alla testatrice dal defunto avvocato N__________ T__________, la AO 1
ha ribadito il 18 ottobre 2017 la propria istanza. AP 1 ha comunicato il 24
novembre 2017, da parte sua, di “non opporsi al rilascio del certificato
ereditario”, salvo poi formulare opposizione il 31 gennaio 2018. Il 20 febbraio
2018 l'istante ha reiterato la propria richiesta.
D. Statuendo il 21
luglio 2019, il Pretore ha rilasciato un certificato ereditario in cui la AO 1 figura
come unica erede fu B__________ __________. Le spese processuali di fr. 5500.–
complessivi sono state poste a carico della successione. Non sono state
assegnate ripetibili.
E. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 luglio 2019 per ottenere
che il certificato ereditario sia modificato indicando come unici eredi fu B__________
__________ gli eredi legittimi, ossia egli medesimo, J__________-P__________ K__________,
W__________ K__________, E__________ K__________, K__________ B__________ F__________,
P__________ E__________ F__________, A__________ F__________, A__________ A__________
B__________, A__________ J__________ B__________, M__________ W__________ F__________,
E__________ M__________ L__________, M__________ N__________ L__________, V__________
L__________, D__________ W__________ S__________-H__________, R__________ H__________,
M__________ R__________ H__________, C__________ H__________ P__________ B__________,
M__________ P__________ A__________ B__________, G__________ H__________ B__________
ed “E__________ R__________”. In subordine egli chiede che il certificato
ereditario sia annullato e che gli atti siano rinviati al Pretore per l'emanazione
di un nuovo certificato in cui “si tenga conto degli eredi legali”. Nelle sue
osservazioni del 14 agosto 2019 la AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Il rilascio di un
certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) è un atto di volontaria
giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.87 del 3 agosto 2020
consid. 1 con richiami). Esso è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla
notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre
che, trattandosi per sua natura di una controversia patrimoniale (sentenza del
Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 1), il compendio
successorio raggiungesse al momento del
rilascio dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove
appena si consideri che l'esecutore
testamentario ha comunicato all'autorità fiscale
un attivo successorio di poco inferiore a fr. 11 000 000.–
(act. VI, allegato A). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 25 giugno 2019 (traccia dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Introdotto il 5 luglio 2019, ultimo giorno utile, l'appello in
esame è di conseguenza ammissibile.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che l'opposizione di AP 1 al
rilascio del certificato ereditario era tardiva per avere costui “precedentemente
dichiarato (…) di non opporvisi” e per non avere, dopo oltre un anno, promosso
un'azione di merito. Ciò posto, il primo giudice ha accertato che la de
cuius ha costituito per testamento una fondazione, frattanto iscritta nel
registro di commercio, la quale può essere erede istituita o legataria. Che la
testatrice abbia precisato l'importo da assegnare alla fondazione non basta –
secondo il Pretore – per qualificare quest'ultima come legataria, simile indicazione
essendo necessaria in ogni caso per costituire una fondazione in via
testamentaria. Inoltre, ha aggiunto il primo giudice, la testatrice ha
disposto di tutta la sua successione in modo sistematico, prevedendo, oltre alla
costituzione della fondazione, una serie di legati (estesi o modificati nei
successivi codicilli) e devolvendo la rimanenza della successione a enti
benefici. Considerato che l'importo attribuito alla fondazione è una porzione cospicua
della successione (inventariata dall'esecutore testamentario in circa fr. 11 000 000.–),
il Pretore ha qualificato la fondazione come erede istituita. A tale
conclusione – egli ha soggiunto – si giunge anche in forza delle dichiarazioni
giurate agli atti, dalle quali si evince la volontà della defunta di “lasciare
tutto alla fondazione “AO 1”, ad eccezione di puntuali e specifici lasciti a
singole persone” (sentenza impugnata, pag. 4).
