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Decisione

11.2019.80

Spese di una procedura cautelare di divorzio stralciata per desistenza

31 luglio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i figli e ha obbligato CO 1 a versare alla medesima un contributo alimentare di

fr. 5000.– mensili dal gennaio del 2016. Adita dal marito con appello del 4

luglio 2016, con sentenza del 24 gennaio 2018 questa Camera ha ridotto il

contributo alimentare per la moglie a fr. 4340.– mensili (inc. 11.2016.59).

B. L'11

gennaio 2019 CO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore aggiunto,

dichiarando di assumere l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'affidamento

dei figli (riservato il diritto di visita materno) con esercizio congiunto dell'autorità

parentale e il relativo mantenimento, esclusi contributi alimentari per la moglie.

Egli ha sollecitato altresì da quest'ultima il rimborso di fr. 23 900.– in liquidazione di rapporti di dare e ave­re

e la suddivisione a metà degli averi di previdenza maturati dalla medesima

durante il matrimonio, come pure la separazione delle partite fi­­scali e AVS,

senza accrediti per compiti educativi (inc. DM.2019.6). Egli ha postulato inoltre,

già a titolo cautelare, una riduzione a fr. 190.48 mensili del contributo

alimentare per la convenuta (inc. CA.2019.12).

C. All'udienza

del 25 febbraio 2019, indetta per il tentativo di conciliazione e il

contraddittorio provvisionale, CO 1 ha ritirato la propria istanza cautelare

“dopo discussione informale”. RE 1, che aveva preparato per la discussione un

memoriale di 10 pagine, ha preteso un'indennità per ripetibili di fr. 3000.–.

Contestualmente essa ha fatto registrare a verbale una propria istanza

cautelare per ottenere un aumento del contributo alimentare a suo tempo stabilito

a protezione del­l'unione coniugale e tenere conto così “dell'onere fiscale a

suo carico, dei leasing contratti e del corretto contributo per i figli durante

la custodia alla madre”, chiedendo che le fosse fissato un termine di 60 giorni

per motivare l'istanza. Nelle circostanze descritte il Pretore aggiunto ha stralciato

dal ruolo l'istanza cautelare del marito per desistenza (inc. CA.2019.12), ha

posto le spese processuali di fr. 400.– a carico di lui, obbligandolo a

rifondere alla moglie fr. 2800.– per ripetibili, e ha impartito alla moglie un

termine di 30 giorni per presentare la risposta di merito, come pure un termine

di 60 giorni per motivare la richiesta cautelare (inc. CA.2019.75).

D. Il

18 aprile 2019 il Pretore aggiunto ha concesso a RE 1, con l'assenso del marito,

una proroga di 60 giorni del termine per motivare la richiesta cautelare e il

26 aprile seguente ha accolto una domanda di rateazione di lei riguardante

l'anticipo per le spese processuali presumibili di fr. 1500.– (tre pagamenti di

fr. 500.– ciascuno entro il 30 aprile, il 31 maggio e il 25 giugno 2019). Versate

le prime due rate, il 25 giugno 2019 l'interessata ha ritirato la propria

istanza cautelare, accennando a un “probabile sviluppo delle discussioni fra le

parti”. Con decreto del 27 giugno 2019 il Pretore aggiunto ha tolto così la

procedura dal ruolo per desistenza. Le spese processuali di fr. 400.– sono

state poste a carico di RE 1, senza assegnazione di ripetibili.

E. Contro

il decreto di stralcio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 5 luglio 2019 per ottenere che gli oneri processuali a suo carico

siano ridotti a fr. 100.– e che per la procedura di reclamo le siano riconosciuti

fr. 300.– a titolo di ripetibili. Il reclamo non è stato intimato a CO 1 per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Un

decreto di stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza

(art. 241 cpv. 3 CPC) è impugnabile solo con recla­mo in materia di spese (DTF

139.

III 133 consid. 1.2). Se esso è stato emanato – come in concreto – con la

procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) il termine per ricorrere è di dieci

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è

stato notificato a RE 1 il 28 giugno 2019. Introdotto il 5 luglio 2019, il

reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

2.

Nel

decreto di stralcio il Pretore aggiunto ha indicato unicamente che le spese

processuali andavano poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC), ovvero della moglie che aveva desistito dalla propria istanza cautelare.

La reclamante si duole che le spese a lei addebitate non sono conformi all'art.

10.

LTG né eque alla luce della sua situazione economica. Afferma che il ritiro

del­l'istanza avversaria all'udienza del 25 febbraio 2019 l'ha indotta a far registrare

a verbale una propria richiesta cautelare per garantirle le sue pretese almeno

da quel giorno. Considerato il minimo impegno richiesto da simile iniziativa, essa

reputa eccessivo l'onere processuale addebitatole dal Pretore aggiunto e insta perché

esso sia ricondotto al minimo legale di fr. 100.– previsto dall'art. 10

LTG. Oltre a ciò, la reclamante postula la rifusione di fr. 300.– per l'onere

di patrocinio che il man-

cato

seguito di una sua richiesta del 1° luglio 2019 di rivedere – per la precarietà

della sua situazione finanziaria – il giudizio sulle spese le avreb­be causato,

obbligandola così a presentare reclamo.

3.

