11.2019.83
Retribuzione dell'avvocato d'ufficio in regime di gratuito patrocinio
29 luglio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.83
Lugano,
29 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2019.47 (gratuito patrocinio: retribuzione del
patrocinatore d'ufficio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con istanza del 21 marzo 2019 da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
dell'11 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione del 27 giugno 2019
con cui il Pretore ha tassato la nota professionale dell'avv. PA 1 come
patrocinatrice d'ufficio della reclamante;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 21 giugno 2019, emanata a protezione del-l'unione
coniugale, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha omologato una convenzione
in cui CO 1 (1968) e RE 1 (1984) si davano atto di vivere separati, affidavano
il figlio M__________ (nato il 21 maggio 2013) alla madre, lasciavano
l'autorità parentale congiunta e assegnavano l'appartamento coniugale alla
moglie, il marito impegnandosi a versare inoltre un contributo alimentare di
fr. 500.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi). Le spese
processuali di fr. 172.40
sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito
patrocinio con decisioni separate.
B. Statuendo il 27
giugno 2019 sull'ammontare della retribuzione spettante all'avv. PA 1, patrocinatrice
d'ufficio di RE 1, il Pretore ha tassato la relativa nota d'onorario (fr.
2880.30 complessivi) in fr. 1775.–. Contro l'ammontare di tale rimunerazione è
insorta a questa Camera RE 1 con un reclamo dell'11 luglio 2019 per ottenere
che il compenso della sua patrocinatrice d'ufficio sia portato a fr. 2674.40
complessivi più l'IVA, subordinatamente che la tassazione impugnata sia
annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. L'interessata
postula altresì il beneficio del gratuito patrocinio davanti a questa Camera. Non
sono state chieste osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui un
giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime
di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie”
(art. 122 CPC). Si tratta perciò di una “decisione in materia di spese” a norma
dell'art. 110 CPC, ossia di un'“altra decisione” impugnabile unicamente con
reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC). Il termine di ricorso è di 10 giorni
se la decisione è stata emanata, come in concreto, nell'ambito di una procedura
sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC; RtiD II-2015 pag. 866 n. 40c consid. 1).
Nella fattispecie
la tassazione del
Pretore è stata notificata alla
patrocinatrice del-l'istante il 1° luglio 2019 e all'istante medesima il 3
luglio successivo. Introdotto l'11 luglio seguente, il reclamo in
oggetto è ad ogni modo tempestivo.
2.
Legittimato a
presentare reclamo contro una decisione che stabilisce l'indennità spettante a
un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto
l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da
lui reputato insufficiente. Il patrocinato da parte sua può introdurre
personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al
suo avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva, giacché lo
Stato potrà chiamarlo nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le
sue condizioni economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non
è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al
suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun
interesse a chiedere un aumento. Tale principio è invalso tanto in dottrina
quanto in giurisprudenza (RtiD
II-2015 pag. 867 n.
40c consid. 2 con richiami: analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.12
del 28 gennaio 2019, consid. 2, inc. 11.2015.17 del 29 dicembre 2016
consid. 2, inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016, consid. 3; v. anche sentenza del
Tribunale federale 4A_382/2015 del 4 gennaio 2016, consid. 2.1 in fine; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,
n. 22 ad art. 122; Emmel in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 122).
3.
Nel caso in esame RE
1.
chiede di portare l'indennità che il
Pretore ha riconosciuto alla sua legale d'ufficio da fr. 1775.– (IVA
compresa) a fr. 2674.40 complessivi (fr. 2384.– di onorario e fr. 290.40 di
spese) più l'IVA, subordinatamente che la tassazione sia annullata e gli atti
rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Non ha però alcun interesse a tal fine.
Anzi, fosse maggiorata la mercede spettante alla sua patrocinatrice, essa si
vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche
migliorassero, un importo nettamente più elevato di quello stabilito dal
Pretore. Ne segue ch'essa non è legittimata a contestare la decisione del primo
giudice e che il suo reclamo va dichiarato irricevibile.
4.
Le spese del giudizio
odierno seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui essa versa,
si rinuncia nondimeno a prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si
pone per altro problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
notificato per osservazioni.
5.
La richiesta di gratuito
patrocinio davanti a questa Camera non può entrare in linea di conto.
Inammissibile sin dall'inizio, il reclamo non aveva infatti alcuna probabilità
di successo (art. 117 lett. b CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio contenuta nel reclamo è respinta.
4. Notificazione all'avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).