Nelle circostanze
descritte, a mente del Pretore, gli eredi legittimi “non possono essere
riconosciuti eredi nemmeno sulla base del punto n. 3 del testamento”, con tale
clausola la de cuius avendo inteso devolvere a titolo di legato la
rimanenza della propria sostanza a enti benefici. A prescindere dalla validità di
quella clausola, da vagliare se mai nell'ambito di un'azione di merito, per il
Pretore la testatrice ha disposto dell'intera sua successione senza farne
beneficiare gli eredi legittimi, che per di più appartengono alla stirpe degli
avi paterni e materni. Rievocate le dichiarazioni giurate agli atti, il primo
giudice ha sottolineato come costei non abbia mai intrattenuto rapporti con quei
parenti, che neppure conosceva. Ne ha dedotto, il Pretore, che a un sommario
esame come quello che compete all'autorità preposta al rilascio di un
certificato ereditario non è possibile qualificare gli eredi legittimi come
eredi della defunta. Di conseguenza egli ha accolto l'istanza della AO 1 e ha
designato la fondazione quale unica erede fu B__________ __________ (sentenza
impugnata, pag. 5 seg.).
3.
L'appellante sostiene
anzitutto che la clausola n. 2a del testamento istituisce un legato e non un
erede. Nel testamento – egli adduce – non si afferma che i cinque milioni di
franchi siano lasciati a titolo di eredità né che la costituenda fondazione sia
da considerare erede. Avesse inteso istituire un successore universale, la
disponente non avrebbe mancato di affermare ciò con chiarezza, senza dimenticare
che essa ha destinato unicamente alla fondazione un importo ben preciso,
“ovvero non un franco in meno, ma nemmeno uno in più”. A parte ciò – egli soggiunge
– se non si fosse trattato di un legato, l'esecutore testamentario non avrebbe
potuto versare tale somma e far iscrivere la fondazione nel registro di
commercio prima dell'emissione del certificato ereditario.
Stando all'appellante, il
testamento in questione non istituisce
alcun erede, ma solo
legatari. Vi fa eccezione la clausola n. 3 per il “resto della
successione”, ovvero per ciò che – a prescindere dal valore residuo – è
devoluto “ad Enti benefici secondo il libero apprezzamento degli esecutori
testamentari” e che rimane dopo il pagamento dei legati. Se non che – prosegue l'appellante
– la testatrice ha incaricato di designare tali “Enti benefici”, ossia i propri
eredi, gli esecutori testamentari, trascurando che la questione riguarda un
diritto strettamente personale non trasferibile a terzi. Per di più, in
concreto l'attuazione di tale disposizione si rivela ormai impossibile poiché uno
degli esecutori è deceduto. Dovendosi concludere così per la nullità di tale
clausola, l'eredità spetta per legge agli eredi legittimi (art. 481 cpv. 2
CC), che per altro la testatrice non ha escluso dalla successione sebbene non
potesse ignorarne l'esistenza.
L'appellante reputa infine
senza rilievo il rimprovero mossogli dal primo giudice per non avere avviato un'azione
di merito. Egli allega infatti di non contestare il testamento come tale, bensì
l'interpretazione che ne è data. A parte ciò – egli soggiunge – la nullità
della clausola n. 3 va accertata in ogni tempo. Quanto alle dichiarazioni
giurate agli atti, egli reputa ininfluente che la testatrice non abbia mai
parlato dei suoi parenti né li abbia mai incontrati, non bastando ciò per
ritenere che essa volesse escludere gli eredi legittimi dalla successione, il
Codice civile non subordinando la qualità di erede alla frequentazione o alla
conoscenza della de cuius. Onde – epiloga l'interessato – la fondatezza
del proprio appello.
4.
