11.2019.88
Provvedimenti cautelari: divieto di sconfinare con il braccio di una gru da cantiere su un fondo altrui
6 settembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.88
Lugano,
6 settembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2019.233 (provvedimenti cautelari prima della
pendenza della causa e assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con istanza del 12 giugno 2019 dall'
AP 1
per sé e in
rappresentanza di
AP 2
contro
AO
1
(
PA 2 ) e
CO
1 ,
giudicando sull'appello
del 19 agosto 2019 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso
dal Pretore il 7 agosto 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono
comproprietari, metà ciascuno, della particella n. 2284 RFD di __________ (625
m²), su cui sorge la loro casa d'abitazione. In prossimità di tale fondo è
situata la particella n. 340 RFD (3064 m²), su cui si trovano edifici
costituiti in nove proprietà per piani, tutte appartenenti alla CO 1.
All'inizio del 2019 è stato aperto su quest'ultima particella un cantiere destinato
all'edificazione di un'altra palazzina. I lavori sono stati assunti dalla ditta
CO 1, che il 17 aprile 2019 ha installato sulla particella n. 340 una gru, il
cui braccio può sorvolare il fondo dei coniugi AP 1.
B. Il 23 aprile 2019 AP
1 e AP 2, temendo gravi pericoli per il trasporto di merci e materiali sopra il
loro fondo, hanno diffidato la CO 1 a rimuovere la gru. La ditta ha assicurato
che non avrebbe trasportato carichi sopra la loro proprietà. Ritenendo che la
ditta non rispettasse l'impegno, AP 1 e AP 2 hanno presentato il 12 giugno
2019 nei confronti della AO 1 e della CO 1 un'istanza cautelare al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere quanto segue:
È fatto assoluto divieto immediatamente alla
spettabile CO 1, __________, e alla spettabile CO 1, __________, di utilizzare
la gru di cantiere installata sulla particella n. 340 RFD del Comune di __________.
Gli
istanti hanno chiesto che l'ordine fosse impartito senza contraddittorio e
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, come pure di una multa disciplinare di fr.
1000.– per ogni giorno di inadempimento. Essi hanno postulato inoltre
l'assunzione di una perizia a futura memoria sullo stato delle particelle n.
340 e 2884. Infine essi hanno sollecitato l'assegnazione di un “congruo
termine” entro cui promuovere la causa di merito.
C. Con decreto del 13
giugno 2019 il Pretore ha respinto l'istanza “supercautelare” e ha fissato alle
ditte convenute un termine di 15 giorni per introdurre osservazioni scritte. La
CO 1 ha depositato il 28 giugno 2019 un memoriale in cui ha proposto di
respingere l'istanza cautelare, subordinatamente di condizionare l'emanazione
di provvedimenti cautelari alla prestazione di una garanzia di almeno fr. 50 000.–. La CO 1 non ha inoltrato osservazioni. Statuendo
il 7 agosto 2019, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare (dispositivo
n. 1), definendo la richiesta di AP 1 e AP 2 “eccessiva e non commisurata dal
profilo della tutela dei diritti di proprietà degli istanti e del principio della
proporzionalità”. Egli ha ammesso invece l'assunzione di una perizia a futura
memoria, pur limitando l'esame peritale “sul fondo n. 340 al posizionamento e
al raggio di azione della gru” (dispositivo n. 2). Le spese processuali di fr. 500.–
sono state poste a carico di AP 1 e AP 2, tenuti a rifondere alla CO 1
un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 e AP
2 sono insorti a questa Camera con un appello del 19 agosto 2019 nel
quale chiedono che il giudizio del Pretore sia così riformato:
È fatto divieto alla spettabile CO 1, __________, e
alla spettabile CO 1, __________, di utilizzare la gru di cantiere installata
sulla particella n. 340 RFD del __________, per qualsiasi movimentazione che
possa sorvolare o sconfinare anche di un solo centimetro sulla particella n.
2284 RFD.
Essi instano una volta
ancora perché l'ordine sia impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di
una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento. In
via preliminare essi propongono altresì che questa Camera decreti cautelarmente
con effetto immediato e senza contraddittorio l'ordine formulato nel modo in
cui essi chiedono di riformare la decisione impugnata.
