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Decisione

11.2019.84

Destituzione di un amministratore dell'eredità

29 luglio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2019.748 (provvedimenti assicurativi della

devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza dell'8 febbraio 2019 dal

Municipio

di __________

per

ottenere l'amministrazione dell'eredità

fu

__________ __________ (1954-2019), già in __________,

giudicando

sull'appello del 12 luglio 2019 presentato dall'

avv.

AP 1

contro la decisione del

27 giugno 2019 con cui il Pretore lo ha destituito da amministratore della

successione;

Ritenuto

in fatto: A. L'8 febbraio 2019 il

Municipio di __________ si è rivolto al Pretore del Distretto __________, invitandolo

a nominare un amministratore alla successione fu __________ __________ (1954),

cittadino italiano domiciliato a __________, deceduto a __________ fra il 25 e

il 27 gennaio 2019 senza lasciare testamento e senza che se ne conoscano eredi.

In qualità di amministratore il Municipio ha proposto l'avv. AP 1, che era

amico del defunto e che ha “buona conoscen­za della situazione”.

B. Con decisione del 14

marzo 2019 il Pretore, “vista la necessità di provvedere alla nomina di un

amministratore, cui tra l'altro incomberà l'onere di condurre le necessarie

ricerche e prendere tutti i provvedimenti assicurativi richiesti dalle

circostanze”, ha ordinato l'amministrazione dell'eredità e ha designato in tale

veste l'avv. AP 1. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico

della successione.

C. Statuendo d'ufficio a

distanza di tre mesi, il 27 giugno 2019, il Pretore ha “revocato con effetto

immediato” la nomina del­l'avv. AP 1 quale amministratore della

successione, assegnando al medesimo un termine di 30 giorni per presentare la

nota d'onorario finale “con il relativo dettaglio delle prestazio­ni”. Le spese

processuali di fr. 250.– sono state poste a carico della successione.

D. Contro la decisione

appena citata l'avv. AP 1 è insor­to il 12 luglio 2019 a questa Camera per

ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello,

l'annullamento del giudizio impugnato. Non sono state chieste osservazioni al

ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. I provvedimenti

assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina

di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria

giurisdizione (Karrer/ Vogt/Leu

in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art.

551–559). Nel Cantone Ticino essi sono emanati dal Pretore (art. 86a lett.

b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC: DTF 139

III 225). In tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b

CPC). La relativa decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1

CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusio­ne

riconosciuta nella decisione” fosse di almeno 10 000

franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In caso contrario è dato unicamente reclamo.

2.

La decisione

impugnata è giunta all'amministratore dell'eredità il 2 luglio 2019. Introdotto

il 12 luglio seguente, ultimo gior­no utile, l'appello in oggetto è pertanto

tempestivo. Riguardo al valore litigioso, esso è pari – di regola – al valore

lordo della successione (Diggelmann

in: Brunner/Gas­ser/Schwander, Schweizerische

ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 30 ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach ZPO,

Zurigo/Basilea/Gine­vra 2013, pag. 296 n. 712 in fine). In concreto il

Municipio di __________ ha indicato nella propria istanza che il defunto possedeva

sostanza immobiliare nel Ticino per almeno fr. 307

870.

–, cui si aggiungono cospicui depositi bancari. Il compendio

ereditario raggiunge agevolmente pertanto la soglia di fr. 10 000.–. Sussiste così la competenza per materia

di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

3.

Al suo memoriale

l'appellante acclude 41 documenti, di cui alcuni già contenuti nel fascicolo

trasmesso dalla Pretura a questa Came­ra. La ricevibilità dei medesimi è

manifesta, ove appena si consideri che prima della destituzione l'avv. AP 1 non

è stato invitato a esprimersi né ha avuto modo di produrre documentazione. Non

essendo egli stato chiamato a difendersi dinan­zi al Pretore (omissione di cui

non si duole), non giova domandarsi se gli potesse esibire gli atti in

questione già in pri­ma sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Nelle circostanze descritte

conviene passare senza indugio alla trattazione dell'appello.

4.

Il Pretore ha testualmente

motivato la decisione impugnata come segue:

Dalla documentazione prodotta appare che [l'interessato]

non abbia la necessaria indipendenza per assolvere l'incarico di amministratore

della successione. Basti al proposito rilevare che, senza esserne autorizzato,

l'avv. AP 1 ha conferito mandato alla società __________ SA, di cui risulta

essere presidente del consiglio di amministrazione, di gestire il patrimonio

della successione e ha contestualmente provveduto ad aprire un conto presso la

H__________, __________, sempre senza esserne autorizzato, onde trasferire

tutti gli averi della successione depositati presso altri istituti di credito.