Il rilascio di un
certificato ereditario non è preceduto da una disamina sostanziale circa la
qualità di erede, l'attestato costituendo un titolo di legittimazione meramente
provvisorio, per quanto abiliti a disporre dei beni della successione. Sapere chi
sia realmente erede va deciso, dandosi il caso, dal giudice chiamato a
interpretare la disposizione – o le disposizioni – di ultima volontà nell'ambito
di un'azione di merito (DTF 128 III 323 consid. 2.2.2). La cognizione dell'autorità
preposta al rilascio di un certificato ereditario si limita a un sommario esame,
senza vincolare il giudice di merito
(sentenza del Tribunale federale 5A_91/2019 del
4.
febbraio 2020 consid. 2 con riferimenti; I CCA, sentenze
inc. 11.2015.99 del 19 giugno 2017 consid. 3 e inc. 11.2009.74 del 20 agosto 2010
consid. 4 con riferimento a Rep. 1999 n. 36 pag. 166 consid. 4).
5.
Riguardo
alla tardiva opposizione al rilascio del certificato ereditario per
avere AP 1 “precedentemente dichiarato (…) di non opporvisi” e per non avere,
dopo oltre un anno, promosso un'azione di merito, l'appellante obietta a
ragione che egli non contestava il testamento, ma l'interpretazione che ne dava
la fondazione, come egli aveva rilevato nella lettera del 28 gennaio 2016.
Ciò posto, nulla gli impediva di opporsi – anche individualmente (Karrer/Vogt/Leu in: Basler
Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 10 ad art. 559 CC) – al
rilascio del certificato ereditario, quantunque non avesse intentato un'azione
di nullità del testamento. E nulla impediva al Pretore di emettere il
certificato dopo un anno dall'opposizione (RtiD II-2004 pag. 653 consid. 3).
Secondo la dottrina più recente, poi, l'autorità preposta all'emanazione del
certificato ereditario deve considerare eventuali opposizioni fino al rilascio
del certificato medesimo (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 11
ad art. 559 CC; Meier/ Reymond-Eniaeva
in:
Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 15 ad art. 559; Steinauer, Le
droit des successions, 2ª edizione, pag. 479 n. 894a; Hubert-Froidevaux in:
Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 17 ad art. 559 CC). Il
rimprovero mosso all'interessato si rivela così privo di consistenza. Giovi
trattare pertanto le censure di
merito volte contro il rilascio del certificato ereditario alla fondazione.
6.
Controversa
è in primo luogo la questione di sapere se, a un sommario esame, la AO 1 sia un'erede
istituita, come ha ritenuto il Pretore, o una mera legataria, come assevera l'appellante.
Una fondazione costituita per testamento può rivestire in effetti l'una o l'altra
forma (Grüniger in: Basler
Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 493
CC; Burkart in: Praxiskommentar
Erbrecht, 4ª edizione, n. 8 e 11 ad art. 493 CC; Baddeley in: Commentaire romand,
op. cit., n. 7 ad art. 493 CC). Solo nel primo caso, tuttavia,
essa sarebbe abilitata a chiedere di figurare come unica erede in un certificato
ereditario (I CCA, sentenza inc. 11.2020.74 del 2 luglio 2020 consid. 2).
a) Trattandosi
di distinguere un erede da un legatario, occorre delucidare la volontà del
testatore senza limitarsi alla lettera della disposizione – o delle
disposizioni – di ultima volontà (I CCA, sentenza inc. 11.2015.99 del 19
giugno 2017 con-
sid. 3).
L'uso di termini tecnici in un testamento olografo redatto senza una consulenza
specialistica costituisce solo un indizio (Staehelin in:
Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 483 CC). Ora, il fascicolo richiamato dal Pretore
sulla consulenza fornita a suo tempo alla testatrice dall'avv. N__________ T__________
non contiene la bozza dell'intero testamento olografo, ma unicamente quella
dei cinque codicilli e della clausola relativa alla costituenda fondazione, che
corrisponde in parte a quanto figura al punto n. 2a del testamento. Sta di
fatto che la disposizione non qualifica l'istante né come erede né come
legataria. Contrariamente all'opinione dell'appellante, il testo della clausola
non consente pertanto di risolvere il quesito. Al riguardo l'appello cade nel
vuoto.
