11.2019.84
Destituzione di un amministratore dell'eredità
29 luglio 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.84
Lugano,
29 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2019.748 (provvedimenti assicurativi della
devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza dell'8 febbraio 2019 dal
Municipio
di __________
per
ottenere l'amministrazione dell'eredità
fu
__________ __________ (1954-2019), già in __________,
giudicando
sull'appello del 12 luglio 2019 presentato dall'
avv.
AP 1
contro la decisione del
27 giugno 2019 con cui il Pretore lo ha destituito da amministratore della
successione;
Ritenuto
in fatto: A. L'8 febbraio 2019 il
Municipio di __________ si è rivolto al Pretore del Distretto __________, invitandolo
a nominare un amministratore alla successione fu __________ __________ (1954),
cittadino italiano domiciliato a __________, deceduto a __________ fra il 25 e
il 27 gennaio 2019 senza lasciare testamento e senza che se ne conoscano eredi.
In qualità di amministratore il Municipio ha proposto l'avv. AP 1, che era
amico del defunto e che ha “buona conoscenza della situazione”.
B. Con decisione del 14
marzo 2019 il Pretore, “vista la necessità di provvedere alla nomina di un
amministratore, cui tra l'altro incomberà l'onere di condurre le necessarie
ricerche e prendere tutti i provvedimenti assicurativi richiesti dalle
circostanze”, ha ordinato l'amministrazione dell'eredità e ha designato in tale
veste l'avv. AP 1. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico
della successione.
C. Statuendo d'ufficio a
distanza di tre mesi, il 27 giugno 2019, il Pretore ha “revocato con effetto
immediato” la nomina dell'avv. AP 1 quale amministratore della
successione, assegnando al medesimo un termine di 30 giorni per presentare la
nota d'onorario finale “con il relativo dettaglio delle prestazioni”. Le spese
processuali di fr. 250.– sono state poste a carico della successione.
D. Contro la decisione
appena citata l'avv. AP 1 è insorto il 12 luglio 2019 a questa Camera per
ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello,
l'annullamento del giudizio impugnato. Non sono state chieste osservazioni al
ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. I provvedimenti
assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina
di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria
giurisdizione (Karrer/ Vogt/Leu
in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art.
551–559). Nel Cantone Ticino essi sono emanati dal Pretore (art. 86a lett.
b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC: DTF 139
III 225). In tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b
CPC). La relativa decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” fosse di almeno 10 000
franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In caso contrario è dato unicamente reclamo.
2.
La decisione
impugnata è giunta all'amministratore dell'eredità il 2 luglio 2019. Introdotto
il 12 luglio seguente, ultimo giorno utile, l'appello in oggetto è pertanto
tempestivo. Riguardo al valore litigioso, esso è pari – di regola – al valore
lordo della successione (Diggelmann
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 30 ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach ZPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 296 n. 712 in fine). In concreto il
Municipio di __________ ha indicato nella propria istanza che il defunto possedeva
sostanza immobiliare nel Ticino per almeno fr. 307
870.
–, cui si aggiungono cospicui depositi bancari. Il compendio
ereditario raggiunge agevolmente pertanto la soglia di fr. 10 000.–. Sussiste così la competenza per materia
di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).
3.
Al suo memoriale
l'appellante acclude 41 documenti, di cui alcuni già contenuti nel fascicolo
trasmesso dalla Pretura a questa Camera. La ricevibilità dei medesimi è
manifesta, ove appena si consideri che prima della destituzione l'avv. AP 1 non
è stato invitato a esprimersi né ha avuto modo di produrre documentazione. Non
essendo egli stato chiamato a difendersi dinanzi al Pretore (omissione di cui
non si duole), non giova domandarsi se gli potesse esibire gli atti in
questione già in prima sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Nelle circostanze descritte
conviene passare senza indugio alla trattazione dell'appello.
4.
Il Pretore ha testualmente
motivato la decisione impugnata come segue:
Dalla documentazione prodotta appare che [l'interessato]
non abbia la necessaria indipendenza per assolvere l'incarico di amministratore
della successione. Basti al proposito rilevare che, senza esserne autorizzato,
l'avv. AP 1 ha conferito mandato alla società __________ SA, di cui risulta
essere presidente del consiglio di amministrazione, di gestire il patrimonio
della successione e ha contestualmente provveduto ad aprire un conto presso la
H__________, __________, sempre senza esserne autorizzato, onde trasferire
tutti gli averi della successione depositati presso altri istituti di credito.