Aggiungasi che il compito

precipuo dell'amministratore della successione è la conservazione del

patrimonio relitto e la ricerca degli eredi. Procedura quest'ultima che,

nonostante precise indicazioni di questo giudice, ancora non è stata avviata,

mentre quanto finora intrapreso (ad eccezione di singole operazioni

espressamente autorizzate) non appariva urgente nell'ottica della conservazione

del patrimonio della successione.

5.

Nel suo allegato

l'appellante rievoca –­ in sintesi – le arbitrarie resistenze opposte dalla __________

SA all'attuazione delle sue disposizioni e all'accesso a cinque cassette di

sicurezza, operazioni pur autorizzate dal Pretore e dall'Ufficio delle imposte

di successione e donazione. Egli giustifica inoltre il proposito di trasferire

tutte le liquidità della successione dalla __________ SA, dal __________ e da

banche estere (in Italia e in Francia) alla H__________, succursale di __________,

per “avere più facilmente una visione d'insieme dei vari attivi ed eseguire una

più semplice, meno onerosa e più efficace

amministrazione”. E per il previsto trasferimen­to egli sottolinea di

avere sollecitato esplicitamente il 26 aprile 2019 l'autorizzazione del

Pretore.

L'appellante contesta altresì

di avere affidato un mandato di amministrazione alla __________ SA di __________,

essendosi egli limitato a chiedere al direttore di quella società “una sommaria

valutazione” – gratuita – “delle posizioni bancarie detenute dal defun­to”

presso la __________ SA e il __________. Quanto alla ricerca di eredi ignoti,

l'appellante illustra le serie difficoltà da lui incontrate, anche perché il

defunto era stato adottato in Italia. Al punto da avere chiesto assistenza per

finire a un avvocato italiano e avere organizzato un incontro con taluni

parenti del de cuius l'11 luglio 2019 a __________, appuntamento

venuto a cadere in seguito alla sua destituzione. Nelle circostanze descritte

l'appellante censura il provvedimento impugnato come il risultato di un erroneo

accertamento dei fatti e di un'erronea applicazione del diritto.

6.

I poteri e i doveri

di un amministratore (ufficiale) dell'eredità comprendono tutto quanto è

necessario per gestire transitoriamente il compendio successorio e conservarlo

nelle migliori condizioni fino al termine del mandato. L'amministratore non

deve liquidare l'eredità. Deve mettere a frutto fondi improduttivi, incassare

crediti scaduti (pigioni, interessi, dividendi), disdire contratti divenuti

superflui o sfavorevoli (comodati, enti locati a suo tempo dal

defunto), onorare i

debiti correnti (interessi ipotecari, imposte, premi assicurativi), rinnovare o

stipulare i contratti necessari, eseguire le riparazioni urgenti, vendere beni

deperibili o di conservazione troppo dispendiosa e perfino alienare attivi

della successione se ciò è necessario per conservare il patrimonio ereditario. Per

agire nel quadro delle sue competenze non gli occorre alcuna autorizzazione

dell'autorità (Meier/Reymond-Eniaeva

in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 45, 46 e 52 ad art. 554

con numerosi riferimenti).

7.

Il Pretore

rimprovera anzitutto all'amministratore di non assolvere in modo indipendente

la propria funzione per avere incaricato “senza esserne autorizzato” la società

__________ SA, di cui egli è presidente del consiglio di amministrazione, di

gestire il patrimonio della successione e di avere aperto un conto presso la H__________,

__________, “sempre senza esserne autorizzato, onde trasferire tutti gli averi

della successione depositati presso altri istituti di credito”. Ora, che un

amministratore dell'eredità debba svolgere personalmente il mandato affidatogli

dall'autorità (art. 398 cpv. 3 CO per analogia), salvo far capo ad ausiliari

(segretari, contabili ecc.), è pacifico (Meier/Reymond-Eniaeva,

op. cit., n. 57 ad art. 554 CC con richiami). Non consta tuttavia che

nella fattispecie l'appellante abbia delegato l'amministrazione di beni

ereditari alla __________ SA. Egli ha chiesto semplicemente a quella società “una