b) D'altro
lato nemmeno la struttura del testamento fa apparire la tesi della fondazione più
verosimile di quella affermata dall'appellante. Che la de cuius abbia
inteso regolare nel testamento la sua intera successione, come ha reputato il Pretore,
ancora non esclude che essa mirasse all'identico scopo mediante l'istituzione
di legati. Né la precisazione che le liberalità elencate nella clausola n. 2b
fossero “legati” implica che i beneficiari menzionati nelle altre clausole
testamentarie siano eredi istituiti. La fondazione medesima sostiene che la
clausola n. 3 istituisce un legato. Senza trascurare che quest'ultima
disposizione accenna al saldo attivo “dopo la consegna dei legati di cui al
punto precedente”, ma non precisa se il rimando riguardi l'insieme delle
disposizioni della clausola testamentaria n. 2 o soltanto le liberalità della
clausola n. 2b. Nemmeno la sistematica del testamento consente quindi, a un
sommario esame, di far prevalere un'interpretazione rispetto all'altra.
c) Per
quanto attiene al contenuto della disposizione di ultima volontà, secondo
l'art. 483 cpv. 1 CC possono essere istituiti uno o più eredi per l'intera
successione o per una frazione di essa. Giusta l'art. 484 CC inoltre il
disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità a una persona
senza istituirla erede (cpv. 1), segnatamente può assegnare al legatario un
determinato bene spettante all'eredità (cpv. 2). In proposito questa Camera ha
già avuto modo di ricordare che liberalità aventi per oggetto uno
o più beni determinati sogliono configurare legati.
Nondimeno, l'assegnazione di uno o più beni che costituiscano l'intero
attivo – o pressoché l'intero attivo – della successione denota, di regola, un'istituzione
di erede, eventualmente munita di norma
divisionale (I CCA,
sentenza inc. 11.2015.99 del 19 giugno 2017 consid. 3 con numerosi richiami).
Trattandosi poi – come in concreto – dell'assegnazione di determinate somme in
denaro, si presume che tali somme costituiscano legati. Simile presunzione può
tuttavia essere vinta ove risulti che con l'indicazione di quella determinata somma
il testatore intendesse riferirsi in realtà a una quota della sua successione (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 483 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 4 ad art. 483 CC).
Nella
fattispecie la testatrice ha assegnato alla fondazione cinque milioni di
franchi su un attivo netto di fr. 10 773 003.–, come si evince dall'inventario
presentato dall'esecutore testamentario all'Ufficio delle imposte di
successione (act. VI, allegato A). Non si disconosce che tale importo
rappresenta una parte significativa dell'eredità, come ha accertato il Pretore.
Non costituisce però l'intero attivo – o pressoché l'intero
attivo – della successione. La somma destinata alla fondazione non raggiunge
neppure la metà (cfr. Steinauer,
op. cit., pag. 288
n. 527a), a prescindere dal fatto che gli immobili sono
stati registrati nell'inventario al valore di stima ufficiale, notoriamente
inferiore a quello venale. Né sussistono
ragioni, almeno a prima vista, per arguire che – come rileva l'appellante – la
testatrice intendesse attribuire alla fondazione più dei cinque milioni di
franchi, rendendo la medesima responsabile per i passivi dell'eredità (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 8 ad art. 483 CC). Non
consta infine, se non altro a un giudizio di apparenza, che la de cuius,
dipartendosi da un determinato importo del suo patrimonio, abbia indicato la cifra di cinque milioni in luogo e vece della quota che essa
intendeva attribuire alla fondazione.