Aggiungasi che il compito
precipuo dell'amministratore della successione è la conservazione del
patrimonio relitto e la ricerca degli eredi. Procedura quest'ultima che,
nonostante precise indicazioni di questo giudice, ancora non è stata avviata,
mentre quanto finora intrapreso (ad eccezione di singole operazioni
espressamente autorizzate) non appariva urgente nell'ottica della conservazione
del patrimonio della successione.
5.
Nel suo allegato
l'appellante rievoca – in sintesi – le arbitrarie resistenze opposte dalla __________
SA all'attuazione delle sue disposizioni e all'accesso a cinque cassette di
sicurezza, operazioni pur autorizzate dal Pretore e dall'Ufficio delle imposte
di successione e donazione. Egli giustifica inoltre il proposito di trasferire
tutte le liquidità della successione dalla __________ SA, dal __________ e da
banche estere (in Italia e in Francia) alla H__________, succursale di __________,
per “avere più facilmente una visione d'insieme dei vari attivi ed eseguire una
più semplice, meno onerosa e più efficace
amministrazione”. E per il previsto trasferimento egli sottolinea di
avere sollecitato esplicitamente il 26 aprile 2019 l'autorizzazione del
Pretore.
L'appellante contesta altresì
di avere affidato un mandato di amministrazione alla __________ SA di __________,
essendosi egli limitato a chiedere al direttore di quella società “una sommaria
valutazione” – gratuita – “delle posizioni bancarie detenute dal defunto”
presso la __________ SA e il __________. Quanto alla ricerca di eredi ignoti,
l'appellante illustra le serie difficoltà da lui incontrate, anche perché il
defunto era stato adottato in Italia. Al punto da avere chiesto assistenza per
finire a un avvocato italiano e avere organizzato un incontro con taluni
parenti del de cuius l'11 luglio 2019 a __________, appuntamento
venuto a cadere in seguito alla sua destituzione. Nelle circostanze descritte
l'appellante censura il provvedimento impugnato come il risultato di un erroneo
accertamento dei fatti e di un'erronea applicazione del diritto.
6.
I poteri e i doveri
di un amministratore (ufficiale) dell'eredità comprendono tutto quanto è
necessario per gestire transitoriamente il compendio successorio e conservarlo
nelle migliori condizioni fino al termine del mandato. L'amministratore non
deve liquidare l'eredità. Deve mettere a frutto fondi improduttivi, incassare
crediti scaduti (pigioni, interessi, dividendi), disdire contratti divenuti
superflui o sfavorevoli (comodati, enti locati a suo tempo dal
defunto), onorare i
debiti correnti (interessi ipotecari, imposte, premi assicurativi), rinnovare o
stipulare i contratti necessari, eseguire le riparazioni urgenti, vendere beni
deperibili o di conservazione troppo dispendiosa e perfino alienare attivi
della successione se ciò è necessario per conservare il patrimonio ereditario. Per
agire nel quadro delle sue competenze non gli occorre alcuna autorizzazione
dell'autorità (Meier/Reymond-Eniaeva
in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 45, 46 e 52 ad art. 554
con numerosi riferimenti).
7.
Il Pretore
rimprovera anzitutto all'amministratore di non assolvere in modo indipendente
la propria funzione per avere incaricato “senza esserne autorizzato” la società
__________ SA, di cui egli è presidente del consiglio di amministrazione, di
gestire il patrimonio della successione e di avere aperto un conto presso la H__________,
__________, “sempre senza esserne autorizzato, onde trasferire tutti gli averi
della successione depositati presso altri istituti di credito”. Ora, che un
amministratore dell'eredità debba svolgere personalmente il mandato affidatogli
dall'autorità (art. 398 cpv. 3 CO per analogia), salvo far capo ad ausiliari
(segretari, contabili ecc.), è pacifico (Meier/Reymond-Eniaeva,
op. cit., n. 57 ad art. 554 CC con richiami). Non consta tuttavia che
nella fattispecie l'appellante abbia delegato l'amministrazione di beni
ereditari alla __________ SA. Egli ha chiesto semplicemente a quella società “una
prima valutazione” – gratuita – sugli attivi della successione depositati
presso la __________ SA e il __________ (doc. 19 e 20 di appello, del 21 maggio
2019). Quanto al conto aperto presso la H__________, succursale di __________, l'appellante
ha sollecitato formalmente al Pretore il 26 aprile 2019 il permesso di trasferire i beni della successione a
tale istituto (doc. 13 di appello). Ammesso e non concesso che tale autorizzazione
fosse necessaria (non si evince dagli atti che fosse stata imposta all'amministratore
una condizione del genere), non risulta che il Pretore abbia reagito, né che il
trasferimento degli attivi sia intervenuto. Mal si comprende dunque il biasimo
rivolto all'appellante.