prima valutazione” – gratuita – sugli attivi della successione depositati

presso la __________ SA e il __________ (doc. 19 e 20 di appello, del 21 maggio

2019). Quanto al conto aperto presso la H__________, succursale di __________, l'appellante

ha sollecitato formalmente al Pretore il 26 aprile 2019 il permesso di trasferire i beni della successione a

tale istituto (doc. 13 di appello). Ammesso e non concesso che tale autorizzazione

fosse necessaria (non si evince dagli atti che fosse stata imposta all'amministratore

una condizione del genere), non risulta che il Pretore abbia reagito, né che il

trasferimento degli attivi sia intervenuto. Mal si comprende dunque il biasimo

rivolto all'appellante.

8.

Quanto al fatto che in

concreto l'amministratore della successio­ne non abbia ancora avviato la

ricerca degli eredi, preferendo “singole operazioni espressamente autorizzate”,

l'appellante fa valere di essersi attivato sin dal 25 marzo 2019 presso

l'Ufficio dello stato civile – avvertendo il Pretore – per ottenere copia degli

atti relativi all'adozione del de cuius (doc. 28 e 29 di appello). La

ricerca rivelandosi difficile, egli ha scritto il 5 aprile 2019 al Tribunale

delle adozioni di __________ (doc. 31 e 32 di appello), ciò di cui il Pretore è

stato informato il 16 aprile 2019 (doc. 33 di appello). Vista l'impossibilità

di ottenere riscontro, per finire egli ha ricorso a un legale italiano, il

quale era riuscito a indire un incontro a __________ per l'11 luglio 2019 con

alcuni parenti del defunto. Non si può dire di conseguenza che l'amministratore

“non abbia ancora avviato la ricer­ca degli eredi”, tanto meno per non essersi

limitato a postulare una grida sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (art.

555.

cpv. 1 CC), di scarsa efficacia nell'evenienza di eredi all'estero. Nemmeno

sotto questo profilo la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

9.

Non si disconosce

che l'autorità di nomina può impartire a un amministratore dell'eredità avverti­menti

o istruzioni e prendere tutte le misure del caso; se non vi sono rimedi

all'incapacità di lui o alle sue gravi manchevolezze, essa può anche pronunciare la destituzione (Emmel in: Abt/Weibel, Erbrecht, 3ª

edizione, n. 46 ad art. 554 CC). A parte il fatto però che solo in via

eccezionale l'autorità deve intromettersi nella gestione dell'eredità e impartire

direttive concrete sul modo in cui conservare la successione, la responsabilità

incombendo esclusivamente all'amministratore (loc. cit.), la destituzione

rimane la sanzione disciplinare più incisiva. Essa costituisce l'ultima

ratio e va ri­servata alle ipotesi in cui non si possa fare altrimenti per

garantire una corretta amministrazione (si veda per analogia, nel caso di un

esecutore testamentario: RtiD II-2018 pag. 735 consid. 3). In concreto il

Pretore non risulta avere avvertito, ammonito o chiamato previamen­te

l'amministratore a giustificarsi. Dagli atti si evince anzi che al­l'avv. AP 1

egli si è indirizzato una sola volta, il 17 aprile 2019, quando lo ha

autorizzato a trasferire un importo di fr. 60

000.

– “dalla relazione bancaria intestata al defunto presso __________

SA (…) sul conto clienti del suo studio legale”. Per il resto nell'incarto non

figurano lettere, note verbali o messaggi di posta elettronica. Ne segue che,

provvedimento estremo, nella fattispecie la destituzione dell'amministratore non

rispetta nemmeno il principio della proporzionalità. Anche per tali ragioni esso

va di conseguenza annullato.

10.

L'emanazione del

giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

11.

Data la particolarità

del caso, si rinuncia in concreto al prelievo di spese processuali. Non

sussiste, per il resto, una parte “soccombente” (nel senso dell'art. 106 cpv. 1

CPC) che possa essere tenuta alla rifusione delle ripetibili chieste

dall'appellante. Il Municipio di __________ si è limitato a segnalare la

necessità di un provvedimento a tutela della devoluzione ereditaria, senza più essere

intervenuto nella procedura e – soprattutto – senza avere postulato la

destituzione dell'amministratore. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso

non può essere condannato al versamento di ripetibili (DTF 140 III 389 consid.

4.

).

12.

Riguardo ai rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr.

30.

000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si riscuotono spese né

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione all'avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).