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Decisione

11.2019.82

Legittimazione a ricorrere contro la retribuzione del patrocinatore d'ufficio

6 novembre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2016.9 (divorzio su richiesta comune) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza dell'11 maggio 2016 da

RE

1

(patrocinata

dall' PA 1 )

e

CO

1

giudicando sul reclamo

dell'11 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione del 27 giugno 2019

con cui il Pretore ha tassato la nota professionale dell'avv. PA 1 come

patrocinatrice d'ufficio della reclamante;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 27 giugno 2019 il Pretore del

Distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1957) e RE 1 (1967) omologando

una convenzione sugli effetti del divorzio. Le spese processuali di complessivi fr. 2110.– sono state

poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili. Contestualmente il Pretore ha statuito sull'ammontare della

retribuzione spettante, tra l'altro, all'avv. PA 1 (patrocinatrice d'ufficio di

RE 1), riconoscendo complessivi fr. 5246.90 (onorario

fr. 4200.–, spese fr. 420.–, trasferte fr. 244.– e IVA fr. 382.90).

B. Contro

l'ammontare di tale rimunerazione è insor­ta a questa Camera RE 1 con un

reclamo dell'11 luglio 2019 per ottenere che il compenso della sua patrocinatrice

d'ufficio sia portato a complessivi fr. 24 663.350. Non sono state chieste

osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato

d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella

“liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC). Si tratta perciò di una

“decisione in materia di spese” a norma del­l'art. 110 CPC, ossia di un'“altra

decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC).

Se la decisione è stata presa nel

quadro di una procedura ordinaria – come in concreto – v'è chi sostiene che il

termine sia di 10 giorni e chi invece che sia di 30 (riferimenti di

dottrina in: RtiD II-2015 pag. 867 in alto). Il Tribunale federale reputa non arbitrario

ammettere che il termine di reclamo sia sempre di 10 giorni, a condizione che

ciò figuri nell'indicazione dei rimedi giuridici (sentenza 5A_120/2016 del 26

maggio 2016, consid. 2.1 pubblicato in: RSPC 2016 pag. 496; v. anche sentenza 5A_706/2018

dell'11 gennaio 2019 consid. 3.3). Nel caso specifico il reclamo è stato

introdotto, comunque sia, entro 10 giorni dalla notifica della decisione

impugnata, sicché la questione può continuare a rimanere irrisolta. Al riguardo

non giova dunque attardarsi.

2.

Legittimato

a presentare reclamo contro una decisione che stabilisce l'indennità spettante

a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto

l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da

lui reputato insufficiente. Il patrocinato da parte sua può introdurre personalmente

reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato

d'ufficio ove ritenga tale retribuzione ecces­siva, giacché lo Stato potrà

chiamarlo nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni

economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato

invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al suo

avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun

interesse a chiedere un aumento. Tale principio è invalso tanto in dottrina

quanto in giurisprudenza (RtiD

II-2015

pag. 867 n. 40c consid. 2 con richiami: analogamente: I CCA, sentenze inc.

11.2019.83

del 29 luglio 2019 consid. 2; 11.2019.12 del 28 gennaio 2019,

consid. 2, inc. 11.2015.17 del 29 dicembre 2016 consid. 2, inc. 11.2016.55

del 5 luglio 2016, consid. 3; v. anche DTF 140 V 121 consid. 4; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche

Rechtspflege im Zivilprozess, Zurigo/ San Gallo 2019, pag. 342 n. 974; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne,

n. 22 ad art. 122; Emmel in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 122).

3.

Nel

caso in esame RE 1 chiede di portare l'indennità che il Pretore ha riconosciuto alla sua legale d'ufficio da

fr. 5246.90 a complessivi fr. 24 663.350. Non ha però alcun interesse a

tal fine. Anzi, fosse maggiorata la mercede spettante alla sua patrocinatrice,

essa si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni

economiche migliorassero, un importo nettamente più elevato di quello stabilito

dal Pretore. Ne segue ch'essa non è legittimata a contestare la decisione del

primo giudice e che il suo reclamo va dichiarato irricevibile.

4.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui la reclamante versa,

si rinuncia nondimeno a prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si

pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione all'avv. , .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).