11.2019.89
Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: carenza di motivazione
16 agosto 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.89
Lugano
16 agosto 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2018.77 (divorzio su azione di un coniuge:
provvedimenti cautelari) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 6 dicembre
2018 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 31 luglio 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 26 luglio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. In
una procedura di divorzio su azione di un coniuge promossa il 6 dicembre 2018 da
AP 1 (1964) davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nei
confronti di AO 1 (1966), con istanza del 25 giugno 2019 la convenuta ha postulato
un contributo alimentare provvisionale di
fr.
15 000.– mensili. Al dibattimento del 23
luglio 2019, indetto per il contraddittorio, il marito ha proposto di
respingere l'istanza, offrendo in via
subordinata un contributo provvisionale di fr. 3000.– mensili dal
1° giugno 2017.
B. Statuendo
con decreto cautelare del 26 luglio 2019, il Pretore ha condannato AP 1 a
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 6000.– mensili dal 1°
agosto 2019. La riscossione delle spese processuali è stata rinviata al
giudizio di merito.
C. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 31 luglio 2019 in cui chiede che, conferito al ricorso effetto
sospensivo, il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere
l'istanza o, quanto meno, di ridurre il contributo alimentare a fr. 3000.–
mensili. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. I
decreti cautelari dell'art. 276 CPC sono
emanati con la procedura sommaria. Se sono adottati dopo che la
controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2
CPC), essi sono appellabili entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 lett. b e
314 cpv. 1 CPC), quand'anche il procedimento cautelare in sé non sia ancora
terminato (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente
patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile solo se che il
valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il
decreto del Pretore è stato emesso dopo una discussione, tenutasi il 23 luglio
2019, ma prima dell'assunzione delle prove ammesse con disposizione
ordinatoria processuale del 26 luglio 2019. Il decreto in esame può quindi
ritenersi emanato “nelle more istruttorie”. Quanto al valore litigioso, esso è sicuramente
dato, ove appena si consideri il contributo alimentare per la moglie in
discussione davanti al primo giudice (fr. 15 000.– mensili), di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco
di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Relativamente alla tempestività del
rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato notificato alla legale del marito
il 29 luglio 2019. Introdotto il 31 luglio successivo, l'appello in esame
è pertanto ricevibile.
2. Nel
decreto impugnato il Pretore ha accertato che il marito, licenziato dalla __________ SA e al beneficio di
un piano sociale fino al 31 luglio 2019, dal 1° agosto successivo sarebbe
stato “verosimilmente senza un reddito garantito”. Dato che egli aveva
rinunciato a iscriversi alla cassa di disoccupazione in vista di avviare
un'attività in proprio, secondo il Pretore egli conta in ogni modo di
conseguire, se non il guadagno massimo assicurato di circa fr. 12 000.– mensili, inizialmente almeno un
reddito di fr. 10 000.– mensili. Quanto alla moglie, il primo giudice ha
reputato che il fabbisogno di lei andasse limitato al minimo esistenziale del
diritto esecutivo “allargato” (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1200.–, locazione fr. 2300.–, premio della cassa malati fr. 725.– mensili,
franchigia di fr. 225.– mensili). Nelle circostanze descritte egli ha
constatato che “un importo complessivo di fr. 6000.– lascia per il momento
alla moglie una disponibilità mensile di fr. 1480.– con la quale provvedere
alle spese d'auto e altro”. A mente sua, il marito può “per ora” vivere verosimilmente
con fr. 4000.– mensili, non potendo egli pretendere “di pagare per la stanza
dell'albergo di famiglia dove risiede quando non è all'estero per lavoro”. In definitiva,
il Pretore ha fissato così il contributo provvisionale per l'interessata in fr.
6000.– mensili.
3. L'appellante
fa valere sostanzialmente che il suo fabbisogno minimo, riconosciuto dalla
moglie in fr. 12 310.15 mensili, non è
garantito, sicché il decreto impugnato lede il suo minimo esistenziale. Inoltre
egli si duole che senza motivazione né riscontri probatori il primo giudice gli
ha imputato un reddito di fr. 10 000.– mensili
quando l'indennità che l'assicurazione contro la disoccupazione gli
riconoscerebbe (70% del guadagno massimo assicurato di fr. 148 200.– lordi annui) ammonta a non più di fr.
8000.– mensili. Egli chiede pertanto di non essere tenuto a erogare alcun contributo
di mantenimento per la moglie.
a) Secondo
l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze di
motivazione sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il
giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di
parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che
permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un
altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire
il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter
esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione
minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una
decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo
piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è
insufficiente. Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche
per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; I CCA,
sentenza inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019, consid. 3).
b) Come
detto, nell'appello il convenuto fa valere – per l'essenziale – che il suo
fabbisogno minimo, ammesso dalla moglie in fr. 12
310.15 mensili, non è garantito e che nulla permette di presumere la
possibilità da parte sua di percepire un reddito superiore all'indennità di
disoccupazione. Ora, il decreto impugnato non permette di riscontrare tali
censure. Il Pretore ha ritenuto verosimile, come si è visto (consid. 2),
che il convenuto può “per ora vivere con fr. 4000.– mensili”, ma tutto si
ignora sul modo in cui egli ha determinato il fabbisogno minimo dell'interessato.
Altrettanto apodittica è la motivazione del decreto cautelare per quanto
attiene al reddito conseguibile dal marito, il primo giudice limitandosi ad
affermare che quegli “conta di ottenere se non il guadagno massimo assicurato
di circa fr. 12 000.– mensili,
inizialmente almeno un importo di fr. 10 000.–
mensili”. In sintesi non è dato di capire né come AP 1 possa guadagnare fr. 10 000.– mensili né come sia stato calcolato il di
lui fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili. In condizioni del genere questa Camera non è in grado di sindacare
le critiche dell'appellante. Dovrebbe sostituirsi al giudice naturale,
accertando essa medesima il fabbisogno dell'interessato e le sue potenzialità
di reddito, ciò che non è suo compito e precluderebbe alle parti un secondo
grado di giurisdizione. Non motivato a sufficienza perché la
giurisdizione di appello possa esercitare adeguatamente il proprio controllo
giurisdizionale, il decreto cautelare deve così essere annullato.
c) L'annullamento
del decreto impugnato non significa – contrariamente all'opinione dell'appellante
– che la richiesta di contributo alimentare vada respinta. Semplicemente, il
Pretore dovrà dare ragione del suo giudizio. Non essendogli impartite
indicazioni vincolanti, egli non è tenuto nemmeno a confermare la somma di fr. 6000.–
mensili, ma potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso coerentemente con
la motivazione che riterrà di addurre.
4. Le
particolarità della fattispecie giustificano di accogliere l'appello –
eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo
invitare AO 1 a formulare osserva-
zioni
su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe
in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è appena
detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo
giudizio. Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero
gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa
Camera tutti i loro argomenti (analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019, consid. 6
con rinvio).
5. Le
singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese
processuali. Quanto a ripetibili, AO 1 non è stata chiamata a esprimersi sull'appello,
Comunque sia, nel caso specifico non si giustificherebbe di assegnare ripetibili
né all'una né all'altra parte. L'appellante ottiene infatti l'annullamento del
decreto cautelare impugnato, ma non il rigetto dell'istanza cautelare della
moglie. Non potendosi prevedere come il Pretore statuirà in esito al nuovo
decreto cautelare, le ripetibili andrebbero quindi compensate (art. 106 cpv. 2
CPC; v. DTF 139 III 351 consid. 6).
6. L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
7. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di
fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74
Considerandi
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto
cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26
marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è
annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.
2. Non
si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).