8.
Quanto al fatto che in
concreto l'amministratore della successione non abbia ancora avviato la
ricerca degli eredi, preferendo “singole operazioni espressamente autorizzate”,
l'appellante fa valere di essersi attivato sin dal 25 marzo 2019 presso
l'Ufficio dello stato civile – avvertendo il Pretore – per ottenere copia degli
atti relativi all'adozione del de cuius (doc. 28 e 29 di appello). La
ricerca rivelandosi difficile, egli ha scritto il 5 aprile 2019 al Tribunale
delle adozioni di __________ (doc. 31 e 32 di appello), ciò di cui il Pretore è
stato informato il 16 aprile 2019 (doc. 33 di appello). Vista l'impossibilità
di ottenere riscontro, per finire egli ha ricorso a un legale italiano, il
quale era riuscito a indire un incontro a __________ per l'11 luglio 2019 con
alcuni parenti del defunto. Non si può dire di conseguenza che l'amministratore
“non abbia ancora avviato la ricerca degli eredi”, tanto meno per non essersi
limitato a postulare una grida sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (art.
555.
cpv. 1 CC), di scarsa efficacia nell'evenienza di eredi all'estero. Nemmeno
sotto questo profilo la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.
9.
Non si disconosce
che l'autorità di nomina può impartire a un amministratore dell'eredità avvertimenti
o istruzioni e prendere tutte le misure del caso; se non vi sono rimedi
all'incapacità di lui o alle sue gravi manchevolezze, essa può anche pronunciare la destituzione (Emmel in: Abt/Weibel, Erbrecht, 3ª
edizione, n. 46 ad art. 554 CC). A parte il fatto però che solo in via
eccezionale l'autorità deve intromettersi nella gestione dell'eredità e impartire
direttive concrete sul modo in cui conservare la successione, la responsabilità
incombendo esclusivamente all'amministratore (loc. cit.), la destituzione
rimane la sanzione disciplinare più incisiva. Essa costituisce l'ultima
ratio e va riservata alle ipotesi in cui non si possa fare altrimenti per
garantire una corretta amministrazione (si veda per analogia, nel caso di un
esecutore testamentario: RtiD II-2018 pag. 735 consid. 3). In concreto il
Pretore non risulta avere avvertito, ammonito o chiamato previamente
l'amministratore a giustificarsi. Dagli atti si evince anzi che all'avv. AP 1
egli si è indirizzato una sola volta, il 17 aprile 2019, quando lo ha
autorizzato a trasferire un importo di fr. 60
000.
– “dalla relazione bancaria intestata al defunto presso __________
SA (…) sul conto clienti del suo studio legale”. Per il resto nell'incarto non
figurano lettere, note verbali o messaggi di posta elettronica. Ne segue che,
provvedimento estremo, nella fattispecie la destituzione dell'amministratore non
rispetta nemmeno il principio della proporzionalità. Anche per tali ragioni esso
va di conseguenza annullato.
10.
L'emanazione del
giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
11.
Data la particolarità
del caso, si rinuncia in concreto al prelievo di spese processuali. Non
sussiste, per il resto, una parte “soccombente” (nel senso dell'art. 106 cpv. 1
CPC) che possa essere tenuta alla rifusione delle ripetibili chieste
dall'appellante. Il Municipio di __________ si è limitato a segnalare la
necessità di un provvedimento a tutela della devoluzione ereditaria, senza più essere
intervenuto nella procedura e – soprattutto – senza avere postulato la
destituzione dell'amministratore. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso
non può essere condannato al versamento di ripetibili (DTF 140 III 389 consid.
4.
).
12.
Riguardo ai rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione all'avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).