L'appello non è stato
comunicato alla CO 1 né alla CO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima
che l'istante promuova causa (art. 263 CPC). Emanati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), i
decreti cautelari sono impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC), salvo che vertano su mere questioni patrimoniali dal
valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto gli istanti hanno indicato il valore litigioso in oltre fr. 30 000.– (istanza, pag. 1), cifra che non ha
dato adito a reazioni nemmeno da parte del Pretore. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato all'avv. AP 1
l'8 agosto 2019. Il termine di
ricorso sarebbe scaduto così la domenica 18 agosto 2019, tranne prorogarsi al
lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato l'ultimo giorno
utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello
gli istanti accludono varia documentazione: fotografie dei luoghi,
corrispondenza intercorsa con la CO 1 e due sentenze pronunciate da questa
Camera. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto ove
siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze” (art. 317
cpv. 1 CPC). Nel caso specifico la documentazione citata precede l'emissione
del decreto impugnato, eccetto per quanto riguarda talune fotografie che tuttavia
gli appellanti non pretendono fosse impossibile sottoporre sollecitamente al
Pretore. Non giova tuttavia soffermarsi oltre sulla questione della ricevibilità,
poiché – dato il presumibile esito dell'appello – tale documentazione non appare
determinante ai fini del giudizio.
3.
In
concreto il Pretore ha respinto l'istanza cautelare con l'argomento che – come detto
– il provvedimento richiesto, “oltremodo incisivo”, priverebbe le convenute
“della possibilità di usare la gru per edificare il mappale n. 340 anche
nell'ipotesi, non contemplata dagli istanti, di uno spostamento della medesima
per evitare il sorvolo del fondo particellare n. 2284”. Nelle condizioni
descritte il Pretore ha ritenuto che, “in quanto volta a ottenere la pronuncia
di un divieto assoluto di utilizzo della gru”, “la misura cautelare appare
dunque eccessiva e non commisurata dal profilo della tutela dei diritti di
proprietà degli istanti e del principio della proporzionalità”.
4.
Davanti
a questa Camera gli appellanti non pretendono più che alle ditte convenute sia
impartito un divieto assoluto di usare la gru di cantiere. Si limitano a chiedere
che alle due società sia proibito sorvolare la particella n. 2284 o sconfinare nella
medesima con il braccio della gru “anche di un solo centimetro”. La domanda
così modificata non costituisce una mutazione dell'azione nel senso dell'art. 317
cpv. 2 CPC, anche se raffigura una parziale desistenza a norma dell'art. 241
CPC (Seiler, Die Berufung nach
ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 594 n. 1375 con numerosi riferimenti di
dottrina). Una riduzione della richiesta di giudizio è invero sempre possibile
nel corso di un processo, indipendentemente dall'art. 317 CPC (art. 227 cpv. 3
CPC). Nella fattispecie rimane da sapere pertanto se alle ditte convenute debba
essere vietato il sorvolo della particella n. 2284 o lo sconfinamento nella
medesima con il braccio della gru “anche di un solo centimetro”.
5.
Il
Pretore non ha esaminato se l'istanza cautelare di AP 1 e AP 2 potesse essere
accolta limitatamente al sorvolo della particella n. 2284 o allo sconfinamento
nella particella con il braccio della gru. Ha ritenuto “l'ipotesi non
contemplata dagli istanti”. Sta di fatto che qualora una richiesta di giudizio risulti
fondata anche soltanto in parte, il giudice deve accoglierla in tale misura (in
maiore minus; Hurni in: Berner
Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 19 ad art. 58; Glasl in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO,
Kommentar, 2ª edizione, n. 20 ad art. 58). Non occorre che l'interessato
formuli tutte le richieste subordinate immaginabili e possibili. Essenziale è
che il giudice attribuisca un minus e non un aliud. Se poi ha dubbi,
egli può sempre far uso della sua facoltà di interpello (art. 56 CPC). Ne
segue che in concreto il Pretore avrebbe dovuto interrogarsi se, non
giustificandosi un divieto assoluto di usare la gru, non entrasse in linea di
conto un divieto parziale, inteso unicamente a limitare il raggio d'azione del braccio
della macchina. Poco importa che “l'ipotesi” non fosse “contemplata dagli
istanti”.
