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Decisione

11.2019.83

Retribuzione dell'avvocato d'ufficio in regime di gratuito patrocinio

29 luglio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2019.47 (gratuito patrocinio: retribuzione del

patrocinatore d'ufficio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa

con istanza del 21 marzo 2019 da

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sul reclamo

dell'11 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione del 27 giugno 2019

con cui il Pretore ha tassato la nota professionale dell'avv. PA 1 come

patrocinatrice d'ufficio della reclamante;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 21 giugno 2019, emanata a protezione del­-l'unione

coniugale, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha omologato una convenzione

in cui CO 1 (1968) e RE 1 (1984) si davano atto di vivere separati, affidavano

il figlio M__________ (nato il 21 maggio 2013) alla madre, lasciavano

l'autorità parentale congiunta e assegnavano l'appartamento coniugale alla

moglie, il marito impegnandosi a versare inoltre un contributo alimentare di

fr. 500.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi). Le spese

processuali di fr. 172.40

sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito

patrocinio con decisioni separate.

B. Statuendo il 27

giugno 2019 sull'ammontare della retribuzione spettante all'avv. PA 1, patrocinatrice

d'ufficio di RE 1, il Pretore ha tassato la relativa nota d'onorario (fr.

2880.30 complessivi) in fr. 1775.–. Contro l'ammontare di tale rimunerazione è

insor­ta a questa Camera RE 1 con un reclamo dell'11 luglio 2019 per ottenere

che il compenso della sua patrocinatrice d'ufficio sia portato a fr. 2674.40

complessivi più l'IVA, subordinatamente che la tassazione impugnata sia

annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. L'interessata

postula altresì il beneficio del gratuito patrocinio davanti a questa Camera. Non

sono state chieste osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui un

giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime

di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie”

(art. 122 CPC). Si tratta perciò di una “decisione in materia di spese” a norma

del­l'art. 110 CPC, ossia di un'“altra decisione” impugnabile unicamente con

reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC). Il termine di ricor­so è di 10 giorni

se la decisione è stata emanata, come in concreto, nell'ambito di una procedura

sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC; RtiD II-2015 pag. 866 n. 40c consid. 1).

Nella fattispecie

la tassazione del

Pretore è stata notificata alla

patrocinatrice del­-l'istante il 1° luglio 2019 e all'istante medesima il 3

luglio successivo. Introdotto l'11 luglio seguente, il reclamo in

oggetto è ad ogni modo tempestivo.

2.

Legittimato a

presentare reclamo contro una decisione che stabilisce l'indennità spettante a

un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto

l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da

lui reputato insufficiente. Il patrocinato da parte sua può introdurre

personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al

suo avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione ecces­siva, giacché lo

Stato potrà chiamarlo nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le

sue condizioni economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non

è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al

suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun

interesse a chiedere un aumento. Tale principio è invalso tanto in dottrina

quanto in giurisprudenza (RtiD

II-2015 pag. 867 n.

40c consid. 2 con richiami: analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2, inc. 11.2015.17 del 29 dicembre 2016

consid. 2, inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016, consid. 3; v. anche sentenza del

Tribunale federale 4A_382/2015 del 4 gennaio 2016, consid. 2.1 in fine; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne,

n. 22 ad art. 122; Emmel in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 122).

3.

Nel caso in esame RE

1.

chiede di portare l'indennità che il

Pretore ha riconosciuto alla sua legale d'ufficio da fr. 1775.– (IVA

compresa) a fr. 2674.40 complessivi (fr. 2384.– di onorario e fr. 290.40 di

spese) più l'IVA, subordinatamente che la tassazione sia annullata e gli atti

rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Non ha però alcun interesse a tal fine.

Anzi, fosse maggiorata la mercede spettante alla sua patrocinatrice, essa si

vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche

migliorassero, un importo nettamente più elevato di quello stabilito dal

Pretore. Ne segue ch'essa non è legittimata a contestare la decisione del primo

giudice e che il suo reclamo va dichiarato irricevibile.

4.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui essa versa,

si rinuncia nondimeno a prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si

pone per altro problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

notificato per osservazioni.

5.

La richiesta di gratuito

patrocinio davanti a questa Camera non può entrare in linea di conto.

Inammissibile sin dall'inizio, il reclamo non aveva infatti alcuna probabilità

di successo (art. 117 lett. b CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio contenuta nel reclamo è respinta.

4. Notificazione all'avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).