La

dichiarazione unilaterale con cui una parte dichiara di rinunciare alle proprie

richieste di giudizio configura desistenza a norma dell'art. 241 CPC (sentenza

del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC

2013.

pag. 305). E siccome desistenza equivale a soccombenza, chi desiste deve assumere

le spese giudiziarie da lui causate (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC),

indipendentemente dai motivi che possono

averlo spinto a recedere dalla lite (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar,

ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106). Se mai una ripartizione delle

spese può giustificarsi per equità, nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

(Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 31 ad art. 106; Sterchi in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 5 ad art. 106). In concreto

tuttavia RE 1 non pretende

che parte delle spese vadano addebitate alla controparte. In proposito

non soccorre dunque attardarsi.

4.

Quanto

all'ammontare delle spese processuali riscosse dal primo giudice, nella

fattispecie l'interessata ha presentato a verbale, il 25 febbraio 2019, un'istanza

volta a ottenere l'aumento immedia­to del contributo alimentare per sé (stabilito

in fr. 4340.– mensili a tutela dell'unione coniugale) in modo da tenere conto

dell'one­re fiscale, dei contratti leasing e delle spese di custodia dei figli

durante i diritti di visita. Seppure non quantificate, simili voci di spesa figuravano

nel memoriale che l'interessata ha presentato

in udienza, dal quale si evince un carico fiscale di fr. 435.15 mensili,

rate per il leasing (dell'automobile e degli elettrodomestici) di fr. 705.95

mensili complessivi e oneri per il sostentamen­to dei figli di fr. 1552.85

mensili (doc. 1). Tali esborsi non erano stati considerati nella procedura a tutela

dell'unione coniugale (sentenza inc. 11.2016.59 del 24 gennaio 2018, consid. 3

e 7d). E siccome in quella occasione il contributo alimentare si limitava a

coprire il fabbisogno minimo di lei (loc. cit., consid. 12), l'istan­za

cautelare 25 febbraio 2019 della medesima mirava – all'atto pratico – a ottenere l'aumento del contributo alimentare

da fr. 4340.– mensili ad almeno fr. 7033.95 mensili per una durata incerta e da calcolare quindi sull'arco

di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11

febbraio 2009, consid. 1.2), onde un valore litigioso di ben fr. 646 548.–.

a) Secondo

l'art. 10 LTG la tassa di giustizia in caso di provvedimenti cautelari è compresa

tra fr. 100.– e fr. 20 000.–. Essa si

determina in funzione del valore, della natura e della complessità dell'atto o

della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Il principio dell'equivalenza vuole infatti

che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il

valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione

per il richiedente e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi

provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del

valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza

e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle parti, come pure

della loro situazione finanziaria (DTF 141 I

108.

consid. 3.3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.106 del 6 settembre

2017, consid. 4). Se la causa termina anzitempo, la

tassa di giustizia va moderata in base agli atti di procedura compiuti (art. 21

LTG).

b) Al

momento in cui il Pretore aggiunto ha emanato il decreto di stralcio, nella

fattispecie la procedura si trovava ancora agli esordi. RE 1 aveva chiesto di

verbalizzare la propria richiesta cautelare e di assegnarle un termine di 60

giorni per motivare l'istanza. Dal verbale si evince nondimeno che metà dell'udienza

tenutasi il 25 febbraio 2019 (durata 2 ore e 15 minuti) è stata destinata proprio

alla discussione della richiesta cautelare presentata dalla moglie. Il Pretore

aggiunto ha dovuto poi redigere due ordinanze: una il 18 aprile 2019 in cui ha accolto

la richiesta di proroga del termine (60 giorni) per motivare l'istanza

cautelare e l'altra, il 26 aprile 2019, in cui ha concesso all'interessata di depositare

in tre rate mensili di fr. 500.– l'anticipo delle spese processuali di fr. 1500.–.

Infine egli ha emesso il decreto di stralcio impugnato.

c) Ciò

posto, quand'anche l'intervento del primo giudice possa ritenersi effettivamente contenuto, un emolumento di fr. 400.–

(comprensivo della tassa di giustizia e delle spese), corrisponde a non più di un

quarto delle presumibili spese che avrebbe richiesto l'emanazione della

decisione finale e rientra ancora nell'ambito di quanto il Pretore aggiunto

poteva riscuotere valendosi del suo legittimo potere di apprezzamen­to. Contrariamente

all'opinione della reclamante, tale emolumento non può dirsi eccessivo, considerato

anche il cospicuo valore litigioso e l'utilità che RE 1 intendeva trarre dalla propria

istanza. Quanto alla pretesa precarietà finanziaria che avrebbe indotto l'interessata

a rivolgersi il 1° luglio 2019 al Pretore aggiunto perché fossero ridotte al

minimo le spese processuali, nel reclamo manca ogni argomentazione al riguardo,

sicché in proposito non è possibile diffondersi oltre.

5.

In

merito all'indennità per ripetibili di fr. 300.– che la reclamante rivendica in

questa sede per non avere, il primo giudice, esaminato la sua richiesta del 1°

luglio 2019 tendente a ridurre da fr. 400.– a fr. 100.– l'ammontare degli

oneri processuali di primo grado, obbligandola così a rivolgersi a questa

Camera, v'è da domandarsi se la domanda abbia portata autonoma e non sia

subordinata all'accoglimento del reclamo. Ad ogni buon conto, la reclamante non

spiega in virtù di quale norma il Pretore aggiunto avrebbe potuto rivedere e

modificare la propria decisione. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, il

reclamo vede la sua sorte segnata.

6.

Le

spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

comunicato a CO 1 per osservazioni.

7.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse

non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).