6.
Nel
decreto impugnato il Pretore ha respinto l'istanza cautelare già per il fatto
che – come si è spiegato – il provvedimento richiesto non rispettava il
principio della proporzionalità, non manteneva cioè un ragionevole rapporto tra
il fine perseguito e la restrizione prospettata. La questione sarebbe ora di
sapere se ciò valga anche per il divieto di sorvolare la sola particella n.
2284.
o di sconfinare nella medesima con il braccio della gru. Ove simile
richiesta non apparisse sproporzionata, andrebbero vagliati anche gli altri requisiti
cumulativi che presiedono all'emanazione di un provvedimento cautelare. Occorrerebbe
perciò:
– che un diritto sia leso o minacciato di
esserlo e
– che
la paventata lesione sia tale da arrecare un pregiudizio difficilmente
riparabile (art. 261 cpv. 1 CPC),
sempre
che sussista la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642
consid. 2). Questa Camera ha già avuto modo di procedere recentemente a una
disamina in tal senso statuendo proprio su un decreto cautelare emanato dallo
stesso Pretore in circostanze analoghe (RtiD I-2019 pag. 618 consid. 8 segg.).
7.
Il
problema è che nel caso specifico manca qualsiasi decisione del Pretore in
merito al sorvolo della sola particella n. 2284 o allo sconfinamento della gru in
quella sola particella. Questa Camera si vede quindi preclusa ogni possibilità
di verifica. D'altro lato essa non può sostituirsi al giudice naturale, passando
in rassegna per la prima volta i presupposti dell'art. 261 cpv. 1 CPC. Anche
perché ciò toglierebbe alle parti un secondo grado di giurisdizione munito di
pieno potere cognitivo, un ricorso al Tribunale federale consentendo di criticare
l'accertamento dei fatti unicamente ove questo sia stato svolto “in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto” (art. 97 cpv. 1 LTF). Nelle condizioni
illustrate non rimane in definitiva che annullare il dispositivo n. 1 del decreto
impugnato e rinviare gli atti al Pretore (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC).
Spetterà a quest'ultimo decidere in prima battuta se la richiesta di vietare il sorvolo della sola particella n. 2284
o lo sconfinamento della gru in quella sola particella adempia le premesse dell'art.
261.
cpv. 1 CPC oppure no. In esito a tale decisione egli giudicherà, eventualmente,
anche su ulteriori spese e ripetibili.
8.
Le particolarità
della fattispecie giustificano di accogliere parzialmente l'appello – in via
eccezionale – senza scambio di atti scritti. Intanto appare superfluo chiamare
la CO 1 e la CO 1 a formulare osservazioni su censure che, per la mancanza di
una decisione di primo grado, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Inoltre
la Camera rinuncia a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto
del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne
riscontrassero gli estremi, la nuova decisione cautelare e di far valere
dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti
(analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.89 del
16.
agosto 2019, consid. 4 con rinvio alla
sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016,
consid. 4).
9.
Le
singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese
processuali. Quanto a ripetibili, la CO 1 e la CO 1 non sono state invitate a
esprimersi sull'appello. Si aggiunga che, comunque sia, nel caso specifico non
si giustificherebbe di assegnare ripetibili né all'una né all'altra parte.
L'appellante ottiene infatti l'annullamento del decreto cautelare impugnato, ma
non l'accoglimento della sua richiesta di giudizio modificata in seguito a
parziale desistenza. Non potendosi prevedere come il Pretore statuirà nuovamente
nel caso specifico, in ogni modo le ripetibili andrebbero quindi compensate
(art. 106 cpv. 2 CPC; v. DTF 139 III 351 consid. 6).
10.
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di provvedimenti
cautelari contenuta nell'appello.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.
30.
000.– nella prospettiva dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto
cautelare, tuttavia, un ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26
marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare
impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché statuisca sul
provvedimento cautelare chiesto dagli istanti relativamente alla sola
particella n. 2284.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
avv. dott. ;
–
avv. dott. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.