d) Il
Pretore ha fondato il proprio convincimento anche sulle dichiarazioni giurate di
S__________ E__________ B__________, del 10 aprile 2017 (doc. D), di M__________
D__________, del 21 giugno 2017 (doc. E), e di M__________ D__________, del 20
luglio 2017 (doc. F). Da queste egli ha desunto la volontà della defunta di “lasciare
tutto alla fondazione AO 1, ad eccezione di puntuali e specifici lasciti a singole
persone”. Simili dichiarazioni tuttavia non possono sostituire una deposizione
di rito. Entrano in linea di conto soltanto “se un esame testimoniale non
appare necessario”, ove si tratti di operare semplici accertamenti che –
prevedibilmente – non saranno contestati da nessuno. Non sono idonee invece per
appurare fatti di particolare importanza (Weibel/Walz
in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 190 con svariati
riferimenti di dottrina). Chiarire in concreto la volontà della testatrice è
una questione decisiva per qualificare l'istante alla stregua di erede o di
legataria. Non può dunque avvenire sulla scorta di semplici dichiarazioni
scritte, giurate o non giurate che siano.
e) In
definitiva non si può dire
pertanto, a un sommario esame, che destinando cinque milioni di franchi alla
costituzione di una fondazione la testatrice abbia inteso istituire la fondazione
sua erede e non semplice legataria. L'istante non poteva chiedere così che le
fosse rilasciato un certificato ereditario in cui essa figurasse come unica
erede. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto, ciò che rende
superfluo l'esame di ulteriori censure al riguardo.
7.
Rimane da vagliare la
richiesta dell'appellante volta a ottenere il rilascio del certificato
ereditario in favore suo e degli altri 19 eredi legittimi da lui indicati. La richiesta
è avanzata invero per la prima volta in appello e non è fondata su fatti nuovi
né su nuovi mezzi di prova (nel senso dell'art. 317 cpv. 2 CPC). Il Pretore si
è già espresso, tuttavia, nella decisione impugnata contro una partecipazione
degli eredi legittimi alla successione fu B__________ __________ in virtù
dell'art. 481 cpv. 2 CC. Non avrebbe senso quindi obbligare costoro a rivolgersi
di nuovo al Pretore per sottoporgli un tema che questi ha già trattato e su cui
le parti hanno avuto modo di esprimersi in appello. Tanto vale perciò
affrontare la questione senza indugio.
a) L'art. 481 cpv. 2 CC prevede che qualora
un testatore disponga soltanto di una parte della successione, la rimanenza è
devoluta agli eredi legittimi. Tale è il caso ove il defunto istituisca uno o
più eredi, ma solo per una quota della successione, oppure ove preveda
unicamente legati (Staehelin,
op.
cit., n. 2 ad art. 481 CC). La norma si applica inoltre nell'eventualità in
cui il defunto abbia disposto per errore solo di parte dell'eredità (Weimar in: Berner
Kommentar, edizione 2009, n. 8 ad art. 481) o, più in generale, se per
un motivo qualsiasi una disposizione per causa di morte non esplichi gli effetti
voluti dal de cuius, segnatamente perché inficiata di nullità, senza che
una disposizione anteriore riprenda validità (Steinauer,
op. cit., pag. 197 n. 302; Baddeley,
op. cit., n. 15 ad art. 481 CC; Cotti
in: Commentaire du droit des successions, op. cit., n. 8 ad 481 CC).
b) In
concreto si conviene con l'appellante che, nella misura in cui nella clausola
n. 3 la testatrice ha delegato ai suoi esecutori testamentari la facoltà di
designare gli “Enti benefici”, tale clausola appare nulla d'acchito.
Trattandosi di una decisione strettamente personale, simile questione non poteva
invero essere demandata a terzi. E un vizio del genere va
accertato in ogni momento, quand'anche il
testamento non sia stato impugnato nel
termine annuo dell'art. 521
cpv. 1 CC (Steinauer, op.
cit., pag. 405 n. 750; Abt in: Praxiskommentar Erbrecht, op.
cit., n. 7 ad art. 519 CC; Staehelin,
op. cit., n. 6 ad art. 483 CC con riferimento a DTF
81.
II 27 consid. 4). Né si scorgono estremi, almeno a un sommario esame,
per derogare eccezionalmente a tale principio (cfr. Baddeley, op. cit., n. 13 ad art. 498 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB II,
op. cit., n. 13 ad art. 498 con rinvii).
c) Non
risultando quindi nel testamento del 9 novembre 2001 alcuna istituzione di
erede, gli eredi legittimi andrebbero riconosciuti come successori universali
in forza dell'art. 481 cpv. 2 CC. Il Pretore ha rilevato tuttavia che, a
prescindere dalla validità della clausola testamentaria n. 3, la de cuius
ha inteso disporre del suo intero patrimonio senza farne beneficiare gli eredi
legittimi. Tant'è che – ha precisato – nelle disposizioni in oggetto essa non
ha menzionato i parenti della stirpe degli avi materni e paterni, con cui non
ha intrattenuto rapporti e che non ha neppure conosciuto (sentenza impugnata,
pag. 5). Per l'appellante, invece, è altrettanto verosimile che la testatrice
non avrebbe mancato di escludere esplicitamente gli eredi legittimi dalla
successione ove avesse realmente voluto ciò. A suo parere, la parte della
successione di cui la testatrice non ha validamente disposto va attribuita così agli eredi legittimi conformemente all'art.
481.
cpv. 2 CC.
La
contesa verte, in definitiva, sulla questione di sapere se B__________ __________
abbia escluso gli eredi legittimi dalla successione. Un'esclusione tuttavia non
si presume (Escher, op. cit., n. 3
ad art. 481 CC). Né il fatto – dichiarato in particolare da S__________ E__________
B__________ (doc. D) – che B__________ __________ non abbia “mai fatto cenno
alla volontà di lasciar qualcosa ai propri parenti (che non conosceva e di cui
non ha mai parlato)” induce, a un sommario esame, ad accreditare siffatta
ipotesi. Né basta a tale proposito che la disponente non conoscesse quei
parenti o non li frequentasse, la legge non ponendo siffatte condizioni, come
obietta l'appellante. Certo, non si può escludere che la testatrice, pensando
di avere disposto del proprio patrimonio, non abbia preso in considerazione la
necessità di estromettere gli eredi legittimi dalla successione. Sta di fatto
che, per i motivi testé illustrati (consid. b), B__________ __________ non ha
validamente disposto dell'intero suo patrimo-nio. E in difetto di una chiara
volontà, manifestata nelle forme legali (sopra, consid. 4), di escludere per
tale evenienza gli eredi legittimi, rimane applicabile l'art. 481 cpv. 2 CC che regola la devoluzione della
rimanenza ai medesimi anche nel caso in cui una disposizione per causa
di morte non esplichi gli effetti voluti dal de cuius (sopra, consid.
a).
8.
Se ne conclude, in definitiva,
che a ragione l'appellante postula il rilascio di un certificato ereditario nel
quale egli figuri come unico erede insieme con gli altri eredi legittimi. Lo scopo del certificato ereditario
essendo quello però di conferire agli eredi un idoneo titolo di legittimazione
di fronte a terzi, un certificato ereditario “incorporato” in una sentenza di
questa Camera sarebbe di scarsa funzionalità. È opportuno perciò che al
riguardo provveda l'autorità designata (RtiD II-2004 pag. 653 consid.
8). A maggior ragione se, come nella fattispecie, l'appellante indica
20.
nomi mentre la notaia A__________ __________ __________ ha rintracciato solo
19.
potenziali eredi legittimi (sopra, lett. B). In condizioni del genere gli
atti vanno rinviati al Pretore perché rilasci il certificato ereditario.
9.
Le spese della
decisione odierna seguono la soccombenza della AO 1, che rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per
ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). In difetto di contestazione non v'è ragione
invece di intervenire sulle spese processuali (poste a carico della
successione) né sulle ripetibili (compensate) di primo grado (sulla questione:
RtiD II-2004 pag. 653 consid. 8 con richiamo).
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le
decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come
decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la
violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel
senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
L'istanza presentata il 16 dicembre 2016 dalla AO 1
è respinta.
Gli
atti sono rinviati al Pretore perché rilasci il certificato ereditario in
favore degli eredi legittimi fu B__________ __________.
2. Le spese processuali di fr.
5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 5000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).